CAPITOLATO D’ONERI
LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0013055.06-10-
CAPITOLATO D’ONERI
FORNITURA, IN MODALITA’ IRU (INDEFEASIBLE RIGHT OF USE) PER LA DURATA DI 15 ANNI, DI N. 2 TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) E DI APPARATI DWDM
CAPITOLATO D’ONERI
Fornitura, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use) per la durata di 15 anni, di n. 2 tratte in fibra ottica spenta e di apparati DWDM
C.I.G.: 6799723CEB
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 000000 F x00 00 00000000
Uffici: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxx 00000 – T x00 00 00000000 – F x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
Indice
1 Premessa 3
1.1 Introduzione 3
1.2 Definizioni 3
1.3 Riferimenti 4
2 Definizione dell’appalto 5
2.1 Oggetto e durata 5
2.2 Caratteristiche tecniche 8
2.3 Termine di consegna 9
2.4 Manutenzione 9
2.4.1 Centro di Gestione 11
2.5 Garanzie 12
2.6 Diritti di passaggio 12
2.7 Verifica di conformità 13
3 Clausole legali 17
3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile 17
3.2 Modalità e tempi di esecuzione 17
3.3 Assicurazioni 19
3.4 Corrispettivo e modalità di pagamento 20
3.5 Penali 24
3.6 Obblighi di riservatezza 25
3.7 Obblighi nei confronti del personale 25
3.8 Risoluzione e recesso 26
3.9 Subappalto 28
3.10 Cessione del contratto e dei crediti 28
3.11 Comunicazioni 28
3.12 Spese contrattuali ed oneri fiscali 29
3.13 Codice Etico e Modello organizzativo 29
3.14 Clausole di salvaguardia 29
3.15 Controversie e Foro competente 30
1 Premessa
1.1 Introduzione
A seguito della recente rivisitazione dell’architettura del sistema informativo di supporto all’emergenza sanitaria della Regione Lazio, in fase di realizzazione, che prevede la centralizzazione dei dati e della fonia per l’erogazione del servizio Emergenza Urgenza 118 da parte dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, la Regione medesima intende dotarsi di una infrastruttura trasmissiva in fibra ottica spenta, comprensiva dei relativi apparati DWDM, che interconnetta il Sito Metropolitano Primario (SMP) - presso il CED del San Camillo-Forlanini - con il Sito Metropolitano Secondario (SMS), presso il CED dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata.
Questi due siti garantiranno la replica dei servizi di emergenza in modalità active- active e centralizzeranno la ricezione di tutte le chiamate in fonia del servizio Emergenza Urgenza 118 per poi essere instradate in VoIP verso le Centrali Operative provinciali di competenza del 118 (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo).
L’infrastruttura trasmissiva, oggetto del presente appalto, deve garantire la continuità operativa da interruzioni, siano esse dovute ad incidenti gravi o inconvenienti minori.
1.2 Definizioni
Nel presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
• “Capitolato d’Oneri” o “Capitolato”, si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
• “Disciplinare di gara” o “Disciplinare”, si intende il documento, che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del Contratto;
• “ Atti di gara”, si intende l’insieme dei documenti di cui sopra (Lettera di invito - Capitolato d’Oneri - Disciplinare di gara – D.U.V.R.I.);
• “Società Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”, si intende la LAZIOcrea S.p.A., con Xxxx Xxxxxx xx 00000 Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000;
• “Concorrente” ovvero “Offerente”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che ha presentato un'offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto;
• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto;
• “Legale rappresentante”, si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore generale o speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad impegnare formalmente l’operatore concorrente nell’ambito della presente procedura;
• “Aggiudicatario”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato aggiudicatario in via definitiva del presente appalto;
• “Appaltatore”, si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto;
• “Parti”, congiuntamente, la Società Appaltante e l’Appaltatore.
1.3 Riferimenti
Nel presente Capitolato sono citati dei richiami ai seguenti documenti.
D.Lgs. n. 50/2016 | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
L. n. 136/2010 | Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” |
X.Xxx. n. 81/2008 | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” |
X.Xxx. n. 196/2003 | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” |
2 Definizione dell’appalto
2.1 Oggetto e durata
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, comprensiva dei relativi servizi di attestazione, certificazione e manutenzione, di n. 2 tratte in fibra ottica spenta (Dark Fiber) punto-punto atte a realizzare un anello fra il Sito Metropolitano Primario (preso il CED del San Camillo-Forlanini sito in xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx) e il Sito Metropolitano Secondario (presso il CED dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata sita in xxx Xxxx Xxxxxx x. 0, xxxxx -0, 00000 Xxxx) dei relativi apparati DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) e delle ottiche necessari ad illuminare l’intero anello (nel seguito anche “Infrastruttura trasmissiva”).
Il diritto d’uso esclusivo (IRU) delle predette fibre ottiche si intende costituito per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di verifica di conformità con esito positivo da parte della Società Appaltante dell’intera Infrastruttura trasmissiva rilasciata dall’Appaltatore.
La lunghezza complessiva dell’anello in fibra, calcolata con Google Earth, è di circa 15 chilometri a cui si aggiunge un fattore di correzione incrementale stimato del 10% che tiene conto di percorsi non riconducibili a quelli stradali individuati, per complessivi chilometri 16, così suddivisi:
note | DA | A | KM |
Prima via | San Camillo- Forlanini | Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata | 6.5 |
Seconda via | Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata | San Camillo- Forlanini | 9.5 |
Nella foto seguente è rappresentata l’ipotesi dell’anello in fibra ottica spenta composta da una coppia di fibre (rx/tx).
L’intera infrastruttura trasmissiva (fibra ottica spenta, ottiche ed apparati DWDM) deve essere funzionale alle esigenze di continuità operativa secondo le dimensioni caratteristiche di RTO e RPO, dove:
• RTO (Recovery Time Objective) esprime la finestra temporale disponibile per il recupero dell'operatività di un sistema informatico;
• RPO (Recovery Point Objective) rappresenta il massimo tempo che intercorre tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza, fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di guasto improvviso.
Data l’esigenza di dover assicurare, ai livelli applicativi, un RPO=0 e un XXXxx 00 minuti, l’Appaltatore deve fornire un’infrastruttura di rete conforme ai requisiti di alta affidabilità con parametri qualitativi che sono legati all’adozione di una infrastruttura SAN da 16Gb e di un’infrastruttura LAN da 10 Gb, in termini di:
• Fibra ottica a doppio link
• Rete layer 2 estesa
• QoS
• % packet loss = 0%
• Disponibilità = 99,9999 % con max 10 secondi di indisponibilità per singolo guasto
• RTT (Round Trip Time) <= 5 ms (esigenza Oracle database)
• OWD (On Way Delay) <= 2ms (per sincronismo tra storage)
• SAN estesa – connettività Fiber Channel over DWDM
• LAN estesa - connettività Ethernet over DWDM
L’Appaltatore deve pertanto fornire apparati DWDM con 4 lamba distinte, per 2 SAN (FC 16 Gb) e 2 LAN (ETH 10 GbE) con ulteriori disponibilità per eventuali future espansioni. Per quanto concerne le ottiche, queste devono essere idonee in termini di velocità richieste e della lunghezza ottica della fibra posata e certificata.
Nell’ambito del presente appalto e quindi del corrispettivo di cui al successivo punto 3.4, rientra la fornitura e l’installazione dei cassetti ottici presso i punti di terminazione delle singole tratte ottiche e la relativa garanzia per il corretto funzionamento degli stessi per tutta la durata dell’IRU. I cassetti ottici devono essere modulari a 19” (pollici) per poter essere inseriti in un armadio rack.
Alla consegna delle tratte in fibra ottica, l’Appaltatore deve consegnare apposita certificazione riportante la lunghezza della tratta, l’attenuazione ed ogni altro parametro utile alla successiva installazione degli apparati DWDM.
L’Appaltatore deve altresì fornire, installare e configurare, sempre nell’ambito del presente appalto e quindi del corrispettivo di cui al successivo punto 3.4, apparati DWDM, uno per sito, su cui saranno attestate le fibre, ivi compreso il servizio di assistenza on site di tipo 8x5 Next Business Day per la durata di due anni.
Gli apparati DWDM devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
• apparati totalmente ridondati in termini di alimentazione e di scheda di controllo;
• chassis 19” installabile su armadio rack;
• disponibilità di almeno 2 interfacce per il collegamento di altrettante dark fiber geografiche con relative ottiche;
• disponibilità di almeno 2 interfacce locali 10 Gb Ethernet con relative ottiche;
• disponibilità di almeno 2 interfacce locali 16 Gb Fiber Channel con relative ottiche;
• possibilità per future espansioni, nello chassis fornito, per l’eventuale aggiunta di ulteriori schede/interfacce locali.
L’Appaltatore deve terminare la fibra ottica spenta nei cassetti ottici sopra citati con connettori SC.
2.2 Caratteristiche tecniche
Le n. 2 tratte in fibra ottica spenta devono avere percorsi diversificati e devono essere prive di schiacciamenti per tutto il loro percorso esterno ed ove possibile interno alle due sedi SMP e SMS. Le fibre devono essere monomodale spente e terminate con connettori SC nei predetti cassetti ottici.
Le fibre ottiche di tipo monomodale dovranno essere conformi alla normativa ITU-T G.652 e compatibile con tecnologie DWDM.
Le fibre devono inoltre essere adeguatamente etichettate in entrambi le sedi per una loro agevole identificazione in fase di intervento da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore deve fornire prodotti hardware e, qualora necessarie, licenze software originali, appositamente rilasciate dal costruttore per la Società Appaltante/Regione Lazio, apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o provenienti da fonti non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio (fatte salve le attività di configurazione).
Inoltre, onde evitare forniture di licenze software illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale) ed apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, la Società Appaltante potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, affinché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia di supporto dallo stesso costruttore di riferimento e dalle sue sedi in Italia.
In ogni caso i prodotti hardware e software forniti devono essere originali e recanti il marchio del costruttore.
I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro packaging originale; il costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente per la Società Appaltante/Regione Lazio, che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. L'Appaltatore, pertanto, non potrà fornire prodotti usati o rigenerati.
La non rispondenza, anche parziale, della fornitura a quanto sopra enunciato determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del Contratto con l’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio.
2.3 Termine di consegna
L’Appaltatore deve rilasciare l’intera Infrastruttura trasmissiva (fibra ottica spenta, ottiche ed apparati DWDM), comprensiva delle relative configurazioni, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari dalla data di stipula del Contratto, comunicando alla Società Appaltante entro tale data il “Pronti alla verifica di conformità”
2.4 Manutenzione
L’Appaltatore, a decorrere dalla data di verifica di conformità con esito positivo dell’intera Infrastruttura trasmissiva e per l’intera durata dell’IRU, deve erogare un servizio di manutenzione delle n. 2 tratte in fibra ottica e sui cassetti ottici.
L’Appaltatore deve altresì fornire sugli apparati oggetto del presente appalto un servizio di assistenza on site di tipo 8x5 Next Business Day per due anni, decorrenti dalla data di verifica di conformità dell’intera Infrastruttura trasmissiva da parte della Società Appaltante. Il supporto deve essere intestato alla Società Appaltante.
In particolare, l’Appaltatore deve garantire per tutta la durata del servizio di manutenzione delle fibre spente, le caratteristiche tecniche e funzionali di tutte le componenti fornite e certificate in fase di verifica di conformità delle stesse.
In caso di malfunzionamento, l’Appaltatore è tenuto a ripristinare la perfetta funzionalità e la piena disponibilità delle tratte di fibra ottica, ivi compresi i cassetti ottici, attraverso adeguati interventi di riparazione.
Le attività di manutenzione comprendono le attività cicliche e correttive che riguardano la conservazione e l'efficienza delle tratte ottiche fornite.
Per manutenzione preventiva si intende l’insieme delle operazioni, cicliche o programmate, atte a garantire la conservazione e l’efficienza delle tratte ottiche fornite e a prevenire potenziali cause di malfunzionamento.
Per manutenzione correttiva si intende invece l’insieme degli interventi e delle operazioni atte a risolvere una situazione di degrado o malfunzionamento delle tratte ottiche tale da non rispettare i parametri di accettazione e/o le specifiche tecniche delle stesse.
I malfunzionamenti sono così classificati:
• malfunzionamento senza disservizio: sono considerati tali i malfunzionamenti che comportino la sola degradazione di uno o più parametri fisici e trasmissivi della tratta ottica tale da consentire, sebbene in modo non ottimale, la trasmissione del segnale ottico attraverso la stessa e permettere l’erogazione di tutti i servizi di connettività realizzati su di essa (degrado della qualità della trasmissione);
• malfunzionamento con disservizio: sono considerati tali i malfunzionamenti che comportino un peggioramento dei parametri fisici e trasmissivi della tratta ottica, tale da pregiudicare la trasmissione del segnale ottico con conseguente interruzione della tratta o una tranciatura fisica della stessa.
In caso di malfunzionamento, l’Appaltatore è tenuto a ripristinare la perfetta funzionalità e la piena disponibilità della tratta ottica, nei termini di seguito indicati:
1. soluzione entro e non oltre 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive alla segnalazione per malfunzionamento senza disservizio;
2. soluzione entro e non oltre 8 (otto) ore naturali e consecutive successive alla segnalazione per malfunzionamento con disservizio.
Sarà comunque cura dell’Appaltatore dare tempestiva comunicazione alla Società Appaltante dei tempi previsti per il pieno ripristino della funzionalità e della disponibilità della tratta ottica interessata.
Si precisa inoltre che:
1. per segnalazione del malfunzionamento s’intende la data e l’ora dell’effettuazione della chiamata telefonica e/o dell’invio di un messaggio di posta elettronica e/o dell’invio di un fax da parte della Società Appaltante verso l’Appaltatore.
2. è interamente a carico dell’Appaltatore la determinazione della causa del problema, l’individuazione del malfunzionamento ed il ripristino della perfetta funzionalità e la piena disponibilità delle tratte ottiche.
Qualora un malfunzionamento della tratta ottica non fosse riparabile o la riparazione porti la tratta al di fuori dei valori minimi di ammissione certificati in fase di verifica di conformità della stessa, l’Appaltatore, nel rispetto delle tempistiche per la completa risoluzione del malfunzionamento, è tenuto a procedere alla sostituzione della stessa con un'altra fibra con le medesime caratteristiche, senza alcun onere aggiuntivo per la Società Appaltante rispetto al corrispettivo di seguito indicato.
Di tutti gli interventi eseguiti l’Appaltatore deve redigere un rapporto tecnico da cui risulti la tipologia di guasto rilevato, le operazioni compiute nonché le misure di verifica della correttezza del ripristino.
Gli interventi di manutenzione preventiva, qualora possano essere causa di disservizio, devono essere sempre concordati con la Società Appaltante con almeno 15 giorni di preavviso. L’Appaltatore, tramite il centro di gestione, invierà alla Società Appaltante la comunicazione di intervento via mail, previo contatto telefonico, contenente le seguenti informazioni:
• identificativo della fibra ottica interessata dall’intervento programmato;
• data e ora inizio attività;
• riferimento del personale tecnico deputato all’intervento;
• durata dell’attività.
Le attività sopra pianificate dovranno di norma essere effettuate all’interno della fascia oraria (00.00 – 06.00) e comunque preventivamente concordate con la Società Appaltante, la quale si riserva di partecipare alle operazioni di intervento, in qualità di osservatrice.
2.4.1 Centro di Gestione
L’Appaltatore deve erogare il servizio di manutenzione preventiva e correttiva attraverso una struttura di gestione e supervisione (denominata “Centro di Gestione”) che costituisce l’interfaccia tecnica unica per tutte le segnalazioni di apertura e gestione dei malfunzionamenti e delle attività di manutenzione preventiva. Il Centro di Gestione deve essere garantito con continuità 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana e per 365 giorni l'anno.
A seguito della segnalazione di un malfunzionamento da parte della Società Appaltante ai punti di contatto dell’Appaltatore, come comunicati in fase di stipula del Contratto, il Centro di Gestione deve aprire un trouble ticket, che tenga traccia delle seguenti informazioni:
1. tempi di inizio e fine del malfunzionamento;
2. durata del malfunzionamento;
3. tempi di intervento e ripristino in caso malfunzionamento;
4. eventuale ritardo nel ripristino di un servizio rispetto agli SLA;
5. diagnosi della problematica e intervento risolutivo;
6. descrizione delle attività ed esito delle stesse.
Il ticket così generato ed ogni variazione di stato devono essere comunicati alla Società Appaltante fino alla conclusione positiva del ticket stesso.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a comunicare alla Società Appaltante i punti di contatto deputati a gestire eventuali richieste di escalation su problematiche tecniche.
2.5 Garanzie
L’Appaltatore garantisce di poter disporre e quindi di poter concedere alla Società Appaltante il diritto d’uso esclusivo (IRU) delle fibre ottiche oggetto del presento appalto.
L’Appaltatore garantisce che non sussistono gravami sulle fibre ottiche che possano limitare, interferire con e/o pregiudicare i suddetti diritti della Società Appaltante. Per gravame si intende qualsiasi vincolo, ipoteca, ogni e qualsiasi diritto di natura reale od obbligatoria, sequestro, pegno, costituito o spettante, per legge o per contratto, o per provvedimento giudiziale e/o amministrativo, o ad altro titolo, a favore di soggetti diversi dall’Appaltatore, che limiti la proprietà e/o il possesso e/o il godimento del bene su cui grava.
L’Appaltatore garantisce altresì di avere ottenuto dai titolari dei diritti di passaggio tutti i diritti di passaggio necessari al fine di poter posare e mantenere i cavidotti, all’interno dei quali sono collocate le fibre ottiche, lungo tutte le tratte ottiche interessate dal presente appalto e di mantenere i predetti diritti per tutta la durata dell’IRU, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2.6. Per diritti di passaggio si intendono i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade, ponti e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile esistente su cui siano realizzati i cavidotti che contengono le fibre ottiche.
2.6 Diritti di passaggio
L’Appaltatore è il solo ed unico responsabile per l’ottenimento e la conservazione dei diritti di passaggio necessari alla posa ed al mantenimento del cavidotto lungo le tratte ottiche interessate dal presente appalto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse essere più in grado di garantire la cessione dell’IRU su una tratta ottica già consegnata, con idonea motivazione (a titolo esemplificativo, uno o più diritti di passaggio siano scaduti/revocati e non sia più possibile per l’Appaltatore rinnovarli, ovvero in caso di impatto ambientale identificato e/o di introduzione di norme o emanazione di altri provvedimenti che vietino o riducano la possibilità di utilizzo della tratta ottica), l’Appaltatore stesso si impegna a darne notizia alla Società Appaltante con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e ad offrire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione alla Società Appaltante una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente, senza ulteriori oneri a carico della Società Appaltante o della Regione Lazio rispetto al corrispettivo di cui oltre e mantenendo inalterati i punti di terminazione della tratta ottica in questione.
La Società Appaltante verificherà che la soluzione alternativa proposta dall’Appaltatore sia, dal punto di vista funzionale, equivalente e in tal caso accetterà la soluzione alternativa proposta dall’Appaltatore medesimo, che ne sosterrà i relativi costi di approntamento. In questo caso l’IRU si intenderà trasferito sulla tratta ottica alternativa per la medesima durata. Resta inteso tra le Parti che l’Appaltatore deve ridurre al minimo il disservizio causato alla Società Appaltante e alla Regione Lazio per la sostituzione della tratta ottica originaria.
Qualora la soluzione alternativa proposta dall’Appaltatore comporti per Ia Società Appaltante e la Regione Lazio un adeguamento dei propri apparati attivi, gli oneri di tale adeguamento saranno a carico dell’Appaltatore.
Qualora per l’Appaltatore non esista soluzione alternativa o la soluzione alternativa proposta dal medesimo non sia accettata dalla Società Appaltante, in quanto non funzionalmente equivalente a quella originaria, la Società Appaltante potrà risolvere il Contratto relativamente alla tratta ottica in questione. In tal caso l’Appaltatore, a decorrere dalla data in cui sono venuti meno i diritti di passaggio, sarà tenuto a restituire alla Società Appaltante la quota del relativo corrispettivo calcolata in base all’arco temporale di mancato utilizzo della tratta in questione, nonché un importo a titolo di indennizzo secondo la seguente formula:
I = (V_U x L_TO x P_R / D) x Y Dove:
• per V_U: si intende il Valore Unitario per tratta ottica espresso in € /Km , diviso per 1.000;
• per L_TO: si intende la lunghezza della tratta ottica espressa in metri;
• per P_R: si intende le annualità residue di mancato utilizzo della tratta ottica alla data di risoluzione della Società Appaltante ai sensi del presente punto;
• per Y: si intende un coefficiente di indennità che compensa il disagio causato e il cui valore è pari ad 0,05 in relazione alla tratta ottica;
• per D: si intende la durata dell’IRU.
2.7 Verifica di conformità
Le forniture ed i servizi oggetto del presente appalto saranno sottoposti a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina di una Commissione.
Scopo delle operazioni di verifica di conformità è quello di accertare che i beni forniti e i servizi prestati risultino conformi alle specifiche tecniche e funzionali e ai
livelli di qualità riportati nel Contratto, nel presente Capitolato, fatte salve le eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
In particolare, l’Appaltatore, per la verifica di conformità delle fibre ottiche spente oggetto del presente appalto, deve fornire alla Società Appaltante la documentazione e le seguenti informazioni:
• tipologia delle fibre utilizzate ed età in anni delle stesse;
• misurazione bidirezionale OTDR per ciascuna fibra dell’attenuazione a 1310 nm ed a 1550 nm;
• lunghezza ottica di ciascuna fibra e relativo tracciato in formato cartografico e testuale;
• numero di giunti a fusione;
• numero di connettori meccanici;
• valore massimo per la dispersione cromatica (CD) [ps/(nm*km)];
• valore massimo per la dispersione modale (PMD) [ps/√km];
• regolare certificazione degli strumenti utilizzati per il test della fibra ottica;
• l’elenco dei test da effettuare sull’intera Infrastruttura trasmissiva in fase di verifica di conformità.
L’Appaltatore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante rispetto al corrispettivo di cui oltre, il pieno supporto e l’assistenza attiva per l’espletamento della verifica di conformità.
Le attività di verifica devono perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica di conformità”, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:
• una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
• gli estremi dell’eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica;
• il giorno e il luogo della verifica;
• le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
• i test effettuati ed i risultati ottenuti.
Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l’Appaltatore deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica di conformità”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.
Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
Sulla base di quanto previsto nel successivo punto 3.4 del presente Capitolato, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento nominato dalla Società Appaltante di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore.
A tali fini, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, prevede l’esecuzione delle seguenti attività:
• l’Appaltatore (in caso di R.O.E. l’operatore mandatario), a seguito della stipula del Contratto, deve ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della Società Appaltante, attraverso l’invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un’apposita richiesta al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, riportando il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
• ottenute le credenziali di accesso, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto ovvero previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante delle tratte in fibra ottica e degli apparati forniti in ragione del presente appalto, l’Appaltatore (in caso di R.O.E. l’operatore mandatario), deve inserire quanto effettivamente maturato in ragione dell’avanzamento delle attività appaltate, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
• a seguito dell’inserimento del suddetto maturato, il Responsabile del procedimento deve verificare e valutare quanto riportato dall’Appaltatore
nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inserimento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che in caso di mancato inserimento da parte dell’Appaltatore (in caso di R.O.E. l’operatore mandatario) di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto riportato dall’Appaltatore stesso nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, il Responsabile del procedimento non potrà autorizzare l’emissione della relativa fattura e, conseguentemente, l’Appaltatore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.
3 Clausole legali
3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società e l’Appaltatore saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole del Contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
• dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
• dall’offerta prodotta dall’Appaltatore in sede di gara;
• dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In considerazione di quanto sopra, gli atti ed i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della presente procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio.
Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel presente Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.
3.2 Modalità e tempi di esecuzione
I servizi/beni oggetto del presente appalto devono essere eseguiti/forniti integralmente ed a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Capitolato. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto,
ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
L’Appaltatore deve nominare un referente dell’appalto, che sarà responsabile del corretto andamento dell’esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche indicate nel presente Capitolato. Tale figura rappresenta l’unica interfaccia verso la Società Appaltante.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
Il personale dell’Appaltatore potrà accedere nelle sedi/uffici della Società Appaltante e/o interessate dal progetto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, ivi comprese quelle indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le eventuali attività da svolgersi presso tali sedi/uffici devono essere eseguite dall’Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.
L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i suddetti uffici/sedi continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati.
L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati.
Con riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si allega al presente Capitolato il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto, fermo restando che i soggetti presso i quali devono essere eseguite le attività appaltate e prima dell’inizio delle stesse, devono integrare il suddetto
D.U.V.R.I. riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi dove verrà eseguito l’appalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del predetto articolo. Il predetto D.U.V.R.I. e le relative integrazioni dovranno essere sottoscritte dall’Appaltatore per accettazione e costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi/uffici della Società Appaltante e/o interessati dal progetto, il personale dell’Appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.
3.3 Assicurazioni
L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.
In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo
stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3.4 Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto, è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto.
Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi ivi compresi quelli relativi alle spese di imballaggio, trasporto e consegna dei beni, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.
Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all’Appaltatore, con le seguenti modalità:
• € 335,20 (trecentotrentacinque/20), oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto;
• per la cessione dei diritti d’uso esclusivo (IRU) delle fibre ottiche, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 39% (trantanove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato;
• per la fornitura degli apparati oggetto del presente appalto, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 50% (cinquanta per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in un’unica soluzione al rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità con esito positivo della stessa e approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 presente Capitolato;
• per l’erogazione del servizio di manutenzione delle fibre ottiche, ivi compresi i cassetti ottici, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 2% (due per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 15 tranches annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva, previa verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato.
• per l’erogazione del servizio di servizio di assistenza 8x5 Next Business Day degli apparati, la Società Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 9%
(nove per cento) dell’importo indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. Tale importo, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuto in 2 tranche annuali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di verifica di conformità positiva dell’intera Infrastruttura trasmissiva e previa verifica di conformità positiva delle attività di manutenzione prestate nel periodo di riferimento, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel punto 2.7 del presente Capitolato.
Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in caso di R.O.E., l’operatore mandatario) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore.
Le suddette fatture dovranno comunque contenere:
• la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
• il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
• il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
• la data e il dettaglio dei servizi/beni prestati/forniti, nonché la data dell’attestazione di regolare esecuzione degli stessi;
• eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.
Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000
- 00000 Xxxx, xxxxx restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.
Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.7, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di
documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.
3.5 Penali
Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato e nel Contratto.
La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali.
Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine indicato nel precedente punto
2.3 del presente Capitolato per il pieno e corretto rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva oggetto del presente appalto, verrà applicata una penale pari a Euro 300,00, fermo restando che la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e di chiedere diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa, qualora il ritardo nel rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva sia superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine indicato nel punto 2. 3.
Per ogni ora naturale di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al precedente punto 2.4 per la piena e corretta risoluzione dei malfunzionamenti delle tratte ottiche, verrà applicata una penale pari a Euro 100,00.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare
all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della garanzia definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3.6 Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati eventuali dati e/o informazioni personali di cui venga a conoscenza in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
3.7 Obblighi nei confronti del personale
L’Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi
derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all’Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto nell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
3.8 Risoluzione e recesso
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
• grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
• affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
• mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
• mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto;
La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
• perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
• venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Capitolato e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
3.9 Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3.10 Cessione del contratto e dei crediti
L’Appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.
In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l’Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
3.11 Comunicazioni
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante.
Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, PEC, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
3.12 Spese contrattuali ed oneri fiscali
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di impresa e saranno soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d’uso, al Contratto deve essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.
3.13 Codice Etico e Modello organizzativo
L’Appaltatore e gli eventuali subcontraenti e/o subappaltatori, ivi compresi i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Società Appaltante e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx. L’Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante è legittimata a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3.14 Clausole di salvaguardia
In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente subito. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi
compreso l’annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.
3.15 Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all’interpretazione del Contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore non conterrà alcuna clausola compromissoria.