RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita ...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell’Amministrazione comunale, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, agli utenti e al personale istituzionale dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti e del personale tutto dell’Amministrazione comunale derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve prevedere:
a) una copertura assicurativa a beneficio della stazione appaltante e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00;
b) una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale minimo di€ 2.500.000,00;
c) essere stipulata ed esibita all’Amministrazione comunale entro la data di avvio del servizio;
d) avere durata non inferiore a quella del contratto. Resta tuttavia inteso che:
e) tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
f) l’Amministrazione comunale, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all’Amministrazione comunale stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione comunale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle resp...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 12.1. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.
12.2. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della DL, connessi alla corretta conduzione dei lavori, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
12.3. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l’accettazione dei materiali da parte della DL non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
12.4. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
12.5. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
12.6. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all’art. 20.
12.7. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
12.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
12.9. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.
12.10. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortu...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. 2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
2. L’Appaltatore è altresì responsabile, fino alla concorrenza dell’importo del contratto, dei danni diretti che dall'esercizio della propria attività, o comunque dall'esecuzione del Contratto, possano derivare alla Committente e/o a qualunque terzo e si impegna a manlevare la Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata da parte di terzi in dipendenza del Contratto.
3. La Committente si riserva di prevedere in Contratto: l’estensione della responsabilità ai danni diretti fino alla concorrenza di un maggior importo rispetto a quello contrattuale o, in alternativa, l’estensione della responsabilità a tutti i danni diretti senza limite di importo o, infine, l’estensione della responsabilità anche ai danni indiretti, eventualmente fino alla concorrenza di un importo da definire.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, 1’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Azienda e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’appaltatore è pienamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della esecuzione a regola d’arte del servizio in appalto, oltre che dell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di esercizio dell’attività di lavanderia industriale. Dovranno essere quindi rispettate tutte le norme giuridiche e tecniche in materia igienico sanitaria L’appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato a cose e persone in conseguenza di un negligente svolgimento del servizio, tenendo in ogni caso indenne da ogni responsabilità l’Istituto ed il proprio personale. Qualora l’appaltatore non provveda al risarcimento o alla riparazione del danno, l’Istituto provvederà direttamente rivalendosi sui crediti maturati dall’appaltatore e non ancora liquidati. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, l’appaltatore non potrà arbitrariamente interrompere o limitare il servizio in appalto, nemmeno nell’ipotesi di vertenze sindacali del proprio personale dipendente. Qualora l’appaltatore dovesse rescindere il contratto prima della scadenza convenuta senza una giusta causa, l’Istituto oltre al risarcimento del danno potrà addebitare all’appaltatore le eventuali spese aggiuntive derivanti dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. Tali spese potranno essere trattenute dalla cauzione definitiva o in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. Tali facoltà potranno essere esercitate dall’Istituto senza costituzione in mora dell’appaltatore e senza preventiva pronuncia dell’autorità giudiziaria.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; all’atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti. L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall’appaltante, della disciplina e dell’operato dei propri dipendenti. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l’allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di Legge. La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione dello stesso responsabile operativo, qualora fosse venuto meno il rapporto fiduciario; in tal caso l’appaltatore avrà l’obbligo di ottemperare a tale richiesta entro il termine stabilito dal Comune.