SEZIONE I
Contratti per la prestazione di Servizi ed Attività d’Investimento e Servizi Accessori Informativa preliminare alla Clientela
SEZIONE I
INFORMAZIONI GENERALI SU WEBANK E SUI SERVIZI OFFERTI
Webank S.p.A., con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (di seguito la "Banca"), è una società costituita ai sensi del diritto italiano in forma di società per azioni.
La Banca è registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero 13191900151 ed è iscritta all'Albo delle Banche con numero 5718. Webank è inoltre appartenente al Gruppo Bancario Bipiemme (di seguito Gruppo) ed in quanto tale è soggetta alla direzione e coordinamento di Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., società capogruppo del Gruppo ed iscritta al n. 5584.8 dell'Albo dei Gruppi Bancari dal 22 giugno 1992
Tutti i contratti e le comunicazioni scritte di qualsiasi natura tra Cliente e Banca sono redatti in lingua italiana.
Nell’ambito dei rapporti con la propria Clientela la Banca si avvale di tecniche di comunicazione a distanza. In particolare il Cliente può fruire dei servizi ed attività di natura bancaria e di investimento attraverso la rete Internet (Internet Banking) e la rete telefonica (Phone Banking). A tal fine la Banca offre diversi servizi di comunicazione a distanza, ciascuno contraddistinto dal proprio marchio (Webank) .Le tecniche di comunicazione a distanza consentono, in sostanza al Cliente, di effettuare tutte le operazioni di interrogazione e disposizione relative ai servizi bancari e di investimento, senza che sia necessario recarsi presso le Filiali della Banca. In questo modo è possibile semplificare e ridurre i tempi di esecuzione di tutte le operazioni e delle comunicazioni tra la Banca ed il Cliente.
Come ampiamente riconosciuto a livello internazionale, tuttavia, l’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza incrementa il normale livello di rischio di qualsiasi servizio. A tal fine la Banca fornisce una illustrazione dei rischi connessi all’utilizzo delle suddette tecniche nella successiva Sezione VII.
L’invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno inviate al cliente all’indirizzo o recapito comunicato dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente fruisca delle tecniche di comunicazione a distanza, invece, la Banca potrà inviare la suddetta documentazione anche attraverso il proprio sito web, ovvero all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) del Cliente.
Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto o telefonicamente. Nel caso in cui siano conferiti attraverso la rete Internet o telefonicamente, gli ordini saranno documentati dalle registrazioni elettroniche ovvero dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente.
La Banca invia al cliente la rendicontazione dell’attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.
La Banca trasmette prontamente, su supporto duraturo , al cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Al cliente al dettaglio trasmette un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla
ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
Nell’attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalle proprie Filiali di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il cliente, si avvale di Wetrade SIM
S.p.A. (società del medesimo Gruppo Bancario), ovvero di promotori finanziari iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei promotori.
La Banca aderisce a:
• Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
• Fondo Nazionale di Garanzia;
• Cassa Compensazione e Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e
dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
La Cassa di Compensazione di garanzia S.p.A. (CC&G) gestisce il sistema di garanzia a Controparte Centrale (CCP) per i segmenti Blue Chip, Star, Standard e relativi After Hours, per MTA International, per MTF e per il mercato dei fondi ETF Plus, per il mercato dei derivati IDEM, tutti regolamentati e gestiti da Borsa
Italiana, e per i mercati regolamentati e gestiti da MTS
S.p.A. e BrokerTec con riferimento ai soli titoli di Stato Italiani. La presenza di CC&G elimina il rischio di controparte divenendo essa stessa garante unica del
buon esito dei contratti agendo come buyer nei confronti dei seller e viceversa operando in qualità di seller nei confronti dei buyer.
I SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI OFFERTI DALLA BANCA
Di seguito si fornisce una sintetica spiegazione dei principali servizi di investimento offerti direttamente dalla Banca.
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti è il servizio con cui Webank, su richiesta del Cliente, acquista o vende gli strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.
In altri termini Webank, ricevuto l’ordine di acquisto o vendita di un titolo, lo esegue (comunemente si dice che "negozia il titolo") scegliendo fra più sedi di negoziazione:
- mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione;
- internalizzazione dell’ordine.
I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sui mercati stessi, dove le proposte di acquisto e vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predeterminate dando luogo alla conclusione di contratti. I mercati regolamentati sono autorizzati dalla Consob e gestiti da un'apposita società di gestione (ad esempio Borsa Italiana S.p.A., la principale società di gestione italiana) sulla base di un regolamento.
I sistemi multilaterali di negoziazione sono anch’essi luoghi di incontro fra molteplici proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti. Possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da sim e banche. Più precisamente, la gestione di tali sistemi costituisce un distinto servizio di investimento.
L’internalizzatore dell’ordine è una banca o una sim che, su richiesta del cliente, vende al cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in “contropartita diretta”.
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Per negoziazione per conto proprio si intende l’attività con cui Xxxxxx, su richiesta del cliente, vende strumenti finanziari dello stesso cliente ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (più comunemente, si dice che l’intermediario opera in “contropartita diretta”).
In altri termini, nell’attività di negoziazione per conto proprio Webank:
- impegna “posizioni proprie” e cioè soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento della clientela con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti;
- esegue gli ordini dei clienti.
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La ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui Webank, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, invece di eseguirlo direttamente, lo trasmette ad altro intermediario (ad es. Banca Akros) per l'esecuzione.
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Nell'ambito dei predetti servizi è altresì possibile operare con modalità short selling e prestito titoli, che consente al Cliente di vendere determinati titoli (specificati in apposita lista resa disponibile nel sito Internet della Banca) che non detiene in portafoglio, con la finalità di ricomprarli ad un prezzo inferiore.
Per supportare le vendite allo scoperto, il Cliente deve, tuttavia, ricorrere anche al prestito titoli; infatti, i cicli di liquidazione dei mercati borsistici prevedono che il regolamento (cioè la consegna/ritiro dei titoli/lire) di tutte le compravendite eseguite nel corso di una determinata giornata venga effettuato dopo un numero prestabilito di giorni, con la conseguenza che la vendita allo scoperto di titoli si deve sempre accompagnare ad una operazione di “prestito” titoli (da consegnare per regolare nei termini previsti l’operazione di vendita precedentemente effettuata).
Peraltro, con riferimento a determinati titoli (anch’essi specificati in apposita lista resa disponibile nel sito Internet della Banca), il Cliente assume l’obbligo di chiudere le posizioni di vendita allo scoperto entro la medesima giornata di borsa in cui ha eseguito l’operazione di vendita allo scoperto.
Per ottenere i titoli in prestito dalla Banca, il Cliente deve costituire in garanzia a favore della Banca, a titolo di pegno irregolare (cd. Collateral), una somma di denaro (ovvero titoli), il cui controvalore deve risultare pari al controvalore della posizione short nel momento in cui viene assunta la posizione aumentata di una determinata percentuale (variabile in funzione del livello di leva finanziaria prescelta dal Cliente). Inoltre, il Cliente (nel caso di rialzo del corso dei titoli venduti allo scoperto), può essere tenuto ad integrare il Collateral qualora il rapporto di congruità si riduca al di sotto del limite del 108% (per rapporto di congruità si intende il rapporto tra la “garanzia” e il controvalore dei titoli prestati dalla Banca al loro valore corrente di mercato; per “garanzia” si intende la somma tra il valore del “Collateral” e la liquidità disponibile sul conto corrente del cliente).
Nel caso in cui il Cliente non rispetti il suddetto “rapporto di congruità” la Banca si riserva la facoltà di chiudere di propria iniziativa la posizione short del Cliente.
Sotto il profilo economico, l’assunzione di posizioni short consente al cliente di lucrare sul ribasso dei corsi di strumenti finanziari da lui non detenuti; tuttavia, nel caso in cui il corso degli strumenti finanziari venduti allo scoperto dovesse subire oscillazioni verso l’alto, il Cliente corre il rischio di subire perdite potenzialmente illimitate.
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La sottoscrizione e/o collocamento è quel servizio nel quale Webank, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti, li “distribuisce” agli investitori.
Le società che emettono strumenti finanziari generalmente li offrono ai risparmiatori attraverso offerte al pubblico (definite anche come "sollecitazioni all’investimento"). L’offerta avviene per il tramite di intermediari che contattano gli investitori attraverso le reti di distribuzione (siti web, email, sportelli bancari, promotori finanziari, ecc.).
Come detto, dunque, il servizio di sottoscrizione e/o collocamento consiste nella distribuzione di strumenti finanziari, nell’ambito di un’offerta standardizzata, sulla base di un accordo tra Webank e l’emittente (o offerente).
Esistono varie forme di questo servizio.
Una prima differenziazione riguarda le operazioni di sottoscrizione o di collocamento. Si ha sottoscrizione quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per la prima volta sul mercato. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi che vengono successivamente venduti.
Il collocamento, o la sottoscrizione, possono essere realizzati in forma pubblica, e quindi rivolti a tutti gli investitori indistintamente, ovvero in forma privata, cioè indirizzati ad una selezionata cerchia di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di assicurazione, ecc.).
Il collocamento, o la sottoscrizione, possono avvenire “con” o “senza” assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
Nel caso di collocamento “senza”, l'intermediario assume solo l’obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all’acquisto degli strumenti finanziari da collocare; il rischio di un insuccesso nel collocamento grava solo sull’emittente.
Nel caso in cui, invece, l’intermediario sottoscriva o acquisti egli stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per la riuscita dell’operazione, assume su di sé il rischio del buon esito dell’operazione.
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La Banca attualmente non offre il servizio di gestione di portafogli. Essa, tuttavia, può collocare il servizio di gestione prestato da terzi.
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La Banca attualmente non offre direttamente il servizio di consulenza in materia di investimenti.
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RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente che non è soddisfatto dei servizi di investimento e/o dei servizi accessori della Banca può presentare un formale reclamo alla stessa.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Webank, in via Massaua, n. 4 a Milano ovvero inoltrato attraverso l’apposto indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Inoltre il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, può attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso la Consob.
Le modalità di adesione ed il funzionamento della procedura sono disciplinati dal Regolamento adottato dalla Consob con Xxxxxxxx, n 16763 del 29 dicembre 2008. Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili sul sito web della Consob all'indirizzo xxx.xxxxxx.xx.
Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere agli eventuali ed ulteriori sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui la Banca aderisce e di cui verrà data pubblicità sul Sito.
SEZIONE II
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Le modalità di deposito e sub deposito dei beni dei clienti sono disciplinate nel contratto “Condizioni generali per la prestazione dei servizi di investimento con Webank” redatto secondo il protocollo di intesa con le Associazioni dei Consumatori diramato dall’Associazione Bancaria Italiana in data 26 giugno 2003.
SEZIONE III
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.
Avvertenze generali
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Parte “A” - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. La variabilità del prezzo.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei
soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2 Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso
variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2. La liquidità.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di
liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1 Denaro e valori depositati.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa
le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvolgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’ hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Parte “B” - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. Futures.
1.1 L’effetto “leva”.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine
comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2. Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1 L’acquisto di un’opzione.
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2 La vendita di un’opzione.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1 Termini e condizioni contrattuali.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare
attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuít breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3 Rischio di cambio.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso, o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1 I contratti di swaps.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per
questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE ”C” - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
1. La rischiosità di una linea di gestione.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la
rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2 La leva finanziaria.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento). L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.
2.1 Richiamo.
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
2.2 Commissioni ed altri oneri.
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite
potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
Parte “D” – I rischi connessi al servizio di short selling e prestito titoli
Il servizio short selling e prestito titoli comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati nella presente Sezione, l’assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:
1. all’operazione di prestito titoli. A tale riguardo, si evidenzia in particolare che:
• il prestito può diventare particolarmente oneroso per il Cliente nel caso di “scarsità” dei titoli concessi a prestito sul mercato;
• la Banca può variare in senso sfavorevole le condizioni giuridiche ed economiche delle operazioni di prestito titoli;
• la Banca può estinguere d’ufficio le operazioni di prestito titoli nel caso in cui il Cliente non rispetti gli obblighi di adeguamento del Collateral, con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d’ufficio delle posizioniaperte avvenga in una fase di rialzo dei corsi dei titoli venduti allo scoperto;
2. all’operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli. A tale riguardo si evidenziano in particolare i rischi dovuti:
• alle oscillazioni al rialzo dei corsi degli strumenti finanziari venduti acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di entità potenzialmente illimitata;
• alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
• alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
• alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.
I suddetti rischi sono solo esemplificativi e non possono essere intesi come esaustivi, e ciò in ragione del fatto che qualsiasi operazione finanziaria ha in sé una componente imprevedibile.
SEZIONE IV
POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
La Banca ha predisposto una politica di esecuzione degli ordini differenziata a seconda:
- della tipologia di strumento finanziario trattato
- delle caratteristiche dei mercati di riferimento per ciascuna tipologia di strumento finanziario
- delle caratteristiche degli ordini ricevuti su singolo strumento finanziario.
La Banca non è tenuta ad adottare la suddetta strategia di esecuzione degli ordini qualora il Cliente sia classificato come Controparte Qualificata.
Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione dell'operazione alla Politica di esecuzione degli ordini.
Criteri di Best Execution
Nel raggiungimento del "miglior risultato possibile", la Banca tiene conto del "corrispettivo totale" ossia del prezzo dello strumento finanziario, delle commissioni e di altre eventuali spese. Nella scelta delle sedi di esecuzione la Banca considera la liquidità del mercato di riferimento come un importante elemento discriminatorio.
Il "miglior risultato possibile" per i clienti è da intendersi relativamente alle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca.
La Banca prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione.
Nella selezione delle sedi di esecuzione e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, la Banca si impegna ad evitare discriminazioni indebite tra sedi di esecuzione.
Ricezione e trasmissione
La Banca, per il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini della propria clientela si avvale di Banca Akros
S.p.A. (Società del Gruppo Bipiemme) quale negoziatore. Le ragioni che hanno portato alla scelta di Banca Akros quale negoziatore sono principalmente legate alla professionalità, al consolidato rapporto operativo ed alla partecipazione della stessa al Gruppo. Si prevede per tale via di poter beneficiare di una riduzione dei costi fissi medi per operazione.
In particolare, con riferimento al comparto obbligazionario, la Banca si avvale del sistema denominato SABE (“Sistema Automatico per la Best Execution”) e sviluppato da Banca Akros. SABE non è un sistema di negoziazione, bensì un sistema di ricerca del migliore risultato possibile per gli ordini della clientela al dettaglio; le sue caratteristiche consentono di individuare dinamicamente la sede che garantisca il miglior risultato tra tutte quelle selezionate dalla Banca tra mercati regolamentati, Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e Market maker. Per “Market maker” si intende un soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui Sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
In conformità all'art. 100-bis del D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza), non sono consentite ad investitori "non qualificati" (c.d. retail) la sottoscrizione né l’acquisto, nei dodici mesi successivi al collocamento, di strumenti finanziari inizialmente riservati a investitori "qualificati" (in sintesi si tratta di strumenti finanziari privi di prospetto).
Fanno eccezione rispetto a quanto richiamato:
- gli strumenti finanziari inizialmente riservati a investitori qualificati che siano successivamente stati ammessi a quotazione in un mercato regolamentato (es. MOT, EuroMOT);
- gli strumenti finanziari inizialmente riservati a investitori qualificati negoziati in un MTF che soddisfi i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento Consob 11971/99; in tal caso la negoziazione può avvenire esclusivamente presso tale sede di esecuzione e su istruzione specifica del cliente.
Le obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Bipiemme sono invece negoziate sull’Internalizzatore Sistematico di Banca Akros, sede di esecuzione (c.d. trading venue) ove quest’ultima svolge il ruolo di Market maker. Qualora una obbligazione tra quelle testé richiamate non rispettasse le caratteristiche previste per l’ammissione alla negoziazione sull’Internalizzatore Sistematico, Webank garantisce comunque la possibilità di smobilizzare l’investimento effettuato anticipatamente rispetto alla scadenza per il tramite dell’attività di market making prestata da Banca Akros.
I servizi prestati da Banca Akros permettono di garantire la liquidità e la liquidabilità sul mercato secondario delle obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Bipiemme, considerate potenzialmente illiquide.
Esecuzione ordini per conto dei clienti
Il servizio di esecuzione degli ordini è prestato limitatamente ai derivati negoziati sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana, verso i quali gli ordini dei clienti vengono indirizzati.
Negoziazione per conto proprio
Le operazioni in derivati non regolamentati (c.d. OTC: over the counter) e i Pronti Contro Termine (PCT) sono concluse da Webank ponendosi in contropartita diretta con la clientela.
Ordini con istruzioni specifiche
Nella esecuzione degli ordini, Xxxxxx accetta e si attiene a eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il Cliente.
Di seguito si propone il dettaglio per tipo strumento finanziario delle sedi di esecuzione prescelte su cui si negoziano gli ordini dei clienti.
Strumenti finanziari | Sedi di esecuzione |
Azioni italiane e altri strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani | Mercati regolamentati e MTF |
Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati europei ed extraeuropei | Mercati regolamentati e MTF, anche per il tramite di broker esteri |
Derivati regolamentati italiani | Mercati regolamentati, gestiti da Borsa Italiana (Idem) |
Obbligazioni e titoli di Stato italiani ed esteri quotati | Mercati regolamentati, MTF e Market maker |
Obbligazioni non quotate, ad eccezione delle obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Bipiemme | MTF e Market maker |
Obbligazioni quotate su mercati regolamentati, inizialmente riservate a investitori qualificati ed emesse da meno di dodici mesi | Mercati regolamentati, MTF, e Market Maker |
Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati, inizialmente riservate a investitori qualificati ed emesse da meno di dodici mesi | MTF che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento Consob 11971/99 |
Obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Bipiemme | Internalizzatore sistematico, Market maker (laddove non negoziate nell’Internalizzatore Sistematico) |
Derivati regolamentati | Mercati regolamentati |
Derivati non regolamentati (OTC) su tassi e cambi | Negoziazione conto proprio |
Pronti contro Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx conto proprio |
SEZIONE V
POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con la clientela. A tal fine la Banca ha definito un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, di cui si riporta la sintesi.
Tipologie di conflitti di interesse
Di seguito sono riportate le principali macrotipologie di conflitto di interesse rilevate.
• Conflitto di interesse generato da operazioni di finanziamento
La Banca può collocare o vendere strumenti o prodotti finanziari emessi da società finanziate dalla stessa.
• Conflitto di interesse generato dai rapporti infragruppo
La Banca può collocare o vendere strumenti o prodotti finanziari emessi da società facenti parte del Gruppo (es. fondi comuni o gestioni individuali di BPM Gestioni SGR), di società che partecipano o sono partecipate dalla Capogruppo (es. polizze emesse da BPM Vita) o più in generale da società con le quali Banca intrattiene rapporti di affari.
• Conflitto di interesse generato da prestazione congiunta di servizi di investimento
La Banca può prestare contestualmente due servizi di investimento. Ad esempio, il caso di partecipazioni a consorzi di collocamento e la successiva rivendita sul mercato secondario di strumenti finanziari. In tal caso, l'intermediario beneficia di un duplice schema commissionale.
• Conflitto di interesse generato da collocamento di prodotti di Terzi
La Banca, in virtù di accordi di collocamento con gli emittenti, può collocare alla clientela strumenti o prodotti emessi da soggetti Terzi. Ad esempio, rientrano in questa categoria obbligazioni emesse da società terze o le Initial Public Offering (IPO).
• Conflitto di interesse generato da collocamento di prodotti propri
La Banca può collocare o vendere prodotti di propria emissione (es. obbligazioni, azioni etc).
Misure adottate dalla Banca per la gestione dei confitti di interesse
Laddove non sia possibile prevenire od evitare l'insorgere di un conflitto di interessi, la Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative atte a gestire tale fattispecie. Di seguito si riportano le principali.
• Codice di comportamento
La Banca ha adottato un codice di comportamento che impegna a comportamenti volti, nell'interesse del cliente, a rendere più soddisfacente la relazione e, in particolare, ad agevolare la comprensione delle condizioni economiche e negoziali e delle modalità di offerta e di utilizzo dei prodotti e servizi.
• Codice etico
La Banca ha adottato un codice etico che descrive i principi generali di comportamento dei propri dipendenti e dei consulenti al fine di garantire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della medesima. Tale codice, tra l’altro, regola le possibili situazioni di conflitto di interesse relative all’operatività dei dipendenti, dei membri degli
organi sociali e, in generale, di tutti quelli che agiscono in nome e per conto della Banca.
• Policy sugli inducements (incentivi)
La Banca ha adottato una serie di procedure e criteri per la gestione dei c.d. “inducements”, ovvero degli schemi commissionali percepiti in virtù del collocamento o della vendita dei prodotti emessi da BPM o da soggetti terzi.
• Separatezza di funzioni nella prestazione dei servizi di investimento
La struttura organizzativa del Gruppo a cui appartiene Webank è tale per cui alcuni servizi di investimento, quali ad esempio il servizio di gestione individuale di portafogli e di gestione collettiva del risparmio, sono prestati da apposite società del Gruppo. Per contro, tra i diversi comparti e le diverse attività prestate all'interno della Banca, sono previste delle strutture organizzative volte a garantire la separatezza delle funzioni e a prevenire il passaggio di informazioni riservate.
• Gestione delle informazioni privilegiate (art.114 TUF) e Registro degli Insider (art. 115 bis TUF)
La Banca si è dotata di specifiche procedure interne (in particolare il Regolamento concernente gli obblighi di comunicazione ex art. 114 TUF e il Regolamento afferente il Registro degli Insider ex art. 115 bis TUF) al fine di: 1) mantenere riservate le informazioni privilegiate nella fase precedente l’obbligo di diffusione al pubblico delle stesse; 2) disciplinare la gestione di tali informazioni e gli obblighi di riservatezza/diffusione a queste collegati;
3) garantire la corretta tenuta del Registro di cui all’art.115 bis TUF; 4) assicurare omogeneità e correttezza di rappresentazione delle informazioni privilegiate ed evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva, intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.
• Linee guida sulle operazioni “Significative” e con parti correlate
Definisce le operazioni “significative” di Webank e dell’Intero Gruppo ed in particolare quelle con le parti correlate, disciplinandone l’iter autorizzativo al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale. Inoltre fornisce ai soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di “parte correlata” nel compimento di operazioni con Webank.
• Codice di comportamento in materia di Internal Dealing
Disciplina gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate da “Soggetti rilevanti” e/o dalle “Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”.
• Decisioni collegiali
La struttura organizzativa della Banca prevede che il processo decisionale non faccia capo ad un unico soggetto, bensì si basa su decisioni collegiali. Ad esempio, sono stati istituiti dei comitati, composti da membri dell'alta direzione, eventualmente coadiuvati da personale tecnico per l'assunzione di decisioni rilevanti (es Comitato Liquidità).
• Processi e procedure per la rilevazione e per la gestione dei conflitti
La Banca dispone di processi organizzativi e procedure informatiche per la rilevazione e la successiva segnalazione degli specifici conflitti di interesse. A seconda dei canali distributivi utilizzati
dalla clientela, le segnalazioni dei conflitti di interesse vengono effettuate sui appositi moduli cartacei, oppure mediante segnalazioni a video (internet banking) oppure attraverso specifica comunicazione telefonica da parte dell'operatore.
• Politiche retributive
Le politiche retributive del personale dipendente e non (es. promotori finanziari) non sono connesse al raggiungimento di risultati di vendita, in modo tale da prevenire eventuali eccessi.
• Sistema dei Controlli Interni
Il Sistema dei Controlli Interni funge da presidio del rispetto del sistema di gestione dei conflitti di interesse. E’ articolato su tre livelli ed effettua verifiche ed analisi volte ad accertare la conformità dei processi e delle procedure alla normativa di riferimento.
Qualora le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, la Banca si impegna ad informare i clienti contestualmente all’erogazione del servizio.
SEZIONE VI INCENTIVI
Ferme restando le sopraesposte policy di gestione in punto di conflitto di interessi, si informa il cliente o potenziale cliente che la Banca ha in essere, e potrà concordare con terzi, accordi di retrocessione di commissioni che, a determinate condizioni, può incassare e trattenere come proprie in ragione dell’aumento della qualità dei servizi a favore generale della propria clientela.
In particolare, la Banca ritiene legittime siffatte commissioni per le ragioni comunicate nella presente Informativa Pre-contrattuale ovvero in ulteriori e diversi documenti informativi.
Allo stesso modo, si informa il cliente che la Banca ha in essere, e potrà concordare con terzi, di usufruire di servizi o ricevere altri benefici per i quali non verserà alcun corrispettivo, ma a fronte dei quali si impegnerà a fare affari o riceverà utilità non monetarie.
La Banca assolverà i propri obblighi informativi attraverso l’invio di comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.
SEZIONE VII INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Le condizioni standard relative ai costi e agli oneri applicati al cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono comunicate nelle informative dettagliate consegnate all’atto della stipula dei seguenti contratti:
• Contratto di deposito titoli;
• Contratto per la prestazione di servizi e attività di investimento.
SEZIONE VIII
RISCHI CONNESSI ALLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’erogazione di qualsiasi servizio a distanza nel settore bancario, finanziario e di investimento determina un innalzamento del livello di rischio operativo. E’ un fatto
notorio che la mancanza di contatto personale può indurre il Cliente a scelte non del tutto ponderate. Inoltre và considerato che l’operatività a distanza determina il rischio di eccessiva movimentazione giornaliera ed una potenziale combinazione di prodotti e servizi che, nell’insieme, presentano un livello di rischio più elevato rispetto alle singole componenti (ad es. associazione di “trading online” e servizi di finanziamento).
Và altresì evidenziato che tutti i servizi a distanza presentano un più elevato rischio di sicurezza delle operazioni (es. a causa di hacker, illecita appropriazione di chiavi di sicurezza e/o dati, ecc.). Pertanto, poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell’interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento. L’utilizzo delle Tecniche di comunicazione a distanza comporta, infatti, la responsabilità del Cliente per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, dei Servizi per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione. Il Cliente, dunque, è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso. In ogni caso in materia di sicurezza il Cliente potrà consultare l’apposita sezione dedicata alla Sicurezza presente sul Sito.
Tenuto conto delle caratteristiche sopra descritte, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei Contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite le Tecniche di comunicazione a distanza, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc….) utilizzate per il funzionamento delle Tecniche di comunicazione a distanza.
Considerata, inoltre, la complessità e la continua evoluzione dei sistemi di sicurezza e delle tecnologie impiegate nelle Tecniche di comunicazione a distanza sussiste una elevata probabilità che i servizi prestati attraverso di esse possano subire interruzioni o sospensioni anche senza preavviso del Cliente. In particolare, onde consentire la verifica della sicurezza, nonché di ogni altro aspetto connesso con l’efficienza e la regolarità delle Tecniche di comunicazione a distanza e del Sistema di Identificazione, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione le Tecniche di comunicazione a distanza, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione delle stesse al ricevimento delle conferme del caso.
Ne consegue che la fruizione dei Servizi attraverso Tecniche di comunicazione a distanza avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio che questa inevitabilmente comporta.
Ulteriore conseguenza di ciò è che, a causa di sospensioni o limitazioni senza preavviso del Servizio "on line", il Cliente possa non riuscire a completare una propria strategia di investimento.
ATTESTATO DI RICEZIONE
Il Cliente dichiara di avere ricevuto la presente Informativa Preliminare relativa ai Contratti per la prestazione di Servizi ed Attività di investimento contenente:
I. Informazioni generali su Webank e sui servizi offerti;
II. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
III. Informazioni sugli strumenti finanziari;
IV. Politica di esecuzione degli ordini;
V. Politica per la gestione dei conflitti di interesse;
VI. Incentivi
VII. Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
VIII. Rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza.