Conferenza dei servizi Clausole campione
Conferenza dei servizi. La conferenza di servizi viene indetta dal responsabile del procedimento unico, e può svolgere anche funzioni consultive, propositive ed attuative per la definizione di procedure operative complesse tramite appositi protocolli e linee-guida definiti di comune accordo con gli Enti terzi. Salvo specifiche intese per la gestione della conferenza dei servizi in forma associata, la conferenza di servizi è presieduta dal responsabile del procedimento e si riunisce presso la sede del Comune con cadenza stabilita in base alle esigenze di ufficio, in particolare concentrando nell’ambito della medesima seduta la valutazione del maggior numero possibile di progetti, in un’ottica di ottimizzazione e di economia delle risorse logistiche ed umane, e conseguentemente garantendo, per quanto possibile, un’adeguata calendarizzazione degli incontri; è prevista anche l’articolazione dei lavori di conferenza attraverso sedute tematiche per la valutazione di pratiche ad elevato contenuto di complessità ed impatto ambientale e territoriale. Il Responsabile del procedimento si impegna ad inviare, anche per via telematica o tramite fax, la convocazione della conferenza di servizi agli Enti interessati almeno 15 giorni prima della relativa data. In caso di impossibilità a partecipare, gli Enti convocati si impegnano a richiedere entro i 5 giorni successivi, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso il SUAP concorda una nuova data entro 10 giorni dalla prima. Gli Enti terzi convocati si impegnano a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di riferimento su tutte le decisioni di competenza della stessa. Nel caso in cui nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx richieste di modifiche sostanziali al progetto, la conferenza si intende sospesa fino alla presentazione del progetto modificato. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine dalla stessa fissato, e comunque in ogni caso devono concludersi entro 5 mesi dalla data di avvio del procedimento, fatta salva l’ipotesi di valutazione di impatto ambientale. Il verbale della conferenza di servizi tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. Tale verbale, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del ...
Conferenza dei servizi. Il SUAP adotterà la procedura della conferenza dei servizi: • se richiesta espressamente dall’impresa • su iniziativa dello stesso SUAP quando ad esempio deve acquisire nulla osta o assensi di altri Enti della P.A. e non li abbia ottenuti entro trenta giorni dalla richiesta • su richiesta di uno o più Enti delle P.A. coinvolti Mediante l’indizione della conferenza, che si svolge secondo le modalità stabilite dagli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, il SUAP richiede il parere sul progetto agli Enti della P.A. coinvolti, tra le quali la ASL. La conferenza di servizi può essere convocata su richiesta dell’impresa anche solo come studio di fattibilità per progetti di particolare complessità al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di uno stabilimento con la procedura della conferenza dei servizi: Presenta la domanda con il progetto
1) Riceve, verifica, e invia il progetto alle P.A.
2) Indice la conferenza dei servizi Partecipa alla conferenza dei servizi ? parere favorevole si no si ? Produce integrazioni Riceve il provvedimento e realizza il progetto Richiede integrazione o chiarimenti Comunica fine lavori e avvenuto primo collaudo Riceve e richiede collaudo finale agli Enti della P.A. coinvolti Inserisce i dati dello stabilimento in GISA Decreta il riconoscimento
Conferenza dei servizi. Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi Art. 24 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Conferenza dei servizi. 1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione cui l’Amministrazione può ricorrere in ogni fase del procedimento: preliminare, istruttoria e decisoria. Il Comune ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti ed al giusto contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse Amministrazioni coinvolte e con i cittadini.
2. L’Amministrazione ha l’obbligo di indire la conferenza di servizi quando deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da altre Amministrazioni e gli stessi non siano stati rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine sia intervenuto il dissenso di alcuno degli uffici o delle Amministrazioni interpellati.
3. La conferenza di servizi per quanto non previsto dal presente regolamento, è regolata dalla normativa nazionale vigente.
Conferenza dei servizi. (art. 9, d.P.R. n. 554/1999)
Conferenza dei servizi. Qualora sussista l’opportunità di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento de quo può indire una conferenza di servizi, nelle forme e modi previsti dalla legge.
Conferenza dei servizi. 1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedime n t o amministrativo di propria competenza, può procede r e a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7- 8- 1900 n. 241 e successive modificazioni.
2. La conferenza dei servizi può essere convocata dalla Regione anche su richiesta di un’altra pubblica amministrazione interess a t a al procedime n t o, ovvero - ai sensi dell’art. 14, comma 2- ter L. 241/ 1990 - anche su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua attività sia subordinata ad atto di consenso comunqu e denominato, di compete nz a della Regione, per la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche.
3. Le determinazioni concordat e nella conferenza dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni pubbliche, convocate dalla Regione.
Conferenza dei servizi. 1. Per l’istruttoria dei procedimenti cui sono interessate più strutture organizzative, il dirigente che avvia il procedimento, è tenuto ad indire la conferenza dei servizi.
2. Gli organismi interni, esclusivamente consultivi, previsti nell’istruttoria di procedimenti amministrativi, sono sostituiti dalla conferenza dei servizi di cui al comma 1.
Conferenza dei servizi. Il nucleo di valutazione (Abrogato)
Conferenza dei servizi. E’ convocata dal servizio comunale competente, la Conferenza dei servizi di cui al presente protocollo per l’esame dei P.U.A. già inoltrati agli Enti e servizi anzidetti. Almeno 30 gg. lavorativi prima della data di convocazione della prima conferenza per l’acquisizione dei pareri sui P.U.A., i servizi comunali competenti trasmettono agli Enti e Servizi firmatari del presente protocollo, una copia completa del progetto del P.U.A. in formato cartaceo e su supporto informatico non modificabile per le rispettive valutazioni che saranno espresse nel corso della Conferenza dei servizi anzidetta. In tale sede saranno valutati collegialmente i progetti, proposte eventuali modifiche, messe a punto eventuali prescrizioni ed espressa una valutazione relativa a tutti gli aspetti. L’ordine del giorno di tali incontri comprenderà i progetti trasmessi con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata.