REGIONE ABRUZZO
Determinazione Dirigenziale n. DPD021/979 del 15/12/2023 Allegato A
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura - DPD
Servizio Foreste e Parchi – DPD021
Ufficio Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale - DPD021/002
PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (REG. UE N. 2115/2021)
Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (DGR N. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)
Bando per l’attivazione dell’intervento1
SRC02 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ZONE FORESTALI NATURA 2000
(Reg. UE n. 2115/2021 – Articolo 72; REG. UE N. 2472/2022 – Articolo 45)
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 800.000,00 (euro ottocentomila,00)
Annualità 2024
1 Il presente avviso pubblico è attivato “sotto condizione” (Art.2 - clausola di salvaguardia)
SOMMARIO
ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ GENERALI 5
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 6
ARTICOLO 3 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI 6
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI 7
4.1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 7
4.2 - CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ 7
4.3 - CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ 8
ARTICOLO 6 - ALTRI OBBLIGHI 10
ARTICOLO 7 - DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI 11
ARTICOLO 8 - CRITERI DI SELEZIONE 11
ARTICOLO 9 - INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI 12
ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI PREVISTE 12
ARTICOLO 11 - DOTAZIONE FINANZIARIA 12
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
12.2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 14
12.3 - MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE 14
ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 14
13.1 - ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA 14
13.3 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 15
ARTICOLO 14 - EROGAZIONE DEI PREMI 17
ARTICOLO 15 - CLAUSOLA DI REVISIONE 17
ARTICOLO 16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 17
ARTICOLO 17 - CONTROLLI E SANZIONI 18
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 18
ARTICOLO 19 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 19
ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21
ALLEGATO 2. Disposizioni di dettaglio, specifiche tecniche, Relazione di Intervento 24
PREMESSA
1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l’attivazione dell’intervento SRC02 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ZONE FORESTALI NATURA 2000, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 dell’Italia (PSN PAC) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023.
2. L’intervento assume un ruolo strategico nel sostenere la gestione di aree e habitat forestali di interesse comunitario, e contribuisce al mantenimento del reddito dei proprietari e titolari della gestione in queste aree. Viene riconosciuta ai proprietari e gestori di superfici forestali, ai sensi dell’art. 72 del R. 2115/2021, un’indennità compensativa annua ad ettaro volta a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, dovuti ai vincoli sito-specifici derivanti dalle limitazioni e obblighi imposti dai Quadri di azione prioritarie per Natura 2000 (PAF, in cui sono indicate le priorità per la tutela e la gestione della Rete Natura 2000 e le relative Misure necessarie per realizzarle) tenendo conto delle Misure di Conservazione sito specifiche e dei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 approvati.
3. Le superfici forestali per le quali è riconosciuta l’indennità compensativa devono ricadere in siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE o in altre zone naturali protette, delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all’attività silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE; tali zone non devono superare il 5% delle zone Natura 2000 designate e ricomprese nel territorio regionale.
4. Le “Misure di tutela e conservazione sito specifiche”, previste per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità e degli habitat caratteristici dell’area vincolata, individuano e definiscono i vincoli, obblighi, criteri di gestione e buone pratiche silvicole e ambientali, in linea con i Quadri d’azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), aggiuntivi rispetto alle “baseline” rappresentate dal Regolamento forestale regionale che recepisce e dà attuazione ai criteri internazionali di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).
5. Il rispetto delle “Misure di tutela e conservazione sito specifiche”, che trovano anche attuazione per mezzo dei Piani di gestione Natura 2000 o strumenti equivalenti ove vigenti, comporta la realizzazione di interventi di conservazione per i proprietari e titolari delle superfici forestali ricadenti all’interno di queste aree, con conseguenti condizioni di svantaggio rispetto ai proprietari di superfici forestali esterne: costi aggiuntivi inerenti l’organizzazione del cantiere o mancati redditi dovuti ai minori indici di prelievo, agli obblighi di intervento e mantenimento di forma di governo o trattamento, e in alcuni casi possono comportare un abbandono/disinteresse colturale delle superfici, con conseguente rischio di perdita di Habitat e biodiversità, e delle caratteristiche ecosistemiche sito specifiche. I vincoli ambientali sito specifici al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE, art.6, risultano restrittivi rispetto alle prescrizioni del Regolamento Forestale regionale.
6. Fra le tipologie nazionali di impegno previste nel PSN nella Regione Abruzzo è attivata la
tipologia 7 - Conservativo integrale.
7. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell’intervento si rimanda alla scheda dell’intervento SRC02 del Documento CSR approvato con DGR 904 del 29.12.2022 e s.m.i. (consultabile link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx- abruzzo) e alla corrispondente scheda intervento del PSP.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Considerato che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSN e dei CSR regionali non è stato ancora completato, il presente Intervento è attivato “sotto condizione”.
2. La Regione Abruzzo si riserva pertanto la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Bando anche al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali e la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
3. I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Xxxxxx accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
a. la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
b. anche a fronte dell’esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
I. dalla scheda dell’intervento SRC02 sia a livello di PSP approvato dalla Commissione sia di CSR;
II. dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate annualmente dall’organismo Pagatore AGEA;
III. dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l’organismo Pagatore AGEA;
c. in caso di modifiche o integrazioni apportate al presente Bando l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
d. le domande non conformi al presente Xxxxx, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non sono prese in considerazione;
e. qualora intervengano modifiche del PSP successive all’adozione del presente Bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Bando assumono interesse specifico le definizioni di seguito riportate.
- AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
- Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere
conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l’aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
- SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
- Bosco: per la definizione di Xxxxx si applica l’articolo 3 della L.R. 4 gennaio 2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” e s.m.i.
- Natura 2000: è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione; è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le Aree Natura 2000 presenti in Abruzzo sono identificate ed elencate nell’Allegato 4 ZONIZZAZIONE PSR 2014-2020 - CSR 2023-2027 al CSR Abruzzo 2023-2027.
- Altre zone naturali protette: aree delimitate, soggette a vincoli ambientali relativi all’attività silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE. Tali zone sono eleggibili al contributo dell’intervento SRC02 e sono individuate nell’Allegato 1 al presente bando.
- Titolare di superficie forestale: proprietario (pubblico o privato), persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile;
- Azienda forestale (forest holding): superficie (pubblica o privata), costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione;
- Impresa forestale: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un’attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ GENERALI
1. La finalità dell’intervento è indennizzare i proprietari e gestori di superfici forestali per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 147/09/CE “Uccelli”.
2. Le “Misure di tutela e conservazione sito specifiche”, previste per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità e degli habitat caratteristici dell’area vincolata, individuano e definiscono i vincoli, obblighi, criteri di gestione e buone pratiche silvicole e ambientali, in linea con i Quadri d’azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), aggiuntivi rispetto alle “baseline” rappresentate dal Regolamento forestale regionale (e, nelle more della sua
approvazione, dalle PMPF) che recepisce e dà attuazione ai criteri internazionali di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).
3. Il rispetto delle “Misure di tutela e conservazione sito specifiche”, che trovano anche attuazione per mezzo dei Piani di Gestione Natura 2000 o strumenti equivalenti ove vigenti, comportano la realizzazione di interventi attivi di conservazione per i proprietari e titolari delle superfici forestali ricadenti all’interno di queste aree, con conseguenti condizioni di svantaggio rispetto ai proprietari di superfici forestali esterne. Tali condizioni si traducono in costi aggiuntivi o in mancati redditi che in alcuni casi possono comportare un abbandono/disinteresse colturale delle superfici, con conseguente rischio di perdita di Habitat e biodiversità, e delle caratteristiche ecosistemiche sito specifiche.
4. L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici della PAC SO1 e SO6, ed è volto ad incrementare la conservazione della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e agli Habitat forestali riconosciuti ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e degli habitat di specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva 147/09/CE “Uccelli” e dalla stessa direttiva Habitat, anche per le superfici forestali esterne alla Rete dei Siti Natura 2000, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.
5. Il sostegno contribuisce inoltre al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali, PAF - Prioritised Action Framework Natura 2000, ecc). Il PAF per la Regione Abruzzo è stato adottato con DGR n. 437 del 09/07/2021.
6. La Regione Abruzzo in relazione alle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali e delle rispettive limitazioni sito-specifiche, riconosce la Tipologia di obbligo 7 - Conservativo integrale, che attiene al caso in cui le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sito-specifiche o in strumenti analoghi includono l’obbligo della conservazione integrale con il vincolo di non poter intervenire lasciando il soprassuolo forestale ad evoluzione naturale.
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La zona geografica di applicazione dell’intervento SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000 e clima è l’intero territorio della Regione Abruzzo.
2. Le superfici forestali oggetto della compensazione devono ricadere nelle aree perimetrate ai sensi delle norme in materia di rete Natura 2000, come individuate nell’Allegato 4 al CSR Abruzzo 2023/2027, o in altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE, come individuate nell’Allegato 1 al presente Bando.
ARTICOLO 3 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI
1. L’intervento si collega in modo sinergico ad altri interventi inerenti il settore forestale regionale (con particolare riferimento agli interventi SRA031 e SRD012) e le aree rurali del presente Piano, e potrà essere combinato anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale.
2. Il presente intervento, che compensa in tutto o in parte i beneficiari per i costi o il mancato guadagno derivanti dall’applicazione delle misure di conservazione obbligatorie, è
complementare con gli altri interventi che retribuiscono gli impegni gestionali assunti volontariamente dai beneficiari che vanno oltre i requisiti obbligatori nonché con i pagamenti per investimenti non produttivi.
3. Il presente intervento può essere attivato congiuntamente sulla medesima superficie con gli interventi SRA27 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” del PSP e del CSR Abruzzo 2023-2027 e SRA31 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali” nonché con l’intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” limitatamente alle operazioni non contrastanti e compatibili con le finalità di conservazione integrale e di evoluzione naturale dei soprassuoli interessati.
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI
4.1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
1. Possono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso soggetti ed enti di diritto pubblico o privato, singoli o associati, proprietari o possessori o titolari della gestione di superfici forestali ricadenti nelle aree eleggibili all’indennità.
2. Il sostegno è concesso ai soggetti sopra individuati previa dimostrazione dell’esistenza e della vigenza di titoli giuridici atti a dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di impegno per un periodo uguale o superiore a quello previsto dal presente Bando.
3. Non costituiscono titolo di possesso valido per l’accesso al sostegno i contratti di comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
4. Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all’art. 18 del TUR.
4.2 - CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ
1. Sono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno:
a. il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel par. 4.1;
b. il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento;
c. il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata dell’intero periodo di impegno di anni 5; la durata utile dei titoli di possesso, ove diversi dalla proprietà, è calcolata a partire dalla data di decorrenza iniziale dell’impegno;
d. i Consorzi Forestali devono avere i requisiti di cui all’articolo 23 della L.R. 4.01.2014 n. 3;
e. il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
f. i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per l’intero periodo d’impegno, che è pari ad anni 5 decorrenti dal 01/01/2024 con termine al 31/12/2028.
2. Non possono beneficiare di aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 come specificati dall’articolo 1; le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà come da definizione di cui al punto (59) dell’art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472.
3. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente dichiara che non avrebbe assunto, in assenza dell’aiuto, gli impegni aggiuntivi derivanti dalla concessione dei benefici previsti dall’Intervento.
4. La condizione di ammissibilità di cui al precedente comma 3 soddisfa le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del Reg. (UE) 2022/2472 in materia di effetto di incentivazione in quanto l’intervento rientra tra gli interventi SIGC per i quali le domande di sostegno devono essere presentate, sulla base delle istruzioni operative fornite dall’organismo pagatore AGEA, entro il 15 maggio (o data successiva in caso di proroga) del primo anno da cui ha inizio l’impegno; indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di sostegno l’impegno decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno nel quale è presentata la medesima.
4.3 - CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ
1. Sono specifiche condizioni oggettive di ammissibilità al sostegno:
a. la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di una “Relazione di intervento” volta a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell’intervento in relazione ai vincoli ambientali sito specifici posti dagli strumenti di pianificazione vigenti e di indirizzo regionali (PAF), redatta secondo quanto dettagliato nell’Allegato 2 al presente Bando e sottoscritta da professionisti abilitati alla pianificazione nel settore forestale secondo le vigenti norme in materia iscritti all’Albo di appartenenza.
b. l’indennità annuale ad ettaro è riconosciuta per le superfici forestali e assimilate a bosco così come definite ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 3/2014; sono esclusi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate di cui al c. 4 dell’art. 3 della L.R. 3/2014.
c. le superfici di cui alla precedente lettera b devono ricadere all’interno:
1. delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, come individuate nell’Allegato 4 al CSR Abruzzo 2023/2027;
2. ove non ricadenti nelle aree di cui al punto 1, nelle aree naturali protette già delimitate e con Ente gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all’implementazione dell’art. 10 della Direttiva 92/43/EEC: nel territorio della Regione Abruzzo sono classificate come tali, e pertanto ammissibili a finanziamento, tutte le Aree protette istituite dalla regione come individuate nell’Allegato 1 al presente Bando.
d. Per i beneficiari titolari di aziende con superficie boscata superiore a 100 ha il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti all’intervento, provenienti o da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente e comunque coerente con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Ai fini della presente condizione valgono le precisazioni di seguito riportate.
- Lo strumento di pianificazione deve essere vigente, ossia approvato dal soggetto competente per l’approvazione ed in corso di validità.
- Ove non ancora approvato, lo strumento di pianificazione deve essere adottato dal soggetto cui tale adempimento compete ai sensi della vigente normativa ed inviato al Servizio regionale competente per l’approvazione o per l’istruttoria propedeutica all’approvazione. In tal caso, per i Piani di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2014 non deve essere decorso il periodo di validità massimo stabilito dalla medesima (L.R. 3/2014, art. 13, c. 6 e art. 14, c. 1).
- I termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti (L.R. 4.1.2014 n. 3, art. 13, c. 2).
- In coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, costituiscono “strumento equivalente” al piano di gestione forestale: il Piano forestale di indirizzo territoriale (L.R. 3/2014, art. 12); il Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (X.X. 0/0000, art. 14); i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree protette presenti sul territorio regionale.
- Nella Relazione di intervento deve comunque sempre essere attestata la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Il requisito inerente la pianificazione è accertato, in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, in relazione al soggetto al quale compete l’iniziativa per la redazione del Piano. Ai sensi dell’articolo 62 del Reg. 2021/2116 il presente requisito di ammissibilità permane, nel caso in cui la proprietà dei beni abbia estensione boscata complessiva superiore a 100 ha, anche ove il richiedente il contributo abbia ottenuto in gestione porzioni di superficie boscata complessivamente inferiori a 100 ha.
e. Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno: nel caso siano presentate due o più domande l’istruttoria è effettuata sull’ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all’ultima sono archiviate.
f. In relazione ai costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione inferiore a 3 ettari.
g. Non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.
h. i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (5 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2028).
ARTICOLO 5 - IMPEGNI
1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
a. IM01 - rispetto e mantenimento dei vincoli sito-specifici previsti per l’area.
b. IM02 - realizzare quanto indicato nella “Relazione di intervento”, e definito con atto di concessione dall’AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
c. IM03 - La singola annualità dell’indennità è riferita all’anno solare (01/01 - 31/12).
d. Non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di impegno.
e. Avere, al momento della presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
f. Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l’amministrazione concedente, l’Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento.
g. Assicurare la conservazione, per tutto il periodo d’impegno, di tutta la documentazione utile per l’esecuzione dei controlli in fase ex-post.
h. Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. In caso di trasferimento parziale o totale dell’azienda ad altro soggetto (per cessione dell’azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
3. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l’azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l’azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
6. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all’Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
7. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
a. se l’inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
b. se l’inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
8. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale; se ciò non fosse possibile l’impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.
ARTICOLO 6 - ALTRI OBBLIGHI
1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:
a) OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato (allegato III del Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021).
ARTICOLO 7 - DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI
1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2024 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2024 al 31/12/2028).
ARTICOLO 8 - CRITERI DI SELEZIONE
1. Nel caso in cui le domande presentate dovessero eccedere lo stanziamento previsto per l’intervento SRC02 le stesse saranno ammesse a finanziamento sulla base di una graduatoria di merito elaborata secondo i criteri definiti dall’AdG nel documento “Criteri di selezione delle operazioni” approvato con Determinazione n. DPD/179 del 17/07/2023 come di seguito riportati.
PRINCIPI DI SELEZIONE | CRITERI DI SELEZIONE | PUNTEGGIO | MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE |
Caratteristiche territoriali | Vincoli ambientali | 50 (max) | - 100%: Area natura 2000 interamente ricadente in Parco Nazionale o Regionale - 75%: Area natura 2000 prevalentemente (superficie interessata > 50%) ricadente in Parco nazionale o Regionale - 50%: Area natura 2000 localizzata prevalentemente (superficie interessata > 50%) in area esterna ai Parchi - 25%: Riserva Regionale non rientrante nella rete Natura 2000 |
Indice di boscosità | 30 (max) | - 100%: Indice di boscosità del o dei Comuni interessati dall’area protetta fino al 10% - 50%: Indice di boscosità del o dei Comuni interessati dall’area protetta compreso fra 11 e 20% - 25%: Indice di boscosità del o dei Comuni interessati dall’area protetta compreso fra 21 e 30% - 0%: Intervento localizzato in territori comunali con indice di boscosità superiore al 30% | |
Localizzazione delle aziende beneficiare | Sede legale e operativa del richiedente | 20 (max) | - 100%: Sede Legale e operativa localizzate in Comune Totalmente montano - 50%: Sede Legale e operativa localizzate in Comune Parzialmente montano - 25%: Sede Legale e operativa localizzate in Comune con Vincoli naturali significativi - 0%: Sede Legale e operativa localizzate in Comune non appartenenti alle categorie di cui sopra |
Criteri di precedenza a parità di punteggio:
1. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio hanno precedenza le istanze presentate da soggetti che hanno presentato istanza di sostegno a valere sull’intervento SRA27- Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.
2. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio dopo l’applicazione del criterio di cui al punto 1 hanno precedenza le istanze interessanti aree localizzate interamente zone montane di cui all’art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013 di superficie più elevata.
3. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
ARTICOLO 9 - INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI
1. In conformità a quanto stabilito dal PSP PAC 2023-2027, il presente articolo disciplina taluni aspetti trasversali comuni a tutti gli interventi a superficie o a capo/alveare.
2. Per Misure pluriennali riferibili all’art. 72 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno.
3. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell’impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.
4. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Foreste e Parchi per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall’Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.
ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI PREVISTE
1. L’entità dei pagamenti è determinata in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115).
2. L’indennità viene riconosciuta con un sostegno unitario annuo ad ettaro, volto a compensare in tutto o in parte il mancato guadagno per i materiali ritraibili dall’utilizzazione, compresi i costi di transazione, dovuto al rispetto dei vincoli ambientali sito specifici posti dalle “Misure di conservazione” vigenti o da altri strumenti aventi effetti equivalenti rispetto all’ordinaria gestione per le medesime tipologie forestali in aree esterne e sottoposte alle sole prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali.
3. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie forestale, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta ai divieti e limitazioni previste dalle “Misure di Conservazione” sito-specifiche o da altri strumenti alle stesse equivalenti.
4. La Regione Abruzzo ha determinato nell’importo unitario di € 100/ha (euro cento per ettaro) l’indennizzo da corrispondere ai proprietari delle aree forestali, ricadenti in aree natura 2000 o nelle altre aree protette regionali, sulle quali vige il vincolo di conservazione integrale.
5. La superficie minima oggetto dell’impegno è stabilita in ettari 3.00.00.
6. Non sono previste limitazioni in termini di superficie massima ammissibile al sostegno.
7. Nell’intervento SRC02 non è prevista l’applicazione del criterio di degressività del premio in funzione della superficie oggetto di impegno.
ARTICOLO 11 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € 800.000,00 (euro ottocentomila,00).
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
1. I soggetti richiedenti, come individuati nel paragrafo specifico, possono presentare le seguenti tipologie di domanda:
a. domanda di sostegno (iniziale), che vale anche come domanda di pagamento dei premi relativi al primo anno d’impegno;
b. domanda di pagamento da parte di coloro che sono stati già stati ammessi ai benefici, da presentare negli anni successivi al primo come da bandi che verranno emanati nelle singole annualità.
2. I dati e le dichiarazioni riportate nelle domande di sostegno (iniziale) e di pagamento sono rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47; come tali costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
3. Nell’ambito del presente Avviso le domande sono presentate in forma telematica mediante le funzionalità on-line rese disponibili sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative fornite da AGEA per la campagna (annualità) di riferimento.
4. La presentazione può essere effettuata:
a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
b. con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.
5. Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande presentate con mezzi diversi da quello telematico.
6. Fatte salve le disposizioni integrative emanate in occasione del provvedimento di cui al successivo comma 10, alla domanda iniziale di cui al presente avviso è allegata la Relazione di Intervento, redatta secondo le specifiche di cui all’Allegato 2.
7. Fatte salve le disposizioni integrative emanate in occasione del provvedimento di cui al successivo comma 10, alle domande di pagamento da presentare negli anni successivi al primo è allegata o resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di sostegno.
8. La domanda si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA solo ove sia completata sul portale SIAN la fase del rilascio telematico.
9. Le tipologie di domande, i termini entro i quali le stesse devono essere presentate ed ulteriori disposizioni attuative sono emanate da Agea con proprie Istruzioni Operative valide per l’anno di riferimento.
10. Le disposizioni emanate da Agea nelle proprie Istruzioni Operative sono recepite con provvedimento del Servizio competente anche ai fini dell’apertura delle funzionalità del portale SIAN per la presentazione delle domande.
11. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno/pagamento: nel caso siano presentate due o più domande l’istruttoria è effettuata sull’ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all’ultima sono archiviate.
12.2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I termini di presentazione delle diverse tipologie di domanda e comunicazioni che è possibile presentare per l’Intervento SRC02 del CSR Abruzzo sono stabiliti nel provvedimento di cui al precedente paragrafo 12.1, comma 10, conformemente a quanto disposto da Agea nelle proprie Istruzioni operative relative alla campagna annuale di riferimento;
2. La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
3. Nel provvedimento di cui al precedente paragrafo 12.1, comma 10 sono altresì disciplinati i ritardi ammissibili e le decurtazioni da operare sull’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, i termini oltre i quali le domande sono considerate irricevibili, ed ogni altra pertinente disposizione contenuta nelle Istruzioni Operative emanate da Agea per l’annualità di riferimento.
12.3 - MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE
1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione ovvero di ritirarla parzialmente o integralmente sono successivamente stabilite dall’OP AGEA.
1. La modifica di cui al precedente paragrafo 12.3 permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.
2. L’autorità competente per l’istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.
3. L’autorità competente per l’istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
4. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
5. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
13.1 - ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA
1. Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d’istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di istruttoria automatizzata.
2. Sulla base delle indicazioni comunicate dall’ADG regionale, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata; tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne
determinano l’ammissibilità al premio e l’eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
3. Per i requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio che non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata la verifica viene effettuata dalla Regione Abruzzo che comunica l’esito all’Organismo pagatore AGEA.
4. Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria automatizzata, sono sottoposte ad istruttoria manuale a cura della Regione.
1. L’istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata; si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l’intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
2. L’istruttoria “manuale” si articola nelle seguenti fasi:
a. assegnazione delle domande agli istruttori;
b. presa in carico automatica;
c. verifica della ricevibilità della domanda;
d. verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l’attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.
13.3 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Il Reg. Reg. (UE) 2021/2116 della Commissione disciplina l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
2. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n 1173/2022.
3. Sono di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA i seguenti controlli:
a. verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
b. verifica della presenza dei titoli di conduzione dell’azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
c. verifica della consistenza territoriale:
- controllo dell’esistenza della superficie dichiarata;
- individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
- controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
d. verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
- individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l’utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
- individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
e. verifica della disponibilità delle superfici aziendali;
f. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali ivi compresa la verifica dei dati di registrazione dei contratti;
g. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica, con data di riferimento per la conduzione prestabilita;
h. verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
i. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
j. verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell’annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
k. controlli specifici previsti per la misura.
4. Sono altresì effettuati tutti i controlli definiti dalle regioni sull’applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
5. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
6. Il mancato rispetto degli impegni determina l’applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale.
7. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall’assegnazione della domanda all’istruttore; su delega di AGEA la Regione gestisce l’intero procedimento.
8. La comunicazione dell’avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell’applicativo AGEA.
9. Al termine dell’istruttoria automatizzata viene redatta da AGEA apposita check-list che riporta tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità.
10. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, in esito alla istruttoria automatizzata o anche a seguito di istruttoria manuale, non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte), le difformità, le infrazioni o le anomalie che impediscono il pagamento del premio, la Regione comunica tali esiti ad AGEA e tramette al titolare della domanda di sostegno/pagamento attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con le motivazione che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto (“partecipazione al procedimento”).
11. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte e/o documenti integrativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90. In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la “chiusura del procedimento” e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
12. Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l’erogazione del premio.
13. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
ovvero entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
ARTICOLO 14 - EROGAZIONE DEI PREMI
1. I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.
2. Ogni richiedente l’aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente nell’apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.
3. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito; tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.
4. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari viene effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base della positività dell’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l’istruttoria manuale).
5. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
6. Il pagamento avviene:
a. per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell’esito del controllo stesso;
b. per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
ARTICOLO 15 - CLAUSOLA DI REVISIONE
1. E’ prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
a. per consentirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 70 del Reg. (UE)
n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
b. per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l’adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l’impegno assunto ai sensi dell’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l’obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
ARTICOLO 16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Ai sensi all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l’azienda;
b. l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
c. il decesso del beneficiario;
d. l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né restituzione delle somme percepite, purché gli interessati notifichino il verificarsi dell’evento ed inviino la relativa documentazione probante al competente Servizio entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi.
ARTICOLO 17 - CONTROLLI E SANZIONI
1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal CSR Abruzzo si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Il presente avviso è redatto, oltreché nelle more dell’approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di “Verificabilità e Controllabilità delle misure” (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale(SIAN).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 saranno oggetto degli atti di competenza dell’OP Agea e dell’AdG, e saranno opportunamente richiamate nei provvedimenti annuali di cui al paragrafo 13.1, comma 10.
4. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), e ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l’«Autorità responsabile» della misura d’aiuto è il Dipartimento Agricoltura DPD della Giunta Regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio Foreste e Parchi – DPD021.
2. Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPD021, prima delle concessioni provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012.
3. Gli aiuti concessi nell’ambito del presente Bando, fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno secondo le modalità puntualmente previste dall’art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/2472, sono cumulabili, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8, comma 4, secondo periodo del Reg. (UE) 2022/2472, fino al raggiungimento della “soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione”.
4. Ai fini del controllo sul cumulo, prima delle concessioni, il Servizio DPD021 provvede ad attivare le necessarie verifiche affinché sia accertato che, in caso di cumulo, non sia superata l’entità massima d’aiuto, pari a 500 EUR per ettaro/anno, prevista dall’art. 45, comma 5 del Reg. (UE) 2022/2472.
5. Un’operazione cofinanziata dal FEASR secondo le modalità previste dall’articolo 45 del Reg (UE) ABER può ricevere altri finanziamenti attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali), secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, solo se sono rispettati i criteri di cumulo fissati dal medesimo regolamento e non è superata l'intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo d’intervento in questione.
6. Non possono beneficiare di aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 come specificati dall’articolo 1; le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà come da definizione di cui al punto (59) dell’art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472.
7. Ai fini del rispetto del principio della “trasparenza degli aiuti” di cui all’articolo 5 dei Reg. (UE) 2022/2472 si precisa che l’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta a titolo di equo indennizzo ritenuto “trasparente” ex se come previsto dal par. 3, lett. a del citato articolo 5 del Regolamenti europeo.
8. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell’Unione europea di cui al paragrafo 6, dell’articolo 1 del Reg. (UE) 2022/2472.
9. Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf») si informa che il Soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.
ARTICOLO 19 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. Per quanto non espressamente disposto nell’ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio al PSP 23-27 e al CSR Abruzzo approvato con DGR n. 904 del 29.12.2022.
2. Saranno inoltre applicate le disposizioni e le procedure definite dalle Linee Guida e istruzioni che saranno fornite dall’AdG nazionale o regionale.
3. I riferimenti che hanno particolare interesse per l’attuazione della presente sottomisura sono di seguito elencati.
Normativa e provvedimenti UE
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo nella politica agricola comune;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1472/2022 (cd. “ABER”) del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
Indicazioni contenute nel documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste
(ISBN 978-92-79-53669-4).
Normativa nazionale
Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (X.X. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/C EE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat);
Obblighi e limitazioni previste dalle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000;
Normativa e disposizioni regionali
Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;
Prescrizioni del Regolamento Forestale Regionale (in corso di approvazione) che costituisce “baseline” di riferimento e danno attuazione ai criteri internazionali di Gestione Forestale Sostenibile. Nelle more dell’approvazione si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF).
D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”.
Determinazione Direttoriale n. DPD/267 del 9/10/2023 inerente il cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2023.”
NB: l’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.
ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni
Operative dell’OP AGEA; i dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo e dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
2. Si fa altresì espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni Operative dell’OP AGEA per quanto concerne:
a. le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo;
b. l’Accesso agli Atti.
3. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
RIFERIMENTI E CONTATTI:
Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD
Servizio competente: Servizio Foreste e Parchi (DPD021) - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxx, 00 - 00000 L’AQUILA.
e-mail: dpd021@.xxxxxxx.xxxxxxx.xx PEC: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx Dirigente: Dott. For. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tel. 0000000000 – xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Ufficio competente: Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale (DPD021/002) Responsabile dell’Ufficio e del Procedimento: Dott. For. Xxxxxxxxx Xxxxx
Tel. 0000 000000 – xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
ALLEGATI
ALLEGATO 1. ALTRE ZONE NATURALI PROTETTE ELEGGIBILI AL CONTRIBUTO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO
Parchi Nazionali
Codice EUAP | Denominazione |
115 | Maiella, Xxxxx Xxxxx e Monti Frentani |
119 | Parco Nazionale d’Abruzzo |
204 | Gran Sasso e Monti della Laga |
Parchi regionali
Codice EUAP | Denominazione |
114 | Sirente, Velino e Montagne della Duchessa |
Riserve regionali
Codice EUAP | Denominazione |
1205 | Riserva naturale Punta dell’Acquabella |
1206 | Riserva naturale Ripari di Giobbe |
1069 | Riserva naturale Abetina di Rosello |
1092 | Riserva naturale Bosco di Xxx Xxxxxxxx |
1088 | Riserva naturale Calanchi di Atri |
1166 | Riserva naturale Cascate del Verde |
0245 | Riserva naturale Xxxxxx Xxxxxxx |
0000 | Riserva naturale Gole del Sagittario |
1091 | Riserva naturale Gole di X. Xxxxxxxx |
0244 | Riserva naturale delle Grotte di Pietrasecca |
0246 | Riserva naturale Lago di Penne |
0247 | Riserva naturale Lago di Serranella |
1165 | Riserva naturale Lecceta di Torino di Sangro |
1089 | |
1093 | |
1164 | |
1090 | |
0248 | |
0249 | |
1201 | |
1203 | |
1202 | |
1207 | |
0542 | |
1204 | Riserva naturale Grotta delle farfalle |
ALLEGATO 2. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE, RELAZIONE DI INTERVENTO
A. Determinazione delle superfici oggetto di impegno
L’Intervento SRC02 prevede la corresponsione di un’indennità annua per ogni ettaro di superficie boscata sottoposto a specifici vincoli di carattere ambientale. Nella Regione Abruzzo detta indennità è riconosciuta per le superfici sottoposte a vincolo conservativo integrale, che attiene al caso in cui le prescrizioni previste dalle Misure di Conservazione sito-specifiche o in strumenti analoghi includono il divieto esplicito di effettuare sul soprassuolo interventi selvicolturali, lasciando quindi il medesimo ad evoluzione naturale.
Premesso che per ogni domanda di sostegno/pagamento è considerata ammissibile una superficie non inferiore ad ettari 3 complessivi, la determinazione delle superfici oggetto dell’impegno, finalizzata alla corresponsione del premio previsto, è effettuata:
1 in conformità alle prescrizioni e ai divieti contenute nelle Misure di Conservazione sito- specifiche o negli strumenti di pianificazione di carattere ambientale relativi alle aree tutelate per finalità ambientali;
2 mediante precisa individuazione e perimetrazione, all’interno delle Aree Natura 2000 e delle altre aree protette regionali, delle superfici forestali alle quali si applicano le prescrizioni e i divieti in relazione ai quali spetta ai beneficiari dell’intervento la corresponsione dell’indennità.
In altri termini, dopo aver individuato nello strumento che interessa (Misure di Conservazione sito- specifiche o strumento di pianificazione) l’esistenza del vincolo, si devono individuare con esattezza le superfici forestali sulle quali detto vincolo opera, individuando il perimetro delle stesse mediante elaborazione di un file in formato shp.
B. Relazione di Intervento. Articolazione e contenuti minimi
La Relazione di Intervento è, per l’attuazione dell’Intervento SRC02, strumento di pianificazione per fini esclusivamente ambientali e non produttivi. Esso individua infatti le superfici oggetto di impegno, classificate bosco ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, mediante estrapolazione di dati, vincoli e prescrizioni da strumenti di pianificazione vigenti, nei quali l’individuazione delle superfici in esame può essere esposta in termini meramente descrittivi in assenza di individuazione grafica delle medesime.
La Relazione di Intervento è pertanto redatta e sottoscritta da tecnici abilitati all’esercizio della professione di dottore forestale o agronomo iscritti all’ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali.
La Relazione di Intervento è sempre composta almeno dagli elaborati di seguito elencati, è firmata dal progettista e sottoscritta per presa visione dal richiedente.
1) Relazione tecnica, nella quale con riferimento alle superfici oggetto di impegno sono analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.
a) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.).
b) Localizzazione delle superfici boscate oggetto di impegno: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
c) Sussistenza dei vincoli che danno origine alla compensazione, loro natura, fonte giuridica dalla quale derivano.
d) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
e) Inquadramento geo-pedologico.
f) Caratteri morfologici e dati topografici.
g) Vegetazione.
h) Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, ecc.).
i) Analisi del soprassuolo in relazione alla funzione di produzione legnosa in assenza del vincolo di conservazione integrale per il quale è richiesto l’indennizzo.
j) Elementi oggettivi utilizzati per il calcolo del punteggio proposto per la domanda di sostegno.
2) Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse oggetto di impegno.
3) Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:5.000 con evidenziati i confini delle superfici oggetto d’impegno.
4) Estratto delle Misure di Conservazione sito-specifiche o dello strumento di pianificazione dal quale derivano i vincoli e le prescrizioni oggetto di compensazione gravanti sulle superfici oggetto di impegno.
5) Dati relativi alle aree oggetto di impegno in formato shp su supporto informatico.