Contract
Le presenti condizioni generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati da Veneta Stampi
S.r.l. (di seguito, singolarmente intese, la “Società”) nei confronti di qualsiasi fornitore di beni o servizi (il “Fornitore”) e, salvo il caso in cui esse vengano derogate da condizioni particolari contenute nell’ordine scritto proveniente dalla Società, prevalgono su qualsiasi clausola difforme apposta dal Fornitore nelle sue condizioni generali di vendita, fatture o corrispondenza.
1. Xxxxxx e conferme scritti
1.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, un ordine sarà considerato definitivo e vincolante con la ricezione da parte della Società, entro cinque giorni dalla data dell’ordine, della conferma d’ordine scritta proveniente dal Fornitore, via fax o via e mail o via posta. La mancata trasmissione della conferma d’ordine entro cinque giorni conferirà alla Società il diritto di cancellare l’ordine. Se non diversamente concordato per iscritto, qualunque condizione contenuta nella conferma d’ordine che modifichi, contrasti o contraddica alcuno dei presenti termini e condizioni, sarà considerato inefficacie e non applicabile, salvo venga espressamente accettato per iscritto dalla Società.
1.2. Anche successivamente alla trasmissione della conferma d’ordine prevista al precedente art. 1.1, il Fornitore si impegna ad accettare ragionevoli variazioni richieste per iscritto dalla Società con riferimento a:
1) quantità;
2) data di consegna/erogazione;
3) luogo di consegna/erogazione;
4) metodi di spedizione e imballaggio
Le modifiche si riterranno automaticamente accettate dal Fornitore in difetto di una sua diversa comunicazione scritta alla Società entro i cinque giorni successivi alla richiesta di variazione.
Per comprovate ragioni quali, a titolo di esempio, scioperi, picchettaggi, incendi, cause dipendenti dai propri clienti finali etc., la Società sarà autorizzata a chiedere il differimento e/o la sospensione per un periodo ragionevole di uno o più ordini in corso, senza che perciò il Fornitore abbia diritto ad alcuna indennità o risarcimento. La responsabilità della Società è comunque esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo della Società che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione del fabbisogno dei beni o servizi ordinati. La Società avrà in qualsiasi momento la facoltà di annullare l’ordine pagando la merce già fabbricata o i servizi già erogati ed i materiali appositamente approvvigionati dal Fornitore ai fini dell’esecuzione dell’ordine, nel limite massimo dei materiali necessari all’esecuzione delle consegne previste nel mese successivo a quello dell’annullamento.
Nessun’altra forma di indennizzo o risarcimento sarà dovuta al Fornitore, il quale sarà tenuto ad adottare tutte le misure atte a contenere nei limiti del possibile la quantità dei materiali addebitabili alla Società.
Tutta la documentazione e la corrispondenza relativa all’ordine quale, a mero titolo esemplificativo, lettere, avvisi di spedizione, avvisi di consegna, documenti di trasporto e fatture, dovrà riportare i dati relativi all’ordine della Società comprendenti i dati identificativi e la Partita I.V.A. del Fornitore, la data di spedizione/erogazione, l’elenco dei beni o servizi ordinati unitamente agli eventuali numeri di codice e/o i riferimenti assegnati alla fornitura dalla Società ed il quantitativo. In assenza di tali riferimenti, tale documentazione e corrispondenza s’intenderà concordemente come inesistente, salvo la Società decida comunque di darvi seguito.
2. Consegna
2.1. I termini di consegna/erogazione e i programmi indicati negli ordini della Società sono tassativi.
Qualora la Società dovesse richiedere termini di consegna/erogazione più brevi rispetto a quelli indicati nell’ordine, il Fornitore sarà tenuto a fare del proprio meglio per evadere tali ordini nei tempi richiesti.
2.2. Consegne/erogazioni anticipate saranno consentite solo se espressamente autorizzate per iscritto dalla Società e non determineranno modifiche rispetto ai termini di pagamento.
2.3. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare immediatamente alla
Società ogni causa che possa impedire il puntuale rispetto dei termini di consegna/erogazione e contestualmente sarà tenuto ad indicare il nuovo termine di consegna/erogazione previsto.
Eventuali cause di forza maggiore libereranno il Fornitore da responsabilità solo se tempestivamente comunicate alla Società e se il Fornitore avrà posto in essere tutti i provvedimenti atti a limitarne le conseguenze.
Le cause di forza maggiore non potranno essere invocate qualora insorgano dopo la scadenza dei termini di consegna.
2.4. In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell’ordine, la Società avrà il diritto di cancellare in tutto o in parte l’ordine e/o eventuali altri ordini in corso ed esigere dal Fornitore il pagamento di una penale contrattuale pari al 2% (due per cento) dell’importo dei prodotti o servizi non consegnati/erogati per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’ordine, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno cagionato dal fermo della produzione e/o da spostamenti della produzione che conseguano al ritardo.
2.5. Salvo che nell’ordine sia indicato diversamente, i beni devono essere consegnati presso la Società
(DDP, sede della Società, Incoterms 2010), trasporto e dogana a carico del Fornitore.
2.6. I rischi sui Beni passeranno alla Società all’atto della loro effettiva ricezione.
3. Prezzi e modalità di pagamento
3.1. Eccezione fatta per quanto sopra previsto, i prezzi indicati nell’ordine devono ritenersi fissi e non soggetti a variazione neppure nel caso in cui, nel corso della fornitura, si verifichino aumenti il costo delle materie prime, della mano d’opera, del noleggio, del cambio, dei trasporti, aumenti delle tasse etc.
3.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Società effettuerà il pagamento a mezzo ricevuta bancaria entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà avvenire successivamente alla consegna dei beni o servizi.
3.3. Nel caso di beni o servizi non conformi o difettosi la Società avrà la facoltà di riaddebitare al Fornitore il relativo importo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.
4. Imballaggio, Spedizione e Documenti
4.1. I beni oggetto della Fornitura dovranno essere imballati in conformità alle specifiche fornite dalla Società ed in ogni caso secondo le migliori regole in modo da garantirne l’arrivo a destinazione in perfette condizioni d’uso. I beni dovranno essere imballati in modo che ad essi possano applicarsi le tariffe di trasporto più convenienti.
I costi dell’imballo e del trasporto saranno a carico del Fornitore.
4.2. Eventuali avarie o ammanchi imputabili ad un imballo inadeguato o insufficiente saranno addebitate al Fornitore.
4.3. Le fatture devono contenere l’indicazione dei riferimenti di cui al punto 1.4. I beni oggetto della fornitura devono essere accompagnata dai documenti di trasporto indicanti i dati di cui al punto 1.4
4.4. Qualora i beni oggetto della fornitura siano oggetto di forme di collaudo o di omologazione obbligatoria, il Fornitore consegnerà gratuitamente alla Società, contestualmente alla consegna dei beni, in originale, tutte le certificazioni e gli altri documenti richiesti.
4.5. Il Fornitore consegnerà inoltre alla Società nello stesso termine le istruzioni d’uso, le informazioni e quant’altro necessario per il buon utilizzo dei beni/servizi.
5. Garanzia
5.1. Il Fornitore garantisce la conformità dei beni/servizi alle specifiche tecniche e all’ordine della Società, alle norme di legge in vigore al momento della consegna ivi comprese le norme in materia di sicurezza, l’idoneità dei beni/servizi all’uso cui sono destinati, l’assenza di vizi nei materiali e/o nella lavorazione per 26 (ventisei) mesi dalla data di primo utilizzo dei beni della Società nei quali i beni/servizi saranno incorporati o utilizzati.
5.2. Eventuali tolleranze saranno ammesse solo se specificatamente concordate tra le parti.
In caso di mancata conformità dei beni/servizi alle specifiche contrattuali, vizi o difetti degli stessi, sarà facoltà della
Società alternativamente:
richiedere la pronta eliminazione dei difetti e/o la sostituzione dei beni/servizi difettosi e/o conformi, a spese del Fornitore.
a) Con l’eliminazione dei difetti e/o la sostituzione dei beni/servizi decorrerà un nuovo periodo di garanzia agli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente articolo;
b) qualora la Società decidesse di procedere direttamente, come pure in difetto di immediato intervento, ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti per la riparazione o sostituzione dei beni/servizi;
c) in caso di eccedenza nella fornitura, porre i beni oggetto della fornitura in eccedenza a disposizione del Fornitore per il loro ritiro a cura e spese di quest’ultimo;
d) in ogni caso, ottenere il rimborso di ogni spesa sostenuta ivi compreso il costo del viaggio di eventuali tecnici, di ricerca dei difetti, di magazzinaggio, etc.;
e) risolvere in tutto o in parte l’ordine, impregiudicato il diritto di sospendere l’evasione di altri ordini in corso e/o risolvere con efficacia immediata il presente Accordo;
f) ottenere il risarcimento del danno.
5.3. La Società avrà in qualsiasi momento la facoltà di verificare o far verificare da propri incaricati la rispondenza dei processi produttivi nonché la qualità delle lavorazioni e dei materiali impiegati dal Fornitore nonché delle procedure di controllo adottate.
A tal fine il Fornitore dovrà tenere a disposizione della Società la documentazione certificativa dei controlli di qualità e produzione effettuati sui beni/servizi e sulle materie prime.
La facoltà di supervisione attribuita alla Società non solleva comunque il Fornitore da eventuali responsabilità per non rispondenza o non conformità dei beni/servizi.
5.4. In deroga a quanto previsto agli artt. 1495 e 1512 c.c., la Società sarà tenuta a denunciare al Fornitore gli eventuali difetti riscontrati nei beni/servizi entro trenta giorni dalla loro scoperta, in qualunque momento dopo il ricevimento degli stessi, anche se i beni/servizi oggetto della fornitura fossero già stati iniziati o posti in lavorazione o già applicati sui beni della Società e anche se le fatture relative alla merce contestata fossero già state pagate, individuando ove possibile la partita difettosa e la data di consegna del relativo lotto di appartenenza.
L’accettazione della fornitura alla consegna non implica rinuncia da parte della Società alla garanzia.
5.5. Nel caso in cui, anche successivamente alla scadenza della garanzia, la Società fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (ivi compresa la product liability) o contrattuale o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento etc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei beni/servizi, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la Società e a risarcire i danni eventualmente subiti da quest’ultima.
6. Xxxxxx, attrezzature, utensili
6.1. Gli stampi, le attrezzature, gli utensili, i semilavorati, i campioni e gli altri materiali che la Società dovesse mettere a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’ordine rimangono di proprietà della Società.
6.2. Qualora tali beni, su richiesta della Società, debbano essere approvvigionati direttamente dal Fornitore, il Fornitore dovrà far pervenire a stretto giro i relativi documenti di trasporto al fine di consentire l’emissione dei relativi documenti di comodato d’uso. Il pagamento dei suddetti beni decorrerà dalla data di consegna del 1° lotto di produzione dei beni con essi realizzati.
6.3. Il Fornitore sarà responsabile della perdita, distruzione e danneggiamento di tali stampi, attrezzature, utensili, semilavorati, campioni ed altri materiali e sarà tenuto a registrarli e contrassegnarli come di proprietà della Società. Gli stessi non potranno essere trasferiti fuori degli stabilimenti del Fornitore, né riprodotti o copiati se non nei limiti autorizzati per iscritto dalla Società né ceduti a terzi ovvero utilizzati per fini diversi dall’esecuzione degli ordini trasmessi dalla Società.
6.4. Eseguito l’ordine, il Fornitore dovrà conformarsi alle
istruzioni che gli verranno fornite dalla Società in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per ulteriori forniture. In assenza di istruzioni, dovranno essere restituiti alla Società a fronte di una semplice richiesta scritta della Società
6.5. Il Fornitore dovrà assicurare a sue spese contro tutti i rischi usuali, ivi compresi, a mero titolo di esempio, i rischi di incendio, furto, allagamenti, calamità naturali, vandalismo, etc., tutti i beni di proprietà della Società.
La Società dovrà essere indicata quale beneficiaria della Polizza e alla stessa dovrà essere consegnata la documentazione attestante l’avvenuta stipula dell’assicurazione.
7. Personalizzazioni Esclusive
Il Fornitore realizzerà in esclusiva per la Società le personalizzazioni dei beni/servizi che dovessero essergli richieste. Salva autorizzazione scritta della Società, il Fornitore si impegna pertanto ad applicare tali personalizzazioni e specifiche tecniche fornite dalla Società unicamente per la realizzazione dei beni o servizi ordinati dalla Società.
8. Cessione
L’ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure in parte, se non previo consenso scritto della Società.
9. Proprietà intellettuale
9.1. I disegni, i modelli e le informazioni tecniche trasmesse dalla Società costituiscono opere protette da diritto d’autore e/o da diritto industriale e/o segreto industriale di titolarità esclusiva della Società o dei suoi clienti e non potranno essere utilizzate dal Fornitore per scopi estranei all’esecuzione degli ordini, ovvero divulgati a terzi.
9.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i beni dovranno venire contrassegnati con le indicazioni trasmesse dalla Società.
9.3. Eseguito l’ordine, il Fornitore dovrà cessare immediatamente lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale e intellettuale trasmessigli dalla Società e consegnare a quest’ultima tutti i disegni esecutivi, progetti, dati, relazioni di collaudo, omologazioni e qualsiasi altro dato e materiale ad essi relativi in suo possesso.
9.4. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare la Società da ogni responsabilità, costo e spesa anche legale e giudiziaria per violazione di brevetti ed altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi sui beni, salvo che tale violazione non dipenda dall’osservanza di specifiche tecniche fornite dalla Società.
9.5. Il Fornitore dà atto che eventuali diritti di proprietà industriale o intellettuale sui beni/servizi dipendenti dalle Specifiche Tecniche fornite dalla Società, nonché eventuali modifiche o miglioramenti degli stessi o dei relativi procedimenti produttivi apportati durante la esecuzione dell’ordine, siano essi brevettabili o meno, spetteranno esclusivamente alla Società, la quale ne sarà l’unica legittima titolare indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati apportati dal Fornitore durante od in occasione della fabbricazione o dell’erogazione dei beni/servizi.
10. Risoluzione
Ferme restando le eventuali ipotesi di risoluzione anticipata previste dalle presenti condizioni o dalla legge applicabile, la Società avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione dell’ordine, in tutto o in parte, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, se:
a) il Fornitore non adempie in tutto o in parte alle proprie obbligazioni e non pone rimedio all’inadempimento, ove sanabile, entro 15 giorni dalla relativa dichiarazione di messa in mora;
b) il Fornitore diviene insolvente o viene dichiarato fallito o assoggettato ad una procedura concorsuale;
c) si verificano sostanziali mutamenti nella compagine sociale, management e situazione finanziaria del Fornitore;
d) intervengono circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti.
11. Iniziative pubblicitarie
Il Fornitore si impegna a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Società in difetto di previa autorizzazione scritta.
12. Ordini Aperti o con Riserva Di Gradimento dei Campioni
12.1. Gli ordini definiti “Ordine Aperto” o “Con riserva di gradimento del campione” e, comunque, gli ordini subordinati all’approvazione di campioni da parte della Società diverranno vincolanti per quest’ultima solo con il ricevimento da parte del Fornitore della dichiarazione scritta della Società, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa o da persona da questa autorizzata, contenente la definitiva accettazione dei campioni e l’indicazione dei quantitativi ordinati.
12.2. In caso di mancata accettazione dei campioni, nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al Fornitore anche per quanto concerne l’approntamento delle attrezzature necessarie a produrre i campioni stessi.
In caso di mancata espressa accettazione, i campioni
dovranno considerarsi rifiutati trascorsi trenta giorni dal loro ricevimento. In nessun caso il silenzio della Società potrà essere interpretato quale accettazione dei campioni.
12.3. La Società si riserva il diritto di accettare o meno i campioni a propria insindacabile discrezione, a prescindere dall’idoneità o meno dei campioni stessi.
13. Autonomia del Fornitore
Il Fornitore agirà con piena autonomia organizzativa, tanto di mezzi che di personale, e senza alcun vincolo di colleganza con la Società.
Il Fornitore si impegna a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Società.
14. Specifiche e Informazioni Tecniche
14.1. Le Specifiche tecniche fornite dalla Società hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e non potranno essere utilizzate o divulgate a terzi, tanto durante che successivamente alla esecuzione dell’ordine, per fini estranei al presente accordo.
14.2. Analogamente il Fornitore si impegna a non utilizzare o divulgare i segreti industriali e commerciali ed ogni altra informazione relativa ai beni/servizi ed alla Società di cui dovesse venire a conoscenza.
14.3. Il Fornitore sarà tenuto ad adottare tutte le misure utili e necessarie ad evitare la divulgazione delle specifiche ed informazioni tecniche e dei segreti industriali e commerciali relativi ai beni/servizi ed alla Società ed in particolare, senza limitazioni per la generalità di quanto precede, potrà consentirne l’accesso solo a dipendenti e collaboratori di fiducia preventivamente vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità.
14.4. L’eventuale documentazione fornita dalla Società per la fabbricazione o l’esecuzione dei beni/servizi ad oggetto della fornitura rimarrà di proprietà esclusiva di quest’ultima e sarà automaticamente soggetta al medesimo obbligo di riservatezza e confidenzialità.
14.5. Eseguito l’ordine, il Fornitore dovrà prontamente restituire alla Società tutta la documentazione in suo possesso.
15. Clausole finali
Qualsiasi rapporto tra il Fornitore e la Società dovrà essere intrattenuto esclusivamente tramite l’Ufficio Acquisti della Società o tramite la persona esplicitamente incaricata.
Le forniture oggetto delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate dal diritto italiano.
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente l’autorità giudiziaria italiana, foro di Venezia.
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Ai sensi ed effetti dell’art. 1341 c.c., il Fornitore approva specificatamente le condizioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 1.4(Xxxxxx e conferme), 2.4 (penali), 5.1, 5.4 e 5.5 (garanzia), 9 (diritti di proprietà industriale), 12 (ordini aperti o con riserva di gradimento dei campioni), 15 (foro competente).