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REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. . Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali la collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dal comma 6 dell’art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6 Agosto 2008 n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento all’ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)
1. L’ufficio per il personale, ricevuta la richiesta da parte del Dirigente dell’Area interessata, verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni ai Dirigenti delle altre Aree tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.
2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l’Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto della disponibilità di bilancio.
3. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
Art. 3
(Individuazione della professionalità)
1. L’Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a. definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;
b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c. durata dell’incarico;
d. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e. tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 4 (Procedura comparativa)
1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum e alla relativa offerta viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a. qualificazione professionale;
b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d. eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
e. ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
Art. 5 (Esclusioni)
1) Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione
2) Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità:
a. le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma;
b. le collaborazioni connesse allo svolgimento di attività caratterizzate da indifferibile urgenza;
c. le collaborazioni caratterizzate da prestazioni professionali o artistiche infungibili, tenendo conto o della natura dell’incarico o dell’oggetto della prestazione o dell’abilità/conoscenza/ qualificazione del collaboratore;
d. le collaborazioni da affidare a seguito di procedura comparativa già effettuata ma andata deserta;
e. le collaborazioni da affidare ad esperti già professionalmente riconosciuti ed accreditati da Pubbliche Amministrazioni competenti per specifiche attività tecniche.
Art. 6 (Formalizzazione dell’incarico)
Il Dirigente dell’area interessata formalizza l’incarico conferito mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore.
Il disciplinare d’incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della collaborazione, nonché del compenso concordato e delle modalità di pagamento.
Art. 7
(Durata del contratto e determinazione del compenso)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 8
(Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per xxxxxxxxxxxx.Xx dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)
1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazione ed, eventualmente, attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile ………………
Il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali ………………
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE