Controlli e sanzioni. 1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione.
Controlli e sanzioni. 1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Controlli e sanzioni. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
Controlli e sanzioni. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l’amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.
Controlli e sanzioni. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L’amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L’Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).
Controlli e sanzioni. 1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
Controlli e sanzioni. Il Comune di Cecina effettua i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente bando. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli a campione nella misura non inferiore al 20% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune di Cecina trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione, nonché gli elenchi dei beneficiari del contributo da sottoporre ai controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai fini dell’attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, il Comune di Cecina può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
Controlli e sanzioni. 1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
Controlli e sanzioni. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune potrà procedere a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. I controlli sulle autocertificazioni saranno svolti dal Comune d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, art. 76 d.p.r. 445/2000, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
Controlli e sanzioni. Il Comune di Termoli si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il contributo.