ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE
testo in vigore dal: 1-11-2002
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati Parti Contraenti.
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati nonché i legittimi interessi commerciali;
Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica la società; Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi, delle imposte e degli altri diritti riscossi all'importazione ed all'esportazione delle merci e la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni ed i controlli; Convinti che gli sforzi volti alla prevenzione delle infrazioni alla legislazione doganale e quelli attuati per assicurare l'esatta percezione dei dazi e delle imposte all'importazione ed all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
hanno convenuto quanto segue:
1. Definizioni. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative o regolamentari applicate dalle Amministrazioni Doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e dei mezzi di pagamento, nonché tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi, le imposte ed altri diritti, che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di narcotici e di altre merci;
b) «Amministrazioni Doganali», l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza per la Repubblica Italiana ed il Comitato Doganale di Stato per la federazione Russa;
c) «infrazione» ogni violazione della legislazione doganale nonché ogni tentata violazione di tale legislazione;
d) «diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione» i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri riscossi all'atto dell'importazione ed esportazione, ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le imposte fissate dai competenti organismi dell'Unione Europea;
e) «persona» ogni persona fisica o giuridica;
f) «dati personali» ogni informazione riferita ad un individuo identificato od identificabile;
g) «beni» beni di qualsiasi natura, mobili od immobili, materiali od immateriali, ed i documenti legali o gli atti giuridici comprovanti titolo od interesse su tali beni;
h) «sequestro» o «congelamento» il divieto temporaneo di trasferire, convertire, disporre o movimentare un bene, o di assumere la temporanea custodia o controllo sulla base di un ordine emesso da un giudice, o da un'altra autorità competente;
i) «confisca» la privazione di un bene per ordine di un giudice o di un'altra autorità competente;
j) «consegna controllata» il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci che si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle autorità competenti delle parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.
2. Campo d'applicazione e dell'Accordo.
1. le Parti Contraenti, attraverso le loro Amministrazioni Doganali, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Accordo:
a) si prestano reciproca assistenza nella prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
b) su richiesta, si assistono reciprocamente fornendosi informazioni da utilizzare nell'amministrazione e nell'applicazione della legislazione doganale;
c) mantengono contatti allo scopo di valutare la possibilità di agevolare il movimento di passeggeri e merci;
d) si forniscono reciprocamente assistenza tecnica e cooperazione al fine di risolvere problemi relativi all'applicazione ed all'osservanza della legislazione doganale, nonché in altre materie che potrebbero richiedere i loro sforzi congiunti.
2. L'assistenza di cui alle lettere a) e b) del presente articolo può essere fornita al fine del relativo impiego in tutti i procedimenti sia amministrativi che giudiziari, ivi comprese le investigazioni.
3. L'assistenza nel quadro del presente Accordo viene resa ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nell'àmbito delle competenze e delle risorse dell'Amministrazione Doganale adita.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla cooperazione ed alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non fanno sorgere in capo ad alcun privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere qualsiasi prova o di impedire l'esecuzione della richiesta.
5. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo da limitare le pratiche di mutua assistenza in materia doganale attualmente vigenti tra le Parti Contraenti.
3. Richieste di cooperazione e di mutua assistenza.
Le Amministrazioni Doganali, su richiesta o di propria iniziativa, in conformità alle disposizioni del presente Accordo:
a) si forniscono reciprocamente tutte le necessarie informazioni che permettono di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
b) si scambiano le esperienze connesse alle loro attività e le informazioni in ordine a nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni nonché a tecniche efficaci per l'applicazione della legislazione doganale;
c) si scambiano tutte le informazioni che consentano loro di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle imposte, in particolare le informazioni che facilitano la determinazione del valore imponibile, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
d) si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli all'importazione, all'esportazione ed al transito;
e) s'informano l'un l'altra sulle modifiche sostanziali intervenute nelle proprie legislazioni doganali nonché sui mezzi tecnici di controllo e sulle relative metodiche applicative, discutono inoltre su altre materie di comune interesse.
4. Richieste speciali d'assistenza.
Le Amministrazioni Doganali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.
5. Assistenza tecnica.
Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'utilizzazione di strumenti di rilevazione;
d) scambio di esperti in materia doganale;
e) scambio di dati relativi alla legislazione doganale.
6. Fornitura di informazioni e sorveglianza.
Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Amministrazione Doganale, fornisce informazioni ed esercita sorveglianza su:
a) persone di cui si sappia che abbiano commesso un'infrazione o che si sospetti che la stiano commettendo, in particolare quelle che entrano nel
e che escono dal territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
b) merci e mezzi di pagamento sia in trasporto che in deposito di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito verso il territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale;
c) mezzi di trasporto di cui si sappia o si sospetti essere impiegati per commettere infrazioni nel territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
d) luoghi di cui si sappia o si sospetti essere utilizzati per commettere infrazioni sul territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale.
7. Consegne controllate.
Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.
8. Azioni contro il traffico illecito di merci sensibili.
Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, senza indugio, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni relative ad attività, scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti con riferimento a:
a) movimento di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di sostanze che possono essere impiegate per la loro produzione;
b) movimento di armi, munizioni, esplosivi e congegni esplosivi;
c) movimento di oggetti d'arte e d'antichità, considerati di notevole valore storico, culturale od archeologico da una delle Parti Contraenti;
d) movimento di merci tossiche nonché di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute pubblica;
e) movimento di merci soggette a rilevanti dazi doganali od imposte;
f) movimento di merci soggette a limitazioni non-tariffarie ai sensi della lista concordata tra le Amministrazioni Doganali;
g) movimento di merci protette ai sensi della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate della fauna e flora selvagge del 3 marzo 1973.
9. Informazioni sul movimento di merci.
Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, si scambiano reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente erano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci erano state collocate;
b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state collocate.
10. Dossier e documenti.
1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.
11. Esperti e testimoni.
1. Su richiesta di una Parte Contraente in connessione con un'infrazione, l'Amministrazione Doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre alle componenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed ad esibire elementi di prova: la richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione Doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
12. Forma e sostanza delle richieste d'assistenza.
1. Le richieste in applicazione del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto, corredate da tutti i documenti necessari per la relativa esecuzione. Quando richiesto, a causa dell'urgenza della situazione, possono essere accettate richieste orali, tuttavia esse devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le richieste avanzate in conformità al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) il nome dell'Amministrazione Doganale che inoltra la richiesta;
b) l'oggetto ed il motivo della richiesta;
c) una sintesi dei fatti pertinenti e delle leggi e dei regolamenti connessi;
d) indicazioni le più esatte ed esaustive possibili sulle persone oggetto delle indagini.
3. Le richieste vengono inoltrate in una lingua ufficiale dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita od in un'altra lingua accettabile per quest'ultima.
4. Le informazioni di cui al presente Accordo sono trasmesse a funzionari designati specificatamente a questo fine da ciascuna Amministrazione Doganale. Una lista di detti funzionari viene scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni Doganali.
13. Esecuzione delle richieste.
1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione. Se richiesto, l'Amministrazione Doganale richiedente viene di ciò avvisata.
14. Disposizioni per funzionari in visita.
1. Con l'autorizzazione ed alle eventuali condizioni dell'altra Amministrazione Doganale, i funzionari di un'Amministrazione Doganale possono, in particolari casi, essere presenti sul territorio dello Stato della prima qualora s'indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente. In tali occasioni detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, funzionari di un'Amministrazione Doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova della loro veste ufficiale. Detti funzionari, in tali occasioni, godono della stessa protezione accordata a funzionari dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi nè portare armi.
15. Utilizzo delle informazioni e dei documenti.
1. Informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti in conformità al presente Accordo possono essere usati esclusivamente per gli scopi dello stesso. Essi non possono essere trasmessi od utilizzati per qualsiasi altro fine salvo che l'Amministrazione Doganale che li ha forniti non vi acconsenta espressamente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili ad informazioni concernenti infrazioni relative agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono
essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3. Le Amministrazioni Doganali possono, conformemente agli scopi ed entro la portata del presente Accordo, utilizzare come mezzi di prova le informazioni ed i documenti, ottenuti in applicazione del presente Accordo, in documentazioni, rapporti e testimonianza, e in procedimenti portati in giudizio o innanzi ad una autorità amministrativa. L'utilizzo in giudizio di tali informazioni e documenti quale mezzo di prova ed il valore da attribuirvi sono determinati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati delle Parti Contraenti.
