Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni Clausole campione

Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti:
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per Danni causati a Terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, così come previsto dall’Articolo 10 delle Condizioni Specifiche per la Responsabilità Civile. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA paragrafo: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il Massimale o il Limite di Indennizzo convenuto.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di una Franchigia secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di Assicurazione sono le seguenti:
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal presente contratto, con le definizioni, le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente nella SCHEDA DI POLIZZA, sono le seguenti: • Morte da infortunioInvalidità permanente da infortunioInvalidità permanente da malattia • Diaria da Inabilità temporaneaRimborso spese mediche da infortunioDiaria da ricovero per infortunio • Indennità da gessatura • Contagio HIV, Epatite B e C (3 Virus) Per la regolamentazione delle coperture suindicate si rinvia agli Articoli 1 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo oppure alla mancata attivazione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 32 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende l’importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. L’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di indennizzo entro il massimale convenuto.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa di Assicurazione assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, derivanti dallo svolgimento della sperimentazione, così come previsto dagli Articoli 01, 02 e 03 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 01, 03, 05, 06, 07, 08 e 09 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa di Assicurazione corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il Massimale convenuto. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa di Assicurazione potrebbe prevedere una Franchigia da applicarsi in caso di Sinistro.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. La Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi al Viaggio. In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard che comprende le Coperture AssicurativeAssistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono principalmente l’assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da qualunque evento acci- dentale non espressamente escluso.
Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. IPERPROTETTO - Collaboratori Domestici - è una Polizza di Assicurazione che tiene indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: