CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE"- L.285/97-scheda prog. PI/3 – Gara N. 7641604 – CIG N. 7641604
CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE"- L.285/97-scheda prog. PI/3 – Gara N. 7641604 – CIG N. 7641604
- lotto unico - oneri della sicurezza pari a zero – importo contrattuale presunto € 112.568,30 (al netto dell’Iva ove e nella misura dovuta) – periodo 01.04.2020- 31.12.2020.
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto “ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE"- L.285/97.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice) e ss.mm.ii.;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE n. 2016/679;
- il “Patto d’integrità” di Roma Capitale degli Enti che fanno parte di Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 13 del 31.01.2019 di Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2020 – 2021 ;
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016 ;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato configurato per la presente gara.
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L’Organismo Affidatario deve dare inizio alle attività presumibilmente dal 01.04.2020 al 31.12.2020, come indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel Disciplinare di Gara, pena la risoluzione della convenzione stessa.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa (senza oneri per l’amministrazione) al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……al netto dell’I.V.A. per un totale di € comprensivo di
IVA al…… % (regime fiscale come da offerta economica presentata)
Art. 4 – Oneri a carico dell’affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel
presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
L’affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’affidatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 5 Obblighi dell’affidatario
L’ Organismo affidatario dovrà provvedere:
✓ alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in termini di attrezzature che di personale;
✓ al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
✓ al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed infortuni e igiene del lavoro;
✓ al rispetto, nelle attività di comunicazione degli eventi, di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014.
Art. 6 - Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nel progetto in sede di gara successivamente approvato dal Municipio.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel Capitolato.
Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il corrispettivo dovuto all’affidatario, a seguito di presentazione mensile di regolare fattura, schede di monitoraggio e SCHEDA PROGRESS, report e relazione finale sul servizio svolto. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento ai sensi della L. n.37/2019 e dell’art. 113-bis del Codice.
Con il principio di diritto n. 17/2018, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’art. 48, comma 16, del D.Lgs.
n. 50/2016, ha precisato che, nel caso di un R.T.I. costituito ai fini di un appalto pubblico, ciascun soggetto conserva la propria autonomia relativamente agli adempimenti fiscali. Di conseguenza ciascun componente del R.T.I. dovrà fatturare alla stazione appaltante la propria quota di lavori svolti o servizi erogati.
La fattura dovrà essere emessa indicando “fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 scissione dei pagamenti”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione del solo imponibile, provvedendo a norma di legge al pagamento direttamente all'Erario dell'imposta I.V.A. esposta in ogni singola fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Il ricevimento di documenti non conformi alla vigente normativa saranno sospesi in attesa di Regolarizzazione.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010 in caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9 – Assicurazioni a carico dell’affidatario
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
La polizza n……………… assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto con massimale di copertura non inferiore ad € 1.500.000,00.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’affidatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’affidatario del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 11 – Patto d’Integrità, ALLEGATO 6 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTCP) 2019-2020-2021 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi si obbliga a rispettare integralmente i contenuti del “Patto di integrità di Roma capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31.01.2019 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2020 - 2021.
Ai sensi dell’art. 4, punto 2, lettera b1 “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..”
Pertanto, il titolare dell’impresa o legale rappresentante o chi abbia poteri di firma, dovrà dichiarare espressamente la sussistenza o meno di misure cautelari o rinvii a giudizio, di cui al precedente art. 4, attraverso l’apposita dichiarazione in calce al presente schema di contratto.
Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
L’operatore economico, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016, si obbliga ad applicare il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le disposizioni previste dall’art. 108 del Codice.
Art. 14 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Art. 15 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE n. 679/2016, il Municipio – in quanto “titolare” – con la sottoscrizione congiunta del presente contratto designa l’Organismo quale “responsabile” del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 679/20146:
- i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del servizio di cui trattasi ed, in coerenza con il principio di “minimizzazione dei dati”, dovranno essere richiesti, agli interessati, limitatamente a quanto necessario per l’espletamento di una corretta e puntuale prestazione;
- la conservazione dei dati ugualmente deve avvenire per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”;
- nel trattamento dei dati è necessario garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o danno accidentali, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza”.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che, devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile del trattamento:
- tratta i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento e li raccoglie in un apposito “registro dei trattamenti” svolti, in formato elettronico;
- garantisce che le persone impiegate per il trattamento dei dati personali si impegnino alla totale riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- si impegna ad adottare le misure richieste dall’art. 32 ossia a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico e tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- non può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento dei dati, senza previa autorizzazione scritta del titolare; in caso di ricorso ad altro responsabile, a quest’ultimo sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
- adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito alle richieste degli interessati in materia di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE;
- assiste il titolare nel garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE in tema di sicurezza dei dati personali e di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva, di cui agli artt. 32-36 del Regolamento stesso, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento, deve cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- deve mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie da questo richieste, a dimostrazione del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati e deve consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; a tal proposito il titolare del trattamento, qualora ravvisi una violazione del Regolamento UE n.679/2016 o altre disposizioni in materia, ne dà immediatamente comunicazione al
Responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’art.29 del Decreto indicato, l’Organismo deve nominare un responsabile del trattamento dei dati personali che, per quanto espressamente previsto nel presente articolo e attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite dal Municipio, oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo correttezze, dovrà:
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati trattati;
- custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
- Il responsabile si impegna, altresì, a garantire il Municipio, in ogni tempo, da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità civile e penale.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 16 Verifiche e Controlli sullo svolgimento del servizio –Inadempimenti e Penali- sospensione- risoluzione e recesso
Il Municipio Roma III Montesacro si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’ Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio.
⚫ In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 113-bis c. 4 del Codice, saranno applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in relazione all’entità delle conseguenze, legate al ritardo, rispetto al danno prodotto all’utenza, come segue:
- in caso di scarsa rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ dell’importo contrattuale netto;
- in caso di media rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ dell’importo contrattuale netto;
- in casi di notevole rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari all’ 1 ‰ dell’importo contrattuale netto.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
⚫ Nei casi contemplati dall’art. 107 del Codice si procederà alla sospensione dell’esecuzione del contratto.
⚫ In relazione alla risoluzione del contratto si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice.
⚫ Nelle ipotesi previste dall’art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.
Il presente schema di Xxxxxxxxx viene redatto in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione.
Letto approvato, sottoscritto
Per l'Organismo Affidatario Il legale rappresentante
………………………………..
Per il Municipio Roma III Montesacro
IL DIRETTORE
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Alla (Stazione Appaltante)
……………………………………….
Il sottoscritto
nato a
il , codice fiscale
nella qualità di imprenditore/socio/dirigente con funzioni specifiche relative all’affidamento ed alla stipula del contratto avente ad oggetto di cui
(denominazione aggiudicatario) risulta aggiudicatario;
vista la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara/di affidamento;
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
DICHIARA
□ di non essere destinatario e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322
c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei suoi confronti.
□ di essere destinatario e/o a conoscenza delle seguenti misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320
c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei suoi confronti (specificarne gli estremi):
mente a (denominazione aggiudicatario) ed alla stazione appaltante ogni variazione incidente sulla presente dichiarazione.
Data
Firma
Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.
Per l’Organismo
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