CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE PANIFICAZIONE
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE PANIFICAZIONE
Addì, Grassobbio, 19 luglio 2018
TRA
la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, assistito dal segretario dell’Unione Regionale Xxxxxxx Xxxxxx;
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente Associazione Panificatori di Como;
Xxxxxx Xxxxxxxx, presidente Associazione Panificatori Milano, Monza e Brianza; Xxxxxxxx Xxxxxxxx, vice segretario Associazione Panificatori della provincia di Varese; Xxxxx Xxxxxx, segretario Associazione Panificatori della provincia di Como;
Xxxxxx Xxxxxx, delegato Associazione Panificatori di Milano, Monza e Brianza;
ASS. PANIFICATORI DI BERGAMO, SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA, ASS. PANIFICATORI DI COMO, GRUPPO PANIFICATORI CREMONA, ASS. PANIFICATORI DI LECCO, ASS. PANIFICATORI DI LODI, SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI DI MANTOVA, ASS. PANIFICATORI DI MILANO MONZA e BRIANZA e provincia, ASS. PANIFICATORI DI PAVIA, ASS. PANIFICATORI DI SONDRIO, ASS. PANIFICATORI DI VARESE ;
• la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nelle persone del presidente Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
• ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia nella persona di Xxxxxxxx Xxxxx.
E
• la FAI-CISL Lombardia rappresentata da Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxx;
• la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
• la UILA-UIL Lombardia rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
a) le parti riconfermano l’impianto dell’accordo del 18/01/2011 e le relative integrazioni avvenute successivamente (accordo PROV 2014, accordo PROV 2015, l’accordo del 25 giugno 2013 e l’accordo del 14 marzo 2016 “protocollo regionale Panificazione Lombardia”), che qui si intendono interamente richiamati;
b) in data 17 maggio 2017 è stato rinnovato fra le XX.XX. dei lavoratori di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e delle Associazioni imprenditoriali: Fippa-Federpanificatori, Assopanificatori aderenti a FIESA-Confesercenti, il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
CONVENGONO E STIPULANO
il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari” del 17 maggio 2017.
Considerata la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e agli accordi regionali sottoscritti, le parti ritengono utile dare continuità al lavoro sinora svolto per lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di Lavoro Regionale e per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale.
Tale esperienza ha consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
• l’attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
• alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
• alla continuità dell’impresa, salvaguardando l’esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
• il sostegno della genitorialità, attraverso contributi specifici (asilo nido, borse di studio, acquisto libri scolastici).
Con l’obiettivo di implementare ulteriormente il sistema di relazioni, il ruolo funzionale del sistema bilaterale e allo stesso tempo rafforzare la competitività del settore, le parti concordano:
• L’introduzione del “bollino di qualità” – a tal proposito verrà insediata una specifica commissione tecnica paritetica (3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale) con il compito di definire un attento disciplinare che identifichi nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa criteri idonei a certificare sia la corretta applicazione delle regole previste dal contratto collettivo di lavoro nazionale e regionale sia l’adesione al sistema bilaterale di settore. I risultati riassunti all’interno della commissione, che dovranno pervenire entro dicembre 2018, saranno discussi e approvati dalle parti stipulanti il presente contratto regionale. I nominativi saranno indicati dalle parti entro il 15 settembre 2018.
• “Prestazioni e provvidenze” - Alla luce dell’esperienza di questi anni le parti impegnano l’esecutivo dell’Ente Bilaterale Regionale a formulare una proposta entro il 30/11/2018 alle parti sociali che preveda la possibilità di aumentare le provvidenze economiche oggi in essere e di prevedere nuove prestazioni da erogare (occupazione per sostituzione maternità, casi gravi di malattia, ecc.).
• “Welfare contrattuale” – Alla luce della nuova normativa le parti si impegnano, in armonia con le misure previste dal sistema bilaterale di settore, ad approfondire durante la vigenza del presente contratto, il tema in oggetto per verificare una possibile evoluzione nel settore della panificazione.
• “Banca ore” – Al fine di soddisfare esigenze connesse alla variazione d’intensità dell’attività lavorativa, e in virtù dell’andamento del mercato con picchi e flessi, si istituisce lo strumento della banca ore con adesione volontaria tra le parti in occasione delle ore di straordinario. La sola maggiorazione straordinaria verrà retribuita nel mese di competenza. Le ore accantonate saranno fruite durante i periodi di riduzione d’orario lavorativo e comunque entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Le ore non fruite saranno retribuite.
