Circostanze eccezionali Clausole campione

Circostanze eccezionali. La Società e la Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi o impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente SEZIONE A in caso di sciopero, disordini di qualsiasi natura, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività, calamità naturali o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Circostanze eccezionali. 1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali. 2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo. 3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
Circostanze eccezionali. AIG Europe e la Centrale Operativa di Assistenza non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi nell’effettuare le prestazioni oggetto di garanzia qualora i ritardi siano dovuti a scioperi, disordini, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore o di radiazioni provocata dalla fissione dell'atomo, radioattività, o altri incidenti o calamità naturali. Tutti gli interventi della Centrale Operativa di Assistenza saranno compiuti in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e delle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali e saranno condizionati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Circostanze eccezionali. La Compagnia non risponde di ritardi o impedimenti nell’adempimento del presente Contratto in caso di sciopero, disordini, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore radiazioni provocate dalla fissione dell’atomo, radioattività o altri incidenti o calamità naturali.
Circostanze eccezionali. La Centrale operativa di assistenza AIG non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Circostanze eccezionali. CHE COSA SONO LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI? POSSONO AVERE UN IMPATTO SULLA POLIZZA O COMUNQUE SUL CONTRATTO? Se si verifica un cambiamento nella legislazione o nella regolamentazione o qualsiasi altra circostanza eccezionale fuori dal controllo della Società che incida sull’attività della Società o sulle condizioni qui previste, la Società potrà, nell’interesse del Contraente, modificare l’operatività della Polizza per tener conto delle circostanze eccezionali, a condizione che a seguito della modifica i benefici della Polizza siano equivalenti nella sostanza a quelli disponibili prima della modifica. In alternativa, la Società potrà sospendere i diritti del Contraente o specifiche disposizioni della Polizza. In particolare la Società potrà, a titolo esemplificativo, sospendere i pagamenti previsti dalla Polizza (tra cui il Riscatto Totale o Parziale e le prestazioni assicurative) in favore del Contraente o del Beneficiario (a seconda dei casi), nell’ipotesi in cui dovesse emergere che un soggetto terzo possa vantare sulla scorta di elementi oggettivi (incluso a titolo esemplificativo un parere legale ovvero una certificazione da parte di terzi) diritti sugli Attivi Ammissibili ovvero possa validamente esercitare (ed effettivamente eserciti) un’azione riguardante i medesimi Attivi Ammissibili che sia in grado (o potenzialmente in grado) di pregiudicare il Riscatto Totale o Parziale, o qualsivoglia pagamento (incluse le prestazioni assicurative), in favore (a seconda dei casi) del Contraente o del Beneficiario secondo quanto previsto ai sensi dalla Polizza. La scelta tra la modifica o la sospensione della Polizza sarà fatta dalla Società, a sua esclusiva discrezione, nel miglior interesse del Contraente o del Beneficiario. Le circostanze eccezionali includono, senza limitazione: . Modifiche normative o regolamentari; . Istruzioni o disposizioni emanate da autorità regolamentari o attività giudiziarie al cui controllo la Società e/o gli Attivi Ammissibili sono sottoposti; . Sospensioni nella valutazione degli Attivi Ammissibili; . Effettivo o possibile esercizio di diritti da parte di terzi sugli Attivi Ammissibili; . Grave rischio reputazionale per la Società, quale risultato di azioni o attività illegali, pendenti o probabili indagini penali avviate nei confronti del Contraente o Beneficiario.
Circostanze eccezionali. Che cosa sono le circostanze eccezionali ? Possono avere un impatto sulla Polizza o comunque sul Contratto?
Circostanze eccezionali. Qualora si verificassero circostanze eccezionali, o fossero in programma decisioni che potrebbero avere ripercussioni sugli interessi dei lavoratori, il CAE dovrà essere tempestivamente informato per iscritto dal suo Presidente e, se del caso, essere consultato al riguardo. Su richiesta del CR del CAE, può essere convocata una riunione straordinaria del CR insieme alla Direzione, durante la quale la Direzione provvederà a spiegare le circostanze pertinenti e a rispondere alle diverse domande sollevate. I rappresentanti dei lavoratori dei paesi coinvolti possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.
Circostanze eccezionali. Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile d’inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni attribuibili ad eventi quali: guerra civile o all’estero, instabilità politica notoria, sommosse, atti terroristici, movimenti popolari, rappresaglie, limitazione della libera circolazione di persone e beni, sia nominativa che generale, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, caduta di massi, frane, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, acque alte, disintegrazione del nucleo atomico o altri casi di forza maggiore, né di ritardi nell’esecuzione dovuti alle suddette cause. 14534 I 02.16 5M Europ Assistance non sarà ritenuta responsabile d’inadempienze nell’ese- cuzione delle prestazioni in caso di ritardo e/o impossibilità di ottenere documenti amministrativi, quali la carta grigia, ecc.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Servizi Opzionali I servizi descritti di seguito sono servizi opzionali che prevedono costi supplementari. Sono forniti se indicati separatamente nella Lista dei servizi del formulario d’ordine.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.