Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “CVT” Mod. 17341
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi relativi al veicolo.
Che cosa è assicurato?
Puoi scegliere di aderire alla formula CVT TOP o la CVT TOP PLUS. Le garanzie comuni a tutte le formule sono:
Furto Incendio parziale e totale
Sei assicurato per i danni subiti dal tuo veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori anche non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di:
- Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni al veicolo nella sua esecuzione e quelli conseguenti al furto o rapina stessa, e i danni al veicolo per furto o rapina di cose non assicurate che si trovino nel veicolo (escluse le cose stesse).
L’assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.
Ricorso terzi da incendio
Sei assicurato, fino a Euro 260.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio del veicolo indicato nella polizza. L’assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.
Eventi sociopolitici, atti vandalici ed eventi naturali
Sei assicurato per i danni subiti dal tuo veicolo, compresi pezzi di ricambio optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di:
- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- Slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento, caduta dei meteoriti (anche quando il veicolo non si trova in circolazione);
- Terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine;
Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore totale.
Cristalli
Sei assicurato in caso di rottura parziale o totale del parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali, per la loro riparazione o sostituzione, causate da un evento accidentale o un fatto involontario di terzi.
Potrai scegliere se avvalerenti del Centro Convenzionato più vicino a dove ti trovi, con pagamento diretto da parte di Europ Assistance, o di Centro/Tecnico di fiducia e richiedere rimborso presentando regolare fattura. Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all’età del mezzo.
Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 iva inclusa (ad eccezione di assicurato con P.IVA)
Garanzia valida per la sola formula CVT TOP PLUS è:
Kasko collisione
Sei assicurato per i danni subiti dal veicolo assicurato (compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati) in caso di urto contro altro veicolo identificato o animale, avvenuto durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Il veicolo è assicurato secondo la formula a primo rischio assoluto.
Assistenza valida per entrambe le formule
In caso di furto totale del veicolo assicurato potrai richiedere le seguenti prestazioni:
- Autovettura in sostituzione (fino a 3gg);
- Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo (fino a Euro 52,00);
- Richiesta documenti in caso di furto totale.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili i veicoli:
- Di valore superiore a Euro 100.000,00 o Euro 35.000,00 per la sola provincia di Caserta;
- Di vetustà superiore ad 7 anni;
- Delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce;
- Commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni.
Ci sono limiti di copertura?
Scoperto, franchigia, minimo liquidabile:
- per i Centri Convenzionati la garanzia opera limitatamente ai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia - Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria;
Per Furto Incendio, Ricorso terzi, Atti Vandalici, Cristalli, Kasko sono e sclusi i sinistri:
- verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
- derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale).
Per Furto Incendio, Cristalli e Kasko sono esclusi i sinistri:
- derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
Per Furto Incendio, Atti vandalici e Kasko sono esclusi i danni:
- ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
- derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
P er Furto Incendio e Ricorso terzi sono esclusi i danni:
- derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
Per Furto Incendio, Kasko sono esclusi:
- i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano.
Per Atti vandalici sono esclusi i sinistri:
- derivanti da Furto e Incendio;
- verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.
Per Furto Incendio sono esclusi i sinistri:
- derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
Per i Cristalli sono esclusi i sinistri derivanti da:
- furto o rapina, consumati o tentati;
- atti vandalici;
- tutto quanto non indicato come assicurato;
- i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Per la Kasko sono esclusi i sinistri:
- causati da veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
- verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;
- a veicoli con targa prova;
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.
Per il Ricorso Terzi da Incendio sono esclusi i danni subiti dai seguenti
soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- nel caso in cui l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.
L’Assistenza non è fornita in quei paesi che si trovino in stato di b elligeranza dichiarata o di fatto.
Dove vale la copertura?
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.
Quando e come devo pagare?
Il premio è calcolato sulla base del valore del veicolo e la tua zona di residenza. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank
S.p.A. che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione del finanziamento e avrà una durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, senza alcun tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
La polizza non prevede tacito rinnovo.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “CVT - Mod. 17341 ”
Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
GENERALI ITALIA S.p.A. – Gruppo Generali – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – tel. x00 0000000000
– sito internet: w xx.xxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xxx – PEC: g xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx – Impresa iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Il patrimonio netto ammonta a Euro 00.000.000.000,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a Euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 8.697.146.384,00. L’indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito
xxx.xxxxxxxx.xx per approfondimenti.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Ci sono limiti di copertura? | |
Furto e Incendio (obbligatoria) | La garanzia è prestata con uno scoperto che sulla base della provincia di residenza va da un minimo del 5% ad un massimo del 35% ed un minimo liquidabile tra Euro 250,00 e Euro 2.000,00. |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Eventi sociopolitici, atti vandalici ed eventi naturali (obbligatoria) | La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto che va da un minimo del 15% ad un massimo del 30% con un minimo liquidabile tra Euro 400,00 e Euro 1.500,00. |
Cristalli (obbligatoria) | È prevista una franchigia di Euro 100,00 in caso di riparazione presso officina non convenzionata ed un limite di Euro 1.000.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia. |
Kasko collisione (obbligatoria) | È prevista una franchigia di Euro 250,00 per danni fino a Euro 3.000,00 e di Euro 500,00 per danni superiori a Euro 3.000,00. In quest’ultimo caso la garanzia è prestata secondo la formula a valore totale. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Assistenza (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Prescrizione: | Furto e Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Eventi sociopolitici, atti vandalici ed eventi naturali (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Cristalli (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Kasko collisione (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Assistenza (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni | |
Obblighi dell’impresa | Furto e Incendio (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Eventi sociopolitici, atti vandalici ed eventi naturali (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Cristalli (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. |
Kasko collisione
(obbligatoria)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima.
Assistenza
(obbligatoria)
Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio è calcolato sulla base del valore del veicolo e la tua zona di residenza. Tale importo ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall’anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione. In questi casi, Europ Assistance ti restituisce il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall’anno successivo. |
Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione. In questi casi, Europ Assistance ti restituisce il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. | |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Il prodotto è dedicato ai proprietari di automobili, che vogliono tutelare il proprio bene in caso di incendio, furto o danni da casko, per rottura cristalli o per danni provocati da atto vandalico o evento atmosferico.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 26,00% | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 17341 – Ed. 01/01/2019
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
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Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
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- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come a d esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
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Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4. Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- p er opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare
o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per
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Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
D EFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n° 01340740156.
Danno Totale: il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del Sinistro.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di Delegataria con quota pari al 50%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell’Assicurazione.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali: Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, CAP 31012. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 50%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nell’Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Veicolo: l’autovettura ad uso proprio, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a Euro 100.000,00 (per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta tale valore non potrà essere superiore a Euro 35.000,00), immatricolata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, con non più di 7 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolata da meno di un anno con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero).
Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.9. PREMIO
L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso (Mod. FI6660).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1899 C.C., il premio delle Polizze di durata tra 13 e 60 mesi è scontato di circa il 10% rispetto a quello dovuto per Polizze di durata annuale.
A fronte della suddetta riduzione, l’Assicurato non potrà recedere dalla Polizza prima della sua naturale scadenza.
Art.10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.11. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.12. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.13. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione e decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento del Veicolo e avrà una durata pari a 365, 730, 1.095, 1.460 o a 1.825 giorni dalla data di decorrenza (1, 2, 3, 4 o 5 anni), senza alcun tacito rinnovo.
Art.14. DANNO TOTALE
In caso di Danno Totale del Veicolo, verrà restituita all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.
In caso di Danno Totale del Veicolo l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richiesta di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare alla Compagnia tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: s xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), la seguente documentazione:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.
Art.15. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione.
Europ Assistance restituirà all’Assicurato il premio da questi pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In tal caso verrà restituito il premio per le eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro stesso.
In ogni caso l’Assicurato, ai fini della restituzione, dovrà inviare alla Compagnia tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), la seguente documentazione:
- in caso di trasferimento di proprietà: l'atto di vendita;
- in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo: copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.
Art.16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
Art.17. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO
Qualora l’Assicurato sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l' assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale dell’Assicurato, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dall’Assicurato, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dall' assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, l’assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE CVT TOP
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
GARANZIA A – FURTO INCENDIO
Art.18. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.19. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
19.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
- incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo (Euro) |
ZONA 1 | ||
BT, CE**, FG | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX,XX, XX,XX | 15% | € 500,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, VV | 10% | € 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX,XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 10% | € 250,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA,CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VA, VE, VI, VR, VT | 5% | € 250,00 |
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.20. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.21. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.22. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.23. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
23.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.24. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
Art.25. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.26. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
26.1 EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo (Euro) |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX,XX, XX,XX | 15% | € 400,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, VV | 15% | € 400,00 |
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN,FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP, | 15% | € 400,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA,CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VA, VE, VI, VR, VT | 15% | € 400,00 |
Art.27. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
b. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
c. derivanti da Furto e Incendio;
d. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 26.1)”;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 26.1)”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
f. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
g. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
h. riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
GARANZIA D - CRISTALLI
Art.28. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.29. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A. Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 1.000,00 (IVA compresa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica) per sinistro e per anno assicurativo.
B. Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
Per entrambe le forme scelte, l’assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del Veicolo.
Si precisa, inoltre, che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
Art.30. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo;
d. dolo dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. atti vandalici;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE” Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art.31. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.32. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.33. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi e fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati e l’Assicurato provveda all’acquisto di un altro Veicolo, Europ Assistance non terrà conto della vetustà del Veicolo che ha subito il sinistro e
procederà alla liquidazione del valore a nuovo dello stesso senza applicazione del degrado.
Qualora il Furto Totale del Veicolo sia avvenuto in provincia diversa da quella di Caserta, non verranno applicate le limitazioni di cui all’Art. 19.1.
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Qualora il veicolo venga riparato presso un’officina che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di BROKERONLINE in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie indicati nella tabella di cui sopra, ad eccezione della GARANZIA D – CRISTALLI, non verranno applicati.
5. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
6. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - valore a nuovo |
07-dic | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-12 | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
Art.34. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assicurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.35. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.36. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.37. ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Art.38. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:
scrivendo al Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
indicando:
la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
Per la sola Garanzia Cristalli:
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia / Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, dovrà contattare, entro dieci giorni dalla data del sinistro, il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona ; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero del Modulo di Adesione;
- numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE CVT TOP PLUS
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa
forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
GARANZIA A – FURTO INCENDIO
Art.39. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.40. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
40.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
- incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo (Euro) |
ZONA 1 | ||
BT, CE**, FG | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX,XX, XX,XX | 15% | € 500,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, VV | 10% | € 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX,XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 10% | € 250,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA,CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VA, VE, VI, VR, VT | 5% | € 250,00 |
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.41. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.42. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.43. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.44. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
44.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.45. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
Art.46. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.47. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
47.1 EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimo (Euro) |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX,XX, XX,XX | 15% | € 400,00 |
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, CZ, FR, ME, MT, PZ, RG, RM, TO, VV | 15% | € 400,00 |
ZONA 4 | ||
AQ, AT, CH, EN,FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP, | 15% | € 400,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA,CB, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VA, VE, VI, VR, VT | 15% | € 400,00 |
Art.48. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
b. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
c. derivanti da Furto e Incendio;
d. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 47.1)”;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 47.1)”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
f. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
g. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
h. riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
GARANZIA D - CRISTALLI
Art.49. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.50. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A. Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la
riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 1.000,00 (IVA compresa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica) per sinistro e per anno assicurativo.
B. Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
Per entrambe le forme scelte, l’assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del Veicolo.
Art.51. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo;
d. dolo dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. atti vandalici;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE” Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art.52. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
GARANZIA E - KASKO COLLISIONE
Art.53. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.54. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato sul modulo di Adesione, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo in conseguenza di urto contro altro veicolo identificato o animale, verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto.
Art.55. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
c. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
d. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;
f. determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
g. causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
h. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
i. derivanti da Furto o Incendio.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
j. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
k. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
l. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
m. verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
n. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;
o. derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
p. a veicoli con targa prova;
q. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.56. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.57. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi e fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati e l’Assicurato provveda all’acquisto di un altro Veicolo, Europ Assistance non terrà conto della vetustà del Veicolo che ha subito il sinistro e procederà alla liquidazione del valore a nuovo dello stesso senza applicazione del degrado.
Qualora il Furto Totale del Veicolo sia avvenuto in provincia diversa da quella di Caserta, non verranno applicate le limitazioni di cui all’Art. 40.1.
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
Inoltre, per la sola “GARANZIA E - KASKO COLLISIONE”, fermo quanto sopra indicato, verrà applicata una franchigia fissa:
- Euro 250,00 in caso di danno fino a Euro 3.000,00;
- Euro 500,00 in caso di danno superiore a Euro 3.000,00 e l’indennizzo verrà liquidato nella forma a Valore Totale.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Qualora il veicolo venga riparato presso un’officina che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di BROKERONLINE in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie indicati nella tabella di cui sopra, ad eccezione della GARANZIA D – CRISTALLI, non verranno applicati.
5. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
6. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - valore a nuovo |
07-dic | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-12 | 20% |
13-24 | 30% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 65% |
Art.58. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assicurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.59. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.60. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.61. ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Art.62. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:
scrivendo direttamente al Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
indicando:
la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
Per la sola Garanzia Cristalli:
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia / Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, dovrà contattare, entro dieci giorni dalla data del sinistro, il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona ; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel. 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero del Modulo di Adesione;
- numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
(Valida per tutte le Sezioni)
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.63. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le Prestazioni di assistenza di seguito elencate sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.
PRESTAZIONI
63.1 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di Furto totale l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.600 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio fino all’avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
E’ indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
63.2 TAXI PER RECARSI ALL’ AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse della Prestazione “Autovettura in sostituzione” potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di Euro 52,00 per Sinistro.
63.3 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE
Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desiderasse avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
estratto cronologico del P.R.A., generale o storico;
Certificato di perdita di possesso;
Eventuale certificato di chiusa inchiesta penale
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa. I certificati saranno trasmessi all’indirizzo dell’Assicurato entro i successivi 60 giorni.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:
denuncia di Xxxxx in originale;
foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia; se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).
In seguito, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.
Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Art.64. ESCLUSIONI
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxx o colpa grave dell'Assicurato;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art.65. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.66. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
COME RICHIEDERE LE GARANZIE
P ER L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
Dall’Italia 800.086.564. dall’Italia e dall’estero 00.00.00.00.00
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero del contratto di finanziamento;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00.00.00.00 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
P ER LA GARANZIA CRISTALLI
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa:
dall’Italia 800.995.233 dall’Italia e dall’estero 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- luogo in cui si trova;
- numero di targa e il tipo di Veicolo.
P ER L’ASSICURAZIONE CVT TOP E CVT TOP PLUS
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile: scrivendo al Broker presso il quale è intermediata la Polizza
BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
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