Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Pubblicità ed efficacia. Dell’ esito della procedura di selezione deve essere data la medesima pubblicità prevista per il conferimento. L’ efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’ art. 3, comma 18, della Legge n. 244 /2007 e successive modificazioni ed integrazione.
Pubblicità ed efficacia. 1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazione ed, eventualmente, attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
Pubblicità ed efficacia. 1. Gli incarichi esterni conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti (sito internet, anagrafe delle prestazioni, Corte dei Conti ecc.).
2. L’efficacia dei contratti di collaborazioni è subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, comma 18 della legge n. 244/07.
Pubblicità ed efficacia. 10.1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web di BMTI nella sezione Società Trasparente xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ .
Pubblicità ed efficacia. Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito di Ateneo al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx .
Pubblicità ed efficacia. 11.1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/, sezione “Notizie”.
Pubblicità ed efficacia. Dell'avviso ad evidenza pubblica si dà adeguata pubblicità tramite:
Pubblicità ed efficacia. 1. L’avviso pubblico di cui all’art. 3 nonché l’esito della procedura comparativa sono resi pubblici attraverso inserimento sul sito istituzionale della Regione.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 18 della legge 24/12/2007 n. 244, i contratti di collaborazione di cui alla presente disciplina sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito della Regione - Bollettino Ufficiale Regionale.
Pubblicità ed efficacia. Articolo 11 – Limite massimo di spesa Articolo 12 – Esclusioni