Entrata in vigore e denuncia Clausole campione

Entrata in vigore e denuncia. Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Articolo 22 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Articolo 23 Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presento Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminano, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA (firma illeggibile) (firma illeggibile) 1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere: a) ottenuti ed elaborati legalmente; b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti; d) accurati e, quando necessario, aggiornati; e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati. 2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
Entrata in vigore e denuncia. Articolo 22 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Entrata in vigore e denuncia. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti Contraenti si sono notificate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
Entrata in vigore e denuncia. (1) Il presente Accordo entra in vigore quando le due Parti contraenti si sono reci- procamente notificate che le loro rispettive procedure costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali sono giunte a compi- mento. (2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notificazio- ne all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notificazione. La denuncia del presente Accordo non alcun effetto sulla durata del PSC di cui all’allegato 2 del presente Accordo. Fatto ad Hanoi, il 7 luglio 1999, in lingua francese, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, vale il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxxxx Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam: Xxx Xxxx Nha (1) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’Accordo sono: – la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)5; – il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, del 19 giugno 19706; – l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967)7; – l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 19948 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; – la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971)9; – la Convenzione internazionale del 26 ottobre 196110 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma); – la Convenzione internazionale del 2 dicembre 196111 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV). (2) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo sono: – la Convenzione dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito inter- nazionale dei disegni o modelli industriali (Atto dell’Aia, 196012 e Atto di Stoccolma, 196713); – l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente il divieto di false indi- cazioni di provenienza sulle merci (Atto di Stoccolma, 1967)14; – Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198915; – il Trattato del 27 ottobre 199416 sul diritto dei marchi; 5 RS 0.232.04 6 RS 0.232.141.1 7 RS 0....
Entrata in vigore e denuncia. 1. Le parti si comunicano per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ultima notificazione. 2. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuna parte per via diplomatica, con un preavviso di sei mesi. I procedimenti pendenti sono conclusi conformemente al presente Accordo. 3. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo reciproco scritto.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno succes- sivo al terzo mese dalla data in cui le parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti stru- menti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafo 2. 2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlan- dese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede. Por la Unión Europea For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Voor de Europese Unie Pela União Europeia Euroopan unionin puolesta På Europeiska unionens vägnar Por los Estados Unidos de América For Amerikas Forenede Stater Für die Vereinigten Staaten von Amerika Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής For the United States of America Pour les États-Unis d'Amérique Per gli Xxxxx Xxxxx x'Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Amerika Pelos Estados Unidos da América Amerikan yhdysvaltojen puolesta På Amerikas förenta staters vägnar La presente nota esplicativa rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposi- zioni dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione. 2. L’Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte contraente. Il presente Accordo e gli accordi che si riferiscono al presente Accordo cessano di essere applicabili sei mesi dopo la ricezione della notifica. Le parti si consultano immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni dalla ricezione della notifica, all’interno del comitato misto orizzontale, sulle implicazioni della denuncia per le relazioni tra le parti contraenti, in particolare per quanto concerne gli accordi interessati. Se le parti non riescono ad accordarsi sul proseguimento degli accordi interessati entro tre mesi dall’apertura delle consultazioni all’interno del comitato misto orizzontale, gli accordi interessati cessano a loro volta di essere applicabili entro le scadenze previste dai singoli accordi. 3. Allorché gli accordi summenzionati cessano di essere applicabili, i diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù dei detti accordi dai singoli e dagli operatori economici rimangono impregiudicati. Le parti contraenti regoleranno di comune accordo le sorti dei diritti in via di acquisizione. Al fine di attuare le disposizioni del capitolo 2 dell’Accordo istituzionale le parti convengono che, per l’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo, la nozione di aiuto e le eccezioni generali al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato riprese all’articolo 8A paragrafo 2 lettere b) e c) sono completate dalle disposizioni specifiche enunciate di seguito.
Entrata in vigore e denuncia. 1 Il presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica d’Austria (Stato depositario), che notifica il deposito ai governi degli altri Stati contraenti. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese di deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il depositario. 2 Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo del 27 aprile 199912 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla doga- na è abrogato. 3 Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto in ogni momento da ciascuno Stato contraente mediante una notifica al depositario. La disdetta è notificata immediatamente agli altri Stati contraenti. L’Accordo perde la validità, nei confronti dello Stato contraente che lo ha disdetto, sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto la disdetta. 4 La registrazione dell’Accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite13 è curata dalla parte au- striaca. Fatto a Vaduz, il 4 giugno 2012, in tre originali in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Per la Repubblica d’Austria: Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx Per il Principato del Liechtenstein: Xxxx Xxxxxxxx 12 [RU 2002 2730] 13 RS 0.120 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Austria 3 maggio 2017 1° luglio 0000 Xxxxxxxxxxxxx 27 marzo 2015 1° luglio 2017 Svizzera 9 settembre 2014 1° luglio 2017 Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 dell’Accordo sono designate le polizie cantonali e le polizie comunali della Confederazione Svizzera. Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 46 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’attuazione tecnica del previsto scam- bio automatico di dati relativi a veicoli e detentori, i pubblici ministeri dei Cantoni oppure in alcuni Cantoni le polizie cantonali per l’applicazione di multe passate in giudicato e le polizie cantonali e comunali per tutte le altre misure di attuazione secondo il capitolo VI.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la reciproca notifica di adem- pimento delle relative procedure costituzionali. 2. Ciascuna Parte contraente può disdire in qualsiasi momento il presente Accordo indirizzando all’altra, per via diplomatica, una notifica di disdetta. La disdetta pren- de effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Entrata in vigore e denuncia. 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sa- ranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Articolo 23 Il presente Accordo è concluso per una durata illimi- tata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica. Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all’altra Parte Contraente. I procedimenti in corso saranno in ogni caso com- pletati secondo le disposizioni del presente Accordo. Articolo 24 Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo, le Amministrazioni doganali si riu- niscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichi- no reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debita- mente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.