Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Il Responsabile del procedimento comunica l’avvio del procedimento ai soggetti:
a) nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o da regolamenti;
c) individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento soltanto in casi eccezionali per particolari esigenze di celerità, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale o in altri atti del procedimento.
3. I soggetti, indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le seguenti indicazioni:
a) l’Amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio competente e il Responsabile del procedimento;
d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza dell’Amministrazione;
e) la data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, o altra data certa, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte;
f) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
g) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
4. Qualora la comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero di destinatari, da valutarsi concretamente, caso per caso, dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, ovvero se risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa ovvero se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibile, il Responsabile del procedimento provvede a rendere noti, in seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune della comunicazione di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione su uno o più quotidiani ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere l’informazione dell’avvio del procedimento, medi...
Comunicazione di avvio del procedimento. Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Funzionario Coordinatore Area Minori e Famiglie del Settore Servizi Socio Sanitari dell’Unione Terre d’Argine.
Comunicazione di avvio del procedimento. 1. La comunicazione di avvio del procedimento è, di norma, rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza o all'avvio d'ufficio. In caso contrario, essa è inviata ai soggetti interessati entro cinque giorni dall’inizio dello stesso. La comunicazione non è dovuta per i procedimenti ad istanza di parte qualora essi terminino entro quindici giorni.
2. La comunicazione deve essere trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge o per regolamento, devono intervenirvi e agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, nei confronti dei quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
3. Ai soggetti sopra specificati, la comunicazione di avvio del procedimento avviene mediante comunicazione personale in forma scritta, anche attraverso modalità telematiche.
4. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non sussiste nelle seguenti ipotesi: - quando sussistono comprovate esigenze di celerità del procedimento; - quando debbano essere emessi provvedimenti di natura cautelare. La sussistenza di tali ragioni dovrà essere adeguatamente dimostrata in sede di motivazione del provvedimento finale.
5. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è motivo d’illegittimità del provvedimento finale qualora lo stesso, per sua natura vincolato, dovesse essere adottato.
6. Nel caso in cui il nome del responsabile del procedimento non sia individuabile immediatamente, deve comunque individuarsi il nome del dirigente di settore. Xxxxxx inoltre essere comunicate all'interessato le modalità ed i tempi con cui sarà messo a conoscenza del nome del responsabile.
7. Nel caso in cui, per particolari esigenze di celerità del procedimento o per il numero o l'incertezza dei destinatari, la comunicazione personale per tutti o per taluni di essi, non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'Amministrazione adotta altre idonee forme di pubblicità, quali: pubblicazione dell’avviso contenente gli elementi di cui all’art. successivo (Contenuto della comunicazione di avvio) ed i motivi che giustificano la deroga, sul sito web del Comune, sul proprio albo on line e mediante ulteriori forme ritenute opportune.
8. In ogni caso, per l’ipotesi del precedente comma, il Comune pubblica l’avviso sul sito web e sul proprio albo on line.
9. La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata per i procedimenti ad iniziativa di parte, per quelli che iniziano d’uf...
Comunicazione di avvio del procedimento. ARTT. 7, 8 DELLA LEGGE 241/1990 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comunicazione di avvio del procedimento. Si informa che:
Comunicazione di avvio del procedimento. 0.Xx responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento ai soggetti:
a) nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad avere effetti;
b) che hanno presentato l’istanza, nel caso di procedimenti ad istanza di parte;
c) la cui partecipazione sia prevista da leggi o da regolamenti;
d) portatori di interessi pubblici o privati e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento e che abbiano espresso una precedente manifestazione di volontà atta a far valere un interesse contrapposto;
e) nei cui confronti dal procedimento possa derivare un pregiudizio diretto ed attuale di posizioni giuridiche soggettive acquisite. 0.Xx comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per particolari esigenze di celerità della cui motivata esistenza si dovrà dare atto nel provvedimento finale.
Comunicazione di avvio del procedimento. 1. L’avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste dall’articolo seguente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché ai loro legali rappresentanti in caso di soggetti minorenni.
2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
Comunicazione di avvio del procedimento. 1. L'avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
2. La comunicazione, formalizzata nei modi e con i contenuti essenziali previsti dall'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, può essere prodotta anche con forme comunicative innovative, finalizzate ad assicurare notizia dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati con tempistica adeguata.
Comunicazione di avvio del procedimento. Art. 13 Interruzione dei termini del procedimento Art. 14
Comunicazione di avvio del procedimento. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Responsabile del Procedimento comunica l'avvio del procedimento e il termine entro il quale deve essere concluso: ∗ ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti; ∗ ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento; ∗ ai soggetti a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio. La comunicazione è personale e vi sono indicati: ∗ l’amministrazione competente; ∗ l’oggetto del procedimento promosso; ∗ l’ufficio e la persona Responsabile del Procedimento; ∗ la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; ∗ nei procedimenti a istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza; ∗ l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Qualora per il rilevante numero dei destinatari o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Responsabile del Procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui al comma 2 mediante avvisi pubblici affissi all’Albo dell’ASST e pubblicati nel sito web xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xx, o ad assumere altre iniziative comunque idonee al raggiungimento del fine, indicando le ragioni che giustificano la deroga.