4. Alle richieste, informazioni, rapporti di esperti ed altre comunicazioni ricevute da un'Amministrazione Doganale, in qualsiasi forma conformemente al presente Accordo, viene accordata da parte dell'Amministrazione Doganale ricevente protezione identica a quella riservata a documenti ed informazioni dello stesso genere, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dello Stato di quell'Amministrazione Doganale.
5. In ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della sopracitata Unione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Federazione Russa.
6. In ragione degli obblighi derivanti alla Federazione Russa quale membro della Confederazione degli Stati Indipendenti, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alle rispettive autorità della sopracitata Confederazione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Repubblica Italiana.
7. Allorquando ai sensi del presente Accordo vengano scambiati dati personali, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei princìpi contenuti nell'allegato al presente Accordo, che forma parte integrante dell'Accordo stesso.
16. Esenzioni dell'obbligo di prestare assistenza.
1. Se l'Amministrazione Doganale di una Parte Contraente ritiene che l'adempimento della richiesta possa ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato di quella Parte Contraente o non sia compatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di fornire l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo, interamente o in parte, od altrimenti fornirla a determinare condizioni o requisiti.
2. Qualora l'assistenza sia rifiutata, la decisione e le ragioni del rifiuto sono comunicate per iscritto, senza indugio, all'Amministrazione Doganale richiedente.
3. Se un'Amministrazione Doganale richiede assistenza che non potrebbe essa stessa fornire, lo segnala nella richiesta. L'adempimento di tale richiesta rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Doganale adita.
4. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione Doganale adita qualora interferisca con un'indagine, un processo od un procedimento in corso. In tal caso, l'Amministrazione Doganale adita si consulta con l'Amministrazione Doganale richiedente per stabilire se l'assistenza
possa essere prestata nei termini od alle condizioni eventualmente richiesti dall'Amministrazione Doganale adita.
17. Costi.
1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione delle spese e delle indennità versate ad esperti e testimoni nonché dei costi dei traduttori ed interpreti, quando questi non siano funzionari governativi, sostenute dall'Amministrazione Doganale richiedente.
2. Qualora per dar corso alla richiesta debbano essere sostenute spese considerevoli e straordinarie, le Amministrazioni Doganali fissano di concerto i termini e le condizioni alle quali la richiesta sarà soddisfatta, nonché le modalità di presa in carico delle spese in questione.
18. Applicazione dell'Accordo.
1. La cooperazione e l'assistenza previste dal presente Accordo sono fornite direttamente dalle Amministrazioni Doganali. Le stesse fissano di concerto intese dettagliate a tal fine.
2. Le Amministrazioni Doganali possono accordarsi affinchè i propri servizi investigativi sia a livello centrale che periferico e, se del caso, altri servizi, siano in diretto contatto tra loro.
3. Le Amministrazioni Doganali mantengano regolari consultazioni su materie che investono la cooperazione e la mutua assistenza previste dal presente Accordo nell'àmbito di una Commissione Mista che viene istituita dalle dette Amministrazioni a tale scopo. La Commissione Mista si riunisce ogni qual volta si renda necessario, su richiesta di ciascuna Amministrazione Doganale.
4. Le Amministrazioni Doganali si adoperano, di comune accordo, al fine di risolvere problemi o questioni che possano sorgere dall'interpretazione od applicazione del presente Accordo. Le dispute per le quali non venga raggiunta alcuna soluzione nell'àmbito della Commissione Mista sono definite attraverso i canali diplomatici.
19. Àmbito territoriale.
Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti come definito nelle rispettive legislazioni nazionali.
20. Entrata in vigore e denuncia.
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono comunicate ufficialmente che sono state adempiute le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia ha effetto alla scadenza di tre mesi dalla data di tale notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 10/2/1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA |
(seguono le firme)
Allegato
Disposizioni concernenti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti
1. Le Amministrazioni Doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione Doganale che fornisce i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione Doganale che li fornisce.
2. Su richiesta dell'Amministrazione Doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione Doganale rende conto l'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.
3. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire: in caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione Doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione Doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.
4. Le Amministrazioni Doganali mantengono un registro sulla fornitura e sulla ricezione dei dati a carattere personale.
5. Le Amministrazioni Doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione Doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.
7. L'applicazione del presente Accordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ivi compresa la loro riservatezza ed identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.