Termini di esecuzione Clausole campione

Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37...
Termini di esecuzione. 1L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'invio alla stazione appaltante del progetto della fornitura corredato dagli eventuali provvedimenti autorizzatori, entro 60 giorni continui e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione. 2Il termine per l'esecuzione della fornitura, la relativa posa e la conseguente attivazione di cui al presente capitolato è fissato in 90 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della concessione. 3Si precisa al, riguardo che l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore modifiche al progetto che consideri motivatamente carente dal punto di vista tecnico, modifiche che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto di concessione. 4Il concessionario potrà organizzare la fornitura e posa in opera nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali. Entro 30 giorni dall'ultimazione dell’installazione l'affidatario dovrà rimettere la prova di resa energetica.Articolo 13 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – 1.Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. 2.Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. 3.Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
Termini di esecuzione. L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.
Termini di esecuzione. L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nel progetto in sede di gara successivamente approvato dal Municipio.
Termini di esecuzione. L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e dall’offerta presentata. L’affidatario si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto proposto in sede di proposta migliorativa
Termini di esecuzione. 1. La Cooperativa edilizia si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente articolo 2.1. previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire. 2. I lavori dovranno proseguire secondo cronoprogramma approvato, fatta salva la facoltà di aggiornare periodicamente il crono programma stesso. Pertanto, le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il mese di Ottobre 2014. Sono ammessi slittamenti alle attività previsti solo se giustificati da eventi non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, per fatti sopravvenuti e/o sorprese geologiche. Il tutto dovrà risultare da apposito verbale redatto dal direttore dei lavori, controfirmato dall’impresa esecutrice ed approvato dal responsabile del procedimento. 3. L’inizio e l’ultimazione dei lavori dovranno risultare su appositi verbali redatti dalla Direzione dei lavori. Le sospensioni sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con la cooperativa edilizia. 4. Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete, il Comune si riserva la facoltà, previa diffida ad adempiere entro congruo termine stabilito dal responsabile del procedimento, di procedere direttamente al completamento delle opere con procedura d’ufficio, riservandosi la facoltà di escutere la cauzione per l’importo corrispondente a quello necessario per dare i lavori finiti a regola d’arte.
Termini di esecuzione. Il termine di esecuzione è stabilito in gg. 5 decorrenti dal giorno successivo dall’ordinativo . Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente disciplinare. Le lettere d’ordine si intendono eseguite con la consegna della merce franco Cantiere presso l’officina dell’Ente indicata all’art. 16. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 22 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determina l’incameramento della cauzione.
Termini di esecuzione. Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 30 giorni dalla data della stipula del contratto. La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC. Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all’Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 15. Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario o dal corriere indicato dall’aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.
Termini di esecuzione. Per ciascun software applicativo da realizzare saranno stimati, di concerto fra l’Istituto ed il Fornitore, i termini di “consegna-di-prodotto” e di “avvio-in-esercizio”, che consentiranno di effettuare uno stretto controllo del raggiungimento degli obiettivi specifici, in relazione alle esigenze dell'Istituto. I termini di scadenza saranno individuati di concerto fra l’Istituto ed il Fornitore. Elementi di individuazione delle scadenze sono : • La formula di calcolo numero dei Punti Funzione “elevato a 0,4” utilizzata in materia di “ricerche sulla produttività software”, il cui risultato indica i mesi necessari per la realizzazione; • La produttività media mensile stimata per addetto, pari a 30 Punti Funzione. Nel caso di scostamento oggettivo, per entrambe le attività, tra i Punti Funzione preventivati e quelli consuntivati, si procederà al ricalcolo dei relativi termini, che verranno proporzionalmente adeguati. Il Fornitore, cui è stata richiesta una realizzazione progettuale con un termine di esecuzione fissato delle relative attività, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari, di pertinenza dell’Istituto, per l’esecuzione della medesima. Pertanto, in vista della decisione di realizzare una nuova applicazione, sarà cura dell’Istituto provvedere alla raccolta ed alla definizione degli elementi di studio progettuali che sono necessari al Fornitore per poter intraprendere le attività di sua competenza, decorrenti dalla segnalazione dell’Istituto effettuata per iscritto tramite l’inoltro di e-mail o di fax.
Termini di esecuzione. 1. I termini per la prestazione dei servizi saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore82. 2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i ....... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto, salvo comunque il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti. 3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.