CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA E DI TRASMISSIONE DATI SU RETE MOBILE, NONCHÉ DI SERVIZI APPLICATIVI E SISTEMISTICI DI SUPPORTO TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
E
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx 0, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, xxx Xxxxx 00, in persona della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx procuratore speciale, giusta poteri alla stessa conferiti da Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX’ in data 8 settembre 2008, con atto a rogito Notaio Xxxxx XXXXXXXX di Milano, Repertorio n. 72689 Raccolta n. 7213 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo utilizzabile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio telefonia e di trasmissione dati su rete mobile, nonché di servizi applicativi e sistemistici di supporto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 8 agosto 2008;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx- Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i documenti ed atti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di approvvigionarsi di beni e di servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta ed il luogo di consegna.
d) Amministrazioni contraenti: le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti o gli Organismi di diritto pubblico legittimati all'acquisto da Convenzioni-quadro di beni e servizi tramite il sistema gestito dall'Agenzia ovvero le amministrazioni e gli enti di cui all'art 19 L.R. del 24 maggio 2004, n.11, previa registrazione al sistema e notifica dei punti ordinanti, ed il Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e relativi Enti consorziati;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
e) Servizi di telefonia mobile: servizi di telefonia mobile (fornitura SIM/USIM, servizi di telefonia base ed avanzati), noleggio di apparati (terminali radiomobili, PDA, CPE), servizi a valore aggiunto, servizi a contenuto applicativo, servizi di radiolocalizzazione, servizi sistemistici di supporto, fornitura opzionale di apparati di bordo per i mezzi di trasporto urbano e altri mezzi di servizio e soccorso pubblico, servizi di manutenzione delle SIM/USIM e degli apparati, servizi aggiuntivi richiesti ed eventualmente offerti dal Fornitore, nonché i servizi connessi di rendicontazione, di fatturazione, servizi xxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx;
f) Servizi connessi: servizi di rendicontazione, servizi via web, servizi di reportistica e servizi di sicurezza, servizi di fatturazione separata;
g) Traffico rmRER (rete mobile della Regione Xxxxxx Xxxxxxx): consiste nel traffico fonia e dati diretto ad utenze radiomobili in Convenzione indipendentemente dalla Amministrazione contraente;
h) Utenza: un’utenza corrisponde generalmente ad una SIM/USIM con o senza il relativo terminale; in alcuni casi l’Utenza può essere costituita da una sola SIM/USIM (es. SIM/USIM utilizzate nei casi in cui l’Amministrazione contraente già dispone di terminali di proprietà che intende utilizzare); ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo utilizzabile, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM/USIM assegnata per il servizio Dual SIM o per un
servizio machine-to-machine;
i) Responsabile del Servizio: la persona che risponde nei confronti delle Amministrazioni relativamente a tutte le problematiche che le Amministrazioni riterranno non risolte nell’ambito del normale rapporto con il Fornitore (responsabile commerciale, Call Center, etc.); tale persona costituisce il punto di riferimento dell’Agenzia e parteciperà a incontri regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento della Convenzione, per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto dei tempi di progetto;
l) Responsabile Operativo: la persona che opzionalmente l’Amministrazione ordinante potrà definire a livello centralizzato e/o di sede periferica per mantenere i rapporti con il Fornitore in ordine a tutte le problematiche di gestione della fornitura, inclusa la manutenzione degli apparati.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi alla prestazione dei servizi di telefonia mobile di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a prestare tutti i servizi oggetto della Convenzione con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di
Fornitura, il tutto nei limiti del quantitativo massimo utilizzabile pari a 50.000 (cinquantamila) Utenze.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito il quantitativo massimo utilizzabile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
Articolo 5
Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Xxxxxxxx non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel quantitativo massimo utilizzabile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere xxx xxx, xxxx x xxxxx (xxxx.xx X/X) l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: TELECOM ITALIA S.p.a. Top Clients & ICT Services, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00,
telefono n. 000 000 000 (Interno 2), ovvero mediante fax al numero indicato 800 866
386, e-mail xxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla prestazione di tutta o parte dei servizi richiesti nell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo.
Articolo 7 Durata
1. Fermo restando il quantitativo massimo utilizzabile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito il quantitativo massimo utilizzabile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per richiedere l’attivazione dei servizi di telefonia mobile.
5. Gli Ordinativi di Fornitura avranno la scadenza corrispondente al 66^ mese vigenza successivo alla stipula della Convenzione. Durante tale periodo il Fornitore è obbligato a fornire i servizi descritti nel Capitolato Tecnico. Negli ultimi 6 (sei) mesi di validità degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni contraenti potranno recedere unilateralmente dall’Ordinativo.
6. Le Amministrazioni che hanno emesso, nel periodo di vigenza della Convenzione, un Ordinativo di Fornitura potranno richiedere, durante tutta la durata del contratto, tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, anche se è scaduto il periodo di vigenza della Convenzione.
7. La fornitura di nuove SIM potrà essere richiesta solo se non esaurito il quantitativo massimo previsto dalla Convenzione, anche eventualmente incrementato.
8. La fornitura di nuovi telefoni potrà essere richiesta solo nel periodo di vigenza della Convenzione.
9. Il numero di apparati radiomobili richiesti dalle singole Amministrazioni non può superare il numero di SIM attivate.
10. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 Condizioni dei servizi
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi
oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli
Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall’Agenzia, per quanto di propria competenza.
11. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, anche a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi;
b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti alla sezione 3 Capitolato Tecnico. Il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. In difetto di tale copertura, ogni Amministrazione ovvero l’Agenzia, oltre all’applicazione delle penali di cui oltre, potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o all’Agenzia. Peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra parte degli accordi di cui sopra;
c) effettuare, su richiesta dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, in qualunque momento, verifiche straordinarie di copertura che il Fornitore dovrà effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, consegnando all’Agenzia e/o all’Amministrazione richiedente relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) eseguire, in ogni caso annualmente, la verifica ordinaria di copertura radiomobile territoriale;
e) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli atti e documenti in essa richiamati e, comunque, nel Capitolato Tecnico;
f) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni contraenti, entro i termini indicati nella sezione 9 del Capitolato Tecnico;
g) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, di cui alla sezione 9 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata, entro il termine di cui al paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
i) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni, mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio “fisso-mobile” i cui al paragrafo 9.7 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
j) attivare il servizio di accesso alla Intranet dell’Amministrazione contraente, di cui al paragrafo 9.8 del Capitolato Tecnico, qualora richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
k) applicare sulle utenze le variazioni di profilo di cui al paragrafo 9.6 del Capitolato Tecnico, nei termini ivi previsti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
l) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, i servizi di push e-mail, nei termini di cui al paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
m) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale di cui al paragrafo 3.2.2. del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio;
n) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione;
o) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
p) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
q) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
r) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e
servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
5. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Ordinativi di Fornitura, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale parte integrante dell’Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nella sezione 11 del Capitolato Tecnico. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
Articolo 10
Consegna, attivazione, collaudo e accettazione
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a proprie spese, cura e rischi, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo e, comunque, a svolgere tutte le attività stabilite alla sezione 9 del Capitolato Tecnico, nelle modalità e termini ivi previsti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si obbliga a garantire la consegna delle SIM, l’attivazione delle utenze, l’applicazione del piano tariffario di Convenzione, e la consegna degli eventuali terminali radiomobili richiesti, entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione del relativo Ordinativo di Fornitura di prima attivazione, come meglio dettagliato nel paragrafo 9.1. del Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda il termine di attivazione delle utenze, questo viene incrementato di 10 (dieci) giorni solari, nel caso di utenze in Mobile Number Portability (MNP), fatti salvi gli accordi interoperatore e la normativa vigente.
4. La richiesta di utenze (ed eventuali relativi terminali radiomobili) ulteriori rispetto a quelle ordinate in fase di prima attivazione, si svolge con modalità del tutto analoghe a quelle previste nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico. Con riferimento ai casi contemplati nel suddetto paragrafo, cambiano per le attivazioni successive i tempi massimi previsti, come dettagliato al paragrafo 9.2. del Capitolato stesso.
5. Attivare il servizio di fatturazione separata (dual billing), se richiesto dall’Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web. La comunicazione di avvenuta attivazione dovrà essere fornita entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
6. Resta inteso che le SIM/USIM andranno sempre spedite in stato disattivato.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Responsabile Operativo dell’Amministrazione, al massimo nelle 24 (ventiquattro) ore seguenti l’attivazione delle SIM, l’avvenuta attivazione.
8. Resta inteso che l’attivazione delle SIM dovrà avvenire comunque entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore si impegna ad effettuare il collaudo dei servizi, di cui al Capitolato Tecnico e a consegnare, all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti, il piano di qualità.
10. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
11. Nel caso di esito positivo del collaudo, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
12. Nel caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà effettuare nuovamente lo stesso nel termine massimo di n. 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione. L’applicazione di penali è prevista anche nel caso di mancato collaudo.
13. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere erogato correttamente, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
14. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta dell’Amministrazione stessa, il Fornitore dovrà, con le modalità previste nel Capitolato Tecnico, provvedere alla sostituzione degli apparati entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
15. Le Amministrazioni e l’Agenzia, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 12 Servizi accessori
1. Il Fornitore si obbliga a fornire, unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia mobile, tutti i servizi accessori, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento al servizio di rendicontazione e di fatturazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nella sezione 8 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione, all’attivazione della Convenzione, un servizio di Contact Center multicanale, dedicato alle Amministrazioni, con personale specificamente formato per le esigenze della Convenzione, a cui dovranno essere indirizzate le chiamate provenienti dalle Amministrazioni contraenti, secondo le modalità e nei termini di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico. Il servizio dovrà essere disponibile ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette e 365 giorni l’anno.
4. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di sicurezza descritti al paragrafo 7.2.3. del Capitolato Tecnico, con le modalità ed alle condizioni ivi descritte.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere all’Agenzia, su supporto elettronico, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre, riservandosi comunque l’Agenzia e/o le Amministrazioni il diritto di verificare in ogni momento l’andamento del servizio. Il Fornitore dovrà elaborare i report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno concordati con l’Agenzia.
Articolo 13
Servizi di assistenza e manutenzione
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e nelle modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
2. Il Fornitore dovrà prestare i servizi di manutenzione attraverso entrambe le seguenti modalità a scelta dell’Amministrazione:
• Consegna del materiale difettoso presso un punto di assistenza del Fornitore: in questo caso l’utente si rivolgerà ad uno qualsiasi dei centri di assistenza e, dopo essersi identificato quale utente di una delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, consegnerà la SIM difettosa, oppure l’apparato difettoso, dovendo ricevere nel secondo caso, se richiesto, un terminale provvisoriamente sostitutivo. Il Responsabile Operativo dell’Amministrazione informerà il Responsabile di Servizio del Fornitore via fax, fornendo copia della documentazione rilasciata all’utente. Il Fornitore dovrà consegnare agli utenti gli apparecchi riparati ovvero quelli definitivamente sostitutivi, presso lo stesso centro di assistenza, o con spedizione all’indirizzo indicato dall’utente, entro i tempi indicati nella sezione 7.2, e relativi paragrafi, del Capitolato tecnico. La consegna delle SIM sostitutive dovrà viceversa avvenire contestualmente alla ricezione delle SIM danneggiate;
• Spedizione del materiale difettoso: il Responsabile Operativo dell’Amministrazione richiederà via fax (o in alternativa via web, se l’operazione è consentita dallo strumento di cui al paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico) al Fornitore la riparazione/sostituzione delle SIM e degli apparati, e provvederà a inviare il materiale da riparare/sostituire all’indirizzo indicato dal Fornitore. Quest’ultimo dovrà dare riscontro all’Amministrazione stessa dell’avvenuta ricezione del materiale, indicando la data di ricezione. Sarà cura del Responsabile Operativo procedere a consegnare all’utente un terminale provvisoriamente o definitivamente sostitutivo, attingendo alla scorta di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà comunque procedere a consegnare, all’indirizzo indicato dall’Amministrazione, le SIM sostituite e gli apparati riparati ovvero di quelli definitivamente sostituiti (che l’Amministrazione consegnerà agli utenti oppure utilizzerà per re-integrare la scorta), nei tempi indicati nel paragrafo
7.2 del Capitolato tecnico.
1. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione contraente di utilizzare le scorte di terminali e SIM consegnate dal Fornitore, di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire la presenza sul territorio nazionale di una rete di centri di assistenza presenti in almeno ogni capoluogo di Provincia, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito Customer Care e Contact Center telefonico dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore. Tale numero deve essere comunicato all’Amministrazione richiedente l’intervento, contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
Articolo 14 Corrispettivi e adeguamento prezzi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta
Economica del Fornitore aggiudicatario.
2. Per una medesima utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le condizioni ed i prezzi di cui al Capitolato Tecnico, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing).
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerati di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
7. Al termine dell’Ordinativo di Fornitura le singole Amministrazioni contraenti potranno riacquistare i terminali noleggiati nelle modalità di cui al paragrafo 6.2.5. del Capitolato Tecnico. Tale opzione può essere esercitata anche solo per alcuni degli apparati noleggiati.
8. Il credito di ciascuna SIM avrà scadenza solo al termine dell’Ordinativo di Fornitura, indipendentemente dall’ultima ricarica effettuata; qualora esistano crediti residui alla scadenza del contratto essi saranno restituiti dal Fornitore all’unità ordinante o all’utente, a seconda della competenza, entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla scadenza contrattuale, salvo applicazione degli interessi di mora.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo quanto previsto alla sezione 13 del Capitolato Tecnico e comunque dopo 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della Convenzione.
10. Il costo degli accessori sarà quello del listino al pubblico del Fornitore a cui sarà applicato uno sconto forfettario del 30%.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni al Fornitore a decorrere dalla data di attivazione dei servizi.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
5. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. In accordo con il Fornitore
è configurabile una dilazione a 90 giorni, giuste leggi n. 883/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m., avuto riguardo della corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte delle Amministrazioni Contraenti, riscontrata regolare. Il riscontro e l’eventuale contestazione devono essere effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dal timbro di arrivo.
6. L’importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. 000006699933, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: BANCA TOSCANA, Filiale di Firenze, via del Corso 6, ABI 03400, CAB 00000, XXXX IT04X, conto corrente 000006699933.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
10. Il Fornitore si obbliga a effettuare la fatturazione separata al dipendente per i servizi utilizzati a titolo personale: dovrà essere consentito, su richiesta delle Amministrazioni contraenti, l’addebito diretto all’utente, (su cc bancario o su carta di credito, a scelta dell’utente) dei corrispettivi da questi dovuti.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
1. In caso del mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente e/o all’Agenzia, le penali di seguito riepilogate, in conseguenza di richieste della stessa Amministrazione e/o dell’Agenzia, a seconda delle rispettive competenze così come indicate nella tabella seguente. Oltre al ritardo nell’attivazione di un determinato servizio, anche nel caso in cui il Fornitore presti tale servizio in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della prevista penale.
PARAMETRO | SOGLIA | PENALE | SOGGETTO CHE APPLICA LA PENALE | RIFERIMENTO CAPITOLATO TECNICO |
Tempo di consegna all’Agenzia del “Piano dettagliato della copertura” | 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria | Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo | Agenzia | § 10.1 |
Tempo di consegna all’Amministrazione contraente dello stato attuale della copertura dei servizi per la zona oggetto di indagine | 15 (quindici) giorni lavorativi | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione Contraente | § 10.1 |
Tempo di consegna all’Agenzia delle specifiche definitive di collaudo | 15 giorni | Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo | Agenzia | § 10.2 |
Mancato collaudo o esito negativo dei collaudi e delle verifiche di copertura dei servizi | Esecuzione del collaudo; in caso di esito negativo del collaudo, 15 giorni di tempo per effettuare il nuovo collaudo | Euro 1000 per ogni mancata esecuzione del collaudo a seguito della comunicazione dell’Agenzia; Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’effettuare un nuovo collaudo che abbia esito positivo, dopo il quindicesimo dalla ricezione della comunicazione di mancata accettazione del collaudo da parte dell’Agenzia; Euro 100 per ogni giorno di ritardo oltre il | Agenzia / Amministrazione Contraente | § 10.1- § 10.2 |
quindicesimo, nel caso di mancato collaudo da parte di singola Amministrazione contraente | ||||
Tempo di consegna dei risultati dei test di copertura | 30 giorni | Per ogni consegna dei risultati dei test effettuata in ritardo, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Agenzia / Amministrazione Contraente | § 10.1 |
Esito dei test di copertura/conformità tra mappa di copertura di dettaglio e Piano della Copertura | Coerenza tra risultati dei test e copertura dichiarata nel Piano di Copertura; coerenza tra mappe di copertura di dettaglio e copertura dichiarata nel Piano di Copertura | Nel caso in cui l’esito dei test di copertura mostri una copertura diversa ed inferiore a quanto riportato nel Piano, o tale difformità emerga dalle mappe di copertura di dettaglio richieste dall’Amministrazione, sarà applicata una penale di Euro 20 per utenza, con un minimo di euro 500. | Amministrazione contraente | § 10.1 |
Tempo di consegna apparato riparato/sostitutivo per manutenzione | § 11.1.5 del Capitolato Tecnico | Per ciascun terminale riparato/sostituito in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 7.2.1 |
Tempo di consegna SIM sostitutiva per manutenzione | § 11.1.5 del Capitolato Tecnico | Per ciascuna SIM sostituita in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 7.2.1 |
Tempo di consegna apparato sostitutivo per furto/smarrimento | § 11.1.5 del Capitolato Tecnico | Per ciascun apparato sostituito in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 7.2.2 |
Tempo di consegna SIM sostitutiva per furto/smarrimento | § 11.1.5 del Capitolato Tecnico | Per ciascuna SIM sostituita in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 7.2.2 |
Ritardata o mancata informazione da parte del Fornitore di Ordinativo non valido | 2 giorni lavorativi | Per ciascuna ritardata o mancata informazione, Euro 30 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di Euro 300 | Amministrazione contraente | § 9 |
Tempo di consegna degli apparati e SIM e attivazione dei servizi per prima attivazione | Tempi previsti nella sezione 9.1 del Capitolato Tecnico, per le | Per ogni giorno di ritardo nel concludere le attività di prima attivazione (inclusive della consegna di SIM | Amministrazione contraente | § 9.1 |
varie casistiche ivi indicate | ed eventuali apparati), Euro 5,00 per ogni utenza soggetta al disservizio | |||
Tempo di consegna degli apparati e SIM e attivazione dei servizi per attivazioni successive | Tempi previsti nella sezione 9.2 del Capitolato Tecnico, per le varie casistiche ivi indicate | Per ogni giorno di ritardo nel concludere le attività di attivazione (inclusive della consegna di SIM ed eventuali apparati), Euro 5,00 per ogni utenza soggetta al disservizio | Amministrazione contraente | § 9.2 |
Tempo di consegna apparato e/o accessori (successivamente alla richiesta di attivazione dell’utenza) | 20 giorni | Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni apparato/accessorio oggetto di ritardata consegna | Amministrazione contraente | § 9.4 |
Tempo di attivazione del servizio di dual billing (richiesta via fax) | 5 giorni | Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni utenza soggetta al disservizio | Amministrazione contraente | § 9.5 |
Tempo di attivazione del servizio di dual billing (richiesta via web) | 48 ore | Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni utenza soggetta al disservizio | Amministrazione contraente | § 9.5 |
Tempo di variazione dei profili | 5 giorni (via Fax); 48 ore (via web ovvero via Contact Center) | Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni utenza soggetta al disservizio | Amministrazione contraente | § 9.6 |
Tempo di attivazione dei servizi fisso- mobile | 30, 40 o 50 giorni per il CPS; 60 giorni per l’accesso diretto | Euro 5,00 al giorno in caso di utenza singola (linea RTG); Euro 30,00 al giorno in caso di centralino telefonico | Amministrazione contraente | § 9.7 |
Tempo di attivazione del servizio di accesso alla LAN/Intranet via Internet | 45 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.8 |
Tempo di attivazione del servizio di accesso diretto alla LAN/Intranet | 60 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.8 |
Tempo di attivazione/ disattivazione casella di posta elettronica con richiesta xxx xxx | 0 giorni | Euro 3,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni casella di posta elettronica attivata in ritardo | Amministrazione contraente | § 9.9 |
Tempo di attivazione/ | 48 ore | Euro 3,00 per ogni | Amministrazione | § 9.9 |
disattivazione casella di posta elettronica con richiesta via web | giorno di ritardo, per ogni casella di posta elettronica attivata in ritardo | contraente | ||
Tempo di attivazione del servizio di push e-mail con sw sul server dell’Amministrazione | 45 giorni | Per ogni utenza soggetta a ritardata attivazione del servizio, Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.9 |
Tempo di attivazione del servizio di push e-mail senza sw sul server dell’Amministrazione | 30 giorni | Per ogni utenza soggetta a ritardata attivazione del servizio, Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.9 |
Tempo di attivazione del servizio di messaggistica sms di base dalla data dell’ordine di un pacchetto di traffico | 10 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.10 |
Tempo di attivazione del servizio di messaggistica avanzata via sms senza collegamento diretto | 45 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.10 |
Tempo di attivazione del servizio di messaggistica avanzata via sms con collegamento diretto | 60 giorni | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.10 |
Tempo di consegna e attivazione doppia SIM | 10 giorni | Per ogni doppia SIM consegnata in ritardo, Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.11 |
Tempo di consegna e attivazione SIM Machine-to-Machine | 10 giorni | Per ogni SIM Machine to Machine consegnata in ritardo, Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.11 |
Tempo di sostituzione apparato difettoso alla consegna | 7 giorni | Per ogni apparato sostituito in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.14 |
Tempo di sostituzione SIM difettosa alla consegna | 5 giorni | Per ogni SIM sostituita in ritardo, Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 9.14 |
Percentuale di accessibilità al servizio voce | Valore V dichiarato dal Fornitore | Euro 3,00 al giorno per utenza dell’Amministrazione, a partire dal giorno in cui si è verificata una | Amministrazione contraente | § 11.1.1 |
percentuale di accessibilità al servizio inferiore al valore dichiarato dal Fornitore, con un minimo di Euro 10,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | ||||
Percentuale di mantenimento della connessione voce | Valore V dichiarato dal Fornitore | Euro 3,00 al giorno per utenza dell’Amministrazione, a partire dal giorno in cui si è verificata una percentuale di mantenimento della connessione voce inferiore al valore dichiarato dal Fornitore, con un minimo di Euro 10,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.1. |
Call set-up time | Valore V dichiarato dal Fornitore | Euro 3,00 al giorno per utenza dell’Amministrazione, a partire dal giorno in cui si è verificato un call set-up time superiore al valore dichiarato dal Fornitore, con un minimo di Euro 10,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.1. |
Percentuale di consegna SMS | Valore V dichiarato dal Fornitore | Euro 3,00 al giorno per utenza dell’Amministrazione, a partire dal giorno in cui si è verificata una percentuale di consegna SMS inferiore al valore dichiarato dal Fornitore, con un minimo di Euro 10,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.1 |
Qualità del servizio dati | Valori degli indicatori di qualità indicati dal Fornitore | Per ogni indicatore di qualità peggiorativo rispetto al valore garantito dal Fornitore | Amministrazione contraente | § 11.1.2 |
in risposta alla sezione 11.1.2 del Capitolato Tecnico | in sede di offerta tecnica, Euro 3,00 al giorno per utenza dell’Amministrazione, a partire dal giorno in cui si è verificato il peggioramento, con un minimo di Euro 10,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | |||
Qualità dei servizi di messaggistica SMS di base – Tempo massimo di consegna degli SMS ai destinatari | Valore V dichiarato dal Fornitore | Euro 50,00 al giorno, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.3 |
Qualità dei servizi di messaggistica SMS avanzati | Valori degli indicatori di qualità indicati dal Fornitore in risposta alla sezione 11.1.3 del Capitolato Tecnico | Euro 50,00 al giorno, per ogni indicatore di qualità rilevato come peggiorativo rispetto al valore garantito dal Fornitore nell’offerta tecnica, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.3 |
Qualità dei servizi di push e-mail | Valori degli indicatori di qualità indicati dal Fornitore in risposta alla sezione 11.1.4 del Capitolato Tecnico | Euro 50,00 al giorno, per ogni indicatore di qualità rilevato come peggiorativo rispetto al valore garantito dal Fornitore nell’offerta tecnica, fino alla data di ripristino del valore dichiarato | Amministrazione contraente | § 11.1.4 |
Tempo di attesa netto per il servizio telefonico di Customer Care (sec) | § 7.1.1.1 del Capitolato Tecnico | Per ciascuna rilevazione effettuata dall’Amministrazione secondo quanto previsto nella sezione 7.1.1.1 del Capitolato Tecnico, che evidenzi tempi di attesa superiori a quelli previsti, sarà applicata la seguente penale: per ogni secondo di aumento rispetto al valore dichiarato sarà applicata una penale pari a Euro 50,00, con un massimo di euro 500,00 | Agenzia / Amministrazione contraente | § 7.1.1.1 |
Tempo di risposta alle richieste via fax | § 7.1.1.1 del Capitolato | Per ogni risposta fornita in ritardo, | Amministrazione contraente | § 7.1.1.1 |
e/o via e-mail (con l’eccezione di quelle relative alle variazioni dei profili di abilitazione) | Tecnico | Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo | ||
Sospensione o riduzione del servizio di fonia o trasmissione dati in sede di Amministrazione precedentemente coperta, conseguente a variazioni della copertura del servizio | Euro 10,00 al giorno per utenza a partire dal giorno in cui si è verificata la riduzione /sospensione, con un minimo di Euro 100,00 al giorno | Amministrazione contraente | § 3 | |
Sospensione dei servizi in roaming internazionale nelle Nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale | Euro 5,00 al giorno e per Utenza dell’Amministrazione oggetto del disservizio, con un minimo di Euro 50,00 | Amministrazione contraente | § 3.2.2 | |
Tempi di realizzazione servizi temporanei di rete | Valore T (espresso in giorni) dichiarato dal Fornitore in sede di offerta tecnica | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 3.2.1 |
Tempi di realizzazione coperture ad hoc | Valore T (espresso in giorni) dichiarato dal Fornitore in sede di offerta tecnica | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 3.2.1 |
Tempo di rilascio dell’applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo | 30 giorni dalla data di attivazione della convenzione | Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo | Agenzia | § 7.1.2 |
Risposta scritta del Referente del Fornitore alla segnalazione di problema irrisolto | 7 giorni | Per ciascuna risposta scritta inviata in ritardo, Euro 100,00 per un ritardo superiore ai 5 giorni (oltre il limite dei 7 giorni); Euro 300,00 se il ritardo supera i 30 giorni | Amministrazione contraente | § 7.2.4 |
Risposta scritta del Responsabile del Servizio alle richieste dell’Agenzia | 5 giorni lavorativi | Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, per ciascuna risposta scritta inviata in ritardo | Agenzia | § 12.2 |
Ritardo di fatturazione | § 11.1.6 del Capitolato Tecnico | Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, per ciascuna fattura inviata in ritardo | Amministrazione contraente | § 11.1.6 |
Tempo di gestione dei reclami sulla fatturazione | § 11.1.6 del Capitolato Tecnico | Per ciascun reclamo sulla fatturazione gestito in ritardo, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo | Amministrazione contraente | § 11.1.6 |
Errata fatturazione | In caso l’Amministrazione rilevi errori di fatturazione, sarà applicata per ogni singola fattura errata una penale di Euro 100,00 | Amministrazione contraente | § 8.1 | |
Accuratezza della fatturazione | § 11.1.6 del Capitolato Tecnico | Euro 2.000,00 per ogni semestre in cui l’indicatore dell’accuratezza della fatturazione è rilevato come peggiorativo rispetto al valore indicato dal Fornitore in sede di offerta tecnica | Agenzia | § 11.1.6 |
Invio dei dati di rendicontazione all’Agenzia | 15 di ogni mese | Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo | Agenzia | § 8.1 |
2. Ciascuna Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. L’agenzia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
4. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore
dall’Amministrazione contraente, inviando la medesima contestazione all’Agenzia per opportuna conoscenza, e/o dall’Agenzia stessa; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni e/o dell’Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Agenzia a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 Proprietà dei prodotti
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e fino alla perfetta esecuzione della prestazione oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità,
i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 18.
3. Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti, l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 18;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 23;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
d) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o l’Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata
rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 22 Recesso
L’Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
2. Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei
confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall’Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell’Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore,
il quale sarà Referente nei confronti dell’Agenzia nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:
numero di telefono 0000000000, indirizzo e-mail xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 28 Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Agenzia sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione.
Articolo 29 Fuori produzione
1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara.
2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso.
Articolo 30 Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di
essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 33
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 34 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 18 dicembre 2008
AGENZIA | IL FORNITORE |
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 12 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 13 (Servizi Accessori: Servizio di accesso dati su web, reportistica, call center), Articolo 14 (Corrispettivi e adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Fuori produzione), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).
Bologna, 18 dicembre 2008
IL FORNITORE |
Rep. n. 330
Certifico io sottoscritto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nominato Ufficiale Rogante con atto prot. n. IC/2008/5186 del 23/10/2008, che i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di novembre dell’anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello,numero civico 2/2, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
- Xxxxxx Xxxxx, nata a Bologna, il giorno 17 del mese di febbraio dell’anno 1965 e residente a Bologna, in via Siepelunga,numero civico 13, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----------------------
Bologna, li 18/12/2008---------------------