DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Il contratto non può essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria o di fallimento della stessa.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte, eccetto che per l'attività di formazione. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prestazione oggetto del contratto non potrà essere oggetto di subappalto né il relativo contratto ceduto, anche parzialmente, ad altra società.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese riscontrate.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto, è fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 7 Art 12 CAUZIONE DEFINITIVA 7 Art 13 DANNI A PERSONE O COSE 7 Art 14 RESPONSABILITA' 8 Art 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8 Art 16 RECESSO 8 Art 17 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 8
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto divieto all'appaltatore di subappalto, anche parziale, del servizio e di cessione, a qualunque titolo,del contratto, pena, in ogni caso, l'immediata risoluzione unilaterale del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. In considerazione dell’oggetto del presente appalto, e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati, è vietato all’appaltatore di subappaltare o cedere, anche parzialmente, l’appalto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento a favore dell’Amministrazione appaltante di eventuali ulteriori danni.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 10.1. Non è ammessa alcuna forma di subappalto totale o parziale.