TITOLO I
REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Approvato con deliberazione C.C. n. del / /
INDICE
TITOLO I
I procedimenti amministrativi
Capo I
Principi generali
Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Definizioni
Art. 3 Individuazione dei procedimenti amministrativi Art. 4 Termini dei procedimenti amministrativi
Capo II
Responsabile del procedimento
Art. 5 Unità organizzativa responsabile del procedimento Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento
Capo III
Partecipazione al procedimento e garanzie
Art. 7 Partecipazione al procedimento
Art. 8 Modalità d’intervento dei privati nel procedimento
Art. 9 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza Art. 10 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Capo IV
Fasi ed elementi strutturali del procedimento amministrativo
Art. 11 Avvio del procedimento
Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento Art. 13 Interruzione dei termini del procedimento Art. 14 Sospensione dei termini del procedimento
Art. 15 Procedimenti con l’intervento di altre Amministrazioni pubbliche Art. 16 Acquisizione di pareri da altri uffici dell’Ente
Art. 17 Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche Art. 18 Conclusione e chiusura del procedimento
Art. 19 Motivazione del provvedimento
Art. 20 Procedimento amministrativo telematico
Capo V
Semplificazione amministrativa
Art. 21 Principi e criteri
Art. 22 Conferenza dei servizi
Art. 23 Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi Art. 24 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Art. 25 Accordi fra Amministrazioni e convenzioni Art. 26 Segnalazione certificata di inizio attività Art. 27 Silenzio - assenso
Art. 28 Comunicazione all’Amministrazione Art. 29 Modulistica ed istruzioni
Art. 30 Controlli
Capo VI
Efficacia e validità del provvedimento amministrativo
Art. 31 Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati Art. 32 Esecutorietà
Art. 33 Efficacia ed esecutività del provvedimento Art. 34 Sospensione dell’efficacia del provvedimento
Art. 35 Revoca e annullamento d’ufficio del provvedimento Art. 36 Aggiornamento dei procedimenti amministrativi
Art. 37 Norma speciale
TITOLO II
Disposizioni finali
Art. 38 Abrogazione di norme e norma di rinvio Art. 39 Decorrenza e pubblicità
TITOLO I
I procedimenti amministrativi
Capo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il Comune di Carrara, in armonia con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito legge n. 241/1990), del proprio Statuto e dei principi dell’ordinamento comunitario, si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.
2. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Carrara, così come articolato nella propria struttura organizzativa di cui al vigente Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché gli interventi sul regime di efficacia e validità dei provvedimenti amministrativi, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento e salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa, l'Amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato.
4. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la definizione di decisioni dell'Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi;
b) per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni;
c) per "provvedimento finale", l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la decisione dell'Amministrazione;
d) per "conferenza di servizi", la sede di confronto nell'ambito della quale l'Amministrazione acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni;
e) per "segnalazione certificata di inizio di attività" (S.C.I.A.), il procedimento amministrativo, in base al quale il soggetto interessato mette al corrente l'Amministrazione competente sull’inizio di una specifica attività privata, coinvolgente interessi pubblici, attraverso la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti e presupposti previsti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale;
f) per "silenzio assenso", il procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell'Amministrazione. In base al silenzio-assenso la richiesta dell'atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell'attività, sia decorso il periodo predeterminato senza osservazioni da parte dell'Amministrazione;
g) per "interruzione dei termini", l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e regolamenti;
h) per "sospensione dei termini", il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;
i) per "responsabile del procedimento" il dirigente di ciascuna unità organizzativa cui afferisce la competenza per materia o altro dipendente da lui delegato.
Art. 3
Individuazione dei procedimenti amministrativi
1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Carrara sono individuati in base alle competenze di Settore individuate nel PEG -Piano Esecutivo di Gestione- .
2. Gli uffici del Comune adottano gli atti in base alle proprie competenze così come indicate nel PEG, secondo gli obiettivi ed i tempi ivi stabiliti, i quali sono sottoposti a revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa.
3. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa e al responsabile del procedimento, per l'acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei termini.
4. Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, il Comune di Carrara incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati.
Art. 4
Termini dei procedimenti amministrativi
1. I termini dei procedimenti delle singole unità organizzative del Comune decorrono dall’inizio del procedimento, nel caso di procedimenti d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Il termine massimo di conclusione dei procedimenti amministrativi del Comune di Carrara è fissato in giorni trenta , salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge e salvo quanto disposto dal successivo comma.
Con apposito e successivo provvedimento del Direttore Generale o , in sua assenza, del Segretario Generale, da adottare entro e non oltre il termine di 30 giorni dal presente regolamento, oltre ai procedimenti di cui al comma precedente, vengono individuati i procedimenti per i quali si prevedono tempi di conclusione superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni novanta e quei procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento, si prevedono tempi superiori a 90 giorni ma non superiori a 180 giorni.
2. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, a cui si rinvia.
Capo II
Responsabile del procedimento
Art. 5
Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. L’Unità organizzativa responsabile del Procedimento ai sensi della legge n° 241/90 e s.m.i. è l’ unità nel cui ambito inizia e si conclude il rispettivo procedimento amministrativo; è l’ambito organizzativo competente all’adozione del Provvedimento finale nel caso di procedimento che si sviluppa tra più unità organizzative.
2. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
3. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma precedente, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa di cui al primo comma.
4. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’art. 12 e seguenti, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990, provvedendo fra l'altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d'ufficio i fatti e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) a proporre l'indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'Organo competente per l'adozione;
f) ad esercitare ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
g) a svolgere inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del
D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo all'autocertificazione ed agli accertamenti d'ufficio.
2. L'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Capo III
Partecipazione al procedimento e garanzie
Art. 7
Partecipazione al procedimento
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con eventuali memorie e documenti come indicato nel successivo art. 8.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
3. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 8
Modalità d'intervento dei privati nel procedimento
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, nel rispetto del presente regolamento hanno il diritto di:
a) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dai casi di esclusione individuati nel regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte pertinenti all’oggetto del procedimento.
2. Quando risulti necessario, i soggetti di cui all'art. 7 e, se noti, quelli di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, possono essere invitati dal Responsabile del procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.
Art. 9
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 10
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo, l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per gli atti non vincolati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il Responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente
o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali altri soggetti interessati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'Organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
Capo IV
Fasi ed elementi strutturali del procedimento amministrativo
Art. 11
Avvio del procedimento
1. I procedimenti d'ufficio sono attivati su iniziativa degli Organi dell'Amministrazione comunale competenti per attribuzione di legge, Statuto o Regolamenti.
2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima della formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari.
3. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
4. Qualora l'atto propulsivo promani da un Organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro Ente o Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.
5. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione, l'istanza o segnalazione presentata dal soggetto legittimato, indirizzata all'Organo competente e corredata della documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento o da appositi atti emanati da Organi comunali.
6. Tutte le domande, dichiarazioni, istanze o segnalazioni, corredate dalla documentazione richiesta essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla apposita protocollazione.
7. Resta salva la facoltà dell'autocertificazione secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 241/1990.
8. Nell'ipotesi in cui la domanda, dichiarazione, istanza o segnalazione sia irregolare o incompleta, si applicano le disposizioni del successivo art.13.
Art. 12
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’unità organizzative responsabile dà notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma personale e per iscritto e può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica ed indica l’unità organizzativa responsabile.
3. Nella comunicazione devono essere indicati il numero di protocollo generale e la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte, l'unità organizzativa responsabile, l'oggetto del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento ed eventualmente dell'addetto all'istruttoria, la sede dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti, l'orario di accesso, il numero di telefono dell'ufficio, la data di inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.
