Applicazione dell’Accordo Clausole campione
Applicazione dell’Accordo. 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte a garantire l’adempimento degli obblighi del presente Accordo.
2. Esse si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere il con- seguimento degli obiettivi del presente Accordo.
3. Le disposizioni del presente Accordo relative ai limiti di peso massimo autoriz- zato per i veicoli articolati e gli autotreni e per la tariffazione dei trasporti saranno applicate secondo una procedura in due fasi, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 e a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Applicazione dell’Accordo. 1. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, in particolare per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le Autorità competenti delle Parti di cui all’articolo 1 del presente Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi.
2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per l’attuazione della cooperazione di polizia, con successivi scambi di comunicazioni, le Autorità competenti di cui all’articolo 1 potranno designare eventuali ulteriori punti di contatto.
Applicazione dell’Accordo. Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente prima e dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie relative a un investimento sorte, o alle richieste risolte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Applicazione dell’Accordo. Art. 14 I Governi degli Stati membri del Fondo s’impegnano a sollecitare le autorizzazioni costituzionali che fossero eventualmente necessarie per far fronte agli obblighi statutari che questi Stati assumono nei confronti del Fondo di Ristabilimento. Xxxx s’impegnano altresì a sollecitare in tempo utile dette autorizzazioni onde poter soddisfare gli impegni contratti a titolo di assuntore di prestito o di garante, confor- memente alla sezione 3 dell’articolo VI dello Statuto del Fondo di Ristabilimento.
Art. 15 xx Xxxxx potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, completando tali disposizioni o derogando a quelle dell’articolo 13 più sopra. Esso può inoltre concludere accordi con ogni Stato non membro del Fondo di Ristabilimento per regolare l’applicazione delle disposizioni di questo Protocollo nel relativo Stato.
Applicazione dell’Accordo. Le SS.LL. assicureranno alle Istituzioni scolastiche e agli Uffici scolastici provinciali cui sono affidate, rispettivamente, le fasi di acquisizione delle domande presentate dagli interessati, la valutazione dei titoli dichiarati, la compilazione delle graduatorie provinciali nonché degli elenchi del personale cui è attribuita la posizione economica - le informazioni e il supporto necessari per la corretta e puntuale attuazione delle procedure disciplinate dall'Accordo. Al riguardo, si sottolinea che per favorire una maggiore semplificazione ed il rispetto della tempistica programmata, i suddetti adempimenti sono assistiti dalle procedure informatiche del SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) e dalle relative istruzioni che saranno comunicate con apposite note operative. In merito alla valutazione dei titoli dichiarati nelle domande si pregano particolarmente le SS.LL. di sensibilizzare i dirigenti scolastici affinché, ad integrazione dei controlli a campione sulle domande stesse, che l’Amministrazione disporrà per la correttezza e la trasparenza delle procedure concorsuali, siano posti in essere analoghi controlli in merito alla corrispondenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli effettivamente posseduti dal personale al quale sarà conferita la seconda posizione economica. Si pone, inoltre, in evidenza che, in prima applicazione, la decorrenza giuridica ed economica del beneficio economico in questione è fissata al 1° settembre 2009. Per tale motivo, in analogia a quanto già previsto per la prima posizione economica, all’articolo 4, comma 6, dell’Accordo è stato previsto che, nelle more della procedura concorsuale, ed in particolare dell’espletamento dei corsi di formazione di cui all’articolo 8 dell’Accordo, il personale inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 6, comma 3, sia sollecitamente incluso nel piano delle attività dell’istituzione scolastica, predisposto dal Dsga.
Applicazione dell’Accordo. 1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell’attuazione pratica del presente Accordo.
Applicazione dell’Accordo. 1. La cooperazione e l'assistenza previste dal presente Accordo sono fornite direttamente dalle Amministrazioni Doganali. Le stesse fissano di concerto intese dettagliate a tal fine.
2. Le Amministrazioni Doganali possono accordarsi affinchè i propri servizi investigativi sia a livello centrale che periferico e, se del caso, altri servizi, siano in diretto contatto tra loro.
3. Le Amministrazioni Doganali mantengano regolari consultazioni su materie che investono la cooperazione e la mutua assistenza previste dal presente Accordo nell'àmbito di una Commissione Mista che viene istituita dalle dette Amministrazioni a tale scopo. La Commissione Mista si riunisce ogni qual volta si renda necessario, su richiesta di ciascuna Amministrazione Doganale.
4. Le Amministrazioni Doganali si adoperano, di comune accordo, al fine di risolvere problemi o questioni che possano sorgere dall'interpretazione od applicazione del presente Accordo. Le dispute per le quali non venga raggiunta alcuna soluzione nell'àmbito della Commissione Mista sono definite attraverso i canali diplomatici.
Applicazione dell’Accordo. 1La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo. 2A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferen- za universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i di- plomi universitari.8 3La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.9
Applicazione dell’Accordo. IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICHERA' ALTRESI' AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, DA INVESTITORI DELL'UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA, PURCHE' REGOLARIZZATI O RICONOSCIUTI ESSERE IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO E CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLA PREDETTA DATA DI ENTRATA IN VIGORE, NELLA PARTE CONTRAENTE DESTINATARIA DEGLI INVESTIMENTI.
Applicazione dell’Accordo. 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
3. Viene creata una Commissione mista italo-albanese composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira', quando se ne ravvisi la necessita' previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.