Contratto di Assicurazione
Globale Fabbricati aziende
Modello 3305 - Ed. 01.06.2014
Il preSente FAScIcolo InFormAtIvo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve eSSere conSegnAto Al contrAente prImA dellA SottoScrIzIone del contrAtto.
prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.
Divisione
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
NOTA INFORMATIVA Pagina
A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 5
1 - Informazioni generali 2 di 5
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 5
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 di 5
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 2 di 5
4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 3 di 5
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio 3 di 5
6 - Premi 3 di 5
7 - Diritto di recesso 4 di 5
8 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 4 di 5
9 - Legislazione applicabile 4 di 5
10 - Regime fiscale 4 di 5
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di 5
11 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 4 di 5
12 - Reclami 4 di 5
13 - Perizia contrattuale 4 di 5
• Glossario 5 di 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina
1. Norme che regolano l’assicurazione in generale 2 di 5
2. Condizioni generali relative alle Sezioni A e C 2 di 5
- Sezione A - Incendio 2 di 5
- Sezione C - Cristalli 3 di 5
- Sezioni A e C 3 di 5
3. Condizioni generali relative alla Sezione B 5 di 5
- Sezione B - Responsabilità Civile 5 di 5
INFORMATIVA PRIVACY Pagina
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 2
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
NOTA INFORMATIVA
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Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni “Globale Fabbricati Aziende” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Uni- polSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Im- presa di assicurazione contenute nella presente Nota in- formativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicu- rativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU- RAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordina- mento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indi- xxxxx di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemen- to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Impre- se di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impre- sa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’e- sercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad
€ 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richie- sto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della sca- denza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni ge- nerali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclu- sioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:
a) INCENDIO: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato descritto in polizza, causati da incendio; fulmine; scoppio o esplosione, ac- qua condotta, caduta di aeromobili, urto veicoli, rovina ascensori e montacarichi, guasti a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, nonché da tutti gli altri eventi in- dicati nell’articolo 11 delle Condizioni generali di assicu- razione della Sezione A Incendio, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto que- sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. L’as- sicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle per- sone delle quali debba rispondere.
Si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni generali di assi- curazione della Sezione B Responsabilità civile per gli aspetti di dettaglio.
c) CRISTALLI: la Compagnia indennizza i costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, a seguito di rotture per cause accidentali. Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni generali di assicura- zione della Sezione C Cristalli per gli aspetti di dettaglio.
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Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limi- tazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che posso- no dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: articolo 12 Sezione A Incendio e Sezione C Cristalli, articolo 13 Sezione C Cristalli e articolo 26 Sezio- ne B Responsabilità Civile. Inoltre ciascuna garanzia è sog- getta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni generali di assicurazione delle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con spe- cifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e/o alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di se- guito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 200,00 Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferiore al minimo).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale: € 50.000,00 Danno risarcibile: € 60.000,00 Risarcimento: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corri- spondere al valore delle cose assicurate; se la somma as- sicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Compa- gnia sarà parziale.
Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: Valore delle cose assicurate)
Esempio relativo alla garanzia incendio:
Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno indennizzabile: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) =
€ 60.000,00
Si rimanda agli articoli 20 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” e 21 “Assicurazione parziale” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1.“Di- chiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Con- dizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente o l’Assicurato ha dichiarato che l’attività è svolta in un fab- bricato in cui la copertura del tetto è in materiale incombu- stibile, per cui la Compagnia ha applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell’ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 50% da materiale combu- stibile, per cui il relativo premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Compagnia questo aggra- vamento di rischio, in caso di sinistro la Compagnia ridur- rà l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2°esempio per la garanzia cristalli
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’attività è svolta in un fabbricato in cui le pareti esterne sono costituite da vetri per cui la Compagnia applica il relativo tasso di premio.
A seguito di una ristrutturazione del fabbricato le pareti esterne vengono sostituite da laterizi e il Contraente lo co- munica alla Compagnia.
La Compagnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazio- ne, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurati- vo al quale è assegnato il contratto oppure alla Sede della
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NOTA INFORMATIVA
Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 2 “Paga- mento del premio e decorrenza della garanzia” delle Con- dizioni generali di assicurazione.
7. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compa- gnia può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Com- pagnia e il Contraente avranno comunque la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ri- correnza annuale, mediante invio di lettera raccomanda- ta o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza ( Articolo 7 delle Condizioni generali di assicu- razione).
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con- tratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine de- corre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risar- cimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questi l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
9. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) incendio e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
b) cristalli 21,25 %.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUI- DATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne comunicazione entro tre giorni all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia; nei 5 giorni successivi farne dichiarazione scritta all’Auto- xxxx precisando data, causa e presunta entità del danno. Si rinvia alle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e li- quidazione del danno.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipol- xxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, tele- fono (x00) 00-000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con even- tuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamen- te le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sui siti internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri- correre a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare re- clamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di set- tore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comu- nicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente del- lo Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (si- stema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di as- soggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità com- petente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
13. Perizia contrattuale
Il contratto prevede che, per le Sezioni Incendio e Cristalli, la Compagnia e il Contraente devono devolvere la risolu- zione di una controversia tra di essi insorta per la quanti- ficazione del danno ad un collegio di periti.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Com- pagnia e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudizia- ria per la risoluzione di controversie relative all’indenniz- zabilità dei danni.
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni,o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’as- sicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Compagnia: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicura- zioni S.p.A.
• Contraente: il soggetto che stipula la polizza.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropa- ga con elevata velocità.
• Fabbricato: l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sua pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e si- mili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati im- mobili per natura o destinazione. Sono altresì compre- si: antenne televisive centralizzate, radiotelericeventi, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, com- posto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fissi ed infissi: i manufatti per la chiusura dei vani di
transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di fi- nimento o protezione.
• Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, deno- minazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I pe- riodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
• Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ecces- so di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosio- ne. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono con- siderati scoppio.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata la garanzia assicurativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/06/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sul- la valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono sta- ti pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- vi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla Compagnia.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Con- traente tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia
nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o po- stale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con
riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il dispo- sto dell’art. 1901 c.c.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit- ta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli ag- gravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Com- pagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assi- curazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comu- nicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di re- cesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal paga-
mento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim- borsa la parte del premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicura- zione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’as- sicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazio- ne, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore dura- ta, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
2. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SE- ZIONI A e C
SEZIONE A - INCENDIO
Art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell’area, distrutto o danneggiato da:
• incendio;
• fulmine;
• scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
• acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato;
• caduta di aeromobili, loro parti o case trasportate da essi,
esclusi gli ordigni esplosivi;
• urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pub- blica via;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
• guasti a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di
€ 250,00 per sinistro.
La Compagnia indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, va-
pori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicura-
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
te oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e tra- sportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 23;
• i danni derivati dalla perdita di pigione o mancato go- dimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.
I locali utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garan- zia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o ra- diazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, o radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terro-
rismo o di sabotaggio;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di ma- teriale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è pre- stata l’assicurazione;
g) da gelo e da rigurgiti di fogna;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico. Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
SEZIONE C - CRISTALLI
Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione ed esclusioni
Solo mediante espressa pattuizione la Compagnia si obbli- ga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rim- piazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.
Fermo quanto previsto dall’art. 12 sono inoltre esclusi i dan- ni:
a) da fenomeni atmosferici;
b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o la- vori in genere che richiedano la presenza di operai.
SEZIONI A E C
Art. 14 - Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle la- stre. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 15 - Singola unità immobiliare in condominio - Intero fabbricato utilizzato dall’Assicurato proprietario
Se l’assicurazione riguarda una singola unità immobiliare in condominio o un intero fabbricato interamente utilizza- to dallo stesso Assicurato proprietario, le garanzie gua- sti causati dai ladri o rotture lastre di vetro, se prestate, riguardano soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compa- gnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la po- lizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisan- do, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tra- smessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a li- quidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esisten- ti al momento del sinistro con indicazione del rispet- tivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che pos- sa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o ma- nomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti mo- dalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da que- sta incaricato, con l’Assicurato o persona da lui xxxx- xxxxx;
b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi di- saccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdi- zione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 19 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avesse- ro aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 16;
c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 20 e 23;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’artt. 18 lettera b), i ri- sultati delle operazioni peritali devono essere raccol- ti in apposito verbale, con allegate le stime dettaglia- te, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbli- gatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o viola- zione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizza- bilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispen- sati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ottiene
stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione
a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo sol- tanto il valore dell’area, l’ammontare del danno si determi- na stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tut- te le lastre danneggiate e l’ammontare del danno si deter- mina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo stretta- mente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del si- nistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell’area, o di rimpiazzo delle lastre di vetro ecce- devano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.
Art. 22 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesi- stono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri con- tratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal con- teggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
– superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23 - Limite massimo dell’indennizzo
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero in- dennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostru- zione del fabbricato nello stesso luogo e la riparazione o ricostruzione avviene al più tardi entro due anni dalla data del sinistro; se ciò non avviene la Compagnia limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sini- stro, valore che si ottiene applicando alla stima dell’art. 20 un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, uso o altre circostanze riguardanti il fabbricato. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggio- re di quella assicurata.
Art. 24 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta gior- ni sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 e 13.
3. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SE- ZIONE B
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per le- sioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla pro- prietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato da un fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 26 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qual- siasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il le- gale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pu- lizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Sono esclusi i danni:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamen- to, sopraelevazione o demolizione;
b) a cose da spargimenti d’acqua e rigurgiti di fogne – a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscalda- mento – nonché quelli derivati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
c) da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di in- dustrie, commerci, arti o professioni; attività perso- nale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
d) da furto;
e) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in con- segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Art. 27 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per l’inte- ra proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazio- ne la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la respon- sabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventual- mente derivante da obblighi solidali con gli altri condomi- ni.
In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alle SEZIONI A e C.
Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 29 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuo- vo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccedeva la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa ed il predetto valore di ricostruzione a nuovo e in ogni caso nei limiti dei massi- mali ridotti in eguale proporzione.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stra- giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giu- stizia penale.
Ed. 01/06/2014
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
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INFORMATIVA PRIVACY
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende
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Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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