DANNI PARZIALI. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
2. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di tre anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. • RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE (GARANZIA CRISTALLI) Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al centro convenzionato. • PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro sessanta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell’Ufficio Claims Management & Control di Europ Assistance. Europ Assistance in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.
DANNI PARZIALI. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
2. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di tre anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. • PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro sessanta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell’Ufficio Claims Management & Control di Europ Assistance. Europ Assistance in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente. 1 BA, BT, BR, FG, TA, RC, CT, NA, SA, CE 2 AV, BN, CS, CZ, KR, LE, LT, MI, MT, PZ, Roma, TO, VV 3 AP, AQ, AT, BG, BS, CA, CH, CR, FE, GE, IS, LO, MB, ME, NO, SU, PA, PE, PV, RSM, RG, SP, SR, TP 4 AG, AL, AN, AO, AR, BI, BL, BO, BZ, CB, CL, CN, CO, EN, FI, FM, FR, GO, GR, IM, LC, LI, LU, MC, MN, MS, MO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT, FC Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
DANNI PARZIALI. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
2. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
3. Se il veicolo viene riparato presso un’officina che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all’Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di sinistro, gli scoperti e franchigie indicati nelle tabelle all’art. “Limiti delle garanzie”, ad eccezione della GARANZIA – CRISTALLI, non verranno applicati.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
DANNI PARZIALI. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) due anni per tutte le altre parti. Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo. Qualora il motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
DANNI PARZIALI. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o “
DANNI PARZIALI. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) dodici mesi per gli accessori e gli optional;
c) due anni per tutte le altre parti. Qualora l’Assicurato l’abbia richiesto in fase di stipula dell’Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi. Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
DANNI PARZIALI. I danni parziali saranno liquidabili tenendo conto del degrado d’uso del veicolo in relazione al suo valore commerciale, determinato come sopra, al momento del sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: - sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; - quattro anni per tutte le altre parti.
DANNI PARZIALI. In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima im- matricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato: - relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - relativamente alle garanzie “Kasko Basic Comprehensive”, “Kasko Comprehensive”, “Ka- sko All Inclusive”, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
DANNI PARZIALI. La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autoveicolo. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro.