Contract
Schema di contratto “Appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento”
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento
Schema di contratto “Appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento”
Indice
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Durata dell’appalto 5
Art. 3 – Subappalto 5
Art. 4 – Responsabilità dell’Appaltatore 5
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto 6
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione 7
Art. 7 – Penali 7
Art. 8 – Risoluzione del contratto 8
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto 10
Art. 12 – Subentro nel rapporto contrattuale 10
Art. 13 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 10
Art. 14 – Carta dei servizi 11
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 16 – Controversie 11
Schema di contratto “Appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento”
A Siziano, presso la sede del Comune, in Xxxxxx Xxxxx x. 0, in data …
PREMESSO CHE:
a) il Comune di Siziano (PV) con determina del responsabile del servizio finanziario n. 58 del 24/8/2015, ha determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, allestimento e gestione centro di raccolta comunale e servizi di spazzamento, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
b) il Comune di Siziano (PV) con … (indicare gli estremi della determinazione) ha approvato l’aggiudicazione provvisoria pronunciata dalla Commissione giudicatrice in data …;
c) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario;
d) l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall’art. 113 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i.;
e) l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per la sottoscrizione del contratto:
1) copia delle polizze assicurative di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;
2) copia del Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3) copia dell’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (indicare quali), comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4) attestazione dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
5) copia del piano di formazione futuro inerente le attività riguardanti il presente appalto, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
6) notifica del nominativo del Responsabile dell’appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto;
7) attestazione del domicilio dell’Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
8) attestazione della sede della sede operativa, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto;
9) attestazione delle posizioni assicurative del personale, copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
avanti a me, dott , Ufficiale rogante degli atti nei quali è parte il Comune di Siziano (CE), si sono costituiti il Comune
di Xxxxxxx (PV) … (nel prosieguo indicata con la dizione “Comune”):
e l’impresa …, con sede …, codice fiscale …, Partita IVA …, R.E.A. …, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di …, rappresentata da …, di seguito denominato Appaltatore,
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante, dott. … sono certo, rinunciando con il mio consenso ai testimoni, stipulano e convengono quanto segue.
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati.
a) Servizi e forniture relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e agli spazzamenti con corrispettivo a corpo:
a.1. raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (secco residuo);
a.2. raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone;
a.3. raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica;
a.4. raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici;
a.5. raccolta e trasporto dei rifiuti di natura organica (frazione umida);
a.6. raccolta e trasporto di rifiuti in occasione di mercati e eventi;
a.7. raccolta e trasporto di pile e farmaci;
a.8. raccolta su prenotazione e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
a.9. raccolta e trasporto dei rifiuti di Tetrapak e materiali simili;
a.10. raccolta domiciliare su prenotazione e trasporto di olii e grassi vegetali esausti;
a.11. servizi integrativi per le utenze non domestiche;
a.12. servizi speciali ad personam;
a.13. raccolta e trasporto di rifiuti presso il cimitero;
a.14. spazzamento di strade, piazze, aree;
a.15. spazzamento di strade, piazze, aree in occasione di mercati e eventi;
a.16. realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (CCR);
a.17. raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati;
a.18. monitoraggio e controllo sui conferimenti;
a.19. fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
a.20. indagini territoriali e consegna a domicilio di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
a.21. rimozione e smaltimento dei contenitori già presenti sul territorio e presso le utenze non più funzionali ai servizi oggetto del presente appalto;
a.22. manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature, dei mezzi e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;
a.23. trasporto dei rifiuti raccolti ai siti di stoccaggio e/o ai siti o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento.
b) Servizi comunicativi con corrispettivo a corpo:
b.1. redazione della carta dei servizi;
b.2. campagne di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal secondo anno di appalto;
b.3. servizio informativo telefonico tramite “numero dedicato”.
c) Servizi con corrispettivo a misura:
c.1. raccolta e trasporto di rifiuti da esumazioni e estumulazioni;
c.2. pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
c.3. rimozione di carcasse animali e pulizia delle aree.
E’ compreso nell’oggetto dell’appalto e nel prezzo contrattuale offerto in sede di gara anche il trasporto dei rifiuti raccolti ai siti di stoccaggio e/o ai siti o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, all’Appaltatore:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., servizi complementari, non compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi allo stesso già affidati.
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3. I servizi con corrispettivo a misura dovranno essere prestati dall’Appaltatore solo se il Comune ne farà richiesta scritta. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli, contenitori e attrezzature concordato tra il Comune e l’Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari per i servizi a misura risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione. Il Comune avrà la facoltà di non richiedere tali servizi. All’appaltatore, in tale caso, non spetteranno indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.
Art. 2 – Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. E’ facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l’anticipata esecuzione del contratto nell’attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.
2. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e i servizi di spazzamento e lavaggio del suolo con corrispettivo a corpo devono essere completamente avviati entro sessanta giorni dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.
3. La carta dei servizi deve essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.
4. Le campagne di comunicazione devono essere svolte in ciascun anno contrattuale successivo al primo come indicato nel cronoprogramma presentato dal concorrente in sede di gara, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere unilateralmente modifiche al predetto cronoprogramma sulla base di proprie autonome valutazioni connesse all’andamento della produzione di rifiuti urbani e alla raccolta differenziata degli stessi. Le richieste di modifica del cronoprogramma sono notificate dal Comune per iscritto con un anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data dell’azione comunicativa da eseguire. L’Appaltatore accetta sin d’ora tali modifiche.
5. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall’Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi devono essere prestati entro le scadenze indicate dal Comune. Il corrispettivo è determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature concordato tra il Comune e l’Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all’art. 4, comma 2. Il Comune ha la facoltà anche di non richiedere tali servizi. All’Appaltatore, in tale caso, non spettano compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
6. L’Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio del suolo secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio del suolo dedotti nell’oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo.
Art. 3 – Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. L’Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell’offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intenda eventualmente subappaltare.
2. Il Comune pagherà all’Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso.
Art. 4 – Responsabilità dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è responsabile:
a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell’operato del proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.
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c) 2. L’Appaltatore è tenuto a:
d) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006 e
s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di inadempienze o di errori nelle comunicazioni dell’Appaltatore, sono allo stesso addebitati;
e) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
f) adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente;
g) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune.
3. Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, all’ambiente.
4. L’Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell’esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.
5. L’Appaltatore è tenuto agli adempimenti assicurativi verso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste, nonché dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza sul lavoro e delle spese per imprevisti. Il Comune paga all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall’importo dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione oltre all’eventuale corrispettivo dovuto per i servizi con corrispettivo a misura.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all’esecuzione dell’appalto.
3. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura .
4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 13 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore.
5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti.
7. L’Appaltatore si impegna a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.
8. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.
m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.
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Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione
1. Il corrispettivo di cui all’art. 5 resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione è operata secondo le risultanze di un’istruttoria condotta dal Comune sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo.
Art. 7 – Penali
1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni nei termini indicati all’art. 2, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall’offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni prestazione non attivata.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle penali appresso indicate:
n. | inadempimento | penale |
1 | conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze) in impianti di smaltimento senza adeguata e provata giustificazione | da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione |
2 | miscelazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze) | da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione |
3 | contaminazione del suolo o versamento o abbandono di rifiuti sul suolo | da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione |
4 | svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta | euro 500,00 per ogni unità di personale in meno accertata per giorno |
5 | mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato | euro 200,00 per ogni contestazione |
6 | utilizzo di personale privo di divise aziendali | euro 500,00 per persona per giorno |
7 | irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale | da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni contestazione |
8 | mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. | da euro 500,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione |
9 | mancato svolgimento delle indagini territoriali | euro 500,00 per utenza non visitata |
10 | mancata consegna di contenitori | da euro 50,00 a euro 500,00 per contenitore |
11 | difformità delle caratteristiche qualitative dei contenitori dalle richieste contrattuali | euro 500,00 per contenitore |
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12 | utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni | euro 500,00 per ogni contestazione e per utenza |
13 | utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni | da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione |
14 | inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli | da euro 500,00 a euro 5.000,00 per contestazione |
15 | mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento o trattamento o recupero o riciclaggio | euro 2.000,00 per ogni contestazione |
16 | omessa raccolta di rifiuti presso un’utenza | da euro 100,00 a euro 2.000,00 per ogni contestazione |
17 | omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio | da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione |
18 | mancato svuotamento o prelievo di singoli contenitori nei termini previsti | euro 200,00 per contenitore per giorno di ritardo |
19 | mancata manutenzione dei contenitori o sostituzione di quelli danneggiati | euro 200,00 per contenitore |
20 | mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di depositi abusivi | euro 5.000,00 per ogni contestazione |
21 | mancata presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 | da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni contestazione |
22 | mancato svolgimento dei controlli previsti dall’art. 13, comma 4 | euro 1.500,00 per ogni contestazione |
23 | mancata redazione o mancato aggiornamento della carta dei servizi | da euro 500,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione |
24 | mancato svolgimento delle campagne di comunicazione | da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione |
25 | mancato svolgimento di incontri informativi | euro 500,00 per ogni contestazione |
26 | mancato spazzamento di una via o di una piazza o area | da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni contestazione |
L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell’inadempimento che è inoltrata con raccomandata anticipata per fax o posta elettronica certificata all’Appaltatore dal direttore dell’esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell’inadempimento.
4. L’Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell’Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall’art. 8.
6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.
7. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
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1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio dello stesso, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) ritardo di oltre quindici giorni nell’esecuzione delle prestazioni dai termini previsti dall’art. 2 con esclusione della carta dei servizi;
b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell’arco di dodici mesi;
e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
f) qualora l’inadempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto comporti in un anno l’applicazione di penali di cui all’art. 7, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;
g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
i) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell’iscrizione;
j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
k) cessione totale o parziale del contratto;
l) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 3;
m) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto;
n) mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto;
o) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell’appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
p) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all’Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
a) l’Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione del contratto, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
b) l’Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell’esecuzione del contratto;
c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
In tali casi, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz’altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
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a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
c) può avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all’art. 7.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.
Art. 11 – Recesso unilaterale
1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per ogni causa legittima. Il provvedimento di recesso dal contratto è notificato per iscritto all’Appaltatore con preavviso di sei mesi. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Xxxxx, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà impiegati nell’esecuzione dell’appalto. E’ fatto salvo il pagamento:
a) del corrispettivo maturato per l’esecuzione delle prestazioni fino alla data del recesso (ove dovuto);
b) e del prezzo residuo, alla stessa data, dei contenitori (limitatamente a cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo dei predetti contenitori è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in rate costanti annuali sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature e commisurate al tempo trascorso alla data del recesso) non comprese nel corrispettivo d’appalto sino a allora dallo stesso percepito. Il periodo di utilità di tali beni è assunto pari a sette anni per le predette rate costanti dell’ammortamento.
Art. 12 – Subentro nel rapporto contrattuale
1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Xxxxx, l’Appaltatore è tenuto a accettare l’eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Autorità d’Ambito o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l’Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo.
Art. 13 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
1. Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi all’Ufficiale rogante del Comune.
Schema di contratto “Appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento”
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
Art. 14 – Carta dei servizi
1. L’Appaltatore è tenuto alla redazione della carta dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore è tenuto a osservare e dare attuazione a quanto è disposto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.
m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.
Art. 16 – Controversie
1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 17 – Rinvio
1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali:
a) Bando (Allegato 1);
b) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 2);
c) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 3);
d) offerta dell’Appaltatore (Allegato 4).