DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI:
prodotto di investimento assicurativo di tipo unit-linked a vita intera
Condizioni Contrattuali (versione 2445)
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico per i contratti semplici e chiari
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI:
31 dicembre2019.
Indice
● Presentazione 5/45
● Glossario dei termini tecnici e definizioni 6/45
● Condizioni Contrattuali 9/45
▪ Sezione A – L’Impresa di Assicurazione
▪ Sezione B – Il prodotto Private Client Insurance Art. 1 Oggetto del Contratto
- Che cos'è Private Client Insurance e cosa offre?
- Qual è il valore delle prestazioni assicurative e da cosa è determinato?
- Il prodotto offre una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale?
Art. 2 Conclusione del Contratto, Data di Decorrenza, Durata e Scioglimento
- Come posso concludere il Contratto con la Società?
- Esistono ipotesi di legge per effetto del quale il Contratto non venga concluso o, una volta concluso, possa essere risolto dalla Società?
- Esistono ipotesi di emissione della Polizza prima dell'incasso integrale del Premio?
- Qual è la durata del Contratto ? Quando cessa contrattualmente?
- L'Assicurato deve sottoporsi a visita medica?
Art. 3 Premi e modalità di pagamento
- Qual è l'importo minimo di pagamento dei premi?
- Quali sono le modalità di pagamento del premio?
- E' possibile pagare il premio a mezzo trasferimento titoli?
- Che cosa è la data di pagamento del premio? Chi si fa carico delle eventuali spese connesse al pagamento del premio?
- Qual è la valuta di riferimento del Contratto ? E se il premio viene pagato in altra valuta?
Art. 4 Età del Contraente e dell’Assicurato
- Quale età deve avere il Contraente per sottoscrivere il Contratto?
- Quale età deve avere l'Assicurato?
Art. 5 Beneficiari
- Quanti Beneficiari posso designare? Posso revocarli e modificarli in corso di Contratto?
- Quando la designazione dei Beneficiari diviene irrevocabile?
- Come è suddivisa la Prestazione in Caso di Decesso nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari?
- Il Beneficiario deve fornire il proprio consenso per l'esecuzione di determinate operazioni connesse alla Polizza?
- E' possibile modificare o revocare il Beneficiario se la Polizza ha più di un Contraente?
- Che cosa succede se il Beneficiario premuore all'Assicurato?
- Cosa succede se il Beneficiario viene revocato senza ulteriore designazione? E se il
- Beneficiario non vuole profittare del beneficio derivante dalla Polizza?
Art. 6 Revoca della Proposta e Recesso
- Il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Proposta ma non è più interessato alla stipula del Contratto. Cosa può fare?
- Il Contraente è stato informato della conclusione del Contratto ma vuole recedere. Come può fare?
Art. 7 Certificato di Xxxxxxx e suo duplicato
- Che cosa è il Certificato di Polizza?
- Cosa fare se si smarrisce il Certificato di Polizza?
Art. 8 Informativa in corso di Contratto
- Cosa succede se le Condizioni Contrattuali subiscono delle variazioni, anche dovute a delle modifiche normative?
- La Società invia un rendiconto del Contratto?
- La Società invia delle comunicazioni in caso di perdite? E' possibile conoscere in ogni momento i valori di riferimento del Contratto?
Art. 9 Protezione dei dati personali
- Come sono trattati i dati personali che vi vengono trasmessi?
Art. 10 Lingua
- Qual è la lingua del Contratto e delle comunicazioni che la Società invia in corso di Contratto?
Art. 11 Circostanze eccezionali
- Che cosa sono le circostanze eccezionali ? Possono avere un impatto sulla Polizza o comunque sul Contratto?
Art. 12 Legge applicabile e foro competente
- Qual è la legge applicabile al Contratto? E' quella sugli investimenti effettuati in Polizza?
Art. 13 Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato Art. 14 Regime Fiscale Applicabile
Art. 15 Opzione della Withholding Tax Reserve
- Che cosa è la Withholding Tax Reserve? E come viene prelevata?
- Quando e come viene restituita?
- E' possibile non optare per l'applicazione della Withholding Tax Reserve?
▪ Sezione C – Le prestazioni e le opzioni assicurative offerte dal prodotto
Art. 16 Prestazione in Caso di Decesso - Evento Assicurato e Maggiorazione in Caso di Decesso
- Che cosa riceveranno i Beneficiari di Polizza al verificarsi dell'Evento Assicurato? E che cosa è l'Evento Assicurato?
- Che cosa è la copertura del rischio demografico ? E quali sono offerte dal prodotto?
- Qual è la differenza tra Premi Pagati Lordi e Netti ? E che cosa è il Valore di Riscatto in Caso di Decesso?
Art. 17 Modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso
- E' possibile modificare la copertura del rischio demografico successivamente all'emissione della Polizza?
- Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Fissa. In cosa può essere modificata?
- Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Decrescente. In cosa può essere modificata ?
- Al Contratto è attualmente applicata un'Aliquota Plus. In cosa può essere modificata?
- Al Contratto è attualmente applicata una Wealth Life Cover. In cosa può essere modificata?
Art. 18 Importo Massimo Complessivo e casi di limitazione della Prestazione in Caso di Decesso
- Qual è il massimo importo di copertura del rischio demografico che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario?
- Quali sono le ipotesi in cui la Società non è tenuta a corrispondere l'importo di copertura del rischio demografico?
- Sono previste altre limitazioni in materia di copertura del rischio demografico?
Art. 19 Prescrizione
- Quali sono i termini di prescrizione relativi alle prestazioni assicurative?
- Quali sono i termini di prescrizione relativi alle prestazioni assicurative?
▪ Sezione D – I supporti e le modalità di investimento offerti dal prodotto Art. 20 I Fondi Interni Dedicati collegati alla Polizza e rischi tipici
- In cosa investe la Polizza?
- Quali sono i rischi finanziari del prodotto?
Art. 21 Caratteristiche dei Fondi Interni Dedicati
- Che cosa sono i Fondi Interni Dedicati?
- Dove posso trovare maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Fondi Interni Dedicati?
- La Polizza investe in uno o più Fondi Interni Dedicati. La Società è titolata a chiuderli o a modificarne alcune sue caratteristiche in corso di Contratto?
Art. 22 I valori di riferimento del Contratto
- Come viene determinato il "prezzo" delle Quote dei fondi e la loro quantità? E il Valore del Fondo?
- Come viene determinato il Valore di Polizza?
Art. 23 Conversione dei Premi in Quote dei Fondi Interni Dedicati
- Come e quando viene investito il Premio Unico Iniziale?
- Quando viene inviato il Certificato di Xxxxxxx? E la lettera di conferma dell'investimento?
- Come sono investiti gli eventuali Premi Aggiuntivi?
- Sono applicati Costi di Entrata sui Premi Aggiuntivi?
- Inviate una lettera di conferma dell'investimento per ciascun Premio Aggiuntivo?
Art. 24 Operazioni di Investimento/Disinvestimento tra Fondi Interni Dedicati
- Come vengono effettuate le operazioni di investimento/disinvestimento tra i fondi?
- Ci sono particolari limiti all'esecuzione delle operazioni di investimento/ disinvestimento?
Art. 25 Modifica dei Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati – Operazioni di Switch tra Fondi Interni Dedicati
- E' possibile modificare il Profilo di Investimento di ciascun Fondo Interno Dedicato?
- Che cosa sono gli Switch? E come vengono eseguiti?
- Inviate una comunicazione a Switch eseguito?
▪ Sezione E – Il riscatto e le informazioni sui costi del prodotto Art. 26 Riscatto Totale e Parziale
- E' possibile riscattare la Polizza?
- Come viene calcolato il Valore di Riscatto Totale?
- Come viene calcolato il Valore di Riscatto Parziale? E come viene eseguito?
- E' possibile richiedere Riscatti Parziali Programmati nel tempo?
Art. 27 Costi
- Quali sono i costi che gravano sul Contratto?
- Quali sono i costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi?
- Quali sono i costi gravanti direttamente sul Contraente?
- Sono previsti dei Costi di Switch? E come vengono calcolati?
- Sono previsti dei Costi di Riscatto? E come vengono calcolati?
- Sono previsti dei costi per la copertura del rischio demografico? E come vengono calcolati?
- Come viene addebitato il costo per la copertura del rischio demografico tra i Fondi Interni Dedicati?
- Qual è il costo percentuale unitario utilizzato per il calcolo dei costi per la copertura del rischio demografico? E' disponibile una tabella illustrativa per tali costi?
- Quali sono i costi gravanti su ciascun Fondo Interno Dedicato? E come vengono calcolati?
- Come e in che misura viene remunerato il distributore assicurativo ?
▪ Sezione F – Le modalità di esercizio dei diritti connessi al prodotto Art. 28 Documentazione richiesta dalla Società
- Quali sono i documenti che devono essere allegati al Modulo di Proposta?
- Quali documenti bisogna produrre in caso di esercizio del diritto di recesso?
- Quali sono i documenti da produrre in caso di richiesta di Riscatto Parziale o Totale?
- Quali documenti devono produrre i Beneficiari per richiedere la Prestazione in Caso di Decesso?
- In merito alla documentazione da produrre, cosa cambia in caso di Polizza con più Contraenti?
- Quali sono le tempistiche per il pagamento delle prestazioni assicurative?
Art. 29 Comunicazioni
- A chi devono essere indirizzate le eventuali richieste? E come?
- A chi e in quale modalità sono inviate le comunicazioni da parte della Società?
- Il Contraente ha cambiato residenza e/o vuole comunque aggiornare l'indirizzo di corrispondenza. Come bisogna procedere? E le stesse indicazioni sono anche applicabili al Beneficiario e al Referente Terzo?
- Ci sono ipotesi in cui la Società possa contattare il Contraente con modalità diverse da quella indicate? E cosa succede in caso di Polizza con più Contraenti?
- E' possibile ricevere le comunicazioni in corso di Contratto a mezzo posta elettronica?
Art. 30 Cessione e pegno
- E' possibile cedere a terzi i diritti connessi alla prestazioni assicurative?
- Il Cessionario o il Creditore Pignoratizio devono fornire il proprio assenso per l'esecuzione di determinate operazioni connesse alla Polizza?
Art. 31 Reclami
- Come si può presentare un reclamo?
- Il reclamante non è soddisfatto. Cosa può fare
● Allegato 1: Regole di Investimento per i Fondi Interni 29/45
● Regolamento del Fondo Interno Dedicato 34/45
Private Client Insurance Presentazione
Gentile Cliente,
nel presente documento può trovare le Condizioni Contrattuali che contengono le regole che disciplinano il prodotto denominato "Private Client Insurance" emesso da Lombard International Assurance S.A. e concluso per il tramite della sua Sede Secondaria.
Private Client Insurance è un contratto di assicurazione a vita intera e appartiene alla categoria dei prodotti di investimento assicurativi di Xxxx XXX. Trattasi, pertanto, di un'assicurazione sulla durata della vita umana, a premio unico (e con possibilità di premi aggiuntivi) e di tipo unit-linked in cui le prestazioni sono variabili e dipendono dal valore complessivo delle quote di uno o più fondi interni dedicati.
Per agevolarne la lettura e la comprensione, le presenti Condizioni Contrattuali prevedono una suddivisione in Sezioni (ciascuna di queste contiene un insieme di articoli che regolano una determinata area del prodotto), nonché la presenza di alcuni accorgimenti che, anche se non sono da considerarsi parte del contratto, servono esclusivamente ad agevolare e a rendere maggiormente fruibile la sua lettura e comprensione. Tali accorgimenti sono:
(i) l’introduzione di xxxxxxx (rendono facilmente intuibile l’argomento trattato da quella particolare disposizione a cui la singola domanda fa riferimento); e
(ii) la presenza di appositi riquadri esplicativi volti a spiegare in modo più semplice un determinato argomento e/o regola del prodotto.
Oltre alle presenti Condizioni Contrattuali (che includono il Glossario dei Termini Tecnici e Definizioni nonché gli altri allegati), sono parte integrante del Set Informativo del prodotto "Private Client Insurance" (versione 2445) i seguenti documenti:
- il Regolamento del Fondo Interno Dedicato;
- il Modulo di Proposta e i relativi Allegati;
- il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi (KID);
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo relativo ai Prodotti d'Investimento Assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).
Tali documenti contengono tutte quelle informazioni che sono necessarie affinché possa pervenire a un fondato giudizio sui diritti e obblighi contrattuali, e Le devono essere consegnati contestualmente nella loro ultima versione disponibile prima della sottoscrizione del contratto.
La informiamo che ciascun documento che compone il Set Informativo riporta una data di realizzazione/ aggiornamento e l'ultima versione disponibile è pubblicata nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
La invitiamo, pertanto, a leggere attentamente i documenti che compongono il Set Informativo prima della sottoscrizione del contratto.
Distinti saluti,
Lombard International Assurance S.A.
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI E DEFINIZIONI
Aliquota Decrescente: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota variabile del Valore di Riscatto in Caso di Decesso e decrescente in funzione dell'età dell'unico Assicurato ovvero, qualora si tratti di un Gruppo di Assicurati, dell'età dell'Assicurato più anziano o dell'Assicurato più giovane in caso, rispettivamente, di Decesso del Primo Assicurato e di Decesso dell'Ultimo Assicurato.
Aliquota Fissa: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota fissa tra l'1%, ovvero il 3% ovvero il 5% dei Premi Pagati Netti ed indipendente dall'età.
Aliquota Plus: Una tra le Maggiorazioni in Caso di Decesso corrispondente ad un'aliquota fissa pari al 30% della differenza positiva tra il Valore di Riscatto in Caso di Decesso e i Premi Pagati Lordi. L'Aliquota Plus deve essere necessariamente associata ad una Aliquota Fissa da selezionarsi tra 1%, 3% o 5%.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto e che può coincidere o meno con il Contraente.
Attivi Ammissibili: Gli strumenti finanziari e gli altri attivi previsti nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato ed elencate nell’Allegato 1 alle Condizioni Contrattuali (Regole di Investimento per i Fondi Interni) nelle quali può essere investito il capitale dei Fondi Interni Dedicati sulla base del Profilo di Investimento scelto dal Contraente nonché in conformità alle linee guida fornite da Lombard International Assurance S.A. al Gestore, in linea con le percentuali d’investimento minime e nel rispetto delle restrizioni sugli investimenti nel Fondo Interno Dedicato previste dalla normativa del Granducato del Lussemburgo e dalla Lettera Circolare 15/3 emanata dal CAA. Il Fondo Interno Dedicato potrà dunque investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita.
Banca Depositaria: La banca o le banche nominate da Lombard International Assurance S.A. o eventuali successori ed aventi causa (anche a titolo particolare) di queste ultime. Ciascuna Banca Depositaria provvede alla custodia degli attivi sottostanti inclusi in ciascun Fondo Interno Dedicato sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società e/o dal Gestore a seconda dei casi.
Benchmark: Termine tecnico che individua un portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione di linee guida del profilo di investimento di alcuni Fondi Interni Dedicati. Laddove adottato, ciascun Benchmark è mostrato a titolo puramente indicativo e non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione degli attivi sottostanti del Fondo Interno Dedicato e, in tal senso, Lombard International Assurance S.A. e il Gestore da questi nominato non hanno alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.
Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata nel Contratto dal Contraente e che riceve la Prestazione in Caso di Decesso prevista dal Contratto.
Certificato di Polizza: Il documento che contiene i termini e le condizioni particolari che regolano specificamente il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente (premi pagati, prestazione assicurativa ecc.). Il Certificato di Xxxxxxx unitamente al Modulo di Proposta, alle Condizioni Contrattuali agli Allegati e a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa dalla Società, costituiscono la prova scritta del Contratto.
Circolare 15/3: La lettera circolare 15/3 emanata dal Commissariat aux Assurances e relativa alle regole di investimento per i prodotti assicurativi vita collegati a dei fondi di investimento.
Codice Civile: Regio Decreto n. 262 del 1942.
Codice delle Assicurazioni Private: Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Commissariat aux Assurances (“CAA”): L’autorità di vigilanza sulle compagnie assicurative lussemburghesi con sede in 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxxx che svolge la propria attività sotto la supervisione del Ministero delle Finanze.
Conclusione del Contratto: Il valido ed efficace perfezionamento del Contratto indicata all’art. 2 delle Condizioni Contrattuali.
Condizioni Contrattuali: Il documento contrattuale contenente i termini e le condizioni generali che regolano il Contratto. Costituiscono parte integrante delle Condizioni Contrattuali i seguenti allegati: Regole di Investimento per i Fondi Interni; Regolamento del Fondo Interno Dedicato.
Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica che può coincidere o meno con l’Assicurato, che stipula il Contratto, si impegna al pagamento del premio ed è titolare di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto.
Contratto (o "Prodotto" o "Polizza"): Il contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked denominato Private Client Insurance costituito dal Set Informativo e da ogni ulteriore addendum o allegato.
Data di Decorrenza: La data riportata nel Certificato di Polizza dalla quale decorrono gli effetti del Contratto.
Data di Disinvestimento: La data in cui vengono effettuate le operazioni di disinvestimento delle Quote dei Fondi Interni Dedicati, successiva alla ricezione della richiesta, e della documentazione di cui alle Condizioni Contrattuali, di Prestazione in Caso di Decesso, Recesso, Riscatto Parziale o Totale, e Switch.
Data di Investimento: La data in ci vengono effettuate le operazioni di investimento per la conversione in Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Aggiuntivi che hanno luogo sulla base delle Date di Valorizzazione dei Fondi Interni Dedicati.
Data di Pagamento del Premio: Il giorno lavorativo in qui la Società riceve integralmente ed ha l'effettiva disponibilità del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Aggiuntivi, o degli Attivi Ammissibili trasferiti, laddove consentito, per un importo corrispondente, presso le coordinate indicate dalla Società.
Data di Switch: La data di conclusione delle operazioni di investimento connesse ad uno Switch.
Data di Valorizzazione: Data di riferimento per il calcolo del Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato, determinata da Lombard International Assurance S.A. sulla base di quanto previsto nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Inoltre, ai fini delle operazioni di investimento/ disinvestimento è il giorno lavorativo (i) di operatività dei mercati finanziari nel quale deve essere eseguita l'operazione, (ii) di apertura di Lombard International Assurance S.A., e (iii) di disponibilità del Valore Unitario delle Quote.
Decesso del Primo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso del primo tra gli Assicurati.
Decesso dell'Ultimo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso dell'ultimo Assicurato sopravvissuto.
Decesso dell'Unico Assicurato: il decesso dell'unico Assicurato.
DIP aggiuntivo IBIP: Termine tecnico che individua il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID.
Distributore Assicurativo: Termine tecnico che individua congiuntamente qualsiasi intermediario assicurativo e impresa di assicurazione che svolge direttamente la distribuzione assicurativa.
Evento assicurato: L'evento futuro ed incerto (decesso) al verificarsi del quale è dovuta la Prestazione in Caso di Decesso. Costituisce il cd. "rischio demografico" che, a seconda di quanto selezionato dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta, può individuarsi nel decesso dell’unico Assicurato o, qualora vi sia un Gruppo di Assicurati, nel Decesso dell'Ultimo Assicurato ovvero nel Decesso del Primo Assicurato.
FATCA: (a) sezioni 1471 a 1474 del US Internal Revenue Code del 1986 e qualunque ulteriore regolamento degli Stati Uniti d’America, (b) qualsiasi trattato, legge o regolamento di altro paese o accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d’America e altro paese, incluso il Lussemburgo, che (in ogni caso) agevoli l’implementazione delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente lettera (a), ovvero (c) qualsiasi accordo tra lo US Internal Revenue Service, il Governo degli Stati Uniti d’America, o qualsiasi altra autorità governativa o fiscale di altro paese, incluso il Lussemburgo, diretto all’implementazione di qualsiasi trattato, legge o regolamento di cui alle precedenti lettere (a) e (b).
Fondo Interno Dedicato: Uno o più fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una Valuta del Fondo, istituiti da Lombard International Assurance
S.A. per l'investimento dei Premi di ciascun Contratto e strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie corrispondenti ai diversi Profili di Investimento indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta. Ai fini del Contratto, il termine al plurale individua tutti i Fondi Interni Dedicati collegati al Contratto.
Gestore: La società o le società di gestione, o eventuali successori e aventi causa di queste ultime anche a titolo particolare (inclusi i soggetti titolari di deleghe di gestione), nominate da Lombard International Assurance S.A. ed incaricate della strategia di gestione degli attivi sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato nel rispetto della legislazione e della regolamentazione lussemburghese in materia di investimenti delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo vita in relazione alle polizze unit-linked.
Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx: L'importo complessivo di Maggiorazione in caso di Decesso, eventualmente integrato della Wealth Life Cover, non superiore a venti milioni di euro che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario.
Intermediario: Termine tecnico che individua qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.
KID: Termine tecnico. Il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2017/653 del 08.03.2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Gruppo di Assicurati: Presenza nel Contratto di due o più Assicurati.
Investimenti Specializzati: Gli investimenti alternativi (quali hedge funds e fondi di fondi hedge), fondi immobiliari e/o attivi caratterizzati da limitata liquidità (attivi diversi per esempio da attivi liquidi, azioni e obbligazioni quotate e quote di fondi aperti) inclusi tra gli Attivi Ammissibili.
IBIP (Prodotto d'investimento assicurativo): Termine tecnico che individua il prodotto di investimento assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
IVASS (già ISVAP): L'Istituto per la Vigilanza per le Assicurazioni con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Lombard International Assurance S.A.: Lombard International Assurance S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Gran Ducato di Lussemburgo in 0, xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
Maggiorazione in Caso di Decesso: La copertura assicurativa in caso di decesso (copertura del"rischio demografico") corrisposta al Beneficiario a seguito della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso. E' soggetta ai limiti previsti dall'art. 18 delle Condizioni Contrattuali e dell'Importo Massimo Complessivo. Deve essere selezionata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta alternativamente tra Aliquota Decrescente, Aliquota Fissa e Aliquota Plus. Può essere integrata dalla Wealth Life Cover.
Modulo di Proposta: Xxxxxx sottoscritto dal Contraente con il quale il Contraente manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto.
Premi: congiuntamente o separatamente, il Premio Unico iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.
Premi Pagati Lordi: Il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Lordi in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.
Premi Pagati Netti: Il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali, al netto dei costi applicabili. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Netti in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.
Premio Investito: Parte dell'importo versato a titolo di Premio che viene effettivamente convertita in Quote dei Fondi Interni Dedicati. Esso è determinato come differenza tra il Premio Unico Iniziale o il Premio Aggiuntivo, a seconda dei casi, e i costi applicati al momento del versamento.
Premio Unico Iniziale: Importo che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e che non può essere inferiore a 250.000 EUR.
Premio Aggiuntivo: Importo di premio che il Contraente ha la facoltà di versare in una o più occasioni successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto ad integrazione del Premio Unico Iniziale già pagato e che non può essere inferiore a 10.000 EUR per Fondo Interno Dedicato.
Prestazione in Caso di Decesso: La prestazione assicurativa prevista al verificarsi dell'Evento Assicurato che la Società s’impegna a pagare ai Beneficiari designati e calcolata in virtù di quanto previsto dall’art. 16 delle Condizioni Contrattuali. La Prestazione in Caso di Decesso corrisponde ad un importo pari al Valore di Riscatto in Caso di Decesso aumentato di una delle Maggiorazioni in Caso di Decesso.
PRIIP: Termine tecnico che individua un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato così come definito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (KID), le relative norme di attuazione e i Regulatory Technical Standards (RTS o norme tecniche di regolamentazione sui PRIIP).
Private Client Insurance: il contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a vita intera.
Proposta: La proposta contrattuale contenuta nel Modulo di Proposta.
Profilo di Investimento: Il singolo profilo di investimento associato a ciascun Fondo Interno Dedicato che descrive gli obiettivi e le strategie d'investimento. A ciascun Profilo di Investimento corrisponde un Fondo Interno Dedicato. I Profili di Investimento sono messi a disposizione dalla Società e sono scelti dal Contraente tra quelli messi a disposizione dalla Società nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. I diversi Profili di Investimento possono essere sostituiti su richiesta del Contraente (fermi restando gli obblighi di verifica preventiva in capo al distributore assicurativo).
Quota: Unità di misura del Fondo Interno Dedicato. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo Interno Dedicato espresso in Valuta del Fondo. Il numero delle Quote collegate alla Polizza è determinato sulla base delle Quote dei diversi Fondi Interni Dedicati.
Recesso: Il diritto di recedere dal Contratto entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private e all’art. 6 delle Condizioni Contrattuali.
Referente Terzo: La persona fisica eventualmente indicata dal Contraente a cui la Società può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. Il Referente Terzo deve essere diverso dal Beneficiario indicato in forma nominativa.
Regolamento del Fondo Interno Dedicato: Il documento che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Contrattuali e che contiene le informazioni sui Profili di Investimento, sui profili di rischio e gli obiettivi dei Fondi Interni Dedicati, così come i costi, la valutazione degli attivi e le altre informazioni previsti dalla Circolare 15/3.
Revoca: Il diritto di revocare la Proposta entro i termini e alle condizioni di cui all’articolo 176 del Codice delle Assicurazioni Private e all’art. 6 delle Condizioni Contrattuali.
RGPD o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Riscatto (Totale o Parziale): Facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione (totale o parziale) del Valore di Polizza e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.
Sede Secondaria: Lombard International Assurance S.A., Sede Secondaria in Milano (Italia), Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 0, XXX 00000, tel. x00 00 0000 0000, Fax:
x00 00 0000 0000, indirizzo di posta elettronica: Xxxx_XX_Xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Set Informativo: Termine tecnico che individua l'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Società, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, e pubblicati nel sito internet della Società in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Società: congiuntamente, Lombard International Assurance S.A. e la Sede Secondaria
Soglia di Riferimento: la percentuale dei Premi Pagati Netti (da individuarsi per multipli di 5 tra un minimo del 20% ed un massimo del 100%) utilizzata quale parametro di riferimento per il calcolo della differenza positiva con il Valore di Riscatto in Caso di Decesso ai fini della Wealth Life Cover.
Switch: In caso di più Fondi Interni Dedicati, l'operazione di trasferimento, totale o parziale, del controvalore delle Quote di un Fondo Interno Dedicato in uno o più Fondi Interni Dedicati ed eseguito in base alle Condizioni Contrattuali.
Titolare Effettivo: La persona fisica per conto della quale è stipulato il Contratto ovvero nel caso di entità giuridica la persona o le persone che in ultima istanza possiedono o controllano tale entità secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti.
Valore del Fondo: il controvalore complessivo delle attività sottostanti di ciascun Fondo Interno Dedicato ad una determinata data ed è calcolato in Valuta del Fondo moltiplicando il numero totale delle Quote per il Valore Unitario delle Quote all'ultima Data di Valorizzazione. Costituisce il valore del patrimonio netto di ciascun fondo, ossia il Net Asset Value (cd. NAV del fondo).
Valore di Polizza: È pari alla somma ad una determinata data (i) del Valore del Fondo, (ii) dell'ammontare allocato, anno per anno, nella Withholding Tax Reserve, qualora optata dal Contraente, e (iii) dell'eventuale importo di liquidità conseguente all'esecuzione di transazioni in corso connesse ad operazioni di investimento o di disinvestimento dei Fondi Interni Dedicati.
Valore di Riscatto: Il Valore di Polizza al netto dei Costi di Riscatto ed espresso nella valuta di riferimento del Contratto (euro).
Valore di Riscatto in Caso di Decesso: Salvo che non diversamente previsto nelle Condizioni Contrattuali, costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente alla richiesta di Prestazione in Caso di Decesso del Beneficiario. E' pari al Valore di Polizza calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi applicabili indicati all'art. 28 delle medesime.
Valore di Riscatto Totale: Costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente ad una richiesta di Riscatto Totale del Contraente e al netto degli eventuali Costi di Riscatto. In particolare, tale valore è pari al Valore di Polizza calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi applicabili indicati all'art. 28 delle medesime.
Valore di Riscatto Parziale: E' pari al controvalore delle Quote dei Fondi Interni Dedicati calcolati all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Parziale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei Costi di Riscatto. Salvo diversa indicazione del Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale, le operazioni di disinvestimento vengono eseguite proporzionalmente tra i Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo.
Valore Unitario delle Quote: Il prezzo di ciascuna quota. È la risultante del calcolo del valore complessivo delle attività finanziarie e delle passività di ciascun Fondo Interno Dedicato diviso per il numero delle Quote che lo compongono alla Data di Valorizzazione. Viene anche definito come unit Net Asset Value (cd. uNAV del fondo) ed è espresso in Valuta del Fondo.
Valuta del Fondo: Valuta di denominazione utilizzata per valorizzare ciascun Fondo Interno Dedicato.
Wealth Life Cover: Opzione supplementare ed integrativa della Maggiorazione in Caso di Decesso che può essere attivata per la prima volta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta e soltanto se associata ad un'Aliquota Fissa. Consente di integrare la Maggiorazione in Caso di Decesso selezionata con un ulteriore importo pari alla differenza positiva tra la Soglia di Riferimento e il Valore di Riscatto in Caso di Decesso. E' soggetta ai limiti previsti dall'art. 18 delle Condizioni Contrattuali e dell'Importo Massimo Complessivo.
Withholding Tax Reserve: riserva di liquidità infruttifera denominata in euro creata da Lombard International Assurance S.A. nella quale vengono allocati i prelievi annualmente effettuati dalla Società su ciascun Fondo Interno Dedicato. Il Contraente ha la facoltà di optare tra l'applicazione o meno della Withholding Tax Reserve al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Nel caso in cui venga selezionata dal Contraente, la percentuale che viene allocata annualmente in tale riserva riflette esattamente l'aliquota stabilita per l'imposta sulle riserve matematiche dal decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, (e successive modifiche e integrazioni). Tale percentuale è attualmente pari allo 0,45% del Valore di Polizza al 31 dicembre di ogni anno. Viene calcolata secondo le modalità e i termini descritti nelle Condizioni Contrattuali.
Nota Compilare in caratteri maiuscoli.
Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa.
I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile.
Numero di Polizza preassegnato
CONDIZIONI CONTRATTUALI
SEZIONE A - L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Lombard International Assurance S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Gran Ducato di
Lussemburgo in 0, xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx (“Xxxxxxx International Assurance S.A.”) e con sede secondaria in Milano (Italia), Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 0, XXX 00000 (xx “Sede Secondaria”) (congiuntamente, Lombard International Assurance S.A. e la Sede Secondaria come la “Società”).
La Società esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata in data 16/09/1991 dall’Autorità di Vigilanza lussemburghese “Commissariat aux Assurances” (il “CAA”). La Sede Secondaria è stata autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita in regime di stabilimento in Italia. Il presente Contratto viene concluso da Lombard International Assurance S.A. per il tramite della Sede Secondaria.
In relazione alla promozione, intermediazione e Conclusione del Contratto, la Società non si trova in situazioni di conflitto di interesse. Ciò nondimeno essa potrebbe trovarsi in tali situazioni in occasione (i) di operazioni di investimento e di disinvestimento concernenti gli Attivi Ammissibili e/o (ii) di attività connesse, ad esempio di deposito e/o gestione. Tali operazioni e/o attività potrebbero configurarsi, a titolo esemplificativo, quando l'emittente degli Attivi Ammissibili, i relativi gestori o la Banca Depositaria si trovino con la Società in rapporti di affari o di compagine societaria. In ogni caso, la Società, pur in presenza di inevitabile conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
La Società ha definito una politica per individuare, prevenire e gestire le situazioni di conflitti di interesse. In particolare, tale politica è diretta, tra l'altro:
. ad individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
. a prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse;
. a dare informativa al Contraente dei potenziali conflitti di interesse che possano nuocere ai suoi interessi;
. a registrare i conflitti di interesse.
Il Contraente può richiedere ed ottenere dalla Società più informazioni sulla politica concernente i conflitti di interesse ed ottenere copia del documento che la contiene.
SEZIONE B - IL PRODOTTO PRIVATE CLIENT INSURANCE
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
CHE COSA E' PRIVATE CLIENT INSURANCE E COSA OFFRE?
1.1 Il prodotto di investimento assicurativo Private Client Insurance è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a vita intera (indistintamente il "Contratto", il "Prodotto" o la "Polizza") emesso da Lombard International Assurance S.A. e concluso per il tramite della Sede Secondaria. Ai sensi del presente Contratto, a fronte del pagamento di un Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Aggiuntivi da parte del Contraente, la Società si impegna al pagamento di una prestazione assicurativa al verificarsi dell'Evento Assicurato (la "Prestazione in Caso di Decesso") oppure al pagamento del Valore di Riscatto Totale o Parziale della Polizza a richiesta del Contraente.
QUAL E' IL VALORE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E DA COSA E' DETERMINATO?
1.2 Il valore della Prestazione in Caso di Decesso di cui all'art. 16, così come il Riscatto di cui all'art. 26, è variabile e dipende dal controvalore complessivo di uno o più fondi interni dedicati a cui la Polizza è collegata. Il "Fondo Interno Dedicato", singolarmente considerato, e i "Fondi Interni Dedicati", nella loro totalità, collegati alla Polizza sono strutturati in funzione di diversi Profili di Investimento messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A.. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, valorizzato secondo diverse valute di denominazione (la "Valuta del Fondo"), può investire in Attivi Ammissibili nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa del Granducato del Lussemburgo e in particolare dalla Lettera Circolare 15/3 emanata dal CAA, in virtù dell'attività di consulenza prestata da uno o più Gestori nominati da Lombard International Assurance S.A. ai termini e condizioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Il Fondo Interno Dedicato potrà dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita o senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.
IL PRODOTTO OFFRE UNA GARANZIA DI RENDIMENTO O DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE ?
1.3 Il Prodotto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il Valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti dal Contraente. Il Contraente assume quindi il rischio connesso all’andamento negativo del valore degli attivi nei quali ciascun Fondo Interno Dedicato investe nonché il rischio di cambio connesso alle fluttuazioni sfavorevoli che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa all'euro.
Art. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DATA DI DECORRENZA, DURATA E SCIOGLIMENTO
2.1 La stipula del Contratto può essere effettuata esclusivamente mediante sottoscrizione da parte del Contraente dell’apposito Modulo di Proposta messo a disposizione della Società, eventualmente anche attraverso i propri distributori assicurativi. Qualora la Società accetti, per il tramite della Sede Secondaria, il Modulo di Proposta sottoscritto dal Contraente, il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente è stato informato di tale accettazione da parte della Società ovvero abbia ricevuto il Certificato di Polizza di cui all'art. 7.
Il Contratto entra in vigore alla data riportata nel Certificato di Polizza ("Data di Decorrenza") che non potrà comunque essere antecedente alla ricezione, da parte della Società, dell'ultimo tra i seguenti documenti e pagamenti:
(a) l’incasso del Premio Unico Iniziale ai sensi dell'art. 3.5;
(b) il Modulo di Proposta debitamente compilato e firmato;
(c) la documentazione allegata di cui all’art. 28 oltre a quella richiesta dalla Società (ad esempio, gli esami medici di cui all'art. 2.6).
Prima della Data di Decorrenza il Contratto non produce i suoi effetti e non sussiste alcuna copertura assicurativa.
Lombard International Assurance S.A.
CONT2445_01/20_IT_PCI_MC_FOE_GC_Mediobanca_IT
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2.2 Il Modulo di Proposta dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte nonché corredato della documentazione di cui al successivo art. 28 e di quella richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge e, in particolare, alla normativa antiriciclaggio. La Società non accetterà Moduli di Proposta incompleti, inesatti o non accompagnati da una copia del documento di identità in corso di validità e del documento di attribuzione del codice fiscale del Contraente e, se diversi, dell’Assicurato.
ESISTONO IPOTESI DI LEGGE PER EFFETTO DEL QUALE IL CONTRATTO NON VENGA CONCLUSO O, UNA VOLTA CONCLUSO, POSSA ESSERE RISOLTO DALLA SOCIETÀ?
2.3 La conclusione del Contratto e la sua amministrazione, successiva alla Data di Decorrenza, sono subordinate all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa pro tempore vigente. In caso di mancato assolvimento di tali obblighi, il Contratto non sarà concluso ovvero sarà in ogni caso risolto in corso di Contratto secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
ESISTONO IPOTESI DI EMISSIONE DELLA POLIZZA PRIMA DELL'INCASSO INTEGRALE DEL PREMIO?
2.4 A parziale deroga di quanto stabilito agli artt. 2.1 (a) e 3.5, se a causa delle diverse modalità di pagamento di cui all'art. 3.3 l'incasso integrale del Premio Unico Iniziale si protragga oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della prima parte di pagamento presso le coordinate indicate, la Società informerà per iscritto il Contraente della possibilità di considerare l'ammontare già incassato quale importo del Premio Unico Iniziale e di imputare la restante parte, quando incassata, a titolo di Premi Aggiuntivi. Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Sede Secondaria il proprio eventuale consenso non oltre la Data di Pagamento del Premio. In mancanza di risposta o di rifiuto del Contraente, il Premio Unico Iniziale sarà da considerarsi incassato alla Data di Pagamento del Premio di cui all'art. 3.5. Analoga possibilità potrà essere valutata dalla Sede Secondaria in occasione del pagamento di eventuali Premi Aggiuntivi.
QUAL E' LA DURATA DEL CONTRATTO? QUANDO CESSA CONTRATTUALMENTE?
2.5 Private Client Insurance è un contratto a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’unico Assicurato o, qualora vi sia un Gruppo di Assicurati, con la vita dell’ultimo Assicurato sopravvissuto o del primo Assicurato, in caso rispettivamente di Decesso dell'Ultimo Assicurato o di Decesso del Primo Assicurato. Private Client Insurance si risolve in uno dei seguenti casi:
(i) in caso di Recesso del Contraente nei termini previsti dall’art. 6.2;
(ii) in caso di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso; e
(iii) in caso di pagamento del Valore di Riscatto Totale del Contratto. L'ASSICURATO DEVE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA?
2.6 La Società può richiedere all'Assicurato, prima della conclusione del Contratto e anche successivamente in occasione di ulteriori Premi Aggiuntivi, di sottoporsi a visita medica o di espletare esami medici a seconda della sua età. In tale circostanza, la Conclusione del Contratto o l'assunzione del rischio assicurativo da parte della Società rispetto ai Premi Aggiuntivi, saranno anche condizionati al ricevimento di tali documenti e ai risultati degli accertamenti medici, e necessiteranno, in ogni caso, dell'esplicito consenso della Società.
In tali casi la Società si riserva il diritto di modificare i Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso di cui al successivo art. 27.
Art. 3 PREMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
QUAL E' L'IMPORTO MINIMO DI PAGAMENTO DEI PREMI?
3.1 A fronte delle Prestazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali, il Contraente si impegna a corrispondere al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta un Premio Unico Iniziale di importo minimo non inferiore a 250.000 EUR.
3.2 Successivamente alla Data di Decorrenza, il Contraente potrà altresì corrispondere, previo consenso della Società, uno o più Premi Aggiuntivi nel corso della durata del Contratto di importo minimo non inferiore a 10.000 EUR ciascuno e per Fondo Interno Dedicato.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO?
3.3 Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi potranno essere corrisposti dal Contraente con le seguenti modalità che potranno essere selezionate dal Contraente nel Modulo di Proposta:
(a) bonifico bancario presso le coordinate indicate dalla Società;
(b) pagamento in natura mediante trasferimento di Attivi Ammissibili per un importo corrispondente presso le coordinate indicate dalla Società;
(c) combinazione di bonifico bancario e trasferimento di Attivi Ammissibili. E' POSSIBILE PAGARE IL PREMIO A MEZZO TRASFERIMENTO TITOLI?
3.4 La Società può a propria discrezione acconsentire che l’importo complessivo del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi sia corrisposto dal Contraente secondo la modalità indicata alla lettera (b) che precede per un controvalore non inferiore all’importo minimo rispettivamente del Premio Unico Iniziale (almeno 250.000 EUR) e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi (almeno 10.000 EUR ciascuno). In tale circostanza, il valore in euro del relativo premio è pari al controvalore degli Attivi Ammissibili trasferiti ed è determinato come segue: (i) in caso di attivi quotati in un mercato regolamentato o per i quali esiste un prezzo di vendita pubblicato, sulla base della relativa quotazione e/o prezzo di vendita di tali attivi alla data di trasferimento dei medesimi alla Società; (ii) in caso di attivi per i quali non è disponibile una quotazione o un prezzo di vendita pubblicato, sulla base del valore del prezzo di vendita degli attivi alla data di trasferimento dei medesimi. Resta inteso che in tale circostanza il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente che ne assume il rischio sino alla Data di Investimento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi. Resta salvo quanto disposto, rispettivamente, nei successivi artt. 23.1 e 23.5.
CHE COSA E' LA DATA DI PAGAMENTO DEL PREMIO? CHI SI FA CARICO DELLE EVENTUALI SPESE CONNESSE AL PAGAMENTO DEL PREMIO?
3.5 Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, si considera come "Data di Pagamento del Premio" il giorno in cui la Società riceve integralmente e ha l'effettiva disponibilità del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Aggiuntivi o degli Attivi Ammissibili trasferiti, laddove consentito, per un importo corrispondente presso le coordinate indicate dalla Società. Le spese relative al pagamento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi secondo le modalità indicate al precedente art. 3.3 sono a carico del Contraente.
QUAL E' LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO? E SE IL PREMIO VIENE PAGATO IN ALTRA VALUTA?
3.6 La valuta di riferimento del Contratto è l’Euro. Qualora il Premio Unico Iniziale o uno o più Premi Aggiuntivi siano corrisposti in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, l’importo sarà convertito nella valuta di riferimento, se necessario, il giorno in cui la Società ha l’effettiva disponibilità dell’importo del premio versato al cambio applicato dalla banca depositaria. Il Contraente si assume il rischio di cambio e si prende carico delle relative spese collegate a tale operazione. Ogni riferimento nel Contratto al controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati è da intendersi espresso in Euro.
Art. 4 ETÀ DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
QUALE ETA' DEVE AVERE IL CONTRAENTE PER SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO?
4.1 Il Contratto può essere sottoscritto da uno o più Contraenti aventi un’età compresa tra 18 e 85 anni (qualora il Contratto sia stipulato da più contraenti le clausole delle presenti Condizioni Contrattuali relative al Contraente devono intendersi riferite congiuntamente ai medesimi). L’età iniziale è determinata considerando la differenza tra la Data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita del Contraente. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.
QUALE ETA' DEVE AVERE L'ASSICURATO?
4.2 Il Contratto può essere stipulato sulla vita di uno o più Assicurati che abbiano un’età non inferiore a 16 anni (se l’Assicurato è un minore emancipato. Per i minorenni non emancipati è necessario il consenso manifesto da parte di un genitore/tutore) e non superiore a 85 anni. L’età dell’Assicurato è determinata con le stesse modalità previste per il Contraente.
Art. 5 BENEFICIARI
QUANTI BENEFICIARI POSSO DESIGNARE? POSSO REVOCARLI E MODIFICARLI IN CORSO DI CONTRATTO?
5.1 Il Contraente può designare uno o più Beneficiari della Prestazione in Caso di Decesso. La designazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.
QUANDO LA DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI DIVIENE IRREVOCABILE?
5.2 La designazione diviene irrevocabile nei seguenti casi:
(i) da parte degli eredi dopo il decesso del Contraente o, nel caso di più Contraenti, dell’ultimo Contraente deceduto;
(ii) qualora il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
(iii) al verificarsi dell’Evento Assicurato, a condizione che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.
COME E' SUDDIVISA LA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO NEL CASO IN CUI I BENEFICIARI SIANO GLI EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI?
5.3 Private Client Insurance prevede la suddivisione in quote uguali della Prestazione in Caso di Decesso in caso di designazione di eredi legittimi o testamentari e/o comunque in caso di più Beneficiari, salvo diverse istruzioni scritte del Contraente.
IL BENEFICIARIO DEVE FORNIRE IL PROPRIO CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERAZIONI CONNESSE ALLA POLIZZA?
5.4 Qualora la designazione di un Beneficiario sia stata effettuata come irrevocabile o sia divenuta tale in seguito agli eventi di cui all’art. 5.2 (i) e (ii), il Beneficiario designato dovrà fornire il proprio consenso scritto nei seguenti casi: (i) designazione di un nuovo Beneficiario, (ii) richiesta da parte del Contraente di Revoca della Proposta e di Recesso, (iii) richiesta di Riscatto Totale o Parziale, (iv) la cessione del Contratto, (v) la costituzione di un pegno in relazione al medesimo, (vi) richiesta di Switch, (vii) richiesta di modifica dell'Aliquota Plus o (viii) richiesta di modifica della Wealth Life Cover.
E' POSSIBILE MODIFICARE O REVOCARE IL BENEFICARIO SE LA POLIZZA HA PIÙ DI UN CONTRAENTE?
5.5 Nel caso in cui il Contratto sia stipulato da più Contraenti, la designazione o la Revoca del Beneficiario ai sensi del presente articolo devono essere richieste per iscritto congiuntamente da tutti i Contraenti.
COSA SUCCEDE SE IL BENEFICIARIO PREMUORE ALL'ASSICURATO?
5.6 Qualora il Beneficiario designato deceda durante la durata del Contratto prima del verificarsi dell’Evento Assicurato, la designazione del Beneficiario si considera automaticamente revocata, in tal caso il Contraente potrà provvedere alla designazione di uno o più nuovi Beneficiari. Qualora il Contraente non provveda a tale designazione la Prestazione in caso di Decesso sarà pagata ai propri eredi legittimi.
COSA SUCCEDE SE IL BENEFICIARIO VIENE REVOCATO SENZA ULTERIORE DESIGNAZIONE? E SE IL BENEFICIARIO NON VUOLE PROFITTARE DEL BENEFICIO DERIVANTE DALLA POLIZZA?
5.7 In caso di revoca della designazione o di rifiuto del Beneficiario di volerne profittare, la Prestazione in Caso di Decesso rimane a beneficio del Contraente salvo sue diverse istruzioni scritte.
Art. 6 REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO
IL CONTRAENTE HA SOTTOSCRITTO IL MODULO DI PROPOSTA MA NON E' PIU' INTERESSATO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. COSA PUÒ FARE ?
6.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può revocare la Proposta fino a quando non è informato della Conclusione del Contratto. Per l’esercizio della Revoca, il Contraente dovrà inviare una comunicazione alla Società secondo le modalità previste all'art. 29 contenente gli elementi identificativi della Proposta (numero del Modulo di Proposta, cognome e nome del Contraente) e le coordinate bancarie da utilizzarsi ai fini del rimborso dei premi versati. In caso di revoca, la Società è tenuta al rimborso dei premi versati dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
IL CONTRAENTE E' STATO INFORMATO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MA VUOLE RECEDERE. COME PUÒ FARE ?
6.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data alla quale è informato della conclusione dello stesso. L’esercizio del diritto di Recesso deve essere comunicato alla Società secondo le modalità previste all'art. 29 congiuntamente alla documentazione indicata all’art. 28 e delle coordinate bancarie del Contraente ai fini del rimborso dell'importo dovuto. Per effetto del Recesso, il Contratto si considera risolto a partire dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Sede Secondaria della comunicazione di Recesso.
6.3 Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società è tenuta al rimborso di una somma corrispondente ai premi versati, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto e dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso relativi al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, calcolati ai sensi del successivo art. 27. Tale importo potrà essere maggiorato o diminuito in funzione dell’andamento complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati in cui i premi versati sono investiti per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto. A tal fine, la Società utilizza il Valore di Polizza calcolato all’esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della comunicazione di Recesso da parte del Contraente (Data di Disinvestimento). Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro verrà effettuata, se necessaria, nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.
Art. 7 CERTIFICATO DI POLIZZA E SUO DUPLICATO
CHE COSA E' IL CERTIFICATO DI POLIZZA?
7.1 L'originale del Certificato di Polizza costituisce la prova documentale delle prestazioni, dei termini e delle condizioni particolari del presente Contratto. Non costituiscono parte del presente contratto, e la Società declina qualsivoglia responsabilità in merito, eventuali dichiarazioni verbali o scritte emesse da intermediari assicurativi, contemporaneamente o successivamente all’emissione della Polizza, a meno che esse non siano contenute nel predetto documento o non siano state ad esso aggiunte mediante una specifica appendice emessa direttamente dalla Società.
COSA FARE SE SI SMARRISCE IL CERTIFICATO DI POLIZZA?
7.2 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del certificato di polizza, il Contraente o gli altri aventi diritto possono richiedere alla Società che venga rilasciato un duplicato compilando l’apposita dichiarazione di smarrimento fornita dalla Società.
Art. 8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
COSA SUCCEDE SE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SUBISCONO DELLE VARIAZIONI, ANCHE DOVUTE A DELLE MODIFICHE NORMATIVE?
8.1 Nel corso della durata del Contratto, la Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Contrattuali intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.
LA SOCIETÀ INVIA UN RENDICONTO DEL CONTRATTO?
8.2 La Società invierà per iscritto al Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno, un rendiconto annuale del Contratto contenente:
- un estratto della posizione assicurativa recante:
(a) l'ammontare del Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi e ridotto proporzionalmente dai Riscatti Parziali, al netto dei Costi d'Entrata, al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato (Valore del Fondo) assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
(b) il dettaglio degli eventuali Premi Aggiuntivi, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato (Valore del Fondo) assegnate nell’anno di riferimento;
(c) il numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;
(d) il numero delle Quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio (Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso);
(e) il numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell’anno di riferimento;
(f) l'importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento;
(g) il numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
Per i controvalori espressi in una valuta diversa dall'euro, il rendiconto riporterà il relativo tasso di cambio applicato.
- un rendiconto per ciascun Fondo Interno Dedicato recante le informazioni disposte dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento alla Società di ricevere gratuitamente una versione aggiornata del rendiconto o con periodicità trimestrale.
LA SOCIETÀ' INVIA DELLE COMUNICAZIONI IN CASO DI PERDITE ? E' POSSIBILE CONOSCERE IN OGNI MOMENTO I VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO?
8.3 Lombard International Assurance S.A. trasmette al Contraente le comunicazioni in caso di perdite eventualmente dovute ai sensi dell'art. 29 del Regolamento IVASS n. 41/2018. Tali comunicazioni sono anche trasmesse all'IVASS con le modalità e le tempistiche da questa indicate.
8.4 La Società s’impegna a comunicare al Contraente almeno una volta l’anno il valore raggiunto dalle prestazioni previste nel Contratto.
8.5 Inoltre, la Società si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, entro venti giorni dalla data di ricevimento, le informazioni relative al Valore Unitario delle Quote e al Valore di Riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato di EUR 100.
Art. 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COME SONO TRATTATI I DATI PERSONALI CHE VI VENGONO TRASMESSI ?
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) da cui la Società è vincolata, i dati personali (inclusi, senza limitazione, dati identificativi, situazione coniugale, informazioni sulla situazione finanziaria (incluso il premio) o informazioni mediche, relative al Contraente, all’Assicurato, al Beneficiario e/o all'eventuale Referente Terzo) comunicati o raccolti dalla Società (o per suo conto) e riguardanti il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e/o all'eventuale Referente Terzo saranno raccolti e successivamente trattati dalla Società, quale titolare del trattamento, per il tempo necessario (durante la durata della Polizza e dopo la sua risoluzione) al fine di, principalmente, soddisfare i seguenti scopi:
. preparazione, creazione, gestione, emissione, conclusione ed esecuzione della Polizza, anche in relazione agli investimenti;
. gestione globale dei clienti (inclusi i profili d'investimento), gestione dei conti, contabilità e gestione dei contenziosi;
. pagamento delle somme dovute ai sensi della Polizza;
. intermediazione, brokeraggio e riassicurazione;
. risk management (inclusa la determinazione del profilo di investimento);
. ristrutturazione aziendale, incluse fusioni e acquisizioni che coinvolgano la Società; e
. applicazione delle leggi e dei regolamenti rilevanti, anche per cooperare con le autorità fiscali locali ed estere, per la prevenzione delle frodi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
A seconda delle finalità del trattamento, il trattamento dei dati personali può quindi essere effettuato sulla base dell'articolo 6.1.a) (l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche), dell’articolo 6.1.b) (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per intraprendere azioni su richiesta del soggetto interessato prima di stipulare un contratto), dell’articolo 9.2.h) (il trattamento è necessario ai fini della diagnosi medica) e/o dell'articolo 6.1.c) (il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto) del RGPD. Il trattamento dei dati personali può essere eseguito, se del caso, anche in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (trattamento necessario al fine di soddisfare gli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi) del RGPD ai fini specifici del controllo degli uffici della Società per ragioni di sicurezza (video sorveglianza) o per l'utilizzo di subfornitori.
Alcune delle finalità sopra descritte possono richiedere che tali dati siano comunicati a terzi, in particolare al consulente del Contraente, al Gestore e alla Banca Depositaria, come pure ad altri intermediari o consulenti, fornitori di servizi, revisori dei conti, delegati, o qualsiasi altra società controllata o affiliata che sia parte del gruppo della Società e agli altri destinatari delle informazioni, pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche e giudiziarie locali o straniere, inclusa ogni competente Autorità di vigilanza.
Il trattamento dei dati può includere il loro trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e verso Paesi che potrebbero non avere obblighi sulla protezione dei dati personali equivalenti a quelli previsti nello Spazio Economico Europeo (SEE). In tali casi, la Società si conformerà rigorosamente all’articolo 46 del RGPD, e fornirà adeguate garanzie attraverso la clausola standard sulla protezione dei dati adottata dalla Commissione europea oppure, previa autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza lussemburghese (Commission Nationale pour la Protection des Données) o del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso clausole contrattuali tra il titolare del trattamento e l’utilizzatore dei dati localizzato nel Paese terzo.
Il Contraente comprende che la comunicazione dei dati personali è un requisito legale, contrattuale e/o comunque necessario per sottoscrivere la Polizza. La comunicazione delle informazioni è obbligatoria e ogni cambiamento delle stesse dovrà essere notificato alla Società senza ritardo. Il rifiuto di fornire informazioni, la comunicazione di informazioni imprecise o il mancato aggiornamento delle stesse potrebbe rappresentare un ostacolo all’esecuzione delle proprie obbligazioni da parte della Società.
Il Contraente ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono stati raccolti e trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento. Il Contraente ha anche il diritto di rettificare eventuali dati imprecisi. Infine, il Contraente ha diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione e/o la cessazione del loro trattamento nonché il diritto alla portabilità dei dati.
Il Contraente può presentare una richiesta datata e scritta da indirizzare direttamente al DPO (i cui contatti sono menzionati sotto), unitamente ad un documento d'identità e ad una chiara e precisa descrizione dei dati personali rispetto ai quali desidera richiedere l'accesso od ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione e/o la fine del trattamento come pure la loro portabilità.
Sottoscrivendo il Modulo di Proposta, il Contraente acconsente alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali nei modi descritti in precedenza e riconosce il proprio diritto di accesso e, ove necessario, di rettifica di tali dati. Il Contraente inoltre conferma che l’Assicurato, il Beneficiario e/o l'eventuale Referente Terzo hanno dato il loro consenso alla raccolta e al trattamento da parte della Società delle informazioni relative all’Assicurato, al Beneficiario e/o l'eventuale Referente Terzo e che il Contraente informerà tali soggetti del suo/loro diritto di accedere e correggere le informazioni. Il rifiuto di fornire informazioni, la comunicazione di informazioni imprecise o il mancato aggiornamento delle stesse potrebbe rappresentare un ostacolo all’esecuzione delle proprie obbligazioni da parte della Società.
Quando il trattamento è svolto sulla base del previo consenso del Contraente, quest'ultimo ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento.
La Società non utilizzerà i dati per finalità di marketing.
Il Contraente può indirizzare qualsiasi quesito relativo ai dati personali all’unico DPO tramite il seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e/o per posta alla sede secondaria di Lombard International Assurance S.A., Xxxxxx X. Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Il Contraente ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato Membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
La Società si avvale di fornitori di servizi, in particolare situati nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, per adempiere ai propri obblighi regolamentari ed in particolare ai propri obblighi professionali e legali in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela. In questo contesto, alcune informazioni e dati personali del Contraente, dell'Assicurato e/o del Beneficiario saranno messi a disposizione di tali fornitori di servizi.
Art. 10 LINGUA
QUAL E' LA LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI CHE LA SOCIETÀ INVIA IN CORSO DI CONTRATTO?
Il presente Contratto è redatto in lingua italiana. Le comunicazioni relative al presente Contratto saranno in lingua italiana.
Art. 11 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
CHE COSA SONO LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI? POSSONO AVERE UN IMPATTO SULLA POLIZZA O COMUNQUE SUL CONTRATTO?
Se si verifica un cambiamento nella legislazione o nella regolamentazione o qualsiasi altra circostanza eccezionale fuori dal controllo della Società che incida sull’attività della Società o sulle condizioni qui previste, la Società potrà, nell’interesse del Contraente, modificare l’operatività della Polizza per tener conto delle circostanze eccezionali, a condizione che a seguito della modifica i benefici della Polizza siano equivalenti nella sostanza a quelli disponibili prima della modifica. In alternativa, la Società potrà sospendere i diritti del Contraente o specifiche disposizioni della Polizza.
In particolare la Società potrà, a titolo esemplificativo, sospendere i pagamenti previsti dalla Polizza (tra cui il Riscatto Totale o Parziale e le prestazioni assicurative) in favore del Contraente o del Beneficiario (a seconda dei casi), nell’ipotesi in cui dovesse emergere che un soggetto terzo possa vantare sulla scorta di elementi oggettivi (incluso a titolo esemplificativo un parere legale ovvero una certificazione da parte di terzi) diritti sugli Attivi Ammissibili ovvero possa validamente esercitare (ed effettivamente eserciti) un’azione riguardante i medesimi Attivi Ammissibili che sia in grado (o potenzialmente in grado) di pregiudicare il Riscatto Totale o Parziale, o qualsivoglia pagamento (incluse le prestazioni assicurative), in favore (a seconda dei casi) del Contraente o del Beneficiario secondo quanto previsto ai sensi dalla Polizza.
La scelta tra la modifica o la sospensione della Polizza sarà fatta dalla Società, a sua esclusiva discrezione, nel miglior interesse del Contraente o del Beneficiario.
Le circostanze eccezionali includono, senza limitazione:
. Modifiche normative o regolamentari;
. Istruzioni o disposizioni emanate da autorità regolamentari o attività giudiziarie al cui controllo la Società e/o gli Attivi Ammissibili sono sottoposti;
. Sospensioni nella valutazione degli Attivi Ammissibili;
. Effettivo o possibile esercizio di diritti da parte di terzi sugli Attivi Ammissibili;
. Grave rischio reputazionale per la Società, quale risultato di azioni o attività illegali, pendenti o probabili indagini penali avviate nei confronti del Contraente o Beneficiario.
Nel caso in cui la Società dovesse sostenere costi e spese aggiuntive conseguenti a tali circostanze eccezionali, la Società si riserva il diritto di aumentare le spese amministrative. Ogni aumento diventerà effettivo il trentesimo giorno successivo alla data in cui sarà stato notificato al Contraente, salva la facoltà del Contraente di contestare tali modifiche per iscritto entro tale periodo e di recedere dal Contratto senza costi aggiuntivi.
Art. 12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
QUAL E' LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO? E QUELLA SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN POLIZZA?
12.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana. Il Contraente può tuttavia richiedere che al Contratto si applichi una legislazione diversa da quella italiana, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Società e previa accettazione da parte della Società. In mancanza di diversa scelta delle parti, al presente Contratto si applica la legge italiana. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo in materia di investimenti nei Fondi Interni Dedicati ed in particolare della Circolare 15/3.
12.2 L’eventuale applicazione di una legislazione diversa da quella italiana non pregiudica tuttavia l’applicazione delle norme imperative di diritto italiano.
12.3 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto ovvero essere collegata direttamente e/o indirettamente al presente Contratto o alle obbligazioni connesse, è soggetta alla giurisdizione esclusiva italiana e il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
Art. 13 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome e per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché l’annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente si impegna a comunicare alla Società ogni cambio di Paese di residenza, ovvero trasferimento della sede legale, al di fuori del territorio italiano entro i trenta giorni successivi all'intervenuto trasferimento.
Art. 14 REGIME FISCALE APPLICABILE
14.1 I premi versati in relazione al Contratto sono esenti dall’imposta sui premi prevista dalla Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.
14.2 La quota del premio versato dal Contraente che copre il rischio di morte è detraibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% e fino ad un ammontare massimo annuale della quota di premio detraibile pari ad Euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta 2014, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
14.3 La prestazione pagata dalla Società al Contraente persona fisica, a titolo di Riscatto Totale o Parziale, è soggetta all’imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 26% sulla differenza tra l’ammontare pagato dalla Società al Contraente in sede di Riscatto Totale o Parziale ed i premi pagati e non dedotti/detratti fiscalmente dal Contraente. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, tale differenza è assunta al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (c.d. titoli di Stato ed equiparati), proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996 così come modificato dal Decreto 9 agosto 2016 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, e proventi derivanti da titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Detti proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media – rilevata annualmente – dell’attivo investito nei titoli medesimi (direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio). Le operazioni di Switch non danno luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi. Tali disposizioni non si applicano ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i contratti sottoscritti da contraenti fiscalmente residenti in Italia, la Società, in quanto sostituto di imposta, provvederà a corrispondere l’importo del Valore di Riscatto Totale o Parziale, al netto dell’imposta sostitutiva sui redditi e, pertanto, il Contraente non sarà tenuto a calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.
La Società provvede secondo le modalità previste dalla legge al versamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente dovuta nella misura dello 0,2% del Valore di Polizza.
14.4 Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, come modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, i proventi percepiti dai Beneficiari a titolo di Prestazione in Caso di Decesso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto per la parte relativa alla copertura del rischio demografico. La parte dei proventi non rientrante nella copertura del rischio demografico è invece soggetta all'imposta sostitutiva sui redditi secondo le modalità, applicabili modificando quanto necessario, previste all'art. 14.3. In tale circostanza, i Beneficiari non saranno tenuti a calcolare e liquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. Laddove i Beneficiari ricevano le somme dalla Società nell’ambito dell’esercizio della propria attività d’impresa, si applicherà la tassazione ordinaria del “reddito d’impresa” secondo le regole proprie di tale categoria di reddito.
L'importo della Prestazione in Caso di Decesso dell'Assicurato non è comunque soggetto all’imposta di successione ai sensi dell’art. 12, lettera c), del D. L.vo 31 ottobre 1990 n. 346.
14.5 Il Contratto è soggetto all’imposta sulle riserve matematiche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (e successive modifiche e integrazioni), in relazione alla quale la Società agisce quale sostituto d’imposta.
14.6 La Sede Secondaria, in quanto stabile organizzazione di Lombard International Assurance S.A. in Italia, si qualifica come intermediario finanziario residente ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.l. n. 167/1990 e del richiamato art. 3, comma 2, lett. t del d.lgs. n. 231/2007. La Sede Secondaria adempie le condizioni di cui all’art. 4, comma 3 del d.l. n. 167/1990 e, pertanto, il Contraente è esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW.
14.7 Fermo restando quanto previsto nell’ambito del presente Contratto, qualora l’importo corrisposto al Contraente o al Beneficiario sia soggetto a ritenuta fiscale, inclusa l’ipotesi in cui tale ritenuta sia prevista ai fini FATCA, né la Società né qualsiasi altro soggetto sarà obbligato a corrispondere importi aggiuntivi al Contraente o al Beneficiario al fine di compensare tale ritenuta.
Art. 15 OPZIONE DELLA WITHHOLDING TAX RESERVE
CHE COSA E' LA WITHHOLDING TAX RESERVE? E COME VIENE PRELEVATA?
15.1 La "Withholding Tax Reserve" è una riserva di liquidità infruttifera denominata in euro appositamente creata da Lombard International Assurance S.A. nella quale vengono allocati i prelievi annualmente effettuati dalla Società su ciascun Fondo Interno Dedicato. La Withholding Tax Reserve viene prelevata a mezzo operazione di Switch da ciascun fondo (non sono applicati Costi di Switch), è riportata nei rendiconti periodici ed è parte integrante della Polizza.
L'importo di tali prelievi annuali corrisponde ad una percentuale che riflette esattamente l’aliquota stabilita per l’imposta sulle riserve matematiche dal decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (e successive modifiche e integrazioni). Tale percentuale è attualmente pari allo 0,45% del Valore di Polizza al 31 dicembre di ciascun anno. A partire dal sesto anno dall’emissione della Polizza, la percentuale da allocarsi alla Withholding Tax Reserve terrà conto, secondo un meccanismo di compensazione, di quanto allocato nel quinto anno precedente, per la parte che eccede l’imposta sostitutiva applicata sui redditi eventualmente derivanti dalla Polizza nell’anno in corso.
QUANDO E COME VIENE RESTITUITA
La Withholding Tax Reserve:
(i) viene liquidata al Contraente ovvero ai Beneficiari in caso, rispettivamente, di Riscatto Totale della Polizza o di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso, al netto delle imposte dovute, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 26;
(ii) viene convertita, a mezzo operazione di Switch, in Quote dei Fondi Interni Dedicati in occasione di Riscatti Parziali (nei limiti dell'imposta sui redditi di capitale applicata al Riscatto e qualora capiente). In tale circostanza, l'operazione di Switch sarà eseguita proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo. La formula utilizzata per suddividere l'ammontare di Withholding Tax Reserve tra i diversi Fondi Interni Dedicati sarà pari al rapporto tra tale ammontare e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione. Le operazioni di investimento saranno eseguite ai sensi di quanto previsto all'art. 24.4.
E' POSSIBILE NON OPTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA WITHHOLDING TAX RESERVE?
15.2 Il Contraente ha la facoltà di optare tra l'applicazione o meno della Withholding Tax Reserve al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e la relativa scelta diviene irrevocabile quando comunicata alla Società.
15.3 Nel caso in cui il Contraente opti per la non applicazione della Withholding Tax Reserve, la percentuale di ciascun Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato è aumentata dello 0,05% ed è pertanto pari ad un massimo dell'1,05% annuale.
SEZIONE C - LE PRESTAZIONI E LE OPZIONI ASSICURATIVE OFFERTE DAL PRODOTTO
Art. 16 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO - EVENTO ASSICURATO E MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO
CHE COSA RICEVERANNO I BENEFICARI DI POLIZZA AL VERIFICARSI DELL'EVENTO ASSICURATO? E CHE COSA E' L'EVENTO ASSICURATO?
16.1 Private Client Insurance prevede la corresponsione al Beneficiario di una Prestazione in Caso di Decesso corrispondente al Valore di Riscatto in Caso di Decesso, calcolato ai sensi di cui all'art. 16.7, aumentato dell'importo di una delle coperture del rischio demografico (la "Maggiorazione in Caso di Decesso") come di seguito descritte.
16.2 L' "Evento Assicurato" deve essere selezionato dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta tra il decesso dell'unico Assicurato o, qualora vi siano due o più Assicurati (il "Gruppo di Assicurati"), alternativamente il decesso dell'ultimo Assicurato (il "Decesso dell'Ultimo Assicurato") ovvero il decesso del primo Assicurato (il "Decesso del Primo Assicurato").
CHE COSA E' LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO ? E QUALI SONO OFFERTE DAL PRODOTTO?
16.3 La copertura del rischio demografico (o Maggiorazione in Caso di Decesso) è una copertura assicurativa che comporta il pagamento di un importo aggiuntivo al Valore di Riscatto in Caso di Decesso che viene corrisposto al Beneficiario e viene determinato dalla Società sulla base di un'analisi attuariale attinente al rischio di mortalità dell'Assicurato. La Maggiorazione in Caso di Decesso è una copertura obbligatoria che deve essere selezionata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta tra una delle seguenti alternative:
(A) aliquota variabile del Valore di Riscatto in Caso di Decesso e decrescente in funzione dell'età del o degli Assicurati presi in considerazione (l' "Aliquota Decrescente"). In particolare, l'età è da individuarsi in quella dell'unico Assicurato oppure, nel caso di Gruppo di Assicurati, nell'età dell'Assicurato più anziano (se l'Evento Assicurato è il Decesso del Primo Assicurato) o nell'età dell'Assicurato più giovane (se l'Evento Assicurato è il Decesso dell'Ultimo Assicurato). La tabella che segue mostra come la percentuale di Aliquota Decrescente diminuisce all'avanzare dell'età dell'Assicurato preso in considerazione. L'importo di Aliquota Decrescente viene determinato sulla base dell'età dell'Assicurato e del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).
Età dell’Assicurato | Aliquota Decrescente |
16-39 | 1,0% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
40-49 | 0,9% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
50-59 | 0,8% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
60-69 | 0,7% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
70-79 | 0,6% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
80 | 0,5% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
81 | 0,4% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
82 | 0,3% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
83 | 0,2% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
84 e oltre | 0,1% del Valore di Riscatto in Caso di Decesso |
(B) aliquota fissa da individuarsi, alternativamente, tra l'1%, ovvero il 3%, ovvero il 5% dei Premi Pagati Netti di cui all'art. 16.6 (l' "Aliquota Fissa").
(C) aliquota fissa pari al 30% della differenza positiva tra il Valore di Riscatto in Caso di Decesso e i Premi Pagati Lordi di cui all'art. 16.6 (l' "Aliquota Plus"). L'Aliquota Plus deve essere necessariamente associata ad una Aliquota Fissa da selezionarsi tra 1%, 3% o 5% ai sensi del precedente punto B, pertanto l'importo di Maggiorazione in Caso di Decesso sarà pari al valore più alto tra l'importo di Aliquota Plus o di Aliquota Fissa. La condizione appena descritta così come l'importo di Aliquota Plus sono verificate e determinate sulla base del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).
RIQUADRO ESPLICATIVO: CON RIFERIMENTO ALL'OPZIONE C, QUALE MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO, TRA ALIQUOTA PLUS O FISSA, VIENE CORRISPOSTA?
Maggiorazione in Caso di Decesso
Importo di Aliquota Plus = Importo di Aliquota Fissa Aliquota Plus
Importo di Aliquota Plus > Importo di Aliquota Fissa Aliquota Plus
Importo di Aliquota Plus < Importo di Aliquota Fissa Aliquota Fissa
Condizione
16.4 L'Aliquota Fissa di Maggiorazione in Caso di Decesso può essere integrata della "Wealth Life Cover" (la Wealth Life Cover non può essere associata alle altre aliquote descritte nel presente articolo). La Wealth Life Cover consente di integrare la Maggiorazione in Caso di Decesso selezionata con un ulteriore importo pari alla differenza positiva tra (a) una percentuale dei Premi Pagati Netti (da individuarsi per multipli di 5 tra un minimo del 20% ed un massimo del 100%) (la "Soglia di Riferimento") e (b) il Valore di Riscatto in Caso di Decesso. In tale circostanza, pertanto, la Prestazione in Caso di Decesso che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario è pari al Valore di Riscatto in Caso di Decesso aumentato di una Maggiorazione in Caso di Decesso che sarà data dalla somma tra l'Aliquota Fissa selezionata e la Wealth Life Cover. L'importo di Wealth Life Cover è determinato sulla base del Valore di Riscatto in Caso di Decesso alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta della Prestazione in Caso di Decesso da parte del Beneficiario e dei documenti previsti all'art. 28 (e non alla data del verificarsi dell'Evento Assicurato).
RIQUADRO ESPLICATIVO: QUALE MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO, TRA ALIQUOTA FISSA E/O WEALTH LIFE COVER, VIENE CORRISPOSTA?
Condizione Maggiorazione in Caso di Decesso
Soglia di Riferimento = Valore di Riscatto in Caso di Decesso Aliquota Fissa
Soglia di Riferimento > Valore di Riscatto in Caso di Decesso Aliquota Fissa e Wealth Life Cover Soglia di Riferimento < Valore di Riscatto in Caso di Decesso Aliquota Fissa
16.5 L'Aliquota Plus e la Wealth Life Cover sono selezionabili soltanto se tutti gli Attivi Ammissibili in cui è effettuato l'investimento per tutta la durata della copertura (i) sono quotati in un mercato regolamentato, ovvero (ii) hanno un prezzo aggiornato con cadenza trimestrale o inferiore pubblicato presso uno o più fornitori indipendenti di informazioni finanziarie (quali, a titolo esemplificativo, Bloomberg o Telekurs).
QUAL E' LA DIFFERENZA TRA PREMI PAGATI LORDI E NETTI? E CHE COS'E' IL VALORE DI RISCATTO IN CASO DI DECESSO?
16.6 Per "Premi Pagati Lordi" deve intendersi il Premio Unico Iniziale aumentato degli eventuali Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente e ridotto proporzionalmente in caso di Riscatti Parziali; sono da intendersi quali "Premi Pagati Netti", i Premi Pagati Lordi al netto dei Costi di Entrata. La formula utilizzata per ridurre i Premi Pagati Lordi o Netti in caso di Riscatti Parziali è pari all'importo di ogni singolo Riscatto Parziale diviso per il Valore di Polizza alla data del rispettivo Riscatto Parziale.
RIQUADRO ESPLICATIVO: QUALE E' LA DIFFERENZA TRA PREMIO PAGATO LORDO E NETTO ?
Il Premio Pagato Netto altro non è che il premio versato dal Contraente (che viene definito lordo) al netto dei Costi di Entrata. Si tratta, in altre parole, di quanto effettivamente la Società investe nei Fondi Interni Dedicati una volta che ne ha dedotto i costi poc'anzi menzionati. Nel contratto prende anche il nome di Premio Investito.
RIQUADRO ESPLICATIVO: COME VIENE RIDOTTO IL VALORE DEI PREMI PAGATI IN CASO DI UNO O PIÙ RISCATTI PARZIALI?
Ad esempio, se i premi complessivamente pagati dal Contraente sono pari a EUR 1.000.000, non sono stati applicati Costi di Entrata ed è stato effettuato un Riscatto Parziale di EUR 500.000 in corso di Contratto - quando il Valore di Polizza era di EUR 1.200.000 - allora il valore dei Premi Pagati Lordi o Netti sarà pari, successivamente al riscatto, ad EUR 583.300, ossia la differenza tra EUR 1.000.000 meno il rapporto tra EUR 500.000 e EUR 1.200.000.
16.7 Il "Valore di Riscatto in Caso di Decesso" costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente alla richiesta di Prestazione in Caso di Decesso del Beneficiario. In particolare, tale valore sarà pari al Valore di Polizza calcolato all’esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso e della documentazione di cui all'art. 28 (Data di Disinvestimento), al netto dei costi applicabili indicati al successivo art. 27. Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro, se necessaria, verrà effettuata nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.
Art. 17 MODIFICA DELLA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO
E' POSSIBILE MODIFICARE LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA POLIZZA?
17.1 La Maggiorazione in Caso di Decesso come selezionata dal Contraente nel Modulo di Proposta può essere modificata in corso di contratto, prima del verificarsi dell'Evento Assicurato e secondo i termini e le modalità descritte nel presente articolo. Ogni modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso deve essere concordata con la Società a seguito di apposita richiesta del Contraente da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 29. La modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso, qualora accettata dalla Società, verrà comunicata al Contraente e sarà effettiva dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento nel quale ricade la data di invio della comunicazione. Prima di tale data, al Contratto sarà applicata la Maggiorazione in Caso di Decesso preesistente alla richiesta di modifica.
RIQUADRO ESPLICATIVO: QUANDO LA NUOVA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO XXXX' EFFETTIVA?
Se la Società ha accettato la modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso e ha inviato la lettera di conferma di tale modifica al Contraente in data 08 gennaio, allora la nuova Maggiorazione in Caso di Decesso sarà effettiva dal 01 aprile. Ossia dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all’invio delle lettera di conferma della modifica.
17.2 Tra una richiesta di modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso e (i) la Data di Decorrenza della Polizza o (ii) la data della precedente modifica deve trascorrere un termine di almeno sei mesi. Non è consentito procedere ad una modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso a seguito del verificarsi dell'Evento Assicurato.
17.3 Ogni modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso può comportare una variazione, anche in aumento, dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso di cui all'art. 27 nonché essere subordinato all'espletamento degli esami medici di cui all' art. 2.6. Inoltre, la modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso e scritto del Creditore Pignoratizio o del Cessionario in caso, rispettivamente, di costituzione di pegno o di cessione dei diritti derivanti dalla Polizza.
AL CONTRATTO E' ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA FISSA. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?
17.4 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Fissa può essere modificata in aumento tra l'1%, il 3% o il 5% durante tutta la durata della Polizza per un massimo di due sole volte. Il cambio di Aliquota Fissa può avere ad oggetto soltanto una tra le percentuali dell'1%, del 3% o del 5% che sia superiore rispetto a quella applicata al Contratto al momento della relativa richiesta. Non sono consentite modifiche di Aliquota Fissa in diminuzione mentre è consentito il cambio dell'Aliquota Fissa (i) associando l'Aliquota Plus o (ii) integrandola della Wealth Life Cover. In quest'ultimo caso il Valore di Polizza deve essere uguale o superiore ai Premi Pagati Netti.
AL CONTRATTO E' ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA DECRESCENTE. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?
17.5 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Decrescente può essere modificata in Aliquota Fissa, quest'ultima eventualmente associata all'Aliquota Plus o integrata della Wealth Life Cover ai sensi di quanto previsto all'art. 17.4. Non sono consentiti cambi da Aliquota Fissa ad Aliquota Decrescente.
AL CONTRATTO E' ATTUALMENTE APPLICATA UN'ALIQUOTA PLUS. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?
17.6 Su richiesta del Contraente, l'Aliquota Plus può essere cessata e modificata in Aliquota Fissa. In tale circostanza, oltre a quanto previsto all'art. 17.3, la modifica non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso del Beneficiario designato irrevocabilmente ai sensi di quanto previsto all'art. 5.2. L'Aliquota Plus non può essere associata alla (né modificata in) Aliquota Decrescente.
AL CONTRATTO E' ATTUALMENTE APPLICATA UNA WEALTH LIFE COVER. IN COSA PUÒ ESSERE MODIFICATA?
17.7 Su richiesta del Contraente, la Wealth Life Cover può essere cessata limitando, pertanto, la Maggiorazione in Caso di Decesso alla sola Aliquota Fissa. Il Contraente può inoltre richiedere la modifica in aumento o in diminuzione della Soglia di Riferimento. In caso di modifica in aumento della Soglia di Riferimento, il Valore di Polizza deve essere uguale o superiore ai Premi Pagati Netti. In tali circostanze, oltre a quanto previsto all'art. 17.3, la cessazione della Wealth Life Cover, così come la modifica della Soglia di Riferimento, non potrà aver luogo se non dietro consenso espresso del Beneficiario designato irrevocabilmente ai sensi di quanto previsto all'art. 5.2. La Wealth Life Cover non può essere associata all'Aliquota Plus o all'Aliquota Decrescente. La Wealth Life Cover cessa automaticamente, e pertanto la Maggiorazione in Caso di Decesso è limitata alla sola Aliquota Fissa, qualora il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni Dedicati risulti incapiente per il pagamento dei Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso di cui al successivo art. 27. La Società informerà il Contraente di tal'ultima cessazione.
RIQUADRO ESPLICATIVO SULLE DIVERSE POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI CONTRATTO | |||
Da A Possibile/Non Possibile | |||
Aliquota Decrescente | Aliquota Fissa | Possibile. | |
Aliquota Plus | Non Possibile a meno che l’Aliquota Decrescente non venga preventivamente modificata in Aliquota Fissa. | ||
Wealth Life Cover | Non Possibile a meno che l’Aliquota Decrescente non venga preventivamente modificata in Aliquota Fissa. Inoltre, il Valore di Polizza deve essere ≥ ai Premi Pagati Netti. | ||
Aliquota Fissa | Aliquota Fissa (incremento) | Possibile. Sono consentite solo due modifiche. (ossia, dall’1% al 3% o al 5%; dal 3% al 5%) | |
Aliquota Fissa (riduzione) | Non Possibile. (ossia, dal 5% al 3% o all’1%; dal 3% al 1%) | ||
Aliquota Decrescente | Non Possibile. | ||
Aliquota Plus | Possibile. L’Aliquota Fissa diviene l’importo minimo della copertura. | ||
Wealth Life Cover | Possibile. L’Aliquota Fissa deve rimanere attiva. Inoltre, il valore di Polizza deve essere ≥ ai Premi Pagati Netti. | ||
Aliquota Plus | Aliquota Decrescente | Non Possibile. | |
Aliquota Fissa | Possibile. L’Aliquota Plus verrà disattivata. | ||
Wealth Life Cover | Possibile. L’Aliquota Plus verrà disattivata. Inoltre, il valore di Polizza deve essere ≥ ai Premi Pagati Netti. | ||
Wealth Life Cover | Aliquota Fissa | Possibile. La Wealth Life Cover verrà disattivata. | |
Aliquota Decrescente | Non Possibile. | ||
Aliquota Plus | Possibile. La Wealth Life Cover verrà disattivata. | ||
Wealth Life Cover (incremento Soglia di Riferimento) | Possibile. Il Valore di Polizza deve essere ≥ ai Premi Pagati Netti. | ||
Wealth Life Cover (riduzione Soglia di Riferimento) | Possibile. |
Art. 18 IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO E CASI DI LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
QUAL E' IL MASSIMO IMPORTO DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO CHE LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A CORRISPONDERE AL BENEFICIARIO?
