Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comu...
Oggetto e finalità. Il C.N.VV.F. e l’Associazione si impegnano reciprocamente, con le proprie strutture ed articolazioni e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare l’Archivio Storico Diffuso dei Vigili del Fuoco e il relativo catalogo unico condiviso. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata dell’Archivio in questione e del relativo Catalogo Unico Condiviso su supporto informatico, che verrà progressivamente popolato con le schede organizzate per le strutture depositarie delle singole componenti dell’Archivio stesso (per il C.N.VV.F. Uffici Centrali, Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Comandi, Distaccamenti, ecc.; per l’Associazione, le relative Sezioni) e – laddove possibile in funzione delle risorse locali – anche con eventuali atti, documenti, fotografie, filmati e quant’altro necessario per realizzare uno strumento di divulgazione flessibile, implementabile e di facile consultazione. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
Oggetto e finalità. 1. Le Parti, nel quadro delle premesse richiamate, si impegnano a rafforzare l’azione congiunta ai fini dell’attuazione della strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, della strategia Agire le Agende Digitali approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 5 agosto 2014 e delle strategie regionali di Agenda Digitale (o analoghe pianificazioni);
2. Le parti concordano che il processo di attuazione operativa del presente accordo avverrà in coerenza con le rispettive Agende Digitali e in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari sui Fondi FESR, FSE e FEASR., dalla disciplina degli strumenti di finanza extraregionale e dalle regole di spesa e di bilancio delle singole Regioni e Province Autonome e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni e Province Autonome;
3. L’azione congiunta è finalizzata al coordinamento di tutte le attività connesse all’attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale e regionale e quindi all’attuazione da parte delle Regioni del ruolo di coordinamento a livello territoriale che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili Regione per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali. Il tutto anche attraverso il supporto tecnico e strumentale delle società ICT di Regioni e Province Autonome che, laddove presenti, svolgono un’importante funzione di cerniera tra i diversi livelli di governo. Il coordinamento delle attività summenzionate permetterà, così, di valorizzare il contributo di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, di armonizzare le azioni volte alla realizzazione del Piano Triennale e di stabilire preziose sinergie comuni per l’attuazione delle finalità sopra indicate.
4. In particolare AgID e le Regioni si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi prioritari comuni:
a) Sviluppare e meglio definire il ruolo delle regioni come “soggetto aggregatore territoriale per il digitale” (SATD) in particolare: a) mediante l’accompagnamento delle PA del proprio territorio nella trasformazione digitale in attuazione del Piano triennale nazionale curando i relativi aspetti di interoperabilità organizzativa, semantica ed informatica in una governance dell’architettura regionale ICT conforme con il Framework nazionale e con il quadro delle convenzioni in essere per lo sviluppo e la gestione integrata dei servizi digitali; b) in ...
Oggetto e finalità. Art. 2 - Definizioni
Oggetto e finalità. Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile e unioni civili in locali e /o pertinenze funzionali dell’immobile denominato …………………….. e posto in ……………. , mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.
Oggetto e finalità. La Città Metropolitana di Roma Capitale rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione degli spazi interni ed esterni in uso al compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto Scolastico “Pacinotti-Archimede”, sede di Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, per la riqualificazione della palestra interna e realizzazione di un impianto polivalente esterno, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione. La valorizzazione degli spazi esterni e la loro successiva gestione sarà finalizzata allo svolgimento dell’attività sportiva, nel rispetto degli oneri e delle prescrizioni previste dal presente avviso, dal disciplinare di concessione (recante le condizioni generali della concessione di valorizzazione e gestione) ad esso allegato, dal successivo contratto di concessione nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati, con particolare riguardo al Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana, adottato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 45 del 15/06/2016, d’ora in poi indicato con il termine Regolamento. La presente procedura ad evidenza pubblica è volta a verificare l’eventuale interesse, da parte di soggetti operanti senza scopo di lucro, alla concessione di valorizzazione e gestione del suddetto bene e per le medesime finalità. Gli spazi valorizzati saranno assegnati all'Istituto Scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche nell’orario scolastico. Nell’orario extrascolastico verranno concessi in uso all’aggiudicatario della presente procedura in regime di esclusiva, per lo svolgimento dell’attività sportiva pomeridiana e serale con apertura all’utenza del territorio, alle tariffe stabilite dall’Ente con le modalità e nei limiti appresso specificati, per il tempo occorrente per consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. Le opere realizzate saranno acquisite immediatamente al patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale. La concessione non comporta il trasferimento, neppure parziale, della proprietà dell’immobile in capo al concessionario. Al termine della concessione, le migliorie e qualunque opera eseguita dal concessionario, previa approvazione da parte dell’Ente, resteranno acquisite al patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale senza obbligo di corrispettivo ed il concessionario non potr...
Oggetto e finalità. La presente convenzione è motivata come da premesse, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni di consulenza specialistica in Urologia e Neurochirurgia per il tramite dei dirigenti medici e sanitari in servizio presso l’Unità Operativa.
Oggetto e finalità. 1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Monte San Xxxxxx, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni:
a) negli artt. 1174, 1322 del codice civile;
b) nell'art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
c) nell'art. 1, comma1-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
d) negli articoli 16, 17, 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
e) nell'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
f) negli artt. 119, 162, 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
g) determinazione n. 24 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 5 dicembre 2001;
h) nell'art. 74 comma 1 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella nuova formulazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344;
i) nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
j) nell'art. 19 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Oggetto e finalità. 1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne orientano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificatamente dettagliato nel seguente articolato.
2. Il presente Accordo Attuativo concerne la collaborazione tra il Ministero e ACI nell’ambito della progettazione, dello sviluppo e del supporto alla gestione di servizi digitali, strumenti e piattaforme tecnologiche abilitanti e funzionali all’attuazione delle strategie e dei piani di valorizzazione e promozione dell’attività turistica in ambito automobilistico, anche mediante l’utilizzo di Società collegate.
3. A tal fine, i servizi e le attività oggetto del presente Accordo sono:
a. servizi e/o attività di progettazione, selezione,approvvigionamento, conduzione e monitoraggio dei servizi informatici necessari per l’implementazione delle strategie e dei piani di valorizzazione e promozione dell’attività turistica istituzionali di ACI; collegati alle attività
b. progettazione di alto livello dell’architettura tecnologica e delle componenti per la valorizzazione dei prodotti turistici legati all’automotive all’interno del Tourism Digital Hub;
c. servizi e/o attività di supporto tematico-specialistico in ambiti legati alla promozione e alla valorizzazione del settore turistico connesse al settore automobilistico;
4. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al comma 3 e dettagliate nei successivi articoli sono convenuti tra le Parti e definiti con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
Oggetto e finalità. 1. II presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dalla Provincia di Pistoia, in attuazione delle disposizioni contenute: - nell'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990; - nell'art. 43 della legge 449/1997; - nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000; - nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004; - nell'art. 19 del D.Lgs. 18 aprile2016 n. 50.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività della Provincia ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando: - una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio; - una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività; - economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.