CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Servizi invernali sulla rete stradale provinciale
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
Responsabile della procedura di gara: Xxxxxxxx Xxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Città Metropolitana di Genova
CONTRAENTE
Xxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’accordo quadro
Committente ............................................................... La Direzione Territorio e Mobilità della Città
Metropolitana di Genova
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e che
è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Operatore economico/appaltatore L’operatore economico, in forma singola, associata o
consorziata, che stipula il contratto in quanto soggetto aggiudicatario
Responsabile del contratto....................................... Il soggetto indicato dall’operatore economico quale
referente unico nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Direttore dell’Esecuzione del Contratto…………... I soggetti indicati, per ogni tratta di intervento, dal
Committente quali referenti per il soggetto aggiudicatario
pagina
Articolo 1 Oggetto del contratto derivato 3
Articolo 2 Attivazione del contratto 3
Articolo 3 Durata 3
Articolo 4 Corrispettivo 3
Articolo 5 Attestazione di regolare esecuzione 4
Articolo 6 Fatturazione 4
Articolo 7 Pagamenti 5
Articolo 8 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 5
Articolo 9 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 6
Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza 6
Articolo 11 Monitoraggio e controllo delle prestazioni 6
Articolo 12 Penali 6
Articolo 13 Applicazione delle penali 7
Articolo 14 Responsabilità 7
Articolo 15 Esecuzione in danno 7
Articolo 16 Divieto di subappalto e cessione del contratto 7
SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto del contratto derivato
I contratti derivati possono comprendere le seguenti prestazioni:
(a) interventi sgombero neve dalla carreggiata stradale;
(b) trattamenti antighiaccio (anche preventivi) con spargimento di sale e/o materiale inerte sulla carreggiata;
(c) servizi aggiuntivi per:
(a.1) interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati; (a.2) interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi;
(a.3) lo spazzamento della sede stradale effettuato con autospazzatrice.
Le prestazioni sono disciplinate dal presente documento contrattuale, dal Capitolato speciale d’oneri e dall’Accordo quadro.
L’attivazione dei contratti derivati è subordinata al verificarsi delle previsioni e delle condizioni metereologiche che rendano necessarie le prestazioni sopra indicate e pertanto potrà avvenire anche con modalità non programmate.
Le prestazioni oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e la loro interruzione costituisce “interruzione di pubblico servizio” con tutte le conseguenze di legge.
Articolo 2 Attivazione del contratto
L’attivazione del contratto è disposta dal Direttore dell’esecuzione mediante la trasmissione dell’ordine di fornitura secondo gli usi commerciali in forma di lettera, mail, fax o pec, e nei casi di particolare urgenza, determinata dalle condizioni meteorologiche e da ragioni di sicurezza, anche a mezzo di comunicazione telefonica.
L’ordine di fornitura indica gli interventi e le prestazioni da eseguire sulla tratta di competenza dell’Appaltatore, in funzione delle previsioni e delle condizioni meteorologiche, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e organizzative della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore non può opporre alla Stazione Appaltante alcun vincolo di orario e di durata per lo svolgimento dei servizi, che dipendono esclusivamente dalle decisioni del Direttore dell’esecuzione.
Non è prevista nessuna forma di conferma da parte dell’appaltatore, che con la sottoscrizione dell’accordo quadro si è impegnato a eseguire tutte le prestazioni richieste nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali definite dall’accordo quadro e dell’offerta presentata.
Articolo 3 Durata
I contratti derivati cessano alle ore 24 dell’ultimo giorno di calendario del mese in cui il servizio è stato attivato e comprendono tutti gli interventi richiesti dal Direttore dell’esecuzione in relazione alla tratta assegnata.
Articolo 4 Corrispettivo
Il corrispettivo è a misura ed è determinato sulla base del ribasso unico offerto dal Soggetto aggiudicatario sull’elenco prezzi (Allegato 2 dell’Accordo quadro) in ragione del servizio effettivamente erogato.
Il corrispettivo s’intende remunerativo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e comprende e compensa ogni spesa, nessuna eccettuata, per dare la prestazione ordinata compiuta in ogni sua parte.
Sono a carico del Soggetto aggiudicatario tutte le altre spese, tasse ed emolumenti di qualunque natura inerenti atti o documenti contabili da stipulare per le prestazioni di cui al Capitolato speciale d’oneri e sua esecuzione, esclusa IVA che resta a carico della Stazione appaltante.
Articolo 5 Attestazione di regolare esecuzione
Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla scadenza di ogni contratto derivato l’Appaltatore trasmette al Committente la rendicontazione del servizio svolto. La rendicontazione comprende l’elenco dei servizi eseguiti.
La rendicontazione costituisce oggetto della verifica di conformità delle prestazioni condotta da ciascun Direttore dell’esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione, accertato il compiuto e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, attesta la regolare esecuzione e verifica l’importo totale dovuto, applicando eventuali penalità, i cui importi verranno trattenuti dalla Staziona appaltante.
L’esito della verifica di regolare esecuzione è comunicato dal Direttore dell’esecuzione contratto all’Appaltatore e costituisce condizione necessaria per la fatturazione delle prestazioni svolte.
L’importo del singolo contratto derivato è pertanto determinato dalle prestazioni richieste in ragione delle previsioni e delle condizioni meteorologiche ed effettivamente svolte.
Per ogni contratto derivato è acquisito un codice identificativo di gara (CIG), da citare nella fatturazione, e assunto un provvedimento riepilogativo degli interventi richiesti ed effettivamente eseguiti dall’Appaltatore sulla base della rendicontazione relativa all’intervento condotto.
Articolo 6 Fatturazione
L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell’articolo
25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, il codice ufficio della Città Metropolitana di Genova, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ), è UFGE40.
La fattura dovrà obbligatoriamente riportare: l’oggetto, il numero d’impegno, ed il CIG (codice identificativo gara), pena la restituzione al mittente della fattura medesima.
La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.
Articolo 7 Pagamenti
Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della Tesoreria della Città Metropolitana di Genova su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che i corrispettivi contrattuali liquidabili dal Committente, saranno pari all’importo riconosciuto all’Appaltatore decurtato di una percentuale pari allo 0,5%, percentuale la cui corresponsione potrà avere luogo, a seguito di svincolo, in sede di liquidazione finale, al termine del periodo contrattuale previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente ed ogni eventuale modifica dovesse intervenire unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore prende atto che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 10.000 euro la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare la verifica presso Equitalia dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione appaltante si impegna a dare all’aggiudicatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della sussistenza in capo all’aggiudicatario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi ed oneri derivanti dall’Accordo quadro e dai contratti derivati.
Articolo 8 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore s’impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei servizi oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’art. 105, comma 2, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a
risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG competente.
L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla lettera invito.
La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 9 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, per garantire la vita e l’incolumità del personale impiegato, al fine di non produrre danni a persone e/o cose nonché ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale della Stazione appaltante e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni provocati.
Articolo 11 Monitoraggio e controllo delle prestazioni
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di espletare in ogni momento tramite il Direttore dell’esecuzione o suo delegato, controlli sulla buona esecuzione del contratto, anche durante lo svolgimento delle prestazioni.
L’Appaltatore è tenuto a collaborare alle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni e a fornire tutte le informazioni e i dati richiesti.
Articolo 12 Penali
È applicata la penale di € 50,00# per ogni ora o frazione di ritardo nell’esecuzione del servizio richiesto dalla Stazione appaltante rispetto alle tempistiche di attivazione previste dal Capitolato speciale d’oneri.
Dopo tre episodi di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Responsabile del procedimento ha facoltà di
applicare la risoluzione dell’Accordo quadro nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
In caso di mancata esecuzione delle prestazioni, è prevista una penale di € 200,00# per ciascun episodio.
Qualora la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nell’ambito di uno o più contratti derivati si ripeta per due volte, il Responsabile del procedimento ha facoltà di applicare la risoluzione dell’Accordo quadro nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
Articolo 13 Applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all’Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata o pec.
L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Responsabile del procedimento, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall’Appaltatore, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, pena l’eventuale applicazione della risoluzione contrattuale.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.
Articolo 14 Responsabilità
L’Appaltatore esonera la Stazione appaltante da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, persone, cose e animali, nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.
L’Appaltatore è responsabile anche per l’operato del proprio personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore s’impegna a mantenere indenne la Stazione appaltante anche da eventuali richieste di risarcimento dei danni che dovessero intervenire successivamente alla scadenza dell’Accordo quadro e non opponibili.
Articolo 15 Esecuzione in danno
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato.
Articolo 16 Divieto di subappalto e cessione del contratto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto derivato. Non è ammesso il subappalto.