4. Qualora, per il numero o l'incertezza degli aventi titolo alla comunicazione personale, questa risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 241/1990, mediante forme idonee di pubblicità.
5. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata anche per i procedimenti ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere vincolato.
6. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile, il quale è tenuto nel termine di 15 (quindici) giorni a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento dei privati nel procedimento.
Art. 13
Interruzione dei termini del procedimento
1. Oltre all’ipotesi prevista dall’art. 9 del presente regolamento, costituisce ulteriore motivo di interruzione dei termini la rappresentazione di esigenze istruttorie formulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere o una valutazione tecnica ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90.
2. Quando si verifica una ipotesi di interruzione, cessata tale causa, il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere, senza computare il termine trascorso.
Art. 14
Sospensione dei termini del procedimento
1. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della legge n. 241/90 in tema di conferenza di servizi obbligatoria.
3. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
4. Quando si verifica una delle ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa.
Art. 15
Procedimenti con l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche
1. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione di competenza di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli stessi da parte del Comune. Nell’ipotesi di richiesta di parere, qualora questo non venga reso entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, l’Amministrazione comunale può procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso. Restano fermi i termini diversi derivanti da normative di settore.
2. E' compito del Responsabile del procedimento comunicare ai soggetti interessati dal provvedimento finale ed a coloro che sono intervenuti nello stesso, la sospensione del procedimento e l'indicazione dell'Amministrazione esterna presso cui si svolge l'ulteriore fase del procedimento.
Art. 16
Acquisizione di pareri da altri uffici dell'Ente
1. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra unità organizzativa dell’Ente, lo stesso viene richiesto al Dirigente o Funzionario preposto alla unità interessata, il quale provvede entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta in forma preferibilmente telematica. Qualora il parere richiesto non venga reso nei termini fissati, il Responsabile del
procedimento procede indipendentemente dall’espressione del predetto parere, senza che da ciò possa essergli imputata responsabilità per eventuali danni.
2. Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere concertato tra più unità organizzative, il Responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi, che può svolgersi anche per via telematica.
Art. 17
Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche
1. Ove nel corso di un procedimento amministrativo venga chiamato l'Organo consultivo di altra Pubblica Amministrazione ad esprimere un parere o una valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90.
Art. 18
Conclusione e chiusura del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso viene sempre concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con l'adozione del provvedimento stesso;
b) per i procedimenti con segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso, da quando decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all'attività.
3. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
4. L'Amministrazione comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.
5. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 19
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale.
2. Con la motivazione l'Amministrazione rende conto dell’attività istruttoria svolta, comunicando all'interessato gli elementi e i criteri di valutazione su cui si è basata per l'adozione del provvedimento finale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ed evidenzia la ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati.
3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 20
Procedimento amministrativo telematico
1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica.
2. L'Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di gestione informatica dei documenti di cui al DPR n. 445/2000 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale”e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza, sicurezza e accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie omogenee di procedimento amministrativo, le specifiche tecniche relative ai seguenti profili:
a) la produzione, la trasmissione e la riconducibilità al privato di istanze, comunicazioni, dichiarazioni, denunce e atti sollecitatori o dichiarativi simili;
b) l'invio al privato di comunicazioni e richieste;
c) le modalità atte a consentire - previa apposita procedura di autenticazione dei soggetti legittimati - l'accesso agli atti e il monitoraggio dell'iter del procedimento;
d) la formazione, la riferibilità, la trasmissione e l'archiviazione del provvedimento finale.
3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica ed altre modalità di comunicazione rese disponibili dall'evoluzione tecnologica.
4. Il Responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.
5. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l’Amministrazione.
Capo V
Semplificazione amministrativa
Art. 21
Principi e criteri
1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell'attività amministrativa, ogni settore del Comune provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.
2. La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino. Di ogni operazione di semplificazione va valutato preventivamente e verificato successivamente l'impatto sul cittadino e sull'organizzazione comunale.
