Incentivi Clausole campione
Incentivi. 1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di que- sti, qualora i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servi- zio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel mi- glior interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l’importo non possa essere accer- tato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comuni- cati chiaramente al Cliente, in modo completo, accura- to e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all’attività di assistenza presta- ta al Cliente successivamente al collocamento di stru- menti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dal- la Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell’attività di distribuzione di prodotti finan- ziari assicurativi, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percen- tuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall’offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Incentivi. La Società non ha attualmente in essere politiche di incentivazione differenziate per tipologia di prodotto. È comunque vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto od una determinata operazione.
Incentivi. 1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimen- to e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi, commissioni ed Incentivi non monetari.
2. Per il servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finan- ziari e per l’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicura- tivi l’ammontare degli Incentivi corrisposti a Poste Italiane è di norma determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario – rispetto ad alcune tipologie di com- missioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente o offerente, oppure, al prezzo stabilito dall’offerente. La misu- ra delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente o offerente mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le mo- dalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi dell’e- mittente stesso.
3. Poste Italiane si impegna a comunicare prima dell’effettuazione delle singole operazioni informazioni su ulteriori fattispecie di incentivi che dovesse ricevere rispetto a quelle rese note nel FIA.
Incentivi. 6.1. La Società, può pagare e/o ricevere costi/commissioni, a favore di e/o Partner e/o terze parti, derivanti dalla conclusione di un Contratto tra la Società e i Partner e/o soggetti terzi, necessari per le disposizioni dei servizi ai Clienti e l'adempimento degli obblighi della Società ai sensi del Contratto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.
6.2. Tali costi/commissioni sopra menzionate non saranno ricevute dalla Società, a meno che ciò non sia giustificato dal miglioramento della qualità dei servizi forniti ai Clienti e purché non compromettano il rispetto dell'obbligo della Società di agire onestamente, equamente e professionalmente e nei migliori interessi dei suoi Clienti.
Incentivi. 1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
b.1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;
b.2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
c) compensi che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, collegati con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per curare al meglio gli interessi dei clienti.
Incentivi. In relazione al livello di accostamento agli obiettivi prefissati, ai medici saranno corrisposti incentivi da negoziare a livello aziendale su base annua per assistito considerando la media di pazienti relativi all’anno in corso. A fine del primo anno, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sarà istituito dall’A.S., di concerto con le ▇▇.▇▇ di categoria, il Fondo per la Pediatria di libera scelta che costituirà un elemento premiante per i Medici. Il fondo per la pediatria di libera scelta sarà personale e per gruppo e dovrà essere utilizzato dal Medico per migliorare le dotazioni strumentali e le attrezzature dell’ambulatorio, i locali, per la retribuzione dei sostituti nei periodi di assenza e quant’altro possa accrescere la qualità del servizio. Ai gruppi di medici la cui spesa è superiore all’obiettivo prefissato non viene corrisposto alcun incentivo. I gruppi di medici che raggiungono l’obiettivo prefissato concorrono alla ripartizione degli incentivi. In questi gruppi, gli incentivi sono attribuiti in misura proporzionale al risultato raggiunto da ciascun medico ed alla quota di assistiti in carico allo stesso, mentre i singoli medici che all’interno dello stesso gruppo hanno livelli di spesa superiore all’obiettivo prefissato non concorreranno all’attribuzione degli stessi. Il fondo, inoltre, sarà utilizzato per incentivare programmi di prevenzione ed educazione sanitaria elaborati in accordo con l’Azienda Sanitaria.
Incentivi. In caso di scostamenti positivi rispetto agli standard obiettivo è previsto un incentivo per l’Azienda. La Commissione Tecnica di Controllo di cui all’art. 18 dovrà elaborare uno specifico sistema di incentivi in analogia a quanto previsto per il sistema sanzionatorio di cui sopra.
Incentivi. La SGR non ha stipulato accordi né con altri intermediari né con soggetti terzi per il riconoscimento di utilità a favore della SGR medesima in relazione alla gestione del Fondo. La SGR retrocede interamente al Responsabile del Collocamento le commissioni di sottoscrizione pagate dall’investitore e, relativamente alle sole Quote mantenute ininterrottamente dai clienti iniziali sottoscrittori, una quota parte delle commissioni di gestione fissa e - limitatamente alle Quote sottoscritte nella prima e nella seconda emissione – variabile annuale percepite dalla SGR medesima, nella misura indicata nel Paragrafo 6.2.1 della Parte I del presente Prospetto d’Offerta. Il Responsabile del Collocamento, a sua volta, trasferisce al Collocatore le commissioni di sottoscrizione, in parte, e, integralmente, le commissioni di gestione fissa e variabile annuale percepite dalla SGR. Tale compenso è volto a remunerare il Collocatore per la prestazione del servizio di collocamento delle quote del Fondo, nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l’intera durata dell’investimento. Ferme restando le informazioni sintetiche in materia di incentivi contenute nel presente Prospetto, maggiori dettagli sui suddetti incentivi possono essere forniti su richiesta scritta dell’investitore. Per quanto occorrer possa, si rammenta che il Responsabile del Collocamento percepirà inoltre dalla SGR, a titolo di commissione di arrangement per l’attività svolta relativamente all’Offerta, un compenso fisso pari ad Euro 70.000 nonché, a titolo di rimborso delle spese sostenute e quale corrispettivo onnicomprensivo per l’attività svolta, una commissione una tantum in misura fissa pari allo 0,3% dell’ammontare sottoscritto all’esito dell’Offerta dagli investitori segnalati dalla SGR al Responsabile del Collocamento come soggetti che abbiano manifestato a Fabrica un interesse alla sottoscrizione. Il Responsabile del Collocamento provvederà all’eventuale ripartizione della Commissione una tantum tra i vari collocatori. La SGR ritiene che l’esistenza di tali accordi non incida sulla qualità e sulle modalità del servizio dalla stessa prestato. Fatto salvo quanto evidenziato nel presente Prospetto relativamente al Fondo, la SGR non ha stipulato ulteriori accordi in materia di incentivi.
Incentivi. Capo I Incentivi
Incentivi. Può accadere che i dipendenti di DEGIRO ricevano piccoli benefici non monetari da terze parti, quali merce, regali di Natale, formazione, seminari e pranzi di lavoro. Se e nella misura in cui ▇▇▇▇▇▇ riceve incentivi in relazione alla fornitura di servizi di investimento al Cliente, lo farà nel rispetto delle Leggi e Regolamenti applicabili e fornirà al Cliente tutte le informazioni richieste in relazione ad esso.
