Fallimento dell’utente. 1. In caso di fallimento dell’utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 21.1 lettera e), comunque la Società ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Fallimento dell’utente. 17.1 In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Gestore ne venga a conoscenza.
17.2 Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Fallimento dell’utente. 1. In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate dall’art. 21 lett. f) del presente Regolamento, fino a quando il curatore non dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salva comunque l’applicazione dell’art. 24.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento del titolare del contratto la somministrazione viene sospesa, ai sensi del precedente art. 24. II curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le somministrazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di diritto e l'utenza viene chiusa. L'ufficio procede alla redazione della contabilità finale e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune. Qualora si tratti di utenza domestica è consentita la riapertura dell'acqua, purché il contratto sia sottoscritto da un familiare solvibile.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Gestore ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Fallimento dell’utente. 1. In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate dall’art. 21 del presente Regolamento, fino a quando il curatore non dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito, procedendo a voltura e assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento del titolare della somministrazione, il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura idrica, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore con l’autorizzazione del giudice delegato del fallimento, entro il termine di otto giorni, potrà subentrare al fallito nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto. Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto del fallito.
Fallimento dell’utente. In caso di fallimento dell'Utente, il contratto viene sospeso con effetto immediato a partire dal momento in cui il Gestore ne venga a conoscenza. Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, entro il termine di otto giorni lavorativi, potrà subentrare senza spese nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, o risolvere il medesimo. Qualora il curatore subentri, deve pagare integralmente il prezzo del consumo erogato dopo la data di cessazione del contratto del fallito. Il Gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.