Regime fiscale Clausole campione

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussem...
Regime fiscale. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regime fiscale. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
Regime fiscale. I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Perma- nente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’as- sicurazione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusiva- mente con riferimento a tale componente.
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi 0 (zero) sui premi delle assicurazioni vita. Detraibilità fiscale dei premi Non è prevista in quanto il Contraente della polizza non è una persona fisica. Tassazione delle somme assicurate Alla data di redazione del presente documento, le somme dovute dalla Società a seguito del contratto sono esenti da IRPEF e imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente contratto IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
Regime fiscale. Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Regime fiscale. I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
Regime fiscale. Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente o dell’Assicurato. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.