REGOLAMENTO DI UTENZA
REGOLAMENTO DI UTENZA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Indice generale
Titolo 1
Impostazione generale pag 4
Titolo 2
Somministrazione di acqua pag 8
Titolo 3
Smaltimento di acque reflue pag 26
Titolo 4
Contenzioso pag 41
Titolo 5
Allegati pag 42
Appendici
Disposizioni generali sugli scarichi
in pubblica fognatura pag 44
Tabelle pag 54
Titolo 1
Impostazione generale
1.1
Premessa
1.2
Riferimenti normativi e contrattuali
1.3
Configurazioni “obiettivo” e “transitorie”. Cronologia
1.4
Struttura tariffaria
1.5
Disposizione generali sugli scarichi in pubblica fognatura
1.6
Procedure di aggiornamento del Regolamento
1.1
Premessa
La gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito “S.I.I.” ) nell’Ambito Territoriale Ottimale Idrico Agrigento (in seguito “ATO AG”) è stata affidata a GIRGENTI ACQUE S.P.A. (in seguito “Gestore”) mediante Convenzione sottoscritta in data 27 novembre 2007, tra la Autorità d’Ambito (in seguito “A.ATO”) ed il suddetto Gestore.
Il S.I.I. è suddiviso in tre segmenti: acquedotto (A), fognatura (F), depurazione (D), per lo più forniti contemporaneamente ai vari utenti. L’insieme dei segmenti F e D costituisce il servizio di “smaltimento di acque reflue” (S).
La Convenzione prevede che le gestioni preesistenti vengano progressivamente acquisite dal Gestore, entro date prefissate.
Il presente Regolamento si applica alle utenze (preesistenti, o successivamente allacciate) corrispondenti alle singole aree gestionali man mano acquisite, a partire dalla data di trasferimento della precedente gestione e per tutta la durata dell’affidamento al Gestore, che scadrà il 27/11/2037.
Il presente Regolamento disciplina pertanto il rapporto tra gli utenti del S.I.I., o di segmenti del servizio stesso, ed il Gestore, in tutto il territorio ATO AG, a partire dalle date di trasferimento di cui sopra, e salvo i tempi tecnici di cui alla Sezione 1.4, per la struttura tariffaria.
Il Regolamento sostituisce a tutti gli effetti i regolamenti e/o le consuetudini in uso presso le gestioni trasferite. Le sue norme fanno parte dei contratti di utenza, preesistenti o successivamente accesi, anche se in essi non esplicitamente riportate.
1.2
Riferimenti normativi e contrattuali
Il presente Regolamento è definito in coerenza con le normative comunitarie, nazionali, regionali in tema di servizi di acquedotto, fognatura, depurazione, di salute pubblica, di ambiente, di urbanistica e specificatamente il D.P.C.M. del 29 Aprile 1999 e la Deliberazione n° 655 del 23/12/2015 dell’Autorità per l’Energia elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.
L’evoluzione nel tempo delle suddette normative potrebbe generare future difformità tra le nuove disposizioni ed il vigente testo del Regolamento. In tal caso, la A. ATO AG ed il Gestore provvederanno in tempi brevi alle necessarie modifiche, applicando le procedure di cui all’art. 1.6 seguente; nelle more, si intenderanno comunque sospese le parti del Regolamento in contrasto con le nuove disposizioni.
Il Regolamento è anche definito in coerenza con la Convenzione di Gestione ed in particolare con la “Carta del Servizio Idrico Integrato” in essa richiamata.
1.3
Configurazioni “obiettivo” e “transitorie”. Cronologia
Sulla base dei programmi e dei modelli di riferimento indicati nella Convenzione di Gestione e/o in successivi piani approvati dalla
A. ATO AG, il Gestore, a partire dalla data di acquisizione di ciascuna gestione, deve gradualmente provvedere:
• ad estendere ed adeguare i vari sistemi impiantistici di acquedotto e fognatura depurazione, nonché le corrispondenti utenze;
• a realizzare, con il contributo dell’utenza ove previsto, le estensioni e gli adeguamenti dei collegamenti locali;
• a richiedere all’utenza eventuali modifiche agli impianti interni di utilizzazione dell’acqua o di drenaggio degli scarichi;
• Ad apportare le conseguenti modifiche tecnico/Amministrative al rapporto contrattuale con l’utenza (rese possibili dalle estensioni e dagli adempimenti degli impianti di cui sopra)
Configurazione “obiettivo”.
In questa futura configurazione, le utenze ordinarie, domestiche e non domestiche, corrisponderanno di norma a singole unità immobiliari o a servizi comuni condominiali e saranno approvvigionate con il sistema a contatore, ad opportuna pressione e senza periodiche interruzioni (turni) nell’erogazione; le corrispondenti acque reflue (nere o miste, a seconda dello schema di fognatura locale) confluiranno in reti esercite dal Gestore.
Utenze particolari, quali: derivazioni e/o scarichi industriali, fontanelle, idranti; utenze corrispondenti a piccoli nuclei abitati od altri insediamenti dispersi nel territorio; utenze alimentabili con acque non potabili, ed altre simili, potranno essere anche in futuro servite con criteri diversi, da definire caso per caso.
A tutte queste utenze si applicano le norme del Regolamento riferite alla configurazione “obiettivo”.
Configurazione “transitoria”.
Per tutto il tempo necessario per la progressiva realizzazione delle estensioni e degli adeguamenti degli impianti, sia del Gestore che dell’utenza, che risultino indispensabili all’attuazione delle statuizioni contrattuali, tecniche ed amministrative, corrispondenti alla situazione “obiettivo”, in determinate aree o per determinati gruppi di utenze permarranno configurazioni “transitorie” (ad es.: utenze interessate solo dal segmento A, o parzialmente prive del segmento D; derivazioni approvvigionate a luce tarata o comunque con serbatoio privato e/o a bassa pressione e/o con turni di erogazione; utenze uniche a servizio di un complesso condominiale).
A queste configurazioni, che si potranno protrarre per i tempi, talvolta non brevi, definiti dai programmi approvati dalla A. ATO AG, si applicano le norme del Regolamento riferite alla configurazione “transitoria”.
Tuttavia, ove tecnicamente possibile, le nuove utenze da accendere o da modificare nelle aree trasferite non ancora “trasformate” per adeguarle alla configurazione “obiettivo”, saranno realizzate con criteri tali da consentire un loro agevole inserimento nella futura configurazione in programma.
1.4
Struttura tariffaria
Si intende per struttura tariffaria l’insieme dei criteri di articolazione del gettito tariffario tra le singole componenti, espressi mediante reciproci rapporti.
La struttura tariffaria è riportata nella Appendice A1. Essa si applica a tutte le utenze riferibili alla configurazione “obiettivo”, nonché alle utenze riferibili alla configurazione “transitoria”, non appena possibile, e comunque entro i sei mesi dal trasferimento al nuovo Gestore della corrispondente gestione.
1.5
Disposizioni generali sugli scarichi in pubblica fognatura
Nella Appendice A2 “Disposizioni generali sugli scarichi in pubblica fognatura” sono richiamati i principi generali e le norme che disciplinano l’accettazione ed il controllo degli scarichi nei sistemi di smaltimento di acque reflue, cui corrispondono obblighi per il Gestore e per gli utenti, e che definiscono, altresì, i criteri cui debbono attenersi i gestori temporanei di servizi acquedottistici nonché i privati autoproduttori, che alimentino utenze le cui acque reflue debbano confluire nella rete fognante esercita dal Gestore. A detta disciplina sono ispirate le corrispondenti norme di questo Regolamento.
1.6
Procedure di aggiornamento del Regolamento
Il presente Regolamento può essere aggiornato in relazione:
• all’evoluzione delle normative che sovrintendono alle materie trattate;
• all’esperienza fatta nel primo triennio di applicazione ;
• ad indicazioni provenienti dalla A. ATO AG;
• ad eventuali motivate richieste provenienti dal Gestore.
Le modifiche sono approvate dalla A. ATO AG, sulla base di proposte elaborate dai propri Uffici o dal Gestore e comunque discusse con il Gestore stesso.
I valori economici contenuti nelle Tabelle annesse (Titolo 4) sono aggiornati automaticamente, previa comunicazione alla A.ATO AG, dagli uffici del Gestore, con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT nell’anno precedente.
Titolo 2
Somministrazione di acqua
2.1
Introduzione
2.1.1
Premessa. Fornitura di acqua
2.1.2
Categorie d’utenza
2.2
Sviluppo e manutenzione del sistema
2.2.1
Principi generali
2.2.2
Estensione della rete
2.2.3
Derivazioni
2.2.4
Attraversamento di proprietà private
2.3
L’utenza
2.3.1
Intestatari delle utenze
2.3.2
Misura e consegna.
Impianto interno
2.3.3
Forniture temporanee e particolari
2.4
Configurazione obiettivo
2.4.1
Caratteri del servizio
2.4.2
Tipologie d’utenza
2.4.3
Ristrutturazioni, modifiche
2.5
Configurazione transitoria
2.5.1
Caratteri del servizio
2.5.2
Tipologie d’utenza
2.5.3
Nuove derivazioni e/o utenze
2.5.4
Ristrutturazioni, modifiche
2.6
Il contratto di somministrazione e la sua gestione
2.6.1
Domanda e contratto di somministrazione
2.6.2
Evoluzione dell’utenza
2.6.3
Disservizi temporanei
2.6.4
Norme relative alle utenze a contatore ed a luce tarata. Bocche antincendio private
2.6.5
Reclami
2.6.6
Fatturazione, esazione
2.6.7
Obblighi del Gestore e dell’utente. Infrazioni, penali
2.6.8
Novità introdotte dalla delibera n.20 del 29 Ottobre 2013 del Commissario Straordinario del Consorzio di Ambito di Agrigento2.1
Introduzione
2.1.1
Premessa. Fornitura di acqua
Il Gestore distribuisce acqua nel territorio dello ATO AG, tramite contratti di somministrazione, alle condizioni del presente Regolamento.
La distribuzione avviene con diritto di esclusiva in tutto il territorio dell’ATO Agrigento per tutti gli usi per i quali, ai sensi delle norme in vigore, si richieda acqua idonea al consumo umano (usi civili). Peraltro il diritto di esclusiva permane anche qualora la distribuzione di cui trattasi sia concepita con il sistema duale, ed una delle corrispondenti subreti sia alimentata con acqua di qualità inferiore, a servizio di usi civili particolari, pubblici o privati, quali: lavaggio di strade e fognature, idranti antincendio, impianti di innaffiamento di aree verdi, pubbliche o private.
Nella configurazione obiettivo, come in seguito definita, ad ogni contratto di somministrazione per usi civili dovrà essere associato, salvo casi particolari, un contratto integrativo di smaltimento di acque reflue e depurazione, stipulato con lo stesso soggetto, dando così luogo ad una utenza del S.I.I..
In aree e per utenze particolari, ove non sussistono altri diritti, il Gestore può distribuire, senza diritto di esclusiva, acqua destinata ad altri usi, quali quelli irrigui o produttivi, che ammettano l’utilizzazione di risorse idriche di qualità meno pregiata.
Il Gestore, sentita la A.ATO AG, può eccezionalmente fornire acqua all’ingrosso, potabile o meno, a particolari soggetti, quali i consorzi ASI, ovvero- per assolvere particolari finalità di integrazione o soccorso, concordate con la A.ATO AG, nei confronti di gestori di Xxxxxx limitrofi che fossero in temporanea difficoltà.
Tutte queste somministrazioni, che non fanno parte del S.I.I. propriamente detto, sono regolamentate da accordi particolari, assunti con la supervisione della A.ATO AG, nonché da alcune specifiche norme contenute nel presente Regolamento.
La presente Sezione 2.1 illustra i criteri generali della somministrazione d’acqua nonché le diverse tipologie d’utenza.
Le Sezioni 2.2 e 2.3 definiscono i criteri di sviluppo e manutenzione del sistema distributivo, comprese le derivazioni verso le utenze (denominate anche allacciamenti), fino ai punti di consegna e misura dell’acqua somministrata, nonché i criteri di addebito all’utenza dei corrispondenti contributi economici.
In considerazione della gradualità programmata per l’adeguamento del sistema acquedottistico, e del connesso sistema fognante, ai modelli ottimali previsti dalla Convenzione di gestione, ai caratteri tecnico-commerciali del servizio e dell’utenza sono dedicate due Sezioni:
• la Sezione 2.4 definisce detti caratteri per la configurazione obiettivo;
• la Sezione 2.5 si riferisce alla configurazione transitoria (la quale dovrà tendere progressivamente verso la precedente).
Infine, la Sezione 2.6 è dedicata alle modalità di costituzione, evoluzione, gestione del contratto di somministrazione, compreso il richiamo dei principali diritti e doveri delle due parti.
2.1.2
Categorie d’utenza
Le utenze corrispondenti alle diverse casistiche descritte nel precedente paragrafo sono così classificabili:
• per livello: all’ingrosso o al minuto;
• per qualità dell’acqua: atta o meno al consumo umano;
• per continuità nel tempo: servizio permanente o temporaneo;
• per uso: civile domestico o comunitario, civile antincendio, civile extradomestico (pubblico, commerciale, vario) irriguo produttivo;
• per tipologia di consegna e misura: a contatore centralizzato; a contatore divisionale; a luce tarata;
• per qualità del servizio: configurazione obiettivo o transitoria.
Una volta completati il trasferimento delle gestioni preesistenti e la conseguente analisi delle situazioni in atto, potrà essere necessario aggiungere altre tipologie.
2.2
Sviluppo e manutenzione del sistema
2.2.1
Principi generali
La rete di distribuzione e le opere di derivazione (allacciamenti) fanno esclusivamente parte del patrimonio impiantistico del S.I.I. e sono realizzate, esercite e mantenute soltanto a cura e spese del Gestore, addebitando però le spese stesse, o parte di esse, ai proprietari delle aree urbanizzate o degli edifici oggetto della somministrazione d’acqua ovvero all’utente, secondo i criteri di seguito precisati.
2.2.2
Estensione della rete
Nelle aree di nuova urbanizzazione o ristrutturazione urbanistica lo sviluppo della rete è eseguito a norma dai proprietari dei terreni interessati sulla base di un progetto redatto a carico degli stessi ed approvato dal Gestore, al quale compete la sorveglianza dei lavori ed il collaudo sotto il profilo esclusivo della corretta esecuzione tecnico/funzionale. Per tale attività di validazione del progetto sotto il profilo della compatibilità tecnica alla rete, assistenza ai lavori e collaudo, compete al Gestore un ristoro pari al 2.0% dell’importo delle opere (valutato sulla base dei prezzi tratti dal prezzario Regionale per le OO.P.P) con un importo minimo di € 638,45 (valore aggiornato al 01/07/2016). Nel caso di realizzazione dell’opera a cura e spese del privato lo stesso risponderà direttamente della manutenzione e di eventuali danni o disservizi causati alla rete.
Il proprietario dei terreni può rinunciare al suo diritto di realizzare l’opera di avvicinamento.
Nel caso di rinuncia del proprietario lo sviluppo della rete è eseguito a cura del Gestore, ma a carico dei proprietari dei terreni urbanizzati, sulla base di un progetto predisposto dal Gestore stesso - comprendente, tra l’altro, una specifica convenzione che regolamenti i rapporti tra le parti.
Viene fatta salva la possibilità per i Comuni territorialmente competenti ad intervenire nella realizzazione delle opere di avvicinamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione; in tale caso, il progetto sarà coerente, sotto il profilo della compatibilità tecnica dei materiali da impiegare e delle sezioni delle condutture con i criteri stabiliti, dal Gestore che rilascerà il proprio nulla osta.
E’ comunque consentita l’esecuzione da parte dei proprietari dei terreni urbanizzati (tramite le imprese realizzatrici delle infrastrutture civili, purché in possesso delle necessarie qualificazioni) di opere in terra, murarie, stradali sulla base del progetto esecutivo dallo stesso redatto ed a condizione che al Gestore stesso sia affidata la direzione dei lavori, o quanto meno la loro puntuale sorveglianza, onde assicurare il massimo coordinamento con l’esecuzione delle opere idriche propriamente dette.
Per le zone già urbanizzate, ma non servite da reti aziendali, il privato richiedente realizzerà, alle condizioni di cui sopra la condotta di distribuzione necessaria (Alle condizioni di cui ai commi precedenti: supervisione del Gestore, rispetto della normativa, ristoro etc.), del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per l’alimentazione dell’utenza.
Nel caso di rinuncia all’esecuzione diretta da parte del richiedente la condotta sarà realizzata a cura del Gestore il quale, compatibilmente con le normative dell’Amministrazione Comunale competente, provvederà all’estensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per l’alimentazione dell’utenza.
Per le zone già urbanizzate ma con tubazioni di diametro non idoneo o in precario stato di conservazione, il Gestore, compatibilmente con le normative dell’Amministrazione Comunale competente, provvederà all’estensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per l’alimentazione dell’utenza.
Detto contributo si applicherà quando la lunghezza complessiva del nuovo collegamento (avvicinamento rete + condotta di derivazione) risulti superiore ad L=0,08V (vedi par.2.2.3) ed esclusivamente per la parte eccedente detta distanza L, essendo il costo corrispondente ad L compreso nel preventivo forfetario di cui al par. 2.2.3, comunque a carico del richiedente.
Il Gestore poserà una condotta di diametro adeguato alle esigenze tecniche future definendo l’area interessata. L’eventuale maggior costo sarà anticipato dal Gestore stesso e recuperato, sui futuri contratti di tutte le nuove utenze afferenti all’area specificatamente individuata con adeguati oneri accessori che sono costituiti dagli incrementi del costo medio della vita intervenuti tra la data di realizzazione delle opere e le date di stipula dei nuovi contratti.
Qualora la suddetta estensione di rete riguardi fin dall’inizio più richiedenti, il contributo complessivo della condotta unificata di avvicinamento sarà ripartito tra gli stessi in ragione della distanza di ciascuna derivazione e del corrispondente volume d’acqua che si prevede di impegnare.
Per nuove utenze derivate da preesistenti reti aventi diametro e condizioni adeguate, detto contributo ripartito è determinato, simbolicamente, sulla base del costo di due annualità di impegno contrattuale.
2.2.3
Derivazioni
Il collegamento tra la rete aziendale esistente (o appositamente realizzata) in prossimità del complesso immobiliare da alimentare ed i punti di consegna, disposti per lo più in batteria (per unità immobiliari multiple in condominio, alimentabili con condotta unica), ovvero singoli, è definito “derivazione” ovvero “ allacciamento”, e si compone di:
1) presa, con saracinesca, dalla condotta aziendale;
2) condotta di collegamento;
3) gruppi di misura e consegna, comprensivi, ciascuno, di valvola di non ritorno.
Le opere corrispondenti alle voci 1), 2) e 3) sono realizzate e/o ricostruite a cura del Gestore ( salvo quanto appresso ) ma a totale carico del costruttore dell’edificio, o di un condominio, o di un singolo proprietario, così come previsto qui di seguito, esclusa però la fornitura degli apparecchi di misura, che è a carico del Gestore, e la loro posa in opera, che è a carico dei singoli utenti (che solo raramente coincidono con i proprietari).
E’ facoltà e diritto del privato richiedente di realizzare in proprio le opere di cui sopra ( punto 1 e 2 ). In tale caso lo stesso provvederà a propria cura e spese secondo le indicazioni e specifiche dettate dal Gestore e supervisione dello stesso .Il mancato rispetto delle indicazioni del Gestore comporteranno il mancato allaccio alla rete senza alcuna responsabilità del Gestore stesso.
La realizzazione diretta da parte del privato comporterà, inoltre, il mancato rilascio da parte del Gestore della garanzia di funzionamento e lo stesso non risponderà in caso di malfunzionamento, guasto od usura e conseguentemente tutti gli eventuali interventi di manutenzione saranno a carico dell’utente.
Nel caso della realizzazione della derivazione da parte dell’utente resteranno a carico dello stesso solamente i seguenti oneri:
1) Diritti fissi di preventivo;
2) Oneri Amministrativi di contratto;
3) Corrispettivo per l’installazione del contatore;
4) Supervisione dei lavori e collaudo appresamento;
Per far realizzare l’opera di derivazione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, l’interessato che ne abbia titolo (costruttore, condominio, proprietario, legale rappresentante ecc.) deve presentare al Gestore apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo (v. Tab. F, Titolo 4),. Egli dovrà allegare alla domanda la documentazione richiesta dal Gestore, necessaria per il riscontro dell’esistenza delle condizioni preliminari di accettabilità, ed in particolare:
permesso di costruire ed eventuale conformità, rilasciati dagli organi competenti, o atti equivalenti;
conformità degli impianti alle norme di legge;
dati catastali delle unità immobiliari da servire;
impegno a mettere a disposizione del Gestore, un idoneo alloggiamento, sito alla base dell’edificio e munito di scarico, nel quale realizzare la batteria dei gruppi di misura, con le distanze tecnicamente necessarie. Il locale deve essere direttamente accessibile dall’esterno al personale di servizio.
Sono ammesse le certificazioni sostitutive, in luogo della certificazione richiesta, laddove consentite dalla vigente normativa in materia.
Le condizioni di erogazione ed il relativo preventivo di spesa relativo all’opera di derivazione da eseguirsi (preventivo comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri vari), nonché al contributo di avvicinamento di cui al par. 2.2.2, verranno determinati sulla base delle tabelle allegate e comunicati al richiedente entro venti giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Il preventivo dell’opera di derivazione sarà elaborato: su base forfetaria (v. Tab. C, Titolo 4), per condotte di derivazione o loro parti di lunghezza fino ad L=0,08V (L distanza in m, V volume d’impegno complessivo dell’edificio da servire, in m3 /trim. – V è fissato a 37), con sola esclusione dei gruppi di consegna e misurazione; a misura parametrica (Tab. D), per le parti della condotta eccedenti detto limite L=0,08V; a misura (Tab. E), per i gruppi di consegna e misurazione.
La misura di V è fissata a 37 per le utenze con diametro della tubazione sul punto di consegna di diametro da 13 mm. Per le altre utenze V è proporzionato al diametro della tubazione al punto di consegna come segue: diametro 20 mm, V=88; diametro 25 mm, V=137; diametro 38 mm, V=316; diametro 50 mm, V=547.
Nei successivi novanta giorni, il richiedente è tenuto a fornire eventuale documentazione aggiuntiva e ad eseguire il versamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente detto termine, il Gestore introiterà le somme versate per diritto fisso, a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Le opere di derivazione sono eseguite e mantenute dal Gestore nel luogo, con i criteri, il diametro e le modalità da esso ritenuti opportuni; in particolare, il gruppo di misura è posto in opera a cura del Gestore con le caratteristiche e le modalità di installazione da esso prescelte.
Dette opere, laddove eseguite dal gestore, fanno parte integrante del patrimonio del S.I.I., fino agli strumenti di misura; Il Gestore ne ha il diritto d’uso fino al confine della proprietà privata e/o comunque fino all’apparecchio di misura laddove installato nelle parti corrispondenti alla proprietà privata. Il Gestore sarà comunque l’unico legittimato ad intervenire in caso di necessità, addebitandone tuttavia i costi all’utente. Laddove tali opere di derivazione (o apparecchi di misura), realizzate dal gestore all’interno dei terreni dei privati utenti, causino danni agli stessi proprietari o a terzi, il Gestore sarà l’unico responsabile e risponderà dei danni causati.
Il Gestore esegue i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere di derivazione in proprio o tramite imprese di fiducia.
Il costo iniziale di costruzione dell’intera opera è valutato ed addebitato agli interessati sulla base di quanto esposto precedentemente.
I costi di manutenzione sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nella Tab.
E (ovvero D) del Titolo 4. Il corrispondente importo viene addebitato al condominio, ovvero ripartito tra le utenze servite dall’opera di derivazione in ragione dei rispettivi volumi di impegno contrattuale ed accollato sulle prime bollette utili.
Rientrano tra le manutenzioni anche le ricerche e riparazioni urgenti di guasti (pronti interventi).
Il rifacimento totale o parziale dell’opera di derivazione è eseguito dal Gestore a richiesta degli utenti o per iniziativa del Gestore stesso, quando esso lo riterrà necessario in relazione alle condizioni di conservazione e funzionalità della stessa, con le stesse modalità di addebito del costo iniziale di costruzione.
Non effettuando il pagamento della fattura o delle rate relative alla riparazione ed al rifacimento, l’utenza perderà il diritto alla somministrazione dell’acqua.
Il personale del Gestore o delle imprese appaltatrici potrà accedere sull’opera di derivazione per verifiche, controlli, manovre, oltre che per gli interventi tecnici sopra esposti.
È fatto tassativo divieto all’utente di fare eseguire in proprio interventi di qualsiasi natura sull’opera di derivazione, mentre è fatto obbligo all’utente, o al condominio, di informare tempestivamente il Gestore di eventuali presenze di perdite o di minacce di cedimenti per corrosione.
I lavori eseguiti dal Gestore sull’opera di derivazione s’intendono garantiti per il periodo di dieci anni per le nuove costruzioni e di cinque anni per le manutenzioni e di due anni per le riparazioni.
Eventuali spostamenti o modifiche delle opere di derivazione, richiesti dagli utilizzatori o dai proprietari, o necessari per altre cause ad essi riconducibili (ad esempio, quelli derivanti da modifiche della viabilità locale privata, o degli edifici) saranno eseguiti a cura del Gestore ed a spese degli interessati.
2.2.4
Attraversamento di proprietà private
Qualora l’opera di derivazione interessi terreni o strade o edifici privati, la stessa sarà realizzata a condizione che il richiedente faccia accendere dai proprietari, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, apposita servitù d’acquedotto a favore del Gestore.
2.3
L’utenza
2.3.1
Intestatari delle utenze
Nelle reti provenienti da precedenti gestioni, l’utenza ordinaria, a servizio di unità immobiliari residenziali, comunitarie, commerciali e simili, può essere intestata al proprietario dell’immobile, al condominio (nel caso di utenza collettiva riguardante un complesso immobiliare) ovvero a chi utilizza l’acqua, avendo la detenzione, il possesso o l’uso dell’unità servita.
Le utenze ordinarie nuove, o comunque oggetto di modifiche tecniche o amministrative rispetto alla situazione precedentemente in atto, sono invece intestate preferibilmente, e salvo casi particolari, a chi utilizza l’acqua, avendone il titolo, ferma restando la possibilità di domiciliare altrove la bolletta; le utenze per usi comuni (ad es. lavatoi, innaffiamento di aree verdi comuni, idranti interni) sono intestate al condominio. Qualora il condominio non sia costituito il contratto di utenza per usi comuni sarà intestato ad uno dei condomini; in tal caso gli altri contratti riguardanti le singole utenze del medesimo immobile dovranno prevedere l’obbligazione solidale al pagamento dell’utenza per usi comuni.
Per le utenze particolari (fontanelle pubbliche, fontane di mostra, idranti esterni, industrie, irrigazioni, forniture all’ingrosso, somministrazioni temporanee ecc.) l’utenza è intestata al richiedente, che ne abbia titolo.
2.3.2
Misura e consegna.
Impianto interno
Il sistema di misura e consegna varia in funzione della configurazione (V. Sezioni 2.4 e 2.5 ) e della categoria dell’utenza (v. Sezione 2.1 ).
Nella generalità delle utenze l’acqua è, o sarà, misurata a mezzo di contatore, che indica il volume erogato; in alcuni casi la misura si riferisce invece alla portata erogata (utenze a luce tarata ).
In tutti i casi il misuratore è posto in posizione facilmente accessibile al personale di gestione (possibilmente al limite della proprietà), è bollato per garantirne l’integrità, è preceduto da un rubinetto d’arresto bollato la cui manovrabilità è riservata al sopradetto personale, ed è seguito da una valvola di non ritorno con dielettrico, e quindi da un secondo rubinetto, manovrabile dall’utente.
E’ fatto obbligo al Gestore , per la normalizzazione delle utenze, a proprie cura e spese, l’installazione del contatore idrometrico.
Il punto di consegna dell’acqua coincide con questo ultimo rubinetto; la responsabilità del Gestore, anche per quanto attiene alla qualità dell’acqua, termina al rubinetto stesso.
Per impianto interno si intendono tutte le opere di utilizzazione a partire dal punto di consegna; l’impianto deve comprendere anche una derivazione con rubinetto di scarico, installata in prossimità del suddetto punto di consegna.
L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno sono a cura e spese dell’utente, che ne è responsabile. L’impianto, e i corrispondenti apparecchi utilizzatori, devono però rispondere alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
L’impianto deve essere tale da escludere ogni collegamento con acque di altra provenienza. Deve essere inoltre evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque contenute in apparecchi utilizzatori ed in serbatoi privati.
È vietata l’installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sull’erogazione ad altri utenti.
L’installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gestore e rispondere agli schemi dallo stesso predisposti (disconnessi dalla rete).
È vietato usufruire delle tubazioni dell’impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire comunque qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possa determinare rischi per terzi. La condotta di derivazione sarà munita di giunto dielettrico di disconnessione rispetto agli impianti interni.
Fermo restando che ogni e qualsiasi responsabilità del Gestore termina al punto di consegna, il Gestore stesso, sia prima dell’accensione dell’utenza che nel corso della somministrazione, può richiedere all’utente di accedere all’impianto interno tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al solo fine di accertare che l’impianto stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecniche ed igieniche degli impianti del S.I.I. o produca sprechi, o possa danneggiare altre utenze.
Qualora dette ispezioni vengano ingiustificatamente ostacolate, o non si provveda in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate all’utente o alla normalizzazione dell’utenza, il Gestore disporrà la sospensione della fornitura.
In ogni caso, l’utente è tenuto al controllo sistematico del proprio impianto interno, onde prevenire od eliminare tempestivamente cause di inquinamento o di dispersione dell’acqua, o di trasmissione di corrente elettrica.
2.3.3
Forniture temporanee e particolari
(Forniture temporanee. Norme generali)
A richiesta il Gestore può concedere erogazioni occasionali o temporanee di acqua (ad es. per mostre o istallazioni non permanenti
) per durate non inferiori ad un mese e non superiori a sei mesi, con possibilità di un rinnovo tacito per un ulteriore periodo avente al massimo la durata di ulteriori mesi sei. Fanno eccezione le sole forniture temporanee destinate ad alimentare cantieri di costruzione (vedere anche in seguito), la cui durata è stabilita in relazione all’entità dell’opera in progetto, risultante dall’atto che ne autorizza la realizzazione.
Il richiedente provvederà inizialmente ad anticipare al Gestore il costo dell’opera di derivazione e consegna, valutato a preventivo, ed a sottoscrivere il contratto di fornitura.
Per le somministrazioni temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
(Utenze uso cantiere per la realizzazione di edifici che in seguito usufruiranno di somministrazioni permanenti)
La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà essere concessa soltanto in presenza di apposita concessione edilizia o strumento giuridicamente equivalente. Le opere di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, nel quale il costruttore dovrà impegnarsi a realizzare idoneo alloggiamento posto all’esterno in prossimità di area pubblica per l’istallazione della batteria dei gruppi di misura, nonché idonee opere di smaltimento delle acque reflue, il tutto secondo le indicazioni del Gestore. Il costo della derivazione sarà addebitato con i criteri di cui alla Sezione 2.2.
Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto alla scadenza della concessione edificatoria, ed il proprietario dello stabile dovrà richiedere la sistemazione definitiva dell’opera di derivazione,ed eventualmente l’accensione di utenze per i servizi comuni, fornendo la documentazione di rito.
(Forniture particolari)
Per le forniture particolari, quali quelle all’ingrosso, per uso irriguo, per uso industriale ecc. verranno raggiunte intese caso per caso, con la supervisione della A.ATO AG, in armonia con il quadro normativo generale del presente Regolamento e con la struttura tariffaria vigente.
2.4
Configurazione obiettivo
2.4.1
Caratteri del servizio
Si premette che la graduale trasformazione del sistema distributivo prevista dalla Convenzione di gestione ha finalità primarie di risanamento igienico, di tutela della risorsa idrica, di risparmio energetico, nonché di miglioramento della qualità tecnica del servizio reso. Tale qualità dovrà rispettare i requisiti minimi indicati nello Allegato 8 al DPCM 4 marzo 1996 n. 47 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che detta norme in merito alla qualità e quantità dell’acqua fornita, nonché in merito alle pressioni minima e massima, alla portata minima, alla continuità del servizio.
La portata erogabile alle varie utenze nell’istante di massima richiesta sarà orientativamente quella indicata nella Tab. B (v. Titolo 4).
Saranno inoltre pienamente raggiunte tutte le caratteristiche di “qualità del servizio” indicate nella Carta del S.I.I..
Periodici ordini di servizio interni del Gestore, comunicati alla A.ATO AG, stabiliscono i limiti delle aree già trasformate, di quelle in corso di trasformazione, di quelle da trasformare.
2.4.2
Tipologie d’utenza
Nella configurazione obiettivo, tutte le utenze ordinarie per uso civile-potabile sono servite esclusivamente a contatore ed i corrispondenti contratti sono preferibilmente intestati a chi ha la detenzione, il possesso o l’uso delle singole unità immobiliari (utenza divisionale), salvo le utenze destinate a servizi condominiali. L’acqua è fornita esclusivamente in pressione ed “a domanda” ed è quindi rigorosamente vietata la presenza di vasche private di modulazione oraria e riserva in prossimità del punto di consegna.
I contatori sono “divisionali” (uno per ciascuna unità immobiliare) ed in genere sono disposti in batteria centralizzata, al piede dell’edificio condominiale all’esterno in prossimità di area pubblica di uso pubblico; questa disposizione va attuata in tutti gli edifici di nuova costruzione, salvo casi particolari.
Negli edifici preesistenti, sono possibili anche altre disposizioni da concordare.
La distribuzione con il sistema a luce tarata o altri simili è possibile solo per utenze particolari quali: fontanelle pubbliche; fontane di mostra; idranti pubblici ; utenze che non richiedono l’uso di acqua atta al consumo umano, e simili.
2.4.3
Ristrutturazioni, modifiche
Nelle aree trasformate, tutte le utenze nuove o, ove possibile, quelle oggetto di modifiche, corrisponderanno alle tipologie sopra elencate. Inoltre, al fine di corrispondere rapidamente alle finalità di pubblico generale interesse già ricordate, il Gestore, appena la rete sia in grado di effettuare il servizio di elevata qualità di cui al paragrafo 2.4.1, e previa comunicazione agli utenti interessati, provvederà di sua iniziativa a ristrutturare le opere di derivazione ed i gruppi di misura ed a promuovere la modifica dei contratti preesistenti, per adeguare il tutto alla nuova configurazione, per quanto necessario.
Le variazioni avvengono nel rispetto del presente Regolamento, ed in particolare delle norme specifiche di seguito esposte, che prevedono la partecipazione economica dell’utenza già in atto alle riforme tecniche e contrattuali in programma.
Per il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell’opera di derivazione valgono le norme di addebito del costo di cui al par.
2.2.3. Peraltro, se la derivazione preesistente rientra ancora nel periodo di garanzia ivi precisato, il costo stesso è a carico del Gestore.
I proprietari, il condominio e gli utilizzatori dell’acqua sono tenuti, in solido, a realizzare le eventuali opere murarie in proprietà privata (ad es. tracce sulle pareti del vano scala ed altri locali, modifiche delle opere civili) occorrenti per rendere possibile la posa da parte del Gestore di canalizzazioni orizzontali e colonne montanti idriche od elettriche, nonché a provvedere alle modifiche degli impianti interni privati che risultassero necessarie per adeguarli alle nuove condizioni tecniche ed amministrative di somministrazione dell’acqua, in caso di inadempimento il Gestore assegnerà un congruo termine,comunque superiore a mesi 4, trascorso il quale, senza che siano stati eseguiti i lavori necessari, il Gestore stesso si riserva il diritto di sospendere la fornitura idrica.
Tutti gli intestatari di contratti di somministrazione che non rispondessero alle tipologie indicate nel par. 2.4.2 sono tenuti a promuovere e facilitare le procedure per la modifica del soggetto intestatario del contratto e, se necessario del contenuto del contratto stesso, attivandosi presso gli interessati.
In particolare, in caso di realizzazione di progetti unitari di trasformazione di aree predeterminate, il Gestore indicherà le scadenze entro le quali dovranno essere completate le predisposizioni e modifiche di cui sopra; il mancato rispetto di tali scadenze renderà, di norma, impossibile il corretto rifornimento dell’acqua -a causa delle modifiche apportate al sistema distributivo- senza che l’utenza interessata possa ritenerne responsabile il Gestore.
Gli utilizzatori rientranti nel progetto di trasformazione sono tenuti a fornire all’Azienda gli elementi anagrafici per l’eventuale applicazione di aliquote tariffarie agevolate ai sensi della struttura tariffaria in vigore
Per assolvere ai particolari compiti corrispondenti alla fase di ristrutturazione, il Gestore potrà affidare alcuni rapporti con l’utenza ad imprese specializzate di sua fiducia.
2.5
Configurazione transitoria
2.5.1
Caratteri del servizio
Le configurazioni transitorie riguardano le aree non trasformate o in corso di trasformazione, nelle quali le utenze non godono ancora della elevata qualità del servizio prevista per le aree trasformate, e possono corrispondere a tipologie non ammesse nella configurazione obiettivo.
Le differenze più importanti o più frequenti relative ai caratteri del servizio riguardano: la continuità, talvolta interrotta per erogazione a turni; la pressione dell’acqua, a volte troppo bassa o troppo variabile; la modulazione oraria delle portate erogate, a volte non assicurata da sufficienti serbatoi di servizio; la qualità dell’acqua, che in qualche caso non rientra, per alcuni parametri, nei limiti richiesti, il cui superamento è peraltro autorizzato da deroghe temporanee.
2.5.2
Tipologie d’utenza
Nella configurazione transitoria è tollerata la presenza di utenze non divisionali, di utenze a luce tarata, di serbatoi privati (condominiali o singoli) a monte del punto di consegna.
In presenza di utenze divisionali, anche a luce tarata, specie se a valle di serbatoi privati, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, è riservata al Gestore la facoltà insindacabile di aggiungere a proprie spese un contatore unico, in prossimità del punto nel quale la derivazione accede nella proprietà privata, e comunque a monte degli eventuali serbatoi privati e dei misuratori delle utenze divisionali. I volumi indicati o le portate nominali di questi ultimi saranno modificati in proporzione alle letture su detto contatore unico, che identifica l’erogazione complessiva effettiva al condominio. Il rubinetto a valle del nuovo contatore individua il limite di responsabilità del Gestore.
Inoltre il Gestore, ove sia tecnicamente possibile, ha facoltà di sostituire utenze a luce tarata, anche centralizzate, con utenze a contatore, anche divisionali.
La responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell’acqua destinata al consumo umano derivanti dalla presenza di serbatoi privati, a monte o a valle degli strumenti di misura, non ricade sul Gestore. L’utenza è in ogni caso obbligata ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante dei serbatoi stessi, onde evitare qualsiasi spreco.
Qualora l’utenza non ottemperasse a questa norma, il Gestore ha facoltà di eseguire direttamente le sostituzioni, addebitando all’utenza stessa i costi e le penali corrispondenti (Tab. G, Titolo 4).
2.5.3
Nuove derivazioni e/o utenze
Le nuove derivazioni per edifici non ancora allacciati e le nuove utenze in edifici allacciati sono attivate in modo da rendere le derivazioni, i gruppi di misura ed i contratti d’utenza corrispondenti o quanto meno facilmente adeguabili ai nuovi criteri, allorché la relativa area verrà assoggettata a trasformazione
Il Gestore potrà inoltre valersi delle facoltà di cui al paragrafo precedente.
2.5.4
Ristrutturazioni, modifiche
Le scadenze contrattuali e le variazioni di qualunque tipo apportate all’utenza possono essere utilizzate dal Gestore, ove tecnicamente possibile, per tendere verso la configurazione definitiva del sistema distributivo e/o per regolarizzare le posizioni contrattuali, anche in forma transitoria.
2.6
Il contratto di somministrazione e la sua gestione
2.6.1
Domanda e contratto di somministrazione
(Utenze ordinarie)
Negli stabili allacciati alla rete e già muniti di opera di derivazione predisposta per l’istallazione di apparecchi di misura e consegna, l’aspirante utilizzatore, che rientri tra le tipologie descritte nelle Sezioni precedenti, otterrà la somministrazione dell’acqua alle seguenti condizioni:
• domanda di somministrazione, corredata sia di dichiarazione e idonea documentazione in merito al titolo di possesso o d’uso o di
proprietà dell’immobile interessato sia degli elementi tecnici ed anagrafici, o dichiarazioni sostitutive attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile. Inoltre l’utente dovrà comunicare il consumo medio annuo previsto, utile alla quantificazione dell’importo da addebitare a titolo di deposito cauzionale allorquando ne ricorrano le condizioni di addebito Il valore inizialmente addebitato sarà oggetto di rivalutazione (in positivo o in negativo) in base ai consumi reali. In ogni caso il deposito cauzionale viene addebitato in quattro soluzioni, contestualmente all’emissione delle prime quattro bollette/fatture per consumi.
L’importo corrisposto sarà restituito all’utente dopo la cessazione degli effetti del contratto, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, al netto di eventuali insoluti esistenti in capo all’utenza (Delibera 655/2015 dell’AEEGSI);
• sottoscrizione di un contratto di somministrazione;
• versamento dei diritti fissi (v .Tab. F, Titolo 4),
Sono a carico dell’utente le spese per l’eventuale registrazione del contratto.
Nella configurazione transitoria, ove non sia possibile fare altrimenti, il contratto d’utenza può essere riferito all’intero stabile ed intestato al condominio.
I titolari di utenza provenienti da altri gestori subentrano contrattualmente con il Nuovo Gestore e sono obbligati in forma gratuita alla sottoscrizione del nuovo contratto che richiama il presente regolamento. Nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto il presente regolamento disciplina integralmente il rapporto di utenza sostituendosi al precedente contratto. Se a seguito di invito formale con termine ad adempiere di almeno 30 gg. l’Utente rifiuti, anche tacitamente, la sottoscrizione del contratto con il nuovo Gestore, si procederà al distacco dell’utenza previa ulteriore diffida con termine ad adempiere non inferiore a 15 gg.; il rifiuto tacito si desume dal mancato adempimento dell’utente entro i termini anzi previsti. Per i titolari di utenza provenienti da altri Gestori non dovrà darsi luogo alla richiesta di documentazione di cui sopra.
(Utenze particolari)
La dichiarazione e le documentazioni prescritte per le utenze ordinarie saranno adattate al caso specifico, adottando criteri semplificativi.
(Scadenza del contratto)
I contratti di somministrazione aventi carattere continuativo decorrono dalla data di stipula e scadono il 31 dicembre dell’anno successivo alla stipula stessa; la scadenza può essere anticipata soltanto in caso di voltura dell’utenza o di disdetta dell’utenza con tre mesi di preavviso.
I contratti, se non disdetti da una delle due parti, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre, s’intendono tacitamente rinnovati di anno in anno.
Il rapporto contrattuale è subordinato alle modifiche del presente Regolamento adottate ai sensi del Titolo 1, nonché all’evoluzione tariffaria generale in vigore nell’ATO.
2.6.2
Evoluzione dell’utenza
Oltre alle trasformazioni sistematiche promosse dal Gestore (v. par. 2.4.3), il contratto d’utenza, fermo restando il punto di consegna, può subire nel tempo modifiche o essere risolto. Sono di seguito descritte le procedure da osservare in alcuni casi più ricorrenti.
Voltura. In caso di subentro di nuovo utente, senza soluzione di continuità (ad es. cambio di affittuario o di proprietario) e con
possibilità di mantenere lo stesso gruppo di misura, si darà luogo a procedura semplificata e rapida, purché il precedente utente non sia moroso, e a condizione che il vecchio ed il nuovo utente concordino, e comunichino con anticipo di almeno quindici giorni al Gestore, la data di trasferimento dell’uso e di lettura dello strumento di misura (se l’erogazione è a contatore). Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico per il quale esistono bollette/fatture non pagate il gestore ha facoltà di:
1. Richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
2. non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
In questa fattispecie, si applica il diritto di voltura di cui alla Tab.F del Titolo 4. Il contratto preesistente si intende risolto consensualmente alla data concordata e sostituito da un nuovo contratto, identico al precedente, salvo il nominativo dell’utente; la nuova anticipazione a garanzia consumi verrà addebitata sulla prima bolletta utile.
Fino alla avvenuta volturazione, l’utente uscente è tenuto all’osservanza degli obblighi contrattuali e risponde dei danni e delle infrazioni che fossero prodotte ai materiali ed agli apparecchi del Gestore. Entro quarantacinque giorni solari dalla volturazione sarà sottoposto all’utente stesso il “conto finale” a saldo di quanto dovuto dalle parti, con deduzione dell’anticipo sui consumi.
Ove l’erogazione sia a luce tarata, il Gestore ha facoltà di attuare, se del caso, la contemporanea trasformazione a contatore. In questo caso si darà luogo al mantenimento della utenza in essere ed alla trasformazione del contratto in capo allo stesso soggetto, alla istallazione dell’apposito contatore salvo l’addebito delle eventuali spese.
Divisione dell’immobile. Il proprietario di un immobile fornito di utenza che venga suddiviso in più unità immobiliari è tenuto ad avvisare il Gestore ed a promuovere le conseguenti variazioni impiantistiche e contrattuali, producendo la relativa documentazione urbanistica e catastale.
Morte dell’utente. In caso di morte del titolare dell’utenza, gli eredi sono tenuti a comunicare all’Azienda il decesso entro 90 giorni e sono responsabili verso l’Azienda stessa delle somme ad essa eventualmente dovute dal titolare deceduto, provvedendo, se del caso, subentro nel contratto della utenza.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento del titolare della somministrazione, il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura idrica, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
Disdetta del contratto da parte dell’utente. L’utente, può disdettare il contratto. Egli deve in tal caso provvedere nei tempi indicati dal Gestore al saldo del conto finale. Il Gestore provvederà al ritiro dello strumento di misura.
Sospensione del contratto
L’utente può richiedere la sospensione temporanea e successiva riattivazione dell’utenza, senza disattivazione dell’impianto. Specificatamente l’utente titolare di utenza domestica non residente, può richiedere la sospensione temporanea e successiva riattivazione dell’utenza, senza disattivazione dell’impianto. Tale facoltà, sarà ovviamente concessa solo agli utenti dotati di misuratore idrometrico che hanno sottoscritto il contratto con il Gestore e che rendono accessibile a quest’ultimo lo strumento idrometrico. Per la sospensione e la riattivazione del contratto, l’utente è tenuto a corrispondere i costi di cui al punto 5 della tabella
F. La sospensione avrà comunque efficacia dal giorno in cui lo strumento idrometrico è suggellato dal Gestore. In ogni caso, la sospensione temporanea non può avere durata inferiore ad un anno e non può essere superiore ad anni 5. La sospensione dell’utenza non può comunque essere concessa alle utenze che sono state riattivate – a seguito di sospensione temporanea – entro il biennio precedente la richiesta di sospensione. Il gestore è obbligato alla riattivazione dell’utenza sospesa temporaneamente solo se l’utenza è in regola con i pagamenti e previa corresponsione dei costi di cui al punto 5 della tabella F.
In presenza delle condizioni anzi esposte, il Gestore provvederà alla suggellazione delle strumento di misura o alla riattivazione dell’utenza entro il termine di giorni 10”
2.6.3
Disservizi temporanei
Il servizio può essere affetto da temporanee disfunzioni, comportanti sospensioni della fornitura o riduzioni della portata e/o della pressione, disfunzioni che possono essere programmate ovvero causate da fattori imprevisti, di tipo ordinario o straordinario.
Il Gestore non risponde di eventuali danni all’utenza conseguenti a dette disfunzioni, per i tempi di ripristino standard (rientranti cioè nei limiti indicati nella Carta dei Servizi), per quanto attiene a disservizi programmati o causati da fattori ordinari, ovvero per i tempi occorrenti per una corretta riparazione, per quanto attiene a disservizi causati da eventi di forza maggiore o da fattori straordinari comunque non imputabili a sua negligenza.
2.6.4
Norme relative alle utenze con contatore ed a luce tarata. Bocche antincendio private
Prelievi effettivi. Gli addebiti relativi al consumo idrico/fognatura/depurazione sono calcolati sulla base delle letture registrate dal contatore idrometrico, seguendo la periodicità di fatturazione riportata all’art. 2.6.8 del presente Regolamento.
Gruppo di misura. La realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle strutture murarie occorrenti per realizzare idonei alloggiamenti nei quali installare i gruppi di misura sono a carico dei richiedenti. Salvo i casi eccezionali indicati al par. 2.4.2, i misuratori dovranno essere installati in luoghi dove gli agenti aziendali possano liberamente e direttamente accedere sia per la rilevazione dei consumi che per eventuali verifiche o interventi urgenti. Nei nuovi edifici è obbligatoria la realizzazione di appositi alloggiamenti accessibili dall’esterno e adatti alla posa di gruppi di misura in batteria; se però la derivazione alimenta localmente solo una o due unità immobiliari (ad. es. negozi, case a schiera ecc.) sono ammesse soluzioni “in nicchia”, con libero accesso dalla superficie stradale o da aree aperte al pubblico. Le nicchie sono di norma realizzate a non meno di 50 cm di altezza dal pavimento e comunque munite di colatore. Lo sportello è montato dal Gestore, a carico dell’utenza.
Qualora a causa di opere realizzate dall’utente non sia più consentito il libero accesso al misuratore, il Gestore, a spese dell’utente, provvede alle necessarie modifiche.
L’utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento o di rottura per gelo. In questi casi dovrà darne immediata comunicazione al Gestore. La riparazione dei guasti dovuti a manomissione è eseguita dal Gestore ma a spese dell’utente.
Qualsiasi operazione sull’apparecchio di misura è vietata all’utente. In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale (v. Tab. G del Tit. 4).
Il nolo e la manutenzione ordinaria del contatore sono compresi nella “quota fissa per utenza”, che l’utente è tenuto a corrispondere anticipatamente. Il cambio del contatore per usura tecnica viene eseguito a cura e spese del Gestore.
Lettura e verifica dei contatori. Gli apparecchi di misura sono letti almeno con le frequenze minime previste dalle delibere dell’AEEGSI inoltre possono essere letti e verificati in ogni momento, in cui il Gestore lo ritenga opportuno. Qualora tali interventi non siano possibili, per cause imputabili all’utente, è facoltà del Gestore sospendere l’erogazione dell’acqua fino all’esecuzione dell’operazione, addebitando all’utente il costo per gli interventi a vuoto.
L’utente, qualora ritenga erronee le registrazioni del misuratore, può chiederne la verifica.
Se verrà accertata la fondatezza del reclamo dell’utente, il Gestore si farà carico delle spese della verifica eseguita e dei costi per il ricambio dello strumento. Si disporranno, inoltre, le opportune variazioni contabili per la bolletta in corso di emissione e per quella precedente, ed il rimborso all’utente delle eventuali somme pagate in più. Per la determinazione dei valori da imputare all’utente,in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi effettuati nei trimestri corrispondenti dei tre anni precedenti. Allorquando non sussistono consumi storici attendibili, per la ricostruzione si utilizzeranno i successivi valori che registrerà il nuovo misuratore.
Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica abbia accertato il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5 % in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell’utente, nella misura fissata dalla Tab. F del Titolo 4.
(Utenze a luce tarata)
Alle utenze a luce tarata l’acqua è distribuita a flusso continuo. Le utenze esistenti hanno carattere transitorio, salvo quelle riguardanti casi particolari (v. par. 2.4.2); il Gestore è quindi impegnato a promuovere la loro progressiva sostituzione con utenze a contatore, utilizzando anche, a tal fine, le scadenze contrattuali annuali, modificando contestualmente il contratto tramite adeguamento alla nuova tipologia di fornitura.
Per esigenze di servizio, in certi periodi può essere necessario, specie nella configurazione transitoria, programmare l’erogazione a turni orari; in tal caso il rubinetto limitatore di portata sarà regolato adeguatamente, al fine di recuperare, in altre ore del giorno, i volumi non erogati nel periodo di chiusura.
Il canone di abbonamento è corrisposto anticipatamente, su base trimestrale od annuale, in relazione al contratto.
L’apparecchio di misura, formato dal limitatore e dal relativo lucchetto di chiusura, è di proprietà del Gestore, che provvede alla sua installazione e manutenzione ed alla sua verifica, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L’utente è responsabile della buona conservazione dell’apparecchio di cui sopra e ne risponde in caso di danneggiamento o di alterazione dell’integrità dei sigilli apposti a garanzia dei prelievi. In tal caso si applicano le penalità previste dalla Tab. G del Titolo 4.
Il nolo e la manutenzione dell’apparecchio sono compresi nelle quote fisse per utenza, che l’utente è tenuto a corrispondere anticipatamente.
(Bocche antincendio private)
Il Gestore, compatibilmente con le condizioni di esercizio della rete, accende, ove richiesto, utenze a contatore per l’alimentazione di bocche antincendio, alle quali verranno istallati contatori del diametro minimo di 50 mm. La saracinesca a valle del contatore sarà bollata; essa potrà essere aperta solo in caso di incendio. È assolutamente vietato attingere da essa acqua per altri usi.; dell’eventuale apertura l’utente deve pertanto dare avviso al Gestore entro le successive 24 ore.
In caso di violazione del sigillo si applicano le penali di cui alla Tab. G del Titolo 4.
Gli impegni contrattuali relativi alle diverse potenzialità dell’utenza, espresse dal diametro del contatore, sono indicati nella Tab. A (x.xx 4) del Titolo 4.
Le spese per la fornitura, l’istallazione, la manutenzione delle bocche antincendio sono a carico dell’utente. Le bocche possono essere rimosse o spostate soltanto a cura del Gestore.
2.6.5
Reclami
Il Gestore è impegnato a mettere a disposizione dell’utenza un servizio reclami particolarmente efficiente, in grado di soddisfare gli standard precisati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2.6.6
Fatturazione, esazione
Le somme dovute per la somministrazione dell’acqua e le altre dovute al Gestore per l’utenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma fissata in almeno 20 giorni dalla data di emissione della stessa.
Trascorso tale termine, l’utenza sarà ritenuta morosa ed il Gestore applicherà una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, senza maggiorazioni. Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.
In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando l’applicazione della indennità di mora, attiverà la procedura per l’interruzione dell’erogazione, salvo il saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta l’addebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dell’utenza. Nel caso che la morosità perduri oltre giorni 60 giorni, il Gestore ha facoltà di ridurre l’erogazione dell’acqua, mediante taratura della saracinesca di appresamento, garantendo un consumo minimo di impegno per ulteriori gg.60.
Trascorso tale ulteriore termine è facoltà del Gestore di procedere al distacco dell’utenza anche se non ha attivato la fase di riduzione della erogazione. Dopo l’avvenuta chiusura, il Gestore può operare il distacco del contatore con il conseguente addebito dei canoni di cui alla Tab. F del Titolo 4, ed in caso di ulteriore persistenza considererà risolto il contratto, per fatto e colpa dell’utente, previo avviso di disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dell’acqua. Verranno inoltre addebitati gli interessi sul ritardato pagamento nella misura del T.U.R. + 3,5 punti percentuali.
Il Gestore non potrà interrompere il servizio, per casi di morosità relative ad utenze domestiche residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale (certificato dal Sindaco), alle quali dovrà in ogni caso essere garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno
2.6.7
Obblighi del Gestore e dell’utente. Infrazioni, penali
Il contratto d’utenza comporta obblighi reciproci dei due contraenti.
Gli obblighi del Gestore verso l’utente sono tutti quelli che derivano dalla Convenzione di Gestione, ed in particolare dalla Carta del
S.I.I. ivi allegata, nonché dal presente Regolamento e dal contratto.
Gli obblighi dell’utente sono quelli descritti dal presente Regolamento, nonché quelli derivanti dal contratto, dalle normative ricordate nella precedente Sezione 1.2, e dai regolamenti comunali, ivi compresi eventuali regolamenti d’igiene.
Nei casi in cui siano constatati l’alterazione dei sigilli apposti a garanzia del gruppo di misura, la manomissione o l’alterazione delle condotte di derivazione o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell’acqua, l’utente, o comunque chi beneficia del prelievo, oltre al pagamento delle multe determinate dal Gestore sulla base della Tabella G del Titolo 4, in ragione della gravità del dolo, sarà tenuto al pagamento dell’acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare al Gestore le eventuali ulteriori spese causate dal fatto abusivo.
In presenza degli eventi sopra indicati il Gestore potrà sospendere la somministrazione fino alla eliminazione dell’abuso ed al pagamento della somma di cui sopra.
La sospensione dell’erogazione potrà anche essere effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell’utente per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, ed in particolare per rivendita a terzi.
2.6.8
Novità introdotte dalla delibera n. 20 del 29/10/2013 del Commissario Straordinario del Consorzio di Ambito di Agrigento
Rateizzazione
L’utente può richiedere la rateizzazione degli insoluti procedendo al pagamento di un terzo dell’importo, presentando richiesta di dilazione su apposito modulo.
Sono fatte salve le modalità di rateizzazione in caso di fatturazioni di importo doppio rispetto all’addebito medio come previsto dalle delibere dell’AEEGSI.
Per le utenze domestiche, per rateizzazioni fino a cinque rate, la dilazione è concessa da Girgenti Acque senza istruttoria, nè altra documentazione oltre quella richiesta sul modulo. L’importo della rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.
Si possono accettare piani di rientro con rate anche inferiori a € 100,00 dietro presentazione di ISEE inferiore a € 6.000,00, previa istruttoria della Girgenti Acque.
Periodicità di fatturazione e di lettura dei contatori
Il gestore è tenuto ad effettuare una fatturazione trimestrale con due rilevazioni di letture dei contatori all’anno, alternando una fatturazione in acconto ed una a conguaglio, fermo restando che le fasce di consumo sono su base annua.
Per le utenze con consumi annui superiori a 3.000 mc la fatturazione avverrà con cadenza bimestrale.
Fatture anomale
In caso di individuazione di fatture di importo anomalo, il Gestore sospende, a richiesta dell’Utente, il pagamento della fattura ed effettua i necessari controlli circa la congruità dei quantitativi fatturati. Per importo anomalo si deve intendere un importo almeno doppio rispetto a quello fatturato in un analogo periodo precedente. Il Gestore comunica all’ATO l’esito dei controlli svolti ed i provvedimenti che verranno intrapresi preventivamente all’invio delle fatture contestate e sospese. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, con riferimento alle sole utenze domestiche, qualora la fattura risultasse di importo superiore a € 350,00 per una delle seguenti motivazioni:
- Periodo di consumo fatturato superiore a 180 gg;
- Presenza di conguaglio relativi a periodi di consumo precedenti;
- Perdite occulte;
Il Gestore addebiterà all’utente l’importo complessivo con le seguenti modalità:
- € 350,00 nella bolletta in oggetto;
- La rimanente parte rateizzata nelle successive bollette per importi non superiori a € 350,00 per ciascuna bolletta. Tale statuizione si estende anche alle utenze condominiali, rapportando l’importo di cui sopra (€ 350,00) al numero delle utenze del condominio.
Perdite occulte
Nel caso in cui sia accertato, attraverso prove documentali e sopralluoghi tecnici dell’azienda, che i consumi anomali registrati in un determinato periodo siano stati causati da perdite “occulte”, cioè perdite idriche non evidenti, è possibile ottenere per i consumi registrati nel periodo l’esenzione dall’applicazione delle aliquote di fognatura e depurazione,nonché l’applicazione della tariffa a fascia unica per enti pubblici.
Oneri per manutenzione straordinaria tratti di collegamento tra rete e punto utenza.
Gli interventi di manutenzione sulle diramazioni non possono essere addebitati agli utenti; conseguentemente il punto 2.2.3. comma 13 del Regolamento di utenza, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 30/11/2011, viene abrogato.
Titolo 3
Smaltimento di acque reflue
3.1
Introduzione
3.1.1
Premessa. Fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue
3.1.2
Definizioni. Categorie d’utenza
3.2
Sviluppo e manutenzione del sistema
3.2.1
Principi generali
3.2.2
Estensione della rete
3.2.3
Connessioni
3.2.4
Attraversamento di proprietà private
3.3
L’utenza
3.3.1
Utenze di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili
3.3.2
Utenze di acque reflue industriali
3.3.3
Utenze di acque bianche
3.3.4
Intestatari delle utenze
3.3.5
Impianto interno
3.3 6
Smaltimenti temporanei e/o particolari
3.3.7
Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati
3.4
Configurazioni obiettivo e transitoria
3.4.1
Caratteri del servizio
3.4.2
Nuove concessioni e/o utenze. Ristrutturazioni, modifiche
3.5
Il contratto di smaltimento e la sua gestione
3.5.1
Contratto di smaltimento
3.5.2
Evoluzione dell’utenza
3.5.3
Disservizi temporanei
3.5.4
Reclami
3.5.5
Fatturazione, esazione.
Obblighi dei gestori temporanei di acquedotti
3.5.6
Obblighi del Gestore e dell’utente. Infrazioni, penali
3.1
Introduzione
3.1.1
Premessa. Fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue
Questo Titolo del Regolamento riguarda le utenze del servizio di smaltimento di acque reflue che utilizzano, o che comunque dovranno utilizzare, il sistema fognante affidato al Gestore, allo scopo di smaltire acque reflue provenienti da insediamenti domestici, o ad essi assimilabili, ovvero da insediamenti industriali o simili, se a ciò autorizzati, nonché acque di origine meteorica. Queste ultime, che sono ammesse nelle sole aree servite da fognature miste, sono qui di seguito denominate “acque bianche pubbliche” se provenienti da superfici aperte pubbliche (quali strade, piazze, parchi) ed “acque bianche private” se provenienti da superfici diverse (quali coperture di edifici, cortili, giardini privati).
Il servizio di smaltimento è sottoposto alle “Disposizioni generali sugli scarichi in pubblica fognatura” riportate nella Appendice A2 al presente Regolamento, che si ispira alle vigenti normative statali e regionali. Appena ultimato il programma di trasferimento, esso è fornito dal Gestore in regime di esclusiva in tutto il territorio dell’ATO AG, salvo quanto attiene alle acque reflue di insediamenti industriali o comunque non assimilabili a quelli domestici che decidano di avvalersi di impianti autonomi, regolarmente autorizzati, ovvero che non abbiano ottenuto l’ autorizzazione a connettersi alle reti fognanti pubbliche.
Il servizio è di norma associato a quello di somministrazione di acqua fornita da reti del Gestore; in tal caso, l’insieme dei due servizi costituisce il “servizio idrico integrato” (S.I.I.). Se l’acqua è invece somministrata, temporaneamente, da precedenti gestori, ovvero è autoprodotta dall’utente (ad es. per usi industriali), ai fornitori dell’acqua ed agli utenti è fatto obbligo di collaborare con il Gestore ai fini della corretta applicazione dei canoni tariffari riguardanti il servizio di smaltimento, secondo le procedure indicate nella Appendice A2 sopracitata e nel presente Regolamento.
Il Gestore fornisce il servizio di smaltimento di acque reflue (costituito da raccolta, trasporto, depurazione, scarico finale in corpi idrici naturali o in sistemi di riutilizzo) tramite reti fognarie miste e/o separate nere ed il relativo sistema di depurazione. Nel solo caso della rete mista, le acque reflue comprendono acque bianche, pubbliche e private, la cui immissione è invece tassativamente vietata nel caso di rete separata nera.
Gli scarichi in parti del sistema fognante delle quali non sia ancora stata accertata la funzionalità e/o il collegamento fino alla depurazione, tramite idonea campagna di ricognizione, nonché quelli non assimilati d’ufficio a scarichi domestici e quelli provenienti da insediamenti produttivi sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente (v. in seguito).
Il Gestore e l’utente del servizio di smaltimento debbono attenersi alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, nonché alle norme specifiche contenute nella già citata Appendice A2 e nel presente Regolamento d’utenza, oltre a quelle contenute nell’eventuale autorizzazione preventiva di cui sopra. In particolare, è vietato immettere nelle condotte di scarico che recapitano nella rete aziendale acque reflue provenienti da edifici, attività, superfici, fonti, che non siano previsti nel contratto di fornitura del servizio di smaltimento o che non siano state autorizzate dal Gestore.
3.1.2
Definizioni. Categorie d’utenza
Definizioni. Si farà riferimento alle seguenti definizioni, tratte dalla citata Appendice A2.
1 acque (nere) reflue domestiche: | quelle provenienti da insediamenti residenziali; |
2 acque (nere) reflue industriali: | quelle provenienti da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, aventi caratteristiche diverse da quelle delle acque 1; |
3 acque (nere) reflue assimilate d’ufficio o assimilabili alle domestiche | quelle che, pur provenendo da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle acque 1; |
4 acque bianche (pubbliche o private): | acque meteoriche di dilavamento o assimilabili provenienti da superfici aperte pubbliche, quali strade, piazze, giardini pubblici (acque bianche pubbliche) o da superfici diverse, private o pubbliche, quali coperture di edifici, anche pubblici, cortili e giardini privati (acque bianche private) e che non siano state escluse da questa categoria da uno specifico provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente; |
5 scarichi da insediamenti civili: | quelli contenenti unicamente acque nere 1 e/o 3 ed acque bianche 4; |
6 fognatura pubblica: | l’insieme delle canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare alla depurazione le acque reflue urbane (1, 2, 3, 4), ivi comprese le connessioni di collegamento fino al pozzetto di consegna delle reti interne private con esclusione delle caditoie; |
7 fognatura mista: | rete che raccoglie e convoglia acque 1, 2, 3 e 4; |
8 fognatura separata nera: | rete che raccoglie e convoglia solo acque 1, 2 e 3; |
9 fognatura separata bianca (gestita dal comune): | rete che raccoglie e convoglia solo acque 4; |
10 ente autorizzatore: | l’ente che può autorizzare l’immissione di acque reflue non domestiche o non assimilabili d’ufficio nella fognatura pubblica (vedere le casistiche di seguito descritte). |
Categorie d’utenza.
Le utenze sono così classificabili:
- per segmento di servizio: intero S.I.I., o solo S, o solo D (v. par. 1.1)
- per tipologia di acqua reflua: nera domestica (o assimilata); nera industriale; mista domestica (c. s.); mista industriale; bianca pubblica; bianca privata; rifiuti liquidi autotrasportati (ammissibili solo nel segmento D).
3.2
Sviluppo e manutenzione del sistema
3.2.1
Principi generali
La rete fognante e le opere che convogliano fino ad essa le acque reflue provenienti dalle reti private di raccolta degli scarichi, che dovranno confluire in un pozzetto sifonato di consegna sito presso il confine della proprietà privata, opere che in seguito saranno definite “connessioni”, fanno esclusivamente parte del patrimonio impiantistico del S.I.I. e sono realizzate, esercite e mantenute soltanto a cura e spese del Gestore, addebitando però le spese stesse, o parte di esse, ai proprietari delle aree urbanizzate o degli edifici oggetto della somministrazione d’acqua ovvero all’utente, secondo i criteri di seguito precisati.
3.2.2
Estensione della rete
Nelle aree oggetto di nuova urbanizzazione o ristrutturazione urbanistica lo sviluppo della rete è eseguito ,di norma ,dal proprietario dei terreni interessati sulla scorta di un progetto redatto a carico degli stessi ed approvato dal Gestore al quale compete la sorveglianza dei lavori ed il collaudo sotto il profilo esclusivo della corretta esecuzione tecnico/funzionale.
Per tale attività di validazione del progetto sotto il profilo della compatibilità tecnica alla rete, assistenza al collaudo, compete al Gestore un ristoro pari al 2.0 % dell’importo delle opere idrauliche ed accessorie strettamente connesse e necessarie ( sulla base di prezzi tratti dal prezziario Regionale OO.PP.) con un importo minimo di
€ 638,45 (valore aggiornato al 01/07/2016).
Il proprietario dei terreni può rinunciare al suo diritto di realizzare le opere di avvicinamento.
Nel caso di rinuncia del proprietario lo sviluppo della rete è eseguito a cura del Gestore ma a carico dei proprietario dei terreni da urbanizzare sulla base di un progetto predisposto dal Gestore stesso, comprendente, tra l’altro, una specifica convenzione che regolamenta i rapporti tra le parti.
Qualora si tratti di rete mista, la convenzione dovrà essere firmata anche dal Comune interessato, e dovrà chiarire come si distribuiscono gli oneri di impianto e di gestione, fermo restando che i costi attribuibili alle acque bianche non dovranno essere coperti dalla tariffa del S.I.I..
Viene fatta salva la possibilità da parte dei comuni territorialmente competente ad intervenire nella realizzazione delle opere di avvicinamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in tale caso il progetto sarà coerente, sotto il profilo della compatibilità tecnica dei materiali da impiegare e delle sezioni delle condutture con i criteri stabiliti dal Gestore che rilascerà il proprio nulla osta . E’ comunque consentita l’esecuzione da parte dei proprietari dei terreni urbanizzati (tramite le imprese realizzatrici delle infrastrutture civili, purché in possesso delle necessarie qualificazioni) di opere in terra, murarie, stradali, sulla base del progetto esecutivo da lui redatto ed a condizione che al Gestore stesso sia affidata la direzione dei lavori, o quanto meno la loro puntuale sorveglianza, onde assicurare il massimo coordinamento con l’esecuzione delle opere idriche propriamente dette.
Per le zone già urbanizzate ma non servite da reti aziendali, il privato richiedente realizzerà, alle condizioni di cui sopra la condotta necessaria (supervisione del Gestore, rispetto della normativa, ristoro etc.), del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a DN 200, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete, ed il punto di consegna previsto per l’immissione dell’utenza.
Nel caso di rinuncia alla esecuzione diretta da parte del richiedente la condotta sarà realizzata a cura del Gestore il quale, compatibilmente con le normative dell’Amministrazione Comunale competente, provvederà all’estensione di rete previo versamento da parte del richiedente o del gruppo di richiedenti, che abbiano diritto ad essere collegati alla pubblica fognatura di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto. Detto contributo sarà pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una o più canalizzazioni del diametro commisurato alle nuove utenze richieste da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a DN 200 e per tutti i tratti compresi tra i pozzetti sifonati di consegna delle acque reflue da smaltire, siti presso i confini delle proprietà private, ed il punto, tecnicamente idoneo, della rete fognante preesistente nel quale sia logico e possibile far confluire detta estensione.
Il “contributo di avvicinamento rete” si applicherà quando la lunghezza complessiva del nuovo collegamento (avvicinamento + connessioni), detto rete capillare, risulti superiore ad L=0,08V (v. par. 3.2.3) e solo per la parte eccedente detta distanza L, essendo il corrispondente costo compreso nel preventivo forfetario di cui al par. 3.2.3, comunque a carico del richiedente.
Il Gestore poserà canalizzazioni di dimensioni adeguate alle esigenze tecniche future. L’eventuale maggior costo sarà anticipato dal Gestore stesso e recuperato, con adeguati oneri accessori, sui futuri contratti di tutte le nuove utenze afferenti all’area specificatamente individuata.
Qualora la suddetta estensione di rete riguardi fin dall’inizio più richiedenti, il contributo complessivo della condotta unificata di avvicinamento sarà ripartito tra gli stessi in ragione della distanza di ciascuna connessione e del corrispondente volume d’acqua già impegnato, e/o che si prevede di impegnare, presso le varie utenze acquedottistiche, alimentate dal Gestore o da altri. Per le acque autoprodotte, si procederà per analogia.
3.2.3
Connessioni
Il collegamento tra il pozzetto sifonato di consegna dell’acqua reflua da smaltire e la rete del Gestore (preesistente o appositamente realizzata) è definito “connessione”, e si compone di una eventuale sezione iniziale di controllo, di una canalizzazione, che può essere in parte in comune con altri scarichi, e di un manufatto di immissione in fogna, munito di sifonamento.
Le opere di connessione sono realizzate e/o ricostruite a cura del Gestore ma a totale carico dei costruttori o dei proprietari degli edifici interessati, così come previsto qui di seguito, esclusa solo la fornitura e posa in opera degli eventuali apparecchi di controllo, che sono a carico del Gestore.
Per far realizzare l’opera di connessione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, l’interessato che ne abbia titolo (costruttore, condominio, proprietario, legale rappresentante ecc.) deve presentare al Gestore apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo (v. Tab. M, Titolo 4), che sarà riassorbito in caso di accettazione del preventivo medesimo.
Egli dovrà allegare alla domanda la documentazione richiesta dal Gestore, necessaria per il riscontro dell’esistenza delle condizioni preliminari di accettabilità, ed in particolare:
• permesso di costruire ed eventuale conformità, rilasciati dagli organi competenti, o atti equivalenti, ovvero dimostrazione dell’esistenza di regolari contratti di somministrazione d’acqua, per tutti gli immobili interessati;
• documenti atti a dimostrare che gli impianti interni corrispondono, o sono in corso di adeguamento, alle istruzioni contenute nel par. 3.3.5 seguente. In particolare, il pozzetto sifonato di consegna dovrà risultare facilmente accessibile al personale di servizio;
• per i soli scarichi per i quali la connessione è comunque subordinata ad autorizzazioni esterne, occorre aggiungere i documenti di cui ai paragrafi. 3.3.1 e 3.3.2..
Le condizioni di smaltimento ed il relativo preventivo di spesa relativo all’opera di connessione da eseguirsi (preventivo comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri vari), nonché, ove occorra, al contributo di avvicinamento rete di cui al par. 3.2.2, determinato sulla base delle tabelle allegate, verranno comunicati al richiedente entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, precisando, per le utenze non domestiche o assimilate d’ufficio, che occorrerà ottenere le autorizzazioni di rito. Il preventivo per l’opera di connessione sarà elaborato:
• su base forfetaria, secondo le tabelle allegate, per opere di connessione o loro parti di lunghezza fino ad L=0,08V;
• su base parametrica, sulla base degli elementi contenuti nelle tabelle suddette, per le sole parti eccedenti detta lunghezza.
La distanza L tra il pozzetto privato di consegna ed il punto di immissione in una canalizzazione della rete fognante in grado di ricevere il nuovo scarico, espressa in metri, è misurata lungo tracciati realmente percorribili con la rete da realizzare. Il volume V, espresso in m3 per trimestre, rappresenta: per l’acqua fornita da reti pubbliche, il volume d’impegno contrattuale; per l’eventuale acqua fornita da sistemi privati (autoproduzioni), il volume medio prelevato, dichiarato dal titolare e misurato da strumenti da lui installati a sua cura e spese e sigillati dal Gestore; per approvvigionamenti misti, la somma dei volumi calcolati come sopra.
Il Gestore individua un insieme di insediamenti che possono essere connessi alla fognatura con una nuova rete capillare interconnessa, e determina il volume V quale somma dei volumi calcolati per ciascuna utenza, e la distanza L quale somma delle lunghezze dei rami che compongono la nuova rete capillare.
Per le utenze non sottoposte a procedura esterna di autorizzazione, il richiedente, nei successivi trenta giorni lavorativi, è tenuto a fornire eventuale documentazione aggiuntiva e ad eseguire il versamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente detto termine, il Gestore introiterà le somme versate per diritto fisso, a titolo di rimborso delle spese sostenute. Per le utenze sottoposte a detta procedura, i trenta giorni decorreranno dalla comunicazione dell’avvenuta autorizzazione.
Le opere di connessione sono eseguite e mantenute dal Gestore nel luogo, con i criteri, il diametro e le modalità da esso ritenuti opportuni. Esse fanno parte integrante del patrimonio del S.I.I., dalla presa stradale fino al confine esterno della proprietà privata ove sarà collocata un idoneo pozzetto sifonato oltre il quale e più precisamente nell’area di proprietà privata, il gestore sarà comunque l’unico legittimato ad intervenire in caso di necessità addebitandone tuttavia i costi all’utente. Le opere non possono essere rimosse o modificate senza il consenso del Gestore. In particolare, la sezione iniziale di controllo è posta in opera a cura del Gestore con i criteri, le caratteristiche e le modalità di installazione da esso ritenuti opportuni.
Il Gestore esegue i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere di connessione in proprio o tramite imprese di fiducia.
Il costo iniziale di costruzione dell’intera opera è valutato ed addebitato agli interessati sulla base di quanto esposto precedentemente.
I costi di manutenzione, valutati sulla base dell’elenco prezzi contenuto nella Tab L (o I) del Tit. 4, sono a carico delle utenze interessate. Il corrispondente importo viene addebitato al condominio ovvero ripartito tra le utenze servite dall’opera di connessione in ragione dei rispettivi volumi di impegno contrattuale ed accollato sulle prime bollette utili.
Rientrano tra le manutenzioni anche le ricerche e riparazioni urgenti di guasti (pronti interventi di disostruzione, di riparazione tubazioni o altro).
Il rifacimento totale o parziale dell’opera di connessione è eseguito dal Gestore, a richiesta degli utenti o per iniziativa del Gestore stesso, quando esso lo riterrà necessario in relazione alle condizioni di conservazione e funzionalità della stessa, con le stesse modalità di addebito del costo iniziale di costruzione.
Non effettuando il pagamento della fattura o delle rate relative alla riparazione ed al rifacimento, l’utenza perderà il diritto alla somministrazione dell’acqua.
Il personale del Gestore o delle imprese appaltatrici potrà accedere sull’opera di connessione e se necessario sui corrispondenti impianti interni per verifiche, controlli, manovre, oltre che per gli interventi tecnici sopra esposti.
È fatto tassativo divieto agli utenti interessati di eseguire in proprio interventi di qualsiasi natura sull’opera di connessione, mentre è fatto obbligo agli stessi, o ai corrispondenti condomìni, di informare tempestivamente il Gestore di eventuali presenze di perdite o di minacce di cedimenti, nei tratti interni alla proprietà privata.
I lavori eseguiti dal Gestore per la costruzione, la manutenzione straordinaria ed il rifacimento dell’opera di connessione s’intendono garantiti per il periodo di cinque anni dalla loro esecuzione, e quelli di riparazione per il periodo di due anni.
Eventuali spostamenti o modifiche delle opere di connessione, richiesti dagli utilizzatori o dai proprietari, o necessari per altre cause ad essi riconducibili (ad esempio, quelli derivanti da modifiche della viabilità locale privata, o degli edifici serviti) saranno eseguiti a cura del Gestore ed a spese degli interessati.
3.2.4
Attraversamento di proprietà private
Qualora l’opera di connessione interessi terreni o strade o edifici privati, la stessa sarà realizzata a condizione che il richiedente accenda e/o faccia accendere dai proprietari, a sue cure e spese e sotto la sua responsabilità, apposita servitù d’acquedotto a favore del Gestore.
3.3
L’utenza
3.3.1
Utenze di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili
Per gli scarichi contenenti acque reflue domestiche o ad esse assimilate d’ufficio (v Appendice A2) e/o acque bianche, l’erogazione del servizio di smaltimento di acque reflue è soggetta alla vigente normativa. Il corrispondente impegno contrattuale decade automaticamente in caso di modifica della destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata, tale da far perdere alle acque reflue le caratteristiche acque reflue domestiche od assimilabili.
(Scarichi assimilabili) I titolari di scarichi che ai sensi delle normative vigenti (v. Appendice A2) possono essere assimilati a quelli domestici, a seguito di specifica istruttoria, debbono presentare una richiesta indirizzata al Sindaco, tramite il Gestore, con le modalità di seguito stabilite, corredata dai seguenti elementi:
• relazione firmata da qualificato professionista e/o analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di xxxxxxxx già in atto), attestanti che la qualità delle acque scaricate rientra nei limiti stabiliti nella Appendice A2;
• impegno scritto a che tale qualità rientri anche in futuro entro detti limiti, dichiarando di aver preso conoscenza delle sanzioni cui il titolare si esporrebbe in caso di superamento degli stessi.
Il Gestore, ove ritenga la richiesta ammissibile, trasmetterà la stessa al Sindaco, accompagnandola con una propria valutazione tecnica. Qualora il Sindaco accolga la richiesta, il corrispondente scarico sarà assimilato a quelli da insediamenti residenziali, a tutti i fini.
3.3.2
Utenze di acque reflue industriali
Gli scarichi di acque reflue non assimilabili a scarichi da insediamenti residenziali (voce 2 dell’elenco di cui al par. 3.1.2) possono essere immessi nelle fognature pubbliche miste o separate nere (voci 7 ed 8 dell’elenco stesso) alle seguenti condizioni:
a) debbono rispettare i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla Tabella 3/A del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
b) debbono rispettare i limiti di cui all’art. 33 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e quindi della Tab. 3, ultima colonna, del relativo allegato 5, limitatamente ai parametri indicati nella nota 2 della corrispondente Tab. 5. Per gli altri parametri della Tab. 3 possono essere consentiti dal Gestore limitati superamenti dei limiti, purché compatibili con i limiti di cui alla Tab. 8 annessa alla L. R. 27/86 e purché si dimostri che il processo di depurazione non ne sarà danneggiato, anche ai fini dell’eventuale riuso delle acque reflue;
c) debbono comunque essere singolarmente autorizzati dal Sindaco.
Si rammenta che i limiti di qualità non possono essere raggiunti per diluizione.
Il titolare dello scarico, se l’area interessata dall’insediamento è servita da una idonea rete fognante pubblica, in grado di riceverne le acque reflue, può optare tra due soluzioni:
1) depurazione in proprio delle acque reflue e loro immissione in uno dei ricettori naturali, ovviamente nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell’ente competente;
2) immissione delle acque reflue nella fognatura pubblica. In tal caso dovrà trattare le acque stesse in modo da rispettare la prescrizione di cui al punto b) precedente.
Qualora prescelga la seconda soluzione, dovrà presentare richiesta al Sindaco, tramite il Gestore, con le modalità di seguito previste, allegando:
• una relazione tecnica firmata da qualificato professionista e corredata (nel caso di xxxxxxxx già in atto) da analisi eseguite da idonei laboratori, attestanti che la qualità delle acque scaricate rientra nei limiti di cui ai punti a) e b) precedenti;
• una dichiarazione formale che lo impegni a rispettare anche in futuro i limiti di cui ai punti a) e b).
Qualora la fognatura di zona sia del tipo misto, il titolare dovrà convogliare in fogna anche la acque meteoriche bianche raccolte nell’area dell’insediamento.
Il Gestore, se l’istruttoria tecnica preliminare da lui compiuta darà risultato positivo, ed aggiungendo eventuali prescrizioni tecniche, inoltrerà la richiesta al Sindaco, quale si pronuncerà in proposito. L’eventuale autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., ha la durata di quattro anni ivi prevista, salvo revoca per inosservanza dei limiti.
Non più tardi di tre mesi prima della scadenza quadriennale il titolare presenterà domanda di rinnovo, sempre tramite il Gestore.
3.3.3
Utenze di acque bianche
L’immissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche (voce 4 dell’elenco del par. 3.1.2) è sempre ammessa, a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento; l’immissione diviene obbligatoria allorquando nell’area interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista (o separata bianca, di competenza del Comune), in grado di riceverle.
Nei sistemi misti, le acque bianche private possono essere mescolate con quelle nere, prima della loro immissione nella fognatura, sempre che questa sia in grado di riceverle. Nelle zone servite da sistemi fognanti separati, è fatto invece assoluto divieto di mescolare le acque bianche con quelle nere e comunque di immettere le prime nella rete separata nera, o le seconde nella rete separata bianca. In queste zone, gli edifici preesistenti nei quali la rete fognante interna privata mescoli le due acque, dovranno pertanto essere provvisti di nuove reti separate, verticali e suborizzontali, prima dell’immissione degli scarichi nella fognatura pubblica.
3.3.4
Intestatari delle utenze
Si premette che per le acque nere reflue domestiche od assimilabili il Gestore è impegnato a perseguire, per quanto possibile, l’obiettivo di far coincidere il titolare dell’utenza di acquedotto con il titolare dell’utenza di smaltimento, anche se questa ultima si avvale per lo più di una tubazione di connessione collettiva, mentre la prima è tendenzialmente divisionale.
Pertanto, in tutti i casi nei quali il Gestore provveda sia al servizio di acquedotto che a quello di smaltimento delle acque reflue, il contratto di smaltimento si profila come una integrazione, dovuta, di quello di somministrazione d’acqua, e va quindi intestato allo stesso soggetto titolare dell’utenza di acquedotto (anche se trattasi di un soggetto che usufruisce temporaneamente dell’unità immobiliare servita). L’insieme dei due contratti, nati spesso in tempi diversi, equivarrà, per le utenze domestiche o ad esse assimilate, ad un contratto unificato per il S.I.I, mentre per le utenze di altra natura i due segmenti formali resteranno di norma separati.
Pertanto, in un condominio che sia stato attrezzato con utenze d’acquedotto di tipo divisionale e con una connessione collettiva alla fognatura, ed i cui appartamenti siano in locazione, agli affittuari saranno intestati i singoli contratti divisionali di somministrazione e smaltimento (S.I.I.), mentre al condominio sarà intestato un analogo contratto per la somministrazione d’acqua ai servizi comuni (lavatoi, idranti, giardini ecc.) e per i relativi scarichi.
I costi di costruzione della connessione ed i contributi di estensione della rete (Sezione 3.2) sono invece posti, tramite il condominio, esclusivamente a carico dei proprietari dell’immobile, in quanto ne aumentano il valore patrimoniale.
Nei sistemi misti, i vari contratti di smaltimento comprendono il diritto-dovere di immissione di acque bianche.
3.3.5
Impianto interno
Gli impianti interni comprendono tutte le canalizzazioni fognanti, nere, bianche, miste, ad andamento sia verticale che suborizzontale, occorrenti per raccogliere gli scarichi oggetto del servizio di smaltimento e convogliarli al pozzetto di consegna, che ne fa parte.
La progettazione, l’esecuzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese le eventuali ristrutturazioni occorrenti per l’adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento) di questi impianti sono a cura e spese dei proprietari degli insediamenti interessati, i quali potranno valersi della consulenza tecnica del Gestore, a condizioni da convenirsi. Il Gestore potrà anche offrire a detti proprietari di realizzare detti impianti interni a sua cura, rateizzandone il costo sulle successive bollette, a ragionevoli condizioni.
In ogni caso, gli eventuali impianti di sollevamento nonché il pozzetto sifonato finale devono essere realizzati sulla base di schemi forniti dal Gestore.
La rete interna mista, o, in caso di sistema separato, la rete nera, deve essere munita di sistemi di ispezione e bocche di introduzione e di prelievo, in modo che sia possibile ed agevole controllare la provenienza e, ove occorra, la qualità delle acque convogliate. A tal fine, i suddetti proprietari sono tenuti a fornire gli schemi progettuali di dette opere, a richiesta del Gestore.
Debbono essere eliminate le eventuali vasche di sedimentazione (fosse settiche, vasche Imhoff e simili) realizzate in passato, nonché eventuali collegamenti con acque diverse da quelle contemplate dal contratto.
Il progetto della rete interna deve essere preventivamente approvato dal Gestore sia nei nuovi edifici, sia in caso di ristrutturazione generale della rete interna e/o dell’edificio.
La firma del contratto impegna gli utenti a consentire al personale dell’Azienda, munito di tessera di riconoscimento, di effettuare le ispezioni tecniche, il prelievo di campioni e la raccolta di informazioni occorrenti per controllare il rispetto delle norme del presente Regolamento.
Ove le ispezioni fossero ostacolate o non si provvedesse in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate agli utenti, il Gestore potrà disporre la sospensione della fornitura dell’acqua (o chiedere ad altri enti di sospendere la fornitura).
3.3 6
Smaltimenti temporanei e/o particolari
Se le forniture temporanee d’acqua di cui al par. 2.3.3 sono richieste in aree servite da pubblica fognatura, nera o mista, l’erogazione dell’acqua da parte del Gestore può essere subordinata alla realizzazione di una connessione alla fognatura stessa, per lo smaltimento delle corrispondenti acque reflue.
In questi casi, verranno accesi contratti temporanei integrativi di fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue, ed alla tariffa A saranno quindi sommate le tariffe F e D.
Contratti temporanei del solo servizio di smaltimento possono essere accesi anche per gli utenti di forniture temporanee concesse da gestori temporanei del servizio di somministrazione.
A seconda della durata e della prevedibile ripetitività nel tempo della fornitura, ed a giudizio del Gestore, la condotta di connessione sarà di tipo permanente ovvero di tipo provvisorio (realizzata, cioè, con collegamenti rimuovibili in tutto o in parte, di basso costo). In questo secondo caso, la connessione può essere realizzata direttamente dal richiedente, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità; egli dovrà però impegnarsi a smantellarla al termine del periodo contrattuale.
Per forniture d’acqua particolari, quali quelle all’ingrosso, quelle per uso industriale ecc.(v. par. 2.3.3) nelle quali sia opportuno prevedere lo smaltimento, anche parziale, di acque reflue, verranno raggiunte intese caso per caso, con la supervisione della A.ATO AG, in armonia con il quadro normativo generale del presente Regolamento e con la struttura tariffaria vigente.
3.3.7
Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati
I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico se saranno rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Appendice A2, e sempre che il Gestore, sotto la sua responsabilità, si sia prima accertato che l’impianto di depurazione prescelto abbia, al momento della ricezione, caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi. Il Gestore comunicherà in anticipo alla Autorità competente (artt. 36 e 45 D. Lgs. 152/1999) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge).
Previa autorizzazione della Autorità stessa (o di altro ente dalla stessa designato) potranno inoltre essere eccezionalmente ammessi reflui da insediamenti produttivi, purché classificati non pericolosi e non compresi nell’allegato D del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e purché il sistema di depurazione non ne risulti danneggiato.
3.4
Configurazioni obiettivo e transitoria
3.4.1
Caratteri del servizio.
Il Gestore e gli utenti preesistenti sono impegnati a tendere gradualmente verso la configurazione del servizio descritta nei Capitoli precedenti, che corrisponde agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e confermati dalla Convenzione di Gestione.
La configurazione tecnica dell’utenza, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’impianto privato interno, deve essere appena possibile adeguata a quanto sopra. Anche gli intestatari dell’utenza saranno via via modificati, per renderli conformi alle disposizioni contenute nel par. 3.3.4.
Per quanto attiene alla qualità del sevizio reso, il Gestore è impegnato ad assicurare i livelli definiti dalla Carta del servizio idrico integrato.
3.4.2
Nuove connessioni e/o utenze. Ristrutturazioni, modifiche
Le nuove connessioni e le nuove utenze sono attuate in modo tale da essere corrispondenti alla configurazione obiettivo, o quanto meno facilmente adeguabili ad essa, allorché nella relativa area verrà completata la ristrutturazione e/o l’estensione del sistema fognante.
Il progetto di riassetto di una rete fognante preesistente, per adeguarla agli standard previsti dalla configurazione obiettivo, può includere la ristrutturazione di connessioni già realizzate; nell’ambito del periodo quinquennale di garanzia di cui al par. 3.2.3, e solo in esso, tale ristrutturazione è a carico del Gestore.
Allorché nell’area interessata da un insediamento residenziale sia stata realizzata e messa in esercizio un’idonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi rientranti nella categoria 5, in atto o di prossimo inizio, compresi entro la distanza 0,08V, calcolata dal Gestore con i criteri precisati nel par. 3.2.3, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del presente Regolamento. Tra queste si sottolineano in particolare:
- la eliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
- se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche;
- se la rete fognante è del tipo misto, l’immissione in essa delle acque bianche private;
- il versamento dei contributi di connessione.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dell’acquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nell’ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano a versare i contributi di connessione e ad eseguire le modifiche dell’impianto interno nei tempi stabiliti dall’ente gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa di cui alla Tab. N, punto 2), del Titolo 4. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore transitorio di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Agli scarichi non domestici, che abbiano ottenuto apposita autorizzazione, si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A.ATO ed il Gestore per la realizzazione della rete fognante dell’area stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A.ATO AG.
Se l’area in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla A.ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per l’attuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
L’immissione nella fognatura mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, purché la fognatura sia in grado di riceverle ed a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento, e diviene obbligatoria quando nell’area interessata sia stata realizzata una idonea fognatura mista.
3.5
Il contratto di smaltimento e la sua gestione
3.5.1
Contratto di smaltimento
Il versamento della somma richiesta dal Gestore per la realizzazione della connessione di uno o più edifici alla fogna equivale alla richiesta di contratto di smaltimento da parte di tutti gli utenti di contratti di somministrazione d’acqua i cui scarichi confluiscano nella nuova connessione.
Per le preesistenti utenze di acque per usi domestici o assimilabili, servite dal Gestore, il nuovo contratto di smaltimento è considerato come una integrazione, dovuta, del preesistente contratto (v. par. 3.3.4); pertanto il Gestore provvederà ad inviare all’intestatario dell’utenza copia delle clausole contrattuali aggiuntive, e caricherà sulla prima bolletta utile le tariffe integrative per lo smaltimento dell’acqua fornita, nonché la conseguente integrazione dell’anticipo su consumi di cui al par. 2.6.1, ma senza applicazione di diritti fissi aggiuntivi per il contratto. Il contratto così integrato è definito “contratto di S.I.I.”.
Alle nuove utenze di somministrazione d’acqua accese in aree già servite da rete fognante sarà applicato direttamente tale contratto, applicando i soli diritti fissi stabiliti per il contratto di somministrazione, e valutando l’anticipo su consumi sulla base della tariffa complessiva del S.I.I..
Si ribadisce che per le utenze di acque reflue assimilate, le clausole aggiuntive decadrebbero nel caso che la qualità delle acque reflue stesse dovesse modificarsi, in modo tale da perdere le caratteristiche di assimilabilità.
Per le utenze di acque reflue domestiche o assimilabili, i cui contratti di somministrazione siano intestati ad altri gestori transitori, il contratto per lo smaltimento, pur essendo obbligatorio, assume carattere autonomo e deve quindi essere firmato dall’utente del segmento di servizio aggiuntivo; l’utente dovrà pertanto corrispondere al Gestore il diritto fisso di cui alla Tab. M del Titolo 4 e versare un anticipo su consumi per il solo servizio di smaltimento, calcolato in base ai dati di volume del preesistente contratto di somministrazione ed alle tariffe dei segmenti di servizio interessati. Il gestore transitorio ha in proposito gli obblighi esposti nel par. 3.4.3.
Le utenze di acque reflue non assimilabili a quelle domestiche danno comunque luogo a contratti autonomi riferiti al solo servizio di smaltimento, qualunque sia il somministratore dell’acqua, e sono quindi soggette, come quelle del precedente capoverso, al diritto fisso ed al deposito cauzionale, calcolato in analogia ai casi precedenti.
L’ anticipo su consumi per il servizio di smaltimento è soggetto alle stesse norme stabilite nel Titolo 2 per la somministrazione d’acqua.
3.5.2
Evoluzione dell’utenza
La massima parte delle utenze del servizio di smaltimento è, o sarà, riferibile ad un contratto di S.I.I., il quale, essendo concepito come integrazione del contratto di somministrazione, è soggetto alla evoluzione esposta nel par. 2.6.2.
Ciò vale anche per quei contratti di smaltimento che abbiano carattere autonomo solo perché la somministrazione di acqua sia temporaneamente affidata ad altro gestore (v. par. 3.5.1). In questo caso detto gestore, in solido con il nuovo utente, è tenuto ad informare immediatamente il Gestore delle modifiche in atto sull’utenza acquedottistica.
Per gli altri contratti autonomi le modifiche saranno gestite in analogia ai principi esposti nel par. 2.6.1.
3.5.3
Disservizi temporanei
Il Gestore, allo scopo di effettuare lavori di estensione, collegamento, riparazione, manutenzione, allacciamento di nuove utenze e simili, potrà eccezionalmente interrompere per brevi periodi il servizio di smaltimento delle acque reflue (interruzioni programmate). Se gli scarichi da interrompere provengono da proprie utenze d’acquedotto, il Gestore, dopo aver fatto del suo meglio per avvertire le utenze stesse, potrà sospendere l’erogazione dell’acqua. Questa fattispecie particolare di interruzione della somministrazione rientra tra i casi di “disfunzioni programmate” previsti nel par. 2.6.3.
Se le utenze sono servite da un ente diverso, il Gestore ha facoltà di richiedere allo stesso l’interruzione, riferendo alla A.ATO. Negli altri casi, gli utenti saranno invitati a non utilizzare gli scarichi per determinati periodi.
Altre improvvise interruzioni non programmabili potrebbero saltuariamente essere provocate da cause fisiche non dipendenti dalla volontà del Gestore (cedimento di strutture, ostruzioni di vario tipo ed altro), salvo che le cause fisiche non fossero preventivabili o prevedibili per le quali il Gestore avrebbe potuto porre rimedio tempestivamente. Il Gestore è altresì responsabile quando le interruzioni siano derivate da inadempienze o ritardi negli interventi di manutenzione o ripristino
Il Gestore non risponde degli eventuali danni causati dalle interruzioni del servizio di smaltimento delle acque reflue provocate da cause non dipendenti dalla sua volontà.
3.5.4
Reclami
Il Gestore è impegnato a mettere a disposizione dell’utenza un servizio reclami particolarmente efficiente, in grado di soddisfare gli standard precisati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
3.5.5
Fatturazione, esazione.
Obblighi dei gestori temporanei di acquedotti
Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dall’ente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome.
Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le tariffe A, F, D. A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, l’esazione, la morosità previste dal par. 2.6.6.
Se la somministrazione d’acqua avviene a cura di un ente diverso, questo deve comunicare in tempo reale al Gestore i propri dati di fatturazione, per consentire al Gestore stesso di emettere le proprie fatture. In caso di morosità, detto ente è tenuto ad interrompere la fornitura, quando il Gestore, in attuazione del presente Regolamento, lo richiederà, dandone comunicazione alla A.ATO. Il Gestore è poi tenuto a comunicare immediatamente all’ente l’avvenuto pagamento, affinché la somministrazione possa essere ripristinata senza indugio.
Alle utenze di acque reflue industriali potranno eventualmente essere applicate, per quanto attiene al servizio di depurazione, tariffe complesse specifiche, basate non solo sul volume scaricato, ma anche su parametri di qualità. Alle eventuali utenze all’ingrosso di acque reflue industriali, provenienti da consorzi che scarichino direttamente nel depuratore, tramite reti fognanti non affidate al Gestore, non verrà applicata l’aliquota tariffaria F relativa al servizio di fognatura.
Le somme dovute al Gestore per le utenze non regolate da un contratto di S.I.I. dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma fissato in almeno 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorso tale termine, l’utenza sarà ritenuta morosa ed il Gestore applicherà una indennità di mora pari al 6% dell’importo della stessa, con un minimo pari al doppio della tariffa base di fornitura di un m3 d’acqua oltre interessi pari al T.U.R. + 3,5 punti percentuali.
Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente. In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando l’applicazione della indennità di mora, e per le utenze alimentate da sé stesso o da un gestore diverso, attiverà la procedura per l’interruzione dell’erogazione, che si concluderà entro il mese successivo, salvo saldo di
quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta l’addebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dell’utenza.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dell’acqua per morosità riguardante il servizio di smaltimento.
3.5.6
Obblighi del Gestore e dell’utente. Infrazioni, penali
Il contratto per il servizio di smaltimento comporta obblighi reciproci dei due contraenti, obblighi che, nel caso di S.I.I., integrano quelli previsti al par. 2.6.7.
Gli obblighi del Gestore verso l’utente sono tutti quelli che derivano dalla Convenzione di Gestione, ed in particolare dalla Carta del
S.I.I. ivi allegata, nonché dal presente Regolamento, comprese le disposizioni specifiche di cui alla Appendice A2, e dal contratto. Gli obblighi dell’utente sono quelli descritti dal presente Regolamento, comprese le disposizioni specifiche di cui alla Appendice A2, nonché quelli derivanti dalle normative ricordate nella precedente Sezione. 1.2, dai regolamenti comunali, ivi compreso il Regolamento d’igiene, e dal contratto, nel quale saranno riportati i doveri particolari gravanti sugli scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche o assimilabili d’ufficio.
Per le utenze del servizio idrico integrato, i prelievi incontrollati di cui all’art. 2.6.7 saranno penalizzati incrementando le multe previste per il servizio di acquedotto con il coefficiente indicato nella Tab. N del Tit .4, ed applicando ai consumi presunti la tariffa complessiva A+F+D.
L’immissione abusiva di acque bianche in reti separate nere, la permanenza di vasche di sedimentazione in impianti interni neri o misti, il superamento dei limiti di qualità imposti agli scarichi non domestici o non assimilabili d’ufficio, l’immissione di acque non previste in contratto, danno luogo all’applicazione delle penalità di cui alla Tab. N, fermo restando l’obbligo dell’immediato ripristino delle situazioni regolari.
Alle eventuali connessioni abusive di scarichi di acque nere domestiche o assimilabili o di acque bianche si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alla Tab. N.
La immissione abusiva di acque reflue industriali darà luogo, oltre alle multe ed ai risarcimenti di cui sopra, anche ad una segnalazione del fatto alle autorità di controllo.
Il Titolo 4 del presente Regolamento prevede infine sanzioni da applicare qualora i rifiuti liquidi autotrasportati immessi nella vasca di equalizzazione di un depuratore contengano sostanze estranee a quelle compatibili con le provenienze ammesse e/o che possano compromettere il funzionamento dell’impianto.
Titolo 4 Contenzioso
Per la risoluzione in fase stragiudiziale di controversie correlate al rapporto di utenza sarà istituita una apposita Commissione di Conciliazione per la cui organizzazione e funzionamento si rimanda ad uno specifico regolamento.
Titolo 5 Allegati
5.1
Criteri generali. Aggiornamento dei valori
5.2
Tabelle riferite al servizio di somministrazione d’acqua
5.3
Tabelle riferite al servizio di smaltimento di acque reflue
5.1
Criteri generali. Aggiornamento dei valori
Tutti i valori economici contenuti nelle Tabelle seguenti, espressi in Euro, moneta 2002, sono al netto di IVA ed al lordo delle spese generali e tecniche.
Essi sono aggiornati dagli uffici del Gestore alla prima applicazione e successivamente al primo agosto di ogni anno -ma con effetto retroattivo al primo luglio- in ragione del tasso di inflazione effettivo rilevato dallo ISTAT per l’anno precedente.
I valori stessi vengono periodicamente rivisti, con cadenza pluriennale, in relazione alle innovazioni tecnologiche emerse ed all’andamento effettivo del mercato relativamente alle diverse componenti di costo che influenzano maggiormente i suddetti valori economici (risorse umane, lavori, forniture, servizi). Il Gestore elaborerà in proposito le proprie proposte e le sottoporrà alla approvazione preventiva della A.ATO AG.
5.2
Tabelle riferite al servizio di somministrazione d’acqua del servizio di fognatura e del servizio di depurazione
APPENDICE A1 Articolazione Tariffa del Servizio Idrico Integrato
- deliberazione n°2 del 20/06/2012 del commissario ad acta in sostituzione dell’assemblea dei rappresentati dell’ATO AG9;
Tabella 1. Fasce di consumo
Codice Utenza | Descrizione | Fasce di Consumo per Anno [mc] | |||
1° | 2° | 3° | 4° | ||
Udr | Utenza domestica residente | 80 | 120 | 160 | >160 |
Udn | Utenza domestica non residente | 40 | 60 | >60 | |
Ua | Uso diverso Altre Utenze | >0 | |||
Uz | Uso diverso Utenze Zootecniche | >0 | |||
Ue | Uso diverso Utenze Enti Pubblici | >0 |
Le tipologie di utenza sopra indicate si riferiscono a:
Udr: forniture per usi domestici in abitazioni di residenza anagrafica dell’utente.
Udn: forniture per usi domestici in abitazioni non di residenza anagrafica dell’utente (seconde case).
Ua: forniture per usi diversi dai domestici e diversi dagli usi zootecnici e dagli usi pubblici ed assimilati, come di seguito specificato.
Uz: forniture destinate ad aziende zootecniche per risorsa idrica ad uso esclusivo di allevamento di animali o ad esso assimilabile.
Ue: forniture per enti pubblici in locali utilizzati esclusivamente a scopi istituzionali. A questa tipologia appartengono tutte le strutture e gli uffici pubblici, scuole, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, carceri, e similari. Nella stessa tipologia vi rientrano, in quanto assimilabili, le forniture ad enti ed associazioni non commerciali senza fine di lucro per locali utilizzati esclusivamente per attività non lucrative.
Modalità applicative
- le quote fisse annuali si applicano in dodicesimi su base mensile. La frazione di mese di inizio e/o fine della fornitura viene fatturata per intero.
- Le fasce di consumo annuali ai fini della fatturazione vengono riproporzionate con il criterio del pro die sulla base del periodo (sia superiore che inferiore all’anno solare) intercorrente fra due letture effettive (rilevate dal gestore o da autolettura).
- La normativa vigente ed il piano d’ambito prevede che ogni utenza sia dotata di autonomo contatore idrometrico. Tuttavia, fino alla normalizzazione del parco utenze, per le utenze multiple condominiali le tariffe saranno applicate proporzionando al numero di utenze sia le fasce di consumo che le quote fisse
Con deliberazione n°6/2013/R/COM del 16/01/2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ha istituito a decorrere dall’1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
APPENDICE A2
Disposizioni generali sugli scarichi in pubblica fognatura. Disciplina degli scarichi in fogna
1) Premessa generale
2) Classifica degli scarichi
3) Accettazione, autorizzazione, controllo degli scarichi residenziali
4) Scarichi assimilabili ai residenziali
5) Scarichi da insediamenti produttivi
6) Scarichi di acque bianche
7) Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati (bottini)
8) Obblighi del Gestore
9) Obblighi dell’utenza
10) Obblighi di gestori temporanei di sistemi acquedottistici o di autoproduttori di acqua
1.
Premessa generale
Le presenti Disposizioni – che trovano fondamento nella potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale e disciplinata dalla L. R. 15 marzo 1963 n.16 - sono attribuibili alla categoria dei regolamenti comunali d’igiene di cui al Capo IV del
T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. ed ottemperano alle prescrizioni del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. (in seguito D. Lgs. 152/1999) nonché della L. R. 15 maggio 1986 n. 27 (in seguito L. R. 27/86).
Le Disposizioni sono state approvate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia della A.ATO IDRICO AG, sentite le Aziende Sanitarie Locali competenti.
La finalità primaria di questa disciplina è quella di definire i limiti di accettabilità, le procedure di autorizzazione, gli obblighi del Gestore unico del servizio idrico integrato d’ambito, gli obblighi dell’utenza e le relative sanzioni, nonché gli obblighi indiretti gravanti su eventuali altri gestori transitori di acquedotti, in merito a:
a) scarichi di acque reflue di insediamenti civili ed industriali, di varia tipologia, nonché di acque meteoriche, provenienti dal territorio dell’ambito ATO IDRICO AG, nel sistema fognante urbano, comprendente gli impianti di depurazione terminali;
b) scarichi di rifiuti liquidi provenienti dal territorio suddetto, ed aventi le caratteristiche di seguito definite, nelle vasche di equalizzazione degli impianti di depurazione di cui sopra.
Le Disposizioni oggetto del presente documento si basano su quelle più generali contenute nel D. Lgs. 152/1999 e nella L.R. 27/86. Esse si applicano nell’intero territorio dello ATO IDRICO AG, e quindi anche nelle aree affidate a eventuali gestori temporaneamente diversi dal Gestore unico.
Per gli scarichi immessi nel sistema esercito dal Gestore unico, alla disciplina esposta nel presente documento si aggiunge quella del Regolamento di utenza per esso vigente.
Per gli scarichi di acque bianche immesse in fognature separate bianche, di competenza dei Comuni, alla disciplina esposta nel presente documento si aggiungono le norme integrative del Comune interessato.
2.
Classifica degli scarichi
1 acque (nere) reflue domestiche: | quelle provenienti da insediamenti residenziali; |
2 acque (nere) reflue industriali: | quelle provenienti da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, aventi caratteristiche diverse da quelle delle acque 1; |
3 acque (nere) reflue assimilate d’ufficio o assimilabili alle domestiche: | quelle che, pur provenendo da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle acque 1; alcune categorie, precisate qui di seguito, sono assimilate d’ufficio; |
4 acque bianche (pubbliche o private): | acque meteoriche di dilavamento o assimilabili provenienti da superfici aperte pubbliche, quali strade, piazze, giardini pubblici (acque bianche pubbliche) o da superfici diverse, private o pubbliche, quali coperture di edifici, anche pubblici, cortili e giardini privati (acque bianche private) e che non siano state escluse da questa categoria da uno specifico provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente; |
5 scarichi da insediamenti civili: | quelli contenenti unicamente acque nere 1 e/o 3 ed acque bianche 4; |
6 fognatura pubblica: | l’insieme delle canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare alla depurazione le acque reflue urbane (1, 2, 3, 4), ivi comprese le connessioni di collegamento fino al pozzetto di consegna delle reti interne private; |
7 fognatura mista: | rete che raccoglie e convoglia acque 1, 2, 3 e 4; |
8 fognatura separata nera: | rete che raccoglie e convoglia solo acque 1, 2 e 3; |
9 fognatura separata bianca (gestita dal comune): | rete che raccoglie e convoglia solo acque 4; |
10 ente autorizzatore: | l’ente che può autorizzare l’immissione di acque reflue non domestiche o non assimilabili d’ufficio nella fognatura pubblica (vedere le casistiche di seguito descritte). |
In sintesi, le utenze di smaltimento nel sistema pubblico di fognatura-depurazione si possono così classificare, in relazione alle caratteristiche della corrispondente acqua reflua: nera domestica (o assimilata); nera industriale; mista domestica (c. s.); mista industriale; bianca pubblica; bianca privata; rifiuto liquido autotrasportato (accettabile solo negli impianti di depurazione).
Sono assimilate d’ufficio alle acque nere domestiche quelle provenienti dagli insediamenti descritti alle lettere a), b), c), d) dell’art. 28 comma 7 del D. Lgs. 152/1999, e precisamente:
a) imprese dedite esclusivamente a coltivazione e silvicoltura
b) imprese dedite ad allevamenti di bestiame, entro prefissati limiti;
c) imprese c.s. che esercitino anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, entro prefissati limiti;
d) impianti di acquicoltura e piscicoltura, entro prefissati limiti;nonché le acque nere reflue derivanti dai seguenti ulteriori insediamenti:
e) immobili ed aree adibiti ad attività scolastiche, assistenziali, ricreative, sportive, turistiche, alberghiere, commerciali, professionali, artigianali, a prestazione di servizi (esclusi quelli sanitari), ed anche ad attività produttive minori, che diano origine esclusivamente a scarichi da servizi igienici, mense, cucine. In caso di variazione della destinazione d’uso i proprietari dovranno darne avviso al Gestore, che verificherà la permanenza, o meno, dei suddetti requisiti di assimilabilità.
3)
Accettazione, autorizzazione, controllo degli scarichi residenziali
Allorché nell’area interessata da un insediamento civile sia stata realizzata e messa in esercizio un’idonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi di categoria 5 (v. Cap. 2 precedente), in atto o futuri, compresi entro le distanze precisate nel Regolamento d’utenza del Gestore stesso, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del Regolamento, che debbono comunque prevedere:
- l’eliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
- se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche;
- se la rete fognante è del tipo misto, l’immissione in essa delle acque bianche private;
- i tempi stabiliti per il versamento dei corrispettivi contributi di connessione, tempi che i suddetti titolari sono tenuti a rispettare.
In questi casi, l’immissione in rete di dette acque nere domestiche e delle eventuali acque bianche collegate è sempre ammessa ed il Gestore ed il titolare dello scarico da convogliare in fogna sono impegnati in solido all’attuazione di detta immissione, nei tempi più rapidi possibili.
La tacita autorizzazione decade solo in caso di modifica della destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata che faccia perdere i requisiti di assimilabilità.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dell’acquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nell’ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano ad eseguire le modifiche dell’impianto interno ed a versare i contributi di connessione nei tempi stabiliti dal Gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa prevista dal Regolamento d’utenza. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore temporaneo di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A.ATO e il Gestore per la realizzazione della rete fognante dell’area stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A.ATO.
Se l’area in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla A.ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per l’attuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
Per gli immobili di nuova costruzione il gestore del servizio di acquedotto, anche se diverso dal gestore del servizio di smaltimento delle acque reflue, non potrà provvedere allo allacciamento alla rete idrica se non dopo la realizzazione della connessione alla fognatura, o contemporaneamente ad essa; la connessione, a sua volta, deve essere subordinata alla presentazione della concessione edilizia o atti equivalenti.
L’immissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, a condizione che il Gestore ne abbia accertato la capacità ricettiva e che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del Regolamento d’utenza, e diviene obbligatoria allorquando nell’area interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista, ovvero una fognatura separata bianca (di competenza del Comune), in grado di riceverle.
4) Scarichi assimilabili ai residenziali
A seguito di specifica istruttoria, possono essere assimilati a scarichi di acque reflue domestiche quelli provenienti da imprese agricole (come definite dall’art. 2131 del C.C.) diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c), d) dell’art. 28, comma 7 del D. Lgs. 152/1999, o da servizi sanitari particolari, o da attività produttive non inquinanti, a condizione:
che le caratteristiche delle rispettive acque reflue risultino stabilmente comprese entro i limiti della Tab. 3, ultima colonna, dell’ allegato 5 al D. Lgs. 152/1999. Il Gestore del S.I.I., in relazione alle caratteristiche dell’impianto di depurazione interessato dal singolo scarico, e purché lo scarico terminale nel corpo ricettore rimanga nei limiti consentiti, potrà peraltro ammettere, per i soli parametri di detta tabella diversi da quelli elencati nella nota 2 alla Tab. 5 del suddetto allegato 5, limiti meno restrittivi, purché compatibili con quelli stabiliti dalla Tab. 8 annessa alla L. R. 27/86;
che il titolare dello scarico presenti una richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura, con le modalità stabilite dal Regolamento d’utenza, corredata dai seguenti elementi, inderogabili:
1) relazione firmata da qualificato professionista e/o analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di xxxxxxxx già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientrerà nei limiti di cui sopra;
2) impegno scritto a che anche in futuro tale qualità rientri entro detti limiti, dichiarando di aver preso conoscenza delle sanzioni cui si esporrebbe in caso di superamento degli stessi.
Il Gestore trasmetterà la richiesta stessa, accompagnandola con una propria relazione tecnica, al Sindaco del Comune interessato, il quale, sentiti gli uffici competenti, potrà respingere la richiesta o accoglierla, eventualmente sotto condizione.
Agli scarichi assimilabili, una volta autorizzati, si applicano le norme ed in particolare le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, a tutti i fini.
L’autorizzazione concessa può decadere per inosservanza dei limiti di cui sopra.
5) Scarichi da insediamenti produttivi
Gli scarichi di acque reflue industriali non assimilabili a scarichi da insediamenti residenziali che rispettino i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla Tabella 3/A del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. possono essere immessi, a richiesta, nelle fognature pubbliche miste o separate nere, previo trattamento preliminare, alle seguenti condizioni:
a) debbono rispettare i limiti della Tab. 3, ultima colonna, dell’ allegato 5 al D. Lgs. 152/1999 e s.m.i.. Il Gestore del S.I.I., in relazione alle caratteristiche dell’impianto di depurazione interessato dal singolo scarico, e purché lo scarico terminale nel corpo ricettore rimanga nei limiti consentiti, potrà peraltro ammettere limiti meno restrittivi, per i soli parametri di detta tabella diversi da quelli elencati nella nota 2 alla Tab. 5 del suddetto allegato 5, tenendo però anche conto dei criteri guida forniti dalla Tab. 2 annessa alla L. R. 27/86;
b) debbono essere singolarmente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato
Si rammenta che i limiti di qualità non possono essere raggiunti per diluizione.
Il titolare dello scarico, se l’area interessata dall’insediamento è servita da una idonea rete fognante pubblica, in grado di riceverne le acque reflue, potrà in alcuni casi optare tra due soluzioni:
1) immissione delle acque reflue nella fognatura pubblica. In tal caso dovrà trattare le acque stesse in modo da rispettare la prescrizione di cui al punto b) precedente;
2) immissione delle acque reflue in uno dei ricettori naturali consentiti dalla normativa vigente. In tal caso le acque dovranno ricevere un trattamento più spinto, per renderle idonee allo scarico, ai sensi delle normative vigenti, ed occorrerà la corrispondente autorizzazione.
Qualora prevalga la prima soluzione, l’interessato dovrà presentare richiesta con le modalità previste dal Regolamento d’utenza, corredata dai seguenti elementi, inderogabili:
- la relazione tecnica che il Gestore richiederà, firmata da qualificato professionista ed eventualmente corredata da analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di scarichi già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientreranno nei limiti di emissione per unità di prodotto e di qualità dell’acqua reflua pretrattata di cui sopra
- una dichiarazione formale che lo impegni a rispettare anche in futuro i suddetti limiti.
Qualora la fognatura di zona sia del tipo misto, e sia in grado di accoglierle, il titolare dovrà convogliare in fogna anche la acque meteoriche bianche raccolte nell’area dell’insediamento.
Il Gestore, se l’istruttoria tecnica preliminare compiuta darà risultato positivo, ed aggiungendo eventuali prescrizioni tecniche, inoltrerà la richiesta al Sindaco il quale, sentiti gli uffici competenti, si pronuncerà ammettendo la richiesta o respingendola. L’eventuale autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ed ha la durata di quattro anni ivi prevista. Non più tardi di tre mesi prima della scadenza il titolare presenterà domanda di rinnovo.
Agli scarichi autorizzati si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
L’autorizzazione può essere revocata in caso di inosservanza dei limiti di qualità di cui sopra.
6) Scarichi di acque bianche
L’immissione di acque bianche private o pubbliche (voce 4 dell’elenco di cui all’art. 1.3) in una fognatura pubblica mista o separata bianca in grado di accoglierle è sempre ammessa a condizione che gli utenti ottemperino, in caso di fognatura mista, alle prescrizioni del Regolamento d’utenza del gestore del servizio di smaltimento e, in caso di fognatura separata bianca, alle specifiche norme integrative comunali.
L’immissione diviene obbligatoria allorquando nell’area interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica, mista o separata bianca, in grado di riceverle.
Nei sistemi misti, le acque bianche private possono essere mescolate con quelle nere, prima della loro immissione nella fognatura, sempre che questa sia in grado di riceverle.
Nelle zone servite da sistemi fognanti separati, è fatto invece assoluto divieto di mescolare le acque bianche con quelle nere e comunque di immettere le prime nella fognatura separata nera e le seconde nella rete separata bianca. In queste zone, gli edifici preesistenti nei quali la rete fognante interna mescoli i due tipi di acqua reflua dovranno pertanto essere provvisti di nuove canalizzazioni verticali ed orizzontali separate, bianche e nere, prima dell’immissione nelle corrispondenti fognature pubbliche.
7) Scarichi di rifluiti liquidi autotrasportati (bottini)
I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico, previa comunicazione alla A.ATO, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
1) i rifiuti debbono corrispondere alle tipologie indicate nelle lettere a), b), c) del comma 3 dell’art. 36 del D.Lgs. 152/1999;
2) i rifiuti debbono provenire dallo stesso Ambito Territoriale Ottimale del quale fa parte il sistema depurativo;
3) l’impianto di depurazione deve avere, al momento della ricezione, caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 36 suddetto;
4) il Gestore deve comunicare in anticipo alla A.ATO (o ad altro ente dalla stessa designato) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge), e la capacità residua dell’impianto interessato;
5) la tariffa del solo servizio di depurazione (esclusi quindi i servizi di ricezione, pesatura, equalizzazione, da compensare a parte) dovrà corrispondere a quella praticata per le acque reflue domestiche convogliate al depuratore dal sistema fognante, a parità di COD da trattare, in modo che il costo procapite annuale di depurazione risulti lo stesso, qualunque sia il sistema di convogliamento di dette acque reflue. A tal fine il Gestore, in caso di servizio prestato ad utenze del servizio idrico, può applicare in bolletta la tariffa del servizio di depurazione. Egli potrà anche proporre all’AATO, se del caso, il costo dell’ eventuale trasporto ( sulla base delle tariffe del prezzario regionale, eventualmente calmierate sulla base dei prezzi medi praticati sul mercato locale);
8) Obblighi del Gestore
Il Gestore è tenuto, in particolare:
- a verificare che prima della connessione di una nuova utenza di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilate siano state eseguite le modifiche all’impianto interno di cui al Cap. 3);
- a sottoporre alla prescritta procedura di autorizzazione le richieste di immissione in fogna di cui ai Capitoli 4) e 5) nonché al Cap. 3), limitatamente alle aree nelle quali non sia stato ancora possibile accertare la funzionalità dei collegamenti della rete fognante con il depuratore, o il depuratore sia in corso di realizzazione;
- al controllo periodico della qualità delle acque reflue provenienti da scarichi che sono stati assimilati a quelli domestici, a seguito di specifica istruttoria, nonché da insediamenti produttivi;
- a comunicare in anticipo alla A.ATO i dati di cui al Cap. 7), ed a far sì che il processo di depurazione non sia compromesso dall’immissione di rifiuti liquidi autotrasportati accettati;
- a richiedere ad altri gestori notizie sulle utenze di acquedotto da loro servite ed a comunicare agli stessi l’eventuale invito a sospendere la somministrazione.
Il Regolamento d’utenza del Gestore tiene conto degli obblighi contenuti nella presente disciplina, tramite disposizioni contrattuali finalizzate a stimolarne il rispetto, tra cui anche la sospensione della fornitura d’acqua, che sarà prevista anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle aliquote dovute per il servizio di smaltimento di acque reflue fornito all’utenza.
Qualora il Gestore ravvisi violazioni alle presenti normative che possano causare danni alla salute pubblica ed all’ambiente, le stesse verranno segnalate all’Autorità competente.
9) Obblighi dell’utenza
Vengono di seguito riassunti i principali obblighi dell’utenza derivanti dalle presenti Disposizioni.
1) Scarichi da insediamenti residenziali e assimilati. Debbono essere allacciati alla pubblica fognatura, subito dopo che il Gestore avrà comunicato la agibilità della stessa, provvedendo anche, nei tempi previsti dal Gestore stesso, ad eliminare eventuali vasche di sedimentazione preesistenti, nonché, nelle reti nere, a separare le acque nere da quelle bianche.
Agli utenti che non provvedano al versamento dei contributi di connessione nei tempi stabiliti saranno applicate le sanzioni stabilite dal Regolamento d’utenza.
Gli scarichi assimilati a seguito di specifica istruttoria debbono rispettare i limiti di qualità stabiliti con la procedura di autorizzazione. In caso di superamento, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento d’utenza, e, se detto superamento si dovesse ripetere, lo scarico potrà essere derubricato da “assimilabile” ad “industriale”, revocando l’autorizzazione concessa.
2) Scarichi da insediamenti industriali. Questi scarichi, a meno che il titolare non prescelga lo scarico autonomo in corpi ricettori, e ottenga le corrispondenti autorizzazioni dall’ente competente, e se l’area è servita da idonea rete, debbono essere connessi alla pubblica fognatura, dopo che si sia conclusa positivamente la procedura autorizzativa. Da quel momento, agli utenti che non provvedano al versamento del contributo d’allacciamento, ovvero alla firma del contratto nei tempi stabiliti dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento d’utenza.
Gli scarichi debbono comunque rispettare i limiti stabiliti con la procedura di autorizzazione. In caso di superamento, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento d’utenza, sino a giungere alla revoca dell’autorizzazione concessa.
Qualora il titolare dello scarico non provveda ad inoltrare domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico tre mesi prima della scadenza quadriennale, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento d’utenza, fino a giungere alla revoca dell’autorizzazione.
3) Scarichi di acque bianche. Debbono essere allacciati alla pubblica fognatura (mista o separata bianca) non appena realizzata e messa in grado di riceverli. Negli scarichi di acque nere immessi in fognature separate nere non debbono essere immesse acque bianche meteoriche né viceversa; ove ciò avvenga, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento d’utenza del Gestore, nel primo caso, e dalle norme comunali, nel secondo.
4) Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati. Il Regolamento d’utenza del gestore prevede le sanzioni da applicare qualora i rifiuti immessi nella vasca di equalizzazione contengano sostanze estranee a quelle compatibili con le tipologie ammesse e che possano compromettere il funzionamento dell’impianto di depurazione.
10) Obblighi di gestori temporanei di sistemi acquedottistici o di autoproduttori di acqua
Se il servizio di somministrazione dell’acqua è gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di smaltimento di acque reflue, il primo è tenuto, ai sensi dell’art. 15 della Legge 5 gennaio 1994 n 36, a provvedere anche alla riscossione delle aliquote tariffarie F + D ed al successivo riparto tra i gestori, entro trenta giorni da detta riscossione. A tal fine si applicheranno le norme di cui all’art. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n 370 del Ministero delle Finanze. Le spese di riscossione addebitate al secondo ente non potranno eccedere il 5%. Il primo ente è autorizzato a sospendere la fornitura dell’acqua anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle sole aliquote tariffarie F +D.
In alternativa, il gestore del servizio di smaltimento può scegliere di provvedere in proprio alla fatturazione e riscossione; in questo caso, il gestore del servizio di somministrazione ha l’obbligo di sospendere la fornitura dell’acqua, ove il primo gestore segnali una perdurante morosità nel versamento delle quote a lui dovute.
L’ente erogatore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a sospendere l’erogazione dell’acqua su richiesta del gestore della fognatura negli altri casi di inadempienza previsti da regolamento d’utenza.
L’ente gestore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a fornire le informazioni sui contratti di somministrazione d’acqua in vigore necessarie per poter accendere le corrispondenti utenze di smaltimento di acque reflue e, successivamente, quelle riguardanti i volumi d’acqua erogati, occorrenti per fatturare il servizio di smaltimento reso.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte di un gestore temporaneo del servizio di somministrazione lo esporrebbe ad azioni per danni alla salute pubblica ed all’ambiente, e, se del caso, alla revoca della autorizzazione temporanea a distribuire acqua nel territorio dell’ambito.
I titolari di insediamenti produttivi che si alimentino di acqua con impianti autonomi (autoproduttori) ed i cui scarichi siano collegati alla rete fognante pubblica, sono tenuti a munire le proprie opere di captazione, a proprie spese, di misuratori di portate e volumi dell’acqua utilizzata, corrispondenti a quanto indicato dal Gestore, a da esso sigillati. Le letture, effettuate a cura del Gestore, saranno poste a base della procedura di fatturazione del servizio di smaltimento.
Tabella B
Portate massime derivabili (configurazione obiettivo) |
Il Gestore dimensiona le condotte di allacciamento per portate istantanee pari almeno a quelle corrispondenti alla formula: qm = c × V / (86,4 × 91 ), nella quale sono utilizzati i simboli: qm = portata massima derivabile (l/s) V =volume contrattuale d’impegno (m3 / trim.) c = coefficiente di punta istantanea = (30 / (V/91) 0,6 ) +10,0 Esempi. Utenza con V = 46: (46/91)0.6 = 0.66; c = 55,2; qm = 55,2 * 46 / (86.4 × 91) = 0,32 l/s. Utenza con V=500: (500/91)0.6 = 2.78; c = 20,79; qm = 1.32 l/s. Nei momenti di prelievo contemporaneo da parte di più utenti limitrofi, le utenze più alte e lontane potranno subire limitate e brevi riduzioni della portata massima istantanea prelevabile. Un caso a parte è costituito dalle bocche antincendio, inattive in condizioni normali, ma dalle quali, in caso di incendio, si dovranno poter prelevare portate molto superiori, da convenire caso per caso. |
Tabella C
Contributo forfetario per opere di derivazione (allacciamenti) | |
Il contributo comprende i costi per la presa con saracinesca, dalla tubazione di rete e per la condotta di allacciamento, fino al gruppo terminale di consegna e misura, escluso. Siano V (m3/trim) il volume contrattuale di impegno ed L la distanza in m da coprire con la condotta di derivazione (v. par. 2.2.3), a partire dalla rete aziendale e fino al gruppo di misura e consegna. Per L £ 0,08V il contributo di allacciamento C a è forfetizzato e posto pari a: C a = A a + B a*V C a, A a, in €; B a in € / (m³/trim); V in m³/trim. A a = 500 (valore soggetto ad aggiornamento ISTAT) B a = 5 (valore soggetto ad aggiornamento ISTAT) La spesa sarà suddivisa tra gli utenti interessati in proporzione al volume contrattuale Vi di ciascuno di essi. | |
A a = Euro 638.45 (Aggiornamento al 1° luglio 2016 ISTAT FOI) | |
B a = Euro 6.39 (Aggiornamento al 1° luglio 2016 ISTAT FOI) | |
Esempio: Condominio servito da contatori divisionali e con 10 appartamenti, ciascuno con V = 46 m³/trim, oltre ad una utenza condominiale con V = 40 m³/trim (per servizi comuni), e con L = 45 m. Si ha: V = 46 x 10 + 40 = 500; Lmax= 0,08*500 = 40,0 m; quindi L > Lmax Il costo dei primi 40,0 m sarà forfetizzato e posto pari a 500+5*500 = 3.000 €. Il costo dei residui 5,0 m è contabilizzato in base ai prezzi parametrici (per ml) di cui alla Tab. D. Supponendo DN=80 si ha un ulteriore costo pari a 5*80 = 400. Totale = 3.400 €. Ripartizione: (3.400 : 500)*46 @ 313 € per ogni appartamento; (3.400 : 500)*40 = 272 € per l’utenza condominiale. Il gruppo di misura verrà computato a parte, a misura (v. Tab. E). | |
Supervisione dei lavori (art.2.2.3 del Regolamento) | € 46.90 |
Tabella D
Prezzi parametrici per il contributo di avvicinamento rete (par.2.2.2) nonché per le opere di derivazione (par. 2.2.3), per le sole lunghezze eccedenti quelle comprese nel forfait di Tabella C | ||
□ | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) | |
Diametro tubazione | Addebito per ml | Per ml di rete o allaccio |
□ | Xxxxxxx.xx rete, (compresi xxxxx.xx e xxxxx.xx) | Eccedenza tubazione di derivazione |
DN | EURO | EURO |
25 | - | € 76.61 |
60 | € 185.15 | € 89.38 |
80 | € 197.92 | € 102,15 |
100 | € 210.70 | € 127,69 |
150 | € 242,61 | € 159,62 |
200 | € 319,23 | € 191,54 |
250 | € 370,30 | □ |
300 | € 395,84 | □ |
350 | € 446,91 | □ |
400 | € 510,76 | □ |
Tabella E
Costi unitari per lavori a misura di costruzione, manutenzione, pronto intervento | |||
□ | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) | ||
a) Prese di sezionamento Prese sulle condotte distributrici, complete di pozzetto e sezionamento: per derivazioni da | |||
a corpo | |||
1” ( 25 mm) | € 561,84 | ||
2” ( 50 mm) | € 561,84 | ||
3” ( 80 mm) | € 842,76 | ||
4” (100 mm) | € 983,22 | ||
b) Condotta di derivazione Installazione in cavo tubazione da □ | |||
ml | |||
1” ( 25 mm) | € 70,24 | ||
2” ( 50 mm) | € 83,01 | ||
3” ( 80 mm) | € 102,15 | ||
4” (100 mm) | € 127,69 | ||
Installazione su grappe o in traccia tubazione da | |||
1” ( 25 mm) | € 19,16 | ||
2” ( 50 mm) | € 34,49 | ||
3” ( 80 mm) | € 51,08 | ||
4” (100 mm) | € 70,24 | ||
c) Installazione gruppo di misura (escluso il contatore) Contatori normali | |||
diametro | a corpo | ||
13 mm | € 102,15 | ||
19 mm | € 112,37 | ||
25 mm | € 127,69 | ||
32 mm | € 127,69 | ||
38 mm | € 146,85 | ||
50 mm | € 229,84 | ||
d) Bauletto o incastellatura a cassonetto a protezione di gruppi di misura Contatori normali | |||
da 1 a 2 contatori | € 74,06 | ||
da 3 a 6 contatori | € 127,69 | ||
da 7 a 12 contatori | € 236,23 | ||
e) Sportello cassetta contatori completo di chiusura | 50 x 30/40 | € 70,24 | |
80 x 40/50 | € 83,01 | ||
90/100 x 50 | € 95,77 | ||
f) Serratura sportelli cassetta contatore | serratura | € 8,94 | |
g) Prezzo forfetario per lavori di riparazione di piccola entità non comprendenti lavori di scavocompreso l’accesso, la fornitura dei materiali, della manodopera e di ogni altro mezzo occorrente: | € 104,71 | ||
h) Installazione o reinstallazione o rimozione di contatore | |||
- per diametri da 13 a 32 | € 48,52 | ||
- per diametri da 38 a 50 | € 91,94 | ||
i ) Per ogni accesso a vuoto effettuato per richiesta dell’utente: | |||
- intervento monoagente | € 60,02 | ||
- intervento di squadra | □ | □ | € 108,54 |
Note - eventuali ponteggi (a norma ISPSEL) saranno realizzati a cura e spese dell’utente. Per lavori di carattere eccezionale, non compresi nelle tabelle, si procederà ad apposita contabilizzazione, incrementando le spese vive del 15% per spese generali.
Per tubazioni di lunghezza inferiore ad 1 ml si applica il prezzo relativo ad 1 ml.
Tabella F
Diritti fissi, canoni□ □ | ||
□ | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) | |
1) Diritto fisso di preventivo | □ | € 51,08 |
2) Diritto fisso di contratto ed accensione d’utenza | □ | € 95,76 |
3) Diritto fisso di voltura | □ | € 44,70 |
4) Diritto di risuggellazione di bocca antincendio (a seguito di prova od uso) | □ | € 25,53 |
5) Canone per chiusura e riapertura di utenza temporaneamente morosa | □ | € 51,08 |
6) Canone per riattivazione di utenze cessate. Il compenso è calcolato in base a preventivo di spesa, ma con un minimo di | □ | € 127,69 |
7) Canoni per prove metrologiche su contatori idrici | □ | |
a) Verifica normale | □ | □ |
- contatori a turbina da 13 a 32 mm | □ | € 89,38 |
- contatori a turbina da 38 a 50 mm | □ | € 114,92 |
b) Verifica con contatore campione | □ | |
- contatori da 13 a 32 mm | □ | € 140,46 |
- contatori da 38 a 50 mm | □ | € 242,61 |
c) Verifica al banco di prova aziendale | □ | |
- contatori da 13 a 32 mm | □ | € 89,38 |
- contatori da 38 a 50 mm | □ | € 140,46 |
Tabella G
Penalità | |
□ | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) |
1) Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggelli presso l’utenza: | |
- per utenze ad uso domestico | € 89,38 |
- per utenze ad uso non domestico | € 255,38 |
più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre. | |
2) Per allacciamento abusivo da opera di derivazione: | |
- per utenze ad uso domestico | € 114,92 |
- per utenze ad uso non domestico | € 344,76 |
più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell’uso riscontrato e per un periodo minimo pari ad un semestre. | |
3) Per allacciamento abusivo alla rete idrica di distribuzione (nonché addebito di un consumo presunto pregresso, calcolato in rapporto alla destinazione dell’utenza approvvigionata abusivamente e per un periodo comunque non inferiore ad un semestre). | € 1.021,52 |
4) Per modifiche abusive di impianti di derivazione d’utenza (oltre alle spese di ripristino ed al risarcimento per prelievi abusivi, come sopra) | € 63,85 |
5) Per mancanza di apparecchio di chiusura automatica (galleggiante nelle vasche di raccolta, od in serbatoio condominiale) | € 383,07 |
In caso di guasto dell’apparecchio di cui sopra | € 191,54 |
In caso di recidiva le multe da 1) a 5) sono raddoppiate. | □ |
Tabella H
Contributo forfetario per opere di connessione | ||
Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) | ||
Il contributo comprende i costi per il collegamento del pozzetto privato di consegna con la rete fognante, inclusi l’eventuale sezione iniziale di controllo ed il manufatto sifonato di immissione in fogna. Siano V(m3/trim) il volume trimestrale di riferimento ed L la distanza in m da coprire con la condotta di connessione (v. par.3.2.3). Per L £ 0,08 V il contributo di connessione C è forfettizzato e posto pari ai seguenti valori: Reti separate nere Cn = An + Bn*V Reti miste Cm = Am + Bm*V Cn, Cm, in €; An, Am, in €; Bn, Bm, in € : (m³/trim); V in m³/trim An = 520 Am = 610 Bn = 10 Bm = 12 La spesa sarà suddivisa tra gli utenti interessati in proporzione al volume contrattuale Vi di ciascuno di essi. | ||
□ | acque nere | acque miste |
An | € 663,99 | € 778,91 |
Bn | € 12,77 | € 15,32 |
La spesa sarà suddivisa tra gli utenti interessati in proporzione al volume contrattuale Vi di ciascuno di essi. Esempio: Condominio servito da contatori divisionali e con 10 appartamenti, ciascuno con V = 46 m³/trim, oltre ad una utenza condominiale con V = 40 m³/trim (per servizi comuni), e con L = 45 m. Si ha: V = 46 x 10 + 40 = 500; Lmax= 0,08*500 = 40,0 m; quindi L > Lmax . Il costo dei primi 40,0 m sarà forfetizzato e posto pari a 520+10*500 =5.520 € nel caso di rete nera, ovvero a 610+12*500 = 6.610 € in caso di rete mista. Il costo dei residui 5 m è valutato in base ai prezzi parametrici (per ml) di cui alla Tab I. In caso di rete nera, possiamo supporre DN = 200; si ha un ulteriore costo pari a 5*300 = 1500. Totale = €. 7020. Ripartizione: (7020: 500) x 46 @ 646 € per ogni appartamento; (7020: 500) x 40 @ 562. € per l’utenza condominiale. In caso di rete mista, possiamo supporre DN=250; si ha un ulteriore costo pari a 5*315 =1575. Totale 8185 €. Ripartizione: (8185: 500) x 46 @ 753 € per ogni appartamento; (8185: 500) x 40 @ 655 € per l’utenza condominiale. |
Tabella I
Prezzi parametrici per il contributo di avvicinamento rete (par.3.2.2) nonché per le opere di connessione (par. 3.2.3), per le sole lunghezze eccedenti quelle comprese nel forfait di Xxxxxxx X | ||
tubazione | Addebito per ml di | i rete o connessione |
Xxxxxxx.xx rete, comprese xxxxx.xx e manufatti | Eccedenza canalizzazione di connessione | |
DN | ml | ml □ |
200 | € 383,07 | € 210,70 |
250 | € 402,23 | € 268,15 |
300 | € 434,15 | € 325,61 |
350 | € 491,61 | € 383,07 |
400 | € 561,84 | € 421,38 |
450 | € 625,68 | € 478,84 |
500 | € 689,53 | € 536,30 |
Contributo forfetario per opere di connessione | ||
Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) | ||
Il contributo comprende i costi per il collegamento del pozzetto privato di consegna con la rete fognante, inclusi l’eventuale sezione iniziale di controllo ed il manufatto sifonato di immissione in fogna. Siano V(m3/trim) il volume trimestrale di riferimento ed L la distanza in m da coprire con la condotta di connessione (v. par.3.2.3). Per L £ 0,08 V il contributo di connessione C è forfettizzato e posto pari ai seguenti valori: Reti separate nere Cn = An + Bn*V Reti miste Cm = Am + Bm*V Cn, Cm, in €; An, Am, in €; Bn, Bm, in € : (m³/trim); V in m³/trim An = 520 Am = 610 Bn = 10 Bm = 12 La spesa sarà suddivisa tra gli utenti interessati in proporzione al volume contrattuale Vi di ciascuno di essi. | ||
□ | acque nere | acque miste |
An | € 663,99 | € 778,91 |
Bn | € 12,77 | € 15,32 |
La spesa sarà suddivisa tra gli utenti interessati in proporzione al volume contrattuale Vi di ciascuno di essi.
Esempio:
Condominio servito da contatori divisionali e con 10 appartamenti, ciascuno con V = 46 m³/trim, oltre ad una utenza condominiale con V = 40 m³/trim (per servizi comuni),
e con L = 45 m.
Si ha: V = 46 x 10 + 40 = 500; Lmax= 0,08*500 = 40,0 m; quindi L > Lmax .
Il costo dei primi 40,0 m sarà forfetizzato e posto pari a 520+10*500 =5.520 € nel caso di rete nera, ovvero a 610+12*500 = 6.610 € in caso di rete mista.
Il costo dei residui 5 m è valutato in base ai prezzi parametrici (per ml) di cui alla Tab I. In caso di rete nera, possiamo supporre DN = 200;
si ha un ulteriore costo pari a 5*300 = 1500. Totale = €. 7020.
Ripartizione: (7020: 500) x 46 @ 646 € per ogni appartamento;
(7020: 500) x 40 @ 562. € per l’utenza condominiale.
In caso di rete mista, possiamo supporre DN=250; si ha un ulteriore costo pari a 5*315 =1575. Totale 8185 €.
Ripartizione: (8185: 500) x 46 @ 753 € per ogni appartamento; (8185: 500) x 40 @ 655 € per l’utenza condominiale.
Tabella L
Costi unitari per lavori a misura di costruzione, manutenzione, pronto intervento | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) |
a) Pozzetto di immissione in fogna con sifonamento | |
-per condotte 200 £ DN £ 300 a corpo | € 638,45 |
-per condotte 350 £ DN £ 500 a corpo | € 766,14 |
n) Pronti interventi | |
1) Intervento con canaljet /autospurgo – a corpo | |
- primo intervento | € 574,60 |
- secondo intervento eseguito nella stessa giornata | € 434,15 |
2) Per ogni accesso a vuoto attribuibile all’utente | |
- intervento monoagente | € 60,02 |
- intervento di squadra | € 108,54 |
- incremento in caso di presenza di canaljet/autospurgo | € 140,46 |
Tabella M
Diritti fissi, canoni | Aggiornamento al 1° luglio 2016 (ISTAT FOI) |
1) Diritto fisso di preventivo | |
- per connessioni riguardanti utenze domestiche o assimilabili d’ufficio | € 51,08 |
- per connessioni riguardanti utenze diverse, sottoposte ad autorizzazione | € 76,61 |
2) Diritto fisso di istruttoria per procedura di autorizzazione relativa a scarico nuovo o accresciuto: | € 191,54 |
- da un min. di 150,00 ad un max di 250,00, in relazione all’importanza dello scarico ed alla qualità delle acque reflue | € 319,23 |
3) Diritto fisso di contratto ed accensione d’utenza (escluse le utenze del S.I.I.) - per ogni m3/trim di volume contrattuale V (v.par. 3.2.3) | |
€ 1,28 | |
4) Diritto fisso di voltura (escluse le utenze del S.I.I.) | € 31,93 |
5) Canone per distacco di utenza morosa (escluse le utenze del S.I.I.) | € 51,08 |
6) Canone per riattivazione di utenze cessate (escluse le utenze del S.I.I.) Il compenso è calcolato in base a preventivo di spesa, ma con un minimo di | |
€ 255,38 | |
N.B. La riattivazione di utenze cessate per superamento dei limiti di qualità consentiti sarà di norma trattata come un’accensione di nuova utenza. | □ |
Tabella N
Penalità |
1) Per le utenze del S.I.I., in caso di manomissione degli apparecchi di misura, o dei suggelli, ovvero di allacciamento abusivo all’acquedotto, le multe di cui alla Tab. G verranno incrementate del 50%, ed al consumo presunto pregresso dell’acqua si applicherà la tariffa complessiva A + F + D. |
2) Per mancata eliminazione di vasche di sedimentazione: multa pari a 3 trimestralità di consumo V a tariffe F + D, per tutte le utenze interessate. |
3) Per mancata eliminazione delle immissioni di acque bianche in fogna separata nera: multa pari a 5 trimestralità c.s. |
4) Per immissione nella rete interna privata di scarico, e quindi nella rete del Gestore, di scarichi non previsti : multa compresa tra €127,70 e 383,08 (Agg. al 1° luglio 2016 ISTAT FOI) a seconda della gravità del caso ed addebito c.s.del volume presunto pregresso calcolato sulla base dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre. |
5) Per collegamento abusivo dei propri scarichi alla rete del Gestore: addebito c.s.di un volume presunto pregresso calcolato sulla base dell’uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre e multa pari al doppio di tale addebito se trattasi di acque reflue domestiche o assimilabili ed al quadruplo se trattasi di acque reflue industriali. |
6) Per superamento dei limiti di qualità di cui al presente Regolamento (v. anche App. A2) da parte di scarichi assimilati ad acque reflue domestiche: multa compresa tra 5 e 10 trimestralità c.s., secondo la gravità del caso. |
7) Per superamento dei limiti di cui al presente Regolamento (v. anche App. A2) da parte di scarichi di insediamenti produttivi: multa compresa tra 10 e 20 trimestralità c.s., secondo la gravità del caso. |
8) Per immissione nella vasca di equalizzazione di un depuratore di sostanze non compatibili con le provenienze ammesse e che possano compromettere il funzionamento dell’impianto: multa corrispondente a 10 - 100 volte il canone versato per l’immissione, a seconda della gravità delle disfunzioni prodotte o producibili. |