Contract
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di
XXXXXXXXX HORIZON FUND (la “SICAV o la “Società”)
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione
Xxxxxxxxx Horizon Fund, 00 xxx xx Xxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo
Prima della sottoscrizione agli investitori sarà consegnata gratuitamente copia del KIID
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)
Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)
Deposito Amministrato/posizione nr.
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero
Data di rilascio
Rilasciato da Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.
DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO
Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Xxxxxxxxx Horizon Fund (1) secondo le modalità di seguito indicate:
Classi di azioni: A1-A2-X2 (2)
□
Investimento in un’unica soluzione
□
□
A1 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%) A2 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)
X1, X2 Commissioni di sottoscrizione: non previste
Codice ISIN del comparto | Nome comparto | Classe | Sconto | Importo dell’investimento (3) |
□
□
Investimento mediante adesione a piano di accumulo
A1 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%) A2 Commissione di sottoscrizione per PIC: (max 5%)
□
X1, X2 Commissioni di sottoscrizione: non previste
Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto | Versamento iniziale (4) | Totale versamenti programmati (5) | Importo LORDO DI OGNI RATA |
(1) L’elenco dei comparti di Xxxxxxxxx Horizon Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I “Elenco comparti commercializzati in Italia” dell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
(2) Minimi di sottoscrizione: azioni “A1”, “A2”, "X1" e “X2” 2.500 Euro per comparto o equivalente in altra valuta.
(3) Il versamento iniziale minimo nell’ambito di un PAC deve essere pari ad almeno €300 rispettivamente per i PAC mensili o trimestrali. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad €100 per le rate mensili e €300 per le rate trimestrali aumentabili di €50 o multipli.
(4) Durata minima 3 anni, massima 15 anni. Frequenza dei versamenti: □ mensile; □ trimestrale
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante:
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest’ultimo per l’accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.
IBAN
Presso la Filiale di
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile
Emesso all’ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Banca ABI CAB
Numero assegno
Emesso dall’Intestatario numero
BONIFICO BANCARIO
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)
Filiale di ABI CAB
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
RID (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore
Ente Mandatario o a favore della Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo,
il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.
La valuta riconosciuta all’addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all’esito positivo dell’incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all’ordinante, bonifico a favore di Xxxxxxxxx Horizon Fund sul conto corrente presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione dei pagamenti.
Nel caso di sottoscrizione mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l’unico mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.
TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE
Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Promotori finanziari
In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all’investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)
Presso
Indirizzo Comune CAP Provincia
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A., xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
CONFERIMENTO MANDATI
Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all’Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - Nota (1) -
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinchè questi su istruzioni dell’Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura “in nome proprio e per conto terzi” nel libro degli azionisti della SICAV ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell’altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell’operatività di Allfunds Bank S.A. quale Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti nei confronti dell’azionista revocante il mandato. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.
PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI
SEGUITO RIPORTATE.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
Luogo e data
Firma dell’addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede
della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.
Firma
UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.
Nota (1): nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo
(c.d.: Banca di supporto per la liquidità).
DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo ricevuto copia gratuita, e allo Statuto della SICAV.
2. Dichiaro/dichiariamo che dopo la pubblicazione dei KIID potrò/potremo ricevere i KIID, il Prospetto, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società tramite il sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx e acconsento/acconsentiamo a prelevare tali documenti in tale forma dal sito web e non con spedizione indirizzata personalmente a me/a noi.
3. Dichiaro/dichiariamo di avere ricevuto comunicazione dell’indirizzo e della pagina del sito web in cui le informazioni sono pubblicate.
4. Ritengo/riteniamo appropriata la modalità di ricezione tramite sito web nel quadro dei rapporti d’affari intercorrenti tra me/noi e Xxxxxxxxx Horizon Fund.
5. Confermo/confermiamo che, dopo la pubblicazione dei KIID, prima di inviare una richiesta d’investimento mi accerterò/ci accerteremo di avere ricevuto e letto la versione più recente del KIID pertinente.
6. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse
vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
7. Dichiaro/iamo di aver un’età superiore ai 18 anni.
8. Dichiaro/iamo di aver ricevuto gratuitamente e preso visione prima della sottoscrizione del KIID e di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
9. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, come definito nel Prospetto tranne che nell’accezione di richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto e di non fare richiesta in veste di mandatario di un
soggetto statunitense tranne che nell’accezione di cui all’operazione extra territoriale. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assuma (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
10. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo Sottoscrittore.
11. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
12. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto abilitato all'intermediazione dei pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto abilitato all'intermediazione dei pagamenti, mentre presso quest’ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto abilitato all'intermediazione dei pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
13. Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia e preso visione dell’Informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
FACOLTA' DI RECESSO
Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei
casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) il recesso e la sospensiva non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale).
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Comparti commercializzati in Italia dalla Società
Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 12 maggio 2014 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 13 maggio 2014
Nome del Comparto | Categorie di Azioni | Valuta1 | Data di inizio della commercializzazione |
American Equity Fund | A2 | USD | 2001 |
American Equity Fund | X2 | USD | 2001 |
Global Equity Income Fund | A1 | € | 2014 |
Global Equity Income Fund | A1 | USD | 2014 |
Global Equity Income Fund | A2 | USD | 2014 |
Global Equity Income Fund | X1 | USD | 2014 |
Global Equity Income Fund | X2 | USD | 2014 |
Global High Yield Bond Fund | A2 | USD | 2013 |
Global Opportunities Fund | A1 | USD | 2011 |
Global Opportunities Fund | A2 | USD | 2001 |
Global Opportunities Fund | X2 | USD | 2001 |
Global Property Equities Fund | A1 | USD | 2011 |
Global Property Equities Fund | A2 | USD | 2005 |
Global Property Equities Fund | A2 | € | 2011 |
Global Property Equities Fund | X2 | USD | 2005 |
Global Technology Fund | A1 | USD | 2011 |
Global Technology Fund | A2 | USD | 2000 |
Global Tecnology Fund | A2 | € | 2011 |
Global Technology Fund | X2 | USD | 2000 |
Global Technology Fund | X2 | € | 2011 |
Japanese Equity Fund | A2 | USD | 2000 |
Japanese Equity Fund | X2 | USD | 2000 |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | USD | 2000 |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | USD | 2000 |
Asian Growth Fund | A2 | USD | 2000 |
Asian Growth Fund | X2 | USD | 2000 |
Euroland Fund | A2 | € | 2000 |
Euroland Fund | X2 | € | 2000 |
Pan European Equity Fund | A1 | € | 2011 |
Pan European Equity Fund | A2 | € | 2001 |
Pan European Equity Fund | X2 | € | 2001 |
Pan European Property Equities | A1 | € | 2011 |
1 Nel caso in cu i la valuta dell' investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indica te nel presente modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.
Fund | |||
Pan European Property Equities Fund | A2 | HUSD | 2014 |
Pan European Property Equities Fund | A2 | € | 2000 |
Pan European Property Equities Fund | X2 | € | 2000 |
Pan European Smaller Com panies Fund | A2 | € | 2000 |
Pan European Smaller Com panies Fund | X2 | € | 2000 |
Asia-Pacific Property Equities Fund | A1 | USD | 2011 |
Asia-Pacific Property Equities Fund | A2 | USD | 2006 |
Asia-Pacific Property Equities Fund | A2 | € | 2011 |
Asia-Pacific Property Equities Fund | X2 | USD | 2006 |
Asian Dividend Income Fund | A1 | USD | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | A1 | € | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | A2 | USD | 2007 |
Asian Dividend Income Fund | A2 | € | 2011 |
Asian Dividend Income Fund | X2 | USD | 2007 |
Pan European Alpha Fund | A1 | € | 2011 |
Pan European Alpha Fund | A2 | € | 2007 |
Pan European Alpha Fund | X2 | € | 2007 |
China Fund | A1 | USD | 2011 |
China Fund | A2 | USD | 2008 |
China Fund | A2 | € | 2011 |
China Fund | X2 | USD | 2008 |
Euro Corporate Bond Fund | A1 | € | 2011 |
Euro Corporate Bond Fund | A2 | € | 2010 |
Euro Corporate Bond Fund | X1 | € | 2012 |
Euro Corporate Bond Fund | X2 | € | 2010 |
European Growth Fund | A2 | € | 2010 |
European Growth Fund | X2 | € | 2010 |
Total Return Bond Fund | A1 | € | 2013 |
Total Return Bond Fund | A2 | € | 2012 |
Total Return Bond Fund | X1 | € | 2013 |
Total Return Bond Fund | X2 | € | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | A1 | € | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | A2 | € | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | X1 | € | 2012 |
Euro High Yield Bond Fund | X2 | € | 2012 |
A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICR IN ITALIA
1. Soggetti abilitati alla funzione di inte rmediazione nei pagamenti e incaricati di cura re i rapporti con gli in vestitori residenti in Italia
I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il “Soggetto Abilitato” o i “Soggetti Abilitati”) sono i seguenti:
- RBC Investor Service Bank S.A., succursale di Milano Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx;
- Banco Popolare Soc. Coop. Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
- State Street Bank S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
- BNP Paribas Securities Services Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X – MAC2 00000 Xxxxxx;
- Allfunds Bank S.A., filiale di Milano, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx;
2. Banca depositaria
BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 00 xxx xx Xxxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell’interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.
3. I Soggetti Abilitati
I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l’attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le oper azioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e r imborsi delle Azioni; (v) inviano le l ettere di conferm a delle operazioni effettuate, eventualmente per il tr amite dei Collocatori; (vi) espl etano tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.
Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e la gestione dei reclami, la stessa è attribuita ai Collocatori/Enti Mandatari presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento.
B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’
4. Modalità e tempistica di trasmissione da parte dei Collocatori, delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso al Soggetto Abilitato
I Collocatori hanno l'obbligo, anche a i sensi dell'art. 14 11 del co dice civile, di trasme ttere al Sogg etto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori italiani entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Alternativamente ciascun Collocatore, in qu alità di Ente Man datario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di r appresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di s ottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.
I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV, i dat i concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione presso l'Agente per i Trasferimenti.
Sottoscrizione
Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un gi orno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del Decr eto legislativo n. 58 del 2 4 febbraio 1998 (“D. Lgs. 58/98”). In tale caso, al la domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte d el sottoscrittore il conferimento al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:
- a sottoscrivere le Azioni;
- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;
- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;
- ad espletar e tutti i servizi e le proce dure relativi al l'esercizio dei diritti di voto inere nti alle Azio ni, su istruzion e e per conto dei sottoscrittori.
I Soggetti Abil itati, in qual ità di man datari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All 'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.
II mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un C ollocatore o d i un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il ma ndato loro attrib uito si inte nde automaticamente conferito al relativo sostituto.
Nel caso di domande di sottoscrizione raccolte e trasmesse per il tramite di un Sogg etto Collocatore /Ente Mandatario, il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a questi ultimi - o alla Banca di supporto della liquidità di cui l’Ente Mandatario si avvale, ove applicabile - per l’incasso dei mezzi di pagamento. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Abilitato, mediante flusso elettronico concordato, i dati contenuti nel Modulo di sottoscrizione provvedendo ad archiviare presso di sé l’originale. I Co llocatori/Enti Mandatari trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento. I Collocatori/Enti Mandatari - o la Banca di supporto della liquidità di cui l’Ente Mandatario si avvale, ove applicabile - bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta.
Le operazioni successive sulle Azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e c onversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto l a sottoscrizione che le trasmette al Sogg etto Abilitato nei medesimi ter mini e d evono contenere le generalità del richiedente (e, se del cas o, degli eventuali cointestatari) e sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal M odulo di sottoscrizione (insieme “Documentazione d’offerta”) con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell’ultima versione della Documentazione d’offerta che è disponibile sul sito della SICAV.
Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)
La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un trimestre.
Il Sottoscrittore può effettuar e versamenti anticipati nell’ambito dei Piani di Accum ulo, purché s iano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell’apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano di Accumulo.
Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell’ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a q uello originariamente scelto. Allfunds Bank S.A., in caso di variaz ione del comparto, non prevede la modifica del piano commissionale calcolato all’apertura del PAC.
Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessar io chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È poss ibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.
Il PAC p otrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre v olte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il man cato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.
Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all’intero ammontare dell’investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rati mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al vers amento iniziale (nel limite del 30% dell’importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.
Rimborso
Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la lor o richiesta di rim borso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?" del Prospetto.
Le richieste di rimborso de lle Azioni p ervenute all'Agente per i T rasferimenti, se a ccettate, saranno tratta te al prezz o calcolato nello stesso g iorno lavorativo qualora ricevute entro l e ore 13.00 (ora d el Lussemburgo) di u n giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
I Collocatori Enti Mandatari - o la Banca di supporto della liquidità di cui l’Ente Mandatario si avvale, ove applicabile - provvedono, ricevuti i relativi importi dal Soggetto Abilitato, a corris pondere i pr oventi dei rimborsi agli investitori. Il pagamento dei rimborsi è effettuato in Euro al n etto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di no rma entro il quinto giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione. Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella di disposizione delle disposizione di bonifico.
Conversione
Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parz iale delle azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "E’ possibile effettuare una conversione fra investimenti?" del Prospetto. Le richieste di conversione delle Azioni
pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.
5. Lettera di conferma dell'operazione effettuata
II Soggetto Abilitato invia agli investitori italiani una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.
Nel caso di operazione di conversione soggette a tassazione, la conferma verrà effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimb orso del comparto di prove nienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
6. Modalità di utilizzazione delle tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le o perazioni di rim borso e conv ersione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto d elle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per imp artire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è rip ortata nei siti pre disposti in itali ano a tal e scopo. Restano fermi tutti gli obblig hi a caric o dei so ggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.
Per gli inv estimenti successivi, le richieste di rimb orso e le o perazioni di passaggio tra comp arti che siano effettuate tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per il caso di un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In o gni caso, l'utilizzo di tecniche di comu nicazione a dista nza non c omporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restand o che le ri chieste inoltrate in u n giorno non lavorativo si consid erano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in form a elettronica in alternativa a quella scritta.
C. INFORMAZIONI ECONOMICHE
7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia
Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti
All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e X2 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell’importo investito.
Con esclusivo riferimento alle Azioni di C xxxxx X, verrà i noltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai C omparti. La com missione di distribuzione matura su bas e giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo Comparto.
Per ulteriori dettagli circa (i) l’ applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun Comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.
Comparto | Categoria di Azione | Commissione iniziale2 | Commissione di distribuzione | Quota parte retrocessa ai collocatori3 |
American Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
American Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global Equity Income Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Equity Income Fund | X1, X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global High Yield Bond Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Opportunities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Opportunities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global Property Equities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Global Technology Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Global Technology Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Japanese Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Japanese Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
2 Si precisa che alle azioni di classe A1 e A2 potrà essere applicat a una Commissione inizia le compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.
3 La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Asian Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Asian Growth Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Euroland Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
Euroland Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Equity Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Equity Fund | X2 | 0 | 0,60 | 100% |
Pan European Property Equities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 5%4 | 0 | - |
Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 5%5 | 0,60% | 100% della sola Commissione di distribuzione. |
Asia-Pacific Property Equities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Asia-Pacific Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Asian Dividend Income Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Asian Dividend Income Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Pan European Alpha Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Pan European Alpha Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
China Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
China Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Euro Corporate Bond Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Euro Corporate Bond Fund | X1, X2 | 0 | 0.35% | 100% |
European Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
European Growth Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
Total Return Bond Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Total Return Bond Fund | X1, X2 | 0 | 0,35% | 100% |
Euro High Yield Bond Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
Euro High Yield Bond Fund | X1, X2 | 0 | 0,35% | 100% |
Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti
Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di r imborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.
Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l’applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i Comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i Comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è c alcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del Comparto e si a pplica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ci ascun Comparto. La commissione matura s u base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.
Spese Operative Annue del Comparto a valere sugli attivi del Comparto
Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del Comparto:
Comparto | Categoria di Azione | Commissione di gestione | Quota parte retrocessa ai collocatori |
American Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
American Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Equity Income Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Global Equity Income Fund | X1, X2 | 1,20% | 60% |
Global High Yield Bond Fund | A2 | 0,75% | 60% |
Global Opportunities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Global Opportunities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Property Equities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
4 La Commissione iniziale è in questo caso applicata in misura fissa pari al 5%.
5 Alle azioni di classe X2 del presente Comparto potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5%.
Global Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Global Technology Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Global Technology Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Japanese Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Japanese Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Asian Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Asian Growth Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Euroland Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Euroland Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Equity Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Property Equities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Asia-Pacific Property Equities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Asia-Pacific Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Asian Dividend Income Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Asian Dividend Income Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Pan European Alpha Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
Pan European Alpha Fund | X2 | 1,20% | 60% |
China Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
China Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Euro Corporate Bond Fund | A1, A2 | 0,75% | 60% |
Euro Corporate Bond Fund | X1, X2 | 0,75% | 60% |
European Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
European Growth Fund | X2 | 1,20% | 60% |
Total Return Bond Fund | A1, A2 | 0,75% | 60% |
Total Return Bond Fund | X1, X2 | 1,00% | 60% |
Euro High Yield Bond Fund | A1, A2 | 0,75% | 60% |
Euro High Yield Bond Fund | X1, X2 | 0,75% | 60% |
Altre Spese Operative annue a carico del Comparto
Su tutti i Comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto,, potranno essere applicate commissioni di performance che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il re lativo ammontare e calcolo varia a seconda dei Comparti ed è riportato nella sezione “Commissioni, competenze e spese” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i Comparti Global Technology Fund e Pan European Alpha Fund, la cui commissione di performance è pari al 20% dell'importo pertinente), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di performance interessato e l'incremento del benchmark nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il benchmark sia sceso). Il periodo di performance sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di performance, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.
Su tutti i Com parti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese del Conservatore del registro, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.
8. Agevolazioni finanziarie
Ai promotori finanziari e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I C ollocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali,
riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all’importo investito, alle car atteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle pr ospettive future di investimento da parte di quest’ultimo.
9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato.
In particolare, per ciascuna operazione di sottoscrizione o di rimborso sarà dovuta una commissione amministrativa non superiore a Euro 35, ov e applicata in misura fissa, ovvero non superiore allo 0,15% dell’importo investito, al lordo delle commissioni di vendita pagate dal sottoscrittore per ciascuna operazione di sottoscrizione o non superiore allo 0,15% dell’importo rimborsato per ciascuna operazione di rimborso.
In sede d i sottoscrizione o di rimborso, i so ttoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle sp ecifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti suddetti.
Alle operazioni di conversione delle Azioni non saranno applicate commissioni.
D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. Documenti e informazioni
Il valore unitario dei diversi comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato sul sito della SICAV, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.
Sono altresì pubblicati sul sito sopra i ndicato, consentendone l’acquisizione su s upporto durevole, la versione di v olta in vo lta aggiornata, dei seguenti documenti e informazioni:
- Il Prospetto e il KIID (quest’ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l’avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l’avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l’identità del gestore, le car atteristiche essenziali dell’OICR, l’aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.
L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.
Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.
Su richiesta d egli investitori, i documenti e le informazio ni di cui alla presente sezi one D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.
11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani
Ai sensi dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983 n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g) del D.P.R. 22 dicembre 0000, x. 000 (xx “ Decreto 917”), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati in Stati membri de ll’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (“SEE”) che sono inclusi nella lista di cui al Decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Decreto 91 7 (“OICVME”) e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), sono soggetti a rit enuta. Si s egnala che, sino al periodo d’imposta precedente a quello che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del dec reto previsto d all’articolo 168-bis del Decreto 917 – che d eve individuare gli “Stati e t erritori che consentono un adeguato scambio di informazioni” (c.d. white list) – occorre fare riferimento alla lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato di volta in volta.
A partire dal 1° gennaio 2012, la ritenuta si applica nella misura del 20%, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, d el
D.L. 13 agosto 2010 n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, ai redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Decreto 917 divenuti esigibili dal 1º gennaio 2012.
Inoltre, a decorrere dal 1° gen naio 2012, i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g) del Decreto 917, deri vanti dalla partecipazione in OICVME, sono determ inati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembr e 1973, n. 60 1 (“DPR n. 601/1973”) ed e quiparati e a lle obbligazioni emesse dagli Stati inclus i nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del Decret o 917 (o a l
Decreto Ministeriale del 4 se ttembre 1996, come sopr a detto). Con dec reto del Mi nistro dell’economia e de lle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli d i cui all’articolo 31 del DPR n. 601/1 973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati i nclusi nella lista s opra menzionata in pr oporzione alla percentuale media dell’attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVM italiani e OICVME), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. I proventi ch e si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ivi indicati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. Inoltre, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Decreto 917, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell’OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessi one delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscr izione o ac quisto delle quote o azi oni medesime. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario (in questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Tra le operaz ioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante la conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME. In ogni caso, il valore o costo delle quote o delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.
La suddetta ritenuta si applica a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di altri soggetti, compresi q uelli esenti o esclu si da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta n on si appl ica in re lazione a quote o azioni di OICVME immesse ne ll’ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 46 1/1997 e nei confronti di, fra l ’altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italia ni, forme pensionistiche complementari di cu i all’articolo 17, comma 2 de l D.Lgs. n. 252/2 005 e fon di immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell’articolo 14-bis della Legge n. 86/1994.
In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g) del Decreto 917 soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche redditi diversi imponibili ai sensi dell’articolo 67 del Decreto 917. Tali redditi sono soggetti a diversi regimi impositivi alternativi a seconda dello status dell’investitore.
Nel caso in cu i le azi oni o quote dell’OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di d onazione, potrebbe essere dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobr e 2006, n. 262, come succ essivamente integrato e modificato.
Ai sensi del D.L. 28 g iugno 1990 n. 1 67, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le soc ietà semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, alla fine di ciascun periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di n atura finanziaria che ge nerano redditi di fo nte estera imponibili in Italia (ivi inclus e, quindi, le az ioni o qu ote dell’OICVME) sono te xxxx, in determinate circostanze, ad indicare nel Modello RW da presentare congiuntamente alla pro pria dichiarazione dei redditi, ai f ini del monitoraggio fiscale, tali investimenti ed attività nonché i trasferimenti ad essi relativi. Tale obbligo non sussiste se l’ammontare complessivo degli investimenti detenuti all’estero e delle attività finanziarie di fonte estera alla fine di ciascun anno solare ovvero, per quanto ri guarda i rel ativi trasferimenti, se l ’ammontare complessivo di q uesti ultimi effettuati durante il medesimo periodo d’imposta, non è superiore a Euro 10.0 00. Tuttavia, se l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati durante il periodo d’imposta è superiore a Euro 10.000, questi devono essere indicati anche se al termine dell’anno solare l’ammontare complessivo degli investimenti detenuti all’estero e delle attività finanziarie di fonte estera è inferiore alla predetta soglia.
La detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione di un’imposta di bollo in misura pr oporzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del D. L. 6 dicembr e 2011, n. 201, convertito co n Legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata in G.U. in data 27 dicembre 2011.
Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell’OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.