Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Applicazione delle penali. 1. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
2. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
Applicazione delle penali. Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta realizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante può procedere all'applicazione delle penali Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.). Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/°°° dell'importo contrattuale. L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza riscontrata a carico dell'impresa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inosservanza. Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell'ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate. La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Applicazione delle penali. 1. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscosso sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ovvero, qualora questi non fossero capienti sul deposito cauzionale. In tal caso l’Appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione entro il termine previsto dall’art 10.
2. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
Applicazione delle penali. 1. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo di cui all’articolo 29 e/o, limitatamente ai Servizi Accessori alla Disponibilità, del Livello Obiettivo di cui all’articolo 30, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l’applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
2. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione.
3. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [•%].
4. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dai relativi Corrispettivi [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità] alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l’ammontare del Corrispettivo [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità], il Concedente recupera la parte residua nel successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35.
5. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 39 in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti:
a) con riferimento ai Servizi di Disponibilità, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA;
b) con riferimento ai Servizi Accessori di Disponibilità, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] del corrispettivo annuale dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA;
c) con riferimento ai Servizi di cui ai punti a) e b) congiuntamente considerati, l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessiv...
Applicazione delle penali. Il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali fissate nel capitolo 14. Le penali saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute dal Committente all’Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia qualora i primi siano incapienti. Le eventuali forniture contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia. La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza nel caso in cui l’Appaltatore: • avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto; • avesse mancato per più di 3 volte le visite programmate per l’affiancamento alla conduzione; • avesse ritardato per più di 3 giorni l’intervento in caso di avaria del comparto.
Applicazione delle penali. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro il 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l’amministrazione potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.
Applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità a discrezione della stazione appaltante: Compensazione del credito: è data facoltà all’ Appaltatore di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali al presente Capitolato con quanto dovuto all’ Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. Resta ferma la possibilità per l’ Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
Applicazione delle penali. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell’Appaltatore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta: - dai pagamenti dovuti all’Appaltatore; - dalla cauzione definitiva, mediante escussione; - da altri eventuali crediti vantati dall’Appaltatore, nei confronti di Publiacqua, in ragione di qualunque altra causa, diversa dal presente contratto. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura e più precisamente il Responsabile Esecuzione Contratto emetterà certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato.
Applicazione delle penali. 1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente penali per la mancata effettuazione dei Servizi di Disponibilità ed Accessori e dei servizi e delle attività declinate in ogni singolo contratto EPC–iesimo. In particolare a ciascun Contratto EPC–iesimo sono applicate le penali di cui alla Tabella dell’art. 14, comma a), dello stesso Contratto EPC–iesimo. -------------------
2. Qualora l’ammontare complessivo delle penali dei 65 Contratti EPC–iesimo risulti superiore al 10% della somma del valore del Corrispettivo di Disponibilità e del Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, opportunamente rivalutati, si attiveranno le procedure previste dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016. -------------
3. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dai relativi Corrispettivi di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l’ammontare del Corrispettivo (di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità) il Concedente recupera la parte residua nel successivo Corrispettivo. ------------------------