INDICE
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
INDICE
8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE 9
1 – PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento mediante la consegna al domicilio delle Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.
2 – DEFINIZIONI
Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:
Prodotto – la tipologia di combustile da riscaldamento (destinato al funzionamento di impianti termici, cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie) di seguito indicata:
• Gasolio da riscaldamento (CPV 09135100-5).
Ordinativo di Fornitura – il documento elettronico inviato tramite il Sistema Acquisti in rete PA gestito dalla Consip S.p.A. (di seguito Sistema), comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture richieste nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico e delle condizioni economiche fissate nell’Offerta Economica.
Ordinativo “spot” – l’ordinativo di fornitura, comprensivo di apposito allegato, con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto ed il Fornitore ad effettuare la fornitura richiesta nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna.
Data di Consegna – il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall’Amministrazione Contraente, corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all’interno dell’Ordinativo stesso (eventualmente anche all’interno dell’allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata.
Unità Utilizzatrice – la sede o l’ufficio decentrato e/o distaccato dell’Amministrazione Contraente, per la quale l’Unità Ordinante emette l’Ordinativo di Fornitura, presso cui sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto.
Luogo di Consegna – il luogo ove è ubicata l’Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell’Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto.
3 – OGGETTO
Oggetto della fornitura è la consegna gasolio da riscaldamento (conforme ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.Lgs. 152/06) per le Pubbliche Amministrazioni presso i Luoghi di Consegna indicati nell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Convenzione. In particolare, oggetto dell’appalto è la fornitura, a scelta dalle Amministrazioni presso i depositi e/o i
serbatoi ubicati su tutto il territorio nazionale, delle tipologie di Prodotto di seguito elencate:
Tabella 1 Prodotti e Specifiche Tecniche
PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO |
Gasolio da Riscaldamento | Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione |
4 – MODALITA’ DI ORDINE
4.1 – Ordinativo “Spot”
L’Amministrazione Contraente mediante l’Ordinativo “spot” richiede la fornitura di un quantitativo Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri.
L’Ordinativo “spot”, eventualmente anche all’interno dell’allegato, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti dell’Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice;
- l’indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale della Pubblica Amministrazione incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l’identificativo e la capacità (in litri) degli stessi.
Si precisa che:
• la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2.
• sono ordinabili esclusivamente multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
• non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.
5 – CONSEGNA DEL PRODOTTO
La fornitura oggetto di ciascun ordine deve essere eseguita dal Fornitore, con le modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico, esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell’ordinativo medesimo purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci). In particolare, all’interno dell’Ordinativo “spot”, l’Amministrazione deve indicare tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività di consegna del Prodotto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’ubicazione del/i serbatoio/i (strada pubblica, area di proprietà dell’Unità Utilizzatrice, ecc.),
la presenza di eventuali ostacoli o elementi di rischio, la presenza di illuminazione nella zona di scarico, ecc..
La consegna del Prodotto deve essere registrata dall’Amministrazione Contraente e, per questa, dall’Unità Utilizzatrice, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna. Tale Xxxxxxx di Consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico;
• densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
• volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
• volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
• data di consegna.
Si sottolinea che ogni consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) non può prevedere quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione a consegne con quantitativi inferiori.
Per ciascuna consegna il prezzo delle diverse tipologie di Prodotto è determinato come specificato nella Convenzione. Detto prezzo, relativamente all’Ordinativo di Fornitura, differisce in ragione i) delle quantità oggetto della singola consegna effettuata presso l’Unità Utilizzatrice, ii) della tipologia di Prodotto e iii) della Data di consegna.
In particolare, il prezzo delle tipologie di Prodotto viene determinato secondo le seguenti i-esime fasce di volume di consegna (a temperatura ambiente) di Prodotto:
• i= 1, litri da 1.000 a 5.000
• i= 2, litri da 5.001 a 10.000
• i= 3, litri da 10.001 a 20.000
• i= 4, litri da 20.001 a 30.000
• i= 5, litri oltre 30.000
Nel caso in cui il Fornitore accetti di dare esecuzione alla consegna di quantitativi inferiori a 1.000 litri si applicherà il prezzo relativo alla fascia di volume di consegna i= 1, litri da 1.000 a 5.000.
