CONTRATTO dI ASSICURAZIONE
CONTRATTO dI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI AbITAZIONE
Genertel S.p.A.
CASA
Ultimo aggiornamento 01/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL CONTRATTO MULTIRISCHI ABITAZIONE - CASA - 79 ed. 01/20
TABELLA INDICATIVA DEGLI EVENTI E DELLE GARANZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 di 27 Sezione 1 - FABBRICATI ASSICURABILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 di 27
Sezione 2 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 di 27
Sezione 3 - GARANZIA DANNI AL CONTENUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5 di 27 Sezione 4 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO . . . . . pag. 5 di 27 Sezione 5 - GARANZIA FURTO E RAPINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 di 27 Sezione 6 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 di 27 Sezione 7 - GARANZIA ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10 di 27
Sezione 8 - GARANZIA ASSISTENZA LEGALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11 di 27
Sezione 9 - FORMULA MUTUO (valida solo se indicata nel contratto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14 di 27
Sezione 10 - GARANZIA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15 di 27 Sezione 11 - IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16 di 27 Sezione 12 - NORME COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20 di 27
Sezione 13 - GLOSSARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 25 di 27
TABELLA INDICATIVA DEGLI EVENTI E DELLE GARANZIE | |||
Garanzie Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto, Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto e Formula Mutuo | |||
Quali eventi sono assicurati | Cosa è assicurato e fino a quanto | Riferimenti in CGA | |
Accidentali | Fabbricato | Contenuto | |
Incendio Esplosione Implosione Scoppio Caduta di aeromobili Urto di veicoli stradali Onda sonica (es. da aeroplano) Fumo, gas o vapori Fuoriuscita di acqua condotta per rottura di impianti Caduta di ascensori o montacarichi | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici | Euro 2.500,00 per anno assicurativo | Sezioni 2 e 3 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro | |
Naturali | |||
Fulmine Grandine, vento | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Sovraccarico di neve | Sezioni 2 e 3 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro | ||
Alluvioni, inondazioni terremoto | Somma assicurata del fabbricato | Sezione 4 franchigia indicata in contratto, minimo Euro 7.500,00 in caso di alluvione, inondazione | |
Danni arrecati da terzi | |||
Atti vandalici Eventi sociopolitici | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Spese aggiuntive | |||
Spese di ricerca e riparazione per la fuoriuscita d’acqua | Euro 1.000,00 per sinistro | Sezione 2 | |
Demolizione, sgombero e trasporto | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro | ||
Spese di alloggio | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 100,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per sinistro | ||
Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto | 10% della somma assicurata | Sezione 3 | |
Spese di rifacimento dei documenti | Euro 1.500,00 per sinistro |
Garanzia furto e rapina | |||||
Cosa è assicurato e fino a quanto | Riferimenti in CGA | ||||
Quali eventi sono assicurati | Mobili, arredamento, vestiario, attrezzature, oggetti di uso personale | Gioielli, preziosi, argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, documenti, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte | Denaro | Danneggiamento al fabbricato e al contenuto a seguito di furto o rapina | Sezione 5 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Furto e rapina in casa | Somma assicurata | Tenuti in cassaforte: Somma assicurata Fuori cassaforte: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per singolo oggetto | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro | 20% della somma assicurata | |
Furto e rapina nelle pertinenze | 10% della somma assicurata | ||||
Rapina e scippo fuori casa | Euro 500,00 per sinistro |
Garanzia Responsabilità civile per danni a terzi | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Danni arrecati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato | Massimale assicurato | Sezione 6 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
(ad es. una tegola che cade dal tetto, un cornicione che si stacca…) | ||
Danni arrecati a terzi derivanti dalla conduzione del fabbricato | ||
(ad es. una vaso di fiori che cade dalla finestra, la lavatrice che spande | ||
e rovina il soffitto del vicino…) | ||
Xxxxx arrecati a terzi derivanti dalle attività non professionali della | ||
famiglia (ad es. andando in bicicletta o sciando urto qualcuno…) | ||
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, | ||
dell’utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali, agricole | 10% del | |
e di servizi di terzi (ad es. causo un danno al negozio sotto casa e | massimale | |
chiedono i danni materiali al negozio e alla merce e anche i danni per mancata apertura attività) | assicurato |
Garanzia Assistenza all’abitazione | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Invio di un idraulico | Euro 300,00 per sinistro | Sezione 7 |
Invio di un elettricista | ||
Invio di un fabbro | ||
Spese di albergo | Euro 250,00 per sinistro | |
Spese per rientro anticipato alla propria abitazione causa sinistro | Euro 500,00 per sinistro |
Garanzia Assistenza legale | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Assistenza di un avvocato | Euro 10.000,00 per annualità assicurativa | Sezione 8 |
Garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Fratture ossee | Euro 500,00/1000,00 pro capite per sinistro. Massimo 2 eventi per annualità assicurativa | Sezione 10 Nessuna Franchigia |
Lussazioni |
SEZIONE 1 - FABBRICATI ASSICURABILI
Art. 1.1 - Fabbricati assicurabili
L’assicurazione è prestata a condizione che:
- il Fabbricato ed il relativo Contenuto siano siti sul territorio italiano;
- il Fabbricato sia destinato ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- il Fabbricato non sia in fase di costruzione, sia in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione ed abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e Tetto in materiale incombustibile. L’armatura del Tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili, mentre nelle pareti esterne e nel Tetto è ammessa l’esistenza di Materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici. Dette condizioni devono valere anche per l’intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato;
- l’intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato, sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.
SEZIONE 2 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO
Cosa è assicurato
Art. 2. 1 - Danni al Fabbricato
Genertel indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da uno dei seguenti eventi:
A) Incendio al Fabbricato - Eventi base
a) Incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirlo o arrestarlo;
b) Esplosione, Implosione o Scoppio;
c) fulmine;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di meteoriti o satelliti;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere;
f) urto di veicoli stradali che non siano di proprietà o in uso dell’Assicurato e/o del Contraente;
g) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato assicurato, oppure sviluppatisi a seguito di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione o Scoppio;
h) eventi atmosferici quali: grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Sono compresi i danni da bagnatura verificatisi all’interno del Fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche a seguito di lesioni o rotture provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
i) atti vandalici ed eventi sociopolitici compiuti, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti di terrorismo e di sabotaggio.
B) Altri danni al Fabbricato - Eventi aggiuntivi
j) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, considerati immobili per natura o destinazione nonché di pluviali e grondaie, comprese le eventuali spese di ricerca e riparazione.
Spese di ricerca e riparazione: Genertel rimborsa, con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per Sinistro, le spese strettamente necessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per demolire e ricostruire le parti del Fabbricato assicurato e le spese sostenute per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro.
k) scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati con il limite di euro 2.500,00 per anno assicurativo. Restano esclusi i danni da usura o manomissione;
l) sovraccarico di neve sul Tetto, che provochi il crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti del Fabbricato assicurato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all’interno dei locali del Fabbricato assicurato;
m) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni.
C) Spese aggiuntive
Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato e comunque con un massimo di Euro 10.000,00 per Sinistro:
n) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica o a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro indennizzabile. Non rientrano nel suindicato limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate al punto j) in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione;
o) il rimborso delle spese di alloggio, sino ad un massimo di Euro 100,00 al giorno e con il massimo di 30 giorni per Sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro indennizzabile.
Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia danni al Fabbricato, Genertel risponde dei danni materiali e diretti causati dal Contraente, anche se con colpa grave, qualora quest’ultimo conduca il Fabbricato assicurato in locazione e si renda civilmente responsabile ai sensi di legge e per gli effetti degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. “rischio locativo”).
Art. 2.2 -Colpa grave
In deroga all’Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 2.3 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell’Art.1916 del Codice Civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Cosa non è assicurato
Art. 2. 4 - Esclusioni per la garanzia Danni al Fabbricato (Art. 2.1)
Genertel non indennizza i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- causati con dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o Assicurato sono una persona giuridica;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- causati da gelo, umidità, Stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, Esplosione o Scoppio;
- da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, dalle cose mobili all’aperto, dalle coperture in genere di balconi e terrazze, dai fabbricati in legno o plastica, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e quanto in essi contenuto;
- da precipitazioni atmosferiche all’interno del Fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni o rotture provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati al punto h);
- di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
- alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di imbrattamento del Fabbricato, ad eccezione di quelli verificatisi all’interno dei suoi locali;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate tranne quelli indicati all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato al punto C) Spese aggiuntive e all’Art. 3.1 Danni al Contenuto alla voce Spese aggiuntive.
SEZIONE 3 - GARANZIA DANNI AL CONTENUTO
Cosa è assicurato
Art. 3. 1 - Danni al Contenuto
Genertel indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto del Fabbricato assicurato causati dagli eventi elencati all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punti A) e B) con le relative limitazioni; restano escluse le sole spese di ricerca e riparazione previste al punto j).
La limitazione indicata all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punto k), deve intendersi come limite unico e non cumulabile per le garanzie Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto se operanti entrambe.
Genertel indennizza le spese di rifacimento dei documenti a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di contratto conseguente agli eventi previsti alla lettera A) dell’Art.
2.1 Danni al Fabbricato con il limite di Euro 1.500,00 per Sinistro.
Spese aggiuntive:
Genertel inoltre indennizza, fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, il rimborso delle spese per rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare il Contenuto assicurato ed illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile.
Art. 3.2 -Colpa grave
In deroga all’Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 3.3 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di xxxxxxx, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Cosa non è assicurato
Art. 3. 4 - Esclusioni per la garanzia Danni al Contenuto (Art. 3.1)
Vengono applicate tutte le esclusioni previste all’Art. 2.4 Danni al Fabbricato delle presenti Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE 4 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO
Cosa è assicurato
Art. 4. 1 - Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto
La presente garanzia è destinata alla copertura dei danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da alluvioni, inondazioni o Terremoto.
A) Alluvioni, Inondazioni: Genertel indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal Fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini - naturali
od artificiali- o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
B) Terremoto: Genertel indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dal Fabbricato assicurato causati da Xxxxxxxxx, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Agli effetti della presente garanzia:
- la copertura è operante per eventi di alluvione, inondazione o Terremoto iniziati dopo le ore 24 del 15° giorno successivo alla maggiore tra la data di decorrenza del contratto e quella di pagamento del Premio; al rinnovo delle annualità successive a quella di inserimento della garanzia, qualora il pagamento avvenga entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto, la garanzia sarà operante per l’intera durata del contratto, senza il periodo di carenza previsto;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo, indicato in contratto, espresso come percentuale della somma assicurata (franchigia assoluta) e con i minimi indicati in contratto;
- in nessun caso Genertel pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 500.000,00.
Cosa non è assicurato
Art. 4. 2 - Esclusioni per Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
Sono esclusi i danni:
- causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, penetrazione di acqua marina, marea, mareggiate, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione o Terremoto;
- causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione o Terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’alluvione, inondazione o Terremoto sui beni assicurati;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- di Sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Inoltre, per i soli eventi alluvione, inondazione sono esclusi i danni:
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno. Inoltre, per il solo evento Terremoto sono esclusi i danni:
- a Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
SEZIONE 5 - GARANZIA FURTO E RAPINA
Cosa è assicurato
Art. 5. 1 - Furto e Rapina
Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento del Contenuto assicurato a seguito di:
A) Furto commesso con introduzione nei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, violandone i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento, uso fraudolento di chiavi autentiche, oppure anche attraverso finestre o porte finestre aperte quando nel Fabbricato si trovano persone;
B) Rapina avvenuta all’interno dei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Per gli eventi sopra elencati Genertel prevede i seguenti limiti di indennizzo:
1) per i soli beni di seguito riportati non conservati in Cassaforte:
x. xxxxxxxx, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per ogni singolo oggetto;
b. pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, esclusi i preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per ogni singolo oggetto.
Affinché le cose assicurate possano essere considerate rinchiuse in Cassaforte, è inoltre necessario che l’autore del Furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi.
2) 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 complessivi per quanto collocato nelle pertinenze anche staccate site negli spazi adiacenti al Fabbricato assicurato e limitatamente a: mobilio, arredamento, vestiario e attrezzatura;
3) 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 per denaro.
Il Furto dei beni elencati ai punti 1) lettera a. e 3) del presente articolo è indennizzabile solo:
- in caso di Fabbricato adibito a Dimora abituale, se questo non è di notte disabitato da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di Fabbricato non adibito a Dimora abituale, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.
Se il Fabbricato costituisce Dimora non abituale dell’Assicurato l’indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30%.
Genertel inoltre indennizza :
C) danneggiamenti provocati al Fabbricato o al Contenuto assicurati, avvenuti nel commettere il Furto o la Rapina od anche solo nel tentativo di commetterli: 20% della somma assicurata per Sinistro;
D) Xxxxxx e Xxxxxx all’esterno del Fabbricato commessi sull’Assicurato o su altro Familiare convivente, purché di età superiore a 14 anni: Euro 500,00 per Sinistro.
Cosa non è assicurato
Art. 5. 2 - Esclusioni per la garanzia Furto e Rapina
Sono esclusi i danni:
- verificatesi in conseguenza di Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami;
- verificatesi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- verificatisi in conseguenza di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- di smarrimento o sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio anche se causati dall’autore del Sinistro;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o da: persone coabitanti con lo stesso, persone che occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o con questi comunicanti, persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono, persone di cui l’Assicurato debba rispondere;
- causati o agevolati con dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata se l’Assicurato è una persona giuridica;
- indiretti.
SEZIONE 6 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI
Cosa è assicurato
Art. 6. 1 - Responsabilità civile proprietà
Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato assicurato.
L’Assicurazione comprende inoltre:
- i danni derivanti dagli spazi di proprietà dell’Assicurato adiacenti o pertinenti al Fabbricato anche se tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato (c.d. “rc alberi”);
- i danni da responsabilità civile del Contraente (qualora sia proprietario del Fabbricato e lo dia in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. “rc del locatore”);
- i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
Se l’assicurazione è stipulata per una porzione di Fabbricato, la garanzia comprende anche la quota di danno cui l’Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del Fabbricato di proprietà comune.
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.
Art. 6. 2 - Responsabilità civile conduzione e famiglia
Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione dei rischi inerenti le attività professionali, per i rischi derivanti da:
A) Eventi legati alla conduzione:
- del Fabbricato assicurato;
- conseguenti ai lavori di sola ordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato;
- del Fabbricato preso in locazione dall’Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. “rc della vacanza”).
B) Eventi legati alla famiglia:
- tutte le attività non professionali come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. “rc del capofamiglia”);
- proprietà di Animali domestici;
- responsabilità civile dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) degli addetti anche occasionalmente ai servizi domestici sofferti in occasione di lavoro o servizio.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.
Art. 6. 3 - Responsabilità civile cane
Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, terrà indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dal cane di proprietà indicato in contratto, salvo i casi in cui la conduzione avvenga in violazione alle disposizioni di legge.
La garanzia non opera per le seguenti razze: Cane da Pastore di Charplanina, American Bulldog, Cane da Pastore dell’Anatolia, Cane da Pastore dell’Asia Centrale, Cane Da Pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Perro da Canapo Majoero, Perro da Presa Canario, Perro da Presa Mallorquin, Pitbull, Pitt Bull Mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tosa Inu, Mastino Napoletano, Dogo Canario, Bull Terrier, Tornjak, Cane Corso, Tibetan Mastiff Briard, Dogue De Bordeaux.
Cosa non è assicurato
Art. 6. 4 - Esclusioni per le garanzie Responsabilità civile proprietà, Responsabilità civile conduzione e famiglia e Responsabilità civile cane
La garanzia non comprende:
- la responsabilità per cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia per qualunque motivo;
- la responsabilità del conduttore del Fabbricato nei confronti del proprietario. La garanzia inoltre non è operante per i danni:
- cagionati con dolo dell’Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- derivanti da esercizio nel Fabbricato di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite;
- da Furto;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- derivanti dall’esercizio della caccia;
- derivanti da proprietà e/o uso di cani e animali da sella;
- derivanti da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- derivanti dall’impiego di veicoli e rimorchi, per cui è obbligatoria l’assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- da gelo, umidità, Stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- verificatesi in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
- derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- derivanti da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- derivanti da rigurgito di fognature.
SEZIONE 7 - GARANZIA ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Cosa è assicurato
Art. 7. 1 - Assistenza all’Abitazione
La Struttura Organizzativa Europ Assistance eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:
A. Invio di un idraulico per emergenza in caso di:
A.1) allagamento o infiltrazione nell’Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell’impianto idraulico;
A.2) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
A.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
B. Invio di un elettricista per emergenza in caso di:
B.1) mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Abitazione;
B.2) guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
C. Invio di un fabbro per emergenza in caso di:
C.1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’Abitazione;
C.2) scasso di Fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’Abitazione.
Relativamente ai punti A), B) e C), la Struttura Organizzativa Europ Assistance tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino a un massimo di Euro 300,00, restando comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono prestate, inoltre, le seguenti garanzie:
D. Spese di albergo: qualora l’Abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti A), B) o C) del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa Europ Assistance provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per Sinistro di Euro 250,00;
X. Xxxxxxx anticipato: qualora l’Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 km dal comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti A), B) o C) del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa Europ Assistance fornirà a proprie spese, fino a un massimo complessivo per Sinistro di Euro 500,00, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Nei casi in cui l’Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. La prestazione non opera se l’Assicurato non presenta un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.
Tutte le assistenze sono prestate non più di due volte nell’annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Cosa non è assicurato
Art. 7. 2 - Esclusioni per la garanzia assistenza all’Abitazione (Art. 7. 1)
Il diritto alle garanzie assistenza decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa Europ Assistance al verificarsi del Sinistro.
Relativamente alle garanzie descritte nell’Art. 7.1 sono inoltre esclusi:
A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell’Assicurato;
A.3): tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici;
B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o imperizia dell’Assicurato; B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore.
Inoltre la garanzia non è operante per i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’ Assicurato;
- causati con dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o Assicurato sono una persona giuridica;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- certificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni.
SEZIONE 8 - GARANZIA ASSISTENZA LEGALE
Cosa è assicurato
Art. 8. 1 - Assistenza legale
Genertel assume a proprio carico, ove le ragioni dell’Assicurato risultino fondate, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela dell’Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell’ambito della vita privata e nell’attività extraprofessionale. La copertura assicurativa riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale di Terzi (eccetto i casi previsti dall’Art. 8.2 Esclusioni per la garanzia Assistenza legale), derivante da fatti volontari o involontari. La compagnia assume a proprio carico la tutela penale dell’assicurato (esclusivamente per i reati colposi) qualora l’assicurato sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di un Sinistro avvenuto durante la vita privata ovvero nelle attività extraprofessionali. La garanzia vale per controversie aventi a oggetto fatti originati durante il periodo di efficacia del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. La garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute a Genertel, entro sei mesi dalla scadenza dell’annualità contrattuale in cui il Sinistro si è verificato.
Il massimale di polizza si riferisce all’annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento
denunciato.
L’Assistenza legale non si applica per la garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Sezione 4 Art. 4.1).
Cosa non è assicurato Art. 8. 2 - Esclusioni della garanzia Assistenza legale La garanzia non è operante nelle ipotesi che seguono:
A. esistenza di altre coperture assicurative:
- quando l’assistenza giudiziale è garantita in base agli Artt. 6.1 Responsabilità civile proprietà e 6.2 Responsabilità civile conduzione e famiglia;
B. in tutti i casi non ricompresi nella copertura indicata dall’art 8.1, fra i quali, ad esempio:
- vertenze passive in cui all’Assicurato vengano richiesti danni da terzi, in sede stragiudiziale o giudiziale;
- violazioni amministrative, ivi comprese l’opposizione alle infrazioni al codice della strada e a ingiunzioni prefettizie o di altra autorità;
- vertenze relative a rapporti contrattuali, eccetto le controversie o le pretese derivanti da eventi di riparazione o manutenzione dell’immobile coperto dalla polizza commissionati dall’Assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
- per recupero di crediti;
- in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell’Assicurato nei confronti della controparte non appaiano fondate;
C. inoltre nei seguenti casi:
- controversie ove la controparte sia l’Impresa;
- controversie su rapporti patrimoniali e personali tra coniugi - comprese quelle per separazione, scioglimento o annullamento di matrimonio, divorzio, affidamento figli - e violazioni di diritti di famiglia e successione;
- controversie su rapporti condominiali e di vicinato, con l’eccezione delle vertenze relative al risarcimento di danni a persone e cose derivanti da infiltrazioni, esecuzione di lavori negli appartamenti vicini e simili;
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale dell’Assicurato, o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse;
- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- per danni di immagine o lesioni all’onore;
- proposizione di querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela (la copertura opera, invece, per la costituzione di parte civile nei processi procedibili d’ufficio);
- fatti originati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l’assicurazione, ove l’Assicurato non sia un soggetto estraneo alla circolazione (pedone, utente di ciclo o proprietario del fabbricato del bene mobile o immobile danneggiati, ecc.);
- per fatti avvenuti durante la partecipazione ad eventi sportivi organizzati, gare o tornei anche amatoriali ovvero per attività sportiva a livello agonistico;
- per fatti derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
D. controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per la quale non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni.
Infine la garanzia non opera qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo pari o inferiore a Euro 300,00.
Come richiedere la garanzia e come verrà gestita la pratica
Art. 8. 3 - Gestione della vertenza per la garanzia assistenza legale
L’Assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta scritta a Genertel.
In tale richiesta l’assicurato, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, deve indicare in maniera dettagliata l’evento accaduto, i dati delle persone coinvolte, i mezzi di prova nonché i danni subiti (se possibile allegando documentazione atta alla quantificazione degli stessi).
Dopo aver ricevuto questa comunicazione:
a) l’Impresa svolge ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo, ove lo stesso abbia subito un danno ricompreso nella garanzia. L’Impresa può richiedere la collaborazione diretta dell’Assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti fiduciari. L’Assicurato è tenuto a collaborare con l’Impresa nella suddetta attività, fornendo a sue spese alla medesima, ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultino con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato nel periodo di vigenza del contratto.
b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, l’Impresa propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal fiduciario proposto dall’Impresa, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione dell’Impresa stessa. Il costo del fiduciario, designato o autorizzato dall’Impresa, rimane integralmente a carico dell’Impresa nei limiti di quanto previsto dai punti d), e) ed f).
Eventuali spese di domiciliazione non saranno imputabili all’impresa qualora l’assicurato scelga un legale di foro differente da quello di residenza ovvero del foro competente per la causa.
Eventuali legali, periti, consulenti esterni devono essere preventivamente autorizzati dall’impresa. L’impresa non si riterrà in ogni caso responsabile dell’operato dei legali e dei periti.
c) Il fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l’autorizzazione dell’Impresa, in mancanza della quale quest’ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze del fiduciario per spese, diritti e onorari. È sempre cura del fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale.
d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del fiduciario. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del fiduciario saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, nel minimo dei parametri ministeriali previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione . In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati dall’Impresa nei limiti del massimale previsto in polizza.
e) In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, gli onorari e le spese del fiduciario saranno a carico dell’Impresa nei limiti del 15 % del risarcimento concretamente ipotizzabile in relazione al danno subito e all’attribuzione di responsabilità e comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA).
f) In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal massimale previsto in polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal fiduciario secondo il minimo dei parametri ministeriali, previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione e comunque fino a concorrenza del massimale di polizza.
g) Qualora l’Assicurato fruisca dell’assistenza legale per la propria difesa in sede penale restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
h) Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il fiduciario e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. I costi del fiduciario revocato restano a carico dell’assicurato, nel caso in cui lo stesso abbia già intrapreso la causa.
i) L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate, alla conclusione della pratica risarcitoria, fino a concorrenza di Euro 1.000,00.
j) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere d), e), f), h),e i) l’Impresa è tenuta a liquidare al fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all’Assicurato le spese peritali, l’Impresa provvederà alla liquidazione, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa.
k) Nel caso in cui l’Impresa ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di assistenza legale nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui non si ritenga di autorizzare il fiduciario alla proposizione di un’azione giudiziaria, l’assicurato ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per
valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli vuole far valere nei confronti della controparte. L’arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la vertenza. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
l) L’impresa avverte l’assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale.
m) Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il fiduciario nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Se ciò non fosse possibile, le spese di mediazione saranno rimborsate dall’Impresa unitamente agli onorari del fiduciario, in misura non eccedente il 10% dell’importo recuperato, oltre al CPA e all’IVA. Nel caso in cui l’Assicurato e il fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
SEZIONE 9 - FORMULA MUTUO
(valida solo se indicata nel contratto) Art. 9. 1 - Formula mutuo
Con questa formula il contratto è operante esclusivamente per i danni materiali e diretti al Fabbricato conseguenti agli eventi previsti al punto A) Incendio al Fabbricato - Eventi base dell’Art. 2.1 Danni al Fabbricato. Nessun’altra garanzia può essere applicata al contratto. Si applicano pertanto la Sezione 12 Definizioni, il punto A) dell’Art. 2. 1, gli Artt. 1.1, 2.2, 2.3,
2.4, 11.1, 11.4, 11.7, 11.8 e la Sezione 12 Norme Comuni, tranne l’articolo 12.7. Inoltre:
- in deroga all’Art. 12.1, la durata del contratto è pari al numero intero di anni indicato in contratto allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo; se è previsto un frazionamento del Premio, in caso di mancato pagamento di una delle rate, la Compagnia invierà al vincolatario una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata. In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 30° giorno dalla data di invio della raccomandata, la copertura sarà considerata sospesa fino all’effettivo pagamento dell’importo dovuto;
- il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure con frazionamento rateale, qualora previsto. In questo caso gli importi di rata devono essere corrisposti entro il primo anno di copertura come concordato in fase di stipula;
- in deroga all’Art. 11.7, Genertel si obbliga a pagare gli indennizzi all’Istituto a favore del quale è indicato il vincolo, purché il Contraente abbia pagato regolarmente le rate, qualora previste in contratto ed il vincolo sia ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo vantato. In ogni altro caso gli indennizzi verranno pagati all’Assicurato.
Genertel si obbliga a comunicare per raccomandata all’Istituto, l’intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti all’Art. 12.10, nonché ogni richiesta di variazione del contratto con preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto, indicando eventualmente il nuovo beneficiario.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R=(P/1.2225)*((N-K)/N))
dove:
R= importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%); P= Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N= durata originaria del Mutuo espresso in mesi interi;
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi.
SEZIONE 10 - GARANZIA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO
Art. 10.1 - Infortuni Domestici e del Tempo Libero
Genertel, se la garanzia è indicata in polizza, corrisponde l’Indennizzo forfettario, entro i limiti di massimale stabiliti in contratto, in caso di: infortuni verificatisi nell’ambito della vita domestica e del tempo libero nello svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una Frattura ossea (in qualsiasi parte del corpo) o una Lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla. In caso di frattura delle dita la stessa deve interessare 3 falangi (salvo il caso di fratture del pollice e dell’alluce dove la frattura dovrà interessare due falangi). Sono escluse le sublussazioni o la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).
Per attività svolte nell’ambito della vita domestica devono intendersi quelle attività svolte all’interno dell’Abitazione indicata in polizza, nelle relative pertinenze e negli spazi adibiti a giardino o a cortile che circondano l’Abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali.
Per attività svolte nel tempo libero devono intendersi le normali attività della vita privata
estranee, per circostanze di tempo, modo e luogo:
- all’esercizio di qualsiasi professione o mestiere o comunque a qualsiasi attività retribuita,
- ad attività svolte in violazione di norme di legge
- alla guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria
fermo quanto previsto nell’articolo “Esclusioni per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero” (Art. 10.4).
L’importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo.
La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile).
La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea.
La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.
In caso di decesso dell’Assicurato prima della liquidazione dell’Indennizzo la Compagnia paga ai beneficiari l’importo previsto in polizza.
Art. 10.2 – Soggetti assicurati e limiti di età
Il contraente e/o le persone presenti sul suo stato di famiglia espressamente indicate in contratto.
Le persone che alla data di decorrenza del contratto abbiano compiuto il 68° anno d’età non sono assicurabili. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 68° anno di età durante il periodo di validità del contratto la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia qualsiasi modifica del numero di componenti del Nucleo familiare entro l’annualità assicurativa in cui si verifichi tale variazione.
Qualora in occasione di un sinistro denunciato a termini di polizza venga diagnosticata per la prima volta l’osteoporosi o un tumore alle ossa, l’assicurazione resterà valida solo per tale sinistro.
Art. 10.3 - Rinuncia all’azione di Rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’Infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Art. 10. 4 - Esclusioni per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti a:
- pratica di sport aerei in genere
- partecipazioni a regate veliche;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico. Tuttavia, qualora l’Infortunio si verifichi in tali casi e l’Assicurato sia di età inferiore a 18 anni, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo in misura ridotta del 50%;
- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi anche se svolti a carattere ricreativo;
- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene e simili;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra ed insurrezione salvo quanto previsto dall’Art. 10.1.
SEZIONE 11 - IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Come denunciare un Sinistro
Art. 11.1 - Modalità di denuncia per le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1), Responsabilità Civile per Xxxxx a Terzi (Artt. 6.1, 6.2 e 6.3) e Formula Mutuo (Art. 9.1)
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sinistro deve:
a) fare quanto è nelle sue possibilità per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile “ Obbligo di salvataggio”);
b) darne avviso a Genertel entro 3 (tre) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza, indicando in maniera circostanziata le modalità del Sinistro, le cause presunte, l’entità approssimativa del danno;
c) inviare a Genertel entro 5 (cinque) giorni dall’avviso del Sinistro una descrizione dettagliata del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, dei beni coinvolti e delle generalità. Indicare l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni od autorità intervenute, ed ogni altro dato rilevante. Predisporre e trasmettere all’Impresa un elenco dettagliato dei danni subiti / provocati con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati al momento del Sinistro;
d) in caso di Sinistro causato da Incendio, Esplosione, Scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere tempestivamente trasmessa all’Impresa;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro, mantenendo invariato lo stato delle cose al momento dello stesso fino all’ispezione da parte di un incaricato dell’Impresa, senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, fatte salve le riparazioni di prima urgenza;
f) deve dare dimostrazione sia nei confronti dell’Impresa sia dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, mettendo comunque a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare se legalmente possibile la procedura di ammortamento.
L’inadempimento degli obblighi elencati ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Nel caso di sinistri per cui venga richiesta l’attivazione della garanzia relativa alla responsabilità civile danni a Xxxxx, l’Assicurato deve comunque rispettare le modalità ed i termini di denuncia previsti alle lettere b) e c).
In ogni caso l’Assicurato, a pena di decadenza del diritto di garanzia, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite l’Ufficiale giudiziario entro 5 (cinque) giorni dalla notifica. L’Assicurato è responsabile verso l’Impresa di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi in caso di Sinistro.
L’Impresa si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Art. 11. 2 - Modalità per la richiesta di Assistenza all’Abitazione (Art. 7. 1)
L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, al numero verde:
800-99.77.98
Per chiamate dall’estero dovrà invece comporre i seguenti numeri telefonici:
+39-02-58.28.67.89 oppure +39-02-58.24.55.00
Oppure può inviare un fax al numero:
+39-02-58.47.72.01
Nella richiesta l’Assicurato dovrà indicare: nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui si trova, numero del presente contratto preceduto dalla sigla tvca, tipo di assistenza richiesta.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che potrà richiedere all’Assicurato (che è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell’assistenza: in ogni caso sarà necessario inviare gli originali delle fatture e ricevute giustificative delle spese.
Art. 11.3 - Modalità di denuncia per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art. 10.1)
La denuncia dell’Infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e dall’attività svolta in quel momento, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’Art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art.1915 del Codice Civile.
I documenti da consegnare alla Compagnia necessari per ottenere l’Indennizzo forfettario sono, oltre alla denuncia di sinistro anche: certificato medico, certificato di stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro e referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli elencati sopra non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.
Come viene liquidato il Sinistro
Art. 11.4 - Determinazione dell’ammontare del danno al Fabbricato per le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
L’ammontare del danno si determina secondo il Valore a nuovo, cioè stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate, sempre secondo il preesistente tipo e genere, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo il valore dell’area.
Qualora la stima del costo di riparazione sia superiore a quanto stimato per la ricostruzione, si considererà quest’ultima nella quantificazione del danno.
Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi, sempre secondo il preesistente tipo e genere.
al più tardi entro 12 (dodici)
Il diritto al pagamento dell’indennizzo a Valore a nuovo è subordinato all’effettiva riparazione o ricostruzione del Fabbricato assicurato, che deve avvenire
mesi dall’evento, salvo che si dimostri la forza maggiore. Se ciò non avviene Genertel limita l’indennizzo al valore di ricostruzione al momento del Sinistro (calcolato cioè in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e ad ogni altra circostanza concomitante). Resta esclusa dal suddetto limite di indennizzo la sola garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto Art. 4.1.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno indennizzate esclusivamente per la garanzia Danni al Fabbricato, fino alla concorrenza dalla somma indicata all’Art. 2.1 al punto C) spese aggiuntive.
Art. 11.5 - Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Danni al Contenuto (Art. 3.1)
L’ammontare del danno viene determinato come la spesa stimata per la riparazione dei beni danneggiati o per il rimpiazzo dei beni distrutti secondo il Valore a nuovo al netto di eventuali recuperi.
Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione, salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi o equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.
Per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del Sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Per i documenti l’ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.
Per i titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento ,e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Art. 11.6 - Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Furto e Rapina (Art.5.1)
L’ammontare del danno per i beni sottratti o distrutti è dato dal valore che avevano al momento del Sinistro (valore corrente) ovvero in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro.
Per le raccolte e collezioni l’Impresa risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Per i documenti l’ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.
Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
L’indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30% se il Fabbricato non costituisce Dimora abituale dell’Assicurato oppure se al momento del Sinistro non sussistono le condizioni previste dalla definizione di Abitazione protetta come dichiarato.
Se operanti sia la Franchigia che lo Scoperto l’indennizzo verrà effettuato previa deduzione della percentuale di Scoperto con il minimo dell’importo della Franchigia.
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero totale o parziale dei beni sottratti, di informare subito l’Impresa. Se il danno è già stato liquidato, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto; se l’Assicurato non esercita questa facoltà, l’Impresa subentra nella proprietà dei beni.
Art. 11.7 - Anticipo indennizzi per le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
Previa presentazione dei documenti giustificativi ed a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso, l’Assicurato può richiedere anticipi di indennizzo all’Impresa quando si verificano le seguenti condizioni:
- l’ammontare prevedibile dell’indennizzo complessivo è di almeno di Euro 20.000,00;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx.
Tali anticipi, in misura non superiore al 50% del probabile indennizzo, stimato sulla base delle ispezioni peritali ed ad altre risultanze acquisite, vengono corrisposti ricevuta la necessaria documentazione salvo conguaglio. L’Impresa ha comunque diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.
Art. 11.8 - Pagamento dell’indennizzo per le garanzie danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1 ), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1)
Genertel, verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, provvede al pagamento dell’indennizzo dopo aver dedotto la Franchigia o lo Scoperto, sempreché non sia stata fatta opposizione. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro, tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro. In tutti i casi in cui sia stato aperto un procedimento penale in relazione al Sinistro l’Impresa, ha la facoltà, prima di liquidare il Sinistro, di richiedere il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale.
Art. 11.9 - Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile (Art. 6.1)
In caso di Sinistro Genertel, accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto a lui dovuto dall’Assicurato civilmente responsabile, detratta la Franchigia.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando - ove occorra - legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Genertel conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Art.11.10 – Liquidazione dell’Indennizzo per le garanzia Infortuni domestici e del tempo libero (Art.10.1)
Ricevuta la documentazione attinente al sinistro, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso per appurare la risarcibilità del danno, la Compagnia provvede a liquidare l’Indennizzo forfettario fisso indicato in polizza.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici ed ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. La Compagnia si riserva dunque la facoltà di far sottoporre il Contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia ad accertamenti medici e di farsi inviare, laddove richiesto, la documentazione medica in originale (x.xx. certificato redatto da un Pronto Soccorso Pubblico, eventuale scheda intervento del 118 ecc.) per verificare l’Infortunio denunciato.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Ogni Indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro, tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro.
Per la liquidazione dell’Indennizzo forfettario a seguito di Frattura ossea è necessario che la Frattura venga diagnosticata entro 15 giorni dalla data dell’Infortunio. Inoltre la diagnosi deve essere certificata da esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
La Lussazione è indennizzabile solo se viene eseguito esame radiografico prima della riduzione e a condizione che la riduzione venga effettuata in istituto di cura da un medico. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).
SEZIONE 12 - NORME COMUNI
Art. 12. 1 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, il Contraente è quindi libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del Premio sia stato effettuato, la copertura è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’Art.1901 del Codice Civile. Genertel tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre il suddetto termine al pagamento del Premio o della prima rata di Premio della nuova proposta di rinnovo predisposta da Genertel, come previsto dall’art. 12.7 delle Condizioni di Contratto.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento rateale, Genertel manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata, come previsto dall’Art.1901 del Codice Civile.
In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza della rata, il contratto verrà risoluto per inadempimento. È prevista nel corso di ogni annualità contrattuale una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, nel caso in cui il cliente provveda al pagamento della rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa.
Art. 12. 2 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il Premio previsto o la prima rata di Premio (come da Art. 12.1) ed inviare gli eventuali documenti richiesti a Genertel. Il Premio complessivo è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati tramite carta di credito non prepagata e pre-autorizzata, comunicandone gli estremi all’Impresa. In alternativa il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente di volta in volta fornito dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del Premio, riservandosi la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’Art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Art. 12. 3 - Pagamento dei premi
Il premio potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure con frazionamento rateale come concordato con la Compagnia in fase di stipula. Nel caso di Premio annuale, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all’Impresa, o in alternativa, con bonifico bancario sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto. Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti attraverso carta di credito non prepagata e pre-autorizzata. L’addebito delle rate successive alla prima verrà effettuato automaticamente 5 giorni prima della scadenza delle stesse. Nel caso in cui l’addebito non andasse a buon fine e il pagamento del premio dovuto non pervenisse entro i 5 giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quinto giorno successivo alla scadenza di rata. Nel caso in cui questo ulteriore tentativo di addebito non andasse a buon fine e non si provvedesse ad effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno successivo alla
scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un terzo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di rata.
Art. 12. 4 - Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro 150,00 per Sinistro che resta a carico dell’Assicurato salvo sia prevista una percentuale di Scoperto.
In assenza di sinistri pagati, anche parzialmente, è prevista una diminuzione progressiva dell’importo iniziale di Franchigia pari a Euro 50 per ogni annualità assicurativa, successiva alla prima. Il livello minimo di Franchigia sarà pari a euro 0 (zero). Ad ogni Sinistro pagato, anche parzialmente, la Franchigia, all’annualità successiva, ritornerà all’importo iniziale di Euro 150,00. La diminuzione progressiva della Franchigia non si applica alla Sezione 9 - Formula Mutuo Art. 9.1.
Le garanzie Assistenza dell’Abitazione (Art. 7.1), Assistenza Legale (Art. 8.1) e Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art 10.1), non sono soggette a Franchigia. La garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto non è soggetta alla suddetta Franchigia ma ad una specifica Franchigia indicata in contratto che non prevede diminuzione progressiva.
Art. 12. 5 - Massimali e Somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non sono specificati massimali/somme assicurate.
Le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art.3.1), Xxxxx e Rapina (Art.5.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1) si intendono prestate “a Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’Art.1907 del Codice Civile.
Art. 12. 6 - Diritto del Contraente al ripensamento
Il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all’Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro 60 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Xxxxx. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.
Art 12.6.1 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti potrà recedere dall’Assicurazione, dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione. Genertel restituirà la parte di Premio non usufruito al netto delle imposte.
Art. 12. 7 - Proposta di rinnovo del contratto
Genertel, entro la scadenza del contratto, predispone una proposta di xxxxxxx, per una ulteriore annualità, contenente le nuove condizioni di polizza e di Premio o comunica la propria volontà di non rinnovare il contratto. Per aderire alla proposta di rinnovo il Contraente dovrà pagare il Premio entro i termini previsti dall’Art. 12.1. Il Contraente ha facoltà di non rinnovare il contratto senza darne preavviso.
Art. 12. 8 - Estensione territoriale
Le garanzie del presente contratto sono operanti per sinistri avvenuti in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo.
Art. 12. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato, alla decorrenza del contratto, deve comunicare all’Impresa l’esistenza nonché la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi presso altri assicuratori.
In caso di Xxxxxxxx se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell’Art.1910 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative automatiche derivanti da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative; deve tuttavia comunicare la loro esistenza al momento della denuncia di Xxxxxxxx.
Art. 12. 10 - Variazioni rispetto alle dichiarazioni del Contraente
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente alla stessa.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
In caso di trasloco, previa richiesta di variazione del Fabbricato assicurato concordata con l’Impresa, le garanzie varranno su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. “garanzia trasloco”).
Art. 12. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardanti le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 12. 12 - Ispezione delle cose assicurate
Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati e l’Assicurato ed il Contraente hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12. 13 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’indennizzo.
Art. 12. 14 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12. 15 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come
modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). | |
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo |
l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Art. 12. 16 - Legge applicabile, oneri fiscali
Al contratto si applica la Legge italiana. Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12. 17 - Rinvio alla Legge, foro competente e lingua utilizzata
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni di Xxxxx. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Art. 12. 18 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni, relative a rimborsi di Premio e pagamenti di sinistri, in Italia in euro tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Art. 12. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compa- gnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La infor- miamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Com- pagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente con- tratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordi- nate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescel- to, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant mes- saging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, in- stant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso tratta- menti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comporta- menti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggior- namento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: pri- xxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla nor- mativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorren- za del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo ope- ranti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potreb- bero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa pri- vacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presen- te Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
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- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’uten- te e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di po- lizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie parti- colari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicu- razione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicura- zione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recu- pero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispon- denza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’in- dustria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessiona- rie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui con- fronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’indu- stria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
SEZIONE 13 - GLOSSARIO
- Abitazione: il Fabbricato descritto in contratto, destinato a Dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- Abitazione protetta: Fabbricato con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante ed inserito, oppure Appartamento, non a piano terra e non all’ultimo piano, dotato di porte blindate per gli accessi;
- Animali domestici: gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe;
- Appartamento: Fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall’esterno;
- Assicurato:
- il Proprietario dei beni assicurati per i Danni al Fabbricato, i Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Xxxxxxxxx, i Xxxxx al Contenuto, il Furto e la Rapina;
- il Contraente e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per le garanzie Responsabilità Civile, Assistenza Legale e Assistenza all’Abitazione;
- le persone espressamente riportate in contratto per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero. I soggetti assicurati dovranno sempre essere presenti nel certificato dello stato di famiglia del Contraente.
- Casseforti: mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg;
- Compagnia: Genertel S.p.A.;
- Contenuto: mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l’attrezzatura per l’attività del tempo libero purché contenuto nei locali del Fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze. Sono esclusi veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi;
- Contraente: la persona con la quale è stipulato il contratto;
- Dimora abituale: l’unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato o i suoi Familiari conviventi;
- Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- Fabbricato: l’intera costruzione edile indicata in contratto, compresi opere di fondazione o interrate, Fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquets, moquettes e simili, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, cantine, box, soffitte, piscine ad uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono ugualmente compresi installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, di allarme, ascensori, montacarichi, etc. ) al servizio del Fabbricato e tutto ciò considerato immobile per natura o destinazione. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (ad es. Appartamento in condominio) la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia s’intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi il valore dell’area, parchi, alberi, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, affreschi e statue aventi valore artistico ed è escluso quanto definito come Contenuto;
- Familiare convivente: ogni persona presente nello stato di famiglia del Contraente alla data del Sinistro;
- Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- Franchigia: l’importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall’importo indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato.
- Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate per i seguenti caratteri:
frattura composta quando i monconi di frattura permangono a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’osso,
frattura scomposta e pluriframmentaria quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto,
frattura esposta quando il moncone osseo perfora l’epidermide,
frattura multipla o plurifocale quando vi sia più di una frattura sullo stesso osso;
- Furto: impossessamento di cose mobili altrui, mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- Impresa o Compagnia: Genertel S.p.A.;
- Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- Indennizzo: importo liquidabile dalla Compagnia in base alle condizioni di assicurazione;
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- Lussazione: spostamento permanente di due superfici articolari che hanno perso, più o meno completamente i rapporti che esistono normalmente tra le due parti in relazione alla quale è seguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. Non sono ricomprese in tale ambito le sublussazioni;
- Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- Materiali Incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
- Natante: oggetto ideato allo scopo di galleggiare e spostarsi sulla superficie dell’acqua;
- Nucleo familiare: l’intero insieme delle persone risultanti dal certificato di stato di famiglia dell’Assicurato;
- Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
- Premio: il costo della polizza assicurativa ovvero l’ammontare dovuto dal Contraente a Genertel.
- Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Rivalsa: l’azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a Terzi danneggiati;
- Sciacallaggio: Furto, saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che resta a carico dell’Assicurato;
- Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati Scoppio;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- Stillicidio: lento e costante sgocciolamento dell’acqua per effetto della forza di gravità;
- Struttura Organizzativa Europ Assistance: struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
- Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- Terzi: qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, genitori, suoceri, figli del Contraente / Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente / Assicurato.
Quando il Contraente / Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- Tetto: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici;
- Valore a nuovo per il Fabbricato: inteso come la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area;
- Valore a nuovo per il Contenuto: inteso come il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.
RIFERIMENTI UTILI
Per denunciare un SINISTRO:
denuncia on-line sul sito xxx.xxxxxxxx.xx
denuncia mobile con l'app Genertel disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta
fax 041 - 00.00.000
posta Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Per richiedere un intervento di ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE:
chiamare Europ Assistance 800 - 99.77.98 oppure 02 - 58.28.67.89 dall'estero
Per richiedere ASSISTENZA LEGALE:
Inviare la richiesta scritta
email fax posta
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.005
Genertel - Assistenza Legale - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
L’assistenza all’Abitazione e l’assistenza Legale saranno prestate in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.
Per richiedere ulteriori PREVENTIVI o una VARIAZIONE di contratto:
telefono
online
848 - 808.808 (chiamata urbana)
800 - 20.20.20
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xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.002
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telefono email fax posta
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xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.100
Ufficio sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx