Conferenza dei servizi Clausole campione

Conferenza dei servizi. Il SUAP adotterà la procedura della conferenza dei servizi: • se richiesta espressamente dall’impresa • su iniziativa dello stesso SUAP quando ad esempio deve acquisire nulla osta o assensi di altri Enti della P.A. e non li abbia ottenuti entro trenta giorni dalla richiesta • su richiesta di uno o più Enti delle P.A. coinvolti Mediante l’indizione della conferenza, che si svolge secondo le modalità stabilite dagli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, il SUAP richiede il parere sul progetto agli Enti della P.A. coinvolti, tra le quali la ASL. La conferenza di servizi può essere convocata su richiesta dell’impresa anche solo come studio di fattibilità per progetti di particolare complessità al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di uno stabilimento con la procedura della conferenza dei servizi: Presenta la domanda con il progetto
Conferenza dei servizi. (art. 9, d.P.R. n. 554/1999)
Conferenza dei servizi. 1. Il responsabile del procedimento indice la Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, ogni qualvolta sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche o atti d'assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell'Amministrazione comunale e da soggetti concessionari di pubblici servizi.
Conferenza dei servizi. 1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione cui l’Amministrazione può ricorrere in ogni fase del procedimento: preliminare, istruttoria e decisoria. Il Comune ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti ed al giusto contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse Amministrazioni coinvolte e con i cittadini.
Conferenza dei servizi. Art. 23 Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi Art. 24 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Conferenza dei servizi. 1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedime n t o amministrativo di propria competenza, può procede r e a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7- 8- 1900 n. 241 e successive modificazioni.
Conferenza dei servizi. E’ convocata dal servizio comunale competente, la Conferenza dei servizi di cui al presente protocollo per l’esame dei P.U.A. già inoltrati agli Enti e servizi anzidetti. Almeno 30 gg. lavorativi prima della data di convocazione della prima conferenza per l’acquisizione dei pareri sui P.U.A., i servizi comunali competenti trasmettono agli Enti e Servizi firmatari del presente protocollo, una copia completa del progetto del P.U.A. in formato cartaceo e su supporto informatico non modificabile per le rispettive valutazioni che saranno espresse nel corso della Conferenza dei servizi anzidetta. In tale sede saranno valutati collegialmente i progetti, proposte eventuali modifiche, messe a punto eventuali prescrizioni ed espressa una valutazione relativa a tutti gli aspetti. L’ordine del giorno di tali incontri comprenderà i progetti trasmessi con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata.
Conferenza dei servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Settore procedente indice di regola una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della Legge 241/90 e s.m. ed i.. Il Settore procedente indice la conferenza dei servizi anche quando debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
Conferenza dei servizi. 1. Per l’istruttoria dei procedimenti cui sono interessate più strutture organizzative, il dirigente che avvia il procedimento, è tenuto ad indire la conferenza dei servizi.
Conferenza dei servizi. 1. Al fine di garantire il coordinamento ed il raccordo delle attività delle strutture dell'Ente è istituita la Conferenza dei titolari di posizione organizzativa.