Incentivi. 1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di que- sti, qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servi- zio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel mi- glior interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l’importo non possa essere accer- tato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comuni- cati chiaramente al Cliente, in modo completo, accura- to e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all’attività di assistenza presta- ta al Cliente successivamente al collocamento di stru- menti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dal- la Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell’attività di distribuzione di prodotti finan- ziari assicurativi, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percen- tuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall’offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Incentivi. La Società non ha attualmente in essere politiche di incentivazione differenziate per tipologia di prodotto. È comunque vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto od una determinata operazione.
Incentivi. 1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi e commissioni.
2. Per il servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e per l’attività di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi l’ammontare degli incentivi corrisposti a Poste Italiane è di norma determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario – rispetto ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente o offerente, oppure, al prezzo stabilito dall’offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente o offerente mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’emittente stesso. L’esistenza, la natura e il metodo di calcolo dell’importo di compensi o commissioni sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento anche attraverso il FIA. Qualora il Cliente ne faccia richiesta Poste Italiane fornisce maggior i dettagli secondo le modalità indicate nel FIA.
3. Poste Italiane si impegna a comunicare prima dell’effettuazione delle singole operazioni informazioni su ulteriori fattispecie di incentivi che dovesse ricevere rispetto a quelle rese note nel FIA.
Incentivi. 6.1. La Società, può pagare e/o ricevere costi/commissioni, a favore di e/o Partner e/o terze parti, derivanti dalla conclusione di un Contratto tra la Società e i Partner e/o soggetti terzi, necessari per le disposizioni dei servizi ai Clienti e l'adempimento degli obblighi della Società ai sensi del Contratto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.
6.2. Tali costi/commissioni sopra menzionate non saranno ricevute dalla Società, a meno che ciò non sia giustificato dal miglioramento della qualità dei servizi forniti ai Clienti e purché non compromettano il rispetto dell'obbligo della Società di agire onestamente, equamente e professionalmente e nei migliori interessi dei suoi Clienti.
Incentivi. 1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
b.1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;
b.2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
c) compensi che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, collegati con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per curare al meglio gli interessi dei clienti.
Incentivi. In caso di scostamenti positivi rispetto agli standard obiettivo è previsto un incentivo per l’Azienda. La Commissione Tecnica di Controllo di cui all’art. 18 dovrà elaborare uno specifico sistema di incentivi in analogia a quanto previsto per il sistema sanzionatorio di cui sopra.
Incentivi. La Banca, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento, nel rispetto della legge vigente, potrebbe pagare a, percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni, o benefici non monetari (incentivi)., allo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente, senza pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale. La Banca comunica al Cliente prima della prestazione dei servizi, in via generale o all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione dei singoli strumenti/prodotti finanziari o servizi di investimento, l’esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, degli eventuali incentivi di natura monetaria e, separatamente, di natura non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento I benefici non monetari minori sono descritti dalla Banca in maniera generica. A tal fine, la Banca consegna al Cliente, preventivamente alla erogazione dei singoli servizi di investimento, specifiche schede prodotto, comprendenti le informazioni sopra descritte. Altresì, con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente una comunicazione riepilogativa di tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente in relazione ai servizi di investimento erogati a suo favore dalla Banca, comprendente anche l’informazione relativa agli incentivi di tipo continuativo, nonché l’ammontare dei pagamenti o dei benefici corrisposti alla banca il cui importo non sia stato possibile quantificare esattamente ex ante. Si evidenzia, infine, che in materia di incentivi la Banca ha adottato uno specifico Disciplinare Interno, al fine di presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi pagati/percepiti alla/dalla Banca medesima in conseguenza dell’erogazione dei servizi di investimento e di garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela. Il predetto documento è a disposizione nel sito Internet della Banca, nella Sezione Trasparenza > Documenti e Guide > Documenti > MiFID II.
Incentivi. 1. La Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. “Incentivi”).
2. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.
3. Una completa informativa sulla percezione degli incentivi da parte della Banca è indicata nella ”Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo”, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
4. La Banca comunica in ogni caso al Cliente gli Incentivi pagati o percepiti secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente Contratto.
Incentivi. Può accadere che i dipendenti di DEGIRO ricevano piccoli benefici non monetari da terze parti, quali merce, regali di Natale, formazione, seminari e pranzi di lavoro. Se e nella misura in cui XXXXXX riceve incentivi in relazione alla fornitura di servizi di investimento al Cliente, lo farà nel rispetto delle Leggi e Regolamenti applicabili e fornirà al Cliente tutte le informazioni richieste in relazione ad esso.
Incentivi. Capo I Incentivi