Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Art. 20 – Compiti del Responsabile del servizio
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 6 della legge n. 15/2005, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Art. 33 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’Amministrazione.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti a richiesta di parte il Responsabile del procedimento comunica ai richiedenti, tempestivamente e in ogni caso prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta. La comunicazione è effettuata prima della trasmissione all’organo competente della proposta di provvedimento finale o delle risultanze dell’istruttoria. Detta comunicazione è effettuata, tramite il Responsabile del procedimento, dall’organo competente all’adozione del provvedimento finale qualora, disattendendo le risultanze istruttorie, questi intende adottare un provvedimento negativo.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell'istanza, prima dell’adozione del provvedimento finale di rigetto.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del procedimento o l’autorità competente all’adozione del provvedimento finale comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, che in ogni caso non possono essere fondati su inadempienze o ritardi attribuibili all’Università. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, con eventuali documenti.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte, il direttore/dirigente tenuto ad emettere il provvedimento finale ovvero il responsabile del procedimento, ove competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti, in forma scritta, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti istanti i motivi che si oppongono all'accoglimento della domanda.