• “Classificazione del Personale” – ad integrazione dell’intesa del 25 giugno 2013, in riferimento agli inquadramenti professionali, le parti hanno deciso di inserire al livello B3 alla voce “altre mansioni equivalenti”, le specifiche figure professionali di: aiuti camerieri, aiuto cuoco, aiuto baristi. Inoltre si è istituito a livello B4 la figura dell’aiuto generico in cucina.
• “Apprendistato” – Si conviene che per quanto riguarda l’istituto dell’apprendistato inerente alle mansioni individuate nell’accordo del 25 giugno 2013, di dare mandato alla commissione CREFOP dell’ente bilaterale EBIPAL a provvedere entro dicembre 2018 alla stesura dei profili formativi delle mansioni citate nell’accordo.
• “stampa” – Le parti inoltre concordano di riordinare la normativa contrattuale regionale di settore a partire dalle intese del 2011, entro e non oltre giugno 2019, impegnando l’Ente Bilaterale alla cura della stampa e a provvedere alla divulgazione ai firmatari del presente accordo, agli assistiti e associati, insieme allo Statuto dell’Ente Bilaterale, le relative prestazioni e provvidenze per i lavoratori e per i datori di lavoro.
ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE
Le Parti stipulanti il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono opportune ed utili l'implementazione e l'universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali per lo sviluppo e la promozione del settore della panificazione, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore ed in ogni singola provincia, senza che per questo diventino strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti a livello regionale.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell’economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell’occupazione assicurata. In tal contesto le Parti intendono confermare il modello esistente e rilanciare, ampliandola, l'attività del sistema bilaterale del settore.
Ciò premesso, le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, confermano l’impianto esistente, ove possibile rafforzandolo nella sua efficacia e si impegnano ad ampliare le aree di intervento già esistenti e in funzione.
Le parti si impegnano a garantire la continuità funzionale, amministrativa e patrimoniale dell’Ente Bilaterale.
FINANZIAMENTO BILATERALITA'
Come previsto nell’accordo del 18 gennaio 2011, le parti rinnovano l’impegno ad attivare una convenzione INPS per la raccolta tramite Agenzia delle Entrate (modulistica F 24) del finanziamento della bilateralità regionale con una soluzione tecnica semplificata, trasparente, meno onerosa ed in grado di garantire con una contribuzione omnicomprensiva le specifiche destinazioni dei flussi e fondi.
CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI
Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 30,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all'Ente e pertanto non va erogato.
PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE
A seguito delle evoluzioni normative Nazionali e in riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente, in riferimento alla promozione della contrattazione di secondo livello, le parti confermano il premio Regionale per obiettivi variabile (sinteticamente PROV), con la finalità di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici strettamente legati a concordati obiettivi di miglioramento della produttività e dell’efficienza delle aziende del settore.
Le parti concordano di individuare due parametri, produttività e assiduità, suddivisi in due modalità di calcolo, disgiunte tra loro, che insieme compongo il valore totale del PROV.
Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:
a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE anno 2019 €. 282,00 per il livello B4, base 100
anno 2020 €. 309,00 per il livello B4, base 100 anno 2021 €. 336,00 per il livello B4, base 100
b) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE anno 2019 €. 382,00 per il livello 6°, base 100
anno 2020 €. 409,00 per il livello 6°, base 100
anno 2021 €. 436,00 per il livello 6°, base 100
In considerazione del ritardo nel rinnovo contrattuale dell’integrativo regionale del presente accordo ed a copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai lavoratori in forza alla stipula del presente accordo si conviene che per l’anno 2018 verranno riconosciuti i seguenti importi come una tantum:
a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE:
€. 200,00 con le seguenti modalità di erogazione: il 50% entro il 30/11/2018; il 30% entro il 28/2/2019; il 20% entro il 30/4/2019.
b) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE:
€. 250,00 con le seguenti modalità di erogazione: il 50% entro il 30/11/2018; il 30% entro il 28/2/2019; il 20% entro il 30/4/2019.
Per i lavoratori assunti durante il 2018 i suddetti importi saranno riproporzionati in base ai mesi di servizio. Gli stessi importi saranno riproporzionati in percentuale ai lavoratori part-time secondo il loro orario di lavoro.
Modalità applicative
Il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento (vedasi tabelle in calce) e verrà corrisposto con le seguenti modalità: obiettivo produttività (vedi tabelle) dopo verifica da effettuarsi anche con l’eventuale supporto della commissione paritetica regionale successivamente al 31 dicembre di ogni anno, da erogarsi alle scadenze del 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di erogarlo anche in quattro tranche tra i mesi di luglio e novembre.
Misura l’incremento del rapporto percentuale tra fatturato lordo e numero di dipendenti in termini di FTE dell’anno di riferimento registrato rispetto all’anno precedente e determina l’erogazione della relativa Quota di PROV:
• al 100% in caso di risultato pari o superiore a +10%;
• all’ 85% in caso di risultato compreso tra 7% e 9,9%.
• all’ 70% in caso di tra il 5% e 6,9%
A livello aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, con il coinvolgimento dell’osservatorio regionale di settore, le Parti possono in alternativa al parametro di produttività indicare uno o più parametri fermo restando la finalità di riconoscere nell’ambito dell’invarianza minima della quota indicata obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività e di innovazione.
• obiettivo assiduità (vedi tabella) verrà erogato nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, con possibilità di erogarlo anche in quattro tranche tra il mese di febbraio e maggio.
Parametro assiduità | |
% sulla quota dedicata | assenza annuale in giorni |
110% | 0>3 |
105% | 3>6 |
100% | 7>11 |
85% | 12>15 |
70% | 16>20 |
60% | 21>25 |
40% | 26>30 |
Ai fini del Calcolo del premio non verranno conteggiate le seguenti causali di assenza:
⮚ Congedi parentali di maternità e paternità (obbligatoria e facoltativa), maternità anticipata e malattia del figlio;
⮚ Ulteriori periodi di congedo nella misura massima di 5 gg.
⮚ Day Hospital e Degenze ospedaliere e post ospedaliere
⮚ Infortuni in occasione del lavoro
⮚ Malattie oncologiche e/o degenerative
⮚ Permessi donazione sangue
⮚ Permessi elettorali e sindacali
⮚ Permessi previsti dalla L.104/92;
Il PROV verrà liquidato a tutti i lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che ai lavoratori a tempo determinato, purché abbiano superato il periodo di prova.
Gli importi del PROV saranno rapportati pro-rata in ragione dei dodicesimi di servizio nell’anno solare di riferimento e rapportati alla percentuale dell’orario dei part-time.
Ai lavoratori che lasceranno l'azienda prima del mese di erogazione del conguaglio finale verrà erogato un saldo fino al raggiungimento del 80% dell'importo massimo previsto per l’anno in corso. Per gli apprendisti il premio massimo di riferimento per ogni anno è determinato nel 80% del valore della categoria d'inquadramento finale per i primi tre anni, per i successivi il 95%.
Contrattazione di 2° livello relativa a PANIFICI AD INDIRIZZO INDUSTRIALE
In considerazione della consolidata impostazione attuata da decenni in regione Lombardia sulla contrattazione di secondo livello settoriale anche per le Aziende e panifici ad indirizzo industriale, le Parti confermano la validità di tutto quanto determinato nel presente contratto integrativo e nelle disposizioni previste in tema in tema di Premio Regionale per Obiettivi Variabile.
Inoltre si conviene che per salvaguardare nelle aziende industriali la facoltà di ulteriori sviluppi della contrattazione sul premio di risultato finalizzata alla ricerca di parametri più specifici e caratterizzanti l'azienda stessa e per favorire una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori, successivamente alla sottoscrizione del presente integrativo regionale potranno svilupparsi contrattazioni migliorative, anche su richiesta delle RSU o RSA, che in ogni caso salvaguardino quale condizione minima da garantire quanto convenuto a livello regionale dal presente accordo.
AZIENDE E PANIFICI AD INIDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (produttività+assiduità)
Parametri livello B4=100 | ANNO 2018 (Una Tantum) | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | |
GRUPPO A | |||||
A1 Super | 193 | 200 | 544 | 596 | 648 |
A1 | 000 | 000 | 000 | 525 | 571 |
A2 | 149 | 200 | 420 | 460 | 501 |
A3 | 128 | 200 | 361 | 396 | 430 |
A4 | 113 | 200 | 319 | 349 | 380 |
GRUPPO B | |||||
B1 | 188 | 200 | 530 | 581 | 632 |
B2 | 000 | 000 | 000 | 389 | 423 |
B3 Super | 118 | 200 | 333 | 365 | 396 |
B3 | 112 | 200 | 316 | 346 | 376 |
B4 | 100 | 200 | 282 | 309 | 336 |
Parametro Assiduità (Artigiani) | Parametri livello B4=100 | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
GRUPPO A | ||||
A1 Super | 193 | 388 | 421 | 454 |
A1 | 170 | 342 | 371 | 400 |
A2 | 149 | 299 | 325 | 350 |
A3 | 128 | 257 | 279 | 301 |
A4 | 113 | 227 | 246 | 266 |
GRUPPO B | ||||
B1 | 188 | 378 | 410 | 442 |
B2 | 126 | 253 | 275 | 296 |
B3 Super | 118 | 237 | 257 | 277 |
B3 | 112 | 225 | 244 | 263 |
B4 | 100 | 201 | 218 | 235 |
Parametro Produttività (Artigiani) | Parametri livello B4=100 | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
GRUPPO A | ||||
A1 Super | 193 | 156 | 176 | 195 |
A1 | 170 | 138 | 155 | 172 |
A2 | 149 | 121 | 136 | 150 |
A3 | 128 | 104 | 116 | 129 |
A4 | 113 | 92 | 103 | 114 |
GRUPPO B | ||||
B1 | 188 | 152 | 171 | 190 |
B2 | 126 | 102 | 115 | 127 |
B3 Super | 118 | 96 | 107 | 119 |
B3 | 112 | 91 | 102 | 113 |
B4 | 100 | 81 | 91 | 101 |
AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (produttività+assiduità)
Parametri livello 6°=100 | ANNO 2018 (una tantum) | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | |
LIVELLI | |||||
1° | 200 | 250 | 764 | 818 | 872 |
2° | 184 | 250 | 703 | 753 | 802 |
3°A | 169 | 250 | 646 | 691 | 737 |
3°B | 157 | 250 | 600 | 642 | 685 |
4° | 133 | 250 | 508 | 544 | 580 |
5° | 119 | 250 | 455 | 487 | 519 |
6° | 100 | 250 | 382 | 409 | 436 |
Parametro Produttività (Panifici Industria) | Parametri livello 6°=100 | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
LIVELLI | ||||
1° | 200 | 218 | 240 | 262 |
2° | 184 | 201 | 221 | 241 |
3°A | 169 | 184 | 203 | 221 |
3°B | 157 | 171 | 188 | 206 |
4° | 133 | 145 | 160 | 174 |
5° | 119 | 130 | 143 | 156 |
6° | 100 | 109 | 120 | 131 |
Parametro assiduità (Panifici Industria) | Parametri livello 6°=100 | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
LIVELLI | ||||
1° | 200 | 546 | 578 | 872 |
2° | 184 | 502 | 532 | 561 |
3°A | 169 | 461 | 488 | 515 |
3°B | 157 | 429 | 454 | 479 |
4° | 133 | 363 | 384 | 406 |
5° | 119 | 325 | 344 | 363 |
6° | 100 | 273 | 289 | 305 |
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo del Premio Regionale per Obiettivi Variabile in senso omnicomprensivo, poiché in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto detto Premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.
Le Parti si danno atto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 297/1982, che l’importo del PROV è escluso dal computo del TFR.
Le Parti si danno atto che le quote salariali regolate dal presente accordo sono legate esclusivamente al raggiungimento di miglioramento di produttività e competitività e pertanto posseggono i requisiti per l’accesso ai benefici della detassazione.
Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti della L.402/96, L137/97 e successive integrazioni, il deposito del presente accordo presso gli uffici competenti sarà effettuato a cura della Unione Regionale Panificatori.
DECORRENZA, VALIDITA', DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO
Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal 1 gennaio 2018 ed ha validità quadriennale per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2021.
Il contratto integrativo regionale ha durata quadriennale, pari a quella prevista per il CCNL. La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della proposta di rinnovo e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta proposta.
Letto, confermato e sottoscritto
Grassobbio (BG), 19 luglio 2018 (ore 23,30)
UNIONE REGIONALE PANIFICATORI FAI – CISL
ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESECENTI LOMBARDIA
FLAI – CGIL
ASSIPAN - CONFCOMMERCIO UILA - UIL