DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Il contratto non può essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria o di fallimento della stessa.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte, eccetto che per l'attività di formazione. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prestazione oggetto del contratto non potrà essere oggetto di subappalto né il relativo contratto ceduto, anche parzialmente, ad altra società.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 4 Art 12 CAUZIONE DEFINITIVA 4 Art 13 DANNI A PERSONE O COSE 5 Art 14 RESPONSABILITA' 5 Art 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5 Art 16 RECESSO 5 Art 17 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 6
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. Il Tesoriere non può sub-concedere a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione a pena di nullità, anche in caso di cessazione dell’attività da parte dell’Impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa. 2. Non è ammesso il subappalto del servizio.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Per la particolare tipologia della prestazione, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del presente appalto, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. La violazione dell’obbligo comporta l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice degli Appalti, così come modificato, a far data dal 1 novembre 2021, dall’art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine, il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che AMA non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, AMA sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.