Clausola di revisione. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Clausola di revisione. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Allegato possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente Allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi degli indici di voto menzionati nel paragrafo 2.3 che precede.
Clausola di revisione. I disposti del presente allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Clausola di revisione. Qualora, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell’art. 4, è facoltà della Società richiedere un’integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.
Clausola di revisione. 1. Le Parti decidono di procedere, se opportuno e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92, ad una valutazione o ad una revisione del presente Accordo ogni cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore.
2. Entro dodici (12) mesi prima della scadenza di ogni periodo quinquennale le Parti si notificano le disposizioni dell'Accordo per le quali chiedono la revisione in vista di un'eventuale modifica. Dieci (10) mesi prima della scadenza del periodo quinquennale in corso le Parti avviano trattative volte ad esaminare le eventuali modifiche da apportare all'Accordo. La revisione è effettuata alla luce dell'esperienza acquisita dalle Parti nel corso dell'attuazione.
3. Nonostante la suddetta scadenza, le Parti possono prevedere una modifica del presente Accordo in caso di necessità, segnatamente alla scadenza dell'accordo di Cotonou.
4. Qualora una Parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo, l'altra Parte dispone di un periodo di due (2) mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.
Clausola di revisione. 1. La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni su espressa e concorde volontà delle Parti contraenti.
Clausola di revisione. In caso di circostanza che le parti non potevano prevedere nella sua natura o nella sua entità e che modifica in modo significativo le condizioni di esecuzione dell'appalto vengono esaminate le conseguenze di tale circostanza, in particolare quelle finanziarie
Clausola di revisione. Le parti convengono che il presente accordo è suscettibile di revisione qualora le clausole contenute nelle precedenti disposizioni, specie in ordine all’art.3 lettera d), dovessero risultare non adeguate alla capacità organizzativa dei soggetti e delle Pubbliche Amministrazioni competenti. Non appena disponibile il primo rapporto di monitoraggio prodotto dall’Agenzia Piemonte Lavoro il Gruppo Tecnico provvede alla verifica dell’impostazione dell’attività sperimentale valutando eventuali ipotesi correttive.
Clausola di revisione. 1. E’ prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
a. per consentirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
b. per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l’adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l’impegno assunto ai sensi dell’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l’obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Clausola di revisione. 1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
a) uno studio sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell’impatto delle eventuali disposizioni da introdurre; e
b) una valutazione sull’applicazione dell’articolo 6, in particolare per quanto riguarda la coerenza del diritto comunitario nel settore della protezione dei consumatori.
2. Entro il 17 giugno 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell’efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un’altra persona. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell’impatto delle disposi zioni da introdurre.