Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Clausole campione

Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti:
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per Danni causati a Terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, così come previsto dall’Articolo 10 delle Condizioni Specifiche per la Responsabilità Civile. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA paragrafo: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il Massimale o il Limite di Indennizzo convenuto.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di una Franchigia secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di Assicurazione sono le seguenti:
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal presente contratto, con le definizioni, le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente nella SCHEDA DI POLIZZA, sono le seguenti: • Morte da infortunioInvalidità permanente da infortunioInvalidità permanente da malattia • Diaria da Inabilità temporaneaRimborso spese mediche da infortunioDiaria da ricovero per infortunio • Indennità da gessatura • Contagio HIV, Epatite B e C (3 Virus) Per la regolamentazione delle coperture suindicate si rinvia agli Articoli 1 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo oppure alla mancata attivazione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 32 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende l’importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. L’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di indennizzo entro il massimale convenuto.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti: a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggia- menti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’ attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa deri- vare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia agli Artt. 3.1 e seguenti della Sezione Respon- sabilità civile verso terzi (R.C.T.) delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa di Assicurazione assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, derivanti dallo svolgimento della sperimentazione, così come previsto dagli Articoli 01, 02 e 03 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 01, 03, 05, 06, 07, 08 e 09 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa di Assicurazione corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il Massimale convenuto. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa di Assicurazione potrebbe prevedere una Franchigia da applicarsi in caso di Sinistro.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. La Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi al Viaggio. In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard che comprende le Coperture AssicurativeAssistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono principalmente l’assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da qualunque evento acci- dentale non espressamente escluso.
Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni. IPERPROTETTO - Collaboratori Domestici - è una Polizza di Assicurazione che tiene indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge: 1) per gli infortuni occorsi ai Collaboratori Domestici; 2) per le azioni di regresso o di surroga esperibili dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni occorsi ai Collaboratori Domestici; 3) per i danni arrecati a terzi dai Collaboratori Domestici; nei casi e nei limiti previsti nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione Da tale Copertura Assicurativa sono in ogni caso escluse le malattie professionali Avvertenza: La Copertura Assicurativa prevede alcune limitazioni ed esclusioni, regolamentate ed esplicitate nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione. Per un esame di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sull’applicazione della Franchigia di Polizza. Esempio numerico di applicazione della Franchigia: Esempio numerico di applicazione della Franchigia: Danno fisico subito dal Collaboratore Domestico. Valutazione medico legale 4% I.P. da infortunio ai sensi dell’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione - Franchigia relativa 6%. Danno non indennizzabile. Esempio numerico di applicazione della Franchigia: Danno fisico subito dal Collaboratore Domestico. Valutazione medico legale 6% I.P. da infortunio ai sensi dell’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione - Franchigia relativa 6%.