18.1 L'importo complessivo di Maggiorazione in Caso di Decesso, eventualmente integrato della Wealth Life Cover, che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario non può essere superiore ad Euro 20.000.000 (ventimilioni/00) (l' "Importo Massimo Complessivo"). Nel caso in cui l'Assicurato o, nel caso di Gruppo di Assicurati, il singolo l'Assicurato, sia o dovesse essere in futuro designato quale Assicurato di una o più nuove polizze della Società, quest'ultima si riserva il diritto di rivalutare e confermare l'Importo Massimo Complessivo del presente Contratto e degli eventuali futuri Contratti.
QUALI SONO LE IPOTESI IN CUI LA SOCIETÀ NON E' TENUTA A CORRISPONDERE L'IMPORTO DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO?
18.2 La Società non è tenuta a pagare alcuna Maggiorazione in Caso di Decesso, anche se integrata della Wealth Life Cover, e pertanto la Prestazione in Caso di Decesso è pari al solo Valore di Riscatto in Caso di Decesso, qualora il decesso dell'Assicurato per effetto del quale si verifica l'Evento Assicurato è dovuto a:
- suicidio o lesioni auto-inflitte risultanti da un tentativo di suicidio e che portino alla morte dell’Assicurato entro due anni dalla Data di Decorrenza della Polizza;
- pena capitale o coinvolgimento in un crimine internazionale in cui l’Assicurato risulti l'istigatore principale o coautore o di cui avrebbe potuto prevedere le relative conseguenze;
- guerra, terrorismo, invasione, atto di forza straniera, ostilità, guerra civile, legge marziale, rivolta, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato, occupazione militare o usurpazione, sommossa o tumulti popolari; per guerra si intende ogni guerra dichiarata o non;
- rischi incorsi con veicoli a motore nel corso di gare o raduni di velocità;
- pratica di uno sport estremo, rientrano nella definizione di sport estremi tutti gli sport con un livello di rischio più elevato del normale, quali ad esempio tutti gli sport di combattimento, arrampicata, alpinismo, attività acrobatiche, speleologia, sci acrobatico e sci fuori-pista, trekking, rafting e bob, kite-surfing;
- rischi incorsi alle attività di trasporto aereo, incluso per esempio il paracadutismo, fuori dai casi di passeggero pagante in un aeromobile/ elicottero che è autorizzato dalla relativa normativa al trasporto di passeggeri da un aeroporto/eliporto ad un altro;
- esplosione di armamenti o dispositivi progettati per esplodere alterando la struttura del nucleo atomico.
La Società non è tenuta a pagare alcuna Maggiorazione in Caso di Decesso, anche se integrata della Wealth Life Cover, al Beneficiario o ad altra persona designata a beneficiare direttamente o indirettamente della Prestazione in Caso di Decesso qualora sia intenzionalmente o in modo fraudolento coinvolto/a nella causa di morte dell'Assicurato.
SONO PREVISTE ALTRE LIMITAZIONE IN MATERIA DI COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO?
18.3. I Premi Aggiuntivi corrisposti dopo che l'Assicurato ha compiuto l'età di 85 anni saranno esclusi dal calcolo della Maggiorazione in Caso di Decesso, anche laddove quest'ultima sia integrata dalla Wealth Life Cover.
Art. 19 PRESCRIZIONE
QUALI SONO I TERMINI DI PRESCRIZIONE RELATIVI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE?
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, i diritti derivanti dal Contratto (ossia il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso) si prescrivono dopo un periodo di dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
SEZIONE D - I SUPPORTI E LE MODALITÀ DI INVESTIMENTO OFFERTI DAL PRODOTTO
Art. 20 I FONDI INTERNI DEDICATI COLLEGATI ALLA POLIZZA E RISCHI TIPICI
IN COSA INVESTE LA POLIZZA?
20.1 La Polizza può investire in uno o più Fondi Interni Dedicati ai sensi delle presente Condizioni Contrattuali, entro i limiti previsti nel Set Informativo e in conformità alla normativa vigente nel Granducato del Lussemburgo, ed in particolare nella Circolare 15/3. Il Contraente, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto e senza costi aggiuntivi copia della Circolare 15/3.
QUALI SONO I RISCHI FINANZIARI DEL PRODOTTO?
20.2 La categoria delle polizze unit-linked alla quale la Polizza appartiene comporta rischi finanziari per il Contraente, quale risultato delle possibili fluttuazioni del Valore Unitario della Quota dei Fondi Interni Dedicati. Il controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato dipende a sua volta dall'andamento della Valuta del Fondo nonché dal rendimento degli Attivi Ammissibili in cui ciascun fondo investe e del quale le Quote sono una rappresentazione.
20.3 Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il Valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti dal Contraente. Il Contraente assume quindi il rischio connesso all’andamento negativo del valore degli attivi nei quali ciascun Fondo Interno Dedicato investe nonché il rischio di cambio connesso alle fluttuazioni sfavorevoli che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa all'euro. I rischi tipici degli investimenti finanziari ai quali è esposto il Contraente stipulando la Polizza è brevemente illustrato qui di seguito:
(a) Rischio specifico e Rischio sistematico: Tale rischio è tipico dei titoli di capitale (es. azioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono ed è collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo essi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (Rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio generico);
(b) Rischio di credito: è il rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso all'eventualità che l'ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
(c) Xxxxxxx di interesse: anche questo rischio è tipico dei titoli di debito ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di tali titoli , e quindi sui rendimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro durata: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, e viceversa;
(d) Xxxxxxx di controparte: è il rischio che l'emittente o le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti;
(e) Rischio di liquidità: è il rischio che i valori mobiliari ai quali i Fondi Interni Dedicati investono non si trasformino prontamente in moneta senza perdere di valore, quando necessario. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
(f) Rischio di cambio: è il rischio di oscillazione del tasso di cambio della valuta di riferimento del Contratto, l'Euro, rispetto alla Valuta del Fondo e alla diversa divisa in cui sono denominate le attività in cui i Fondi Interni Dedicati investono.
(g) Rischio Paese: è il rischio connesso agli investimenti in mercati esteri, in particolare quelli emergenti, la cui situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza dell'emittente o la relativa regolamentazione possono offrire ridotti livelli di garanzia e protezione al Contraente.
(h) Rischio d'investimento in strumenti derivati: è il rischio tipico degli strumenti derivati nei quali i Fondi Interni Dedicati potrebbero investire, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante (i) dal fattore leva a questi associato, e/o (ii) dal merito di credito delle controparti coinvolte, e/o
(iii) dalla potenziale illiquidità dei mercati nel quale vengono trattati (in particolare quelli non scambiati su mercati regolamentati o "over the
counter"). Qualora gli strumenti derivati siano utilizzati ai fini di copertura, il rischio d'investimento è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dall'insufficiente correlazione con il valore del titolo sottostante o della posizione oggetto della copertura.
Art. 21 CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI DEDICATI
CHE COSA SONO I FONDI INTERNI DEDICATI?
21.1 I Fondi Interni Dedicati sono fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una Valuta del Fondo. Sono costituiti da Lombard International Assurance S.A. per l’investimento dei Premi di ciascun Contratto e sono strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie corrispondenti ai diversi Profili d'Investimento predisposti da Lombard International Assurance S.A. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, può investire in Attivi Ammissibili nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa del Granducato del Lussemburgo e in particolare dalla Circolare 15/3, in virtù dell'attività di gestione prestata da uno o più Gestori nominati da Lombard International Assurance S.A. ai termini e condizioni previste dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato (un gestore per Fondo Interno Dedicato). Il Fondo Interno Dedicato potrà dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.
I Fondi Interni Dedicati, così come gli Attivi Ammissibili che li compongono, sono di proprietà della Società. In caso di liquidazione della Società, ai sensi dell'articolo 253-1 e seguenti della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, e successive modifiche, il/i Contraente/i detiene/ detengono un diritto privilegiato sul controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato collegato alla sua Polizza.
21.2 Con riferimento al Fondo Interno Dedicato, si evidenzia che la Società non può svolgere attività di gestione individuale di portafoglio. Per tale motivo, la strategia di allocazione degli attivi e la successiva gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all’esclusivo giudizio della Società e dei Gestori da questa selezionati e nominati, senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e della Valuta del Fondo, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave).
DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI DEDICATI ?
21.3 Le informazioni sui Profili di Investimento, sui profili di rischio e gli obiettivi dei Fondi Interni Dedicati, così come i costi, la valutazione degli attivi e le altre informazioni previste dalla Circolare 15/3, sono disciplinati nell'allegato "Regolamento del Fondo Interno Dedicato" che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Contrattuali e del Set Informativo.
LA POLIZZA INVESTE IN UNO O PIÙ FONDI INTERNI DEDICATI. LA SOCIETÀ E' TITOLATA A CHIUDERLI O A MODIFICARNE ALCUNE SUE CARATTERISTICHE IN CORSO DI CONTRATTO?
21.4 Qualora Lombard International Assurance S.A. per qualsiasi ragione sia costretta a chiudere uno o più Fondi Interni Dedicati ovvero a modificare significativamente la strategia d’investimento di uno o più Fondi Interni Dedicati prescelti dal Contraente, anche mediante una variazione della composizione dei medesimi e/o il disinvestimento di uno o più attivi in cui il Fondo Interno Dedicato investe (eventi endogeni), la stessa proporrà al Contraente le seguenti opzioni:
(a) eseguire uno Switch delle Quote del Fondo Interno (in conformità al successivo art. 25), senza alcuna spesa, in un differente Fondo Interno Dedicato, o in un fondo esterno che presenti una politica d’investimento ed obiettivi simili a quello del Fondo Interno Dedicato che è stato chiuso o in relazione al quale la politica d’investimento è stata significativamente modificata;
(b) eseguire uno Switch delle Quote del Fondo Interno (in conformità al successivo art. 25), senza alcuna spesa, in un conto di liquidità o in un fondo interno o in un fondo esterno che non comporti nessun rischio d’investimento;
(c) risolvere il Contratto senza applicare alcun costo o penalità di riscatto.
Le opzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono sono soggette alle procedure adottate dal singolo distributore assicurativo, anche nel contesto del servizio d’investimento eventualmente prestato, ai fini della verifica della persistenza della coerenza del Contratto rispetto alle richieste ed esigenze del Contraente, nonché della compatibilità dell'operazione con il profilo di rischio del Contraente sulla base del giudizio di adeguatezza e/o idoneità del Contratto. Tali procedure potranno comportare anche l’attivazione di effetti “bloccanti” in caso di informazioni mancanti o incomplete.
La Società informerà il Contraente dell’intenzione di chiudere o di modificare considerevolmente la politica d’investimento dei Fondi Interni Dedicati o di uno o più degli attivi sottostanti ai medesimi e delle opzioni di cui al presente articolo mediante comunicazione da inviare al Contraente almeno 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio delle opzioni e contenente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili e dei relativi costi. In mancanza di risposta del Contraente in merito alle opzioni offerte da Lombard International Assurance S.A. entro i 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, la Società applicherà automaticamente l’opzione di cui alla lettera b) del presente articolo.
Art. 22 I VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO
COME VIENE DETERMINATO IL "PREZZO" DELLE QUOTE DEI FONDI E LA LORO QUANTITA'? E IL VALORE DEL FONDO?
22.1 Il prezzo di ciascuna Quota o "Valore Unitario delle Quote" dei Fondi Interni Dedicati è determinato da Lombard International Assurance S.A. secondo le modalità, le periodicità e le Date di Valorizzazione indicate nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Il Valore Unitario delle Quote ad una determinata Data di Valorizzazione rappresenta la base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del Valore di Riscatto. Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà praticamente possibile pubblicare sul proprio sito internet il prospetto e il rendiconto periodico così come il Valore Unitario delle Quote di ciascun fondo ad una determinata Data di Valorizzazione. Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società le suddette informazioni e documenti nonché di ricevere il rendiconto periodico di ciascun fondo con periodicità trimestrale.
22.2 Il "Valore del Fondo" individua il controvalore complessivo delle attività sottostanti di ciascun Fondo Interno Dedicato ad una determinata data ed è calcolato in Valuta del Fondo moltiplicando il numero totale delle Quote per il Valore Unitario delle Quote all'ultima Data di Valorizzazione.
COME VIENE DETERMINATO IL VALORE DI POLIZZA?
22.3 Il "Valore di Polizza", espresso in euro, individua il controvalore complessivo della Polizza ad una certa data ed è calcolato e determinato quale somma
(i) del Valore di ciascun Fondo, (ii) dell'ammontare allocato, anno per anno, nella Withholding Tax Reserve di cui all'art. 15, qualora optata dal Contraente, e (iii) dell'eventuale importo di liquidità conseguente all'esecuzione di transazioni in corso connesse ad operazioni di investimento o di disinvestimento tra Fondi Interni Dedicati.
RIQUADRO ESPLICATIVO SUI VALORI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO
Ad esempio se il Valore del Fondo è pari a EUR 1 milione e il numero delle quote di tale fondo sono 10.000, allora il Valore Unitario delle Quote è pari a EUR 100/quota. Se la Polizza è collegata soltanto al fondo appena citato, allora il Valore di Polizza sarà pari a EUR 1 milione. Se invece sono presenti altri due fondi con un valore, ciascuno, di EUR 500.000 ed EUR 3 milioni, allora il Valore di Polizza sarà pari a EUR 4,5 milioni.
Se il cliente ha inoltre optato per la Withholding Tax Reserve e questa è pari a EUR 100.000, allora il Valore di Polizza passa da EUR 4,5 milioni a EUR 4,6 milioni.
Art. 23 CONVERSIONE DEI PREMI IN QUOTE DEI FONDI INTERNI DEDICATI
COME E QUANDO VIENE INVESTITO IL PREMIO UNICO INIZIALE?
23.1 L'importo del Premio Unico Iniziale pagato dal Contraente viene investito, al netto degli eventuali Costi di Entrata di cui all'art. 27, (il "Premio Investito") nei Fondi Interni Dedicati sulla base dei relativi Profili di Investimento indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta ed ha luogo attraverso una conversione di tale importo in rispettive Quote dei Fondi Interni Dedicati. Tale attività di conversione ha inizio alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla Data di Decorrenza (la "Data di Investimento"). Per Data di Valorizzazione utile deve intendersi il giorno lavorativo in cui sono rispettate tutte le seguenti condizioni: (i) operatività dei mercati finanziari in cui deve essere eseguita l'operazione; (ii) apertura di Lombard International Assurance S.A.; (iii) disponibilità del Valore Unitario delle Quote alla suddetta data. Prima della Data di Investimento nessuna porzione del Premio Unico iniziale verrà investita in Quote dei Fondi Interni Dedicati. Fare riferimento all'art. 24 per maggiori informazioni in merito a come vengono effettuate le operazioni di investimento.
23.2 Qualora il Premio Unico Iniziale sia corrisposto in natura, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.3 lettera (b), il controvalore degli Attivi Ammissibili trasferiti dal Contraente sarà convertito alla corrispondente Data di Valorizzazione in Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati aventi la medesima composizione. Qualora il Contraente si avvalga di tale modalità di pagamento del Premio, dovrà indicare nel Modulo di Proposta la modalità di corresponsione dei Costi di Entrata di cui all’art. 27. Tali costi potranno essere corrisposti mediante: (i) trasferimento bancario presso le coordinate indicate dalla Società; (ii) autorizzazione al disinvestimento da parte di Lombard International Assurance S.A. di Attivi Ammissibili trasferiti dal Contraente per un importo corrispondente all’importo dei suddetti costi.
QUANDO VIENE INVIATO IL CERTIFICATO DI POLIZZA? E LA LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO?
23.3 Entro 10 giorni lavorativi dalla prima Data di Valorizzazione, la Società provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Xxxxxxx, laddove non già precedentemente inviato, e la conferma dell'investimento contenente i dettagli relativi all’ammontare del Premio Unico Iniziale lordo versato e di quello netto investito (Premio Investito), il numero delle Quote attribuite (con distinto riferimento a ciascun Fondo Interno Dedicato), il loro valore unitario in Valuta del Fondo e l'eventuale tasso di cambio, la Data di Decorrenza del Contratto e le Date di Valorizzazione.
COME SONO INVESTITI GLI EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI?
23.4 Gli eventuali Premi Aggiuntivi al netto dei Costi di Entrata (Premio Investito) saranno convertiti da Lombard International Assurance S.A. in Quote dei Fondi Interni Dedicati in funzione dei diversi Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati, ove già costituiti, come indicati dal Contraente nel Modulo di Proposta, oppure, salvo diversa indicazione del Contraente, attraverso una distinta ripartizione tra uno o più Profili di Investimento dei Fondi Interni Dedicati come successivamente indicati dal Contraente. Il Contraente potrà inoltre richiedere alla Società di associare un Profilo di Investimento ad un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione.
23.5 La conversione del Premio Aggiuntivo in Quote avrà luogo secondo le modalità applicate al precedente artt. 23.1 e 23.2 e comunque alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla Data di Pagamento del Premio (Data di Investimento). Prima della Data di Investimento nessuna porzione del Premio Aggiuntivo verrà investita in Quote dei Fondi Interni Dedicati.
SONO APPLICATI COSTI DI ENTRATA SUI PREMI AGGIUNTIVI?
23.6 Salvo non diversamente concordato al momento della richiesta di pagamento di ciascun Premio Aggiuntivo, la Società addebiterà, su ciascun Premio Aggiuntivo, i Costi di Entrata nella stessa misura applicata sul Premio Unico Iniziale. L'applicazione di tali costi sarà indicata nel Certificato di Polizza e, qualora applicati, anche nella lettera di cui al successivo art. 23.7.
INVIATE UNA LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO PER CIASCUN PREMIO AGGIUNTIVO?
23.7 Per ogni eventuale Premio Aggiuntivo, la Società provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla prima Data di Valorizzazione, la lettera di conferma dell'investimento contenente i dettagli relativi all’ammontare del Premio Aggiuntivo lordo versato e di quello netto investito (Premio Investito), il numero delle Quote attribuite, il loro valore unitario in Valuta del Fondo e l'eventuale tasso di cambio, nonché le Date di Valorizzazione.
Art. 24 OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO TRA FONDI INTERNI DEDICATI
COME VENGONO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO TRA I FONDI?
24.1 Le diverse transazioni o prestazioni previste dal Contratto (ad esempio, il singolo Riscatto o operazione di Switch) sono eseguite attraverso operazioni di investimento e/o disinvestimento, a seconda dei casi (ad esempio, un riscatto comporterà il disinvestimento dei fondi così come il pagamento di un premio, un operazione di investimento). Tali operazioni, che Lombard International Assurance S.A. si impegna ad impartire ai rispettivi Gestori, saranno eseguite facendo riferimento alle relative Date di Valorizzazioni utili successive, rispettivamente, alla Data di Investimento o alla Data di Disinvestimento delle singole transazioni come descritte nelle presenti Condizioni Contrattuali. Per Data di Valorizzazione utile deve intendersi il giorno lavorativo in cui sono rispettate le seguenti condizioni: (i) operatività dei mercati finanziari nel quale deve essere eseguita l'operazione; (ii) apertura di Lombard International Assurance S.A.; (iii) disponibilità del Valore Unitario delle Quote alla Data di Valorizzazione. In caso di impedimento alle operazioni di investimento o di disinvestimento dovuto a cause esogene e non dipendenti dalla volontà di Lombard International Assurance S.A., le singole operazioni verranno posticipate alla prima Data di Valorizzazione utile successiva alla cessazione di tale impedimento.
24.2 Non è consentita la contemporanea esecuzione di operazioni di investimento e di disinvestimento derivanti da diverse transazioni conseguenti alle prestazioni previste dalle presenti Condizioni Contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, una o più operazione di Switch con una richiesta di Riscatto parziale, o contestuali Riscatti Parziali), pertanto le singole transazioni verranno trattate cronologicamente in base all'ordine di ricezione delle relative richieste ed impartite in sequenza, una dopo l'altra, quando ciascuna transazione è stata pienamente eseguita.
CI SONO PARTICOLARI LIMITI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO?
24.3 Le operazioni di investimento e/o di disinvestimento connesse alle prestazioni previste dal Contratto saranno eseguite soltanto se (i) alla Data di Investimento, il controvalore minimo della singola operazione di investimento non sia inferiore a 10.000 EUR per Fondo Interno Dedicato, e/o (ii) alla Data di Disinvestimento, il controvalore minimo della singola operazione di disinvestimento non sia inferiore a 10.000 EUR e il Valore del Fondo, al netto del controvalore della singola operazione di disinvestimento, sia almeno pari a 125.000 EUR per Fondo Interno Dedicato. In tal'ultima circostanza, salvo diversa indicazione scritta del Contraente nella rispettiva richiesta di prestazione, Lombard International Assurance S.A. si riserva il diritto di procedere all'integrale disinvestimento del o dei fondi che non dovessero rispettare le suddette soglie e ad eseguire un'operazione di Switch mediante il trasferimento dell'importo interessato in corrispondenti Quote di un fondo interno o di un fondo esterno monetario, avente Valuta del Fondo in euro. Tutte le operazioni di investimento/disinvestimento vengono eseguite attraverso il supporto del Gestore del Fondo Interno, e sono regolarizzate in euro.
Art. 25 MODIFICA DEI PROFILI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI DEDICATI - OPERAZIONI DI SWITCH
E' POSSIBILE MODIFICARE IL PROFILO DI INVESTIMENTO DI CIASCUN FONDO INTERNO DEDICATO?
25.1 In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, a mezzo di apposita comunicazione da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 29, di sostituire in tutto o in parte (con riferimento al controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato ad esso associato) i diversi Profili di Investimento selezionati nel Modulo di Proposta, o successivamente, con altri Profili di Investimento tra quelli messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A. e descritti nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde un Profilo di Investimento).
25.2 Salvo diversa indicazione del Contraente, la sostituzione del Profilo di Investimento non comporta nessun trasferimento di controvalore delle Quote tra Fondi Interni Dedicati (gli “Switch”). In alternativa, Lombard International Assurance S.A. potrà dare esecuzione alla sostituzione del Profilo di Investimento come richiesta dal Contraente attraverso operazioni di Switch che comportino il trasferimento del controvalore, al netto dei Costi di Switch, di tutte o di parte delle Quote del Fondo Interno Dedicato interessato in uno o più Fondi Interni Dedicati corrispondenti al nuovo Profilo di Investimento. A seconda dei casi, le operazioni di Switch potranno essere eseguite attraverso il trasferimento del controvalore totale o parziale in uno o più Fondi Interni Dedicati di nuova costituzione. Con le stesse modalità previste nel presente articolo, gli Switch potranno aver luogo senza la sostituzione del Profilo di Investimento ma comunque attraverso il trasferimento del controvalore, al netto dei Costi di Switch, di tutte o di parte delle Quote del Fondo Interno Dedicato in uno o più Fondi Interni Dedicati.
CHE COSA SONO GLI SWITCH? E COME VENGONO ESEGUITI?
25.3 Gli Switch sono quelle operazioni di trasferimento di liquidità tra Fondi Interni Dedicati e comportano la cancellazione di un numero di Quote del Fondo Interno Dedicato disinvestito per un ammontare pari al controvalore oggetto di trasferimento e conseguente assegnazione di Quote nel o nei Fondi Interni Dedicati di nuovo investimento, al netto dei Costi di Switch.
25.4 Le operazioni di disinvestimento connesse allo Switch saranno eseguite alla prima Data di Valorizzazione utile successiva al ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente (Data di Disinvestimento). Le operazioni di investimento dovute agli Switch sono eseguite alla prima Data di Valorizzazione utile successiva al completo disinvestimento dei Fondi Interni Dedicati interessati dall'operazione e della integrale disponibilità della relativa liquidità.
INVIATE UNA COMUNICAZIONE A SWITCH ESEGUITO?
25.5 All'esito delle operazioni di investimento connesse allo Switch (la “Data di Switch”), la Società informerà il Contraente dell'avvenuto perfezionamento comunicando entro 30 giorni dalla Data di Switch: (a) il numero e il controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate, (b) il loro Valore Unitario e
(c) la Data di Switch.
SEZIONE E - IL RISCATTO E LE INFORMAZIONI SUI COSTI DEL PRODOTTO
Art.26 RISCATTO TOTALE E PARZIALE
E' POSSIBILE RISCATTARE IL CONTRATTO?
26.1 Private Client Insurance prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere in qualsiasi momento prima del verificarsi dell'Evento Assicurato, la risoluzione totale (il "Riscatto Totale") o parziale (il "Riscatto Parziale") della Polizza. Le singole richieste di riscatto devono essere inviate alla Società insieme alla documentazione prevista all'art. 28. E' consigliato richiedere un parere di natura legale e fiscale al fine di valutare le conseguenze derivanti dal Riscatto Totale o Parziale della Polizza.
26.2 In seguito al Riscatto Totale, il Contratto si risolve ed i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo si estinguono. COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DI RISCATTO TOTALE ?
26.3 Il Valore di Riscatto Totale costituisce il controvalore di quanto integralmente disinvestito e/o liquidato dalla Polizza successivamente ad una richiesta di Riscatto Totale del Contraente e al netto degli eventuali Costi di Riscatto. In particolare, tale valore è pari al Valore di Polizza, calcolato all’esito delle operazioni di disinvestimento effettuate nel primo giorno utile successivo a quello del ricevimento da parte della Società della richiesta di Riscatto Totale e della documentazione necessaria (Data di Disinvestimento), al netto dei costi indicati all'art. 27 e in particolare i Costi di Riscatto nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto. Qualora la Valuta del Fondo sia diversa dall'euro, la relativa conversione in euro, se necessaria, verrà effettuata nel corso delle operazioni di disinvestimento secondo il cambio applicato dalla Banca Depositaria.
COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DI RISCATTO PARZIALE? E COME VIENE ESEGUITO?
26.4 Nella richiesta di Riscatto Parziale, il Contraente dovrà indicare l’importo da riscattare; se il valore residuo del Contratto in seguito al Riscatto Parziale è inferiore 125.000 EUR, la Società si riserva il diritto di trattare tale riscatto parziale quale Riscatto Totale del Contratto. Il Valore di Riscatto Parziale è calcolato secondo le medesime modalità sopra descritte per il Riscatto Totale, tuttavia le operazioni di disinvestimento verranno eseguite proporzionalmente tra i Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo, salvo diversa indicazione scritta del Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale; in ogni caso la composizione di ciascun Fondo Interno Dedicato sarà mantenuta inalterata. A seguito della richiesta di Xxxxxxxx Parziale il Contratto rimane in vigore per il valore residuo.
Nel caso in cui uno o più Fondi Interni Dedicati siano investiti in Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili, la Società si riserva il diritto di rifiutare una richiesta di Riscatto Parziale se per effetto di tale riscatto almeno il 5% del Valore di ciascun Fondo non rimane investito in attivi liquidi o denaro.
26.5 Le richieste di Riscatto Totale e Parziale del Contraente dovranno essere trasmesse alla Società secondo le modalità previste all'art. 29. E' POSSIBILE RICHIEDERE DEI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI NEL TEMPO?
26.6 Private Client Insurance prevede la facoltà per il Contraente di richiedere in qualsiasi momento più Riscatti Parziali Programmati con cadenza trimestrale, semestrale o annuale secondo un piano programmato e concordato con la Società. All’eventuale piano di Riscatti Parziali Programmati si applicano i medesimi termini e condizioni previste per il Riscatto Parziale. Pertanto, qualora sulla base di un piano di Riscatti Parziali Programmati, una richiesta di Riscatto Parziale dovesse comportare il superamento del Valore residuo minimo del Contratto, la Società si riserva il diritto di trattare tale riscatto parziale quale Riscatto Totale del Contratto. Inoltre, nel caso in cui uno o più Fondi Interni Dedicati siano investiti in Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili, la Società si riserva il diritto di rifiutare una richiesta di Riscatto Parziale se per effetto di tale riscatto almeno il 5% del Valore di ciascun Fondo non rimane investito in attivi liquidi o denaro.
26.7 Il piano di Riscatti Parziali Programmati potrà essere interrotto in ogni momento su richiesta scritta del Contraente da inviarsi alla Società secondo le modalità previste all'art. 29. In ogni caso il piano di Riscatti Parziali Programmati cesserà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) il verificarsi dell'Evento Assicurato; (ii) Riscatto Totale da parte del Contraente e (iii) riduzione del valore rimanente delle Quote dei Fondi Interni Dedicati al di sotto del limite di 125.000 EUR e decisione della Società di considerare tale Riscatto Parziale quale Riscatto Totale.
Art. 27 COSTI
QUALI SONO I COSTI CHE GRAVANO SUL CONTRATTO ?
27.1 Sul Contratto gravano i costi descritti nel presente articolo nell'ammontare determinato nei paragrafi seguenti, salvo diversamente concordato nel Modulo di Proposta o in altro documento contrattuale. Tali costi possono essere raggruppati in tre categorie:
a) I "Costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi" che vengono prelevati prima dell'investimento. Infatti, il Premio Investito è il singolo premio pagato dal Contraente al netto di tale categoria di costi.
b) I "Costi gravanti direttamente sul Contraente" che sono prelevati dalla Società in corso di Contratto (i) attraverso una riduzione del numero di Quote dei Fondi Interni Dedicati, ovvero (ii) dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote connesse a determinate transazioni (Riscatto o Switch). L'addebito di tali costi non genera alcun impatto sul Valore Unitario delle Quote. I costi di cui al punto (i) sono prelevati proporzionalmente tra i Fondi Interni Dedicati e qualora uno o più Fondi Interni Dedicati non permettano l'esecuzione della corrispondente porzione di addebito, il relativo importo sarà addebitato proporzionalmente sugli altri fondi restanti, qualora presenti.
c) I "Costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Interno Dedicato" che sono prelevati direttamente da ciascun Fondo Interno Dedicato con conseguente riduzione del Valore del Fondo ed in particolare del Valore Unitario delle Quote. L'addebito di tali costi non genera una riduzione delle Quote del fondo.
I costi determinati in misura fissa sono soggetti a revisione al primo gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale indicizzazione è calcolata alla luce dell'andamento dell'IPCH (Indice des prix à la consommation harmonisé - indice armonizzato dei prezzi al consumo) pubblicato da STATEC (Service National de la Statistique ed de Etudes Economiques) del Dipartimento di Statistica del Lussemburgo il precedente 30 novembre sui 12 mesi precedenti, a cui verrà aggiunto uno spread in misura fissa dello 0,75%. In ogni caso, viene prevista una indicizzazione annuale non inferiore allo 0,50%. La Società si riserva di comunicare in anticipo al Contraente l'eventuale modifica dell'indice utilizzato per l'indicizzazione. Inoltre, sempre con riferimento ai costi determinati in misura fissa, gli importi in euro sono valorizzati nella Valuta del Fondo al giorno di addebito. Le percentuali di costo potranno essere aumentate dello 0,10% qualora alla Data di Decorrenza del Contratto uno degli Assicurati abbia superato i 65 anni di età. La Società si riserva inoltre il diritto di addebitare i costi sostenuti per condurre le ricerche eventualmente necessarie per identificare i Beneficiari e/o verificare che l'Assicurato sia ancora in vita.
RIQUADRO ESPLICATIVO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI COSTI
Per comprendere come le tre diverse categorie di costi impattano sul Prodotto si immagini il seguente esempio di una polizza collegata ad un solo fondo interno dedicato e in cui il premio pagato dal cliente sia pari a EUR 1 milione, il fondo interno dedicato è composto da 10.000 quote da EUR 100/quota mentre il Valore del Fondo dopo qualche tempo sia pari a EUR 1,2 milioni (il numero delle quote sarà sempre pari a 10.000 mentre il valore di ciascun quota sarà in questo caso pari a EUR 120 in quanto c’è stato un apprezzamento dell’investimento). Il Valore del Fondo corrisponde al Valore di Polizza.
Se un costo di EUR 10.000:
a) rientra nella categoria dei “Costi gravanti sul Premio Unico Iniziale e sui Premi Aggiuntivi”, allora tale costo verrà dedotto dal premio pagato di EUR 1 milione. Ne consegue che il premio effettivamente investito nel fondo interno dedicato sarà pari a EUR 990.000. In questo caso il numero delle quote assegnate sarà pari a 9.900 (ossia EUR 990.000 diviso per il valore di ciascuna quota pari a EUR 100);
b) rientra nella categoria dei “Costi gravanti direttamente sul Contraente”, allora tale costo sarà addebitato ad investimento effettuato mediante cancellazione di quote. Ne consegue che il Valore del Fondo sarà pari a EUR 1,190 milioni (ossia 1,2 milioni meno il costo di EUR 10.000), il valore di ciascuna quota corrisponderà a EUR 120, mentre saranno cancellate 83,33 quote. In questo caso, il numero delle quote non sarà più di 10.000 ma di 9.916,67 (ossia 10.000 meno 83,33);
c) rientra nelle categoria dei “Costi gravanti direttamente su ciascun Fondo Interno Dedicato”, allora tale costo verrà addebitato ad investimento effettuato direttamente mediante disinvestimento dal fondo interno impattato (ma senza cancellazione di quote). Ne consegue che il Valore del Fondo sarà pari a EUR 1,190 milioni (ossia 1,2 milioni meno il costo di EUR 10.000), il numero complessivo di quote sarà di 10.000 mentre il valore di ciascuna quota sarà pari a EUR 119 (ossia 1,190 milioni diviso 10.000).
QUALI SONO I COSTI GRAVANTI SUL PREMIO UNICO INIZIALE E SUI PREMI AGGIUNTIVI ?
27.2 È previsto un Costo d’Entrata (o Costo di ingresso) pari ad un massimo del 2% da applicarsi al Premio Unico Iniziale pagato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e sui Premi Aggiuntivi.
QUALI SONO I COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE ?
27.3 Sul Contraente gravano direttamente i costi che seguono:
SONO PREVISTI DEI COSTI DI SWITCH ? E COME VENGONO CALCOLATI?
(a) Costo di Switch: è previsto un costo applicato dalla terza operazione di Switch eseguita nel corso di un anno solare (le prime due operazioni esenti non possono essere cumulate gli anni solari successivi). Detto costo è pari ad un massimo dello 0,50% del controvalore delle Quote da trasferirsi oggetto dell'operazione di Switch e prevede un importo massimo di 500 EUR per singola operazione soggetto a revisione al 1 gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale costo viene prelevato dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote da trasferirsi. Non sono applicati Costi di Switch sui prelievi destinati alla Withholding Tax Reserve.
SONO PREVISTI DEI COSTI DI RISCATTO? E COME VENGONO CALCOLATI?
(b) Costi di Riscatto
In caso di Riscatto Totale o Parziale nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto, la Società applica dei Costi di Riscatto (o Costi di uscita) pari al 2% annuale, calcolati per i giorni mancanti al compimento del quinto anniversario del Contratto dalla Data di Decorrenza.
La base temporale utilizzata per il calcolo dei Costi di Riscatto decorre dalla Data di Decorrenza per il Premio Unico Iniziale e dalla Data di Investimento per ogni eventuale Premio Aggiuntivo. Ogni Premio Aggiuntivo avrà, pertanto, una base temporale per il calcolo di tale costo indipendente e, comunque, di durata pari a cinque anni a decorrere dalla Data di Investimento del premio stesso. Tali costi vengono prelevati dalla liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento delle Quote.
SONO PREVISTI DEI COSTI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO? E COME VENGONO CALCOLATI?
(c) Costi per “Maggiorazione in caso di Decesso”
E' previsto un costo a copertura della Maggiorazione in Caso di Decesso che viene calcolato alla chiusura di ciascun trimestre sulla base del prodotto matematico tra i seguenti due fattori (a x b):
(a) costo percentuale unitario determinato sulla base della tabella attuariale AMC00 e dell'età dell'Assicurato preso in considerazione. In particolare, dell'età dell'unico Assicurato oppure, nel caso di Gruppo di Assicurati, dell'età dell'Assicurato più giovane (se l'Evento Assicurato è il Decesso dell'Ultimo Assicurato) o combinando l'età dei singoli Assicurati (se l'Evento Assicurato è il Decesso del Primo Assicurato);
(b) il valore dell'esposizione al rischio assicurativo sulla base della Maggiorazione in Caso di Decesso prescelta. Tale esposizione varia a seconda della Maggiorazione in Caso di Decesso prescelta dal Contraente e viene calcolata alla chiusura del trimestre di riferimento. In particolare, è pari:
(i) alla percentuale variabile applicabile al Valore di Polizza, in caso di Aliquota Decrescente; ovvero
(ii) alla percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti, in caso di Aliquota Fissa; ovvero
(iii) al maggiore tra la percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti o il 30% della differenza positiva tra il Valore di Polizza e i Premi Pagati Lordi, in caso di Aliquota Plus; ovvero
(iv) alla somma tra la percentuale fissa applicabile ai Premi Pagati Netti e il valore della differenza positiva tra la Soglia di Riferimento e il Valore di Polizza, in caso di Aliquota Fissa associata alla Wealth Life Cover.
RIQUADRO ESPLICATIVO: COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELL’ESPOSIZIONE SU CIASCUNA MAGGIORAZIONE IN CASO DI DECESSO?
Aliquota Decrescente
Se alla chiusura del trimestre il Valore di Polizza è di EUR 1.000.000 e l'unico Assicurato ha un età di 65 anni, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 7.000, ossia il prodotto di EUR 1.000.000 per 0,7%. Quest'ultima è l'Aliquota Decrescente corrispondente al tempo in cui viene calcolato il valore dell'esposizione.
Aliquota Fissa
Se alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000 e l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è dell'1%, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 10.000, ossia il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1%.
Aliquota Plus
Alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000, l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è dell'1% e il rendimento della Polizza è di EUR 50.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 15.000, ossia il maggiore tra il 30% del rendimento – EUR 15.000 – e il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1% (quest'ultimo costituisce il valore dell'esposizione all'Aliquota Fissa che è pari a EUR 10.000). Nel caso in cui il rendimento di Polizza sia inferiore, nell'esempio, a EUR
10.000, allora il valore dell'esposizione sarà sempre pari a EUR 10.000).
Wealth Life Cover
Se alla chiusura del trimestre il valore dei Premi Pagati Lordi e Netti è di EUR 1.000.000, l'Aliquota Fissa selezionata dal Contraente è pari all'1%, la Soglia di Riferimento è del 100% e il Valore della Polizza è di EUR 950.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 60.000, ossia la somma tra il prodotto di EUR 1.000.000 per l'1% e la differenza tra 1.000.000 meno EUR 950.000.
Nel caso in cui il Valore di Polizza è di EUR 1.050.000, allora il valore dell'esposizione sarà pari a EUR 10.000, ossia il valore dell'esposizione all'Aliquota Fissa mentre quello relativo alla Wealth Life Cover sarà pari a zero.
COME VIENE ADDEBITATO IL COSTO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO TRA I FONDI INTERNI DEDICATI?
I Costi per "Maggiorazione in Caso di Decesso" sono addebitati proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo e attraverso una riduzione del numero di Quote. La formula utilizzata per suddividere tale costo tra i diversi Fondi Interni Dedicati è pari al rapporto tra l'importo di tale costo e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione.
QUAL'E' IL COSTO PERCENTUALE UNITARIO UTILIZZATO PER IL CALCOLO DEI COSTI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO? E' DISPONIBILE UNA TABELLA ILLUSTRATIVA PER TALI COSTI?
Nelle tabelle illustrative che seguono vengono riportati, su base annuale, il costo percentuale unitario di cui al precedente punto (a) e un'illustrazione dei conseguenti Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso per un'esposizione di cui al punto (b) di EUR 1.000. Tali costi sono parametrati all'età del o degli Assicurati a seconda dell'Evento Assicurato prescelto e possono variare, in aumento o in diminuzione, all'esito degli esami medici di cui all'art.
2.6. Resta inteso che l'accettazione del rischio assicurativo da parte della Società, prima dell'emissione della Polizza o in caso di sua variazione in corso di contratto, sarà condizionata all'assenso scritto del Contraente in merito ai Costi per Maggiorazione in Caso di Decesso effettivamente applicati (i) in caso di Decesso del Primo Assicurato, e/o (ii) in tutte le ipotesi di variazione in aumento del costo percentuale unitario.
Evento Assicurato: Decesso dell'unico Assicurato / Decesso dell'Ultimo Assicurato
Età dell'unico Assicurato o dell'Assicurato più giovane tra gli Assicurati | Costo percentuale unitario (annuale) | Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR) | Età dell'unico Assicurato o dell'Assicurato più giovane tra gli Assicurati | Costo percentuale unitario (annuale) | Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR) |
16 | 0,046% | 0,46 | 65 | 2,165% | 21,65 |
17 | 0,047% | 0,47 | 66 | 2,422% | 24,22 |
18 | 0,047% | 0,47 | 67 | 2,708% | 27,08 |
19 | 0,048% | 0,48 | 68 | 3,026% | 30,26 |
20 | 0,048% | 0,48 | 69 | 3,377% | 33,77 |
21 | 0,049% | 0,49 | 70 | 3,765% | 37,65 |
22 | 0,049% | 0,49 | 71 | 4,667% | 46,67 |
23 | 0,050% | 0,50 | 72 | 5,188% | 51,88 |
24 | 0,051% | 0,51 | 73 | 5,761% | 57,61 |
25 | 0,052% | 0,52 | 74 | 6,390% | 63,90 |
26 | 0,053% | 0,53 | 75 | 7,079% | 70,79 |
27 | 0,055% | 0,55 | 76 | 7,833% | 78,33 |
28 | 0,056% | 0,56 | 77 | 8,656% | 86,56 |
29 | 0,058% | 0,58 | 78 | 9,553% | 95,53 |
30 | 0,060% | 0,60 | 79 | 10,529% | 105,29 |
31 | 0,063% | 0,63 | 80 | 11,589% | 115,89 |
32 | 0,065% | 0,65 | 81 | 12,737% | 127,37 |
34 | 0,073% | 0,73 | 83 | 15,317% | 153,17 |
35 | 0,077% | 0,77 | 84 | 16,757% | 167,57 |
36 | 0,082% | 0,82 | 85 | 18,303% | 183,03 |
37 | 0,088% | 0,88 | 86 | 19,957% | 199,57 |
38 | 0,094% | 0,94 | 87 | 21,723% | 217,23 |
39 | 0,102% | 1,02 | 88 | 23,602% | 236,02 |
40 | 0,111% | 1,11 | 89 | 25,596% | 255,96 |
33 | 0,069% | 0,69 | 82 | 13,978% | 139,78 |
41 | 0,121% | 1,21 | 90 | 27,705% | 277,05 |
42 | 0,132% | 1,32 | 91 | 29,927% | 299,27 |
43 | 0,145% | 1,45 | 92 | 32,261% | 322,61 |
44 | 0,160% | 1,60 | 93 | 34,676% | 346,76 |
46 | 0,196% | 1,96 | 95 | 39,253% | 392,53 |
47 | 0,218% | 2,18 | 96 | 41,375% | 413,75 |
48 | 0,243% | 2,43 | 97 | 43,393% | 433,93 |
49 | 0,272% | 2,72 | 98 | 45,311% | 453,11 |
50 | 0,304% | 3,04 | 99 | 47,133% | 471,33 |
51 | 0,381% | 3,81 | 100 | 48,862% | 488,62 |
52 | 0,428% | 4,28 | 101 | 50,502% | 505,02 |
53 | 0,480% | 4,80 | 102 | 52,056% | 520,56 |
54 | 0,540% | 5,40 | 103 | 53,526% | 535,26 |
55 | 0,606% | 6,06 | 104 | 54,914% | 549,14 |
56 | 0,682% | 6,82 | 105 | 56,223% | 562,23 |
45 | 0,177% | 1,77 | 94 | 37,021% | 370,21 |
57 | 0,766% | 7,66 | 106 | 57,452% | 574,52 |
58 | 0,861% | 8,61 | 107 | 58,602% | 586,02 |
59 | 0,968% | 9,68 | 108 | 59,671% | 596,71 |
60 | 1,088% | 10,88 | 109 | 60,657% | 606,57 |
61 | 1,371% | 13,71 | 110 | 61,552% | 615,52 |
62 | 1,539% | 15,39 | 111 | 62,341% | 623,41 |
63 | 1,725% | 17,25 | 112 | 62,982% | 629,82 |
64 | 1,933% | 19,33 | 113 | 100,000% | 1.000,00 |
Evento Assicurato: Decesso del Primo Assicurato
Età di entrambi gli Assicurati singolarmente considerati | Costo percentuale unitario (annuale) | Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR) | Età di entrambi gli Assicurati singolarmente considerati | Costo percentuale unitario (annuale) | Costo annuale per Maggiorazione in Caso di Decesso per EUR 1.000 di esposizione (in EUR) |
16 | 0,093% | 0,93 | 65 | 4,283% | 42,83 |
17 | 0,093% | 0,93 | 66 | 4,786% | 47,86 |
18 | 0,094% | 0,94 | 67 | 5,343% | 53,43 |
19 | 0,095% | 0,95 | 68 | 5,959% | 59,59 |
20 | 0,096% | 0,96 | 69 | 6,639% | 66,39 |
21 | 0,097% | 0,97 | 70 | 7,389% | 73,89 |
22 | 0,098% | 0,98 | 71 | 9,117% | 91,17 |
23 | 0,100% | 1,00 | 72 | 10,107% | 101,07 |
24 | 0,102% | 1,02 | 73 | 11,190% | 111,90 |
25 | 0,104% | 1,04 | 74 | 12,371% | 123,71 |
26 | 0,106% | 1,06 | 75 | 13,656% | 136,56 |
27 | 0,109% | 1,09 | 76 | 15,052% | 150,52 |
28 | 0,112% | 1,12 | 77 | 16,562% | 165,62 |
29 | 0,116% | 1,16 | 78 | 18,193% | 181,93 |
30 | 0,120% | 1,20 | 79 | 19,949% | 199,49 |
31 | 0,125% | 1,25 | 80 | 21,835% | 218,35 |
32 | 0,131% | 1,31 | 81 | 23,852% | 238,52 |
33 | 0,137% | 1,37 | 82 | 26,002% | 260,02 |
34 | 0,145% | 1,45 | 83 | 28,288% | 282,88 |
35 | 0,154% | 1,54 | 84 | 30,706% | 307,06 |
36 | 0,164% | 1,64 | 85 | 33,256% | 332,56 |
37 | 0,176% | 1,76 | 86 | 35,932% | 359,32 |
38 | 0,189% | 1,89 | 87 | 38,727% | 387,27 |
39 | 0,204% | 2,04 | 88 | 41,634% | 416,34 |
40 | 0,221% | 2,21 | 89 | 44,641% | 446,41 |
41 | 0,241% | 2,41 | 90 | 47,734% | 477,34 |
42 | 0,264% | 2,64 | 91 | 50,898% | 508,98 |
43 | 0,290% | 2,90 | 92 | 54,114% | 541,14 |
44 | 0,320% | 3,20 | 93 | 57,328% | 573,28 |
45 | 0,354% | 3,54 | 94 | 60,337% | 603,37 |
46 | 0,392% | 3,92 | 95 | 63,098% | 630,98 |
47 | 0,436% | 4,36 | 96 | 65,631% | 656,31 |
48 | 0,486% | 4,86 | 97 | 67,957% | 679,57 |
49 | 0,542% | 5,42 | 98 | 70,091% | 700,91 |
50 | 0,606% | 6,06 | 99 | 72,050% | 720,50 |
51 | 0,761% | 7,61 | 100 | 73,849% | 738,49 |
52 | 0,854% | 8,54 | 101 | 75,499% | 754,99 |
53 | 0,958% | 9,58 | 102 | 77,013% | 770,13 |
54 | 1,076% | 10,76 | 103 | 78,401% | 784,01 |
55 | 1,209% | 12,09 | 104 | 79,673% | 796,73 |
56 | 1,359% | 13,59 | 105 | 80,835% | 808,35 |
57 | 1,527% | 15,27 | 106 | 81,896% | 818,96 |
58 | 1,715% | 17,15 | 107 | 82,862% | 828,62 |
59 | 1,926% | 19,26 | 108 | 83,736% | 837,36 |
60 | 2,163% | 21,63 | 109 | 84,521% | 845,21 |
61 | 2,724% | 27,24 | 110 | 85,217% | 852,17 |
62 | 3,053% | 30,53 | 111 | 85,818% | 858,18 |
63 | 3,421% | 34,21 | 112 | 86,297% | 862,97 |
64 | 3,829% | 38,29 | 113 | 100,000% | 1.000,00 |
QUALI SONO I COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SU CIASCUN FONDO INTERNO DEDICATO ? E COME VENGONO CALCOLATI?
27.4 Per ogni Fondo Interno Dedicato è prevista l'applicazione dei seguenti costi che sono quantificati e addebitati secondo le modalità descritte nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato allegato alle presenti Condizioni Contrattuali:
(a) un Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato destinato a coprire le commissioni applicate dal Gestore del Fondo Interno Dedicato;
(b) gli altri oneri espressamente previsti dal Regolamento del Fondo Interno Dedicato o dal Profilo di Investimento associato al fondo (ad esempio, la Commissione di Performance);
(c) un Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato destinato a coprire le spese sopportate da Lombard International Assurance S.A. per la costituzione di ciascun Fondo Interno Dedicato e la sua successiva amministrazione, valorizzazione e rendicontazione;
(d) gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato. Tali oneri sono quantificati e addebitati dalla singola Banca Depositaria e il loro ammontare sarà riportato nel rendiconto prodotto da Lombard International Assurance S.A. Il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, prima della costituzione del Fondo Interno Dedicato o anche successivamente, una copia delle informazioni relative agli oneri che saranno addebitati dalla Banca Depositaria;
(e) un Onere Amministrativo Addizionale destinato a coprire in parte le spese per l'amministrazione di ciascun Fondo Interno Dedicato diverse da quelle di cui alla lettera (c) che precede.
(f) Lombard International Assurance S.A. potrebbe applicare costi amministrativi addizionali per processare determinate operazioni connesse al fondo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambio del Profilo di Investimento, modifica della Banca Depositaria o del Gestore del fondo. Tali costi, inclusi eventuali costi notarili o simili, saranno addebitati sul Fondo Interno Dedicato interessato.
27.5 Al Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato si applicano le seguenti disposizioni:
(a) in caso di Riscatto, Totale o Parziale, o di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completamento delle operazioni di disinvestimento. Qualora le operazioni di disinvestimento siano ultimate nel corso del trimestre, allora sarà dovuto il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato calcolato in proporzione al tempo trascorso tra il primo giorno successivo alla chiusura del trimestre e il Valore del Fondo alla Data di Valorizzazione in cui sono ultimate le operazioni di disinvestimento;
(b) la percentuale di Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà da intendersi aumentata dello 0,05% annuale su ciascun Fondo Interno Dedicato nel caso in cui il Contraente non abbia optato per l'applicazione della Withholding Tax Reserve. In tale circostanza, la diversa percentuale riportata nel Modulo di Proposta è sempre da intendersi al netto dell'aumento di 0,05% annuali. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Xxxxxxx e/o nella lettera di conferma dell'investimento;
(c) nel caso in cui il Fondo Interno Dedicato investe in Attivi Ammissibili quali fondi di private equity, hedge funds, fondi di fondi hedge, fondi immobiliari o fondi di fondi immobiliari, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà incrementato sino ad un massimo del 25% calcolato sulla quota parte del fondo che investe in tale categoria di attivi ed è comunque soggetto ad un incremento minimo di EUR 750. L'inclusione tra gli Attivi Ammissibili di Investimenti Specializzati diversi da quelli poc'anzi elencati è soggetto al preventivo assenso di Lombard International Assurance S.A. e a costi addizionali che verranno concordati prima dell'inclusione.
(d) in caso di richiesta di Prestazione in Caso di Decesso, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completo disinvestimento e comunque sino al pagamento della prestazione al Beneficiario.
COME E IN CHE MISURA VIENE REMUNERATO IL DISTRIBUTORE ASSICURATIVO?
27.6 I costi eventualmente dovuti per coprire il compenso di distribuzione assicurativa sono parte del Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato e sono pari ad un massimo dello 0,25% trimestrale (corrispondente all' 1% annuale) determinato sul Valore del Fondo alla chiusura di ciascun trimestre.
SEZIONE F - LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI AL PRODOTTO
Art. 28 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ
QUALI SONO I DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE ALLEGATI AL MODULO DI PROPOSTA?
28.1 Ai fini della conclusione del Contratto, il Modulo di Proposta e i necessari allegati debitamente compilati e sottoscritti dal Contraente devono essere accompagnati dai seguenti documenti:
(a) copia di un valido documento d’identità (carta d’identità o passaporto) e del documento di attribuzione del codice fiscale del Contraente;
(b) se il Contraente e/o l’Assicurato è incapace di agire: (i) provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto per l’importo del Premio Unico Iniziale indicato dal Contraente; (ii) copia leggibile di un valido documento di identità del tutore;
(c) se il Contraente è una persona giuridica dovranno essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi: (i) copia della visura camerale relativa alla società;
(ii) nominativi del socio e del legale rappresentante della società; (iii) il rapporto esistente tra la società, il Contraente e l’Assicurato; (iv) provenienza del denaro pagato a titolo di Premio Unico Iniziale.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO
28.2 Le richieste di pagamento delle prestazioni previste dal Contratto devono essere trasmesse alla Società secondo le modalità previste all'art. 29.
28.3 Ciascuna richiesta di pagamento delle prestazioni previste dal Contratto deve essere corredata dai documenti necessari (non già in possesso della Società) a provare l’effettiva esigibilità delle prestazioni in capo al richiedente e ad individuarne gli aventi diritto come di seguito indicato:
QUALI DOCUMENTI BISOGNA PRODURRE IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO?
(a) Recesso
(i) originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici;
(ii) copia di un valido documento di identità (carta d’identità o passaporto) del Contraente; QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE O TOTALE?
(b) Richiesta di Riscatto Totale o Parziale:
(i) originale del Certificato di Xxxxxxx ed eventuali appendici (solo in caso di richiesta di Riscatto Totale);
(ii) copia di un valido documento di identità (carta d’identità o passaporto) del Contraente;
(iii) qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo;
(iv) una richiesta indirizzata alla Società firmata dal Contraente nella quale viene specificato l’importo del Riscatto (se parziale) o la richiesta di Riscatto Totale e avente il contenuto di cui all’art. 26;
QUALI DOCUMENTI DEVONO PRODURRE I BENEFICIARI PER RICHIEDERE LA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO?
(c) Richiesta di Prestazione in Caso di Decesso:
(i) originale del Certificato di Xxxxxxx ed eventuali appendici (qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando ci siano dubbi sulla autenticità del Contratto o di altra documentazione che il Beneficiario intenda far valere). Quanto qui previsto non comporta inversione dell’onere della prova in caso di contenzioso con la Società;
(ii) certificato di morte del/degli Assicurato/i in originale. La Società si riserva il diritto di richiedere la relazione del medico curante, e, in caso di ricovero, copia di tutte le cartelle cliniche, complete di anamnesi e autenticate dalla Direzione Sanitaria, eventuale referto autopico o qualsiasi altro documento inerente alla causa di morte;
(iii) copia di un valido documento di identità (carta d'identità o passaporto) e del documento di attribuzione del codice fiscale dei Beneficiari;
(iv) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui dovrà rilevarsi, sotto la propria responsabilità:
(1) l’identità del o dei Beneficiari;
(2) che il Contraente non ha lasciato testamento o che nel testamento non sono presenti disposizioni tendenti a variare o revocare la designazione del Beneficiario indicato nel Contratto;
(3) (in caso di designazione in favore degli eredi ed in presenza di testamento) l’espletamento di ogni tentativo e il compimento di quanto in proprio potere per accertare che il testamento presentato sia l'unico o, nel caso di più testamenti, che sia quello ritenuto valido; l’assenza di contestazioni avverso il testamento o i testamenti; l’assenza di altri Beneficiari oltre quelli menzionati;
(4) (in caso di designazione in favore degli eredi e in assenza di testamento) lo stato di famiglia del Contraente con l’età di ciascun componente avente diritto e, se coniugato, il regime legale tra i coniugi e la circostanza che tra il Contraente stesso e il consorte non sia stata pronunciata sentenza di separazione;
(v) (in presenza di testamento) copia autentica o estratto autentico del testamento;
(vi) qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o copia autenticata che autorizzi il legale rappresentante dei minorenni o incapaci Beneficiari a riscuotere in loro nome e vece l’importo spettante con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
(vii) estremi del conto corrente bancario del Beneficiario sul quale si richiede il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso.
(viii) Certificato Successorio Europeo (qualora disponibile).
IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, COSA CAMBIA IN CASO DI POLIZZA CON XXX' CONTRAENTI?
28.4 Qualora il Contratto sia stato sottoscritto da più Contraenti, ogni richiesta dovrà essere sottoscritta con firma congiunta.
QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE?
28.5 Il pagamento delle prestazioni dovute è strettamente dipendente dai tempi necessari per l'esecuzione delle operazioni di disinvestimento dei Fondi Interni Dedicati e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Società rispettivamente della richiesta di Riscatto Totale o Parziale o di pagamento della Prestazione in Caso di Decesso, in ogni caso corredata della relativa documentazione da allegare.
28.6 Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il suddetto termine, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora al tasso legale, calcolati a partire dal trentunesimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto tutta la documentazione richiesta. I pagamenti della Società saranno effettuati mediante accredito su conto corrente dei soggetti aventi diritto a riceverli, salvo diversa indicazione nella richiesta di liquidazione delle prestazioni.
28.7 La Società non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nei pagamenti delle prestazioni dovute al Contraente o al Beneficiario ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali, qualora il Contraente abbia optato per l’investimento del Premio Unico Iniziale e/o degli eventuali Premi Aggiuntivi in Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati il cui patrimonio sia investito in Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili o esigibili. In tali circostanze, il pagamento della Prestazione in caso di Decesso o del Valore di Riscatto Parziale o Totale potrà essere effettuato in base alle indicazioni fornite, rispettivamente, dal Beneficiario o dal Contraente:
(a) attraverso il trasferimento da parte della Società degli Attivi Ammissibili non prontamente liquidabili o esigibili sottostanti il o i Fondi Interni Dedicati collegati al Contratto per un corrispondente valore e, a tale scopo, dovrà essere indicato alla Società il/i conto/i titoli presso il quale gli attivi devono essere trasferiti;
(b) attraverso il pagamento del Valore di Riscatto che residua alla data alla quale gli Attivi Ammissibili sottostanti i Fondi Interni Dedicati collegati al Contratto siano divenuti esigibili e/o liquidabili.
28.8 La modalità di pagamento di cui all'art. 28.7 (a) potrà aver luogo soltanto se il o i Fondi Interni Dedicati avranno sufficiente liquidità per consentire alla Società di versare le imposte dovute in relazione alla Polizza. In caso di insufficiente liquidità, la Società comunicherà tempestivamente al Beneficiario o al Contraente, a seconda dei casi, l'ammontare dell’importo necessario per il versamento delle imposte dovute nonché il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale procedere alla corresponsione della provvista. Trascorso tale termine, la modalità di pagamento di cui all'art. 28.7 (a) sarà da intendersi revocata e il pagamento rispettivamente della Prestazione in Caso di Decesso o del Riscatto Parziale o Totale avrà luogo secondo le modalità di cui all'art. 28.7 (b). Il Beneficiario o il Contraente, a seconda dei casi, potranno comunque chiedere alla Società di procedere al disinvestimento di una parte degli Attivi Ammissibili, laddove la natura degli stessi lo consenta, che sia sufficiente ai fini del versamento da parte della Società delle imposte dovute.
In ogni caso, il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso o del Riscatto Parziale o Totale resterà sospeso fino a quando la Società non avrà ricevuto od ottenuto integralmente la provvista necessaria per il versamento delle imposte dovute. In tali evenienze, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo nel pagamento e non sarà pertanto tenuta a corrispondere gli interessi di mora di cui all'art. 28.6.
28.9 Ai fini della modalità di pagamento di cui all’art. 28.7 (a) gli Attivi Ammissibili saranno valutati alla prima Data di Valorizzazione utile delle Quote del o dei Fondi Interni Dedicati disponibile in seguito alla comunicazione da parte del Gestore alla Società del prezzo di vendita dei medesimi e del ricevimento, a seconda dei casi, della richiesta di Prestazione in Caso di Decesso e della richiesta di Riscatto Parziale o Totale, corredata dalla documentazione sopra indicata.
28.10 Ferme le previsioni di cui agli artt. 28.8 e 28.9, Lombard International Assurance S.A. fornirà tempestivamente al Gestore le istruzioni per il trasferimento degli Attivi Ammissibili sottostanti ai Fondi Interni Dedicati sul/i conto/i indicato/i ai sensi del precedente art. 28.7 (a).
28.11 Le prestazioni previste dal Contratto saranno corrisposte nella valuta di riferimento del Contratto, tuttavia il Contraente o il Beneficiario, a seconda dei casi, potranno richiedere il pagamento in una valuta diversa assumendosi le relative spese di cambio; in tal caso, se necessario, l’importo sarà convertito nella valuta richiesta al cambio applicato dalla Banca Depositaria e il pagamento sarà effettuato il giorno in cui la Società ha l’effettiva disponibilità dell’importo. Il richiedente si assume il rischio di cambio collegato a tale operazione.
Art. 29 COMUNICAZIONI
A CHI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE EVENTUALI RICHIESTE? E COME?
29.1 Le comunicazioni, le notifiche e le richieste di chiarimenti indirizzate dal Contraente devono essere effettuate utilizzando i seguenti contatti:
Lombard International Assurance S.A., Sede Secondaria in Italia, Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 0, XXX 00000, tel. x00 00 0000 0000, fax: x00 00 0000 0000. , e-mail Xxxx_XX_Xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il Contraente può sottoporre le proprie richieste alla Società a mezzo raccomandata A.R. utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della Società ovvero in carta semplice. A seconda dei casi, le singole richieste dovranno essere corredate della documentazione richiesta all'art. 28. La Società fornisce riscontro a ogni richiesta d'informazione presentata dal Contraente o dagli altri aventi diritto in merito alla trasmissione delle condizioni contrattuali, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
A CHI E IN QUALE MODALITÀ SONO INVIATE LE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ?
29.2 Salvo che non diversamente indicato dal Contraente, ogni comunicazione da parte della Società:
(a) è effettuata su supporto cartaceo e indirizzata al o agli ultimi indirizzi comunicati alla Società;
(b) viene trasmessa anche al Beneficiario.
IL CONTRAENTE HA CAMBIATO RESIDENZA E/O VUOLE COMUNQUE AGGIORNARE L'INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA. COME BISOGNA PROCEDERE? E LE STESSE INDICAZIONI SONO ANCHE APPLICABILI AL BENEFICIARIO E AL REFERENTE TERZO?
29.3 Il Contraente ha l'obbligo di informare entro trenta giorni la Società in caso di cambiamento della propria residenza (o di trasferimento della sede legale, in caso di persona giuridica) o di modifica dell'indirizzo di corrispondenza. Il Contraente deve inoltre informare la Società in caso di cambiamento dell'indirizzo di corrispondenza del (e comunque dei dati relativi al) Beneficiario e del Referente Terzo (qualora indicato).
CI SONO IPOTESI IN CUI LA SOCIETÀ POSSA CONTATTARE IL CONTRAENTE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE? E COSA SUCCEDE IN CASO DI XXXXXXX CON PIÙ CONTRAENTI?
29.4 La Società avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di contattare i Contraenti a qualsiasi altro indirizzo presso il quale, a giudizio della Società, le informazioni possano raggiungere i Contraenti, utilizzando a tal fine i mezzi di comunicazione che la Società ritenga più adeguati (per esempio telefono, fax o e-mail). Nel caso in cui vi siano più Contraenti, è sufficiente che ciascuna comunicazione sia data a uno di loro, essendo inteso che ciascun Contraente conferisce mandato agli altri. Nel caso in cui la Società sia obbligata a richiedere ai Contraenti informazioni imposte da norme di legge o regolamenti, siano essi italiani o stranieri, inclusi gli adempimenti fiscali, i Contraenti si impegnano a fornire le informazioni richieste, inclusa qualsivoglia informazione fiscale o finanziaria.
E' POSSIBILE RICEVERE LE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO A MEZZO POSTA ELETTRONICA?
29.5 Il Contraente ha la facoltà di ricevere tutte le comunicazioni inviate dalla Società, e relative al presente Contratto (e/o a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la Società, qualora il Contraente opti in tal senso), in formato elettronico. In particolare, il supporto cartaceo è l'opzione predefinita ma il Contraente può richiedere di ricevere ogni comunicazione inviata dalla Società a mezzo posta elettronica, se tale modalità di comunicazione risulta appropriata per il contesto in cui il rapporto tra la Società e il Contraente si svolge o si svolgerà. Al riguardo, si segnala che la modalità di comunicazione a mezzo posta elettronica risulta appropriata se il Contraente fornisce l'indirizzo e-mail al momento della relativa richiesta. ll Contraente che opta per tale modalità di comunicazione ha comunque il diritto di richiedere gratuitamente una copia in formato cartaceo della o delle comunicazioni inviate per posta elettronica.
29.6 La modalità di trasmissione attraverso cui ricevere le comunicazioni (cartacea o per posta elettronica) può essere modificata in corso di contratto e sarà valida soltanto per le comunicazioni successive a tale modifica. La Società non può inviare materiale promozionale, pubblicitario o altre comunicazioni commerciali, salvo il caso in cui sia stata autorizzata dal Contraente.
Art. 30 CESSIONE E PEGNO
E' POSSIBILE CEDERE A TERZI I DIRITTI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVI?
30.1 Il Contraente può cedere a soggetti terzi al Contratto le prestazioni assicurative e/o i diritti derivanti dalla Polizza, nonchè costituirla in pegno. Tali atti diventeranno efficaci dal momento in cui la Società avrà comunicato di accettare la cessione dei diritti in garanzia o la costituzione del pegno al Contraente e al creditore e/o vincolatario. In ogni caso tali atti dovranno essere conformi al Contratto ed a qualsiasi previsione di legge applicabile.
IL CESSIONARIO O IL CREDITORE XXXXXXXXXXXX DEVONO FORNIRE IL PROPRIO ASSENSO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERAZIONI CONNESSE ALLA POLIZZA?
30.2 In caso di cessione o di pegno, l’esercizio del diritto di Recesso, di Riscatto, di Switch e di modifica della Maggiorazione in Caso di Decesso richiedono l’assenso scritto del creditore e/o del vincolatario.
Art. 31 RECLAMI
COME SI PUÒ PRESENTARE UN RECLAMO?
31.1 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale possono essere presentati direttamente alla Società ai seguenti recapiti: Lombard International Assurance S.A., Servizio Reclami, Sede Secondaria in Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 0, XXX 00000, tel. x00 00 0000 0000, Fax: x00 00 0000 0000, indirizzo di posta elettronica: Xxxx_XX_Xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Sarà cura della Società fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
IL RECLAMANTE NON E' SODDISFATTO. COSA PUÒ FARE?
31.2 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela dei Consumatori, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax x00 00 00000000 o x00 00 00000000, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, anche utilizzando l'apposito modello per la presentazione dei reclami disponibile sul sito internet della Società, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e del riscontro fornito da quest'ultima.
Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx).
Sempre qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di novanta giorni, il reclamante può, in alternativa, scegliere di rivolgersi all’Autorità per la vigilanza ed il controllo delle assicurazioni in Lussemburgo, Commissariat aux Assurances (CAA), con sede in L–1840 Luxembourg, 7 boulevard Xxxxxx XX, purché il reclamo sia ammissibile ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 19/03 del CAA, redatto in lussemburghese, tedesco, francese o inglese e contenente le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Il CAA può richiedere la produzione di documenti o informazioni supplementari che ritiene necessari. Entro entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione il CAA emetterà una lettera di recezione del reclamo e ne trasmetterà una copia alla Società, che dovrà prendere posizione entro 30 giorni. Il CAA emetterà una conclusione motivata entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie alla sua analisi. Il termine di 90 giorni può essere prorogato per casi molto complessi, nel qual caso il CAA informerà il reclamante e la Società. La suddetta procedura è in forma scritta, gratuita e le sue conclusioni non sono vincolanti per il reclamante o per la Società. Maggiori informazioni sulla procedura, in inglese ed in francese, sono disponibili sul sito web di CAA (xxx.xxx.xx).
Il reclamante potrà rivolgersi altresi' ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Sul sito internet della Società, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, saranno rese disponibili informazioni in merito ad alcuni dei principali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e delle relative modalità per accedervi.
31.3 Fatto salvo quanto precede, qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, esso può anche rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Arbitro). Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori e gli intermediari relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/, chiedere presso le Filiali della Consob, oppure chiedere a Lombard International Assurance S.A..
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del reclamante ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
31.4 Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Regole di Investimento per i Fondi Interni;
2. Regolamento del Fondo Interno Dedicato.
Il o i sottoscritti Contraenti:
Cognome Data di nascita
Nome(i) (per esteso)
Paese di nascita
Cognome
Data di nascita
Nome(i) (per esteso)
Paese di nascita
dichiarano di aver ricevuto, esaminato, compreso ed accettato le Condizioni Contrattuali e i suoi allegati.
Firma del Contraente 1
Firma del Contraente 2
REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FONDI INTERNI
CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE D
INVESTIMENTO MINIMO COMPLESSIVO IN CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA 1.000.000 € INVESTIMENTO MINIMO NEL FONDO INTERNO DEDICATO 125.000 €
PATRIMONIO DEL CONTRAENTE INVESTITO IN VALORI MOBILIARI ≥ 2.500.000 €
FONDO INTERNO DI TIPO D
. Il Commissariat aux Assurances non impone alcun limite né globale né per emittente.
. Tali regole sono applicabili indipendentemente dal domicilio del Contraente*.
. È consentito l’investimento in metalli preziosi**.
. I prodotti derivati possono essere usati anche per generare proventi.
* Restrizioni relative al domicilio possono essere applicate agli attivi non negoziati in mercati regolamentati (si prega di fare riferimento a Lombard International Assurance S.A. per maggiori dettagli).
** È strettamente proibito rispetto ad ogni tipo di fondo l’investimento in materie prime.
Per un fondo interno di tipo D, gli investimenti devono corrispondere alla lista di attivi indicati di seguito:
1. Valori mobiliari;
2. Strumenti del mercato monetario;
3. Quote di un organismo di investimento collettivo;
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a richiesta di una delle parti (eccetto che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime quando l’esecuzione avvenga attraverso consegna fisica del sottostante purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione (SMN);
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a materie prime che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
8. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9. Contratti finanziari differenziali;
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (eccetto che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un SMN, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.
L'uso di derivati scambiati over the counter (o OTC) è consentito entro i limiti previsti dalla lettera circolare 17/6 del CAA, ossia nella misura in cui la Banca Depositaria non richieda alla Società di gravare gli attivi sottostanti da qualsivoglia impegno o garanzia o margine a copertura dell'investimento in tale tipologia di derivati. La Società rifiuterà ogni richiesta della Banca Depositaria di sottoscrizione di pegno o di "chiamata a margine" (c.d. margin call) o di altra copertura (o atto equivalente) e in tali circostanze non accetterà alcun investimento in tal senso.
A OBBLIGAZIONI
CATEGORIE
CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE INVESTIMENTO MINIMO COMPLESSIVO IN CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA
INVESTIMENTO MINIMO NEL FONDO INTERNO DEDICATO PATRIMONIO DEL CONTRAENTE INVESTITO IN VALORI MOBILIARI
1 | Obbligazioni di emittenti governativi di uno Stato membro dello SEE |
2 | Obbligazioni di emittenti governativi di uno Stato fra i Paesi della zona A extra SEE |
3 | Obbligazioni di organizzazioni internazionali di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE |
3a | Obbligazioni di banche emittenti titoli ipotecari |
4 | Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato membro dello SEE, negoziate in un mercato regolamentato |
5 | Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato fra i Paesi della zona A extra SEE, negoziate in un mercato regolamentato |
6 | Obbligazioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato dello SEE |
7 | Obbligazioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato al di fuori dello SEE approvato dal CAA |
8 | Obbligazioni di emittenti non governativi di uno Stato membro fra i Paesi della zona A, non negoziate in un mercato regolamentato |
9 | Prodotti strutturati di tipo obbligazionario che rispettino le condizioni stabilite al punto 5.6.3 della Lettera Circolare 15/3 (rivolgersi a Lombard International Assurance S.A. per ulteriori informazioni) |
9a | emessi o garantiti da entità finanziarie internazionali di almeno due Stati membri dello SEE |
9b | emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con un rating S&P pari o superiore ad A+ |
9c | emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari ad A o A- |
9d | emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari a BBB+ o BBB |
B AZIONI | |
1 | Azioni di emittenti di uno Stato membro dello SEE negoziate in un mercato regolamentato |
2 | Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi della zona A, negoziate in un mercato regolamentato |
3 | Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato dello SEE |
4 | Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A, negoziate in un mercato regolamentato al di fuori dello SEE approvato dal CAA |
5 | Azioni di emittenti di uno Stato fra i Paesi della zona A non negoziate in un mercato regolamentato |
6 | Prodotti strutturati di tipo azionario che rispettino le condizioni stabilite al punto 5.6.3 della Lettera Circolare 15/3 (rivolgersi a Lombard International Assurance S.A. per ulteriori informazioni) |
6a | emessi o garantiti da entità finanziarie internazionali di almeno due Stati Membri dello SEE |
6b | emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con un rating S&P pari o superiore ad A+ |
6c | emessi o garantiti da una banca della Zona A extra SEE negoziati in un mercato regolamentato |
6d | emessi o garantiti da una banca dei Paesi nella Zona A con rating S&P pari ad A o A- |
C FONDI D'INVESTIMENTO | |
1 | Fondi d’investimento conformi alla direttiva 2009/65/CE cosi come successivamente modificata ed integrata |
2 | Fondi d’investimento di uno Stato membro dello SEE, non conformi alla direttiva 2009/65/CE cosi’ come successivamente modificata ed integrata |
3 | Fondi d’investimento di un territorio dipendente di uno Stato membro dello SEE |
4 | Fondi d’investimento di uno Stato fra i Paesi della zona A al di fuori dello SEE |
5 | Fondi d’investimento di uno Stato fra i Paesi al di fuori della zona A |
D FONDI ALTERNATIVI | |
1 | Hedge funds semplici con caratteristiche qualitative rafforzate (rivolgersi a Lombard International Assurance S.A. per ulteriori informazioni) |
2 | Hedge funds semplici privi di caratteristiche qualitative rafforzate |
3 | Fondi di hedge funds con caratteristiche qualitative rafforzate (rivolgersi a Lombard International Assurance S.A. per ulteriori informazioni) |
4 | Fondi di hedge funds privi di caratteristiche qualitative rafforzate |
E ALTRI ATTIVI | |
1 | Fondi d’investimento immobiliari di uno Stato fra i Paesi della zona A |
2 | Conti a vista, a tempo e deposit notice |
C 250.000 € | B 250.000 € | A 125.000 € | N N/A | |||
125.000 € | 125.000 € | 125.000 € | ||||
N/A | N/A | N/A | Fondi Interni Collettivi | |||
≥ 1.250.000 € | ≥ 500.000 € | ≥ 250.000 € |
Limite emittente | Limite globale | Limite emittente | Limite globale | Limite emittente | Limite globale | Limite emittente | Limite globale | ||||
A | |||||||||||
1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | |||
4 | 100% | 100% | 30% | 100% | 20% | 100% | 10% | 100% | |||
5 | 100% | 100% | 30% | 100% | 20% | 100% | 10% | 40% 1 | |||
6 | 100% | 100% | 2,5% | 10%2 | 1% | 5% 2 | 0,5% | 2,5% 2 | |||
7 | 100% | 100% | 2,5% | 10% | 1% | 5% | 0% | 0% | |||
8 | 100% | 100% | 10% | 20% 3 | 10% | 20% 3 | 5% | 10% 3 | |||
9 | |||||||||||
9a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9b | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9c | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% 5 | 100% | |||
9d | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% 6 | 100% | 25% 6 | 100% | |||
B | |||||||||||
1 100% | 100% | 30% | 100% | 20% | 100% | 10% | 100% | ||||
2 | 100% | 100% | 30% | 100% | 20% | 100% | 10% | 40% 1 | |||
3 | 100% | 100% | 2,5% | 10% 2 | 1% | 5% 2 | 0,5% | 2,5% 2 | |||
4 | 100% | 100% | 2,5% | 10% | 1% | 5% | 0% | 0% | |||
5 | 100% | 100% | 10% | 20% 3 | 10% | 20% 3 | 5% | 10% 3 | |||
6 | |||||||||||
6a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6b | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6c | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% 5 | 100% | |||
6d | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% 6 | 100% | 25% 6 | 100% | |||
C | |||||||||||
1 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% | 40% 4 | |||
3 | 100% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 5% 4 | |||
4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% | 40% 4 | |||
5 | 100% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 5% 4 | |||
D | |||||||||||
1 100% | 100% | 30% | 100% | 20% | 100% | 0% | 0% | ||||
2 | 100% | 100% | 2,5% | 10% | 2,5% | 10% | 0% | 0% | |||
3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% | 40% 4 | |||
4 | 100% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 100% | 2,5% | 5% 4 | |||
E | |||||||||||
1 100% | 100% | 5% | 10% | 5% | 10% | 2,5% | 5% | ||||
2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | |||
6 TIPO A, N: Limite emittente applicabile al cumulo delle categorie X0, X0, X0, X0x, X0, X0, X0 x X0x.
0 XXXX X: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie X0 x X0.
0 XXXX X, X, X: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie X0 x X0.
0 XXXX X, X, X: Limite globale applicabile al cumulo delle categorie A8 e B5.
4 TIPO N: Limite globale del 40% applicabile al cumulo delle categorie da C2 a D4.
5 TIPO N: Limite emittente applicabile al cumulo delle categorie X0, X0, X0, X0x, X0, X0, X0 e B6c.
Note
Un Fondo Interno Dedicato di tipo B/A/N non può investire rispettivamente più del 30%/20%/10% dei suoi attivi in valori mobiliari diversi dai prodotti strutturati di un singolo emittente non governativo compresi nelle categorie A e B di cui sopra. Inoltre, il valore totale degli attivi detenuti dal fondo iterno in relazione a tali emittenti nei quali investe rispettivamente oltre il 10%/10%/5% dei propri attivi non può eccedere il 50%/40%/40% del valore degli attivi del fondo.
DEFINIZIONI / GLOSSARIO RELATIVI AI FONDI INTERNI
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI INTERNI
Approvazione preliminare da parte della Società
Per ogni strumento finanziario non quotato in una borsa valori regolamentata e/o con frequenza di valorizzazione non superiore al semestre, ovvero in caso di fondi di investimento chiusi, l'investimento è soggetto alla previa approvazione della Società.
Informativa sugli Investimenti Specializzati
In caso di Investimenti Specializzati (ossia il o gli investimenti in un fondo alternativo semplice, un fondo di fondi alternativi o fondo immobiliare, ovvero ogni altro investimento a ridotta liquidità), il Contraente è tenuto a sottoscrivere, prima dell'investimento nonché per conoscenza e accettazione dei rischi legati a tale tipologia di investimento, l'apposita informativa sui rischi specifici negli Investimenti Specializzati ("Informativa sugli Investimenti Specializzati").
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE DI ATTIVITA'
Fondi Alternativi
Fondi interni di tipo A, B e C: la liquidità per i fondi alternativi e per i fondi di fondi alternativi deve essere almeno semestrale per fondi di tipo A e B, e annuale per fondi di tipo C. Fondi Collettivi Interni di tipo N: la liquidità per i fondi alternativi e per i fondi di fondi alternativi deve essere almeno mensile. In caso di investimenti in Fondi Alternativi, siano essi Fondi Interni, il Contraente sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita liberatoria.
Fondi Interni di tipo D: nessuna restrizione è applicata alla liquidità per i Fondi Alternativi o Fondi di Fondi Alternativi.
Tuttavia per i Fondi di tipo C e D, la previa autorizzazione dell'Assicuratore è richiesta prima di ogni tipo di investimento in Fondi Alternativi e Fondi di Fondi Alternativi con liquidità minore di una volta a semestre come stipulato sopra.
L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività. Materie prime
Non sono consentiti investimenti diretti in materie prime. I certificati legati a materie prime non sono ammissibili, eccetto per i Fondi di tipo D. Fondi che investono in strumenti finanziari legati a materie prime sono ammissibili nell'applicabilità dei limiti di investimento.
Conti correnti in metalli preziosi sono consentiti in Fondi di tipo D con l'espressa condizione che l'Assicuratore è autorizzato a ripagare ogni richiesta di riscatto parziale o totale solo in cash e che la valutazione venga messa a disposizione della Banca Depositaria.
Derivati
I Derivati sono permessi solo per motivi di copertura e non possono essere utilizzati per motivi speculativi eccetto per Fondi di tipo D. Ad esempio, nei fondi di tipo A, B or C posizioni corte o lunghe sono ammesse se le attività sottostanti sono detenute in portafoglio. L'uso di derivati scambiati over the counter (o OTC) è consentito entro i limiti previsti dalla lettera circolare 17/6 del CAA, ossia nella misura in cui la Banca Depositaria non richieda alla Società di gravare gli attivi sottostanti da qualsivoglia impegno o garanzia o margine a copertura dell'investimento in tale tipologia di derivati. La Società rifiuterà ogni richiesta della Banca Depositaria di sottoscrizione di pegno o di "chiamata a margine" (c.d. margin call) o di altra copertura (o atto equivalente) e in tali circostanze non accetterà alcun investimento in tal senso.
Index Certificates
Gli index certificates indicizzati sono classificati ed ammessi tenendo in considerazione il valore più basso tra il valore del certificates medesimo ed il valore dei titoli sottostanti. Il limite d’investimento in index certificates riferibile ad un fondo interno è il più basso tra i seguenti due limiti:
• Il limite che sarebbe applicato ad obbligazioni simili emesse dallo stesso emittente;
• Il limite che sarebbe applicato ai titoli ai quali l’index è collegato, qualora i predetti titoli fossero detenuti direttamente nel conto.
Strumenti finanziari scambiati in un mercato non regolamentato
Investimenti in strumenti finanziari scambiati in un mercato non regolamentato possono essere richiesti alla Società per Fondi Interni di tipo D. Per Fondi Interni di tipo C, puo' essere richiesto se lo strumento finanziario è domiciliato nei paesi della zona A.
Ogni richiesta sarà in ogni caso soggetta a previa autorizzazione e due diligence della Società, che copre, ma non esclusivamente, le seguenti aree:
• Struttura aziendale/ attività e situazione finanziaria della stessa;
• Rischio di Controparte;
• Disponibilità di valutazione al valore di mercato.
L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività. Fondi Immobiliari (Real-Estate Funds)
Fondi interni di tipo A, B e C: la liquidità per i fondi immobiliari deve essere almeno semestrale per fondi di tipo A e B, e annuale per fondi di tipo C. Fondi Collettivi Interni di tipo N: la liquidità per i fondi immobiliari deve essere almeno mensile. In caso di investimenti in Fondi Immobiliari, siano essi Fondi Interni, il Contraente sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita liberatoria.
Fondi Interni di tipo D: nessuna restrizione è applicata alla liquidità per i Fondi Immobiliari.
Tuttavia per i Fondi di tipo C e D, la previa autorizzazione dell'Assicuratore è richiesta prima di ogni tipo di investimento in Fondi Immobiliari con liquidità minore di una volta a semestre come stipulato sopra.
L'Informativa sugli Investimenti Specializzati dovrebbe essere firmata prima del primo investimento in questa categoria di attività. Investimenti Diretti non facenti parte della zona A
Investimenti diretti (per es. obbligazioni, azioni, prodotti strutturati, certificati ecc.) domiciliati in Paesi non facenti parte della zona A e non quotati in mercati ammessi dal CAA non sono ammessi, eccetto per fondi tipo D.
PRODOTTI ALTERNATIVI: PROCESSO DI «DUE DILIGENCE»
Il Gestore è tenuto al rispetto della regolamentazione applicabile nel caso in cui decida di investire in strumenti o prodotti alternativi (Fondi Immobiliari, Hedge Funds, Private Equity) nel o nei Fondi Interni Dedicati che gestisce per conto della Società.
CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE
I contraenti sono classificati in una delle seguenti 5 categorie. Tutti i fondi, interni dedicati/collettivi/specializzati, attivati dal Contraente saranno classificati nella stessa categoria attribuita al Contraente medesimo.
Tipo N: Categoria predefinita.
Tipo A: Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 125.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 250.000 EUR.
Tipo B: Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 250.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 500.000 EUR.
Tipo C: Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 250.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 1.250.000 EUR.
Tipo D: Il premio minimo investito da un contraente di polizza in tutti i contratti sottoscritti con la Società è di 1.000.000 EUR e il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è uguale o superiore ad 2.500.000 EUR.
Il patrimonio dichiarato in valori mobiliari è costituito dal valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti dal Contraente inclusi i depositi bancari e il valore dei contratti di assicurazione vita e dei contratti di capitalizzazione al netto delle passività.
Secondo quanto previsto dalla Lettera Circolare 15/3 del CAA l'investimento minimo in ciascun Fondo Interno Dedicato è pari ad 125.000 EUR.
AREE GEOGRAFICHE
SEE (Spazio Economico Europeo)
Gli Stati membri sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (la Svizzera non fa parte dello SEE).
I Paesi della zona A
Uno Stato membro dello SEE o uno dei seguenti Paesi: Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx d’America e Svizzera o ogni altro Paese i cui controlli cautelativi siano assimilabili a quelli posti in essere nei Paesi dello SEE (xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000_xx.xxx - Arabia Saudita, Brasile, Cina, Hong Kong, India, Repubblica di Xxxxx, Singapore, Sud Africa, Turchia).
Territori dipendenti (Solo i seguenti Paesi sono territori dipendenti degli Stati indicati)
Paesi Bassi: Antille Olandesi – Regno Unito: Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman, Isole del Canale, Isola di Man e Isole Vergini Britanniche.
GLOSSARIO
CAA: Il Commissariat aux Assurances è l’Autorità di Vigilanza per il settore delle assicurazioni nel Lussemburgo.
Fondo Interno Dedicato: Un fondo interno che investe - almeno parzialmente - direttamente negli attivi indicati dalla Circolare 15/3 emanata dal CAA senza garanzia di rendimento, a supporto di un singolo contratto e gestito da un gestore patrimoniale.
Fondo Interno Collettivo: Un fondo interno aperto ad una pluralità di sottoscrittori.
Fondo assicurativo specializzato: Un fondo interno, diverso da un fondo dedicato, che investe - almeno parzialmente - direttamente negli attivi indicati dalla Circolare 15/3 emanata dal CAA, senza garanzia di rendimento, a supporto di un singolo contratto.
Direttiva 2009/65/CE: Direttiva del Consiglio Europeo del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).
Mercati regolamentati all’interno dello SEE: Uno dei mercati elencati nell’Articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE sui servizi d’investimento nel settore dei valori mobiliari.
Mercati regolamentati al di fuori dello SEE: Il CAA riconosce come mercati regolamentati al di fuori dello SEE i membri della Federazione Internazionale delle Borse Valori (lista consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xxx sotto la voce Members).
Nota Compilare in caratteri maiuscoli.
Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa.
I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
1 INFORMAZIONI GENERALI SUI PROFILI DI INVESTIMENTO
1.1 Questa sezione descrive le caratteristiche e le finalità dei Profili di Investimento creati da Lombard International Assurance S.A. al fine di riflettere gli obiettivi e le strategie d’investimento personali dei Contraenti. Le linee guida d’investimento per ciascun Profilo di Investimento sono fornite dalla Società al Gestore in conformità agli obiettivi di investimento di seguito descritti.
1.2 All’atto della stipula del Contratto, il Contraente può selezionare nel Modulo di Proposta uno dei Profili di Investimento messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A. sulla base del proprio profilo di rischio determinato in funzione delle proprie circostanze personali al quale è associato un Fondo Interno Dedicato (a ciascun Profilo di Investimento corrisponde un Fondo Interno Dedicato). In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente avrà il diritto di richiedere alla Società, secondo le modalità previste nelle Condizioni Contrattuali, di sostituire il Profilo di Investimento selezionato nel Modulo di Proposta con un altro Profilo di Investimento tra quelli messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A. e di seguito descritti.
1.3 Al fine di riflettere le diverse caratteristiche, finalità e obiettivi di ciascun Profilo di Investimento Lombard International Assurance S.A. istituirà un Fondo Interno Dedicato come descritto nelle Sezioni da 3 a 5 che seguono, in corrispondenza di ciascun Profilo di Investimento disponibile. I Fondi Interni Dedicati, così come gli Attivi Ammissibili che li compongono, sono di proprietà di Lombard International Assurance S.A.
2 INFORMAZIONI RELATIVE AL PROFILO DI RISCHIO DI CIASCUN PROFILO DI INVESTIMENTO E DEI CORRISPONDENTI FONDI INTERNI DEDICATI
2.1 Il profilo di rischio di ciascun Profilo di Investimento e del Fondo Interno Dedicato corrispondente è determinato da Lombard International Assurance S.A. sulla base di vari fattori ivi incluso, a titolo esemplificativo, la volatilità media annua attesa degli attivi sottostanti, la strategia d’investimento e altri fattori di rischio. I tassi di volatilità indicano il grado di variabilità delle Quote di uno o più Fondi Interni Dedicati in relazione ad un dato periodo di tempo. La lista dei Profili di Investimento con una sintetica descrizione delle loro caratteristiche, obiettivi, stile di gestione e profili di rischio nonché dei corrispondenti Fondi Interni Dedicati messi a disposizione dalla Societàda Lombard International Assurance S.A. in relazione alla Polizza sono elencati nella Sezione 5 che segue e nel Modulo di Proposta.
3 INFORMAZIONI GENERALI SUI FONDI INTERNI DEDICATI
3.1 I Fondi Interni Dedicati sono fondi interni assicurativi, espressi in Quote e valorizzati in una valuta di denominazione (la "Valuta del Fondo"). Sono costituiti dalla Società per l’investimento dei Premi da parte dei Contraenti di Private Client Insurance e sono strutturati in funzione degli obiettivi, dello stile di gestione e delle strategie d’investimento corrispondenti ai diversi Profili di Investimento predisposti da Lombard International Assurance S.A.. A ciascun Fondo Interno Dedicato viene associato un Profilo di Investimento (tra quelli descritti nella Sezione 5 che segue) che descrive gli obiettivi e le relative strategie d'investimento e il Contraente, in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta ma anche successivamente, in corso di contratto, ha la possibilità di indicare il Profilo di Investimento da associare al Fondo Interno Dedicato corrispondente. Ciascun Fondo Interno Dedicato, può investire in Attivi Ammissibili ai sensi di quanto previsto nella Sezione 6, in conformità alle linee guida di investimento fornite da Lombard International Assurance
S.A. al Gestore, in linea con le percentuali d'investimento minime e nel rispetto delle restrizioni sugli investimenti nel Fondo Interno Dedicato previste dalla Lettera Circolare 15/3 (la "Circolare 00/0") xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx "XXX") del Granducato del Lussemburgo. Ciascun fondo potrà prevedere un solo stile di gestione, profilo di rischio, regole di valutazione e Lombard International Assurance S.A. potrà delegare la strategia di allocazione degli attivi relativi al medesimo ad un gestore nominato da Lombard International Assurance S.A.
3.2 I Fondi Interni Dedicati non potranno mai essere fusi con altri fondi interni di Lombard International Assurance S.A. Quest'ultima istituirà uno o più Fondi Interni Dedicati, separati dalle altre attività della Società, in linea con i diversi Profili di Investimento indicati nel Modulo di Proposta, o successivamente, da parte del Contraente. In vigenza di Contratto, il Contraente potrà inoltre richiedere alla Società di associare un Profilo di Investimento ad un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione. I Fondi Interni Dedicati sono dei fondi separati dalle altre attività della Società. I Fondi Interni Dedicati, così come gli attivi sottostanti che li compongono, sono di proprietà della Società.
3.3 Con riferimento alla tipologia di investimento prevista, si evidenzia che la Società non può svolgere attività di gestione individuale di portafoglio. Per tale motivo, l’investimento dei Premi e la successiva gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all’esclusivo giudizio della Società e dei Gestori da questa selezionati e nominati, senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di Investimento e della Valuta del Fondo, o possa mai avanzare pretese o richieste di risarcimento per cattiva gestione contro la Società o contro alcuno dei Gestori selezionati (tranne che in caso di dolo o colpa grave).
4 OBIETTIVI
4.1 Gli obiettivi di ciascun Fondo Interno Dedicato collegato al corrispondente Profilo di Investimento sono quelli di massimizzare il rendimento degli attivi in cui il Fondo Interno Dedicato.
4.2 L'investimento nel Fondo Interno Dedicato comporta dei rischi finanziari per il Contraente dovuto alle possibili fluttuazione del Valore Unitario delle Quote. Tale valore dipende a sua volta dall'andamento del valore degli attivi sottostanti in cui ciascun fondo investe nonché dal rischio di cambio connesso alle fluttuazioni che possano derivarne qualora tali attivi siano denominati in una valuta diversa dall'euro.
4.3 I Fondi Interni Dedicati non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati (o Valore del Fondo) potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi investiti in tali fondi.
4.4 Ai fini di accertare il rendimento di ciascun Fondo Interno Dedicato, si dovrà far riferimento alla volatilità media annua attesa, conforme a ciascun Profilo di Investimento e al profilo di rischio dei Fondi Interni Dedicati ad essi collegati. L'eventuale adozione di un Benchmark quale parametro di riferimento del Profilo di Investimento è mostrato a titolo puramente indicativo e non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione degli attivi sottostanti del Fondo Interno Dedicato e, in tal senso, Lombard International Assurance S.A. e il Gestore da questi nominato non hanno alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.
5 CARATTERISTICHE
5.1 I Fondi Interni Dedicati collegati a ciascun Profilo di Investimento e valorizzati in una Valuta del Fondo possono investire in uno o più tipi di attivi nell’ambito degli Attivi Ammissibili previsti dalla legislazione lussemburghese. I Fondi Interni Dedicati potranno dunque investire in Attivi Ammissibili non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti. Lombard International Assurance S.A. sarà esclusivamente responsabile della gestione dei Fondi Interni Dedicati pur delegando la strategia di allocazione degli attivi per ciascun Profilo di Investimento a uno o più gestori. Il Contraente non potrà fornire istruzioni specifiche su come gestire il Fondo Interno Dedicato collegato al Profilo di Investimento selezionato né dare indicazioni in merito alla selezione o alla strategia di allocazione degli attivi sottostanti al fondo.
5.2 A ciascun Profilo di Investimento corrisponde un solo Fondo Interno Dedicato avente proprie caratteristiche, obiettivi e regole di investimento. È possibile selezionare un solo Profilo di Investimento per Fondo Interno Dedicato.
5.3 I "Profili di Investimento Standard" sono indicati e rappresentati nella tabella "Descrizione dei Profili di Investimento" allegata al presente regolamento. Altri Profili di Investimento possono essere messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A. e allegati al Modulo di Proposta o in diverso documento consegnato al Contraente (i "Profili di Investimento Aggiuntivi").
5.4 Qualora il Contraente abbia selezionato l'Aliquota Plus o la Wealth Life Cover, la gestione del fondo terrà conto dei limiti previsti nelle Condizioni Contrattuali pertanto tutti gli Attivi Ammissibili in cui è effettuato l'investimento per tutta la durata della copertura dovranno (i) essere quotati in un mercato regolamentato, ovvero (ii) avere un prezzo aggiornato con cadenza trimestrale o inferiore pubblicato presso uno o più fornitori indipendenti di informazioni finanziarie (quali, a titolo esemplificativo, Bloomberg o Telekurs).
5.5 In caso di cancellazione di Quote (dovute, a titolo esemplificativo, ad una richiesta di Riscatto Parziale o di Switch), la composizione del Fondo Interno Dedicato sarà in ogni caso mantenuta inalterata.
5.6 Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore degli attivi sottostanti le Quote dei Fondi Interni Dedicati. I rischi tipici degli investimenti finanziari ai quali è esposto il Contraente stipulando la Polizza è brevemente illustrato qui di seguito:
(a) Rischio specifico e Rischio sistematico: Tale rischio è tipico dei titoli di capitale (es. azioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono ed è collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo essi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (Rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio generico);
(b) Rischio di credito: è il rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso all'eventualità che l'ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
(c) Xxxxxxx di interesse: anche questo rischio è tipico dei titoli di debito ai quali i Fondi Interni Dedicati investono, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di tali titoli , e quindi sui rendimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro durata: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo, e dunque del rispettivo Fondo Interno Dedicato, e viceversa;
(d) Xxxxxxx di controparte: è il rischio che l'emittente o le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti;
(e) Rischio di liquidità: è il rischio che i valori mobiliari ai quali i Fondi Interni Dedicati investono non si trasformino prontamente in moneta senza perdere di valore, quando necessario. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
(f) Rischio di cambio: è il rischio di oscillazione del tasso di cambio della valuta di riferimento del Contratto, l'Euro, rispetto alla Valuta del Fondo e alla diversa divisa in cui sono denominate le attività in cui i Fondi Interni Dedicati investono;
(g) Rischio Paese: è il rischio connesso agli investimenti in mercati esteri, in particolare quelli emergenti, la cui situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza dell'emittente o la relativa regolamentazione possono offrire ridotti livelli di garanzia e protezione al Contraente;
(h) Rischio d'investimento in strumenti derivati: è il rischio tipico degli strumenti derivati nei quali i Fondi Interni Dedicati potrebbero investire, ed è connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante (i) dal fattore leva a questi associato, e/o (ii) dal merito di credito delle controparti coinvolte, e/o
(iii) dalla potenziale illiquidità dei mercati nel quale vengono trattati (in particolare quelli non scambiati su mercati regolamentati o "over the counter"). Qualora gli strumenti derivati siano utilizzati ai fini di copertura, il rischio d'investimento è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dall'insufficiente correlazione con il valore del titolo sottostante o della posizione oggetto della copertura.
6 ATTIVI AMMISSIBILI
6.1 Gli Attivi Ammissibili sono gli attivi ammessi dalla Legge Lussemburghese per l’investimento delle riserve tecniche relative a polizze di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked e sulla base delle regole, principi e limiti previsti nell’Allegato 2 alle Condizioni Contrattuali (“Regole di investimento per i Fondi Interni”) in conformità alle disposizioni della Circolare 15/3. Gli attivi sottostanti a ciascun Profilo di Investimento e, pertanto, di ciascun Fondo Interno Dedicato corrispondente saranno selezionati tra gli Attivi Ammissibili al fine di riflettere gli obiettivi del Profilo di Investimento selezionato dal Contraente. Ciascun Profilo di Investimento selezionato dal Contraente e il corrispondente Fondo Interno Dedicato dovrà allocare e mantenere una porzione di liquidità che potrà essere utilizzata per la copertura dei costi previsti alla Sezione 10 che segue e per assolvere agli altri obblighi previsti dal Contratto.
6.2 In qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto il Contraente potrà richiedere alla Società, senza costi aggiuntivi, informazioni specifiche relative agli Attivi Ammissibili nei quali il Fondo Interno Dedicato collegato alla Polizza investe, nonché copia della Circolare 15/3.
6.3 Qualora Lombard International Assurance S.A. per qualsiasi ragione sia costretta a modificare significativamente la strategia d’investimento di uno o più Fondi Interni Dedicati o la composizione del medesimo e/o a chiudere uno o più Fondi Interni Dedicati o a disinvestire uno o più attivi in cui il Fondo Interno Dedicato investe, proporrà al Contraente le seguenti opzioni:
(a) trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato (Switch), senza alcuna spesa, in un differente fondo interno dedicato, o in un fondo esterno che presenti una politica d’investimento ed obiettivi simili a quelli del Fondo Interno Dedicato che è stato chiuso o in relazione al quale la politica d’investimento è stata significativamente modificata;
(b) trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato (Switch), senza alcuna spesa, in un conto di liquidità o in un fondo interno o esterno che non comporti nessun rischio d’investimento;
(c) risolvere il Contratto senza applicare alcun costo o penalità di riscatto.
La Società informerà il Contraente dell’intenzione di chiudere o di modificare considerevolmente la politica d’investimento dei Fondi Interni Dedicati o di uno o più degli attivi sottostanti ai medesimi e delle opzioni di cui sopra con un preavviso di almeno 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio delle opzioni e contenente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili e dei relativi costi. In mancanza di risposta del Contraente in merito alle opzioni offerte dalla Società entro i 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, la Società applicherà automaticamente l’opzione di cui alla lettera b).
7 IL GESTORE E LA BANCA DEPOSITARIA
7.1 Al fine di rispettare i criteri di investimento indicati dal Contraente scegliendo il proprio Profilo di Investimento, Lombard International Assurance S.A. nominerà un gestore che sarà incaricato della strategia di gestione degli attivi sottostanti ciascun Fondo Interno Dedicato in conformità al Profilo di Investimento prescelto dal Contraente e al relativo profilo di rischio. La gestione dei Fondi Interni Dedicati è rimessa all'esclusivo giudizio della Società e dei gestori da questa selezionati e nominati senza che il Contraente abbia mai facoltà di dare istruzioni o indicazioni al di fuori della scelta del Profilo di investimento e della Valuta del Fondo.
7.2 Il gestore sarà nominato da Lombard International Assurance S.A. in relazione a ciascun Fondo Interno Dedicato e fornirà le indicazioni necessarie per la gestione degli Attivi Ammissibili, in linea con il Profilo di Investimento prescelto dal Contraente tra quelli indicati nel Modulo di Proposta e nel rispetto della legislazione e della regolamentazione lussemburghese in materia di investimenti delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo vita in relazione alle polizze unit-linked.
7.3 Le responsabilità del gestore includono a titolo esemplificativo le seguenti attività:
(a) la scelta degli attivi sottostanti che dovranno essere inclusi di volta in volta nel Profilo di Investimento e selezionati tra gli Attivi Ammissibili in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
(b) la compravendita e la selezione degli attivi sottostanti al fine di rispettare le finalità del Profilo di Investimento;
(c) la consulenza finanziaria sugli attivi che dovranno essere inclusi negli Attivi Ammissibili;
(d) l’eventuale gestione della liquidità e il disinvestimento materiale degli attivi, ove necessario, al fine di far fronte alle obbligazioni derivanti dal Contratto o dal presente regolamento.
7.4 Lombard International Assurance S.A. ha il diritto di revocare il gestore per giustificato motivo in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto. L’intenzione di revocare il gestore (senza obbligo di indicare la ragione di tale revoca) dovrà essere comunicata ai Contraenti con un preavviso di 30 giorni.
7.5 Lombard International Assurance S.A. nomina altresì una o più Banche Depositarie che provvederanno alla custodia degli attivi sottostanti inclusi in ciascun Fondo Interno Dedicato sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società e/o dal gestore a seconda dei casi (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde una Banca Depositaria).
In caso di Banca Depositaria situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualsiasi rischio associato a negligenza, dolo o inadempienza da parte della Banca Depositaria e qualsiasi rischio associato a qualsivoglia misura esecutiva o di congelamento relativa agli attivi sottostanti la Polizza e derivante da una norma di legge o da un ordine proveniente da autorità amministrative o giudiziarie, sarà sostenuto dal Contraente.
7.6 Il Contraente prende atto che, nel caso in cui l’Accordo di Deposito con la Banca Depositaria venga risolto per qualsivoglia motivo, Lombard International Assurance S.A. procederà con la nomina di una nuova Banca Depositaria previo invio di una comunicazione al Contraente nell’ambito della quale saranno indicati gli estremi della nuova Banca Depositaria che si intende nominare. Laddove dovessero sussistere motivate ragioni di urgenza, Lombard International Assurance S.A. si riserva la facoltà di procedere direttamente con la nomina di una Banca Depositaria tra quelle incluse nella lista di banche depositarie situate all’interno dello Spazio Economico Europeo con le quali Lombard International Assurance S.A. ha già concluso un Accordo di Deposito, dandone successiva comunicazione al Contraente.
8 VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI DI CIASCUN FONDO, VALORE DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
8.1 Il prezzo di ciascun Quota o "Valore Unitario delle Quote" di ciascun Fondo Interno Dedicato è calcolato quotidianamente, ogni giorno lavorativo della settimana, o se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo (la “Data di Valorizzazione”), dividendo il valore delle Quote in Valuta del Fondo di ciascun Fondo Interno Dedicato per il numero delle Quote attribuite al medesimo. La prima Data di Valorizzazione di un Fondo Interno Dedicato di nuova costituzione corrisponde alla data di lancio del fondo che ha luogo quando Lombard International Assurance S.A. autorizza il gestore all'esercizio delle attività di investimento/disinvestimento degli attivi sottostanti. Il Valore Unitario delle Quote ad una determinata Data di Valorizzazione rappresenta la base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del Valore di Riscatto.
8.2 La valutazione di ciascun Fondo Interno Dedicato sarà il risultato dell’ammontare complessivo degli attivi a questo sottostanti, al netto di ogni diritto, onere o tassa addebitata al fondo alla Data di Valorizzazione e valorizzato in Valuta del Fondo. Gli attivi del Fondo Interno Dedicato includono qualsiasi reddito che possa derivare di volta in volta dagli Attivi Ammissibili che potranno essere accreditati al fondo come liquidità, o reinvestiti in attivi del fondo. Il "Valore del Fondo" individua il controvalore complessivo delle attività sottostanti di ciascun Fondo Interno Dedicato ad una determinata data ed è calcolato in Valuta del Fondo moltiplicando il numero totale delle Quote per il Valore Unitario delle Quote all'ultima Data di Valorizzazione.
8.3 Il controvalore delle Quote è calcolato tenendo in considerazione il prezzo di ciascun attivo sottostante il Fondo Interno Dedicato sulla base di quanto segue: (i) il prezzo di borsa alla Data di Valorizzazione (o alla Data di Valorizzazione precedente alla quale tale prezzo sia disponibile) per ciascun attivo quotato in una borsa valori; (ii) l’ultima valutazione disponibile per ogni altro attivo non quotato del Fondo Interno Dedicato; (iii) eventuali crediti di imposta derivanti dagli attivi sottostanti, ove spettanti; (iv) ogni commissione retrocessa dal gestore; e (v) il valore delle quote degli OICR, ove applicabile. Si fa presente che eventuali imposte o ritenute alla fonte di diritto nazionale/convenzionale sulle plusvalenze/dividendi, derivanti dagli attivi sottostanti, che non possano essere recuperate andranno ad incidere sul controvalore delle Quote, diminuendolo.
8.4 Data la specifica natura individuale dei Fondi Interni Dedicati, non sarà praticamente possibile pubblicare sul proprio sito internet il prospetto e il rendiconto periodico così come il Valore Unitario delle Quote di ciascun fondo ad una determinata Data di Valorizzazione. Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società le suddette informazioni e documenti nonché di ricevere il rendiconto periodico di ciascun fondo con periodicità trimestrale.
9 MODIFICA DEI PROFILI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI DEDICATI
9.1 In qualsiasi momento dopo la Data di Investimento, il Contraente avrà la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità previste nelle Condizioni Contrattuali, di sostituire in tutto o in parte (con riferimento al controvalore delle Quote del Fondo Interno Dedicato ad esso associato) i diversi Profili di Investimento selezionati dal Contraente nel Modulo di Proposta, o successivamente, con altri Profili di Investimento tra quelli messi a disposizione da Lombard International Assurance S.A. come indicati nel Modulo di Proposta e descritti nel presente Regolamento del Fondo Interno Dedicato (a ciascun Fondo Interno Dedicato corrisponde un Profilo di Investimento). Salvo diversa indicazione del Contraente, la sostituzione del Profilo di Investimento non comporta nessun trasferimento di controvalore di Quote in altro fondo (gli "Switch"). In alternativa, Lombard International Assurance S.A. potrà dare esecuzione alla sostituzione del Profilo di Investimento come richiesta dal Contraente attraverso operazioni di Switch secondo le modalità e i termini previsti nelle Condizioni Contrattuali. A seconda dei casi, le operazioni di Switch potranno essere eseguite attraverso il trasferimento del controvalore totale o parziale in uno o più Fondi Interni Dedicati di nuova costituzione.
10 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUI FONDI INTERNI DEDICATI
10.1 Su ciascun Fondo Interno Dedicato gravano direttamente i seguenti costi prelevati attraverso una riduzione del Valore Unitario delle Quote:
(b) una Commissione di Performance, se prevista dal Profilo di Investimento a questo associato. Tale commissione è riconosciuta al Gestore per il raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento, o di incrementi di valore, in un determinato periodo o intervallo di tempo. Le modalità di addebito e di calcolo così come ogni altra informazione relativa alla Commissione di Performance sono descritte e disciplinate nel singolo Profilo di Investimento,
qualora prevista.
(c) un Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato prelevato trimestralmente e pari ad un massimo dello 0,50% trimestrale (corrispondente al 2% annuale) determinato sul Valore del Fondo alla chiusura di ciascun trimestre. In alternativa le parti potranno concordare un diverso Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato in fase antecedente alla sua costituzione che sarà riportato nel Modulo di Proposta o in separato documento. Tale costo è destinato (i) in parte alla Società (1% annuale) per coprire le spese sopportate per la costituzione di ciascun Fondo Interno Dedicato e la sua successiva amministrazione, valorizzazione e rendicontazione, e (ii) in parte al distributore assicurativo (1% annuale) per coprire il compenso di eventuali costi di distribuzione assicurativa;
(d) un Onere Amministrativo Addizionale destinato a coprire in parte le spese per l'amministrazione di ciascun Fondo Interno Dedicato diverse da quelle di cui alla lettera (c) che precede. Tale onere è pari a EUR 1.701 per l'anno 2019 e viene addebitato trimestralmente e proporzionalmente tra i Fondi Interni Dedicati sulla base del Valore del Fondo. La formula utilizzata per suddividere tale onere tra i diversi Fondi Interni Dedicati è pari al rapporto tra l'importo dovuto e il controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni Dedicati moltiplicato per il Valore del Fondo preso in considerazione. L'Onere Amministrativo Addizionale (così come gli altri eventuali costi determinati in misura fissa) è soggetto a revisione al primo gennaio di ogni anno per riflettere l'indicizzazione. Tale indicizzazione è calcolata alla luce dell'andamento dell'IPCH (Indice des prix à la consommation harmonisé - indice armonizzato dei prezzi al consumo) pubblicato da STATEC (Service National de la Statistique ed de Etudes Economiques) del Dipartimento di Statistica del Lussemburgo il precedente 30 novembre sui 12 mesi precedenti, a cui verrà aggiunto uno spread in misura fissa dello 0,75%. In ogni caso, viene prevista una indicizzazione annuale non inferiore allo 0,50%. La Società si riserva di comunicare in anticipo al Contraente l'eventuale modifica dell'indice utilizzato per l'indicizzazione. Inoltre, sempre con riferimento ai costi determinati in misura fissa, gli importi in euro sono valorizzati nella Valuta del Fondo al giorno di addebito.
(e) una Commissione di Performance se prevista dal Profilo di Investimento a questo associato. Tale commissione è riconosciuta al Gestore per il raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento, o di incrementi di valore, in un determinato periodo o intervallo di tempo. Le modalità di addebito e di calcolo così come ogni altra informazione relativa alla Commissione di Performance, se prevista, sono descritte e disciplinate nel singolo Profilo di Investimento.
(d) gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività sottostanti a ciascun Fondo Interno Dedicato. Tali oneri sono quantificati e addebitati dalla singola Banca Depositaria e il loro ammontare sarà riportato nel rendiconto prodotto dal Lombard International Assurance S.A. Il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, prima della costituzione del Fondo Interno Dedicato o anche successivamente, una copia delle informazioni relative agli oneri che saranno addebitati dalla Banca Depositaria;
(f) costi amministrativi addizionali per processare determinate operazione connesse al fondo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambio del Profilo di Investimento, modifica della Banca Depositaria o del Gestore del fondo. Tali costi, inclusi eventuali costi notarili o simili, saranno addebitati sul Fondo Interno Dedicato interessato;
(g) gli altri oneri espressamente previsti dal Profilo di Investimento associato al fondo.
La Società si riserva il diritto di aumentare i costi indicati alle lettere (c) e (d) che precedono in funzione delle condizioni di mercato. In tale circostanza, la Società s’impegna a comunicare per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., l’eventuale variazione della struttura dei costi con almeno un mese di preavviso affinché il Contraente possa liberamente valutare la convenienza del Contratto e, in caso di significativa variazione, eventualmente esercitare il proprio diritto di recesso senza alcuna penalità.
10.2 Al Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato si applicano le seguenti disposizioni:
(a) In caso di operazione di disinvestimento (conseguenti ad un Riscatto, Totale o Parziale, o di Prestazione in Caso di Decesso), il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà dovuto sino al completamente delle operazioni di disinvestimento. Qualora le operazioni di disinvestimento siano ultimate nel corso del trimestre, allora sarà dovuto il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato calcolato in proporzione al tempo trascorso tra il primo giorno successivo alla chiusura del trimestre e il Valore del Fondo alla Data di Valorizzazione in cui sono ultimate le operazioni di disinvestimento;
(b) La percentuale di Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà da intendersi aumentata dello 0,05% annuale su ciascun Fondo Interno Dedicato nel caso in cui il Contraente non abbia optato per l'applicazione della Withholding Tax Reserve. In tale circostanza, la diversa percentuale riportata nel Modulo di Proposta è sempre da intendersi al netto dell'aumento di 0,05% annuali. Il costo che verrà addebitato su ciascun fondo è riportato nel Certificato di Xxxxxxx e/o nella lettera di conferma dell'investimento;
(c) Nel caso in cui il Fondo Interno Dedicato investe in Attivi Ammissibili quali fondi di private equity, hedge funds, fondi di fondi hedge, fondi immobiliari o fondi di fondi immobiliari, il Costo per l'Amministrazione del Fondo Interno Dedicato sarà incrementato sino ad un massimo del 25% calcolato sulla quota parte del fondo che investe in tale categoria di attivi ed è comunque soggetto ad un incremento minimo di EUR 750. L'inclusione tra gli Attivi Ammissibili di Investimenti Specializzati diversi da quelli poc'anzi elencati è soggetto al preventivo assenso di Lombard International Assurance S.A. e a costi addizionali che verranno concordati prima dell'inclusione.
10.3 Il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato e la Commissione di Performance, ove prevista, possono essere ulteriormente soggette ad IVA (o ad altra imposta equivalente) mediante applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente in Lussemburgo. Resta inteso, pertanto, che la percentuale massima sopra indicata così come quelle riportate nell'apposita sezione sui costi del Modulo di Proposta, o in un separato documento, sono sempre da intendersi al netto dell'imposta applicabile. Il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato che verrà addebitato al Contratto sarà riportato nel Certificato di Xxxxxxx. La Commissione di Performance che verrà applicata ed addebitata, inclusiva dell'IVA applicabile (o di altra imposta equivalente), sarà riportata invece soltanto nel rendiconto del fondo e potrà essere modificata di comune accordo in corso di contratto.
10.4 L'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), o altra imposta equivalente, applicabile alla Società sarà interamente a carico del Contraente con le modalità qui in precedenza descritte. Resta inteso che la Società si riserva il diritto di procedere alla vendita dei Fondi Interni Dedicati al fine di recuperare ogni costo, onere, tassa e/o imposta sul valore aggiunto ("IVA") comunque relativi o connessi alla Polizza.
10.5 Su ciascun Fondo Interno Dedicato gravano, indirettamente, gli altri costi e commissioni previsti dalle Condizioni del Contratto che vengono prelevati da Lombard International Assurance S.A. mediante utilizzo della porzione di liquidità dei Fondi Interni Dedicati e comunque attraverso la riduzione del numero delle Quote del Fondo Interno Dedicato.
10.6 Nel caso in cui la Società sia soggetta ad una modifica unilaterale del Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato apportata dal Gestore oppure degli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività dei Fondi Interni Dedicati apportata dalla Banca Depositaria, la Società si riserva il diritto di modificare i costi gravanti direttamente sui Fondi Interni Dedicati in modo da riflettere le predette modifiche.
10.7 Nel caso in cui si verifichi un cambio del Gestore o della Banca Depositaria per ragioni estranee al controllo della Società, incluse, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni, cessioni di azienda o portafoglio, modifiche legislative o regolamentari, la Società si riserva il diritto di modificare il Costo per la Gestione del Fondo Interno Dedicato oppure gli oneri inerenti l'acquisizione, la dismissione e/o la custodia delle attività dei Fondi Interni Dedicati per riflettere tale cambiamento ed addebiterà tali costi di conseguenza. Inoltre, la Società informerà il Contraente in merito a tali modifiche.
11 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
11.1 La Società provvederà ad inviare al Contraente, in occasione dell'invio del rendiconto annuale di Polizza, un rendiconto per ciascun Fondo Interno Dedicato recante i dettagli degli investimenti e la relativa movimentazione, nonché le altre informazioni previste dalla Circolare 15/3.
11.2 Il Contraente potrà richiedere in qualsiasi momento, secondo le modalità previste all'art. 26 delle Condizioni Contrattuali, di ricevere gratuitamente una versione aggiornata del rendiconto (o con periodicità trimestrale) nonché ogni altra informazione in merito a ciascun Fondo Interno Dedicato e agli Attivi Ammissibili sottostanti. Il Contraente può richiedere alla Società di ricevere copia della Lettera Circolare 15/3.
12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO
12.1 Lombard International Assurance S.A. ha il diritto di modificare il presente Regolamento del Fondo al fine di adempiere alle previsioni di legge e regolamentari vigenti in Italia e/o in Lussemburgo e/o ogni direttiva relativa agli Attivi Ammissibili emessa dalla competente autorità lussemburghese o modifiche alla politica gestionale del fondo. Qualsiasi modifica al Regolamento del Fondo sarà tempestivamente comunicata ai Contraenti e corredata da una spiegazione degli effetti che tali modifiche possano avere sui diritti dei Contraenti ai sensi della Polizza.
ELENCO ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO
1. Descrizione dei Profili di Investimento
Profilo di Investimento (Codice) | Obiettivo di investimento e stile di gestione | DESCRIZIONE DEI PROFILI DI INVESTIMENTO STANDARD Strategia Limiti all’utilizzo di Strumenti Finanziari | Benchmark | Profilo di rischio e orizzonte temporale | Valuta del Fondo | |
Active Alpha Equity Strategy (AA) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un rendimento positivo nel medio termine, utilizzando principalmente OICR UCITS, ETF e strumenti OTC che adottano strategie azionarie long/short potenzialmente meno correlate con l’andamento dei mercati azionari. La linea potrà anche assumere rischio di credito. L’obiettivo viene perseguito tramite la selezione attiva dei comparti, degli stili, nonché della complessiva allocazione strategica. Lo stile di gestione è flessibile e non consente l’individuazione di un benchmark con il quale confrontarne il risultato. Viene stabilito un livello massimo di rischio cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire • fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario, obbligazionario, azionario e rappresentativi di materie prime (commodities), denominati prevalentemente in Euro; • fino a un massimo del 100% in OICR UCITS, ETF e certificati rappresentativi di obbligazioni ed azioni, indici di mercato, indici finanziari, indici con sottostanti strategie finanziarie attive. | • OICR UCITS, ETF e certificati coerenti con le caratteristiche di investimento, fino a un massimo complessivo del 100%; • nel rispetto dei limiti di cui sopra, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili e strutturate; • investimenti diretti in titoli azionari 0%. Rating minimo degli emittenti sarà pari a BBB- nella definizione Standard & Poor’s o equivalenti. La linea potrà investire, inoltre, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. | Parametro di rischio: Value at Risk. Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 8%. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Liquidità USD (LD) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura monetaria, denominati in dollari USA (USD). Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario denominati prevalentemente in USD e fino a un massimo del 30% in strumenti del mercato obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati principalmente in USD. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 100% Xxxxxxx Xxxxx US Xxxxxxxx Xxxx in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è BREVE. | EUR |
Liquidità Euro (LE) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura monetaria denominati in euro. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e fino a un massimo del 30% in strumenti del mercato obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 10% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 100% ICE BofaML Euro Government Bill. | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è BREVE. | EUR |
Obbligazioni Governative Euro (GE) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro emessi da soggetti governativi e enti assimilati. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati ed obbligazioni strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 5% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 95% Xxxxxxx Xxxxx EMU Direct Government 1-5 years. | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni Governative USA (GU) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in dollari USA (USD) emessi da soggetti governativi e enti assimilati. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in USD. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati ed obbligazioni strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx US Xxxxxxxx Xxxx in USD convertito in Euro 90% Xxxxxxx Xxxxx US Treasury in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO - BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Lombard International Assurance S.A.
CONT2445_01/20_IT_PCI_MC_FOE_GC_Mediobanca_IT
39/45
Obbligazioni Governative Internazionali (GI) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti governativi e enti assimilati, con una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati nelle rispettive valute, compresi i Paesi Emergenti. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati ed obbligazioni strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 50%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 5% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 95% Xxxxxxx Xxxxx Global Government Bond in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale è MEDIO. | EUR |
Obbligazioni Corporate Euro – OICR (OC) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro ed emessi in misura principale da soggetti privati e, in misura residuale, da soggetti governativi e enti assimilati. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 10%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% Xxxxxxx Xxxxx Emu Corporate Large Cap 3-5 years. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni Corporate Euro – Titoli (TC) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro ed emessi in misura principale da soggetti privati e, residuale, emessi da soggetti governativi e enti assimilati. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo del 30%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% Xxxxxxx Xxxxx Emu Corporate Large Cap 3-5 years. | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni High Yield e Emerging Markets (OY) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia da soggetti privati con basso merito di credito; può quindi avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario (con un massimo del 100% in strumenti del mercato obbligazionario high yield e Paesi Emergenti), denominati prevalentemente in dollari USA (USD) e nelle rispettive valute. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Esposizione ad emittenti High Yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 5% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 95% Xxxxxxx Xxxxx Global HY & Emerging Markets Plus in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Azioni Italia (AI) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro e quotati sulla Borsa Italiana. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 30% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati; e fra un minimo del 70% e il massimo del 100% in strumenti del mercato azionario quotati sulla Borsa Italiana, denominati prevalentemente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo del 50%; In via residuale, e fino ad un massimo del 10%, in obbligazioni convertibili; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; E’ possibile l’investimento in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25% e nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% FTSE MIB. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO.L’orizzonte temporale di riferimento è maggiore di 7 anni | EUR |
Azioni Euro (EA) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire: - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati principalmente in Euro; - fra un minimo del 75% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario appartenenti all’area EMU. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% MSCI EMU. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; | ||||||
Azioni Internazionali (A8) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria con una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati prevalentemente in Euro; - fra un minimo del 75% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario appartenenti all’Area EMU, agli USA, area Pacifico, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 10% in strumenti del mercato azionario appartenenti a Paesi Emergenti. | Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% MSCI World in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
Azioni USA (A7) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari USA (USD). Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati prevalentemente in Euro; - fra un minimo del 75% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario appartenenti agli USA, denominati in USD. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% MSCI USA in USD convertito in euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
Azioni Emerging Markets (A9) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti ai Paesi Emergenti; può quindi avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, denominati prevalentemente in Euro; - fra un minimo del 75% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in Euro, USD o nelle rispettive valute. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% MSCI Emerging Markets in USD convertito in euro | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è LUNGO. | EUR |
High Dividend Euro (DE) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, caratterizzati dall’attesa di un flusso di dividendi elevato. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati (con un massimo del 20% in strumenti del mercato obbligazionario high yield e Paesi Emergenti); - fra un minimo del 75% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario, con prevalenza in strumenti appartenenti all’area EMU, denominati prevalentemente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo del 50%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% DJ EuroStoxx Select Dividend 30. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
New Trends (NT) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’ esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti appartenenti prevalentemente a settori/temi innovativi (quali ad esempio energie rinnovabili, acqua, risorse agricole, biotecnologie) e ai Paesi emergenti. Può presentare una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire - fino ad un massimo del 25% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia da soggetti privati (con un massimo del 20% in strumenti del mercato obbligazionario high yield e Paesi Emergenti); - fra un minimo del 75% e fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario con prevalenza in strumenti appartenenti all’Area EMU, agli USA, all’area Pacifico e dei Paesi emergenti, denominati nelle rispettive valute. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%, di cui massimo il 10% in OICVM di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 25%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill; 90% MSCI World in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è LUNGO. | EUR |
Flexible Strategies (FS) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un rendimento positivo nel medio termine, utilizzando principalmente OICR UCITS, ETF e strumenti OTC che adottano strategie Flessibili, Non Direzionali, Relative Value e potenzialmente decorrelate con le principali asset class. L’esposizione ai mercati finanziari sarà dinamica, ma con un profilo direzionale contenuto. Lo stile di gestione è flessibile e non consente l’individuazione di un benchmark con il quale confrontarne il risultato. Viene stabilito un livello massimo di rischio cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire: - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario, denominati prevalentemente in Euro; - fino a un massimo del 100% in OICR UCITS, ETF e certificati rappresentatiti di obbligazioni ed azioni. | OICR UCITS, ETF e certificati coerenti con le caratteristiche di investimento, fino ad un massimo complessivo dell’100%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili e strutturate; Investimenti diretti in titoli azionari 0%; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative e corporate 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 5.0% | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Obbligazioni Euro Breve Termine (OB) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in euro emessi da soggetti governativi e corporate, con un profilo conservativo. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo del 50%; Rating minimo emittenti pari a BB- (“doppia B meno”) nella definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 60% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index; 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro High Yield Index. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni Governative Core Europe (GC) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro emessi da soggetti governativi e enti assimilati dell’Eurozona. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in vix xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati ed obbligazioni strutturate; Rating minimo emittenti pari a A- (“A meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 5% ICE BofAML Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (EGB0); 95% ICE BofAML 1-10 Year AAA-A Euro Government Index (EG75). | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni Governative Italia (OG) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro emessi da soggetti governativi e enti assimilati italiani. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati principalmente in Euro. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’80%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati ed obbligazioni strutturate; Rating minimo emittenti pari a BB- (“doppia B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100%. | 5% ICE BofAML Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (EGB0); 95% ICE BofAML 1-5 Year Italy Government Index (GVI0). | Il profilo di rischio della linea è MEDIO. L’orizzonte temporale è MEDIO-BREVE. | EUR |
Obbligazioni Corporate USD – Titoli (OU) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in USD ed emessi in misura principale da soggetti privati e, in misura residuale, emessi da soggetti governativi e enti assimilati. Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire fino ad un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario denominati principalmente in USD. | OICR fino ad un massimo complessivo del 30%, di cui massimo il 10% di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 10%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100% | 10% ICE BofAML Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (EGB0); 90% ICE BofAML 3-5 years US Corporate Index (C2A0). | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale è MEDIO. | EUR |
Azioni US Selection (UA) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari USA (USD). Adotta uno stile di gestione attivo che, quindi, può comportare scostamenti rispetto al benchmark di riferimento in relazione alle opportunità offerte dal mercato. | La linea può investire • fino ad un massimo del 30% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati; • fra un minimo del 70% fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario USA e denominati in USD. | OICR fino ad un massimo complessivo del 50%, di cui massimo il 10% di natura speculativa; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; La linea potrà, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati sia con finalità speculative (fino a un massimo del 30%), sia con finalità di copertura. Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 30%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 0% • Obbligazioni governative 10% • Obbligazioni corporate 100% • Strumenti finanziari derivati 100% • Strumenti finanziari strutturati 100%. | 10% ICE BofAML Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (EGB0) 90% MSCI USA in USD convertito in Euro. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
Linea Dynamic 1 (V1) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, e residualmente di natura azionaria, emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati. La linea, inoltre, può avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione flessibile che non consente l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario denominati in Euro ed emessi da Paesi area Euro; - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario denominati in Euro ed emessi da soggetti non governativi aventi rating pari a AAA; - fino a un massimo del 35% di altre obbligazioni denominate in Euro o valute Paesi sviluppati; - fino a un massimo del 5% in strumenti del mercato azionario di emittenti appartenenti ai Paesi dell’area Euro o a Paesi sviluppati, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 3% complessivamente tra strumenti finanziari riconducibili ai Mercati Emergenti, Xxxxxx Obbligazionari non Investment Grade in qualunque valuta. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 5% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 3.00%. | Il profilo di rischio della linea è BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-BREVE. | EUR |
Linea Dynamic 2 (V2) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica ai mercati finanziari, rivolta in misura principale a strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, e in misura contenuta a strumenti finanziari di natura azionaria. La linea, inoltre, può avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione flessibile che non consente l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, denominati in Euro o valute Paesi sviluppati; - fino a un massimo del 30% in strumenti del mercato azionario di emittenti appartenenti ai Paesi dell’area Euro o a Paesi sviluppati, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 8% complessivamente tra strumenti finanziari riconducibili ai Mercati Emergenti, Xxxxxx Obbligazionari non Investment Grade in qualunque valuta. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in via residuale (massimo 5%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 30% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 4.50%. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-BASSO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Linea Dynamic 3 (V3) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica nei mercati finanziari, rivolta in misura prevalente a strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, e in misura prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria. La linea, inoltre, può avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione flessibile che non consente l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, denominati in Euro o valute Paesi sviluppati; - fino a un massimo del 60% in strumenti del mercato azionario di emittenti appartenenti ai Paesi dell’area Euro o a Paesi sviluppati, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 30% complessivamente tra strumenti finanziari riconducibili ai Mercati Emergenti, Xxxxxx Obbligazionari non Investment Grade in qualunque valuta. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 60% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 7.00%. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
Linea Dynamic 4 (V4) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica nei mercati finanziari, bilanciata tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, e strumenti finanziari di natura azionaria. La linea, inoltre, può avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione flessibile che non giustifica l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, denominati in Euro o valute Paesi sviluppati; - fino a un massimo del 90% in strumenti del mercato azionario di emittenti appartenenti ai Paesi dell’area Euro o a Paesi sviluppati, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 70% complessivamente tra strumenti finanziari riconducibili ai Mercati Emergenti, Xxxxxx Obbligazionari non Investment Grade in qualunque valuta. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 90% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 12.00%. | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO-LUNGO. | EUR |
Linea Dynamic 5 (V5) | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica nei mercati finanziari, bilanciata tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati, e strumenti finanziari di natura azionaria. La linea, inoltre, può avere una significativa esposizione valutaria. Adotta uno stile di gestione flessibile che non consente l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, denominati in Euro o valute Paesi sviluppati; - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato azionario di emittenti appartenenti ai Paesi dell’area Euro o a Paesi sviluppati, denominati nelle rispettive valute; - fino a un massimo del 100% complessivamente tra strumenti finanziari riconducibili ai Mercati Emergenti, Xxxxxx Obbligazionari non Investment Grade in qualunque valuta. | OICR fino ad un massimo complessivo dell’100%; Nel rispetto dei limiti previsti, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), obbligazioni convertibili; Esposizione ad emittenti high-yield o di Paesi Emergenti soltanto attraverso strumenti diversificati; Rating minimo emittenti pari a BBB- (“tripla B meno”) secondo la definizione Standard & Poors o equivalenti; Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati fino ad un massimo del 100%, nel rispetto dei seguenti limiti per asset class: • Azioni 100% • Obbligazioni governative 100% • Obbligazioni corporate 100% | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 18.00%. | Il profilo di rischio della linea è ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è LUNGO. | EUR |
Top Client | La linea ha l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica ai mercati finanziari sia attraverso strumenti finanziari di natura azionaria, che di natura obbligazionaria, emessi sia da soggetti governativi e enti assimilati, sia privati. Adotta uno stile di gestione flessibile che non consente l’individuazione di un benchmark di riferimento con il quale il risultato di gestione possa essere confrontato. Viene stabilito un livello massimo di rischio di mercato cui la gestione stessa potrà essere esposta. L’investimento privilegia le allocazioni in singoli titoli e le strategie a scadenza ad elevata generazione di cash flow, utilizzando a tal fine anche certificati e note strutturate. È | La linea può investire - fino a un massimo del 100% in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario (con un massimo di 30% in strumenti del mercato obbligazionario corporate high yield e Paesi Emergenti), denominati prevalentemente in Euro e nelle altre principali valute mondiali; - fino a un massimo del 65% in strumenti del mercato azionario e rappresentativi di materie prime (commodities) appartenenti ai Paesi Sviluppati e ai Paesi Emergenti denominati nelle rispettive valute o con copertura del rischio di cambio. | OICR con le caratteristiche di investimento descritte, fino a un massimo complessivo del 100% (di cui massimo il 30% di natura speculativa); Nel rispetto dei limiti di cui sopra, e in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 00%), in certificati, obbligazioni convertibili e strutturate; • strumenti finanziari derivati sia con finalità speculative (fino ad un massimo del 30%), sia con finalità di copertura • note strutturate/certificati non quotate 0% • strumenti finanziari privi di rating fino al 5%. Rating minimo degli emittenti dei titoli obbligazionari sarà pari a B entro un massimo del 30% e pari almeno a BBB- per la restante parte delle emissioni. Il | Parametro di rischio: Value at Risk Il parametro di rischio di riferimento è il VaR (massima perdita potenziale di valore della gestione nell’orizzonte di un mese, con una probabilità associata pari al 99%), che potrà assumere un valore massimo del 12,5%. La misura della Commissione di Performance e il parametro di riferimento per il relativo calcolo (Benchmark) sono i | Il profilo di rischio della linea è MEDIO-ALTO. L’orizzonte temporale di riferimento è MEDIO. | EUR |
presente un’esposizione rilevante a settori/temi azionari innovativi (ad es. energie rinnovabili, acqua, risorse idriche, biotecnologie) ed a strategie flessibili/alternative. | - fino ad un massimo del 30% in strumenti flessibili/ alternativi. | rating è inteso nella definizione Standard & Poor’s o equivalenti. | seguenti: Commissione di Performance: 15% Benchmark: 100% Xxxxxxx Xxxxx Euro Government Bill + 150 bps | |||
Altro | Qualora il Contraente desideri fornire ulteriori dettagli o preferenze in merito agli obiettivi, alla strategia d'investimento e al profilo di rischio relativi ad uno dei Profili di Investimento Standard (ad esempio con preferenza per certe classi di attivi, aree geografiche, settori economici etc.), può allegare un separato documento contenente tali precisazioni, che saranno tenute in considerazione da Lombard International Assurance S.A. e dal Gestore per la composizione e la gestione del corrispondente Fondo Interno Dedicato, e per la predisposizione del Profilo di Investimento a questo associato, che sarà in ogni caso effettuata in conformità alle norme stabilite dal CAA, nelle Condizioni di Contratto e nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato (il "Profilo di Investimento Personalizzato"). |
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