LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA
LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
Appalto di servizi per l'attivazione della polizza assicurativa RC patrimoniale dei dipendenti consortili per colpa lieve - triennio 2019 / 2022 ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. (CIG N° 7916421545)
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in esecuzione della Determinazione Dirigenziale D. AAGG – PF n. 550/2019 del 16.07.2019 intende esperire una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti o che si iscriveranno nelle categorie AL 26 - Servizi di intermediazione assicurativa e AL 28 - Servizi finanziari e assicurativi sul portale telematico Sardegna Cat al fine di concludere ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 un accordo quadro con un unico operatore economico, della durata di 36 mesi per la gestione dell'appalto.
Il criterio di aggiudicazione è del minor prezzo inferiore all'importo a base di gara stimato in euro 95.000,00, oltre I.V.A., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui caratteristiche sono definite dal mercato.
La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di modificare la durata del contratto assegnando una proroga per un massimo di sei mesi limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto e comunque non superiore a 6 mesi.
Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio dell’Ente.
Tutti gli operatori economici interessati iscritti o che si iscriveranno nelle categorie AL 26 - Servizi di intermediazione assicurativa e AL 28 - Servizi finanziari e assicurativi sul portale telematico Sardegna Cat possono partecipare alla procedura di gara gestita integralmente in modalità telematica.
OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto l'attivazione della polizza assicurativa RC patrimoniale dei dipendenti consortili, indicati nell’allegato elenco per colpa lieve - triennio 2019/2022.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto, per la gestione del servizio, è costituito da un unico lotto funzionale non suscettibile di frazionamento.
L’importo complessivo a base d’asta per la durata triennale dell’appalto è determinato in
€95.000,00, oltre tasse di legge. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.
La durata della copertura assicurativa in gara è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di emissione della polizza previa comunicazione di affidamento.
Le condizioni di polizza minime, che deve essere prestata nella forma del claims made, devono prevedere un massimale minimo di euro 5.000.000,00, una postuma di 5 anni, una retroattività di 5 anni, una franchigia massima di euro 2.500,00 per sinistro. La polizza assicurativa è per colpa lieve e pertanto esclude la colpa grave e il tacito rinnovo. La tipologia del rischio da assicurare è indicato nello schema allegato A) alla presente.
L’appalto deve essere seguito nel rispetto della vigente normativa di settore nel rigoroso rispetto delle norme in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
CPV: 66516500-5 Codice Istat: 092009 codice CIG 7916421545 – codice gara 7442124
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede
dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti.
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile.
Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo/ Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, i requisiti di capacità economica e finanziaria, dovranno essere posseduti da tutti i concorrenti ì facenti parte del raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7 del Codice. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del Xxxxxx.
A) Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ art. 37 del d.l. 3
maggio 2010 n. 78 convertito con legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata, ai sensi dell’art. 1 comma 3, del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi di legge.
B) Requisiti di idoneità professionale:
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara;
2. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
3. iscrizione a “Sardegna CAT” per le categorie AL 26 - Servizi di intermediazione assicurativa e AL 28 - Servizi finanziari e assicurativi.
C) Requisiti di capacità economica - finanziaria
1. aver svolto attività assimilabili a quella oggetto dell’appalto;
2. avere dotazioni e personale adeguati ad erogare il servizio richiesto
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno aver realizzato, nell’ultimo triennio, una raccolta premi nel ramo danni pari ad almeno l’importo triennale a base di gara.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 del codice civile, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: requisiti di ordine generale, di cui al punto A) e i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, di cui ai punti rispettivamente B) e C) da tutti i soggetti raggruppati; i requisiti di cui al punto D) in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento. Dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la compilazione dell’apposita modulistica predisposta dall’Ente ed in particolare.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura, fino all’aggiudicazione, è gestita tramite il portale telematico di Sardegna Cat. I documenti di gara ed attinenti, se richiesti, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità differente da quella richiesta.
Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:
da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
da procuratore generale e/o speciale secondo quanto in appresso indicato;
dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli
stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A” di qualifica). Nel caso dell’institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L’operatore economico concorrente pertanto deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett.
s) del D.Lgs. n. 82/2005. La dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale di Sardegna CAT.
La Stazione Appaltante non avrà responsabilità in caso di malfunzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara
L’offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito sul sistema, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
1.1 “Busta di Qualifica” documentazione amministrativa
1.2 “Busta Economica” offerta economica
Tutti i file della documentazione amministrativa e tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione di 50Mb e dovranno essere inseriti nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
1.1 “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti firmati digitalmente:
Lettera d’invito firmata per accettazione
• ;
Dichiarazione integrativa
Domanda di partecipazione
• , resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dalla persona legittimata conforme al modello 1;
• conforme al modello 2 firmata digitalmente dal: in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
Documento di gara unico europeo
• (DGUE) debitamente compilato in tutte le sue parti
modello 3 e firmato digitalmente dal legale rappresentante o dalla persona legittimata;
• Procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
• Passoe:
• Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del Codice (c.d.
“Banca dati nazionale degli operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC , cosiddetta Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici BDNCP: Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione
dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/ Servizi/ServiziAccessoRiservato AVCpass Operatore economico.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa.
La Stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.
La compilazione della modulistica predisposta dal CBSM deve essere accompagnata da una sola copia del documento d’identità del sottoscrittore, titolare dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla procura.
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituiti l’operatore economico qualificato come capogruppo deve presentare:
- Scrittura privata autenticata da notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e relativa procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
- in caso di Consorzio già costituito deve essere inoltre allegato in copia autentica l’atto costitutivo del consorzio.
Garanzia fideiussoria provvisoria:
L’offerta è corredata da:
1. da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La Garanzia dovrà avere i seguenti requisiti:
I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
IV) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una tesoreria provinciale dello Stato.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet dedicati.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta mediante
autocertificazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
1) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione.
• Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
Per i soli operatori economici che si trovano in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione anche di fatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. n. 50/20016: il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
“Busta economica” Offerta economica
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica da compilarsi preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante modello 4) e dovrà contenere i seguenti dati:
- il ribasso percentuale che sarà applicato sull’importo a base d’asta dell’appalto espresso in cifre ed in lettere.
- Il prospetto con l’elenco dei dipendenti con l’indicazione a fianco di ciascuno di essi
del prezzo unitario che andrà a concorrere unitamente agli altri alla determinazione del costo complessivo della polizza;
- Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi risultante dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di gara.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, espresse in modo indeterminato ed ambiguo, condizionate, prive dell’indicazione della percentuale di ribasso, parziali, plurime, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara e ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o è stato verificato che l’offerta sia in aumento rispetto all’importo a base di gara
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Nel caso in cui fosse riscontrata una discordanza tra il ribasso indicato nel modello 4) e quello indicato su SardegnaCat sarà comunque ritenuto valido quello inserito sul portale telematico nell’apposito form.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice”si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del “Codice”.
La soglia di anomalia sarà individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del “Codice” procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice”.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del “Codice”, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
La graduatoria provvisoria è creata nella piattaforma di Sardegna Cat. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione del concorrente.
L’importo offerto, si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento dell’appalto a regola d’arte, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento, nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza vigente in materia, sia nazionale che comunitaria.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
In una prima fase il seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento o da persona delegata procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa), attraverso le seguenti operazioni:
a) verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini di scadenza;
b) apertura della Busta di Qualifica per ciascun operatore economico concorrente;
c) verifica della regolarità del contenuto dei documenti;
d) ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
In una seconda fase, anche nella medesima seduta pubblica di gara, lo stesso seggio di gara procederà all’apertura della Busta Economica. La graduatoria sarà generata direttamente dalla piattaforma.
N.B. Soccorso Istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma
9 del D.lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall’Ente a pena di esclusione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Con la partecipazione alla procedura di gara, l’operatore economico accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nella presente lettera di invito ed in tutti gli allegati richiamati.
Resta inteso che:
- L’offerta presentata si intende onnicomprensiva.
- L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- Mentre l’offerente resta obbligato a seguito della presentazione della propria offerta, il Consorzio non è obbligato se non dopo la stipula del contratto.
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Delle operazioni di sorteggio sarà fatta menzione in un apposito verbale. Il Consorzio si riserva la facoltà di affidare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente per l’Ente.
- La procedura di valutazione, sarà effettuata tramite il portale telematico e l’affidamento provvisorio/definitivo sarà comunicato per via telematica tramite le utilità presenti nella piattaforma (messaggistica).
Il Consorzio si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta presentata non sia ritenuta idonea.
Non si procederà all’affidamento dell’appalto in caso di DURC irregolare, in questo caso l’Ente dichiarerà decaduto l’operatore economico partecipante.
