SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate. Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colleg...
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Affidataria indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidataria deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. • Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’Affidatario e dal subappaltatore; • Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 6 Art. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 6 Art. 11 SLA (Service Level Agreement) 8
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge in tema di subappalto di opere pubbliche e in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È vietata la cessione del contratto.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammesso il subappalto per tutte le attività oggetto della presente procedura, nel rispetto delle modalità previste all’articolo II.7 del Contratto di Servizi disposto dall’Istituto e specificato in modo dettagliato nell’offerta di gara. In particolare, il subappalto deve essere dichiarato in sede d’offerta, con chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto, e deve necessariamente possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia ed essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Impresa deve presentare tutta la necessaria documentazione all’Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. In caso di violazione delle norme indicate in precedenza, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.