Clausola di revisione. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Clausola di revisione. I disposti del presente Allegato possono essere riveduti tramite unanime decisione del Consiglio direttivo del programma.
Clausola di revisione. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Allegato possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente Allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi degli indici di voto menzionati nel paragrafo 2.3 che precede.
Clausola di revisione. 1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
Clausola di revisione. 1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione. Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
Clausola di revisione. 1. La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni su espressa e concorde volontà delle Parti contraenti.
Clausola di revisione. In conformità con l’articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell’ambito dell’intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l’intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell’art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l’obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
Clausola di revisione. In caso di circostanza che le parti non potevano prevedere nella sua natura o nella sua entità e che modifica in modo significativo le condizioni di esecuzione dell'appalto vengono esaminate le conseguenze di tale circostanza, in particolare quelle finanziarie
Clausola di revisione. 1. Le Parti decidono di procedere, se opportuno e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92, ad una valutazione o ad una revisione del presente Accordo ogni cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore.
Clausola di revisione. Qualora, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell’art. 4, è facoltà della Società richiedere un’integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.