Rinuncia all’azione di rivalsa. Qualora l’Infortunio subito dall’Aderente/Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del c.c.
Rinuncia all’azione di rivalsa. La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio o malattia, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Rinuncia all’azione di rivalsa. A parziale deroga dell’art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. La Società inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo – all’azione di rivalsa dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l’Assicurato:
Rinuncia all’azione di rivalsa. Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Rinuncia all’azione di rivalsa. Qualora il sinistro subito dall’Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Xxxxx rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del C.C.
Rinuncia all’azione di rivalsa. Salvo che per le spese di cura da ricovero, l’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
Rinuncia all’azione di rivalsa. A parziale deroga dell'Art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti, clienti e fornitori dell'Assicurato, nonché dei proprietari e dei dipendenti degli stessi dei fabbricati o parti di essi occupati a qualunque titolo dall'Assicurato. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Rinuncia all’azione di rivalsa. La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’Infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Rinuncia all’azione di rivalsa. XXXX rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:
Rinuncia all’azione di rivalsa. L’Impresa, per somme pagate in conseguenza di inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti:
1) dell’Ente o società proprietaria o locataria e del conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) Del solo Ente o società proprietaria del veicolo assicurato: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.