A titolo di esempio, nel caso in cui un’Amministrazione emetta un Ordinativo “spot” per complessivi
30.000 litri, di cui:
- 10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 1 presso l’Unità Utilizzatrice “A” e
10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 2 presso l’Unità Utilizzatrice “A”;
- 10.000 litri di Benzina Super Senza Piombo consegnati il giorno 1 presso l’Unità Utilizzatrice “B”;
ai fini della fatturazione, si deve applicare ai volumi di prodotto di ciascuna consegna il corrispettivo relativo alla fascia di volume “da 5.001 a 10.000 litri”.
6 – CONTROLLI DI QUALITÀ
La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di
verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3.
Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l’effettuazione dei controlli di cui sopra, l’Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell’autocisterna. L’etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell’Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna.
Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:
a) all’Unità Utilizzatrice;
b) al Fornitore;
c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti. Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:
1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l’Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest’ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall’Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l’Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all’art. 11 comma 3 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi
con l’Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l’applicazione della penale di cui all’art. 11 comma 1 della Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.
Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell’Amministrazione.
In ogni caso, all’arrivo del Prodotto sarà facoltà dell’Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell’aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l’Amministrazione potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.
7 – CONTROLLI DI QUANTITÀ
Il controllo quantitativo sull’ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.
La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
• Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
• Volume a Temperatura di carico;
• Densità a 15°C.
Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l’Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il maggior danno. L’Unità Utilizzatrice, qualora
disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all’interno dei medesimi serbatoi. Qualora L’Unità Utilizzatrice, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:
a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l’autista dell’autocisterna;
b) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l’Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all’art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall’Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (Paragrafo 6) e disponga dei volumi di combustibile/carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M.
Nel caso in cui l’Unità Utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente Paragrafo 6 (densità e temperatura allo scarico, densità a 15°C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).
Qualora diversamente l’Amministrazione disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).
Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.
Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) tramite Ordinativo “spot” e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata
una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all’art. 11 della Convenzione. Resta inteso che l’Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..
8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE
Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la Data di Attivazione della Convenzione, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi. Il suddetto numero di telefono deve essere del tipo “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
Tali riferimenti serviranno per le richieste di informazione ed assistenza tecnica tra cui, a titolo di esempio:
• richieste di informazioni circa la Convenzione;
• ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
• richieste relative allo stato delle consegne.
9 – VERIFICHE ISPETTIVE
Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive sarà emessa dall’Organismo di Ispezione previa approvazione da parte della Consip S.p.A..
La stima dei costi a carico del Fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a Euro 18.100,00,
e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore complessivo dell’importo erogato risultante dai flussi di rendicontazione di cui all’Allegato alla Convenzione “Flussi Dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nell’Allegato A – Schema delle verifiche ispettive.
Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell’ordine).
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con l’Allegato A – Schema delle verifiche ispettive e l’importo massimo a disposizione al momento dell’incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.
ALLEGATO A – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
Macrocategorie | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
Qualità del processo di esecuzione dell’ordine | A.1 Tempo di Consegna | Caso a (data non concordata) - termine massimo corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento. Caso b (data concordata) - Data di Consegna coincidente con la data concordata. | Art.7 | Caso a - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento con la data di consegna. Caso b - Confronto della data concordata con la data di consegna. | • Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari). | Conformità (pt. = 1): caso a - t<=6 gg; caso b - t= data concordata; Non conformità grave (pt. = 0): caso a - t>6 gg; caso b - t ≠ data concordata. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell’Ordine verrà effettuata la media aritmetica. | si |
A.2 Controllo di Quantità | Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata/indicata nella Richiesta di Approvvigionamento (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%. | Art. 7 | (Quantità Ordinata o richiesta | • Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato. | Conformità (pt. = 1): ∆Q<=3%; Non conformità grave (pt. = 0): ∆Q>3%. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell’Ordine verrà effettuata la media aritmetica. | si |
Macrocategorie | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.1 Controllo di Quantità Fatturate | Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito. | Artt. 7 e 9 | Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo Documento di accompagnamento/cartellino autocisterne conta litri) e quantità fatturate. | • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • fatture/note di credito emesse dal Fornitore; • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato (cartellino autocisterne conta litri). | Conformità (pt. = 1): corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Non conformità grave (pt. = 0): Non corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Nb: nel caso di presenza di più fatture afferenti lo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell’Ordine verrà effettuata la media aritmetica. | no |