Basi. Le parti del CNM constatano che il rincaro determinante stabilito dall’Ufficio federale di statistica da fine settembre 2011 a fine settembre 2012 ammontava al –0,4 %. Di conseguenza si applica la regola definita all’art. 51 cpv. 4.1 (cap. 6.6 della Convenzione sul Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2012–2015 del 28 marzo 2012).
Basi. Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2).
Basi. 1 Denominazione; ragione so- ciale e sede della direzione del fondo e della banca de- positaria
1. Con la denominazione «Raiffeisen Futura Immo Fonds» si fa riferimento a un fondo di investi- mento contrattuale del tipo «fondo immobiliare» (il «fondo immobiliare» ai sensi dell’art. 25 segg. in combinazione con l’art. 58 segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol)).
2. La direzione del fondo coincide con VERIT In- vestment Management AG, Zurigo.
3. La banca depositaria è la Banca Cantonale di Zu- rigo, Zurigo.
Basi. 2.1 Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- stazioni e finanziamento), dal regolamento dei costi, dall'atto di Fondazione, dal regolamento relativo all'e- lezione dei rappresentati dei dipendenti nel Consiglio di fondazione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse.
2.2 Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) come pure il regolamento dei costi sono parte inte- grale del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a conoscenza del loro contenuto.
2.3 I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- lamento di previdenza del personale è composto dal piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- mento e in particolare a erogare le prestazioni rego- lamentari.
Basi. Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato, oltre al summenzionato regolamento (UE) n. 515/2014, anche il regolamento (UE) n. 514/2014. Questo regolamento fa parte di un pacchetto che costituisce il quadro legale per il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF)17 e il Fondo sicurezza interna (ISF)18. Il regolamento contiene disposizioni relative al finanziamento delle spese, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei fondi, al bilancio, alla redazione delle relazioni, al monitoraggio e alla valutazione e definisce pertanto le disposizioni attuative dei due fondi. Stabilisce il quadro di riferimento per un ap- proccio comune nell’attuazione, garantendo così un trattamento uniforme degli Stati Schengen che ricevono un sostegno finanziario dai due fondi.
Basi. Il presente regolamento del personale è stato stilato nel rispetto delle disposizioni legali del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO) e dei relativi regolamenti nonché delle linee guida aziendali in vigore. Ulteriori regolamentazioni sono contenute nei regolamenti che - come da contratto di lavoro individuale – sono parte integrante del contratto di lavoro.
Basi. Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori del SOS hanno diritto alla salvaguardia della loro integrità personale sul posto di lavoro. Il datore di lavoro si impegna a stabilire un clima di rispetto personale e di fiducia che non dia origine a violazioni della tutela della personalità. Le basi legali sono: • il Codice svizzero delle obbligazioni CO, art. 328 «Protezione della personalità del lavor- atore» «Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. Egli deve pren- dere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.» • la Legge federale sulla parità dei sessi LPar, art. 4 «Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale» «Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale.»
Basi. Il contratto è composto dalle disposizioni contenute nella proposta di un’assicurazione LPP e da queste condizioni contrattuali. Gli Statuti della fondazione ed i regolamenti determinanti per la Cassa di previ- denza sono le basi giuridiche vincolanti. La Basilese rappresenta la Fondazione in qualità di gerente. Le comu- nicazioni trasmesse alla Basilese si considerano trasmesse contem- poraneamente anche alla Fondazione. Le comunicazioni della Basi- lese sono da considerare contemporaneamente come comunicazioni della Fondazione. Il datore di lavoro si impegna a procedere all’elezione del Comitato di cassa indicato nel Regolamento organizzativo, la quale dovrà essere svolta entro due mesi dall’entrata in vigore di questo contratto, ed a comunicare alla Fondazione i nominativi dei membri del comitato stesso. Anche eventuali elezioni suppletive e rielezioni sono da comu- nicare alla Fondazione al massimo entro due mesi dalle elezioni. Il datore di lavoro designa il suo / i suoi rappresentate/i. Per la durata del contratto, il datore di lavoro garantisce a tutte le per- sone assicurate un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia con una durata di prestazioni pari a 730 giorni dedotti del termine d’attesa convenuto; tale assicurazione non prevede limitazioni per malattie esistenti, copre almeno l’80% del salario perso ed è finanziata almeno per metà dal datore di lavoro stesso. Genere e portata delle prestazioni di previdenza Il genere e la portata delle prestazioni di previdenza che la Fondazione deve garantire sono definiti nel regolamento.
Basi. Regolamento del 24 gennaio 2003 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per Impiegata/Impiegato di commercio (per cicli di studio SMC che iniziano prima del 31 dicembre 2014) Ordinanza dell’UFFT del 26 settembre 2011 sulla formazione professionale di base per Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) Piano di formazione standard del 28 ottobre 2009 per la formazione professionale pratica (per cicli di studio SMC che iniziano prima del 31 dicembre 2014) Piano di formazione transitorio – Impiegata / Impiegato di commercio AFC del 26 settembre 2011 per scuole di commercio private della formazione di base organizzata dalla scuola (modello concentrato 2+1) per cicli di formazione che iniziano tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 20142 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni (DAP) del relativo ramo di formazione e d’esame per lo stage di lunga durata
Basi. 1.1 Nelle presenti Condizioni Contrattuali, “Software Standard” vuol dire – includendo la relativa documentazione applicativa – qualsiasi software e prodotti software, ovvero programmi, moduli di programma, applicazioni, strumenti, add-on e altre soluzioni create in precedenza, che sono stati sviluppati e/o forniti a una varietà di clienti e per le loro esigenze nel relativo mercato. Sostanzialmente, “Software Standard” include, in particolare, tutti i prodotti offerti o destinati ad essere offerti da EPLAN nel mercato ai Prezzi di EPLAN o che non sono sviluppati o forniti esclusivamente a un solo cliente (di seguito “Software Standard”).
1.2 Nelle presenti Condizioni Contrattuali, “software di altri produttori” si riferisce a qualsiasi software e/o componenti del software che non sono stati sviluppati da EPLAN e in relazione ai quali EPLAN non è autore o co-autore e/o proprietario (di seguito “Software di Terze Parti”).
1.3 Il “Software di Terze Parti” come sopra definito nel cap. B., part II., art. 1.2, include, in particolare, qualsiasi software open-source (di seguito “OSS”).
1.4 Se il software ha definito dei namespaces, il namespace del produttore o di EPLAN, se del caso, sarà considerato Standard Software; qualsiasi sviluppo al di fuori di tale namespace non sarà considerato come Software Standard.