ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT) TRA
ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT) TRA
Unione del Fossanese Codice Fiscale: 02980740043 , P. IVA: 02980740043 con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx Xxxxxxxx (XX)
(nel seguito denominata Parte Rivelante)
E
(se persona giuridica) , CF e P.IVA , con sede legale in , rappresentata dal signor/ dott. , domiciliato per la carica in , cod. fisc. in qualità di (Amministratore Delegato/Presidente/altro) di ,
(se persona fisica) il signor , CF , nato a , il , residente in
(nel seguito denominato Parte Ricevente)
PREMESSO CHE
- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di partecipare al bando di gara relativo ai servizi di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete wireless geografica, al sistema di videosorveglianza, alla LAN, al sistema informativo e supporto all’amministratore di sistema e agli impianti telefonici VOIP dell’Unione del Fossanese e dei Comuni associati;
- l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità, delle norme in materia di Privacy e di Pubblica sicurezza;
- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente. Tutto ciò premesso, le Parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di eventuale partecipazione ai bandi relativi al sistema di videosorveglianza del Comune di Nizza Monferrato e servizi connessi;
Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare documentazione tecnica sull’impianto, posizioni delle telecamere e di altri eventuali apparati, misure tecniche e organizzative predisposte sull’impianto stesso, di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio.
3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.
3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Xxxxxxxxx da un soggetto diverso da Parte Xxxxxxxxx, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.
4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto ad utilizzare le informazioni confidenziali fornite per espletare le procedure di gara relative al sistema di videosorveglianza che si concluderanno probabilmente entro il 31 dicembre 2019, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.
4.5. Parte Ricevente è tenuta a distruggere le informazioni riservate ricevute in seguito a questo accordo, al termine delle procedure di gara, sia nel caso decida di partecipare sia nel caso decida di astenersi dal presentare offerte, il mancato adempimento può configurare eventuali richieste di risarcimento da Parte Rivelante.
4.6. Parte Ricevente potrà chiedere di rimanere in possesso delle informazioni riservate ricevute in fase di gara nel caso venga scelta come aggiudicataria e fornitrice della gara stessa:
Art. 5 - Proprietà intellettuale
5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l’eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’attività di ricerca in oggetto.
Art. 6- Restituzione di documenti
6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Xxxxxxxxx si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.
Art. 7 - Periodo di durata
7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 8 - Divieto di cessione
8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.
Art. 9 - Modifica
9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Cuneo.
Luogo e Data
Parte Ricevente