Contratto a tempo determinato Clausole campione

Contratto a tempo determinato. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l’apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi: a) per coprire necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; b) per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c) per esigenze di lavoro temporaneo, dovuto a flussi straordinari di utenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per attività connesse; d) per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento; e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge; f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall’art. 20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili, per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico appalto/concessione/affidamento, le parti concordano nell’escludere l’utilizzo di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto part-time. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art.4 e 24 della Legge 23 Luglòio 1991 n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle qua...
Contratto a tempo determinato. 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente. 3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperi...
Contratto a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 64 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Contratto a tempo determinato. Il contratto a termine senza indicazione della causale, può avere una durata massima di 12 mesi. Per i contratti di durata superiore, comunque non oltre i 24 mesi, devono essere indicate per iscritto le causali, che possono essere: - esigenze temporanee e oggettive non connesse all’attività ordinaria o di sostituzione di altri lavoratori - esigenze legate ad aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria La durata massima complessiva dei rapporti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi, proroghe e rinnovi compresi. Sono fatte salve le attività stagionali e le eventuali diverse diposizioni previste dai contratti collettivi. Il contratto, anche in caso di durata inferiore a 12 mesi, può essere rinnovato solo in presenza delle causali mentre può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, per i periodi successivi, solo in presenza di causali. Fanno eccezione i contratti a termine per attività stagionali che non richiedono causali né per la proroga né per il rinnovo. In assenza delle causali, in tutti i casi previsti, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine dei 12 mesi. È possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per massimo 4 volte nei 24 mesi. Il contratto a tempo determinato può essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione del contratto. Tali norme si applicano ai contratti stipulati dopo l’11 agosto 2018 e a proroghe e rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano alla pubblica amministrazione. In caso di riassunzione con mansioni differenti occorre verificare se la formazione sui rischi specifici, precedentemente erogata, sia da integrare. Se il lavoratore è riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi o 20 giorni per contratti di durata superiore, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato a partire dal secondo contratto. Il limite massimo è pari al 20% sul totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. La possibilità di individuare limiti diversi viene estesa anche alla contrattazione aziendale. E’ prevista una sanzione per violazione del limite percentuale, ma non il riconoscimento della trasf...
Contratto a tempo determinato. Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rap- porto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comun- que delle norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacita- mente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato .
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Contratto a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 15% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva provinciale, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive provinciali che occupino da 6 fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per tre lavoratori. Le imprese forniranno ai lavoratori in forza e all’ente bilaterale informazioni in merito al posto di lavoro , relativi alle mansioni svolte dagli stessi, che si dovessero rendere disponibili a tempo indeterminato nell’ambito della provincia di impiego. Inoltre le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno la priorità, a parità di mansioni, ai lavoratori già assunti con rapporto determinato, il cui contratto sia stato rinnovato almeno una volta, e che sia scaduto nel corso dei 24 mesi precedenti. Il lavoratore potrà esercitare tale diritto a condizione che manifesti la propria volontà in tal senso entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Contratto a tempo determinato. Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività. Possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo in relazione alle seguenti ipotesi:
Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arroto...
Contratto a tempo determinato. CONTRATTO DI INSERIMENTO