3. La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti amministrativi, introduce nell'attività amministrativa l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo.
4. Il Comune incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con gli altri Enti e le altre Amministrazioni e con i privati.
Art. 22
Conferenza dei servizi
1. Il responsabile del procedimento indice la conferenza dei servizi ogniqualvolta sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche o atti d'assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale, da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell'Amministrazione comunale e da soggetti concessionari di pubblici servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta, da parte dell'Amministrazione competente. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle Amministrazioni competenti.
3. Il responsabile del procedimento può invitare a partecipare alla conferenza di cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi istituzionali, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Il Dirigente di settore invitato alla conferenza dei servizi, qualora non vi partecipi personalmente, individua il funzionario competente a rappresentarlo.
5. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.
6. Si applicano le disposizioni degli artt.14-14 bis-14 ter-14 quater-14 quinquies- della legge n. 241/1990.
Art. 23
Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi
1. Gli esiti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte.
2. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:
a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'Amministrazione.
Art. 24
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. Salvo che nelle ipotesi di atti vincolati, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il Responsabile o l'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale può stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Il Responsabile del procedimento o l'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ricorre, inoltre, all'accordo quando il contemperamento degli interessi pubblici e privati oggetto del procedimento richieda, per la piena efficacia del provvedimento da adottare, impegni delle parti anche eccedenti la disciplina ordinaria del procedimento.
3. In particolare, gli accordi possono prevedere in capo alle parti impegni reciproci anche economici quali procedure semplificate, riduzioni o esenzioni di tributi e canoni dovuti all'Amministrazione, affidamenti di gestioni, concessioni d'uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o complementari in favore dell'Amministrazione e altri oneri civici.
4. Gli accordi possono altresì essere a carattere sperimentale o provvisorio e prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei provvedimenti correlati.
5. L'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale quando, a seguito dell'intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale, definisce preventivamente le motivazioni e le ragioni di opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di massima del medesimo. Il Responsabile del procedimento predispone il calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
6. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 25
Accordi fra Amministrazioni e convenzioni
1. Ai fini della semplificazione amministrativa, i dirigenti di settore promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per incentivare lo scambio di dati attraverso l'utilizzo della telematica.
Art. 26
Segnalazione certificata di inizio attività
1. La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), è titolo idoneo a consentire l'inizio dell'attività dalla data della sua presentazione all'Amministrazione. Le attività sottoposte a S.C.I.A. sono quelle indicate nell’art.19 della legge 241/90.
2. La segnalazione certificata di inizio attività indica:
a) le generalità del richiedente;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
3. Alla S.C.I.A. sono inoltre allegati:
a) le dichiarazioni, anche per mezzo di autocertificazioni, del richiedente che indichino la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività;
b) i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento di particolari requisiti soggettivi, quando la legge lo richieda;
c) le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ovvero le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese così come disposto al comma 1 dell’art.19 della legge 241/90.
4. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti la mancanza o non rispondenza dei presupposti e dei requisiti dispone, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
6. Qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il responsabile del procedimento fissa i termini, comunque non inferiori a 30 (trenta) giorni, entro i quali l'interessato provvede alla regolarizzazione.
7. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/90.
8. Restano ferme le disposizioni normative di settore e gli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90 che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'Amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
Art. 27
Silenzio-assenso
1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge o altre fonti normative, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi si applica l'istituto del silenzio-assenso se l’Amministrazione, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, non comunica all’interessato il provvedimento di xxxxxxx.
2. L'assenso si perfeziona in base ad una domanda descrittiva dell'attività, che, come per la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), deve possedere tutti gli elementi essenziali per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività stessa.
3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge. Il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e ove accerti la loro mancanza o non rispondenza comunica tempestivamente all'interessato il provvedimento di xxxxxxx, indicandone i motivi.
5. Nel caso in cui l'atto di assenso si sia illegittimamente formato, il responsabile del procedimento provvede:
a) ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l'interessato può sanare i vizi dell'attività e conformarsi alla normativa vigente;
b) a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
6. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artcoli 21-quinquies e 21 – nonies della legge 241/90.
Art. 28
Comunicazione all'Amministrazione
1. Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica normativa, l'interessato è tenuto a dichiarare solo gli elementi indispensabili a qualificare il tipo di attività posta in essere al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
2. Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mutamento nelle modalità di svolgimento di attività precedentemente autorizzata, l'interessato è tenuto a esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell'attività al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
3. Il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, anche attraverso accordi di tipo informale, può richiedere la specificazione di ulteriori elementi che non siano in suo possesso o che non possa acquisire autonomamente.
Art. 29
Modulistica ed istruzioni
1. Ciascuna unità organizzativa si impegna a fornire, per ogni tipo di procedimento, la modulistica in formato elettronico, indicando la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, tramite comunicazione all’U.R.P., che provvede alla pubblicazione della stessa sul sito del Comune.
2. Qualora lo stesso procedimento sia gestito da Settori diversi, i dirigenti devono provvedere a far uniformare la modulistica relativa.
3. Ciascuna unità organizzativa è tenuta ad adeguare la modulistica utilizzata secondo le modalità di semplificazione di cui al presente Capo.
Art. 30 Controlli
1. Il Responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni presentate all’Amministrazione.
2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via telematica, gli archivi comunali e delle altre Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da queste custoditi.
3. Salvo le ipotesi in cui vengano riscontrati estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura del procedimento stesso.
Capo VI
Efficacia e validità del provvedimento amministrativo
Art. 31
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata nelle forme stabilite dalla legge per la notifica degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dal responsabile del procedimento.
3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
4. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 32 Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l'Amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti dei destinatari dell’atto. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte dei soggetti obbligati. Qualora gli interessati non ottemperino, l'Amministrazione, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 33
Efficacia ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
Art. 34
Sospensione dell'efficacia del provvedimento
1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso Organo che lo ha emanato ovvero da altro Organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art. 35
Revoca e annullamento d'ufficio del provvedimento
1. Il Dirigente competente può revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione degli interessi pubblici, sempre che sussistano fondate ragioni di interesse generale.
2. Il Dirigente competente inoltre, sussistendo fondate e persistenti ragioni di interesse pubblico, può annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, in presenza di:
a) violazione di legge, con esclusione dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso;
b) eccesso di potere;
c) incompetenza.
3. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. La convalida è un provvedimento con cui l’Amministrazione elimina i vizi di illegittimità di un atto invalido precedente emanato dalla stessa.
Art. 36
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi
1. I Dirigenti competenti per materia provvedono all’aggiornamento dei termini di conclusione dei procedimenti, ogniqualvolta intervengano modifiche normative e/o regolamentari e/o variazioni di carattere organizzativo nelle materie di propria competenza.
2. Le modifiche relative ai procedimenti già rilevati, le modifiche ai termini di conclusione degli stessi procedimenti e le rilevazioni di nuovi procedimenti amministrativi vengono approvate con provvedimento del Direttore o in sua assenza del Segretario Generale.
TITOLO II
Disposizioni finali
Art. 37
Norma speciale
1. Per quanto riguarda i procedimenti in materia edilizia, tributaria, sicurezza, polizia amministrativa, codice della strada nonché per tutte quelle materie disciplinate da normativa speciale, si applicano le specifiche normative nazionali e regionali di settore e i relativi regolamenti comunali, nonché le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.
Art. 38
Abrogazione di norme e norma di rinvio
1. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento in materia di termini, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 168/1997 integrata dalla deliberazione 32/1998, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili contenute in altri provvedimenti.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni e alle specifiche discipline di settore.
Art. 39
Decorrenza e pubblicità
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo approva e al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto.
2. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito Internet del Comune di Carrara.