Regime fiscale Clausole campione
Regime fiscale. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regime fiscale. Imposta sui premi
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcu...
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Regime fiscale. Tassazione delle somme assicurate
Regime fiscale. Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente o dell’Assicurato. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
Regime fiscale. Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Regime fiscale. I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Perma- nente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’as- sicurazione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusiva- mente con riferimento a tale componente.
Regime fiscale. I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi 0 (zero) sui premi delle assicurazioni vita. Detraibilità fiscale dei premi Non è prevista in quanto il Contraente della polizza non è una persona fisica. Tassazione delle somme assicurate Alla data di redazione del presente documento, le somme dovute dalla Società a seguito del contratto sono esenti da IRPEF e imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente contratto IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.