RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del C...
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: - inattività del rilevatore, non dovuta a causa di forza maggiore, tale da pregiudicare il regolare svolgimento della rilevazione nei tempi previsti, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le disposizioni del presente accordo; - impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. In caso di risoluzione anticipata, al rilevatore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per l’opera fino a quel momento svolta come documentata dagli esiti del monitoraggio, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito. Il rilevatore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx tramite comunicazione sottoscritta e scansionata con allegato un documento di identità ovvero firmata digitalmente. In caso di recesso anticipato con preavviso inferiore il Comune di Vicenza si riserva il diritto di richiedere risarcimento dell’eventuale danno derivante. In caso di recesso del rilevatore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione ai questionari completati e validati.
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In tema di risoluzione e recesso, si applica l’art. 15 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT. XXXXX può recedere dal contratto qualora nei compiti di XXXXX intervengano trasformazioni di natura tecnico - organizzative rilevanti ai fini dell’appalto. XXXXX può altresì recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tutti i casi di recesso, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, non sarà dovuto all’appaltatore alcun indennizzo o quant’altro, in deroga all’art.1671 del C.C. . E' fatto salvo il diritto di XXXXX al risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede a istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro...
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. ART. 16 -
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. (artt. da 134 a 140 del D.Lgs. n. 163/2006)
1.15.1 Il recesso dal contratto per antimafia
1.15.2 La risoluzione per reati e per revoca dell’attestazione di qualificazione (art.135 del D.Lgs. n. 163/2006)
1.15.3 La risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art.136 del D.Lgs.n. 163/2006)
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. L’operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso; - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione; - a terzi e/o cose di loro proprietà. Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Consorzio ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. L’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel presente contratto, contestate per iscritto, per più di tre volte, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, darà diritto alla Unirelab
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente capitolato, anche in ogni altro caso di grave inadempimento. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Art. 26 - Garanzie