Negoziazione per conto proprio Clausole campione

Negoziazione per conto proprio. L'attività consiste nell'esecuzione di ordini di negoziazione impartiti dalla clientela per conto proprio, in contropartita diretta, rispettando il criterio delle migliori condizioni con riferimento sia al momento che alle dimensioni ed alla natura delle operazioni, relativamente alle seguenti tipologie di valori mobiliari: - titoli di Stato e garantiti dallo Stato; - titoli azionari e obbligazionari non quotati in mercati regolamentati; - titoli esteri non quotati in mercati regolamentati; - altri strumenti finanziari non quotati.
Negoziazione per conto proprio. La negoziazione per conto proprio è il servizio di investimento con cui la Banca acquista dal cliente o vende a quest’ultimo uno strumento finanziario in “contropartita diretta” con il proprio portafoglio di proprietà. Nel caso in cui presti tale servizio, la commissione a favore della Banca è già compresa (implicita) nel prezzo finito dello strumento finanziario a cui la stessa Banca si rende disponibile a concludere l’operazione. Il servizio di negoziazione conto proprio è erogato dalla Banca limitatamente alle seguenti tipologie di strumenti/prodotti finanziari: 8.1.1 Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata Sistema di pricing
Negoziazione per conto proprio. La negoziazione per conto proprio consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca che si pone in contropartita diretta con il Cliente, e in relazione a ordini dei Clienti, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli. La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo alla Banca, che in precedenza lo ha acquistato sul mercato finanziario. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca comunica all’investitore, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso dell’investitore. Nello svolgimento dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella relativa Policy accettata dal Cliente. A fronte della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca sul prezzo pattuito non riceve di norma alcuna commissione dal Cliente.
Negoziazione per conto proprio. Anche per il servizio di negoziazione per conto proprio la Banca si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile. COPIA BANCA La Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini impartiti dalla Clientela, retail e professionale, senza qualificarsi come internalizzatore sistematico, relativamente ai seguenti strumenti finanziari: - obbligazioni emesse dalla Banca non negoziate sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico; - pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un internalizzatore sistematico; - derivati non quotati su sedi di negoziazione; - obbligazioni e titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione (solo per clienti professionali); Gli ordini trattati in conto proprio sono raccolti tramite il canale telefonico oppure presso la sede della Banca.
Negoziazione per conto proprio. La Banca offre il servizio di negoziazione per conto proprio con riferimento agli ordini dei propri clienti diretti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti Finanziari: - Obbligazioni di propria emissione Per tali categorie di strumenti Finanziari la Banca segue l’ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella: Fattori di esecuzione Categoria Titolo Broker Prezzo dello strumento Finanziario e costi di esecuzione e regolamento (“Total Consideration”) Rapidità di esecuzione e di regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Oggetto dell’ordine Dimensione dell’ordine Altro Obbligazioni di propria emissione CONTO PROPRIO La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza all’elemento del corrispettivo totale (“total consideration”). Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica sul proprio sito internet, anche mediante rinvio al sito del negoziatore selezionato, una relazione (“Top 5 Brokers Report”) nella quale, per ciascuna classe di Prodotti Finanziari: (i) rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell’anno precedente; (ii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dalle imprese di investimento a cui ha trasmesso ordini di clienti l'anno precedente.
Negoziazione per conto proprio. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Negoziazione per conto proprio. Le operazioni di Pronti Contro Termine (PCT) saranno concluse da WeBank ponendosi in contropartita diretta con la Clientela.
Negoziazione per conto proprio. La Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, movimentando il proprio portafoglio. Ricezione e trasmissione di ordini La Banca riceve dal cliente gli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li trasmette per l’esecuzione ad un intermediario abilitato (broker o negoziatore) secondo la propria strategia di trasmissione, illustrata al cliente nel paragrafo VII intitolato “Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” del presente Documento.
Negoziazione per conto proprio. La Banca con riferimento agli strumenti per i quali presta il servizio di negoziazione per conto proprio si impegna a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente (best execution). Tale strategia, anche in considerazione della tipologia di clientela della Banca (prevalentemente al dettaglio), individua nella “total consideration” o “corrispettivo totale” (prezzo dello strumento finanziario e relativi costi di esecuzione) il fattore principale per la selezione della sede di esecuzione e dell’intermediario negoziatore. Per quanto riguarda il fattore della rapidità, la tempistica di esecuzione degli ordini di smobilizzo relativi a dossier dei Clienti è stabilita in un massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. La Banca, qualora un Cliente ne faccia richiesta, si impegna a fornire la dimostrazione che l’ordine sia stato eseguito nel rispetto della strategia di esecuzione rappresentata. Nell’ipotesi in cui venga derogato il rispetto di tale strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal Cliente ovvero in assenza di istruzioni specifiche del Cliente, sia giustificata da motivate ragioni tecniche e sia stata realizzata nell’interesse del Cliente. La Banca provvede a verificare, con cadenza periodica, l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini con l’obiettivo di correggere ogni eventuale carenza riscontrata. È prevista, inoltre, una revisione della strategia con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution per la clientela. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla strategia inizialmente definita, le stesse saranno tempestivamente notificate al Clienti affinché gli stessi possano assumere una decisione consapevole in merito all’opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia di esecuzione sarà inoltre recepita nel presente documento di sintesi.
Negoziazione per conto proprio. Come già detto, la negoziazione per conto proprio è l’attività con cui l’intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l’intermediario opera in “contropartita diretta”). Nell’attività di negoziazione per conto proprio l’intermediario: - impegna “posizioni proprie” e cioè soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento della clientela con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio; - entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti; - esegue gli ordini dei clienti. Così intesa, l’attività di negoziazione per conto proprio costituisce una modalità di svolgimento di un altro servizio di investimento: l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, descritto al capitolo precedente. Ne consegue che l’intermediario che negozia per conto proprio deve non solo essere autorizzato per questo servizio ma, anche, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti. In concreto, per acquistare o vendere titoli dobbiamo rivolgerci ad un intermediario autorizzato all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Se questo intermediario è anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, potrà internalizzare l’ordine a condizione che questa soluzione possa ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. Nell’eseguire l’ordine del cliente il negoziatore per conto proprio dovrà rispettare tutte le regole disposte per il servizio di esecuzione di ordini descritte al capitolo precedente.