Incentivi Clausole campione

Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sit...
Incentivi. La Società non ha attualmente in essere politiche di incentivazione differenziate per tipologia di prodotto. È comunque vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto od una determinata operazione.
Incentivi. 1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi e commissioni. 2. Per il servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e per l’attività di distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi l’ammontare degli incentivi corrisposti a Poste Italiane è di norma determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario – rispetto ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente o offerente, oppure, al prezzo stabilito dall’offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente o offerente mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’emittente stesso. L’esistenza, la natura e il metodo di calcolo dell’importo di compensi o commissioni sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento anche attraverso il FIA. Qualora il Cliente ne faccia richiesta Poste Italiane fornisce maggior i dettagli secondo le modalità indicate nel FIA. 3. Poste Italiane si impegna a comunicare prima dell’effettuazione delle singole operazioni informazioni su ulteriori fattispecie di incentivi che dovesse ricevere rispetto a quelle rese note nel FIA.
Incentivi. 6.1. La Società, può pagare e/o ricevere costi/commissioni, a favore di e/o Partner e/o terze parti, derivanti dalla conclusione di un Contratto tra la Società e i Partner e/o soggetti terzi, necessari per le disposizioni dei servizi ai Clienti e l'adempimento degli obblighi della Società ai sensi del Contratto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società. 6.2. Tali costi/commissioni sopra menzionate non saranno ricevute dalla Società, a meno che ciò non sia giustificato dal miglioramento della qualità dei servizi forniti ai Clienti e purché non compromettano il rispetto dell'obbligo della Società di agire onestamente, equamente e professionalmente e nei migliori interessi dei suoi Clienti.
Incentivi. 1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi; b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: b.1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione; b.2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; c) compensi che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, collegati con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per curare al meglio gli interessi dei clienti.
Incentivi. In caso di scostamenti positivi rispetto agli standard obiettivo è previsto un incentivo per l’Azienda. La Commissione Tecnica di Controllo di cui all’art. 18 dovrà elaborare uno specifico sistema di incentivi in analogia a quanto previsto per il sistema sanzionatorio di cui sopra.
Incentivi. La Banca, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento, nel rispetto della legge vigente, potrebbe pagare a, percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni, o benefici non monetari (incentivi)., allo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente, senza pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale. La Banca comunica al Cliente prima della prestazione dei servizi, in via generale o all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione dei singoli strumenti/prodotti finanziari o servizi di investimento, l’esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, degli eventuali incentivi di natura monetaria e, separatamente, di natura non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento I benefici non monetari minori sono descritti dalla Banca in maniera generica. A tal fine, la Banca consegna al Cliente, preventivamente alla erogazione dei singoli servizi di investimento, specifiche schede prodotto, comprendenti le informazioni sopra descritte. Altresì, con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente una comunicazione riepilogativa di tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente in relazione ai servizi di investimento erogati a suo favore dalla Banca, comprendente anche l’informazione relativa agli incentivi di tipo continuativo, nonché l’ammontare dei pagamenti o dei benefici corrisposti alla banca il cui importo non sia stato possibile quantificare esattamente ex ante. Si evidenzia, infine, che in materia di incentivi la Banca ha adottato uno specifico Disciplinare Interno, al fine di presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi pagati/percepiti alla/dalla Banca medesima in conseguenza dell’erogazione dei servizi di investimento e di garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela. Il predetto documento è a disposizione nel sito Internet della Banca, nella Sezione Trasparenza > Documenti e Guide > Documenti > MiFID II.
Incentivi. Può accadere che i dipendenti di DEGIRO ricevano piccoli benefici non monetari da terze parti, quali merce, regali di Natale, formazione, seminari e pranzi di lavoro. Se e nella misura in cui XXXXXX riceve incentivi in relazione alla fornitura di servizi di investimento al Cliente, lo farà nel rispetto delle Leggi e Regolamenti applicabili e fornirà al Cliente tutte le informazioni richieste in relazione ad esso.
Incentivi. In relazione al livello di accostamento agli obiettivi prefissati, ai medici saranno corrisposti incentivi da negoziare a livello aziendale su base annua per assistito considerando la media di pazienti relativi all’anno in corso. A fine del primo anno, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sarà istituito dall’A.S., di concerto con le XX.XX di categoria, il Fondo per la Pediatria di libera scelta che costituirà un elemento premiante per i Medici. Il fondo per la pediatria di libera scelta sarà personale e per gruppo e dovrà essere utilizzato dal Medico per migliorare le dotazioni strumentali e le attrezzature dell’ambulatorio, i locali, per la retribuzione dei sostituti nei periodi di assenza e quant’altro possa accrescere la qualità del servizio. Ai gruppi di medici la cui spesa è superiore all’obiettivo prefissato non viene corrisposto alcun incentivo. I gruppi di medici che raggiungono l’obiettivo prefissato concorrono alla ripartizione degli incentivi. In questi gruppi, gli incentivi sono attribuiti in misura proporzionale al risultato raggiunto da ciascun medico ed alla quota di assistiti in carico allo stesso, mentre i singoli medici che all’interno dello stesso gruppo hanno livelli di spesa superiore all’obiettivo prefissato non concorreranno all’attribuzione degli stessi. Il fondo, inoltre, sarà utilizzato per incentivare programmi di prevenzione ed educazione sanitaria elaborati in accordo con l’Azienda Sanitaria.
Incentivi. 1. La Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. “Incentivi”). 2. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente. 3. Una completa informativa sulla percezione degli incentivi da parte della Banca è indicata nella ”Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo”, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto. 4. La Banca comunica in ogni caso al Cliente gli Incentivi pagati o percepiti secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente Contratto.