DIRETTIVA CEE N. 86/653
IL NUOVO
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO INDUSTRIA E COOPERAZIONE
30 luglio 2014 Avv. Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx
DIRETTIVA CEE N. 86/653
Articolo 17
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.
b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio
deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni
- che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;
- e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.
5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di
notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione del presente articolo e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica”
Recepita nel d.lgs. 303/1991 che ha modificato l’art. 1751 x.x.
XXX. 0000 X.X. XXXXXXXXX' XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
“All' atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all' agente un' indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l' agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l' agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un' inadempienza imputabile all' agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l' agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all' agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell' attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l' agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d' agenzia.
L' importo dell' indennità non può superare una cifra equivalente ad un' indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall' agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell' indennità non priva comunque l' agente del diritto all' eventuale risarcimento dei danni. L' agente decade dal diritto all' indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l' intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell' agente.
L' indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell' agente”
- AEC ponte 1992
- AEC 20.3.2002
- Giurisprudenza
- Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia CE
- Sentenza Corte di Giustizia CE 23.3.2006
- Giurisprudenza attuale
ART. 4
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
“Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto”
PATTO DI PROVA ART. 4 - AEC 2014
• l’art. 4 menziona per la prima volta il periodo di prova;
• il patto di prova è una clausola che le parti possono apporre al contratto di agenzia, con cui esse subordinano la definitività del rapporto all’esito positivo di un periodo di prova;
• legittimità dell’applicazione al contratto d’agenzia;
• momento d’inserimento nel contratto;
• applicabilità sia nel contratto a tempo determinato che a tempo determinato;
• durata.
VARIAZIONI UNILATERALI ART. 2 – AEC 2014
Principio generale: concorso delle volontà Deroga art. 2
A) Sistema ex AEC 2002
A.1. senza preavviso (0% - 5%);
A.2. con preavviso 2 – 4 mesi (5% - 20%);
A.3. con il medesimo preavviso previsto per il recesso (> 20%)
B) Sistema ex AEC 2014
B.1. senza preavviso (0% - 5%);
B.2. con preavviso 2-4 mesi (5% - 15%);
B.3. con il medesimo preavviso previsto per il recesso (> 15%)
Le variazioni lievi nei 18 mesi si sommano ai fini di cui alle ipotesi
B.2 e B.3.
Le modifiche sono molteplici
(i) la variazione media è stata ridotta nell’endiade estrema da 20 a 15 %;
(ii) l’arco temporale di somma delle variazioni è stato aumentato
da 12 a 18 mesi;
(iii) la mandante ha questo potere unilaterale solo per le variazioni lievi.
Per le variazioni B.2. e B.3. occorre invece il consenso dell’agente.
C) Xxxx succede nel caso di dissenso dell’agente?
C.1. Se l’agente non ha ancora risposto negativamente per iscritto e non sono ancora trascorsi 30 giorni, la mandante può rinunciare alla variazione;
C.2. Se non sono decorsi trenta giorni e l’agente ha manifestato per iscritto il suo dissenso si crea una fictio iuris:
- la lettera di modifica si converte in una lettera di recesso acausale ad iniziativa della preponente;
- perciò sono dovute le indennità di risoluzione del rapporto;
- all’agente deve essere consentito di lavorare il preavviso o in alternativa gli deve essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva;
- l’agente non può far derivare dalla variazione la giusta causa di recesso e sottrarsi così dal prestare il preavviso.
MODIFICHE ULTERIORI
art. 5: è stato dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rifiuto da parte della mandante della proposta d’ordine trasmessa dall’agente, salvo accordi diversi tra le parti.
art. 6: è stato ampliato da 4 a 6 mesi il termine entro in cui considerare a buon fine gli affari conclusisi dopo la fine del rapporto e dipesi dalla preponderante attività dell’agente cessato.
art. 7: è stata introdotta l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 anche alle somme dovute all’agente in corso di rapporto
MODIFICHE ULTERIORI
art. 13: al primo comma è stata allungata la durata del periodo di sospensione del contratto per gravidanza (da 8 a 12 mesi) durante i quali la mandante dovrà astenersi dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Il secondo comma prevede che la disposizione di cui al primo comma si applichi anche nel caso di affidamento e adozione di minori.
Al terzo comma è previsto che in caso di interruzione di gravidanza il rapporto resti sospeso per un periodo massimo di 5 mesi.
INDENNITA’ PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO ART. 10 – AEC 2014
Introduce condizioni di miglior favore per gli agenti
- sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità
- sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità L'indennità di scioglimento del contratto è composta da:
🞭 l’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta mandante nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
🞭 l’indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
🞭 l’indennità meritocratica (capo III) collegata all’incremento della clientela e/o del giro d’affari, nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo III del presente articolo.
L’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell’agente l’indennità sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
I) INDENNITA’ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (FIRR)
🞭 i criteri di calcolo per l’accantonamento presso l’ENASARCO sono i medesimi previsti dal precedente AEC;
🞭 è sempre dovuta all’agente a meno che la risoluzione del
rapporto da parte della mandante non sia dovuta a:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
II) INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
🞭 i criteri di sono i medesimi previsti dal precedente AEC;
🞭 si applica anche al contratto a termine;
🞭 non è dovuta se il contratto si scioglie per fatto imputabile all’agente;
🞭 si considerano fatti non imputabili all’agente le dimissioni
- per giusta causa
- per invalidità permanente e totale
- per infermità e/o malattia da non consentire la
prosecuzione del rapporto
- successive al conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO
- successive al conseguimento della pensione di vecchiaia INPS sempre che i citati eventi si verifichino quando il rapporto sia durato almeno un anno.
III) INDENNITA’ MERITOCRATICA
🞭 tale indennità verrà erogata qualora alla cessazione del contratto l’agente abbia apportato al preponente
- un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari
- in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
🞭 l’indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo articolo 11.
🞭 il trattamento non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente. Si considerano fatti non imputabili all'agente le dimissioni dovute alle medesime ragioni previste per l’indennità suppletiva di clientela.
- Nel caso in cui l’indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui al capo I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II).
- Ove invece l’indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui al capo I e II l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui al capo I e II, dall’indennità meritocratica al netto della somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (capo II).
🞭 Il trattamento sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile. In tale fattispecie l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi previsti al capo I e II.
CRITERI DI RAFFRONTO
🞭 Contratti di durata fino a 5 anni
anno iniziale + rivalutazione ISTAT (4 liquidazioni trimestrali iniziali) raffronto
anno finale
(4 liquidazioni trimestrali finali)
🞭 Contratti di durata > a 5 anni e < a 10 anni
2 anni iniziali + rivalutazione ISTAT (8 liquidazioni trimestrali) raffronto
2 anni finali (8 liquidazioni trimestrali)
🞭 Contratti di durata > 10 anni
3 anni iniziali + rivalutazione ISTAT (12 liquidazioni trimestrali) raffronto
3 anni finali (12 liquidazioni trimestrali)
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei.
Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.
PERIODO DI PROGNOSI
È il periodo durante il quale si stima che la preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività dell’agente.
TASSO DI MIGRAZIONE
Indica la percentuale di clientela che si presume verrà perduta dalla preponente nel periodo di prognosi.
DIMINUZIONE FORFETTARIA
Detrazione dalla risultante delle operazioni precedenti, variabile secondo la durata del rapporto
10% fino a 5 anni
15% da 5 a 10 anni
20% superiore a 10 anni
OPERAZIONI DA COMPIERE
1. agente pluri o mono mandatario;
2. verifica durata del rapporto;
3. calcolo indennità meritocratica per raffronto fra liquidazioni (1-2-3 anni);
4. al risultato ottenuto al punto 3 andrà applicato il tasso di migrazione per la durata del periodo di prognosi
5. la risultante andrà decurtata di una ulteriore percentuale a seconda della durata del contratto
6. ciò che si ottiene è l’indennità meritocratica
7. si raffronta l’indennità meritocratica con la misura massima ex art. 1751 c.c.;
7.a. qualora l’indennità meritocratica sia superiore l’importo dovuto sarà pari all’indennità ex art. 1751 c.c.
7.b. qualora l’indennità meritocratica sia inferiore si applicano le regole fissate dall’art. 10 capo III, quarto e quinto comma.
ESEMPIO DELLE FASI DI CALCOLO
DELL’INDENNITÀ MERITOCRATICA EX ART. 11
Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni.
Secondo la tabella di cui all’art. 11 il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;
si ipotizza un valore dell’incremento conseguito dall’agente di € 35.000;
si applica il tasso di migrazione al valore dell’incremento (€ 35.000) per il periodo di prognosi (2 anni):
1° anno | € 35.000,00 – 17% | = € 29.050,00 |
2° anno | € 29.050,00 – 17% | = € 24.111,50 |
TOTALE: | = € 53.161,50 |
si riduce l’importo di € 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfetaria pari al 10%, essendo il
contratto di durata inferiore a 5 anni (cfr. art. 11, punto 5) di € 53.161,50 ovvero € 5.316,15;
la somma così ottenuta, € 47.845,35, si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell’art. 1751, comma 3 c.c. (cfr. art. 11, punto 6).
Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l’importo dell’indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;
ipotizzando che le somme versate dall’azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a € 30.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente è pari a € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).
NORMA TRANSITORIA N. 1 ART. 10
“I valori massimi annui di cui al capo I e al capo II dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente o rappresentante dalla data del 1^ gennaio 2002 in poi. Per i periodi precedenti al 2002 si applicano i massimali stabiliti dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento per i quali si effettua il conteggio”
NORMA TRANSITORIA N. 2 ARTT. 10 E 11
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del 1°gennaio 2014 continuerà ad essere applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 annessi in appendice e, a decorrere dal 1°gennaio 2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo a condizione che i citati contratti di agenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla più sopra citata data del 1°gennaio 2016. In assenza di tale condizione verrà applicata soltanto la disciplina stabilita dall’art. 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.
L’applicazione, fino al 31 dicembre 2015, della disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 comporta – per la determinazione dell’indennità meritocratica – che, come dato finale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B) dell’art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2015 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nell’ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nell’ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 10 anni).
Ai fini della determinazione dell’indennità meritocratica mediante l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo si assumerà:
come dato iniziale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso di migrazione di cui all’art. 11 punti n. 2 e 3 le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2016 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018 nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);
come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale la data del 1° gennaio 2016 ai fini dell’individuazione del periodo di prognosi (art. 11 punto n. 2), del tasso di migrazione (art. 11 punto n. 3) e della diminuzione forfetaria (art. 11 punto n. 5).
Dall’indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi dell’indennità di risoluzione del rapporto (art. 10 capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (art. 10 capo II) spettanti all’agente o rappresentante di commercio a decorrere dall’anno 2016.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 22: “Il presente accordo entra in vigore il 1° settembre 2014, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 2017, salvo quanto disposto dall’art. 23. Xxx non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo”.
PROPOSTE “DE IURE CONDENDO”
a. - importanza fondamentale del contratto stipulato
- affidarsi alla propria associazione e al proprio legale
- diffidare di format da internet o “copia - incolla” da precedenti contratti
b. approfondire una politica mirata circa le aspettative e quindi valutare con attenzione se l’attività dell’agente è una prestazione
- sul territorio
- per prodotti
- per clienti
in maniera tale che si ponga particolare attenzione a clausole che possono aiutare ad una verifica dell’efficacia dell’operato da parte dell’agente, non più genericamente ma con riguardo al settore dove le attese sono maggiori.
Per cui, ad esempio, clausole che interessino:
- budget per provincia;
- possibilità di togliere l’esclusiva in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;
- conferimento temporaneo diverso rispetto al contratto d’agenzia (che può essere a tempo indeterminato) di zone, prodotti o clienti;
- porre attenzione nell’individuazione dei prodotti e non usare formule generiche;
- mantenere un monitoraggio attento dei contratti al fine di evitare sovrapposizioni fra agenti (sotto il profilo del territorio, dei prodotti o della clientela);
- budget premianti sempre ben distinti da quelli minimi.