APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire – attraverso il tempestivo utilizzo dell’istituto non appena ciò sarà possibile – lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico– professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda tenuto conto delle capacità formative in azienda e dei soggetti esterni.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal II° all’VII° e per tutte le relative mansioni.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 31 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:
Livelli | Durata Complessiva Mesi | Primo Periodo Mesi | Secondo Periodo Mesi | Terzo Periodo Mesi |
VII° | 70 | 20 | 20 | 30 |
VI° | 68 | 20 | 20 | 28 |
V° | 60 | 20 | 20 | 20 |
IV° | 54 | 18 | 18 | 18 |
III° | 42 | 16 | 14 | 12 |
II° | 36 | 14 | 12 | 10 |
Xxxx apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 così ripartite:
primo periodo: 3 mesi
secondo periodo: 3 mesi
terzo periodo: 4 mesi
Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi.
L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto – dovere di istruzione e formazione inerenti alla mansione di cui al contratto di assunzione.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
L’applicazione totale o parziale dei premi di risultato, viene definita a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore – nei limiti del periodo di comporto – il trattamento economico a carico del datore di lavoro definito nel vigente ccnl parte operai e parte impiegati e quadri.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli parte operai e parte impiegati e quadri del presente ccnl.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di competenza che verranno definiti nell’ambito delle attività di CNPLA.
Le Parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere comunicato, a cura delle aziende interessate, al CNPLA.
Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistati stipulati e le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, al CNPLA. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all’interno dell’azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto:
Risorse umane idonee a trasferire competenze
Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite
Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000.
Piano formativo individuale
Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione formalizzata, dell’impresa, del tutor e del lavoratore in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle RSU o dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori competenti per territorio.
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere tre apprendisti.
Le competenze acquisite durante la formazione formale e non formale dovranno essere registrate sul libretto personale del lavoratore