CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
famiglia
Tutta la Vita
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
MALATTIE GRAVI
E NON AUTOSUFFICIENZA
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
• Modulo di proposta
Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
edizione gennaio 2020
Tutta la Vita
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
MALATTIE GRAVI
E NON AUTOSUFFICIENZA
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
• Modulo di proposta
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Indice
Glossario 1
Sezione 1 - Norme Generali 5
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 5
1.2 Revoca e Diritto di Recesso 5
1.3 Riscatti 6
1.4 Cessione e Vincolo 6
Foro Competente
1.5 ................................................................................................................................... 6
1.6 Controversie 6
1.7 Tasse e imposte 7
1.8 Antiriciclaggio 7
1.9 Valuta 7
Sezione 2 - Condizioni Contrattuali 8
Premessa 8
2.1 Prestazioni assicurate 8
2.1.1 Prestazione in caso di decesso 8
2.1.2 Prestazione in caso di malattia grave 8
perdita
vigore
2.1.3 Prestazione in caso di di autosufficienza 8
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata in
................................................................................. 11
2.3 Limiti di età e durata contrattuale 11
2.4 Premio e costi 11
Interruzione e ripristino del pagamento dei
2.4.1 premi 13
2.4.2 Sconti 13
Sezione 3 – Criteri Assuntivi 14
3.1 Valutazione preventiva
........................................................................................................................ 14
3.2 Carenza 14
3.2.1 Condizioni di Carenza in caso di decesso 14
3.2.2 Condizioni di Carenza in caso di malattia grave 15
perdita
3.2.3 Condizioni di Carenza in caso di di autosufficienza 15
Liquidazione del
Sezione 4 - Denuncia e sinistro 16
4.1 Beneficiari 16
4.2 Esclusioni 16
4.2.1 Copertura assicurativa
in caso di decesso dell’Assicurato 16
4.2.2 Copertura assicurativa
caso di malattia grave dell’Assicurato
in
4.2.3 Copertura assicurativa
in caso di
............................................. 17
perdita
di autosufficienza dell’Assicurato 17
4.3 Denuncia del sinistro 18
4.3.1 Denuncia di decesso dell’Assicurato 18
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato 19
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato 19
Liquidazione delle prestazioni
4.4 ............................................................................................................ 19
Liquidazione della prestazione
4.4.1 in caso di decesso 19
Liquidazione della prestazione
Liquidazione della prestazione
perdita
4.4.2 in caso di malattia grave 20
4.4.3
in caso di
di autosufficienza 20
Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali 1
A)
B)
personali
Trattamento dei suoi dati Trattamento dei dati
per finalità assicurative 1
personali
comuni per attività commerciali e di marketing 2
Glossario
Edizione gennaio 2020
Anno assicurativo: Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice: Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Cessione e vincolo: Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del vincolatario.
Compagnia: Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Conclusione del Contratto: Momento in cui la Compagnia ha comunicato al
Contraente l’accettazione della proposta per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza.
Condizioni contrattuali (o di polizza): Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.
Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del
pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza: Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di
contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni fornite dal Contraente prima della
stipulazione del Contratto di assicurazione che consentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritti (o interessi) di frazionamento: In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata
alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Diritto proprio (del Beneficiario): Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di
assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale: Periodo durante il quale il Contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del
Contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal Contratto stesso.
Esclusioni: Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.
Impignorabilità e insequestrabilità: Principio secondo cui le somme dovute dalla compagnia al
Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia grave: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’assicurato, come descritta nelle Condizioni di Assicurazione, tra le seguenti elencate: infarto, cancro, ictus, chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS), cecità, insufficienza renale, trapianto degli organi principali, perdita combinata di due organi tra mani, piedi edocchi.
Non autosufficienza: Incapacità di svolgere autonomamente almeno 3 delle 4 attività elementari della vita quotidiana.
Perfezionamento del Contratto: Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia): Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le garanzie
operanti.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso): Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la
Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del Contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Polizza di assicurazione sulla vita: Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si
impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio: Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio annuo: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prescrizione: Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza
offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle
abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento): Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne
cessare gli effetti.
Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.
Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale: L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di assicurazione.
Rischio demografico: Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del Contratto di assicurazione sulla vita Infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza: Data in cui cessano gli effetti del Contratto.
Set informativo: È composto da: Documento informativo precontrattuale (DIP); Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo); Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di proposta.
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Sezione
1 - Norme Generali
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
1.2 Revoca e Diritto di Recesso
1.3 Riscatti
1.4 Cessione e Vincolo
1.5 Foro competente
1.6 Controversie
1.7 Tasse e imposte
1.8 Antiriciclaggio
1.9 Valuta
del Contraente e dell’Assicurato
1.1 Dichiarazioni
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che AXA Assicurazioni
S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine AXA Assicurazioni S.p.A. decade da tale diritto;
• di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso di dolo.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (per posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:
• modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
• variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea;
• variazione degli estremi di conto corrente bancario.
In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 Revoca e Diritto di Recesso
Nella fase che precede la Conclusione del Contratto, Il Contraente può revocare la proposta contrattuale dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento. La Compagnia si impegna a restituire per intero il premio eventualmente corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.
Qualora il prodotto sia stato venduto in abbinamento ad un finanziamento, il Contraente può recedere dal Contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, precisando gli estremi identificativi della polizza, all’Impresa (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Agenzie, Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
-TO-) anche tramite l’Intermediario.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
1.3 Riscatti
Il Contratto non prevede riscatto.
1.4 Cessione e Vincolo
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall’art. 1406 C.C. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto ai sensi dell’art. 1409 C.C. Il Contraente può vincolare il Contratto a favore di terzi, la Compagnia effettua l’annotazione della costituzione del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento della prestazione assicurativa, nei limiti di quanto vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto che poteva opporre nei confronti del Contraente.
1.5 Foro Competente
Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
1.6 Controversie
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici
rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
Tasse
imposte
1.7 e
Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, “malattia grave” che comporti un’invalidità non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge.
Le somme corrisposte in caso di “malattia grave” e perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”).
Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
Regime Fiscale
Il regime fiscale deve essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso della durata del Contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura della Compagnia l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, La Compagnia avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
1.8 Antiriciclaggio
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
<
Valuta
1.9
Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.
Gennaio
2020
Tutta la Vita –
Sezione
2 - Condizioni Contrattuali
Premessa
2.1 Prestazioni assicurate
2.1.1 Prestazione in caso di decesso
2.1.2 Prestazione in caso di malattia grave
2.1.3 Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
2.3 Limiti di età e durata contrattuale
2.4 Premio e costi
2.4.1 Interruzione e ripristino del pagamento dei premi
2.4.2 Sconti
Premessa
AXA Assicurazioni Tutta la Vita è un Contratto di puro rischio multigaranzia. Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto, può scegliere a quali garanzie assicurative aderire tra copertura in caso di morte, in caso di “malattia grave” e in caso di perdita di autosufficienza. Il Contratto rimane efficace anche qualora l’assicurazione rimanga prestata per uno solo dei rischi contrattualmente previsti a seguito del verificarsi del sinistro in caso di “malattia grave” o perdita dell’autosufficienza, ovvero per sopraggiunta scadenza delle durate prefissate o dei limiti massimi di età contrattualmente previsti. In caso di decesso dell’Assicurato il Contratto termina e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.
Il Contratto prevede diverse prestazioni assicurative in funzione della garanzia prescelta.
2.1 Prestazioni assicurate
2.1.1 Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata scelta per la specifica garanzia, sarà pagato ai Beneficiari il capitale indicato in polizza. Il valore di tale Capitale è costante per tutta la durata contrattuale non potrà essere inferiore a € 35.000 o superiore a € 300.000,00.
2.1.2 Prestazione in caso di malattia grave
Nel caso in cui, nel corso della durata scelta per la specifica garanzia, sia diagnosticata all’Assicurato una “malattia grave” esclusivamente tra quelle elencate nel sottostante riquadro “Definizione di malattia grave”, sarà pagato agli aventi diritto il capitale indicato in polizza. Il valore di tale Capitale è costante per tutta la durata contrattuale e non potrà essere inferiore a € 35.000.
perdita
2.1.3 Prestazione in caso di di autosufficienza
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza, come descritto nel riquadro “Definizione dello stato di non autosufficienza”, saranno pagati all’Assicurato stesso: una rendita vitalizia mensile, compresa tra € 500 e € 2.500 (a multipli di € 100), e di un capitale iniziale pari a tre volte l’importo della rendita mensile prescelta.
Definizione di “malattia grave”
Ai fini della presente assicurazione si intendono per “malattia grave” esclusivamente le seguenti malattie che abbiano comportato un’invalidità permanente non inferiore al 5%:
• cancro;
• infarto;
• ictus;
• chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS);
• cecità;
• insufficienza renale;
• trapianto degli organi principali;
• perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.
Descrizione delle varie patologie rientranti nella definizione di “malattia grave”
a) Cancro
La prima diagnosi inequivocabile di un tumore maligno interno che richiede un trattamento di chirurgia, radioterapia, ormonoterapia o chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Sono esclusi:
• tumori classificati come carcinoma in situ;
• tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, pre-maligni, maligni borderline, a bassa potenzialità di malignità, non-invasivi, o qualsiasi grado di displasia;
• tumori trattati solo con procedure endoscopiche e tumori della vescica che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta);
• tumori della pelle, ad eccezione del melanoma maligno superiore ad 1,00 mm di spessore di Xxxxxxx e istologicamente descritto dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione come stadio uguale o superiore a T2N0M0;
• tutti i tumori della prostata a meno che sia isto- logicamente classificato con un punteggio di Xxxxxxx superiore a 6 o abbia progredito almeno allo stadio T2N0M0;
• tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione.
b) Infarto
Morte del muscolo cardiaco a causa di insufficiente apporto di sangue. La diagnosi deve accertare che l’episodio di infarto miocardico sopravvenuto sia nuovo ed acuto e deve essere sostenuta da ambe- due i seguenti criteri:
• comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografi- che: nuove alterazioni ST-T o nuove del blocco di branca sinistra o nuove onde Q;
• caratteristico aumento dei biomarcatori cardiaci o troponine che registrino i seguenti livelli o superiori:
− troponina T > 1,0 ng/ml;
− AccuTnI > 0,5 ng/ml o valori equivalenti in altri metodi Troponin I. Sono esclusi: l’angina e altre sindromi coronariche acute.
c) Ictus
È il danno del tessuto cerebrale a seguito di un incidente cerebrovascolare causato da emorragia, embolia o trombosi, associato a insorgenza improvvisa di oggettivo deficit neurologico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo. Il danno deve essere dimostrato dalla risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (TC) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia.
Sono esclusi: attacco ischemico transitorio (TIA), danno al tessuto cerebrale causato da un trauma cranico, sintomi cerebrali associati a deficit neurologico reversibile.
d) Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS)
La fase di chirurgia di bypass aortocoronarico che richiede sternotomia mediana, quando è considerato medicalmente necessario per trattare la malattia coronarica, ma non include i seguenti casi: angioplastica, procedura intra-arteriosa, tecniche laser, altre tecniche non chirurgiche.
e) Cecità
Si intende la perdita permanente della vista in entrambi gli occhi come conseguenza di una malattia o infortunio nella misura in cui l’acuità visiva è di 6/60 o meno in entrambi gli occhi o nella misura in cui il campo visivo è ridotto a 20 gradi o meno di arco a prescindere dalla corretta acuità visiva.
f) Insufficienza renale
L’insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottopone a emodialisi renale continua ritenuta necessaria da un nefrologo.
Non è coperta l’insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l’insufficienza renale monolaterale.
g) Trapianto degli organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto tra esseri umani o l’inclusione in una lista di attesa ufficiale con lo scopo di sostituire gli organi mancanti o danneggiati del ricevente di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, midollo osseo, (usando le cellulestaminali ematopoietiche preceduta da ablazione totale del midollo osseo). Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento dell’insufficienza irreversibile dell’organo trapiantato. Il trapianto di altre cellule staminali o di parti di un organo è escluso.
h) Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi
È la perdita totale e permanente dell’uso dei seguenti organi:
• entrambe le mani a partire dal polso;
• entrambi i piedi a partire dal collo del piede;
• una mano a partire dal polso e un piede a partire dal collo del piede;
• una mano a partire dal polso e la totale vista da un occhio;
• un piede a partire dal collo del piede e la totale vista da un occhio.
Definizione dello stato di non autosufficienza
L’Assicurato è riconosciuto non autosufficiente nel caso in cui risulti incapace di svolgere autonomamente, in maniera presumibilmente permanente ed irreversibile, necessitando quindi di una costante assistenza, almeno 3 dei seguenti 4 atti “elementari” della vita quotidiana:
• andare al bagno e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (es. lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc.);
• essere in grado di vestirsi, svestirsi e riporre gli indumenti;
• bere e mangiare, anche con cibo preparato da altri;
• spostarsi verticalmente dal letto alla sedia e dalla sedia al letto.
Inoltre, viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza nel caso che all’Assicurato sia stata diagnosticata una patologia nervosa o mentale a causa organica quale il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer che abbia causato, in modo presumibilmente irreversibile, la perdita delle capacità mentali. Per perdita delle capacità mentali si intende la capacità di pensare, di capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua di un’altra persona. Il grado di disabilità mentale deve essere verificato da un neurologo od uno psichiatra con “Mini Mental State Examination” (Xxxxxxxx M.M.S.E.); punteggi minori o uguali a 10 sono rappresentativi della necessità di una supervisione costante.
Rivedibilità delo stato di non autosufficienza
L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.
La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza.
In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento.
Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e la relativa copertura cessa, restando attive le rimanenti coperture assicurative scelte.
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata
vigore
in
Il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella Proposta, a condizione che sia stato pagato il Premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti: la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto e il Questionario Sanitario.
Se il versamento del Premio o della prima rata di Premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio o della prima rata di Premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta. In ogni caso, la Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto.
2.3
di età e durata contrattuale
Limiti
La durata del Contratto è stabilita dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta e differisce a seconda delle garanzie prescelte, secondo i limiti di seguito indicati:
• garanzia per il caso di decesso: la durata della copertura assicurativa è a scelta del Contraente e deve essere compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni entro il limite dei 75 anni di età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. In ogni caso, alla sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato non potrà avere un’età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
• garanzia per il caso di “malattia grave”: la durata della copertura assicurativa è a scelta del Contraente e deve essere compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni entro il limite dei 70 anni di età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. In ogni caso, alla sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato non potrà avere un’età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni;
• garanzia per il caso di perdita dell’autosufficienza: in questo caso la garanzia è a vita intera, pertanto la durata della stessa coincide con la vita dell’Assicurato. In ogni caso, alla sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato non potrà avere un’età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
2.4 Premio e costi
Il Contratto prevede il versamento di un premio annuo pagabile per tutta la durata contrattuale. L’interruzione del pagamento, anche di una sola rata di premio, comporta l’interruzione delle coperture assicurative, salvo riattivazione del Contratto come descritto successivamente.
Ciascun premio annuo prevede un caricamento percentuale pari al 25% del premio stesso (più un costo per l’erogazione della rendita del 5% per la sola componente di premio relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza). Detto caricamento è già compreso in ciascun premio pagato. Il premio può essere corrisposto, oltre che annualmente, anche in rate mensili, trimestrali e semestrali; in tal caso sarà applicata un’addizionale di frazionamento pari rispettivamente al 3%, al 2% e all’1% del premio stesso. Nel caso di frazionamento mensile del premio, alla sottoscrizione del Contratto dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità.
Il premio è pari alla somma dei premi delle singole coperture assicurative prescelte dal Contraente al momento della sottoscrizione. Le singole componenti del premio totale sono così determinate:
• premio per la prestazione in caso di decesso: il premio è determinato in relazione al capitale assicurato, all’età, alla professione, all’eventuale attività sportiva svolta, allo stato di salute, allo stato di fumatore o non fumatore dell’Assicurato nonché in base alla durata contrattuale della garanzia in caso di morte. Il premio è dovuto fino alla data del decesso o, al massimo, fino al compimento del
75° anno di età dell’assicurato e, comunque, non oltre la durata della copertura indicata alla sottoscrizione del Contratto;
• premio per la prestazione in caso di “malattia grave”: il premio è determinato in relazione al capitale assicurato, all’età, alla professione, all’eventuale attività sportiva svolta, allo stato di salute, allo stato di fumatore o non fumatore dell’Assicurato nonché in base alla durata contrattuale della garanzia in caso di “malattia grave”. Il premio è dovuto fino al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato e non oltre la durata della copertura indicata alla sottoscrizione del Contratto. Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe comunque al ricevimento della denuncia dello stato di malattia dell’Assicurato;
• premio per la prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza: il premio è determinato in relazione alla rendita mensile assicurata, allo stato di salute, alla professione svolta nonché all’età dell’Assicurato alla decorrenza del Contratto; il premio è dovuto fino alla liquidazione del sinistro. Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe comunque al ricevimento della denuncia dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.
Definizione di Non Fumatore
Si definisce Non Fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato – sigarette, sigari, pipe o sigarette elettroniche – neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 12 mesi.
Alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, lo stato di Non Fumatore deve essere attestato da dichiarazione rilasciata dall’Assicurato nella compilazione del Questionario Sanitario e sottoscritta dall’Assicurato stesso e dal Contraente.
Nel caso in cui l’Assicurato alla sottoscrizione del contratto abbia dichiarato di essere un “Non fumatore” e, successivamente, abbia iniziato o ripreso a fumare, il Contraente e l’Assicurato stesso sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni. In tal caso il Capitale Assicurato verrà immediatamente ricalcolato in base alle condizioni previste dalla tariffa “Fumatori”.
Nel caso in cui l’Assicurato alla sottoscrizione del contratto si trovi nello stato di "Fumatore" e successivamente invii alla Compagnia una dichiarazione attestante che ha smesso di fumare da almeno
12 mesi, subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti per accertare l’insorgenza di patologie derivanti dalla passata abitudine al fumo, si applicheranno, a partire dalla ricorrenza annuale seguente la comunicazione, le condizioni spettanti ai "non fumatori". In particolare, il Capitale Assicurato verrà ricalcolato secondo quanto previsto dalla tariffa “Non fumatori”.
In caso di mancato accertamento della “malattia grave” o dello stato di non autosufficienza sarà consentito al Contraente di proseguire il rapporto contrattuale, dietro corresponsione dei premi arretrati. In ogni caso, il Contratto si interrompe alla data del decesso dell’Assicurato.
Il Contraente, al momento della sottoscrizione, ha la possibilità di combinare liberamente le prestazioni
assicurative offerte dal presente Contratto. In alternativa potrà scegliere di aderire ad uno dei profili predefiniti come riportati nel modulo di proposta. Il premio deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale, mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di xxxxxx, POS-bancomat);
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
Variazione delle basi tecniche
Con riferimento alla copertura assicurativa in caso di malattia grave, la Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. Con riferimento alla copertura assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza, la Compagnia si riserva la possibilità di modificare, ad intervalli non inferiori a 5 anni, le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In entrambi i casi, la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l’annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale. Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ricalcolata, con effetto dalla ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione inizialmente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.
2.4.1 Interruzione e ripristino del pagamento dei premi
Il mancato pagamento anche di una sola rata del Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto.
A giustificazione del mancato pagamento del Premio, il Contraente non può in nessun caso contestare che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di Premio.
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di Premio arretrate incrementate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui Xxxxx è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.
2.4.2 Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
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Tutta la Vita – Gennaio 2020
Sezione 3 – Criteri Assuntivi
9
3.1. Valutazione Preventiva
3.2. Carenza P
OH
3.2.1 Condizioni di Carenza in caso di decesso
46D
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3
• qualora l’età dell’Assicurato sia superiore a 60 anni; D
• su richiesta della Compagnia in funzione dell’entità del capitale assicurato;
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F R
• su richiesta della Compagnia successiva alla compilazione del questionario sullo stato di salute
dell’Assicurando;
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OR
• in caso di esplicita richiesta del Contraente o dell’Assicurando.
La Compagnia si riserva la facoltà sanitari qualora ritenuti necessari sulla base delle risposte al questionario fornita.
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X X
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XXX
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
• di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato in caso di morte indicato in polizza non sarà pagato. In suo luogo, purché il Contratto sia in regola coi pagamenti, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore dei premi versati al netto dei costi al momento del decesso. Il Contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.
Qualora l’Assicurato decida di sottoporsi a visita medica e aderisca alla richiesta della Compagnia di eseguire il test clinico necessario per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività, possono verificarsi i seguenti casi:
• il test risulta positivo: la proposta di xxxxxxx non è assumibile, pertanto la Compagnia non può procedere alla conclusione del Contratto;
• il test risulta negativo: viene accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza.
Qualora invece l’Assicurato rifiuti di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività, sarà applicato il periodo di carenza di 5 anni.
caso di malattia grave
3.2.2 Condizioni di Carenza in
Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso con la compilazione del solo questionario sanitario, operano le seguenti condizioni di carenza:
• nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;
• nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.
Nel caso in cui l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, si applicano le seguenti condizioni di carenza:
I. nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 90 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;
II. nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.
Nel caso in cui all’Assicurato sia diagnosticata una “malattia grave” tra quelle elencate al precedente punto I. durante il periodo di carenza indicato e il pagamento dei premi previsti sia stato regolarmente effettuato, la Compagnia restituirà al Contraente i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade, e il Contratto rimane invigore per le restanti garanzie scelte.
perdita
3.2.3 Condizioni di Carenza in caso di di autosufficienza
La garanzia in caso di perdita dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alle seguenti condizioni di carenza:
• per infortunio, nessuna carenza;
• per malattia, lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da un anno dalla data di decorrenza del Contratto;
• per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer), lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 3 anni dalla data di decorrenzadel Contratto.
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati la Compagnia corrisponderà al Contraente i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade e il Contratto rimane in vigore per le restanti garanzie scelte.
Non è possibile eliminare le carenze effettuando la visita medica e le clausole in emissione per la garanzia non sono previste in caso di perdita di autosufficienza.
Gennaio
2020
Tutta la Vita –
Sezione
4
sinistro
- Denuncia e Liquidazione del
4.1 Beneficiari
4.2 Esclusioni
4.2.1 Copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato
4.2.2 Copertura assicurativa in caso di malattia grave dell’Assicurato
4.2.3 Copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato
4.3 Denuncia del sinistro
4.3.1 Denuncia di decesso dell’Assicurato
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato
4.4 Liquidazione delle prestazioni
4.4.1 Liquidazione della prestazione in caso di decesso
4.4.2 Liquidazione della prestazione in caso di malattia grave
4.4.3 Liquidazione della prestazione in caso di perdita di autosufficienza
4.1
Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare taledesignazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a. dopoche il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b. da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
c. dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
Il Beneficiario della prestazione per “malattie gravi” è l’Assicurato, ovvero per le sole Persone Giuridiche può essere il Contraente.
<
Il Beneficiario della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza è l’Assicurato stesso.
4.2
Esclusioni
4.2.1 Copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
e) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
g) suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
h) abuso di alcol, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
j) decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministerodegli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
4.2.2 Copertura assicurativa
caso di malattia grave dell’Assicurato
in
La garanzia è prestata senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:
a) la Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento del capitale assicurato nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico esercitante in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Xxxxxxx, XxxxxXxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx;
b) attività dolosa dell’Assicurato, anche a titolo di concorso in delitti dolosi;
c) azioni di autolesionismo compiute dall’Assicurato;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
f) malattie intenzionalmente procurate, abuso di alcol, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci, tentato suicidio;
g) negligenza, imprudenza erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
h) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
i) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
previsti
k) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già diagnosticati in tale data all’Assicurato.
Il rischio, infine, non è coperto, escludendo quindi ogni prestazione, nei casi “malattia grave” così come descritti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
per ciascuna
4.2.3 Copertura assicurativa
perdita
in caso di di autosufficienza dell’Assicurato
Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:
a) la Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento del capitale assicurato nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico esercitante in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera;
b) attività dolosa dell’Assicurato anche a titolo di concorso in delitti dolosi;
c) partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
e) malattie intenzionalmente procurate, abuso di alcol, uso non terapeutico di psicofarmaci e
stupefacenti o abuso di farmaci, tentato suicidio;
f) negligenza, imprudenza erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
g) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
l) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già diagnosticati in tale data all’Assicurato.
In questi casi, non è prevista alcuna prestazione. Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità permanente totale e/o non autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell’ingresso in assicurazione.
4.3 Denuncia del
sinistro
Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A., anche attraverso l’Agenzia a cui è assegnato il Contratto.
Avvertenza: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxx) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite. Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe al ricevimento della relativa denuncia di un evento coperto dal Contratto (sinistro).
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
4.3.1 Denuncia di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso, dovranno essere consegnati:
• certificato di morte;
• informativa e consenso privacy;
• relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l’Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso;
• copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N°445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
• decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l’indicazione della persona designata alla riscossione;
• copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
• coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
• se prevista dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l’Intermediario).
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
Espletate le formalità dettate dal D.Lgs. 231/2007 e dagli accordi internazionali in materia di fiscalità ove necessarie (antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, ecc.) la Compagnia esegue il pagamento per la prestazione caso morte entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a favore degli aventi diritto. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato
Nel caso sia diagnosticata una delle “malattie gravi” dovranno essere trasmessi:
• informativa e consenso privacy;
• certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della “malattia grave” di cui risulti affetto l’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, allegando tutta la documentazione già in possesso dell’Assicurato al momento della denuncia.
Il Beneficiario è tenuto a fornire coordinate bancarie e intestazione del conto corrente per la liquidazione. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già trasmesso, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia potrà accertare la diagnosi di “malattia grave” dell’Assicurato anche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso.
La Compagnia effettua il pagamento per la prestazione in caso di “malattia grave” entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia completa di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni. Il pagamento della somma assicurata determina la cessazione della copertura assicurativa in caso di malattia grave e nulla sarà dovuto da AXA Assicurazioni S.p.A. in caso di diagnosi di una seconda malattia grave.
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato
Nel caso in cui si verifichi lo stato di nonautosufficienza dell’Assicurato, l’Assicurato stesso o chi per suo conto, dovrà darne avviso con lettera raccomandata ad AXA Assicurazioni S.p.A..o attraverso l’Agenzia cui è assegnato il Contratto. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell’Assicurato:
• informativa e consenso privacy;
• certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza, recante la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Il Beneficiario è tenuto a fornire coordinate bancarie e intestazione del conto corrente per la liquidazione. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia accerterà lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso.
La rendita sarà corrisposta se lo stato di non autosufficienza risulterà confermato in maniera definitiva ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute.
4.4
Liquidazione delle prestazioni
4.4.1 Liquidazione della prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale AXA Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale assicurato indicato in polizza.
Se il decesso è dovuto ad uno degli eventi rientranti nelle Esclusioni, AXA Assicurazioni S.p.A. non corrisponderà alcun importo.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contratto termina e nulla sarà più dovuto da AXA Assicurazioni S.p.A..
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla sarà dovuto da AXA Assicurazioni S.p.A..
4.4.2 Liquidazione della prestazione in caso di malattia grave
Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, sia diagnosticata all’Assicurato una “malattia grave” tra quelle elencate nelle presenti Condizioni, AXA Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale indicato in polizza. Il pagamento della somma assicurata determina la cessazione della copertura assicurativa e nulla sarà più dovuto da AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso di diagnosi di una seconda “malattia grave”, la garanzia non sarà operante mentre il Contratto rimane in vigore per le sole coperture scelte rimanenti e a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.
4.4.3 Liquidazione della prestazione in caso di perdita di autosufficienza
Il Contratto prevede l’erogazione a favore dell’Assicurato di una rendita vitalizia mensile posticipata, di importo minimo pari ad € 500 e massimo pari a € 2.500, come indicato in proposta, e di un capitale iniziale pari a 3 volte la rendita mensile prescelta, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in uno stato di non autosufficienza, così come descritto nelle presenti Condizioni, e fintanto che si trovi in tale stato (l’Assicurato non autosufficiente, o chi per esso, al fine di continuare a ricevere la prestazione, dovrà fornire annualmente un certificato di esistenza in vita).
AXA Assicurazioni S.p.A. si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui AXA Assicurazioni S.p.A. entro i 180 giorni utili accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato.
La prestazione di rendita verrà corrisposta, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di non autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, purché sia decorso il suddetto periodo di franchigia, AXA Assicurazioni S.p.A. inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata.
Decorsi 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato, al tasso legale.
La rendita vitalizia non consente riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. L’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana deve essere presumibilmente permanente, tuttavia, se l’Assicurato dovesse riacquistare l’autosufficienza, cessa l’erogazione della prestazione prevista ed il Contratto rimane in vigore solo per le coperture scelte rimanenti e a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.
Informativa
Generale
Trattamento
Sul dei Dati Personali
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A)
Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA Assicurazioni S.p.A.”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA Assicurazioni S.p.A., secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i
il suo consenso è
prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un Contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B)
Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche,
operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (Contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del Contratto.
7 Cfr. nota 2
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA Italia sia di società esterne partner di AXA Assicurazioni S.p.A. o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA Assicurazioni S.p.A., da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA Assicurazioni S.p.A. - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
8 Il trattamentopuòcomportarele operazionidi raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione, cancellazione,distruzionedi dati; è invece esclusal'operazionedi diffusionedi dati.
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti
di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA SULL’USO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
PER LE
In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento IVASS n. 40/2018 e del Regolamento IVASS n. 41/2018, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede. In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento. In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
proposta di assicurazione
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del Contratto di polizza.
La presente proposta è perfezionabile entro 60 giorni dalla sua data effetto, salvo la facoltà del proponente di revocarla in qualsiasi momento prima di tale termine.
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° | ||
Data Operazione | Tipo rapporto | Agenzia | Codice | Operatore |
CONTRAENTE (Persona fisica)
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |
Nazione di residenza | Professione | Tipo Documento | N° | |
Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) | ||
Nazione di Cittadinanza 1 | Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale) | Reddito ultimo disponibile □ Fino a 50.000€ □ Tra 50.001€ e 100.000€ □ Superiore a 100.000€ | ||
Settore | SAE | RAE | ||
ATECO | Telefono |
CONTRAENTE (Persona giuridica)
Società/Ente | Partita IVA | Codice Fiscale | |
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. |
Nazione | Nazione sede legale (per società di diritto estero) | Fatturato ultimo disponibile □ Fino a 500.000€ □ Tra 500.001€ e 1.000.000€ □ Superiore a 1.000.000€ | |
Settore | SAE | RAE | |
ATECO | Telefono |
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |||
Nazione di residenza | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 (eventuale) | Professione | |||
Tipo Documento | N° | Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) |
INDIRIZZO DI RECAPITO
Indirizzo | Comune | Provincia | C.A.P. | Nazione |
ESECUTORE: □ Tutore Legale □ Curatore □ Firmatario
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |||
Nazione di residenza | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 (eventuale) | Professione | |||
Tipo Documento | N° | Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) |
ASSICURATO
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |
Nazione di residenza | Professione |
DA01A
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx – Italia Pagina 1 di 5 Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° |
DATI TECNICI DI POLIZZA
Data di Decorrenza del contratto: ………………………………….......... Profilo: □ Famiglie □ Single □ Senior □ TCM Basic □ Key Man □ Libero
□ GARANZIA “DECESSO” : Capitale Assicurato Euro ……………................................…… Durata in anni Scadenza garanzia
…............…......…
□ GARANZIA “MALATTIA GRAVE”: Capitale Assicurato Euro ……………................................…… Durata in anni Scadenza garanzia
…............…......…
□ GARANZIA “PERDITA DELL’ AUTOSUFFICIENZA”: Rendita mensile Assicurata Euro Durata in anni
…………....….….…......
Capitale una tantum Euro……………...........................................……
□ Sconto sul Premio: Percentuale di Sconto sul Premio %
Frequenza dei versamenti: □ Mensile □ Trimestrale □ Semestrale □ Annuale
Premio di rata: Euro .............................. di cui Con Sconto del ……..….%: Euro di cui
- Importo netto garanzia “Decesso” Euro .............................. Euro ..............................
- Importo netto garanzia “Malattia Grave” Euro .............................. Euro ..............................
- Importo netto garanzia “Perdita dell’autosufficienza” Euro .............................. Euro ..............................
- Sovrappremio Euro .............................. Euro ..............................
- Interessi di frazionamento Euro .............................. Euro ..............................
- Tasse Euro .............................. Euro ..............................
Premio al perfezionamento: Euro ………………………… Euro …………………………
(in caso di frazionamento mensile, se consentito dalla tariffa, alla sottoscrizione dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità)
Compenso dell’Agente: Euro ..............................
(Compenso concordato con l’Agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto all’emissione della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile)
Totale da pagare al perfezionamento: Euro ………………………… Euro …………………………
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Il Contraente:
- conferma che le informazioni contenute nella presente Proposta di Assicurazione– anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte
- dichiara di aver ricevuto il Set informativo composto da: Documento Informativo Precontrattuale (DIP), Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, e Xxxxxx di proposta di Assicurazione (mod. ………… - ed.
…….........…………………………..);
- dichiara di conoscere ed accettare integralmente i contenuti del predetto Set Informativo. Il Contraente dichiara inoltre:
- di aver preso atto della revocabilità della presente Proposta di Assicurazione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le somme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Premio Versato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
- di aver preso atto che il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato dal Contraente stesso nella presente Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del Contratto e il Questionario Sanitario. Se il versamento del premio o della prima rata di premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella presente Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio o della prima rata di premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta;
- di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del contratto;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurato dichiara inoltre di sciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti ai quali la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi dopo l’eventuale sinistro per avere informazioni.
***
La presente proposta costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. La sottoscrizione della Proposta deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio. La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto: in caso contrario la presente dovrà considerarsi annullata e priva di effetto.
L’Assicurato, qualora persona diversa dal Contraente, acconsente alla stipulazione del Contratto.
Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.
Firma del Contraente/
Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma dell’Assicurato
DT02I
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO
L’Incaricato dichiara di aver adempiuto all’obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. …………....…......…………....….........
Luogo e data Firma dell’Incaricato
AXA Assicurazioni S.p.A. Pagina 2 di 5
BENEFICIARI
Beneficiari in caso di vita dell’assicurato: ……………...……………………………
□ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
□ Dichiaro di non voler inviare le comunicazioni contrattuali ai beneficiari indicati in forma nominativa.
Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato: ………………….……..……………
□ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
□ E’ presente un beneficiario disabile ai sensi della Legge 104/92? SI NO
VINCOLO
La polizza dovrà essere vincolata? (Se sì, specificare l’esatta denominazione del Vincolatario e indirizzo completo)
□ SI □ NO
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………….....……………………………...
Avvertenza: in caso di mancata compilazione degli spazi dedicati alla designazione dei beneficiari in forma nominativa, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato,
maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari. La modifica o revoca di questi ultimi deve essere comunicata all’impresa.
REFERENTE TERZO
REFERENTE TERZO (da compilare qualora il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza)
Cognome e Nome/Denominazione Sociale | Codice Fiscale/P. IVA | ||
Indirizzo di recapito | Comune | Provincia | C.A.P. |
Nazione | Numero Telefono |
BENEFICIARI
Nazione
Numero Telefono
% di Ripartizione della Prestazione
BENEFICIARIO CASO MORTE
BENEFICIARIO CASO VITA
Cognome/Denominazione Sociale | Nome | Codice Fiscale/P. XXX | Xxxxx □ M □ F | ||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | |||
Indirizzo di recapito/Sede legale | Comune | Provincia | C.A.P. |
Cognome/Denominazione Sociale | Nome | Codice Fiscale/P. XXX | Xxxxx □ M □ F | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||
Indirizzo di recapito | Comune | Provincia | C.A.P. | |
Nazione | Numero Telefono | % di Ripartizione della Prestazione |
AXA Assicurazioni S.p.A. Pagina 3 di 5
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° | |
Contraente (cognome e nome) | Assicurato (cognome e nome) | |||
RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURAT0 | ||||
Le dichiarazioni che seguono costituiscono la base del contratto che verrà emesso dalla Compagnia. È quindi necessario rispondere con cura e completezza a tutte le domande. Si ricorda che le dichiarazioni inesatte possono compromettere l’efficacia della garanzia assicurativa. Per la sottoscrizione del presente Contratto è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. Gli Assicurati con età non superiore a 60 anni che hanno scelto il profilo TCM BASIC di AXA Assicurazioni Tutta la Vita con capitale assicurato pari a 35.000 € e 5 anni di durata possono limitarsi alla sottoscrizione della “Dichiarazione di buono stato di salute dell’Assicurato.” Gli Assicurati con capitale assicurato non superiore a € 300.000 per copertura assicurativa caso morte o “malattia grave” ed età non superiore a 60 anni e gli Assicurati che hanno scelto la solo garanzia “Perdita dell’autosufficienza” possono limitarsi alla compilazione del “Questionario sanitario”. | ||||
A. È fumatore? □ SI □ NO (per non fumatore si intende chi non fuma nemmeno sporadicamente da più di 12 mesi sigarette, sigari, pipe o sigarette elettroniche) | ||||
B. Intende sottoporsi a visita medica per eliminare il periodo di carenza previsto dalle Condizioni Contrattuali e/o allegare il referto □ SI □ NO del test HIV per eliminare la carenza relativa? (specificare quale ) | ||||
C. DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO (solo per profilo TCM BASIC) Dichiaro che: 1.nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 anni non ho mai avuto sintomi e non ho mai ricevuto una diagnosi, non sto effettuando e non ho in programma di effettuare accertamenti per disturbi al cuore, ai polmoni, per disturbi circolatori, per ipertensione, ictus, diabete, disturbi al rene, fegato, disturbi neurologici, infezione da HIV o l'AIDS, epatite B o C, cancro, melanoma, tumore/grumi/polipi di qualsiasi dimensione o tipo; 2.nel corso degli ultimi 2 anni non sono mai stato ricoverato in case di cura o ospedali per più di 7 giorni consecutivi. Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma dell’Assicurato < | ||||
D. QUESTIONARIO SANITARIO 1. Altezza (cm): ……………. 2. Peso (kg): ……………. 3. Attività extraprofessionali o sportive: …………………………………………………………………… (inserire “Nessuna” se non effettuate) 4. Le è mai stata rifiutata o rinviata una copertura assicurativa per caso morte o malattia grave, o accettata con un sovrappremio o con □ SI □ NO la previsione di esclusione a causa di problemi di salute? 5. Beneficia di una pensione di invalidità o inabilità o ne ha mai fatto richiesta o ha mai avuto un sinistro per invalidità, infortunio o □ SI □ NO malattie gravi? 6. È attualmente impegnato o ha intenzione di impegnarsi in qualsiasi sport o attività pericolose o aviatorie? □ SI □ NO 7. Le è mai stato consigliato di sottoporsi o si è mai sottoposto a trattamenti medici per patologie o disturbi relativi a: (specificare quale e inserire nelle Note maggiori dettagli) □ AIDS o HIV □ Orecchie, naso, gola o bocca □ Allergie o disturbi del sistema immunitario □ Occhi □ Vescica, reni, prostata o tratto urinario □ Cuore, vene o vasi sanguigni □ Sangue □ Epatite □ Ossa, articolazioni, muscoli o tessuto connettivo □ Ormoni, ghiandole o metabolismo □ Cervello, midollo spinale o neuropatie □ Infezioni o virus □ Polmoni o respirazione □ Infortuni o avvelenamenti □ Carcinoma, melanoma, cisti, tumore, crescita anomala o nodulo □ Intestino, esofago o stomaco □ Ictus cerebrale o accidente cerebrovascolare □ Fegato, dotto biliare o colecisti □ Attacco ischemico transitorio (TIA) □ Alterazioni psicologiche, mentali, comportamentali o emotive □ Diabete □ Altra patologia o disturbo □ Dipendenza da droga o da alcool □ Nessuna 8. Nella sua famiglia (padre, madre, fratello o sorella) è mai stata diagnostica, prima dei 60 anni, una delle seguenti malattie: cancro, □ SI □ NO infarto, ictus, malattia di Xxxxxxxxxx, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson o qualsiasi altra malattia ereditaria? 9. Ha programmato di effettuare, sta effettuando o le è mai stato consigliato di effettuare un trattamento medico per problemi di salute □ SI □ NO oppure attende dei risultati di analisi o test medici? 10. Si è sottoposto negli ultimi 5 anni o è in procinto di sottoporsi a qualsiasi intervengo chirurgico? □ SI □ NO 11. Si è sottoposto negli ultimi 5 anni o è in procinto di sottoporsi a terapie di durata superiore a 3 settimana per affezioni diverse da □ SI □ NO ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, menopausa, allergie, terapia anticoncezionale, terapie preventive? (solo per garanzia Long Term Care) 12. Beneficia di esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare oppure ha fatto richiesta per ottenerla? □ SI □ NO (solo per garanzia Long Term Care) 13. A prescindere dalle condizioni di cui ai precedenti punti, le sono stati mai prescritti farmaci da un medico o altro operatore sanitario □ SI □ NO per un periodo superiore a 5 giorni (ad eccezione dei normali raffreddori, influenze, o patologie di simile entità)? Note in caso di risposte positive al questionario sanitario AVVERTENZE: • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; • Prima della sottoscrizione l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; • Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può richiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute con evidenza del costo a suo carico. Firma del Contraente/ Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma dell’Assicurato |
QS03U
AXA Assicurazioni S.p.A. Pagina 4 di 5
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° |
I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
• assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
• bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n°di proposta), senza spazi;
• bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
• moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-).
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI
CODICE MANDATO | ||||||||||||||||||||||
NOME E COGNOME DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA | ||||||||||||||||||||||
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE | ||||||||||||||||||||||
I | T | 8 | 7 | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | ||||||||||||||||||||||||||
Cognome ......................................................................................................... Nome ............................................................................................................... Indirizzo ........................................................................................................... Comune ...................................................................... CAP............................. | ||||||||||||||||||||||||||
IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE | ||||||||||||||||||||||||||
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma
□ SI □ NO
3) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner
□ SI □ NO
2) Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi
□ SI □ NO
1) Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo
Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l’informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell’Informativa Privacy
acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma Nome e Cognome Assicurato data e firma
Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell’Informativa Privacy
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato
Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l’autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile
dall’Azienda di Credito.
Il sottoscritto autorizza:
• l’Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
• AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa
di operazioni SDD ad importo prefissato pari a Euro e prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell’addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l’operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
Si precisa che l’importo del presente mandato è stato arrotondato all’unità superiore per esigenze gestionali. L’effettivo addebito sarà in ogni caso pari al
premio di rata di polizza.
Xxxxx
XX00X
AXA Assicurazioni S.p.A. Pagina 5 di 5
xxx.xx
Mod. 4806 – ed. gennaio 2020
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)