In caso di rilascio di attestazioni mendaci o nel caso di perdita dei requisiti per partecipare alle gare si procederà alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
Nel caso di mutate esigenze di servizio, o nel caso di mancata adozione, di approvazione, di annullamento, anche in sede di autotutela, o di revoca del provvedimento di aggiudicazione o nel caso di revoca o indisponibilità sopraggiunta di fondi di Bilancio, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione stessa, o di sospenderla totalmente o parzialmente, o di aggiudicarla parzialmente senza che gli operatori economici concorrenti possano avanzare in merito alcuna pretesa anche di carattere economico. Le successive comunicazioni saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente primo nella graduatoria delle offerte e provvisoriamente aggiudicatario. Nel caso in cui le verifiche dessero esito negativo si procederà, ai sensi del X.X.xx. 50/2016, all’esclusione del concorrente dalla gara, ed alla eventuale conseguente nuova aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi al secondo posto e ss. nella graduatoria provvisoria.
DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà su richiesta dell’Ente produrre entro dieci giorni i seguenti documenti:
• Garanzia definitiva – ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016;
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto.
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del premio sarà eseguito di volta in volta per l’anno di riferimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della polizza.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria, salvo eventuali modifiche richieste dall’Ente a seguito della trasmissione dell’elenco definitivo ogni anno del personale consortile da includere/escludere dalla polizza. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza).
L’elenco del personale consortile da assicurare non è definitivo e pertanto potrebbe subire eventuali modifiche in eccesso o in difetto per tutta la durata contrattuale dell’appalto; in questo caso l’ammontare del premio della polizza dovuto sarà determinato sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di offerta.
La polizza dovrà essere consegnata entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione di affidamento mediante spedizione per posta pec all’indirizzo comunicato in sede di offerta
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura e solo ed esclusivamente e seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che il servizio sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificata con esito positivo.
I pagamenti verranno effettuati entro trenta (30) giorni dalla data di emissione di certificato di regolare esecuzione. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al Consorzio.
Si precisa inoltre che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta del Consorzio, a seguito di aggiudicazione definitiva:
gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
L’operatore economico si impegna a comunicare al Consorzio ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’operatore economico accetta che il Consorzio provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato. L’importo contrattuale offerto include anche le spese di incasso del bonifico bancario.
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
L’operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.
Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Consorzio ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con
raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art.106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs.
n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto;
d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura;
e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 50/2016.
Il Consorzio può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dall’autorizzazione previste dalla normativa vigente per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) mancato adempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
d) per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e) in caso di ritardi delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato la stazione appaltante risolve il contratto.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Consorzio, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà all’Aggiudicatario.
L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
L’inosservanza degli obblighi previsti è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio del Consorzio e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
L’Aggiudicatario esonera pertanto fin da ora il Consorzio da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.
Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari.
Le richieste di chiarimento relative alla presente procedura devono pervenire, entro e non oltre sette giorni antecedenti la scadenza per la ricezione delle offerte, utilizzando il sistema di messaggistica presente sul portale di Sardegna Cat nella relativa sezione. Le risposte saranno fornite entro tre giorni dalla richiesta utilizzando il medesimo sistema di messaggistica. Nel caso di quesiti di interesse generale le eventuali risposte potranno
essere inoltrate a tutti i concorrenti. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non
saranno prese in considerazione.
Si prega ad ogni buon conto, prima di inoltrare qualsiasi richiesta di chiarimento, di verificare sul sito xxx.xxxx.xx che l’Ente non risulti chiuso per ferie. In questo caso le risposte ai quesiti pervenuti saranno evase entro i tre giorni successivi decorrenti dalla riapertura.
TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e potranno essere comunicati ad altri Enti e/o soggetti nei casi previsti dalla normativa vigente, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in questione.
La partecipazione alla presente gara presume l’accettazione per il partecipante delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità adottato con Delibera G.R. RAS 30/15 del 16.06.2015 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni a cui ha aderito la stazione appaltante.
L’aggiudicatario deve assicurare il trattamento dei dati acquisiti ai sensi di legge e a non divulgarli a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della stazione appaltante e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto e nei casi previsti dalla legge.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.
La scadenza per la ricezione delle offerte è prevista per il giorno 17 settembre 2019 alle ore 13:00 e l’apertura in seduta pubblica presso la sede dell’Ente in Xxx Xxxxx, 000 piano 1 il giorno 18.09.2019 ore 10:00.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx (tel.000 0000000). Cagliari, 26.07.2019
Prot. n. 10053 P del 26 07 2017
Firmato
Il Responsabile del Procedimento
(xxxx. Xxxxxx Xxxxx)