DANNI PARZIALI Clausole campione

DANNI PARZIALI. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
DANNI PARZIALI. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
DANNI PARZIALI. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
DANNI PARZIALI. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o “
DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
DANNI PARZIALI. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea do- cumentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto di cui all’art. 8.2, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere su- periore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima im- matricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano tra- scorsi i seguenti termini:
DANNI PARZIALI. I danni parziali saranno liquidabili tenendo conto del degrado d’uso del veicolo in relazione al suo valore commerciale, determinato come sopra, al momento del sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: - sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; - quattro anni per tutte le altre parti.
DANNI PARZIALI. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta aII'estero, o dalla data di acquisto in caso di Veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico: - sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; - due anni per tutte le altre parti. Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo. Qualora il Veicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere aII’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento. - Valore assicurato e regola proporzionale Qualora il valore assicurato risulti inferiore aII'effettivo valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito daII'art. 1907 del Codice Civile. - IVA (Imposta sui Xxxxxx Xxxxxxxx) Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo deII’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge. - Ripristino del Veicolo Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo in rimessa o neII'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest'ultima, in accordo e con il consenso deII’Assicurato, puö: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; sostituire il Veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente. L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto aII'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. - Ritrovamento del Veicolo In caso di ritrovamento del Veicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al...