Conferenza dei servizi. 1. Il responsabile del procedimento indice la Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, ogni qualvolta sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche o atti d'assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell'Amministrazione comunale e da soggetti concessionari di pubblici servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate.
3. Il responsabile del procedimento può invitare a partecipare alla conferenza di cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi istituzionali, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Il responsabile invitato alla conferenza dei servizi, qualora non vi partecipi personalmente, individua il funzionario competente a rappresentarlo.
5. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.
6. Si applicano le disposizioni degli artt.14-14 bis-14 ter- 14 quater- 14 quinquies- della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conferenza dei servizi. Il SUAP adotterà la procedura della conferenza dei servizi: • se richiesta espressamente dall’impresa • su iniziativa dello stesso SUAP quando ad esempio deve acquisire nulla osta o assensi di altri Enti della P.A. e non li abbia ottenuti entro trenta giorni dalla richiesta • su richiesta di uno o più Enti delle P.A. coinvolti Mediante l’indizione della conferenza, che si svolge secondo le modalità stabilite dagli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, il SUAP richiede il parere sul progetto agli Enti della P.A. coinvolti, tra le quali la ASL. La conferenza di servizi può essere convocata su richiesta dell’impresa anche solo come studio di fattibilità per progetti di particolare complessità al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di uno stabilimento con la procedura della conferenza dei servizi: Presenta la domanda con il progetto
1) Riceve, verifica, e invia il progetto alle P.A.
2) Indice la conferenza dei servizi Partecipa alla conferenza dei servizi ? parere favorevole si no si ? Produce integrazioni Riceve il provvedimento e realizza il progetto Richiede integrazione o chiarimenti Comunica fine lavori e avvenuto primo collaudo Riceve e richiede collaudo finale agli Enti della P.A. coinvolti Inserisce i dati dello stabilimento in GISA Decreta il riconoscimento
Conferenza dei servizi. La conferenza di servizi viene indetta dal responsabile del procedimento unico, e può svolgere anche funzioni consultive, propositive ed attuative per la definizione di procedure operative complesse tramite appositi protocolli e linee-guida definiti di comune accordo con gli Enti terzi. Salvo specifiche intese per la gestione della conferenza dei servizi in forma associata, la conferenza di servizi è presieduta dal responsabile del procedimento e si riunisce presso la sede del Comune con cadenza stabilita in base alle esigenze di ufficio, in particolare concentrando nell’ambito della medesima seduta la valutazione del maggior numero possibile di progetti, in un’ottica di ottimizzazione e di economia delle risorse logistiche ed umane, e conseguentemente garantendo, per quanto possibile, un’adeguata calendarizzazione degli incontri; è prevista anche l’articolazione dei lavori di conferenza attraverso sedute tematiche per la valutazione di pratiche ad elevato contenuto di complessità ed impatto ambientale e territoriale. Il Responsabile del procedimento si impegna ad inviare, anche per via telematica o tramite fax, la convocazione della conferenza di servizi agli Enti interessati almeno 15 giorni prima della relativa data. In caso di impossibilità a partecipare, gli Enti convocati si impegnano a richiedere entro i 5 giorni successivi, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso il SUAP concorda una nuova data entro 10 giorni dalla prima. Gli Enti terzi convocati si impegnano a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di riferimento su tutte le decisioni di competenza della stessa. Nel caso in cui nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx richieste di modifiche sostanziali al progetto, la conferenza si intende sospesa fino alla presentazione del progetto modificato. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine dalla stessa fissato, e comunque in ogni caso devono concludersi entro 5 mesi dalla data di avvio del procedimento, fatta salva l’ipotesi di valutazione di impatto ambientale. Il verbale della conferenza di servizi tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. Tale verbale, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del ...
Conferenza dei servizi. E’ una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, che ha lo scopo di snellire l'azione amministrativa, evitando che nei procedimenti particolarmente complessi le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi; essa, infatti, sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede collegiale. E’ un organo collegiale presieduto dal presidente del consiglio e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché dai ministri (o rappresentanti di enti pubblici) di volta in volta interessati ai problemi in discussione. Essa svolge compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale, che incidono nelle singole materie di competenza regionale.
Conferenza dei servizi. 1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedime n t o amministrativo di propria competenza, può procede r e a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7- 8- 1900 n. 241 e successive modificazioni.
2. La conferenza dei servizi può essere convocata dalla Regione anche su richiesta di un’altra pubblica amministrazione interess a t a al procedime n t o, ovvero - ai sensi dell’art. 14, comma 2- ter L. 241/ 1990 - anche su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua attività sia subordinata ad atto di consenso comunqu e denominato, di compete nz a della Regione, per la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche.
3. Le determinazioni concordat e nella conferenza dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni pubbliche, convocate dalla Regione.
Conferenza dei servizi. Il nucleo di valutazione (Abrogato)
Conferenza dei servizi. Qualora sussista l’opportunità di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento de quo può indire una conferenza di servizi, nelle forme e modi previsti dalla legge.
Conferenza dei servizi. Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi Art. 24 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Conferenza dei servizi. 1. Per l’istruttoria dei procedimenti cui sono interessate più strutture organizzative, il dirigente che avvia il procedimento, è tenuto ad indire la conferenza dei servizi.
2. Gli organismi interni, esclusivamente consultivi, previsti nell’istruttoria di procedimenti amministrativi, sono sostituiti dalla conferenza dei servizi di cui al comma 1.
Conferenza dei servizi. E’ convocata dal servizio comunale competente, la Conferenza dei servizi di cui al presente protocollo per l’esame dei P.U.A. già inoltrati agli Enti e servizi anzidetti. Almeno 30 gg. lavorativi prima della data di convocazione della prima conferenza per l’acquisizione dei pareri sui P.U.A., i servizi comunali competenti trasmettono agli Enti e Servizi firmatari del presente protocollo, una copia completa del progetto del P.U.A. in formato cartaceo e su supporto informatico non modificabile per le rispettive valutazioni che saranno espresse nel corso della Conferenza dei servizi anzidetta. In tale sede saranno valutati collegialmente i progetti, proposte eventuali modifiche, messe a punto eventuali prescrizioni ed espressa una valutazione relativa a tutti gli aspetti. L’ordine del giorno di tali incontri comprenderà i progetti trasmessi con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata.