RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita ...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 12.1. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.
12.2. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della DL, connessi alla corretta conduzione dei lavori, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
12.3. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l’accettazione dei materiali da parte della DL non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
12.4. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
12.5. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
12.6. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all’art. 20.
12.7. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
12.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
12.9. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.
12.10. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortu...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso della durata del presente contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga:
a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il rappresentante dell’impresa appaltatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’impresa medesima, è dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa. La società rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. L’Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale da esso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 196/2003come modificato dal .). La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dell’aggiudicatario in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti e alle cose c...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
2. L’Appaltatore è altresì responsabile, fino alla concorrenza dell’importo del contratto, dei danni diretti che dall'esercizio della propria attività, o comunque dall'esecuzione del Contratto, possano derivare alla Committente e/o a qualunque terzo e si impegna a manlevare la Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata da parte di terzi in dipendenza del Contratto.
3. La Committente si riserva di prevedere in Contratto: l’estensione della responsabilità ai danni diretti fino alla concorrenza di un maggior importo rispetto a quello contrattuale o, in alternativa, l’estensione della responsabilità a tutti i danni diretti senza limite di importo o, infine, l’estensione della responsabilità anche ai danni indiretti, eventualmente fino alla concorrenza di un importo da definire.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; all’atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti. L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall’appaltante, della disciplina e dell’operato dei propri dipendenti. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l’allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di Legge. La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione dello stesso responsabile operativo, qualora fosse venuto meno il rapporto fiduciario; in tal caso l’appaltatore avrà l’obbligo di ottemperare a tale richiesta entro il termine stabilito dal Comune.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Tutte le responsabilità derivanti da danni a terzi, eventualmente prodotti nella gestione del servizio, saranno in capo alla Ditta appaltatrice, la quale risponderà direttamente per ogni causa civile e penale.