MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Allegato 4
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 71 e 72 del Decreto Lgs 50/2016 per la fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa), con aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del citato Decreto Lgs 50/2016, per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2022 - CIG 8292838A66
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Ufficiale Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data , registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio , Visto n. , sono presenti:
1) il Vice Prefetto , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dirigente dell’Ufficio come da D.M. n. datato , la quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il – nella sua qualità di in nome e per conto della Società con sede in ( )- il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di al n. dal , codice fiscale n.
, domicilio fiscale e sede in , Via con oggetto sociale “
, ecc” come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre prot.n. 0011841 del 14.04.2020, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso all’ “Application Server Provider della Pubblica Amministrazione”, per la “fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato, come meglio specificati nell’ Allegato “A”, dislocati presso il Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili della Polizia di Stato di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale (Sardegna esclusa), per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2022” da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del menzionato D. Lgs.;
b) che pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E.
n. del ad esperire una procedura con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 5^
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. del e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
c) che, l’Amministrazione è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Ditta , con sede in al prezzo complessivo di € oltre
I.V.A. al 4 e 10%;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto - descrizione della fornitura - opzioni)
La Ditta “ ” con sede in con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo complessivo di Euro (I.V.A. esclusa), i seguenti beni alimentari: fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato, come meglio specificato nell’ Allegato “A”, dislocati presso il Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili della Polizia di Stato di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale (Sardegna esclusa) indicate all’art. 3, con aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato Decreto Legislativo 50/2016 per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2022.
Si precisa che la fornitura di fieno e paglia dovrà essere fornita in presse.
Per il solo Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM) il fieno e la paglia, oltre che in presse, su richiesta dell’Ufficio Foraggi del medesimo, dovranno essere forniti in rotoballe.
Sono da aggiungere Euro per I.V.A. al 4 e 10%, per un valore attuale complessivo di
Euro .
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle caratteristiche organolettiche poste a base della gara che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente contratto ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato,
E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in più o in meno della quantità comprensiva della presente provvista.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo del contratto IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante posta elettronica certificata.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n. 99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lettera u) del D.Lgvo n.50/2016;
g) il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.315/2012;
i) la legge 24 dicembre 2007, n.244, in materia di fatturazione elettronica;
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), d) e)f)g)h)i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d) e) f) g) h) i) e j), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Collaudo – Consegna – Verifica Definitiva)
1. OPERAZIONI DI COLLAUDO.
Il collaudo sarà eseguito, a cadenza mensile entro il 15 di ciascun mese, presso il deposito per i foraggi indicato dalla ditta aggiudicataria, da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalità indicate nelle Condizioni Generali d’Oneri richiamate, in quanto applicabili.
Tutti i costi del collaudo compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso sono a carico della Ditta.
2. CONSEGNA DEI MATERIALI.
I materiali accettati al collaudo, dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso il magazzino del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), presso quello della Sezione a Cavallo di Roma, sito presso la Caserma “LA MARMORA”, via Xxxxxx n. 23, presso le Squadre di Villa Xxxxxxx (RM), Tor di Quinto (RM), Ostia (RM), Napoli, Caserta, Milano, Torino, Firenze, Palermo e Catania, nonché, occasionalmente, ove ne sia segnalata la necessità dal Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM) con esclusione della Sardegna. Detta consegna, atteso che i foraggi per loro natura sono soggetti a deperimento,
dovrà avvenire secondo le quantità ed in base alle esigenze segnalate dal predetto Centro di Coordinamento anche in relazione alla capacità di stivaggio dei magazzini destinatari. Si precisa che la fornitura di fieno e paglia dovrà essere fornita in presse ad eccezione del suddetto Centro al quale il fieno dovrà essere fornito in rotoballe per un periodo determinato dell'anno nelle quantità necessarie per il fabbisogno dei cavalli.
Al riguardo, l’Amministrazione, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta che, nell’adempimento del sinallagma contrattuale, possono insorgere eventuali rischi di interferenza durante la fase di consegna dei mangimi, foraggi e generi succedanei, come meglio specificato nell’ Allegato “A”, e all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (D.U.V.R.I. Statico All.”B”) previsto e redatto in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, modificato e integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, salva la redazione del D.U.V.R.I. “dinamico” da compilarsi a cura del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale o ovunque sia effettuata la consegna secondo la necessità segnalata dal predetto Centro (Sardegna esclusa), secondo le modalità ritenute più opportune, tenendo presente che le misure precauzionali dovranno garantire un rischio interferenze pari a zero, e, di conseguenza, un costo della sicurezza nullo; tale documento, una volta compilato, dovrà essere trasmesso direttamente alla Ditta fornitrice delle merci oggetto del contratto ed allo scrivente Ufficio per conoscenza.
Si precisa che, la compilazione di tale documento è esclusa nei casi di forniture di materiali o attrezzature e per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni così come previsto dall’art. 16 del D.LGS. 3.8.2009 n. 106 che modifica l’art. 26 del D.LGS. N. 81/2008, e pertanto sarà cura del reparto destinatario verificare quanto tale norma possa essere applicata omettendo conseguentemente la redazione del D.U.V.R.I.
In caso di ritardi, da parte della Ditta, nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 11.
3. VERIFICA DEFINITIVA.
Al momento della consegna l’ufficio ricevente procederà alla verifica della quantità e dello stato di conservazione delle merci.
In caso di deperimento delle partite da consegnare saranno applicate le penali di cui all’art. 11 ove non vengano sostituite entro 5 giorni dalla relativa constatazione.
Articolo 4
(Sospensione dell’esecuzione del contratto, scioperi e cause di forza maggiore)
Ove successivamente alla consegna/approntamento dell’oggetto (beni, prodotti, apparati, sistemi, software, etc.) insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farsene espressa riserva sul registro di contabilità. Qualora la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all’ANAC (art. 107, comma 4, del Codice).
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause che l’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale a seguito della ripresa delle attività, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 ore (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare specifica domanda di proroga entro gg. 15 solari dall’inizio dell’evento e con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la presumibile durata del ritardo e la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto.
Sull’ammissibilità dell’istanza decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione contrattuale, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Per quanto non espressamente previsto in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si fa richiamo all’art. 107 del Codice.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta, infine, inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell’Impresa per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari, nonché, invece, per ciò che concerne le sole ferie natalizie con una interruzione massima di non oltre 14 giorni solari.
Articolo 5
(Xxxxxxx e ripresentazione al collaudo)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Xxxxxxxx pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potrà, alternativamente:
a) riproporre – entro 5 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 3 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art. 11 in caso di superamento dei termini in scadenza.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale dell’Amministrazione, in Italia o all’estero, resteranno a carico della Ditta fornitrice in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili alla Ditta, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente contratto e di cui alle Specifiche Tecniche.
Articolo 6 (Ricovero della fornitura)
La ditta depositerà la merce in fornitura presso il magazzino di deposito sito a in Via onde assicurare il regolare servizio.
La Ditta è costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica l’articolo 1781 del medesimo Codice.
Articolo 7 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti antimafia previsti, da ultimo, dal decreto legislativo n. 159/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità della stessa norma.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso.
Non si configurano come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura precedenti all’indizione della gara di cui alle premesse del presente contratto. Tali contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende subappaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui fossero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte dell’Impresa – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 9 (Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica.
La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €. pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti.
La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata:
a) da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso gli Istituti interessati in merito alle garanzie rilasciate e ai poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Solo a tale data l’Impresa potrà attivare la procedura di svincolo automatico di cui all’art. 103, comma 5, del Codice.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo, nei quindici giorni dalla richiesta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sui ratei di prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della cauzione emesso dall’Amministrazione.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.
Articolo 11
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art. 3, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5, 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tali flussi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge citata.
La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e l’automatica risoluzione del contratto a norma dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima legge.
Le clausole di tracciabilità dei flussi dovranno essere previste nel contratto di subappalto; l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (in caso di subappalto).
La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI).
La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Ai fini del pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati:
BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C:
Incarico | Nome e Cognome | Codice Fiscale |
L’ Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di pagamento e di quietanza indicata nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, potranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia.
Articolo 13 (Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico.
La fattura dovrà contenere:
• il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri);
• il codice CIG:
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.
Articolo 14
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 15
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo 11.4.2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezione all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a mallevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Articolo 16
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico “DUVRI Statico” (all.1) previsto e redatto in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art. 16 del D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 17
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di scioglimento di esso per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini. Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici afferenti l’oggetto del contratto, che non siano stati precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini afferenti l’oggetto del contratto prima che esse siano state consegnate all’Amministrazione ed impiegate nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, indirizzata per conoscenza a: Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli Uffici interessati per conoscenza.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell’Amministrazione. Risoluzione del contratto)
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Impresa non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge citata.
Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia.
L’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 92, comma 4, del citato d.lgs.
Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
d) articolo 16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e con mod. F. 23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta “ ” dichiara di eleggere domicilio in , Via n. (C.A.P. ) ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’art.11 - fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo art.11 al 3° e al 4° comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art. 3 punto 3;
- art. 5 comma 4;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art. 4 comma 4;
- art. 5 comma 5;
- art. 10 comma 13;
- art. 17 ultimo comma;
- art.19 ultimo comma;
- art. 27 comma 1.
Inoltre, qualora l‘Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.24, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26
(Patto di integrità e Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza, peraltro, che si allegano al presente contratto ai sensi dell’art.99 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale o procedimento penale e di misura di prevenzione)
Il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, lettera b), del Codice, durante il periodo di efficacia dello stesso.
È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico dell’Impresa per i reati di cui all’art. 80 del Codice, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione delle prestazioni contrattuali.
Qualora la responsabilità penale sia definitivamente accertata dopo l’avvenuta esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto stesso.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso previsto dall’art. 108, comma 1, lettera c), del Codice.
L’Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l’ordinamento giuridico in formato elettronico composto da n. pagine scritte per intero e parte della presente oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 3 – Collaudo, consegna e verifica definitiva;
- articolo 4 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 5 – Xxxxxxx e ripresentazione al collaudo;
- articolo 6 – Ricovero della fornitura;
- articolo 7 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 8 – Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 9 – Vizi;
- articolo 10 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 13 – Pagamento;
- articolo 14 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 15- Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 17 - (Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza);
- articolo 18 - Decadenza e diritti dell’assuntore;
- articolo 19 - Recesso dell’Amministrazione. Risoluzione del contratto;
- articolo 21 - Controversie contrattuali;
- articolo 24 - Vincoli contrattuali;
- articolo 25 - Cessione del credito;
- articolo 26 - Patto di integrità e Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno;
- articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna o procedimento penale e di misura di prevenzione;
- articolo 28 - Prevalenza delle clausole contrattuali;
Allegato “A” al contratto
PROSPETTO MANGIMI, FORAGGI E GENERI SUCCEDANEI
NECESSARI PER L’ALIMENTAZIONE DEI CAVALLI DELLA POLIZIA DI STATO PER IL PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2022
Descrizione | Quantità | Prezzi Unitari | |
Fieno in fibra | X.xx | 16.000 | ----------------- |
Fieno in pellet | X.xx | 260 | ----------------- |
Paglia per lettiera | X.xx | 8.000 | ----------------- |
Truciolo ventilato | X.xx | 11.000 | ----------------- |
Mangime complementare per mantenimento e per cavalli. sportivi | X.xx | 3.800 | ----------------- |
Avena | X.xx | 400 | ----------------- |
Pastone precotto | X.xx | 500 | ----------------- |
Crusca | X.xx | 20 | ----------------- |
Orzo | X.xx | 20 | ----------------- |
Semi di lino | X.xx | 4 | ----------------- |
Mais fioccato | X.xx | 300 | ----------------- |
Xxxxxx | X.xx | 4 | ----------------- |
Carote fresche da foraggio | X.xx | 1200 | ----------------- |
Sali minerali in rulli da 1 kg | Nr. | 4.000 | ----------------- |