Regime fiscale. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regime fiscale. Imposta sui premi
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vit...
Regime fiscale. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
Regime fiscale. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni. In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicura- zione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investiment...
Regime fiscale. Tassazione delle somme assicurate
Regime fiscale. Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Regime fiscale. I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
Regime fiscale. Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente o dell’Assicurato. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.